MISSIONE 1 - ORGANI COSTITUZIONALI, A
RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 8.
(Indennità dei membri del Parlamento)
1. Ai fini della determinazione delle quote di cui
all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica
l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Art. 8-bis.
(Norme sulla formazione e composizione
del Governo)
1. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il
relativo riparto di attribuzioni sono stabiliti dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero
totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri
senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a
sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio
stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della
Costituzione.
2. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 1 del
presente articolo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogati il
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Art. 9.
(Contenimento dei compensi ai Commissari
straordinari di Governo)
1. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per
cento dal 1º gennaio 2008.
Capo II
MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
AUTONOMIE TERRITORIALI
Art. 10.
(Modifiche al patto di stabilità interno
degli enti locali)
1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il
patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:
a) al comma 676, le parole: «per
il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;
b) al comma 677, le parole:
«2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;
c) dopo il comma 678 è inserito
il seguente:
«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti
stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati
triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;
d) dopo il comma 679 è inserito
il seguente:
«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla
manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679,
che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo
di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli
obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo
finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza
mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza
tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione
di crediti.»;
e) il comma 681 è sostituito dai
seguenti:
«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di
cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli
esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio
2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma
678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
681-bis. Per gli enti di cui al
comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio
delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio
immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione
anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate
finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per
gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra
l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello
del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che
tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli
obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario
medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;
f) al comma 683, primo periodo,
le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per
la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle
seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del
triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di
competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la
sola gestione di competenza mista,»;
g) il comma 684 è sostituito dal
seguente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere
approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di
spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei
flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni
e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno.»;
h) il comma 685 è sostituito dal
seguente:
«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilità interno nel sito
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis
e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli
obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
La mancata comunicazione al sistema web della situazione di
commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo
stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole
del patto di stabilità interno.»;
i) dopo il comma 685 è inserito
il seguente:
«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione
delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati
riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si
affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE),
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i
contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli
impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle
esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è
effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa
copertura finanziaria.»;
l) al comma 686, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;
m) dopo il comma 686 è inserito
il seguente:
«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti
della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in
materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta
adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.».
2. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della
provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità
interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a
ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università
non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
Art. 10-bis.
(Norme per limitare i rischi degli
strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali)
1. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati,
sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza
contrattuale.
2. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati,
sottoscritti da regioni ed enti locali, devono recare le informazioni ed essere
redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia.
Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti
ai modelli di cui al previsto decreto.
3. La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento
finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei
rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.
4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento
costitutivo dell'efficacia dei contratti.
Art. 10-ter.
(Saldo finanziario ai fini del patto di
stabilità interno)
1. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma
660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a
riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima
della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal
comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo
le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso
articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 10-quater.
(Esclusione dal patto di stabilità
interno per gli enti commissariati)
1. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007
dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, per gli enti
locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo
consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale,
si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli
obiettivi del patto di stabilità interno.
Art. 11.
(Scioglimento dei consigli comunali nei
casi di mancata approvazione del bilancio)
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono
confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º marzo 2005, n. 26.
Art. 12.
(Disposizioni varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale
al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007
dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate
per l'anno 2008.
3. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa
prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
4. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è inserito il seguente:
«Art. 20.1.1 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) -
1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per
l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o anche quelli che
intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani
generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi
esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore
alla predetta percentuale del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il
versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto
dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di
decadenza dal beneficio».
5. Per l'anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e
delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non
superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota
non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Art. 13.
(Comunità montane: razionalizzazione e
contenimento dei costi)
1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Natura e ruolo). - 1. Le comunità montane
sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite dalla
legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato delle
funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse possono
estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.
2. La comunità montana ha un
organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono
disciplinate dallo statuto.
3. La regione individua gli
ambiti per la costituzione comunità montane, in modo da assicurare gli
interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle
funzioni comunali, sulla base dei seguenti princìpi e criteri:
a) previsione che la costituzione
della comunità montana avvenga con provvedimento del presidente della Giunta
regionale tra almeno sette comuni tra loro confinanti, non meno della metà dei
quali debbono essere comuni situati per almeno l'80 per cento della loro
superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del
mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al
di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il
dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di
cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il
dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di
seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei
comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della
comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la
conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere
alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli
obiettivi di risparmio;
b) esclusione dalle comunità
montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con
popolazione superiore a quindicimila abitanti.
4. I criteri dì cui al comma 3
valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in
ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
5. La legge regionale disciplina
le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione
dello statuto;
b) la composizione degli organi
rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo
restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base
elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i
componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;
c) la disciplina dei piani zonali
e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra
le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti
operanti nel territorio.
6. Al comune montano nato dalla
fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana
sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme
comunitarie, nazionali e regionali».
2. Le regioni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 27, commi 3 e 5, lettera b), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.
3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2, nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità
montana i comuni:
a) capoluoghi di provincia;
b) costieri;
c) con popolazione superiore a
quindicimila abitanti;
d) non rispondenti alle
caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b),
dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal
presente articolo.
4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le
comunità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in
conseguenza di quanto previsto dal comma 3.
5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a
disciplinare gli effetti conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4,
comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di
lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni
provvedono altresì a disciplinare, fino all'adozione o comunque in mancanza
delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi
inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche
processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i princìpi della
solidarietà attiva e passiva.
6. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire
economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 66,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4
milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il
Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 14.
(Contenimento dei costi per la
rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli
assessori comunali e provinciali)
1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla
seguente: «dodici».
2. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Gli amministratori
locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I
sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni,
nonché i membri delle giunte di comuni e province»;
b) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda
collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamemo del
mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali,
assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».
3. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti
fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a
consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un
mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità
massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di
cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c)
è sostituita con la seguente:
«c) articolazione dell'indennità di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province,
degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e
per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni
di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite
le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità
prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte
dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle comunità montane»;
d) al comma 11, il primo periodo
è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del
comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai
sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e
con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla
possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario
fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il
patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le
delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La
corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva
partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalità.» e il terzo periodo è soppresso.
4. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari
nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i
gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste
per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui
all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto
per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o
commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio
delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche
incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si
trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o
comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità
per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».
5. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo
del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del
presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso
forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto
del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso
delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e
soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle
finalità della missione.
3. Agli amministratori che
risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta
il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la
partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed
esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate».
6. Ai fini della semplificazione della varietà e della
diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni
amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa,
per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in
materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l'adesione
multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì,
nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte
dell'amministrazione comunale interessata.
7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite
al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle
commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni
elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia
elettorale ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi
effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del
fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto,
anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle
riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione
delle disposizioni del presente articolo. Le risorse derivanti dalle riduzioni
di spesa di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a
decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro
all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della
legge 27 dicembre 2006, n, 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da
ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a
copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 48-bis.
Art. 15.
(Norma di indirizzo alle regioni per la
riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)
1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in
attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni,
nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o
alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati,
titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli
enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti
locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli
enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti
locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni
in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni,
nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli
obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli
affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princìpi
dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri
generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli
ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, valutazione prioritaria dei territori
provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle
funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di
servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso
di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o
alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa,
attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni
di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano
senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a
carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come
accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro
dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di
supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle
tariffe per gli utenti domestici finali.
Art. 16.
(Sviluppo della montagna e delle isole
minori)
1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna,
di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle
isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori
dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le
condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai
progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», ovvero
improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento
all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza
energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità
e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del
patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle
specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione
ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in
modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del
Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione
isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori
(ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative
quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la
migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e
ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del
Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati
rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304
del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo
economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17. (1) [(Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche
storiche
e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge
23 febbraio 2001, n. 38 è autorizzata la spesa annua, per un quinquennio, di
euro 66.200,00, a decorrere dall'anno 2008.
