Legge 235/2000 -
Cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. – 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti
cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il
giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per
mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di
assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata
accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto.
Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di
rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari
il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere
identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e
della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente
riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore
protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai
protesti per mancata accettazione".
Art. 2.
1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito
dal seguente:
"Art. 4. – 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla
levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia
cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti
ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo
esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la
cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può
chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine
l'interessato presenta al presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la
relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla
presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di
protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché
della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma
5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata
da chiunque dimostri di aver subíto levata di protesto, al proprio
nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici
ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di
credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla
levata del protesto.
3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base
dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della
sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il
presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la
cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale
responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non
oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la
cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto,
che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso
contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla
stessa, da parte del presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al
comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria
ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in
cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si
osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da
414 a 438 del codice di procedura civile.
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto
pari, per ogni protesto, a lire 15.000 per il primo anno successivo
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata
dalla presente legge, è allegato il modello di istanza di cui
all'annesso alla presente legge.
Art. 3.
1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6
è aggiunto il seguente:
"6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere
la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal
registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è
disposta dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il
termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".
Art. 4.
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito
dal seguente: "La notizia di ciascun protesto levato è conservata
nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai
sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e
successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo
1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque
anni dalla data della registrazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre
1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480, è sostituito dal seguente:
"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12
febbraio 1955, n. 77, sono abrogati".
Art. 5.
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non
sia ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, la
cancellazione del nome di cui all'articolo 4 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e
all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è effettuata, fino
alla data di operatività del registro informatico, dagli elenchi dei
protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.