1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti,
organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da
facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2. Ambito di
applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis.1 La presente legge si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un
Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il
trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi
da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione
europea.
1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea deve
designare ai fini dell’applicazione della presente legge un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.
1 Commi aggiunti dall’art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
Art. 3. Trattamento di dati
per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione
della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.2 Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonché l’articolo 18.
2 Comma così modificato dall’art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 4. Particolari
trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1,
della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al
titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in
base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7
e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera
b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di
tali mezzi.
Art. 6. Trattamento di dati
detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in
ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7. Notificazione
1.4 Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è
tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in
ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,
sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell’interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con
il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
2.5 La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta,
a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni
da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare
uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova
notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che
devono essere indicati e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all’Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei
dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h)6 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel
soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il
notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile,
nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo
8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo
le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare
la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali
anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in
ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis.7 La notificazione in forma semplificata può non contenere
taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g),
individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all’articolo
33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla
base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22,
comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo
24;
b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati
nel comma 4-bis dell’articolo 25, nel rispetto del codice di
deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal titolare,
relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi
da quelli di cui agli articoli 22 e 24;
c-bis)8 per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in
conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e
ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.
5-ter.7 Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento non è
soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e
24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della
corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento
alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica
e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla
diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro
e comunque per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma
1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è
effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione
strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non
oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b),
da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
per le sole finalità strettamente collegate all’adempimento di
specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083
del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo
svolgimento dell’attività professionale esercitata, e limitatamente
alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della
comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati
necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in
conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di
biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o
sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da
loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e
per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati
inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione,
il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di
informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove
necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e
nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di
cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia
di cui all’articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi
finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta
di adesioni a proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste
di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui
all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle
categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione necessarie per l’amministrazione dei beni comuni,
conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei
corrispondenti diritti;
q-bis)9 è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di
programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in
conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e
ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.
5-quater. 7 Il titolare si può avvalere della notificazione
semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre
che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei
dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e
m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa
comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di
deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate
con le modalità previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i
dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con
provvedimenti analoghi.
5-quinquies. 7 Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al
comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque
ne faccia richiesta.
3 Per quanto concerne il presente articolo, si rammenta che l’art.
3, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, prevede quanto segue:
“Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data
di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del
comma 1 del presente articolo.”
4 Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
5 Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, d.lg28 dicembre 2001,
n. 467.
6 Lettera così modificata dall’art. 3, comma 3, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. In base all’art. 24, comma 1, di quest’ultimo d.lg.,
la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
7 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.
8 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
9 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
Art. 8. Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali
ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o
del responsabile.
CAPO III -
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art.
9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per
le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
1-bis.10 Il trattamento di dati personali per scopi storici, di
ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per
i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere
effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
10 Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
1.11 L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f)12 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel
territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel
soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole
l’elenco aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di
controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.13 La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
11 Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
12 Lettera così modificata dall’art. 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. In base all’art. 24, comma 1, di quest’ultimo d.lg., la
disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
13 Comma così modificato dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art.
11. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
10.
Art. 12. Casi di esclusione del
consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)14 è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero
per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d)15 è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e)16 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso,
si applica il codice di deontologia di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
h)17 è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h-bis)18 è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base
dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora
non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell’interessato.
14 Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1, d.lg28 dicembre
2001, n. 467.
15 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
16 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, d.lg. 13 maggio
1998, n. 171.
17 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
18 Lettera inserita dall’art. 5, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, di quest’ultimo decreto, “I
provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5,
comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del
presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre
2002.”
Art. 13. Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4,
lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque
vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Art. 14. Limiti all'esercizio dei
diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
72, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei
pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h);
e-bis)19 da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate
telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32,
commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
19 Lettera inserita dall’art. 6, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
CAPO III -
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15. Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in
relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l’osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 16. Cessazione del
trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per
finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione;
c-bis)20 conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla
lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia
di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi
dell’articolo 39, comma 1.
20 Lettera inserita dall'art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 17. Limiti all'utilizzabilità
di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che
la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art.
19. Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali
da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la
comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis)21 qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di
quest'ultimo;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro
conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d)22 nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i
limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed
in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti
di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia
di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d’intendere o di volere;
g)23 limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della
normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
h-bis)24 limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell’interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si
applicano le disposizioni dell'articolo 27.
21 Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
22 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio
1998, n. 171.
23 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
24 Lettera inserita dall’art. 7, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9,
comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)25 qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o
di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
25 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
CAPO IV -
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art.
22. Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis.27 Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti
alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano
regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari
con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi
o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano
comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter.28 Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti
l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o
di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni
a carattere sindacale o di categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3.29 Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale
siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi
previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione
della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante,
nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle
attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento
dei dati indicati al comma 1.
3-bis.30 Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i
tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in
applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in
materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4.31 I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il
perseguimento di fnalità lecite, relativamente ai dati personali
degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che
i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e
l’ente, l’associazione o l’organismo determinino idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d’intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto, di rango pari a quello dell’interessato quando i dati siano
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante
prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
26 Per quanto concerne il presente articolo, si richiama
l'attenzione sul disposto dell'Articolo 17 ("Tutela della salute")
del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici".
