Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi
o i salari debbono essere depurati dalle ritenute per imposte, per
il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di
legge, comprese le ritenute per, contributo al Fondo per ilcredito
ai dipendenti dello Stato.
Art.14
(Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario)
Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di
stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una
dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto
dall'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato, dalla quale risultino:
a) nome, cognome e paternità dell'interessato;
b) la qualifica e l'amministrazione dalla quale dipende;
c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario
ragguagliato a mese con la norma dell'art.12 del testo unico,
escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del
trattamento di quiescenza;
d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o
sul salario;
e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti,
cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o
economiche o per altre cause, con l'indicazione dei ereditari. Detta
dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato
della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del
salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata
accertata l'identità ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta,
direttamente per posta. E' vietato il rilascio della dichiarazione
per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato
indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano
stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a
norma degli articoli 17 e 18 del testo unico medesimo.
Art.15
(Certificato di sana costituzione fisica del cedente)
L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito verso
cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di aver
sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un
medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico
militare in attività di servizio o da un medico incaricato
dall’Amministrazione da cui dipende.
Per i dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica possono
essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato.
Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento
governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario,
il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo
manchi o sia impedito, il certificato può essere rilasciato da uno
dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo
dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare
risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato. Il
sanitario, dopo avere accertato la indennità personale del
richiedente, lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di
rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso
da parte del richiedente nella misura della metà della tariffa
stabilita dall'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica
(1) per le visite individuali a domicilio da parte del medici
provinciali. Il certificato della visita sanitaria deve essere
redatto su apposito modello a stampa predisposto dall'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il sanitario che
rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e
autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore
autorità militare, dal capo dell'ispettorato sanitario
compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o
stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di
ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle
Ferrovie dello Stato o di medico incaricato presso un ufficio o
stabilimento. Il certificato non può essere consegnato al
richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa,
al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato. Il certificato
medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa
domanda, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.
Art.17
(Conto del residuo debito per cessione preesistente)
L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno
degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico e intenda
contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o
di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del
residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo. L'istituto
cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale,
entro dieci giorni dalla richiesta su apposito modulo a stampa
predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato. Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto,
dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di
autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito
computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua
il pagamento. I due esemplari del conto debbono, dall'interessato,
essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo
stipulato con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo
unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo. La
produzione del conto è obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo
mutuante sia lo stesso cessionario precedente.Non occorre la
presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata
consentita a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata.
Art.18
(Domande di prestito ad istituti autorizzati)
Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di
stipendio o di salario con uno degli istituti indicati nell'art.15
del testo unico deve fame domanda in quattro esemplari all'istituto
mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato. Dalla domanda devono
risultare:
a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile e la qualifica
del richiedente;
b) l'amministrazione dalla quale dipende;
c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle
quali intenda fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota
espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle quote
stesse che costituisce lo importo lordo del prestito.
La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale
l'interessato dipende.
Art.19
(Attestazione del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di
prestito)
Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio
dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria
responsabilità:
a) l'esattezza delle generalità;
b) la data di nascita;
c) la data di prima nomina all'impiego;
d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il
trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale
periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo
l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla
Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi
straordinari anteriori;
e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva;
f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei
requisiti richiesti nell'art.6 del testo unico;
g) che non sono in corso, né previsti, provvedimenti che possano
avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea
dello stipendio o del salario;
h) la forma del trattamento di quiescenza.
I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le
attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della
dichiarazione relativa allo stipendio, o al salario indicato nel
precedente art.14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il
richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è
diretta.
Art.20
(Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati)
L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente
articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della
domanda precisando;
a) l'ammontare lordo del prestito;
b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o
di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito, che devono
essere di eguale misura:
c) il saggio annuo dell'interesse;
d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera
durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi
anticipatamente sull'importo del prestito.
Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche
detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debiti per
precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal
Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro.
Il consenso da parte dell'istituto mutuante è dato con firma del
rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso, che restituisce
gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti.
Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua firma, escluso
qualsiasi mandatario o intermediario.
Art.22
(Accertamento della regolarità del contratto e concessione di
garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato,
ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare
l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché la
liquidazione degli interessi e delle spese accessorie. Accertata la
regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida a
favore del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione e
quello del premio compensativo del rischio ai sensi dell'art.27 del
testo unico. La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro
esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle
disposizioni del testo unico e la indicazione dettagliata delle
somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo
e Versare al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale
precedente cessione. La concessione della garanzia viene annotata in
apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme
spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione
nei termini stabiliti dall'art.41 del testo unico.
Art.23
(Provvedimenti dopo la concessione della garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato,
concessa la garanzia, provvede come appresso:
a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due
originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio del registro e,
ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere,
un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore;
b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il
pagamento dello stipendio o del salario un altro originale del
contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario
mensile di cui all'articolo 14, con invito a provvedere alla
esecuzione del contratto medesimo facendo espressa indicazione
dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da
eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonché della data di
cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente;
c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione
delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e
delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo
stipendio o sul salario;
d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la
esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove sia esso
distinto dall'ufficio ordinatore;
e) dà notizia, altresì, del contratto all'ufficio del registro della
circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante;
f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con
tutti i documenti che lo corredano.
I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non possono
contenere che un solo contratto con i relativi allegati.
Art.24
(Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante)
Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a
cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della
ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito
nella lettera a) dell'articolo precedente.
Art.27
(Istruttoria della domanda di prestito diretto)
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato
accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza delle
condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di
stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle
determinazioni del Comitato amministrativo.
