(Insequestrabilità,
impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed
altri emolumenti)
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le
eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari,
le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni,
le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo
Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto
a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica
(comprese le aziende autonome per i servizi pubblici
municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico
di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati,
salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed
in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche- il
personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le
pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a
sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute,
per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute,
per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese
da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di
lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute,
per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti
carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle
cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota
maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le
cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore
della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del
titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e
delegazioni.
Art.5
(Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario)
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti,
aziende ed imprese indicati nell'art. i possono contrarre prestiti
da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario
fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto
di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le
disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli
addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano
le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
TITOLO II - DELLA
CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI
DELLO STATO
Art.6
(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione)
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre
prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di
servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro,
siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed
abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.
I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci
anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di
cessione)
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non
può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di
servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai
fini del trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e
salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai
quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di
assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati
ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e
per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di
partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e
salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure
decorati al valor militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari)
Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art. 6;
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze
armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.
Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli
ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed
inoltre quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di
servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con
trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a
computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio
utile per il futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei
Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non
inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della facoltà di cessione)
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale
dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle
ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello
dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai
segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli
effetti agli impiegati dello Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti
autonomi)
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al
personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi
di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica,
magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove
nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il
personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino
regolarmente i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle
Ferrovie dello Stato)
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di
quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo
riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere prestiti)
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello
Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di
quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di
previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche
amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le
società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le
società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome
collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i
monti di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni)
E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato " amministrato, con gestione
speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza
legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di
ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di
perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o
salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato
garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di
stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai
personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate
necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di
ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.
Art.21
(Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con
garanzia del Fondo)
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi
dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per
iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti,
stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I
contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il
contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della
somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia eseguita
in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto
prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.
Art.23
(Casi di licitazione della durata dei prestiti)
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto
al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno
di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione
di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio
sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla
cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento
a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i
prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione
speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti)
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di
avere sana costituzione fisica;
b) gli impiegati che siano compiuto i sessantacinquesimo anno di età
o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il
prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto o
compiano nell'anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e
cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per
questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle
posizioni indicate nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della
garanzia)
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo,
l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è
sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai
sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della
concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la
concessione del prestito diretto o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti)
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del
4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del
Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del
tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono
trattenuti in anticipo allo atto della somministrazione del
prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui il prestito è
somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si
considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi)
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o
garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di
amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui
all'articolo precedente, con decreto del Presidente della
Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per
cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per
cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova
determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni
dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con
cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato o da altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto
a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a
quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore
ceduto, ai sensi del codice civile.
Art.29
(Versamento delle quote trattenute per cessione)
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono
essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a
quello in cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul
bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta
per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo
rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in
seguito risultassero non dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai segretari comunali -
Azioni per mancato versamento)
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di
stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente
cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento
dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di
promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il versamento non sia stato
effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione
della cessione, l'ente cessionario può esperire azione tanto contro
il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco,
responsabili in proprio e solidamente.
Art.32
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e
diritti)
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dello art.16 il
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti
rischi.
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza
diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure
con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del
prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della
quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.
Il Fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia
corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o
salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di
trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli
interessi in più percepiti dal cessionario. Il Fondo, nel rivalersi
verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a
proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio
originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto
ed al saggio legale civile dopo tale scadenza. Nel caso di cui alla
lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente,
con gli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della
ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui
all'art.45.
Art.35
(Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una
riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere
effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al
terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o
salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi
è ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,
mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva
la facoltà di cui all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non
versate)
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta,
che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data
della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario,
allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Il Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle
quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata
garanzia, debba versare allo istituto cessionario. Il Fondo, qualora
riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al
saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo
alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il
riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire
all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento,
entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi
sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del
ricevimento della denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di
rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre
il limite del quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo
credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella
concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi
ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma,
sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio
o salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di cessione)
Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione
stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di
una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di
estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal
caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario
non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse
pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo
sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello
stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è
tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a
norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della
somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della
garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di
garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come
avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi
almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un
quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della cessione
stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita
l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può
esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno
dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia
estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei
termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro
istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli
5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia
destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della
cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni
dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la
cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta,
fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente)
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la
restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli
interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si
effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.