27 Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n.
135.
28 Comma inserito dall’art. 8, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
29 Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999,
n. 135.
30 Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n.
135.
31 Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. Si ricorda, a proposito di questo comma, quanto
previsto dall’art. 24, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467: “In
sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a)
del comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
introdotta dall’articolo 8 del presente decreto, le garanzie
previste nella medesima lettera a) sono determinate
dall’associazione, dall’ente o dall’organismo entro il 30 giugno
2002.”
Art. 23. Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di
finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute
dell’interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la
collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis.33 Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante,
sono individuate modalità semplificate per le informative di cui
all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di
organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio
sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in
particolare da parte del medico di medicina generale scelto
dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del
consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di
più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di
prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla
raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti
da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche
effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto
delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il
consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della
prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente
articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che
intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei
diritti di cui all'articolo 1.
1-ter.33 Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto
previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.33 In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità
fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni
sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo
congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimori.
2.34 I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal
titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E’
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati
con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
32 Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17 ("Tutela della
salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di
dati sensibili da parte dei soggetti pubblici".
33 Commi inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n.
282.
34 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999,
n. 282.
Art. 24. Dati relativi ai
provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 24-bis. Altri dati
particolari
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito
di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata
anche in relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.
35 Articolo inserito dall’art. 9, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai
sensi dell’art. 24, comma 2, di quest’ultimo decreto, “I
provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5,
comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del
presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre
2002.”
Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione
di giornalista
1.36 Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e
all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto
dall'articolo 24,non si applicano quando il trattamento dei dati di
cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di
cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la
possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi
noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti
in pubblico.
2.37 Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che
preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a
cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via
sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un
diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera l).
4.38 Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate
per le informative di cui all’articolo 10.
4-bis.39 Le disposizioni della presente legge che attengono
all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai
trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e
33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti
temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
36 Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, d.lg. 13 maggio
1998, n. 171.
37 Comma così modificato dall'art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio
1998, n. 171.
38 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997,
n. 123.
39 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 26. Dati concernenti persone
giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono
soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non
si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27. Trattamento da parte di
soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale
ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente
legge.
Art. 28. Trasferimento di dati
personali all'estero
1.40 Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora
sia diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea e
ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla
data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3.41 Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di
tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b)42 sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero
per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d)43 sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia;
g)44 sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per
i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero
individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste
dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva
n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre
1995;
g-bis)45 il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di
ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto
dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è
effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a).
La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall’articolo 7.
40 Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
41 Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467, che ha soppresso in fine le parole “ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello
assicurato dall'ordinamento italiano.”
42 Lettera così modificata dall’art. 10, comma 3, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
43 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
44 Lettera così modificata dall’art. 10, comma 4, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
45 Lettera inserita dall'art. 4, comma 3, d.lg. 30 luglio 1999, n.
281.
CAPO VI - TUTELA
AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art.
29. Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il
ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla
richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie
o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta46 giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati
ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro
i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al
comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al
comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al
tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
6-bis.47 Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è
sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla
fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui
sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per
cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9.
46 Parola così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lg. 30
luglio 1999, n. 281
47 Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
48 [Denominazione così modificata dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9
maggio 1997, n. 123]
Art. 30. Istituzione del Garante
1.49 E’ istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono
scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti
di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell’incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a
pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né
ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni
ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con
il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, in misura tale da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
49 Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997,
n. 123.
Art. 31. Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c)50 segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge
o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi
dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa
delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la
materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza
dei dati di cui all’articolo 15;
l)51 vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto
anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di
cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti
che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e
sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e
verificare, anche su richiesta dell’interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo,
è tenuto nei modi di cui all’articolo 33, comma 5. Entro il termine
di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove
opportune intese con le province ed eventualmente con altre
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29,
commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell’altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del
giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra
il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e
l’editoria.
50 Lettera così modificata dall’art. 11, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
51 Lettera così modificata dall’art. 11, comma 2, d.lg28 dicembre
2001, n. 467.
Art. 32. Accertamenti e controlli
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al responsabile, al titolare, all’interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo
del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto
motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con
il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli
eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato
richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di
cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della presente legge, o
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il
membro designato può farsi assistere da personale specializzato che
è tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i
documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti
relativi agli organismi e ai dati di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
Art. 33. Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede
di prima applicazione della presente legge,52 da dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni
dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può
essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.53
1-bis.54 E’ istituito il ruolo organico del personale dipendente del
Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a)
l’ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo
le procedure previste dall’articolo 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalità
dell’inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data
dell’entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico
ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali,
dall’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29,
come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del
personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il
periodo intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in
vigore del regolamento, resta ferma l’indennità di cui all’articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e
fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è
inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la
retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di
funzione.
1-ter.54 L’ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o
dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui
all’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 231.