2. A decorrere dal 2008 l'autorizzazione della spesa per il Fondo nazionale per
la tutela delle minoranze linguistiche, istituito dall'articolo 9 della legge 15
dicembre 1999, n. 482 è di euro 6 milioni. A decorrere dalla stessa data il
limite dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15 della stessa legge
è di euro 5 milioni.
3. Il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto
speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n.127, è integrato di 20
milioni di euro per l'anno 2008.]
(1) Articolo stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma
3, del Regolamento.
Art. 18.
(Attuazione dei piani di rientro
regionali in materia sanitaria)
1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le
regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si
obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali,
anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è
autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria
per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti
commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai
procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già
erogate a titolo di ripiano disavanzi.
2. Le regioni interessate, in funzione delle risorse
trasferite dallo Stato di cui al comma 1, sono tenute a restituire, in un
periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così
determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
3. All'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, da
accreditarsi su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo
Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento
definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il
supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di
rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le
condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e
delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni
interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per
l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa
documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.
4. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato
per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno
rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007
spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a
carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione
vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.
Art. 18-bis. (1)
[(Norme per la riduzione degli oneri
delle consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli
di partito e relativo contributo annuale)
1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi
e ridurre gli oneri a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali, è istituito presso il Ministero dell'interno il Registro speciale
per la tutela dei simboli e dei contrassegni di partito.
2. In ogni elezione amministrativa, politica o europea,
oltre alle norme già previste sull'uso dei simboli non è ammessa la
presentazione di contrassegni identici o confondibili con uno di quelli iscritti
nel Registro speciale di cui al comma 1 senza l'autorizzazione del legale
rappresentante pro tempore del partito o movimento politico che lo ha
registrato. Non è altresì ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti
simboli, disegni, loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati
dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro speciale.
3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante
dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati
esclusivamente i simboli di partiti o movimenti politici rappresentati in almeno
uno dei due rami del Parlamento da un gruppo parlamentare, anche se risultante
da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni,
purché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento
deliberato almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Ai partiti o movimenti politici ammessi alla registrazione è
consentita altresì, entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di
cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente
legislatura.
4. Ogni partito o movimento politico che ha effettuato la
registrazione ai sensi del comma 3 versa, in un fondo appositamente costituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 febbraio di ogni
anno, 5.000 euro, quale quota doppia delle spese per la tenuta del Registro
speciale, la cui maggiore entrata è destinata al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica. L'omesso versamento comporta la cancellazione della
registrazione.
5. Il Ministro dell'interno, con proprio regolamento
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di funzionamento del Registro speciale.
6. In sede di prima applicazione, il versamento di 5.000
euro deve essere effettuato entro quindici giorni dall'avvenuta registrazione.
7. Una volta avvenuta la registrazione del simbolo, il
partito è l'unico soggetto autorizzato ad utilizzare, nelle successive
competizioni elettorali, un contrassegno che riproduca quel simbolo.]
(1) Articolo stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma
3, del Regolamento.
Art. 18-ter.
(Condizioni di accesso al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge n. 296 del 2006)
1. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali
a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato
richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4
della legge 23 febbraio 1999, n. 44."
2.Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nel limite
massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, sono adottate le
disposizioni attuative del presente articolo.
CAPO III
MISSIONE 4 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Art. 19. (1)
[(Potenziamento della presenza italiana
presso le istituzioni europee)
1. Al fine di promuovere lo scambio di
esperienze tra la pubblica amministrazione italiana e le istituzioni
comunitarie, anche nella fase di accesso agli uffici delle stesse, sono
organizzati, con modalità da stabilirsi con successivo decreto ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per le politiche europee d'intesa con il Ministro degli affari esteri e
con il Ministro delle riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione,
seminari per la formazione specifica in materie comunitarie, diretti a cittadini
italiani vincitori di concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie.
2. Il Ministro delle riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione,
d'intesa con il Ministro delle politiche europee e con il Ministro degli affari
esteri, provvede ad attivare fino ad un massimo di 50 tirocini per ciascun anno,
finalizzati all'inserimento dei soggetti di cui al comma 1, presso le singole
istituzioni comunitarie o presso uffici delle pubbliche amministrazioni
italiane, anche delle Regioni e degli Enti locali, preposti alla cura dei
rapporti istituzionali con i servizi della Commissione europea e del Consiglio
dell'Unione europea.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro
340.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
4. A seguito delle decisioni della Commissione europea C (2005) 4477 del 28
novembre 2005 e C (2007) 287 del 6 febbraio 2007 di non rinnovare la sua
partecipazione al Centro nazionale di informazione e documentazione europea –
Gruppo europeo d'interesse economico, la legge 23 giugno 2000, n. 178, recante
"istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea", e
successive modifiche, è abrogata dal 1° gennaio 2008.
5. Al fine di continuare ad assicurare l'impegno dello Stato italiano nelle
attività di informazione e documentazione europea e di garantirne la più ampia
diffusione nel rispetto del principio di trasparenza, il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie provvede, in collaborazione con il
Parlamento europeo e la Commissione europea, anche attraverso convenzioni con
soggetti esterni all'amministrazione, alla realizzazione di programmi di
diffusione dell'informazione e della documentazione sul processo di integrazione
e sulle politiche europee.
6. Il Ministro per le politiche europee presenta annualmente alle Commissioni
parlamentari competenti per gli affari comunitari una relazione sulla
realizzazione di detti programmi.
7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede, nel
limite massimo annuo di 750.000 euro a decorrere dall'anno 2008, mediante
corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1
della legge 23 giugno 2000, n. 178.]
(1) Articolo stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma
3, del Regolamento.
Art. 20.
(Razionalizzazione degli organici e del
personale utilizzato dagli uffici locali all'estero)
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di
cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il mese di giugno
2008, sono individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento
dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa
destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione
degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene
conseguentemente adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui
ai commi 1 e 2, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel
limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di
euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.
4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate
accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del
2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle
dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.
5. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani
nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine
del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per
l'anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 12,5 milioni di euro, per le
spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;
b) 5,5 milioni di euro, per il
finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di
formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n.
153.
Art. 21.
(Organizzazione del vertice «G8» in
Italia e esecuzione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE/Euratom)
1. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno
2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle
risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della
decisione stessa.
Art. 21-bis.
(Collettività italiane all'estero)
1. Per le politiche generali concernenti le collettività
italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le
iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la
razionalizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della
Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione
italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani
all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla realizzazione della
rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
Capo IV
MISSIONE 5 - DIFESA E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Art. 22.
(Sviluppo professionale delle Forze
armate)
1. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008.
2. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità
operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla
legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata
legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.
3. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma
899, della citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per
l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi
relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione al rilancio
del polo di Mantenimento pesante nord di Piacenza.
4. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei
carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con
decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di
responsabilità «Arma dei carabinieri».
Art. 22-bis.
(Misure a sostegno di personale operante
in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)
1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di
servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni
militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle
zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto
infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di
proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale
bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di
decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono
disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al
comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno
e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206.
3. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2008-2010.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 264, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
Capo V
MISSIONE 6 - GIUSTIZIA
Art. 23.
(Razionalizzazione del sistema delle
intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione
informatica o telematica)
1. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio
2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su
base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche,
ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o
autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione
delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della
giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
2. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi
delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.
Art. 23-bis.
(Misure in favore della giustizia
minorile)
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di
assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di
provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione
della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di
assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario,
l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del
comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore
del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per
l'anno 2008.
Capo VI
MISSIONE 7 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Art. 24.
(Riattribuzione delle funzioni
istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di
polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1º febbraio 2008, il trattamento
economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del
personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta
fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 25.
(Potenziamento della sicurezza e del
soccorso pubblico)
1. Per 1'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per le esigenze di
funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese
per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie,
con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le
specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con
uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
1-bis. Per l'anno 2008 è istituito nel bilancio del
Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per il rinnovo e
l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia di
Stato, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro da ripartire secondo le
modalità previste nel comma 1.
1-ter. Per evitare eccessive limitazioni alle
prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati
10 milioni di euro, da destinare al personale delle forze di Polizia di Stato.
Art. 26.
(Sicurezza della navigazione)
1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per
l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di
sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle
capitanerie di porto-Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
2. Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei
sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro
per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Art. 26-bis.
(Assunzioni di personale civile già alle
dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica)
1. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98,
che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno
un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari
della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno
parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in
conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi
medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7
milioni di euro a decorrerre dall'anno 2008.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al
comma 1, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle
amministrazioni interessate.
Capo VII
MISSIONE 8 - SOCCORSO CIVILE
Art. 27.
(Chiusura
dell'emergenza conseguente alla crisi sismica nelle regioni Umbria e Marche del
1997)
1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'articolo
2 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le
regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi
territori secondo le disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi
predisposti in attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello
stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro
dell'interno e dai commissari delegati.»;
b) al comma 7 dell'articolo 3, le
parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2012»;
c) dopo l'articolo 10 è inserito
il seguente:
«Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati del
sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza
dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni
della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5,
dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato
per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n.
3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile.»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo
12 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, per
il quinquennio 2008-2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati
annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito
dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La
determinazione e l'erogazione avvengono assumendo come base di calcolo le
certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006 e i
relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per
ciascun anno del suddetto quinquennio.»;
e) dopo l'ultimo periodo del
comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato
di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività
previste dal presente comma sono determinate ed erogate assumendo come base di
calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi importi sono progressivamente
ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.»;
f) dopo il comma 5 dell'articolo
15 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le
risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3
dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono
versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il
completamento degli interventi da ultimare».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse
di cui alla lettera f) del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei
limiti di euro 13,6 milioni per l'anno 2008, di euro 11,4 milioni per l'anno
2009, di euro 9,2 milioni per l'anno 2010, di euro 7 milioni per l'anno 2011 e
di euro 4,8 milioni per l'anno 2012.
3. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei
termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3,
dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1,
dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato
per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2,
dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato
per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti
dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista
dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e
successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al
periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per
ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti
già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi nei limiti di 47
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo VIII
MISSIONE 9 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
Art. 28.
(Pesca e vittime del mare)
1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con
decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati
ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione
2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici
rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme
effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni
preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le
modalità attuative per la restituzione delle somme.
2. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo
delle imprese giovanili nel settore della pesca.
Art. 29.
(Dotazione del fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in
Italia)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 50
milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in
Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
2. Le disponibilità già destinate al fondo crisi del mercato
agricolo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono versate in entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni
di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione
della dotazione del fondo di cui al comma 1.
Art. 29-bis.
(Rafforzamento della filiera
agroenergetica)
1. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è aggiunta la seguente lettera:
«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile
attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stockdi
carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».
Art. 29-ter.
(Interventi per il settoredell'apicoltura)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5
della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui
all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 29-quater.
(Sospensione temporanea delle esecuzioni
forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna)
1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli
imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che,
ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli
imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi
negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della
Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione
presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la
ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono
sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le
esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 29-quinquies.
(Trasparenza del mercato agroalimentare
ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del
mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere
agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza
tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la
trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con
cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e
gestori del servizio di telefonia.
3. L'Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005,
n. 182, convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli
nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto,
andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al
Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da
parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento
anomalo nelle filiere agroalimentari.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri
di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di
forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli
elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o
in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la
spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Art. 29-sexies.
(Interventi nel settore dell'irrigazione)
1. Per le attività di progettazione delle opere previste
nell'ambito del piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo
stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre
autorizzato, per la prosecuzione del suddetto piano, l'ulteriore contributo di
euro 100 milioni per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui
si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che conseguentemente vengono soppresse.
Capo IX
MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
Art. 30.
(Incentivi alle fonti energetiche
rinnovabili)
1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare
riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli
incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed
operativi.
2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli
incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del
2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via
prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo
economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona
giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad
energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia.
Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.
Art. 30-bis.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del
metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre
1995 n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del
metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al
titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è
determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto
dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.
2. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di
energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su
proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono
beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e
comunitarie».
Art. 30-ter.
(Norme per l'incentivazione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
1. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o
potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 2 a 12. Con le
medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica
imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che
impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo
di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
2. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di
potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il
rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto
dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti
certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione
dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base
dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di
potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha
diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta
del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a
seconda della fonte utilizzata, come da tabella 2 allegata, per un periodo di
quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia
di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese
di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale
periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle
condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può
essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-12
la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con
decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli
anni successivi al 2012».
5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del
soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e
vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a
produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della
produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il
coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, fermo
restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole,
da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti
quadro oppure di filiere corte.
6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla
differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione
in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia
elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione
dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31
gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i
coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche
rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo
minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica
con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa
dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati
verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere
all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio
riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore
del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti
commi. Con tali decreti, e per le lettere b) e c) del presente
comma di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, inoltre:
a)sono stabilite le modalità per
assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai
meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l'estensione dello
scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di
potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina
elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per
la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte
quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a
scopi alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalità con
le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse
sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità
della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe
di cui alle tabelle 1 e 2;
d) sono aggiornate le direttive
di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti
emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati
verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31
dicembre 2007.
10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati
da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a
condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di
natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto
capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:
a)le modalità di erogazione delle
tariffe di cui al comma 3;
b) le modalità con le quali le
risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro
dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
a)il comma 6 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo
periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del
meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma
1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi
certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh,
di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere
all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.
14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e
diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti
certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia
elettrica.
15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in
otto anni.
TABELLA 1 (Articolo 30-ter)
Fonte
Coefficiente
1
Eolica
1,00
1-bis
Eolica offshore
1,10
2
Solare **
**
3
Geotermica
0,90
4
Moto ondoso e maremotrice
1,80
5
Idraulica
1,00
6
Rifiuti biodegradabili, biomasse
diverse da quelle di cui al punto successivo
1,10
7
Biomasse e biogas prodotti da
attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *
*
7-bis
Biomasse e biogas di cui al punto
7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con
riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *
*
8
Gas di discarica e gas residuati
dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto
precedente
0.80
* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in
materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali,
ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o
contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102
del 2005 oppure di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i
provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
TABELLA 2 (Articolo 30-ter)
Fonte
Entità della tariffa (euro
cent/kWh)
1
Eolica
22
2
Solare **
**
3
Geotermica
20
4
Moto ondoso e maremotrice
34
5
Idraulica diversa da quella del
punto precedente
22
6
Rifiuti biodegradabili, biomasse
diverse da quelle di cui al punto successivo
22
7
Biomasse e biogas prodotti da
attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *
*
8
Gas di discarica e gas residuati
dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto
precedente
18
* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in
materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali,
ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o
contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102
del 2005 oppure di filiere corte.
** Per gli impianti da fonte solare si applicano i
provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.
Art. 30-quater.
(Norme per facilitare la diffusione di
fonti energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o
altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle
province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole:
«del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «che costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è
rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio
marittimo da parte della competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del
comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello
espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione,
ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla
Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma
4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito
della dismissione degli impianti» sono inserite le seguenti: «o, per gli
impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e
recupero ambientale»;
f) al comma 5 le parole: «di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al
presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina
della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere
individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di
inizio attività»;
h) al comma 6 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, dei comuni e delle comunità montane. La definizione
del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di
diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla commissione provinciale di
cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;
i) al comma 10 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di
mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida
nazionali».
2. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la
dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai
fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova
di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma l dell'articolo
15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto
dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
3. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice,
ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono
soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
4. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la
seguente tabella:
«Tabella A (Articolo 12)
Fonte Soglie
1 Eolica 60 kW
2 Solare fotovoltaica 20 kW
3 Idraulica 100 kW
4 Biomasse 200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas 250 kW».
Art. 30-quinquies.
