Legge
154/92 - Sulla trasparenza delle operazioni bancarie
Art. 1 - Ambito
soggettivo d'applicazione
1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti
degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni
altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti
professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni
caso, una o più delle attività indicate alle voci 2,3,4,5,,7,11 e 14
dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del
15 dicembre 1989.
Art. 2 – Pubblicità
1. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 devono rendere pubblici
in ciascun locale aperto al pubblico:
a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni
di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente
legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti
delle predette operazioni, siano diversamente siano diversamente
configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'art. 1
deliberatamente per scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso
massimo per le operazioni attive e quelli minimo per le passive
distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di
importo, nonché per le operazioni attive, la misura per gli
interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il
rendimento effettivo nonché i parametri predeterminati in base ai
quali tale rendimento può eventualmente variare;
b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di
raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli
interessi a debito e a credito dei clienti;
c) il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati
nell'elenco allegato alla presente legge;
d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela
2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministero del tesoro
fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la
determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi
propongono a carico della clientela in occasione del collocamento
nonché per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il
Ministero del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di
pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombono
agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli
pubblici.
3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 no può essere
soddisfatto mediante rinvio agli usi.
4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali
aperti al pubblico del testo della presente legge nonché di avvisi
sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli
informativi analitici e datati da mettere a disposizione del
pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e
costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai
prezzi, alle condizione e alle spese sopra indicati. Copia degli
avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque
anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei
soggetti di cui all'art.1.
5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei
soggetti di cui all'art. 1 devono avere identico contenuto in tutto
il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a
norma dell'art. 1336 del codice civile.
6. Le informazioni di cui al comma 1 lettere a) e c), devono essere
parimenti indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte
effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui
all'art. 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle
operazioni e dei servizi.
7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio (CICR) la Banca d'Italia: impartisce
istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle
pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi
di interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono
sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e
servizi che si rende opportuno assoggettare agli obblighi di
pubblicità di cui al presente articolo.
Art. 3 - Forma dei
contratti
1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere
redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai
clienti.
2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti
la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di
cui all'art.2, sempre che il loro prezzo unitario non ecceda
l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e
comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.
3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per
motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei
contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di
servizi.
Art. 4 - Contenuto dei
contratti
1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro
prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito,
gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2. L'eventuale possibilità di variare in senso favorevole al cliente
il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere
espressamente indicata nel contratto con la clausola approvata
specificamente dal cliente.
3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si
considerano non apposte.
4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.
Art. 5 - Integrazione dei
contratti
1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4, comma 4, nonché
nei casi di mancanza di specifiche indicazioni si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del
Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto, rispettivamente per le operazione attive
e per quelle passive;
b) gli atri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata
del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e
servizi, in mancanza di pubblicità è nulla.
Art. 6 - Modifica delle
condizioni contrattuali
1. I tassi di interesse , i prezzi e le altre condizioni previsti
nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole
al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta
presso l'ultimo domicilio notificato.
2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della
struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà
avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere
diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti
determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia
giustificato da motivate ragioni tecniche.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate
le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di
ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle
condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di
comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla
pubblicazione dei relativi avvisi.
Art. 7 - Decorrenza
delle valute
1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un
ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso
ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello
presso il quale viene effettuato il versamento devono essere
conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il
versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
Art. 8 - Comunicazioni periodiche alla clientela
1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'art.1
sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del
contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione
spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno
solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse
applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute,
sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su
di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o
accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento
necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del
rapporto nel periodo di riferimento.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto
di ricevere estratti conto con semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli
estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal
ricevimento degli stessi.
4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e
comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto
anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto
corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art.1 di
ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per
motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni
di cui al comma 1.
Art. 9 – Sanzioni
1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti,
i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le
disposizioni in materia di pubblicità di cui all'art.2 sono puniti
con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni.Gli
enti e soggetti di cui all'art.1 rispondono civilmente in solido e
sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa presso i
responsabili. Si osservano le disposizioni degli artt. 89 e 90 del
Regio Decreto Legge 12 marzo 1936 n.375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca
d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e
filiali.
3. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del
provvedimento del Ministro del Tesoro di cui all'art.90 del citato
Decreto Legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla
citata Legge n. 141 del 1938, è altresì pubblicato, a cura e spese
dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui
uno economico a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la
pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia e la trasgressore si
applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1,
la sanzione pecuniaria di lire 5.000.000 oltre al rimborso delle
spese per la pubblicazione.
4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni degli artt. 16 e 26 della Legge 24 novembre 1981 n.
689.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della
presente Legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed
eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'art.1, ovvero
richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti
autorità di controllo o di vigilanza.
Art. 10 – Fideiussione
1. L'articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente: "
At. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future condizionali). La
fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione
condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso,
dell'importo massimo garantito".
2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
" Non e valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi
della liberazione".
Art. 11 - Norme finali
1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in
senso più favorevole al cliente.
2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca
d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del
Ministero del Tesoro di cui all'art.3, comma 2, devono essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono
essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta ufficiale. Nel medesimo termine deve
essere emanato il decreto del Ministro del Tesoro di cui all'art.3,
comma2. Entro i trenta giorno successivi all'adozione dei suddetti
provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni
applicative.
4. Le disposizioni di cui all'art.2, commi 1,2,4 e6, all'art.3,
commi 1e2, gli articoli 4,5 e 6, commi 1,2,4, e 5, all'art. 8, comma
1,e all'art.10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello stato.