Il regime fiscale degli interessi e degli altri redditi
derivanti
dai Titoli di Stato “domestici”
Il presente documento ha finalità meramente illustrative
della tassazione degli interessi e degli altri redditi
derivanti dai titoli di Stato; non sostituisce o integra
in alcun modo i decreti ministeriali o le circolari
emanate dall’Agenzia delle Entrate cui occorre far
riferimento in ogni caso e per la risoluzione di casi
specifici.
Fonti normative
Il principale testo normativo che disciplina il regime
fiscale degli interessi sui Titoli di Stato è il decreto
legislativo 1° aprile 1996 n. 239 (d.lgs. 239/96), che è
stato oggetto di modifiche e integrazioni successive.
In particolare, l’originario testo legislativo è stato
modificato con il decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996,
n. 425; con il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461; con il decreto legislativo 16 giugno 1998 n. 20;
con il decreto legislativo 21 luglio 1999 n. 259; con il
decreto legislativo 23 dicembre 1999 n. 505; con il
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con
modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409; con
il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito
nella legge 23 aprile 2002, n. 73; infine, con il
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Ambito di applicazione
Le disposizioni richiamate nel paragrafo precedente e
descritte nei paragrafi che seguono si applicano a tutti
i tipi di Titoli di Stato (BOT, CTZ, CCT e BTP),
indipendentemente dalla data di emissione e dalla
scadenza.
Sintesi del regime fiscale
L’attuale regime fiscale degli interessi sui Titoli di
Stato prevede:
(i) il concorso alla formazione della base imponibile,
soggetta alle imposte sui redditi (e, laddove dovuta,
all’imposta regionale sulle attività produttive) per gli
interessi percepiti nell’esercizio di imprese
commerciali; e
(ii) una imposta sostitutiva del 12,5%, applicata a
titolo definitivo sugli interessi percepiti al di fuori
di un’impresa commerciale.
In altre parole, per tutti i contribuenti residenti,
diversi dalle persone fisiche, che percepiscono
interessi su Titoli di Stato nell’esercizio di
un’attività commerciale1 gli interessi non sono soggetti
ad alcuna ritenuta o prelievo sostitutivo e concorrono,
unitamente a tutti gli altri elementi negativi e
positivi di reddito, alla formazione del reddito
imponibile complessivo.
Per tutti gli altri soggetti residenti, il prelievo
fiscale avviene mediante applicazione di una imposta
sostitutiva da parte degli intermediari finanziari,
all’aliquota fissa del 12,5%. L’applicazione di tale
imposta sostitutiva esaurisce integralmente gli obblighi
fiscali del contribuente ad essa soggetto, con l’unica
eccezione degli interessi ed altri proventi percepiti da
persone fisiche nell’esercizio di
1 Questo è tipicamente il caso degli interessi percepiti
da società di capitali residenti in Italia, da società
in accomandita semplice e in nome collettivo residenti
in Italia, da stabili organizzazioni in Italia di
società residenti all’estero. 1
impresa. In tale ultimo caso, infatti, i proventi sono
inclusi nel reddito d’impresa e l’imposta sostitutiva è
scomputata dalle imposte sui redditi dovute sullo
stesso.
Infine, è il caso di ricordare che l’articolo 41 del
decreto legge 269/03 convertito in legge 24 novembre
2003, n. 326, ha stabilito l’abrogazione, per i redditi
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004,
dell’equalizzatore per tutti i titoli senza cedola. Per
informazioni sull’applicazione della norma si rimanda
alla circolare n. 61-E dell’Agenzia delle Entrate del 31
dicembre 2003, disponibile sul sito
www.debitopubblico.it, nella sezione “Trattamento
fiscale” della categoria “Titoli di Stato”.
Contribuenti residenti cui si applica l’imposta
sostitutiva
I contribuenti residenti in Italia cui si applica
l’imposta sostitutiva sono i seguenti:
(a) le persone fisiche;
(b)le società semplici e le associazioni professionali;
(c) gli enti non commerciali;
(d) i soggetti esenti dall’imposta sui redditi delle
persone giuridiche.
Redditi soggetti all’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva si applica sugli interessi
cedolari e sulla differenza tra prezzo di emissione
sotto la pari (100) ed il valore di rimborso. Per
ciascun contribuente l’imposta sostitutiva è applicabile
in relazione agli interessi maturati nel periodo di
possesso del Titolo di Stato.