Il fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la
quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art.38. Il
mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito
contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del
nuovo mutuo. L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo
dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del
prestito sono subordinati alla condizione che lo istituto mutuante
adempia all'estinzione della precedente cessione.
Art.43
(Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di
quiescenza)
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la
cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione
o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga
liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla
amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o
di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di
impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o
speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da
trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno
continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una
pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad
una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale
assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto di
previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla
concorrenza dell'intero residuo debito per cessione. Ove la ritenuta
di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono
dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di
quiescenza)
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal
servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo
equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una
somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende,
l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può
stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a
scomputo del debito per cessione.
TITOLO
III - DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E
SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO
Art.51
(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. i
e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle
condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.
Art.52
(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti
collettivi di lavoro)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel
precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a
norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a
contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di
stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di
cinque o di dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere
permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e
continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale,
almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci
anni di servizio utile per l'indennità di anzianità.
Art.53
(Istituti autorizzati a concedere prestiti)
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati
di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art.15.
Art.54
(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie)
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma
del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione
sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne
assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione
di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di
quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione
dell'ammortamento o il ricupero dei residuo credito. Non è
consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante
cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica
amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli
istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente
titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di
impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni e delle società di assicurazione.
Art.57
(Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato
non aventi assegni fissi e continuativi).
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto
applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai
dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo,
purché la cessione sia fatta da società mutue cooperative di credito
o di consumo costituite nella rispettiva categoria.
TITOLO IV -
DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI
E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHE’ LE
QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle deleghe)
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche
amministrazioni indicate nell'art.1 hanno facoltà di rilasciare
delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione,
per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad
alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società
di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni
sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28
aprile 1938, n.1165. La delegazione sullo stipendio o salario si
riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione
può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o
società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il
pagamento del prezzo dell'alloggio.
TITOLO
V - DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto)
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di
stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore
di un solo istituto cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni)
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo
restando il limite di cui al primo comma dell'art.5, non può essere
fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello
stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota
colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i
pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e
debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la
differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto
di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui
all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni)
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo
stipendio, salario o pensione a norma dello art.58 e la ritenuta a
norma dell'art.60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la
metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di
ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui
al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma
degli articoli 61 e 62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i
sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale
differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati
al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione)
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il
limite della metà dello stipendio o salario se non quando
l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne
riconosca la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati
l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la
pensione.
NOTA AL TITOLO V
Con l'art.68 del menzionato titolo V è stabilito:
1. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la cessione
può essere fatta entro il limite della differenza tra i due quinti
dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la
quota colpita da sequestri o pignoramenti e fermo restando il limite
previsto dall'art.5 del medesimo Decreto.
2. Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e debitamente
notificata, il sequestro o pignoramento può essere ordinato entro il
limite della differenza tra la metà dello stipendio o salario,
valutati al netto delle ritenute, e la quota ceduta, fermi restando
i limiti previsti dall'art.2 del medesimo Decreto.
3. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la
delegazione di cui all'art.68 e la ritenuta di cui all'art.60 del
medesimo Decreto 180/50 (fino alla metà dello stipendio, salario o
pensione per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione
afferenti agli alloggi popolari od economici specificati negli
stessi artt.58 e 60) sono consentite soltanto entro la differenza
tra la metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto
di ritenute, e le somme precedentemente vincolate. Tale limitazione
non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt.61 e 62 del
Decreto medesimo (casi di morosità di soci di cooperative edilizie
verso la Cassa DD. e PP. e altri casi analoghi verso alcune altre
Amministrazioni dello Stato).
4. Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di cui al
paragrafo precedente, i sequestri o pignoramenti non possono colpire
se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o
pensione, valutati al netto di ritenute, e l'importo della
delegazione o ritenuta.
5. Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi
il limite della metà dello stipendio o salario se non con l'assenso
dell'Amministrazione dalla quale si dipende che ne deve riconoscere
la necessità. Per i pensionati l'assenso è dato dall'Amministrazione
alla quale fa carico la pensione.