Art.30
(Liquidazione ed ammortamento del prestito)
L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del
mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e,
agli effetti del calcolo degli interessi, l'ammortamento si
considera iniziato dal primo giorno del terzo mese.
Sono liquidati distintamente:
a) l'importo lordo del prestito;
b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di
ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del
4,50%;
c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50%
sull'importo lordo del prestito;
d) il premio compensativo dei rischi pari al 2% dell'importo lordo
del prestito ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del 4% ove il
prestito sia estinguibile oltre il quinquennio;
e) l'interesse al saggio del 4,50% per l'anticipato pagamento
relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione del
mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito;
f) il residuo debito netto per eventuale precedente cessione,
liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del nuovo prestito;
g) l'importo di ogni altro eventuale credito dei Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato.
Per la misura delle percentuali di cui alle lettere b), c), d), e) è
fatta salva ogni eventuale modificazione prevista dagli articoli 26
e 27 del testo unico.
Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in
apposito registro.
Art.31
(Somministrazione del prestito - Estinzione della precedente
cessione)
L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo
precedente alle lettere da b) a g) è detratto dall'ammontare lordo
del prestito e la somministrazione del residuo importo netto si
effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento. Qualora il
residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli
istituti indicati nell'articolo 15 del testo unico, tale debito si
estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo
a favore dello istituto creditore.
Art.32
(Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote
cedute)
La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che ordina il
pagamento dello stipendio o del salario al cedente.
La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e
deve contenere:
a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati
nell'art.30;
b) l'importo netto del prestito concesso e gli estremi
dell'ordinativo di pagamento;
c) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo stipendio
o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito e la relativa
decorrenza;
d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per
l'eventuale precedente cessione in corso.
Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio
che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario,
ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.
Art.36
(Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)
La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce
l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice
ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di
salario cedute.
Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute alle
rispettive scadenze sono recuperabili a cura della suddetta
Amministrazione a norma dell'art.3 del regio decreto-legge 19
gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 734,
distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese.
Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla
dipendenza di altro ufficio della stessa o diversa Amministrazione
statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni
contemplate nell'art.1 del testo unico, l'ufficio che aveva
l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole
di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, al
nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta
mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché
il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al
cessionario. Della comunicazione medesima deve essere data immediata
notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui all'art.15
del testo unico, anche al cessionario.
Art.38
(Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali)
Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in
una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario
delle relative polizze, per contrarre un mutuo verso cessione di
quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere
all'Istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e non
costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro modo fino alla
concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso
cessione di quote dello stipendio o del salario. L'ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione
di tale impegno all'istituto assicuratore a mezzo di lettera
raccomandata. Ove le dette polizze siano già gravate da vincoli,
l'impiegato o il salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso
cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che con
il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli,
fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo.
Art.39
(Volontaria estinzione anticipata del prestito)
Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art.38 del
testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e gli
istituti cessionari indicati nell'art.15 del testo unico medesimo
possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti
rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo
l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma del detto art.38
del testo unico.
Art.40
(Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione)
Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per
effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del
premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art.40 del
testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto
sulla nuova operazione.
Art.41
(Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti)
Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le quote
ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'art.35 del testo
unico si determinano trascurando le frazioni di lire.
Art.42
(Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli
emolumenti)
Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico
l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al
cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini
riduzione, sospensione o cessazione dello stipendio o del salario
indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di
quiescenza. Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel caso
previsto nel secondo comma dell'art.35 del testo unico, l'ufficio
deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul
salario ridotto. Ove il cedente cessi dal servizio con diritto ad
assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente
pendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di
terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della
pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le
notizie e i dati necessari perché si possa disporre per la
esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno
continuativo di quiescenza.
Nel caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico
l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto
di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il
capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato indichi la somma
da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla
concorrenza del residuo debito per cessione.
Art.43
(Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente)
Nel caso di cui all'art.44 del testo unico, prima di pagare al
cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della
cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni
dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Art.44
(Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di
compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli
atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed
altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.
Art.45
(Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi)
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.43 del testo unico, lo
sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si
calcola all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario,
considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese
in cui ha luogo. La stessa norma si applica nel caso dell'art.44 del
testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettui la
estinzione anticipata del mutuo.
Art.57
(Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario)
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell'art.1
del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo,
che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello
stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una
dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono,
nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'art.14 del
presente regolamento.Detta dichiarazione è rilasciata
dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.
Art.58
(Conto del residuo debito per cessione preesistente)
Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che hanno
una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso
cessione di quote di stipendio o di salario con un istituto diverso
devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo
debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione. Il
precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci
giorni dalla richiesta. Il cedente, se trova il conto regolare,
dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere
il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel
quale ne effettua il pagamento. Se l'impiegato o il salariato ha in
corso una cessione di quote dello stipendio o del salario,
l'amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare
corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della
avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.
La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla
quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della
legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute.
Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla
dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art.1
del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione
della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per
mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini
della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari
concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute
eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.
Art.60
(Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti)
Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol fare
la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità
di lire. Nel caso di riduzione dellostipendio o del salario gravato
di cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere
per detta cessione, tali quote si determinano trascurando le
frazioni di lire.
Art.61
(Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli
emolumenti)
Per gli effetti dell'art.43 del testo unico richiamato nell'art.55
del testo medesimo, l'amministrazione che provvede al pagamento
dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare
immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto
assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario,
di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del
versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si
faccia luogo a trattamento di quiescenza. Nel caso di cui al terzo
comma dell'art.43 del testo unico, l'amministrazione dalla quale
dipendeva il cedente, ovvero l'istituto di previdenza o di
assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato
dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto
assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario,
indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale
assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione