l. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
"ART. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o
di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a
lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel
delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di
denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri,
per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale
limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni
di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate
da un terzo alla metà:
1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di
bisogno;
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di prevenzione della. sorveglianza speciale
durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal
momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca
dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di
somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità
anche per interposta persona per un importo pari al valore degli
interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento
dei danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
Articolo 2
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo
globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio
italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli
106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel
corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I
valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle
eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee,
tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata,
dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto dei
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni
altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad
affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito
avviso contenente la classificazione delle operazioni e la
rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è
stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1
relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato della metà.
Articolo 3
La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà
pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi
centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale
di cui al comma 1 del medesimo Articolo 2. Fino alla pubblicazione
di cui ai comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo
644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi
previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o
promettere. sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto
in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal
sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto
alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena
soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a
soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o
promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che,
avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta
sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Articolo 4
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 dei codice civile è
sostituito dal seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono
dovuti interessi".
Articolo 5
1. Nell'articolo 132, comma 1, dei decreto legislativo 1° settembre
1991, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
Articolo 6
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. introdotto
dall'articolo 2 dei decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994. n. 501.
Articolo 7
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola:
"640-bis," è inserita la seguente: "644,".
Articolo 8
1. Nella lettera f) dei comma 1 dell'articolo 266 del codice di
procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia,"
sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria,".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e
648-ter dei codice penale, " sono sostituite dalle seguenti: "dei
delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice
penale,".
Articolo 9
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati
nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si
ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli
articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter dei codice penale, ovvero
quella di contrabbando sono sostituiti dalle seguenti: "ovvero ai
soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa
da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste
dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale,
ovvero quella di contrabbando".
2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575,
introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono.
sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, ";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630,
648-bis e 648-ter del codice penale, " sono sostituite dalle
seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e
648-ter dei codice penale, ".
Articolo 10
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge
possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le
fondazioni di cui all'articolo 15.
Articolo 11
1. Prima dell'articolo 645 dei codice penale è inserito il seguente:
" ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). - "La
prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima
riscossione sia degli interessi che del capitale ".
Articolo 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
36939. nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 1° gennaio 1990";
36940. nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data
dell'evento lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in
cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono
emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un
fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate
nell'articolo 1";
36941. nell'articolo 4:
36954. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare
del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte
le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2bis";
36955. dopo il comma 2, é inserito il seguente:
36956.
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato
comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se
quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo
conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale";
36957. al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante
l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni
distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti:
"comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate
per fìnalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla
quale si è verificato l'evento lesivo".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti della dotazione finanziaria dei Fondo di
solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 419 dei 1991, e successive modificazioni.
Articolo 13
1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modifìcazionì, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di
presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della
presente 1egge, possono essere presentate, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verifìcatisi tra il 1° gennaio
1990 e il 2 novembre 1991, il termine fìssato dal medesimo articolo
3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5 comma 2,
del citato decreto-legge n.419 dei 1991 procede al nuovo esame delle
domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché
presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede
all'esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al
Presidente del Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro
cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.
Articolo 14
1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento iniziative anti-racket il "Fondo di
solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di
durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che
esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali
dichiarino di essere vittime dei delitto di usura e risultino parti
offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato,
quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il
giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia prima di tale
momento, può essere concessa previo parere favorevole del pubblico
ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento
dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni
di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere
erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero
dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro
delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2
è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima
del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri
vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può
erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del
prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua
riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima
del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati
guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al
Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona
offesa ha notizia dell'invio delle indagini per il delitto di usura.
Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo
delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento
della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun
caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono
essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso
del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del
reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della
provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì
valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a
favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a
misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati
o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo è sospesa fìno all'esito dei relativi
procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
c) e d), del citato decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione
del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui
sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la
domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti.
Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso
procedimento penale, la concessione dei mutuo è sospesa fino
all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del
mutuo e della provvisionale ed al recupero, delle somme già erogate
nei casi seguenti:
1. se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al
quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude
con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo
a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
2. se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono
utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
3. se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del
mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
fatti verificatisi a partire dal l° gennaio 1996. Le erogazioni di
cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle
disponibilità dei Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
1. da uno stanziamento a carico dei bilancio dello Stato pari a lire
10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal
1997, al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fìni del bilancio
triennale 1996-1998. al capitolo 6856 dello stato di previsone dei
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
2. dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi
dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
3. da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui
all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 15
1. E' istituito presso il Ministero dei tesoro il "Fondo per la
prevenzione dei fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300
miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per
ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di
contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati
"Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali
e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore
delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione dei
fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi
alle seguenti condizioni:
1. che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai
fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento
le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamento a
medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a
favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario,
intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda
di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per
cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della
disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
2. che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali
contributi concessi dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei
fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno
dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed
informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il
Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la
prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e
di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e
associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari
finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamento a
soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei
relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le
fondazioni e le associazioni per la prevenzione dei fenomeno
dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei
contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una
commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei Dipartimento
per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione.
La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 16
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di
finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è
riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero dei tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, è specifìcato il contenuto
dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità
per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonchè le forme di
pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi
violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo
di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dei decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile
con lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è
subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima. degli
estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere
iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di
lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle
banche, agli intermediari finanziari, ai promotori fìnanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 5 comma 5, della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi,
nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria
o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni
bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio
dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a
due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.
Articolo 17
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per
la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore
protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato
protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del
tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti
giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre
reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di
appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei
protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque
vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il
provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a
tutti gli effetti, come mai avvenuto.
Articolo 18
1. Su istanza dei debitore che sia parte offesa del delitto di usura
il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile,
disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione
del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di
un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto,
direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato
rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde
effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura
con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
DECRETO 23 settembre 1996
Prima classificazione delle operazioni creditizie, per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";
Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce che "la
prima classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 verra'
pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge";
Avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1, prevede la
pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del tasso
effettivo globale medio degli interessi praticati nel corso del
trimestre precedente dalle banche e dagli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari sono individuate, tenuto conto della
natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni:
apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su
crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti
personali e finalizzati, operazioni di factoring, operazioni di
leasing, mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
2. Il periodo di riferimento per la prima rilevazione dei dati e'
quello compreso tra il 1 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1996.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 1996
Il Ministro: CIAMPI
DECRETO 22
settembre 1998.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i propri decreti del 23 settembre 1996 e del 24 settembre 1997
recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca
d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto
legislativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono
individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di
leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio,
altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 1998
Il Ministro: Ciampi
DECRETO 21
settembre 1999.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL DIRIGENTE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il
Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997 e del
22 settembre 1998 recanti la classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca
d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 rientra
nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono
individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di
leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio,
altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 1999
Il dirigente generale: LAURIA
DECRETO 20
settembre 2000.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO -
DIREZIONE V
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997, del 22
settembre 1998 e del 21 settembre 1999 recanti la classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli
intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca
d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei
cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 rientra
nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono
individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di
leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio,
altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2000