Art. 1
(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore)
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in
lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore
a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito
per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;
per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi
1-bis e 1-ter(2).
1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario
abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per
iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma
in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a
quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il
pagamento nella provincia del proprio domicilio(3).
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al
primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora
del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo
1210 dello stesso codice(4).
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e
circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire
limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad
essere utilizzati a scopo di riciclaggio(5).
2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore non può essere superiore a lire venti milioni(6).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati,
nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per
il tramite di vettori specializzati(7).
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi
comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la
possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice
civile di procedura civile.
5. ... omissis ...(8)
6. ... omissis ...(9)
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo
equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non
trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa
restituzione del titolo all'emittente.
8. ... omissis ...(10)
Art. 2
(Obblighi di identificazione e di registrazione)
1. L’art. 13 del decreto-legge15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall’art. 30, comma. 1, della l. 19 marzo 1990, n 55, è
sostituito dal seguente:
"Art. 13 - 1. Deve essere identificato a cura del personale
incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale
responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del
quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni
che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento
di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti
milioni presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici
postali;
b) enti creditizi;
c) società di intermediazione mobiliare;
d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle
borse valori;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori
mobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h) società fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) società Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque
svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività:
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la
locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione
in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi
anche mediante emissione e gestione di carte di credito;
m- bis). Istituti di moneta elettronica (11)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano
applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui
all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere
messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione
delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.
625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente
articolo.
Art. 3 (12)
(Segnalazioni di operazioni)
1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto
operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4,
indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di
trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza
ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un
suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità,
natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione
delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità
economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca
a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro,
i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano
provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del
codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è
compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di
operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della
medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di
persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o
collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di
interposta persona(13).
2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo
delegato esamina le segnalazioni pervenutegli, e qualora le ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua
disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2,
comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire
l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio
italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei
segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di
grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto
disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o
telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio
italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative
istruzioni applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al
comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui
sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati
contenuti nei propri archivi;
b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di
grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe
dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di
cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;
d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle
analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove
necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di
cui all'articolo 4;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle
autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di
rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le
segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in
loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni,
completate ai sensi del presente comma corredate di una relazione
tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il
Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla
criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi
organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e
per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli
appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano
anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria.
Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia
di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può
demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto(14).
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di
indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli
organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano
l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare
dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le
autorità inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni
altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui
conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio(15).
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere
l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non
possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per
l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia
agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del
presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di
segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6,
posti in essere in conformità del presente articolo e per le
finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun
tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle
segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a
conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal
presente articolo.
9. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei
criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di
attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate
procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di
riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei
riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e
di formazione del personale.
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei
cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative
all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in
materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di
cui all'articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe
autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a
condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza
delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali.
Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono
all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso
necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle
medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al
presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli
articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121(16).
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono
di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche.
Art. 3-bis
(Riservatezza delle segnalazioni)
1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e
347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli
intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le
segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.
2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata
solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga
indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si
procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di
atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la
riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le
segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro
autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del
personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo
3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle
operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle
evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e
secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia,
sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di
vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure
per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone
che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono
indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la
diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale
rappresentante o del loro delegato(17).
Art. 3-ter
(Commissione di indirizzo)
1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte
dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui
all'articolo 3 del presente decreto e ferma restando l'autonomia
funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei
cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, è
istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta
dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante
della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un
rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia
e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore
a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione
partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti
della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle
informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali
componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le
modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo
dell'attività svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, allo
scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attività stessa e
di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il
perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di
provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al
comma 1, una relazione semestrale sull'attività svolta e fornisce,
inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle
funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a
scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono
le medesime finalità(18).
Art. 4
(Disposizioni applicative)
1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività
istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui
all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi
compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di
moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le
società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle
borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al
collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione
dei fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie,
le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli s.p.a.
di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonchè gli altri
intermediari abilitati ai sensi del comma 2(19).
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob), determina le
condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su
richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari
devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via
prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione
finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche
mediante emissione e gestione di carte di credito(20).
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di
provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle
competenti commissioni parlamentari a:
a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del
presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del
presente decreto(21);
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui
all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non
trasferibilità(22);
c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di
cui ai commi 1 e 2(23).
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di
cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
Art. 5
(Sanzioni, procedure, controlli)
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle
disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo
trasferito(24).
2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici
ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4,
che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle
loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta
giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri
adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni
circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere
effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da
quella che ne effettua l'estinzione(25).
3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo
dell'operazione(26).
4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma
1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle
segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione
pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione(27).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto
di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con l'arresto da sei mesi
ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni(28).
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto
previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni(29).
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il
Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista
dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute
nell'articolo 16.
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi
per i componenti della commissione di cui al comma 8.
10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte
alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli
intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di
valori di cui al presente Ccpo, nonché, sulla base di criteri
selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di
segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse
tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i
criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo
scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito
di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati
concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario
abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere
i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di
cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla
base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale,
qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione
di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati
i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con
l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi
investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo
nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza(30).
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia
stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del
presente decreto sono conservati nel sistema informativa
dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del
procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia
stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al
presente articolo, sono conservati nel sistema informativo
dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori
siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di
altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad
autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono
state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del
caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva
compentenza.
14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti
dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia
giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti
nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti
dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia
giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti
dall'articolo 35».
Capo II
Art. 6
(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)
1 - 2-bis ... omissis ...(31)
3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di
amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque
comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli
intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a
decorrere dal secondo anno della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, solo da persone che
abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi
complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di
attività professionale in materie attinenti al settore giuridico,
economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie,
ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o
dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del
settore finanziario o società di capitali(32).