Si noti che nel caso di riapertura delle sottoscrizioni
per i titoli emessi in più tranches, si considera prezzo
di emissione quello a cui è stata aggiudicata la prima
tranche del prestito.
Per i BOT e i CTZ, titoli privi di cedola, l’interesse è
comunque rappresentato dalla suddetta differenza e su di
esso si applica l’imposta sostitutiva.
Modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle
società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle
società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri
soggetti espressamente indicati in appositi decreti del
MEF. Tali soggetti devono comunque essere residenti in
Italia ed intervenire nella riscossione degli interessi,
o anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei
Titoli di Stato, a qualsiasi titolo essi avvengano.
Si noti che, ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono:
(i) le cessioni;
(ii) qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito,
che comporta il mutamento delle titolarità giuridica dei
titoli;
(iii) i trasferimenti ad altro deposito o conto
intrattenuto presso lo stesso od altro intermediario;
(iv) i prelievi dai depositi costituiti presso gli
intermediari (tali prelievi si considerano imponibili
per i titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, emessi all’estero a decorrere dal 10
settembre 1992).
2
Regime speciale per gli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari residenti in Italia e per
le gestioni patrimoniali individuali.
Gli interessi (nonché le plusvalenze e minusvalenze)
maturati in capo agli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari residenti in Italia
(d’ora in poi OICVM) 2 non sono soggetti all’imposta
sostitutiva di cui sopra. Per tali soggetti, infatti,
l’imposta con l’aliquota del 12,5% o, in certe
circostanze, del 5% è calcolata sul risultato di
gestione maturato in ciascun anno. Il risultato di
gestione si calcola sottraendo dal valore del patrimonio
netto alla fine dell’anno, aumentato dei rimborsi e dei
proventi distribuiti, il valore del patrimonio netto
all’inizio dell’anno, aumentato dalle sottoscrizioni.
Ai fini del computo del valore del patrimonio sono
inclusi anche gli interessi maturati e non riscossi,
così come le plusvalenze e le minusvalenze maturate al
termine dell’anno sui titoli detenuti.
Lo stesso regime si applica al risultato maturato delle
gestioni patrimoniali individuali, nei confronti degli
stessi contribuenti altrimenti soggetti all’imposta
sostitutiva del 12,5% di cui al d.lgs. 239/96.
Nel caso di organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari le cui quote o azioni siano
sottoscritte esclusivamente da soggetti residenti in
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni
(c.d. “white list”, approvata con D.M. 4 settembre 1996
e successive modificazioni), gli organismi medesimi sono
esenti dall’imposta sostitutiva sul risultato della
gestione altrimenti dovuta con aliquote del 12,5% e 5%.
In queste fattispecie i non residenti dovranno
presentare, all’atto della sottoscrizione o
dell’acquisto delle quote o azioni, l’attestato di
residenza rilasciato dalle autorità fiscali del Paese di
appartenenza (che ha validità di un anno) o il modello
di autocertificazione, definito nel paragrafo “Procedura
per l’applicazione dell’esenzione per i non residenti”.
Infine, i soggetti non residenti che hanno conseguito
proventi erogati da organismi di investimento collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva hanno diritto, facendone
richiesta, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il
provento è percepito, alla società di gestione del fondo
comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del
collocamento delle quote o azioni, al pagamento di una
somma pari al 15% dei proventi conseguiti, a titolo di
restituzione dell’imposta sostitutiva del 12,5%
corrisposta dall’OICVM. Qualora l’OICVM sia
specializzata in società quotate di piccola e media
capitalizzazione e abbia scontato la nuova misura
dell’imposta sostitutiva del 5%, i sottoscrittori non
residenti hanno diritto al pagamento, a titolo di
restituzione, di una somma pari al 6% dei predetti
proventi3.
Fondi Immobiliari
Gli interessi (nonché le plusvalenze e minusvalenze)
maturati in capo a fondi immobiliari italiani non sono
soggetti ad imposta sostitutiva4. I fondi non sono
soggetti alle imposte sui redditi né all’imposta
regionale sulle attività produttive.
2 Si tratta di fondi comuni di investimento collettivo
in valori mobiliari aperti e delle società a capitale
variabile (SICAV).
