Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Seconda
VISTO il decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio
1992, contenente “Norme specifiche per la trasparenza
delle operazioni di collocamento dei titoli di Stato”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.7.1992, Serie
generale, n. 163), emanato in attuazione dell’articolo
2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154 che
detta “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari”, successivamente
modificato con decreto del Ministro del tesoro 23
dicembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31.12.1996, Serie generale, n. 305) e con decreto del
Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15.3.2000, Serie generale, n. 62);
VISTO l’articolo 161, comma 2, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
(testo unico bancario), il quale stabilisce che la legge
17 febbraio 1992, n. 154 viene abrogata ma continua ad
essere applicata fino all’entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi
del testo unico bancario;
VISTO l’articolo 116, comma 2, del testo unico bancario,
che attribuisce al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Banca d’Italia, il potere di
stabilire criteri e parametri per la determinazione
delle eventuali commissioni massime addebitabili alla
clientela in occasione del collocamento e per la
trasparente determinazione dei rendimenti, nonché gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda da
osservare nell’attività di collocamento dei titoli di
Stato;
VISTO l’art. 120, comma 1, del testo unico bancario, il
quale stabilisce che gli interessi sui versamenti sono
conteggiati con la valuta del giorno in cui il
versamento è effettuato;
VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati;
VISTO l’art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, recante disposizioni sulla dematerializzazione
dei titoli di Stato;
CONSIDERATA l’opportunità di emanare nuove disposizioni
per le operazioni di collocamento dei titoli di Stato,
anche a seguito delle modifiche intervenute nelle
tecniche di collocamento;
CONSIDERATO che, come remunerazione per il collocamento
dei titoli a medio e lungo termine, agli intermediari
che partecipano alle aste viene corrisposta una
provvigione;
SENTITA la Banca d’Italia;
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DECRETA:
Articolo 1
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di
collocamento dei titoli di Stato, a breve, a medio e a
lungo termine, anche se non partecipano direttamente
alle operazioni d’asta o ai consorzi di collocamento.
2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga
attraverso un consorzio di collocamento, i riferimenti
al prezzo medio ponderato di cui all’articolo 2 e al
prezzo di aggiudicazione di cui all’articolo 3, si
intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito
dal Tesoro nel decreto di emissione.
Articolo 2
1. Per quanto concerne i buoni ordinari del Tesoro, i
soggetti di cui all’articolo 1, all'atto della
prenotazione da parte della clientela, sono tenuti a
regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante
dalle operazioni d'asta ed a limitare le eventuali
commissioni alla misura massima indicata al successivo
comma.
2. Il prezzo medio ponderato, che è reso noto con il
comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a
cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella
Gazzetta Ufficiale, è pubblicizzato nei locali aperti al
pubblico mediante esposizione di avvisi datati e
costantemente aggiornati, contenenti anche l’indicazione
del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza.
Nei suddetti avvisi deve essere altresì indicata la
commissione da applicare sull'operazione di
sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale
commissione è stabilito, per ogni 100 euro di capitale
sottoscritto, come segue: 0,05 euro per i buoni aventi
durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,10 euro
per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170
giorni; 0,20 euro per i buoni aventi durata residua
compresa tra 171 e 330 giorni e 0,30 euro per i buoni di
durata residua pari o superiore a 331 giorni.
3. La comunicazione inviata alla clientela relativa
all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro
indica analiticamente, oltre il capitale nominale dei
titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:
a. il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di
riferimento;
b. la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa
sia in misura percentuale sia in valore assoluto
rispetto al valore nominale;
c. la commissione applicata, espressa sia in misura
percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore
nominale;
d. il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi
dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione)
ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.
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Articolo 3
1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di
Stato a medio e a lungo termine, i soggetti di cui
all'articolo 1 non addebitano commissioni sui titoli
assegnati alla clientela. Sono inoltre tenuti a regolare
i titoli al prezzo di aggiudicazione determinato in asta
maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data
di godimento della cedola a quella del regolamento.
2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca
d'Italia tramite comunicato stampa, è pubblicizzato nei
locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi
datati e costantemente aggiornati, contenenti anche
l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento
lordo a scadenza.
3. La comunicazione inviata alla clientela relativa
all'avvenuta assegnazione dei titoli di Stato a medio e
a lungo termine deve indicare analiticamente, oltre il
capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti
ulteriori elementi:
se il cliente è un soggetto inciso dall’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239:
a. il prezzo di aggiudicazione;
b. il prezzo di aggiudicazione al netto dell’imposta
sostitutiva sullo scarto di emissione maturato (c.d.
“prezzo per i soggetti nettisti”);
c. i dietimi di interesse netti;
d. il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti
nettisti comprensivo dei dietimi di interesse netti) ed
il corrispondente tasso di rendimento annuo;
se il cliente non è un soggetto inciso dall’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239:
a. il prezzo di aggiudicazione;
b. i dietimi di interesse lordi;
c. il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione
comprensivo dell’importo dei dietimi lordi) ed il
corrispondente tasso di rendimento annuo.
Articolo 4
1. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i soggetti di cui
all'articolo 1 accreditano alla clientela gli importi
dovuti con una data di valuta coincidente con quella
prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi
pagamenti.
Articolo 5
1. I soggetti indicati nell’articolo 1 espongono in modo
ben visibile nei locali aperti al pubblico, non appena
vengono resi noti dal Tesoro e dalla Banca d’Italia , le
date di emissione dei titoli di Stato a breve, a medio e
a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti
interessati possono prenotare i titoli offerti dal
Tesoro .
2. I soggetti indicati nell’articolo 1 informano con
anticipo la propria clientela della scadenza dei propri
titoli e del termine entro il quale la clientela stessa
può prenotare i titoli offerti dal Tesoro.
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Articolo 6
1. Al fine di garantire la trasparenza e la
conoscibilità dell’incidenza dei costi dell’attività di
gestione e di amministrazione sul rendimento effettivo
dei titoli, i soggetti indicati nell'articolo 1 possono
applicare spese di gestione e di amministrazione nella
misura massima di 10 euro a semestre; l’importo di tali
spese viene pubblicizzato nei locali aperti al pubblico
mediante esposizione di avvisi datati e costantemente
aggiornati e deve essere inoltre indicato nelle
comunicazioni periodiche inviate alla clientela.
Articolo 7
1. Per le operazioni di collocamento disciplinate dal
presente decreto non possono addebitarsi alla clientela
oneri diversi da quelli indicati nei precedenti
articoli, fatti salvi quelli rivenienti
dall’applicazione della normativa fiscale in vigore.
Articolo 8
1. Gli avvisi da esporre nei locali aperti al pubblico,
previsti dal presente decreto, riportano in maniera
chiara, con una veste grafica di facile identificazione
e lettura, gli elementi informativi di cui allo schema
allegato.
Articolo 9
1. Alle attività disciplinate dal presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti
previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e dalle relative disposizioni di attuazione, per i
servizi e le operazioni in essi disciplinati.
Articolo 10
1. Il decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.7.1992, Serie
generale, n. 163) e il decreto del Ministro del tesoro
10 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15.3.2000, Serie generale, n. 62) sono abrogati.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 12 febbraio 2004
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Tratto da http://www.dt.tesoro.it