4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei
sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di
cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri
o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci
aventi i requisiti anzidetti(33).
4-bis-12. ... omissis ...(34)
Art. 7
(Elenco speciale)
... omissis ...(35)
Art. 8
(Onorabilità dei soci e degli esponenti)
1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo
si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350(36).
2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti
muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si
applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350(37).
2-bis. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal
consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque
denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni
dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di
decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni(38).
2-ter. ... omissis ...(39)
Capo III
Art. 9
(Sospensione dalle cariche)
1- 3 ... omissis ...(40)
4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura
interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni
di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso
enti creditizi e presso ogni intermediario di cui all'articolo 6,
commi 2 e 2-bis. La sospensione è dichiarata dal consiglio di
amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di
funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha
avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con
la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila
a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sospensione è
dichiarata con le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 (41) (42).
Art. 10
(Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i
sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano
sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli
accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti
violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono
trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro.
L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e
con la multa da lire duecentomila a lire due milioni (43).
Art. 11
(Collaborazione fra le autorità di vigilanza)
1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità
amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e
sugli altri enti, società e ditte indicati nell'articolo 4 possono
scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonchè scambiare
informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le
competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il
perseguimento dei fini del presente decreto (44).
Art. 12
(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al
prelievo di denaro contante)
1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o
di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti
al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla
stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per
altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di
provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè
ordini di pagamento prodotti con essi (45).
Art. 13
(Applicazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto(46).
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
NOTE:
1. Il D.L. n. 143/91 è pubblicato nella G.U. n. 106 dell'8.5.1991.
La L. di conversione n. 197/91 è pubblicata nella G.U. n. 157 del
6.7.1991.
2. Comma dapprima modificato dalla L. di conversione n. 197/91 e poi
successivamente, nel testo attualmente vigente, dell'art. 15 L.
6.2.1996, n. 52.
3. Comma aggiunto dalla L. di conversione n. 197/91 e
successivamente così sostituito dall'art. 15 L. n. 52/96.
4. Comma aggiunto dalla L. di conversione n. 197/91 e
successivamente così sostituito dall'art. 15 L. n. 52/96.
5. Comma dapprima modificato dalla L. di conversione n. 197/91 e poi
successivamente, nel testo attualmente vigente, dell'art. 15 L.
6.2.1996, n. 52.
6. Comma aggiunto dalla L. di conversione n. 197/91 e
successivamente così sostituito dall'art. 15 L. n. 52/96.
7. Comma dapprima modificato dalla L. di conversione n. 197/91 e poi
successivamente, nel testo attualmente vigente, dell'art. 15 L.6.2.1996,
n. 52.
8. Comma soppresso dalla L. di conversione n. 197/91.
9. Comma soppresso dalla L. di conversione n. 197/91.
10. Comma soppresso dalla L. di conversione n. 197/91.
11. Il comma 1 sostituisce l'art. 13, D.L. 15.12.1979, n. 625
convertito nella L. 6.2.1980, n. 15.
12. Articolo dapprima modificato dalla L. di conversione n. 197/91 e
successivamente sostituito, nel testo attualmente vigente, dal D.Lgs.
26.5.1997, n. 153.
13. L'art. 7, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374 prevede anche a carico dei
promotori finanziari (v. art. 31, D.Lgs. n. 58/98) l'obbligo di
segnalazione di cui al presente comma. Tali segnalazioni vanno
trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante agisce.
14. Lettera così modificata dall'art. 151, L. 23.12.2000, n. 388.
15. Lettera così modificata dall'art. 150, L. n. 388/00
19. Comma così modificato dalla L. di conversione n. 197/91 e
dall'art. 56 della Legge 1 marzo 2002 n. 39.
20. Comma così sostituito dalla L. di conversione n. 197/91.
21. Lettera così sostituita dalla L. di conversione n. 197/91.
22. Lettera così modificata dalla L. di conversione n. 197/91.
23. Lettera così modificata dalla L. di conversione n. 197/91.
24. Comma così modificato dalla L. di conversione n. 197/91.
25. Comma così modificato dall'art. 15, L. n. 52/96.
26. Comma così sostituito dalla L. di conversione n. 197/91.
27. Comma così sostituito dalla L. di conversione n. 197/91.
28. Comma così modificato dalla L. di conversione n. 197/91.
29. Comma così modificato dalla L. di conversione n. 197/91.
30. Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. n. 153/97.
31. Commi abrogati dall'art. 161, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.
32. Comma dapprima modificato dalla L. di conversione n. 197/91 e
poi abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93. Il comma 3 continua a
trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello
stesso decreto legislativo.
33. Comma dapprima sostituito dalla L. di conversione n. 197/91 e
poi abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93. Il comma 4 continua a
trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello
stesso decreto legislativo.
34. I commi 7, 11 e 12 sono stati soppressi dalla L. di conversione
n. 197/91, i restanti commi sono stati abrogati dall'art. 161, D.Lgs.
n. 385/93.
35. Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93.
36. Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93, ma che continua
a trovare applicazione fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto
legislativo.
37. Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93, ma che continua
a trovare applicazione fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto
legislativo.
38. Comma aggiunto dalla L. di conversione n. 197/91 e poi abrogato
dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93. Il comma 2-bis continua a trovare
applicazione fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati
dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
39. Comma abrogato dall'articolo 161, D.Lgs. n. 385/93.
40. Commi soppressi dalla L. di conversione n. 197/91.
41. Comma così modificato dalla L. di conversione n. 197/91.
42. Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93, ma che
continua a trovare applicazione fino all'entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello
stesso decreto.
43. Comma sostituito dall'art. 156, D.Lgs. n. 385/93.
44. Comma così modificato dalla L. di conversione n. 197/91.
45. Comma così modificato dalla L. di conversione n. 197/91.
46. Comma così sostituito dalla L. di conversione n. 197/91.