(Connessione degli impianti, acquisto e
trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)
1. Il gestore di rete connette senza indugio e
prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti
rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite
dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
f-bis) sottopongono a termini
perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni
e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del
paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle
controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate
dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di
connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di
ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento
congrui;
f-quinquies) prevedono che gli
interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater)
includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della
rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per
autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi
associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera
f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del
gestore della rete;
f-septies) prevedono le
condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di
consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante
impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi
energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».
3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad
emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e
realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero
necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica
generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Art. 30-sexies.
(Armonizzazione delle funzioni dello
Stato e delle regioni in
materia di fonti rinnovabili)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio
decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con
fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del
consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti
dall'Unione europea.
2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia
di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi
finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e
adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento
dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni
del presente articolo, il Ministro delle sviluppo economico verifica per ogni
regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli
proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.
4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni
relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti
delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza
di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi,
in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del
richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e
dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento
delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo
economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo
delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi,
interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare
attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse
del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.
Art. 30-septies.
(Impianti fotovoltaici)
1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini
dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti
fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati
rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b3) del medesimo decreto.
2. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio
degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove
necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in
relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo 12 per il complesso degli impianti.
Capo X
MISSIONE 11 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE
IMPRESE
Art. 31.
(Partecipazione a programmi europei ad
alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per
l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per
l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno
2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e
di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20
milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25
milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi
dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 32.
(Sostegno all'imprenditoria femminile)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 847, dopo le parole:
«da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la
creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e
medie imprese femminili».
Art. 32-bis.
(Comitato nazionale italiano per il
microcredito)
1. Il Comitato nazionale italiano permanente per il
microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006
n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la
propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per
agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi
in via di sviluppo.
2. Il Comitato è dotato di un fondo comune, unico ed
indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue
attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato
è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto la
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato.
Il Fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi,
donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dalla
Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da
somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi
titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo
contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali,
governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività
del Comitato.
3. In favore del Comitato è autorizzata per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo
funzionamento.
Art. 32-ter.
(Disposizioni in materia di
autoimprenditorialità)
1. Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui
accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata
complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni
a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale,
del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di
riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione.
Gli eventuali aumenti del costo degli interessi per questo allungamento e
rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle
agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.
2. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1
del presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo
regolamento di attuazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Capo XI
MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Art. 33.
(Interventi a favore dell'industria
cantieristica e delle imprese armatoriali)
1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli
2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3
della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro
per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro
per l'anno 2010.
3. Per il completamento degli interventi previsti
dell'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio,
del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della
cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del
contributo sono quelle previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
93 del 21 aprile 2004.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 2-bis è
subordinata alla preventiva approvazione da parte delIa Commissione europea,
nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa neIla
relativa decisione di autorizzazione.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di
euro per l'anno 2008.
6. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9
gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per 1'anno 2008 e di 10
milioni di euro per l'anno 2009.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito, presso il
Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare
l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi
passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa
vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per
l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
8. Il fondo ha la funzione di provvedere all'erogazione di un
contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard
di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative
disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e
organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni
del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo
sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori
pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti
e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e
impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e
controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono
una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di
trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in
porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e
comunitaria.
9. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per
soddisfare le finalità di cui ai commi 7 e 8, ivi incluse le modalità di
verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza
con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del
beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza
energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con
la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di
cui ai commi da 7 a 9, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 7. Il
contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per
il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli
investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici,
con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative,
nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della
corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei
costi di investimento e dei costi operativi.
11. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di
accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per
l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e
compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
12. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.
13. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e
del capo VI del titolo II».
14. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e
7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo
ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui
utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano
concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità
limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115,
comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio
della propria attività abituale.
15. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del
concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo
di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura
comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun
esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del
comma 14 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il
bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2008.
16. L'efficacia del comma 14 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti
provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
Art. 34.
(Miglioramento del sistema di trasporto
nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti)
1. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535
euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.
2. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti
relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel
conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.
3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni
di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
4. L'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, è abrogato.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge
7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.
6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi
alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico
pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
7. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno
quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, è soppressa.
8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di
mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento
dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliore la
qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad
interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
9. La programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la
ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del
Ministro dei trasporti e, per interventi infrastrutturali, del Ministro delle
infrastrutture.
10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei
trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro
dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza
dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità
territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e
per l'aeroporto di Catania.
11. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni,
prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006
effettivamente disponibili rinvenienti dalle operazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite
condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 11.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al
presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo
comma 11.
13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38
della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio
2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di
quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.
14. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38,
comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché
agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni
di cui al presente articolo.
15. Il triennio di cui al comma 14 decorre dalla data di
sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della
legge n. 166 del 2002.
16. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 14, sul Fondo
per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per
ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci
pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6
dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010.
17. Per il completamento e l'implementazione della rete
immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di
servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5
milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
18. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema
logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2
milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.
19. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai
fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del
contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere
tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre
2006.
20. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la
sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale
della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare
i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature
tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività
ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed
il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni
strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la
formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 30
milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011,
di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.
21. Per il proseguimento degli interventi previsti
dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15
milioni di euro per l'anno 2010.
22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l.,
delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è
aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa
complessiva di 30 milioni di euro.
23. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi
di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno
2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e
di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla
realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla
direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale
su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio
energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione
delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.
24. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per
l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di
determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie
tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa annua di
56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di
destinazione per la tratta Avezzano-Roma.
Capo XII
MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E
LOGISTICA
Art. 35.
(Finanziamento delle infrastrutture di
preminente interesse nazionale. Legge obiettivo)
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la
concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dal
presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e
dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dal
presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi
quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e
dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una
quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7
marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze
accertate dal Ministero delle infrastrutture.
Art. 35-bis.
(Giochi del Mediterraneo del 2009)
1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere
dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi
infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.
Art. 35-ter.
(Fondo di garanzia per le opere
pubbliche)
1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a
costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo, denominato Fondo di
garanzia per le opere pubbliche (FGOP).
2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni
sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse
previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori,
di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:
a)contratti di concessione di cui
all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
b) contratti di concessione di
costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui
all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a
fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare
il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli
indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa
con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della
prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della
redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione
o della gestione.
6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 35-quater.
(Interventi per i Campionati del mondo di
nuoto di Roma 2009)
1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni
di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione,
l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del
mondo di nuoto di Roma nel 2009.
Art. 36.
(Edilizia scolastica, penitenziaria e
sanitaria)
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999,
n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
2. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale
ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di
nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a
sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati
gradi di rischiosità.
3. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2
dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato
sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e
dell'economia e delle finanze.
4. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con
l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la
realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per
l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria,
approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal
Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli
interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti
provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
5. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».
6. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, sono
autorizzate le spese di:
a) 200 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dai
comi»;
b) 7 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinata al potenziamento e alla creazione di «unità di
terapia intensiva neonatale» (TIN);
c) 3 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa
tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie
metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche
efficaci.
7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo
periodo, della citata legge n. 296 del 2006, dopo le parole: «Il maggior importo
di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 600
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie
territoriali, residenziali e semi residenziali,» e le parole: «100 milioni di
euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle
cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad
interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di
tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi
comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti».
Art. 37.
(Modifiche delle modalità di gestione
dell'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale)
1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali,
previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di
soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere
trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A.
medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma
societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da
soggetto da esse interamente partecipato.
2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione
ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra
l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari,
nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta
completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita
all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A. ad una società per azioni costituita
pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la regione Veneto o soggetto da essa
interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico,
esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo
diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti
pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento
delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume
direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse
necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra
l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti
stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di
partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative
diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni
di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.
Art. 37-bis.
(Contributo per il sistema ferroviario
metropolitano regionale Veneto)
1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio
del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un
contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
Capo XIII
MISSIONE 15 - COMUNICAZIONI
Art. 38.
(Sostegno alle imprese editrici e TV
locali)
1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini
della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis,
2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come
definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del
Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di
revisione incaricata della certificazione del bilancio.
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi
di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza
dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali
all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.