1-quater.55 Con proprio regolamento il Garante ripartisce
l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei
diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina
l’organizzazione, il funzionamento dell’ufficio, la riscossione e la
utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli
corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il
regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
1-quinquies.55 In aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio può
assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore
a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies.55 All’ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i
principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è
soggetto al controllo della Corte dei conti.
3.56 In sede di prima applicazione della presente legge, le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del
Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei
diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di
cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a
precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all’articolo 7,
per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il regolamento può comunque essere emanato.57
3-bis.58 Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate
ai sensi del comma 3, primo periodo.
4.59 Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non
superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di
due volte.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante può
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di
indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e
ad operazioni di trattamento.
6-bis.60 Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore
a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria.
52 Parole inserite dall'art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n.
51.
53 Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n.
123.
54 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n.
51.
55 Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n.
51.
56 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 26 febbraio
1999, n. 51.
57 L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123,
prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per
la gestione delle spese dell’ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese
occorrenti per il funzionamento dell’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.”
58 Comma inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n.
51.
59 Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, d.lg. 26 febbraio
1999, n. 51.
60 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n.
51.
CAPO VIII
-SANZIONI
Art.
34. Omessa o incompleta notificazione
1.61bis Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7,
16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione.
61 Articolo così sostituito dall’art. 12, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
61bis In relazione al presente articolo, si rammenta il disposto
dell'art. 12, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467: "Alle
violazioni dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
commesse prima dell’entrata in vigore del presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507."
Art. 35. Trattamento illecito di
dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino
a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da tre mesi a due anni.
2.62 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del
divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.
62 Comma così modificato dall’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
Art. 36. Omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in
violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile
in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà
dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.
63 Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. L’art. 14, comma 2, di quest’ultimo d.lg. prevede,
inoltre, che “Per i procedimenti penali per il reato di cui
all’articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro
quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’autore
del reato può fare richiesta all’autorità giudiziaria di essere
ammesso alla procedura indicata all’articolo 36, comma 2, della
medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente
decreto. L’Autorità giudiziaria dispone la sospensione del
procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei
dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma
2”.
Art. 37. Inosservanza dei
provvedimenti del Garante
1.64 Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o degli
articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
64 Comma così modificato dall’art. 15, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
Art. 37-bis Falsità nelle
dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma
1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o
documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
65 Articolo inserito dall’art. 16, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 38. Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge
importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39. Sanzioni amministrative
1.66 Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4,
e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
2.67 La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli
articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire
trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando
essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore. La violazione della disposizione di cui all’articolo
23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3.68 L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente capo69 è il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di
cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per
l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i)
e 32.
66 Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
67 Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
68 Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
69 Parole così sostituite dall’art. 14, comma 3, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED
ABROGAZIONI
Art. 40. Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23
dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1.70 Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13
e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell’interessato non si applicano in riferimento ai dati
personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale
data. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente
legge. Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino
alla data del 30 giugno 2003.
2.71 Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono
effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i
trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli
di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all’articolo
4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno
1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di
tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera
tale da evitare un incremento dei rischi di cui all’articolo 15,
comma 1.
4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5.72 Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all’articolo 22,
comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all’articolo 24, possono essere proseguiti anche in
assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell’articolo 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l’esame dei
ricorsi di cui all’articolo 29.
7.73 Le disposizioni della presente legge che prevedono
un’autorizzazione del Garante si applicano limitatamente alla
medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui
all’articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre
1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis.74 In sede di prima applicazione della presente legge, le
informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e
27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
70 Comma così modificato dall’art. 18, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
71 Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.
72 Comma da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lg. 6
novembre 1998, n. 389.
73 Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997,
n. 123.
74 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 42. Modifiche a disposizioni
vigenti
1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito
dal seguente:
Art. 10. - (Controlli)
1.75 Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2.75 I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale.
Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità
procedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati
personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5
la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la
loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4.75 Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla
richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per
la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che
lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.".
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. E’ istituita l’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione, denominata
Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.".
3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, l’istituzione
del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed
economico e l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico
previsto per il personale del Garante per l’editoria e la
radiodiffusione ovvero dell’organismo che dovesse subentrare nelle
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e
tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV
per il triennio 1996-1998.".
4.75 Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30
settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la protezione dei
dati personali".
75 Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997,
n. 123.
Art. 43. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto
comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all’articolo 33, comma 1, della presente legge, il
Ministro dell’interno trasferisce all’ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato
articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e),
della presente legge, resta fermo l’obbligo di conferimento di dati
ed informazioni di cui
all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
CAPO X -
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni
a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utilizzando per il 1997, quanto
a lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni
1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell’accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell’accantonamento riguardante la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che
non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le
disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma
2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati
in esecuzione dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
a) e alla nomina del Garante.
Testo aggiornato
in base ai seguenti decreti legislativi
n. 467 del 28 dicembre 2001
n. 282 del 30 luglio 1999
n. 281 del 30 luglio 1999
n. 135 dell'11 maggio 1999
n. 51 del 26 febbraio 1999
n. 389 del 06 novembre 1998
n. 171 del 13 maggio 1998
n. 135 dello 08 maggio 1998
n. 255 del 28 luglio 1997
n. 123 del 09 maggio 1997