3 Ai sensi del D.Lgs. del 21 novembre 1997, n. 461,
articolo 9 , commi da 1 a 3; Cfr., altresì, la Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 31 dicembre 2003.
4 Trattasi dei fondi comuni di investimento immobiliare
istituiti ai sensi dell’articolo 37 del decreto
legislative 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come
modificati dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351,
convertito in L. n. 410/2001.
3
I proventi distribuiti dal fondo immobiliare sono
soggetti a ritenuta del 12,5%. La ritenuta è applicata a
titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio
di un’attività commerciale da contribuenti residenti ed
è a titolo d’imposta in tutti gli altri casi.
La ritenuta non trova, invece, applicazione ai proventi
corrisposti a soggetti residenti in Paesi che consentono
un adeguato scambio di informazioni (c.d. “white list”,
approvata con D.M. 4 settembre 1996 e successive
modificazioni)5.
Fondi pensione
Gli interessi (nonché le plusvalenze e minusvalenze)
maturati in capo a fondi pensione non sono soggetti ad
imposta sostitutiva, ma sono inclusi nel risultato di
gestione del fondo assoggettato ad imposta sostitutiva
con aliquota dell’11 % 6.
Regime speciale per i soggetti non residenti
Gli interessi sui Titoli di Stato emessi in Italia7 non
sono soggetti ad alcuna imposta, se percepiti da
soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni (c.d. “white list”, approvata
con D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni)8.
E’ possibile consultare la “white list” collegandosi al
sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.it.
Qualora i presupposti della suddetta esenzione non
sussistano, i contribuenti residenti all’estero sono
assoggettati all’imposta sostitutiva del 12,5%, salvo
che gli interessi siano percepiti da una stabile
organizzazione in Italia. In quest’ultimo caso, infatti
gli interessi maturati concorrono alla formazione del
reddito d’impresa.
Inoltre, non sono soggetti ad imposta gli interessi
percepiti da:
- enti ed altri organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- investitori istituzionali esteri, anche se privi di
soggettività tributaria, costituiti in Paesi che
consentono lo scambio di informazioni9;
- Banche Centrali od organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato.
Procedura per l’applicazione dell’esenzione per i non
residenti
Al fine di ottenere l’esenzione, i soggetti non
residenti devono depositare i titoli, direttamente o
indirettamente, presso:
5 L’inclusione nella “white list” trova fondamento
nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 239/96, che stabilisce
la non applicazione dell’imposta sostitutiva ai soggetti
residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di
informazioni.
6 Trattasi di fondi pensione il cui regime fiscale è
attualmente individuato dagli articoli da 14 a 14 quater
del vigente decreto legislativo del 21 aprile 1993, n.
124.
7 È il caso di ricordare che gli interessi sui Titoli di
Stato emessi all’estero non sono soggetti ad alcuna
imposta italiana se percepiti da soggetti non residenti.
8 Vedasi nota 5.
9 Vedasi Circolare n. 20/E del 27 marzo 2003 presente
sul sito www.debitopubblico.it, nella sezione
“Trattamento fiscale” della categoria “Titoli di Stato”.
4
(a) una banca o una società di intermediazione mobiliare
residente in Italia, oppure
(b) una stabile organizzazione in Italia di una banca o
una società di intermediazione mobiliare non residente,
che intrattiene rapporti diretti in via telematica con
il MEF, oppure
(c) un ente o una società non residente che aderisce a
sistemi di amministrazione accentrata di titoli e
intrattiene rapporti diretti in via telematica con il
MEF.
Inoltre, i soggetti non residenti devono fornire alla
società o all’ente depositario dei titoli:
(i) un’autocertificazione che attesti la sussistenza dei
requisiti necessari per beneficiare della non
applicazione dell’imposta sostitutiva10;
(ii) i dati identificativi del soggetto non residente
effettivo beneficiario dei proventi dei titoli.
La procedura di cui sopra non è necessaria se i titoli
sono detenuti da:
(a) enti ed altri organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
(b) Banche Centrali od organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato.
Il regime tributario delle plusvalenze sui Titoli di
Stato
Così come per gli interessi, anche per le plusvalenze i
contribuenti si possono suddividere in due grandi
categorie:
(a) i contribuenti che realizzano plusvalenze (o
minusvalenze) nell’esercizio di un’attività
commerciale, e
(b) tutti gli altri contribuenti.