3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le
compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai
consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi
di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite,
previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli
4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente
all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette,
al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la
documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.
4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali
dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre
2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10
milioni di euro per l'anno 2008.
Art. 39.
(Sviluppo dellabanda larga e del digitale terrestre)
1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per
lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni
per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo
1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di
20 milioni di euro per l'anno 2008.
Art. 40.
(Modifiche al testo unico della
radiotelevisione)
1. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti
televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente
dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento
del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle
opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di
cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di
espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi
prevalentemente emesso. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima
del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le
emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di
programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non
inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati
nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee e
all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie.
Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti
pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità
editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme
diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per
cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento
alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e
le emittenti, i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano
almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto
obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta
radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto
degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla
vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di
servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una
riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione
appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Gli operatori di
comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e
tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno
finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi
derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità
stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di
programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di
dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi
in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo.»;
b) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le
modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di
inadempienza».
2. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo
unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a
5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed
enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o
centri media».
Art. 40-bis.
(Sviluppo del mercato postale)
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo
del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il
livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio
universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già
titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo
29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».
Capo XIV
MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Art. 41.
(Sostegno all'internazionalizzazione del
sistema economico italiano)
1. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n.
56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni,
sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio
statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione
del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di
cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle
disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità
impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.
3. II fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi
previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno
2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009.
Capo XV
MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE
Art. 42.
(Promozione e sicurezza della rete
trapiantologica)
1. Per consentire ai Centri regionali per i trapianti di cui
all'articolo 10 della legge 1º aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli
e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della
rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro
700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione,
a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego
dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche
necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli
dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1º aprile
1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo
delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule,
fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:
a) stipulare accordi di
collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti,
associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali,
comunitarie o internazionali;
b) stipulare, nei limiti del
finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da
programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le
modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi
compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.
Art. 43.
(Ricerca e formazione nel settore dei
trasporti)
1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia
di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione
interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in
materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva
multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro
per l'anno 2010.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei
trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle
strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di l0 milioni di
euro per l'anno 2008.
Art. 43-bis.
(Disposizioni in favore dei giovani
ricercatori)
1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10
per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca
presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque
titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della
valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori,
di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e
riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact
factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di
ricerca, almeno per la metà, non italiani che svolgono attività nei settori
disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'attuazione del comma 1 è demandata ad apposito decreto
del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo l, comma 873, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento
del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro
annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
Art. 43-ter.
(Disposizioni in favore di giovani
ricercatori nel settore sanitario)
1. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5
per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5
per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è
destinata».
2. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le
parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente:
«annui».
Art. 43-quater.
1. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del
Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14
febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008.
Capo XVI
MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Art. 44.
(Misure a tutela del territorio e
dell'ambiente e sui cambiamenti climatici)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, tenuto conto
dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A
tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183.
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la
promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il
controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per
la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A
decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma
risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche
prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri
soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di
rotazione.
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la
promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti
e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20
milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al
comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma,
alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al
primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo
del fondo di cui al presente comma.
4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo
in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza
operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del
Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.
Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo
svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad
elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla
stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche
per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto
dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto
di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di
altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato
nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine
protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
7. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica
del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo,
le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della
sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla
estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero
e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali
interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in
coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui
al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2008, 2009, 2010.
Art. 45.
(Realizzazione di aree verdi perridurre l'emissione di gas climalteranti,
migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità)
1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al
fine di ridurre le emissioni di CO2, per la realizzazione di aree
verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei
comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.
2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º
giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19
dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al
comma 1 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei
serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di
carbonio.
Capo XVII
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
Art. 46.
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei
farmaci)
1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il
trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato
il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili
almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è
fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione
terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale
indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione
clinica di fase seconda.
2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del
farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del
medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già
concluse, almeno di fase seconda.
3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora
integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle
Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno
ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria
locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza
sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della
stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora,
rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione
dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla
famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione
non lucrativa.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di
medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad
esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a
temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia
più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute
dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza
sanitaria.
5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di
cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od
organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e
custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano anche a
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
6. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui
all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento
alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato
alle seguenti condizioni:
a) con riferimento al superamento
del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla
verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento
della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e
comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai
sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un
accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di
riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per
il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli
effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto
Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia italiana del farmaco;
b) con riferimento al superamento
della soglia del 3 cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla
verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di
contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La
predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto
tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.
7. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e
dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega
italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore
contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.
8. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri
per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione
al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di
laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in
chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni
liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del
diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può
essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario
nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di
attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.
Art. 46-bis. (1)
[(Prescrizione dei farmaci di classe C)
[1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica
appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto
obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui
venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire
informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli
altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo.]
(1) Articolo stralciato.
Art. 46-ter.
(Disposizioni a favore dei soggetti
danneggiati in ambito sanitario)
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni
tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali
sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al
comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, in analogia e
coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal
decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in
data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i
soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle
aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico
nel territorio soggetto a monopolio.
Art. 47.
(Personale della associazione italiana
della Croce rossa, nonché assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella
provincia autonoma di Bolzano)
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la
associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel
settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata
delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni
previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura
dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Nei confronti del personale di cui al comma 1
trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 93, commi 5, 6 e 7
della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che
non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti
nell'organico della Croce rossa italiana, nel rispetto della vigente normativa
in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale
presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto
conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle
procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di
contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla
base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi
istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e
del Ministero dell'economia delle finanze. Con tale protocollo vengono anche
definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1,
allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei
contratti di lavoro in essere.
1-ter. Al comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare il rispetto
della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione
alle assunzioni di cui al presente comma, è prioritariamente considerata
l'immissione in servizio del personale risultato vincitore o idoneo a seguito di
procedure concorsuali pubbliche da destinare agli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio
della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 47-bis.
(Modifica all'articolo 4 della legge n.
281 del 1991)
1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è
soppressa.
Art. 48.
(Vaccinazione HPV e partecipazione
dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del
millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri)
1. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire
istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi
dell'articolo 79 della presente legge, una quota delle medesime risorse pari al
50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un
contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad
agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata
sull'offerta attiva del vaccino.
2. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni,
di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009
al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al
raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la
partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e
alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni
finanziarie internazionali.
Art. 48-bis.
(Quota fissa di partecipazione)
1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non
esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abolita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo
Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto
incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo
stesso anno.
3. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.
Art. 48-ter.
(Misure per promuovere la qualità
nell'erogazione dell'assistenza protesica)
1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte
delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza
nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con
accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola
regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica
relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può
superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di
inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la
remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe,
fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della
salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.
3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse
le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica
su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1
ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.
Capo XVIII
MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI E PAESAGGISTICI
Art. 49.
(Utilizzo più razionale delle risorse
disponibili per i beni e le attività culturali)
1. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi
relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali
per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli
affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e
dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie
relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le
modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad
un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la
riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non
oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici
del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette
contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale
competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di
gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione
degli stessi».
2. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento
finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di
200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di
interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima
legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo
quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di fondazioni
lirico-sinfoniche)
1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 5, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;
b) all'articolo 21, al comma 1,
la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni
caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i
conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero
sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;
c) all'articolo 21, comma 2, le
parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non
superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c),
entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri
di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con
l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in
vigore dal 1º gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima
applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni
lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato
di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente
vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire
a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante.
Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15
per cento dell'organico funzionale approvato.
5. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività
culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010 al fine di:
a) contribuire alla
ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad
amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367;
b) contribuire alla
ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno
in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino
nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello
indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni
e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione
straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora
terminato la ricapitalizzazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti
gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto
e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite
del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto
è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte
delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio
precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al
comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal
riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il
prescritto piano di risanamento.
7. Al fine di incentivare il buon andamento e
l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma
1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese
sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi
della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento
positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione
consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».
Art. 49-ter.
(Disposizioni in materia di istituzioni
culturali)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei contributi
statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8
della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività
culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di
cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8
della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.
3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la
concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,
n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale
carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo
svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti
in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del
2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in
essere i relativi atti di concessione o locazione.
5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al
comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la
corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro
150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi
superiori.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere
dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima
disposizione.
Art. 49-quater.
(Festival pucciniano)
1. Per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di
Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di
1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in
Torre del Lago Puccini.
Art. 49-quinquies.
(Restauro archeologico di teatri)
1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico
delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è
stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività
culturali la somma di 1 milione di euro.
Capo XIX
MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 50.
(Rilancio dell'efficienza e
dell'efficacia della scuola)
1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da
realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i
seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico
2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi
sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata
alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i
vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e
di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si
determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti,
indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni
passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di
diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e
tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1
dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente:
«Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale
regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998.»;
d) l'assorbimento del personale
di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione
del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico
titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di
specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio
partecipare.
2. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a
619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al
comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono
complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro
897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432
milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al
comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti
degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non
può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle
classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il
Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il
conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e
modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze
rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni
diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse
ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due
alunni diversamente abili.
4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di
sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari
al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati
nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la
formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da:
«nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il
rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti
non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e
dal presente comma.
5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono
sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».
6. Nelle more del complessivo processo di riforma della
formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare
regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti
vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che
determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque
adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale
docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale
docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando
il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la
validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28
marzo 2003, n. 43, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
7. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità,
criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a
innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed
efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici
2008/2009, 2009/2110 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma
provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.
8. L'atto di indirizzo di cui al comma 7 contiene riferimenti
relativi a:
a) tipologie degli interventi
possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta
formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica,
dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi
compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla
formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri
previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1998;
b) modalità con cui realizzare il
coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche
competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento
della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto
insegnanti-studenti;
d) elementi informativi
dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica
effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli
interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e
monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle
relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della
popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle
risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo
dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di
riferimento;
g) modalità con cui realizzare
una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a
tale valutazione.
9. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi
del comma 7, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da
rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica
istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche
statali, con il compito di:
a) predisporre un piano triennale
territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto
di indirizzo di cui al comma 7, definisca in termini qualitativi e quantitativi
gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni
necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché
proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla
luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi
necessari per il raggiungimento degli obiettivi.
10. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di
coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni
competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica.
11. I piani di cui al comma 9 sono adottati fermo restando,
per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
12. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio
circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 9, ne
riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione
contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica
istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite,
per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
13. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al
comma 12 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni
pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità
di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
14. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base
del monitoraggio condotto ai sensi del comma 12 e della valutazione degli
effetti di tale sperimentazione di cui al comma 8, lettera g), il
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di
indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello
organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma
7, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
15. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle
risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del
fondo di cui al comma 13 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 51.
(Risorse per attività di supporto al
settore della scuola)
1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere
dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta
autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali
dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e
innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico
nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia
nell'Europa e nel mondo.
Capo XX
MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Art. 52.
(Strumenti per elevare l'efficienza e
l'efficacia del sistema universitario nazionale)
1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli
adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali
del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da
adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per
altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituto un fondo con
una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva
degli importi indicati all'articolo 95, commi 8 e 14, della presente legge. Tale
somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le
università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per
la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento
individuate autonomamente dagli atenei.
2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è
subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:
a) elevare la qualità globale del
sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di
incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con
contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
c) accelerare il riequilibrio
finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni
realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del
90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano
effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle
cessazioni;
d) ridefinire il vincolo
dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle
società ed enti da essi controllati;
e) consentire una rapida adozione
di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di
verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse
all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.
2-bis. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato
di ricerca il Fondo di finanziamento ordinario è aumentato di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Capo XXI
MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ
SOCIALE E FAMIGLIA
Art. 53.
(Strumenti per la diffusione della
cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa)
1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale
il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità
sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le
politiche sociali.
2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma
1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della
responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1,
comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con
decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di
attività presentato dalla Fondazione.
3. Col medesimo Fondo di cui al comma 1, sono finanziate una
Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le
attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle
politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed
indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della
documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.
Art. 53-bis.
(Fondo Nazionale per il risanamento degli
edifici pubblici)
1. Per l'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento
degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad
eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto
negli edifici pubblici.
2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli
interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i
decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui
al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli
edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme,
degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le
risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il
cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai
programmi delle regioni.
4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui al comma 1 è
dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.
Art. 53-ter.
(Disciplina dell'azione collettiva
risarcitoria a tutela dei consumatori)
1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione
collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale
di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla
normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
"Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). -1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1
dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo,
fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto
dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o
collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la
condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute
direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti
illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti
cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che
all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti
extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti
anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi
nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori
o di utenti.
2. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni
di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi
collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.
3. L'atto con cui il soggetto
abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti
interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile,
anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti
conseguenti al medesimo fatto o violazione.
4. Con la sentenza di condanna il
giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura
dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
5. In relazione alle controversie
di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle
parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. La definizione del giudizio
rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei
confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.
7. Contestualmente alla
pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della
dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la
determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti,
costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione,
composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del
convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto
all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Camera
di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o
tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per
soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La
sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori
o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della
prestazione dovuta.
8. In caso di inutile esperimento
della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire
giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo
a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al
comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni
riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
9. La sentenza di condanna di cui
al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei
commi 7 e 8, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura
civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione
di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli
articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.
10. La sentenza di condanna di
cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere
opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde
consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti
interessati.
11. Nelle azioni collettive
aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi
secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione
di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende
nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel
periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere
solo dal promotore dell'azione di gruppo.
12. In caso di soccombenza, anche
parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali.
In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva
non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della
controversia".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano
efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 54.
(Congedo di maternità e parentale nei
casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)
1. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo
di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di
cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale,
il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi
all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione
internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in
Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con
il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la
durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi
successivi all'ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il
periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo
in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza
diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha
ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del
periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di
minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un
periodo massimo di tre mesi».
2. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è abrogato.
3. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo
di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo
26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato
che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la
durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».
4. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo
parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può
essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del
minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui
all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi
previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».
5. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, è abrogato.
Art. 54-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 1251,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:
«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella
comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in
alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il
Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le
regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma
sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di
carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso
sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis,
della legge 3 agosto 1998, n. 269».
Art. 54-ter.
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici
locali)
1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli
utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, universalità ed
economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di
servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il
soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e
pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli
standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come
determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle
informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie
conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma
specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato,
in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria
delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia
periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio
erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il
servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo
cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di
monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di
servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" svolto
sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale
ottimale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla
ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che
potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi,
sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione
annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei
servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da
parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di
cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a
carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di
servizio per l'intera durata del contratto stesso.
Art. 55.
(Sviluppo di un Piano contro la violenza
alle donne)
1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di
20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
Art. 55-bis.
(Fondo per le non autosufficienze)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni
per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.
Art. 55-ter.
(Misure in favore di soggetti con
disabilità grave)
1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati
ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è riservata
allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei
volontari del servizio civile nazionale è stabilita una quota di riserva non
inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza
diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale
grave.
Capo XXII
MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI
Art. 56.
(Investimenti degli enti previdenziali in
campo immobiliare)
1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea,
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative
note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare
investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7
per cento dei fondi disponibili.
2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai
Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni
giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di
cui al comma 1.
3. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di
realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o
le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre
norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non
costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di
credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma
dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni,
e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello
stesso articolo 40.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione
della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato
il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2008 non si applicano le
percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse
disponibili.
Art. 57.