Le plusvalenze (e minusvalenze) realizzate dai soggetti
appartenenti alla prima categoria concorrono, unitamente
a tutti gli altri elementi negativi e positivi di
reddito, alla formazione del reddito imponibile
complessivo.
I contribuenti residenti, diversi da quelli inclusi
nella prima categoria, sono soggetti ad una imposta
sostitutiva del 12,5% sulla somma algebrica delle
plusvalenze e minusvalenze dei titoli obbligazionari (e
delle partecipazioni societarie non qualificate)
realizzate nel corso del periodo d’imposta.
L’ammontare della plusvalenza (o della minusvalenza) è
costituito dalla differenza tra il prezzo di cessione,
al netto dei redditi maturati, ma non riscossi nel corso
del periodo di possesso del titolo, e il prezzo di
acquisto, anch’esso al netto dei redditi maturati, ma
non riscossi sino alla data di acquisto.
Le plusvalenze (o minusvalenze) sui Titoli di Stato si
sommano algebricamente a tutte le altre plusvalenze e
minusvalenze realizzate nel corso del periodo d’imposta
(purché tutte soggette all’imposta sostitutiva del
12,5%). Se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l’eccedenza è portata in deduzione dalle
plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non
oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
10 Si fa presente che fino all’approvazione di un nuovo
schema di autocertificazione, i soggetti non residenti
possono continuare ad utilizzare il modello di
autocertificazione, approvato con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001,
presente sul sito www.debitopubblico.it, nella sezione
“Trattamento fiscale” della categoria “Titoli di Stato”
e su quello dell’Agenzia dell’Entrate
www.agenziaentrate.it/documentazione/non_residenti/white_list/index.htm.
5
Le plusvalenze (o minusvalenze) realizzate su Titoli di
Stato da parte di tutti i soggetti non residenti sono
invece escluse da imposizione in Italia.
Regime del risparmio gestito, del risparmio amministrato
e della dichiarazione
Le persone fisiche e tutti gli altri contribuenti
diversi dalle imprese commerciali, qualora non decidano
diversamente, sono assoggettati al cosiddetto “regime
della dichiarazione” in base al quale l’intermediario
continuerà ad applicare l’imposta sostitutiva del 12,5%
sugli interessi percepiti. Mentre le plusvalenze
realizzate sui Titoli di Stato, sono indicate nella
dichiarazione annuale dei redditi (anche in questo caso
l’imposta è attualmente fissata nella misura del 12,5%).
Alternativamente, gli stessi soggetti che detengono
titoli in custodia o amministrazione presso banche, SIM
e altri soggetti indicati in appositi decreti
ministeriali, hanno la facoltà di optare per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5% su
ogni plusvalenza realizzata sui titoli in custodia o
amministrazione.
Tale regime, comunemente conosciuto come il regime del
“risparmio amministrato”, non si applica agli interessi
sui titoli di Stato, relativamente ai quali continua ad
applicarsi - da parte degli intermediari - l’imposta
sostitutiva del 12,5%, ma unicamente alle plusvalenze
sui suddetti titoli11.
Infine, gli stessi soggetti che hanno conferito mandati
di gestione patrimoniale individuale ai soggetti
abilitati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415 (banche, SIM, società fiduciarie, eccetera)
hanno facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta
sul risultato maturato di gestione. Il regime di
imposizione derivante dalla predetta opzione è
comunemente conosciuto come il regime del “risparmio
gestito”. Il risultato maturato di gestione comprende
sia gli interessi maturati sui Titoli di Stato nel corso
della gestione, sia le plusvalenze maturate nello stesso
periodo sugli stessi titoli. L’imposta dovuta sul
risultato maturato di gestione è, attualmente, del
12,5%.
11 Si noti che per i soggetti non residenti il regime
del “risparmio amministrato” è il regime naturale
d’imposizione delle plusvalenze, salva la facoltà del
contribuente di rinunciare a tale regime.
In relazione alla
disposizione normativa che recepisce la disciplina
comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che
il responsabile dei contenuti del sito non gode di
alcuna informazione privilegiata e la diffusione di
analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e
strumenti derivati è di puro carattere informativo. Si
specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime
occasioni, posizioni in essere di puro carattere
simbolico al fine di definire le modalità di
negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo
da non diffondere notizie non corrispondenti alla realtà
dei fatti.