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito
per l'anno 2008:
a) in 416,42 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 102,89 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in
17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a),
e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della
somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico
dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di
euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dell'ENPALS.
Art. 58.
(Trasferimenti all'INPS)
1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006,
sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS
ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di
107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
Art. 59.
(Accantonamento risorse per previdenza
complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008,
possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio
dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
Art. 60.
(Determinazione del valore capitale della
quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo)
1. Ai fini della determinazione del valore capitale della
quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente
all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n.
480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione
determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo,
deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del
comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea.
Art. 61.
(Interpretazione autentica degli articoli
25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3,
della legge 15 aprile 1985, n. 140)
1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli
iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già
liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140,
si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo
articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione
medesima agli aventi diritto.
Art. 61-bis.
(Definizione di contenziosi con l'INPS)
1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti
dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via
stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento
dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il
pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a
venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti
opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento
all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito
previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli
interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 62.
(Risorse per l'attuazione del «Protocollo
su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili»
del 23 luglio 2007 nonché disposizioni a favore della formazione professionale)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo
su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili»
del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo
medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di
1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni
2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere
sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura
finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza
pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del
predetto Protocollo.
1-bis. Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene
riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in
relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la
stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a
tempo indeterminato.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis è
attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Al relativo onere si provvede con le risorse a valere sul Fondo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art.
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1-quater. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio
1987, n. 40, è autorizzata a decorrere dall'anno 2008 la spesa di 13 milioni di
euro. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse preordinate allo
scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1-quinques. Con decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale sono determinati, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli Enti di Formazione
di cui alla legge n. 40 del 14 febbraio 1987 entro il limite massimo di 30
milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo
scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
CAPO XXIII
MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO
Art. 63.
(Sostegno all'attività di formazione
nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e
ISFOL)
1. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli
oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si
provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008».
3. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni
istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti
dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il
contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto
medesimo è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui. Al relativo onere
si provvede mediante riduzione:
a) per gli anni 2008 e 2009,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) a decorrere dall'anno 2010,
delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
Art. 64.
(Riutilizzazione di risorse stanziate per
il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)
1. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1,
comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così
utilizzate:
a) euro 1.734.650,70, per il
finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del
personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;
b) euro 1.015.000, per
l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro,
pari a sessanta unità.
Art. 65.
(Proroga degli strumenti per il sostegno
del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il
settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali,
ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti
in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che
recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i
piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per
cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.
2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del
comma 1 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento
nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle
imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di
cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici
dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge
n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
4. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi
delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di
euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
5. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici
dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono
inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».
Art. 66.
(Incentivi per la riduzione dell'orario
di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di
solidarietà)
1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma,
è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
.
Art. 67.
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della
legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno
2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere,
previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio
consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» sono soppresse.
2. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123,
dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui
al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro
a decorrere dal 1º gennaio 2008».
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.
Capo XXIV
MISSIONE 27 -IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E
GARANZIA DEI DIRITTI
Art. 68.
(Politiche migratorie nazionali e
comunitarie)
1. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati
dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati,
istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma
1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro
per l'anno 2008.
Capo XXV
MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO
TERRITORIALE
Art. 69.
(Fondo per le aree sottoutilizzate)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 863, le parole: «di
cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno
2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100
milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno
2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000
milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per
l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015»;
b) al comma 866, il primo periodo
è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed
immediatamente impegnabili».
Art. 69-bis.
(Incentivi all'occupazione)
1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è
concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a
euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di
lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura
di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti
di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni
unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la
qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore
dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base
occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per
coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano
perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di
handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano rispettate le
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità
lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti
disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia
ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre
2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di
un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito
d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a
quello dell'impresa sostituita.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:
a) su base annuale, il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo
determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto
formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori
dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il
31 dicembre 2007;
b) i posti di lavoro creati non
sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso
delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano
definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state
irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti
disposizioni commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente
articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura
contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme
versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative
sanzioni.
8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo,
i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di
200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di
cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, età e professionalità.
10. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 70.
(Misure per sostenere i giovani laureati
e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle
quote di emissione di gas serra)
1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:
a) un programma nazionale
destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il
loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo
indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
a-bis) la costituzione senza
oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla
migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e
di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di
mobilità dal Sud verso il Nord del paese e a favorire i percorsi di rientro;
b) agevolazioni alle imprese
innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto
nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri
sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati
a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il
riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i
limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati
con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) interventi per lo sviluppo
delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e
costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori
delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti
tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse
finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse
e da appositi accordi di programma quadro.
d) la creazione di un fondo
denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui
alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani
nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
e) la proroga per gli anni 2008,
2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma
1, della legge 23 dicembre 1998. n. 448;
f) interventi a sostegno
dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree
industriali, in particolare nel Mezzogiorno.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al
comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli
effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le
risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1 in un
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.
4. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio
finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.
Art. 70-bis.
(Contributo compensativo)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità
geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di
nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni
nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un
importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva
autorizzata di stoccaggio di gas naturale.
2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1
provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i
seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede
gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura
proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per
cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
Art. 71.
(Contrasto all'esclusione sociale negli
spazi urbani)
1. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è sostituito dal seguente:
«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione
sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342,
zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le
finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».
2. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è sostituito dai seguenti:
«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano,
nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova
attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di
cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle
risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui
redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta
successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il
sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.
L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo
di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca
urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,
ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente
all'interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta
regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino
a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della
produzione netta;
c) esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i
soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed
utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di
attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a
tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici
mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel
sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni
successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto
e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di
cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca
urbana.
341-bis. Le piccole e
microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana
antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al
comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso,
escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione
di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili
artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le
condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di
cui ai commi da 341 a 341-ter».
3. Il comma 342 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è sostituito dal seguente:
«342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla
definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione
e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri
socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340.
Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del
finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340.
L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea».
Capo XXVI
MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT
Art. 72.
(Promozione dello sport)
1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come
strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la
costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per
lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro
per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro
per l'anno 2010.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul
territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di
10 milioni di euro per l'anno 2008.
4. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui
all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato
di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Art. 73. (1)
[(Agenzia nazionale per i giovani)
1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia
nazionale per i giovani di cui all'art. 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n.
297, convertito in legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di
personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia.
2. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante
utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'art. 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio
del personale dell'Agenzia per i giovani.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato all'Agenzia per i giovani è consentito assumere,
nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato nel rispetto della
disciplina di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 92 della presente legge, previo
l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità, nonché il ricorso al fuori
ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.]
(1) Articolo stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma
3, del Regolamento.
Capo XXVII
MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 74.
(Razionalizzazione del sistema degli
acquisti di beni e servizi)
1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per
l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero
dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla
previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto
si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti
in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a.
2. II Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 1, e
sulla base dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 1, per
gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed
elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai
sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati
funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di
consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali
della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
3. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti
ai sensi del comma 2 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al
comma 1, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete
del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a., quali utili
strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza,
nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività
di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286.
4. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma
3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero
dell'economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a
disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la
valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei
detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli
stessi.
5. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e
servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della
concorrenza.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i
dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 1,
individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in
relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la
rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni
e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie
dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per
le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip s.p.a., in
qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e
dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.
7. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati
di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi
natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da
realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno
2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal
2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al
Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione
sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo e sull'entità dei
risparmi conseguiti.
Art. 74-bis.
(Costituzione del Polo finanziario e del
Polo giudiziario a Bolzano)
1. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di
recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento
di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo
giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei
seguenti interventi:
a) acquisizione da parte
dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già
esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico
complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;
b) trasferimento degli uffici
giudiziari nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di
giustizia per dare vita al Polo giudiziario.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di
utilizzo del fondo.
Art. 75. (1)
[(Razionalizzazione degli acquisti
tramite il sistema rete delle centrali regionali)
1. L'articolo 1, comma 457 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente testo:
"457. Al fine di estendere gli effetti dei programmi di razionalizzazione della
spesa pubblica, le centrali regionali, le strutture territoriali preposte a
programmi di centralizzazione degli acquisti e la CONSIP S.p.A. costituiscono un
sistema a rete ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 che opera attraverso: forme di complementarietà dei processi
di razionalizzazione della spesa, anche con riferimento alla tipologia dei
fabbisogni ed alle categorie merceologiche; criteri di interoperabilità delle
piattaforme e delle infrastrutture tecnologiche per l'acquisto di beni e
servizi, tenendo conto dei canoni di efficienza nell'utilizzo delle risorse
finanziarie; trasferimento e condivisione di metodologie ed esperienze;
monitoraggio del raggiungimento dei risultati".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 457 è
inserito il seguente comma 457 bis:
"457 bis. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano approva annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i programmi per
la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma 457 e per lo sviluppo
del sistema a rete. Dall'attuazione del comma 457 e del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
3. E' abrogato l'articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.]
(1) Articolo soppresso dalla Commissione.
Art. 76.
(Contenimento dei costi delle
amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia,
immobili)
1. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle
autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito
delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può
superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture
utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione
civile.
2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e
verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del
2005 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta
elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in
misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata,
certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato,
comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e
per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio
finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in
corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.
3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità attuative del comma 2.
4. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono
tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei
contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad
utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal
sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip
s.p.a. a livello territoriale.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni
di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento
alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione,
nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate
nell'anno in corso per spese di telefonia».
5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo
78 citato codice di cui al del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
introdotti dal comma 4 del presente articolo.
6. In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le
dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera
lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni
di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro
a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì
adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare
risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro
per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro
per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali
obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede
alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle
pubbliche amministrazioni inadempienti.
7. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali,
anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione
d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio,
attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di
trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
8. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono
altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività
che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela
della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione,
circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
9. Qualora gli interventi di cui al comma 7 implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione
necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e
benefici.
10. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una
relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte
dei conti competente.
11. I piani triennali di cui al comma 7 sono resi pubblici con
le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al
citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
12. Le amministrazioni di cui al comma 7 sulla base di criteri
e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione
propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del
comma 7 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i
dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali
vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo
titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali
proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla
costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali
abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo
titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli
oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la
disponibilità.
13. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva
competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica desumibili dal presente articolo.
14. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «due membri».
15. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal
presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle
deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Art. 77.
(Contenimento dei costi della giustizia
militare)
1. Ai fini del contenimento della spesa e della
razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º
maggio 2008:
a) sono soppressi i tribunali
militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova,
Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura
militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura
militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la
procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle
regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni
distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi
uffici della procura generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei
magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.
2. Per le stesse finalità di cui al comma l, a decorrere dalle
prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si
terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti
del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d),
della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a
tre, di cui almeno uno con funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno,
che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del
Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione
organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare,
in riduzione rispetto a quella attuale.
3. I procedimenti pendenti al 1º maggio 2008 presso gli uffici
giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte
militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti.
L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari
di cui al comma 1 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare
d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.
4. In relazione a quanto previsto al comma l, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della
magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154 unità;
b) il numero di magistrati
militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in
magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di
scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante
interpello di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transitano
in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati ad un ufficio
giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario
ubicato in una delle città sede di corte d'appello, con conservazione
dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti
a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e
semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di
trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai
magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la
presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a
domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma
1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d'ufficio partendo
dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i
magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i
suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto
interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia,
previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del
Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati
componenti del Consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla
cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso;
c) sono rideterminate le piante
organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli
uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i
magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove
piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con
assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento
nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove
piante organiche dei singoli uffici;
d) con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie militari, non superiore a quello
corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari
soppressi ai sensi del comma 1, che transita nei ruoli del Ministero della
giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa, e
vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e
subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario, i trasferimenti
possono essere disposti d'ufficio.
5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il primo comma
è sostituito dal seguente:
«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la
Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della
Repubblica e da un sostituto procuratore generale militare.»;
b) l'articolo 11 è abrogato.
6. All'articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d),
sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo periodo, è
soppressa la parola: «eletto»;
c) al comma 4, le parole: «sei
componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro
componenti, di cui due elettivi».
7. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5,
comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura
militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 4,
lettera c), del presente articolo.
8. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli
stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli
organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui
corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione
all'incremento degli organici.
Art. 77-bis.
(Destinazione delle somme sequestrate
all'avvio e alla diffusione del processo telematico)
1. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza
non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è
stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando
di averne diritto, sono devolute allo Stato».
2. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma
1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate»
sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro
sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».
3. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la
diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.
Art. 78. (1)
[(Divieto di estensione del giudicato)
1. Per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di
adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi
forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle
amministrazioni pubbliche.]
(1) Articolo soppresso.
Art. 79.
(Disposizioni di carattere generale di
contenimento e razionalizzazione delle spese)
1. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni
di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a
versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai
provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge,
ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria
1 «redditi da lavoro dipendente».
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di
previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi
da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità
stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui
al comma 2 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti
riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio
dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione
dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente
rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati
entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in
ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di
euro.
4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a
decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile
utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di
esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in
locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima
dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del
presente comma e del comma 9 devono conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465
milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.
5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui
al comma 4 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico
capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente
di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità
previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli
stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è
autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
6. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008
provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le
amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 4 e a renderlo pubblico
anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia
stessa.
7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti
di cui al comma 4 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di
sopravvenute ed eccezionali esigenze.
8. I commi da 4 a 7 non si applicano agli immobili trasferiti
ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
9. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici
inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli
enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di
cui al presente articolo, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente
articolo. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative
all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo
i criteri del presente articolo, è versato annualmente all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione del presente comma.
10. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
è abrogato.
11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è abrogato.
Elenco n. 1.
(articolo 79, comma 1)
Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di
entrate
2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Regio decreto 5 dicembre 1938, n. 1928
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n.
687, art. 1
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
60, art. 3
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n.
701, art. 44
- Legge 1 dicembre 1986, n. 831, art. 8
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898, art. 3, comma 7
- Legge 25 febbraio 1992, n. 215
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 4, comma 10-quinquies
- Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 8-bis
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, comma 2
- Legge 6 marzo 2001, n. 64, art. 11, comma 1, lettera
c)
- Legge 23 novembre 2001, n. 410, art. 4
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 49
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, comma 4
- Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 10, comma 35
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 166
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 84
- Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81
3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Legge 15 giugno 1984, n. 246, art. 5
- Legge 10 marzo 1986, n. 61, art. 4
- Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 8
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 20
- Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, art. 4, comma 7,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 1, comma 1
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47
- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, art. 14
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 32
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 86, comma 3, e art. 60,
comma 3
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 110
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 337
4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- Legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 16
5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, art. 2
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, art. 126
8. MINISTERO DELL'INTERNO
- Legge 27 ottobre 1973, n. 628, art. 3
- Legge 15 novembre 1973, n. 734, artt. 6 e 8
- Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 18
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, art. 101, comma 4
- Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2
- Decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, art. 3, comma 2
- Legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 2, comma 32
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, commi 1 e 2
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 11
9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
- Legge 13 marzo 1993, n. 59, art. 9, comma 2
- Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 26, comma 5
- Legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 27, comma 1
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 1
11. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 41
- Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, art. 6
12. MINISTERO DELLA DIFESA
- Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12, commi 4, 6
e 7
- Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, art. 21
- Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 43, comma 16
13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 17, comma 3
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 4, comma 5,
7 e 8; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25
febbraio 1997, n. 31492, art. 1
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 2
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 93, comma 8
14. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 2
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83
- Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2, comma 8
- Legge 12 luglio 1999, n. 237, art. 4, comma 2
- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 117
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n.
240, art. 4, comma 3
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 110
15. MINISTERO DELLA SALUTE
- Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, art. 11, e
decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, art. 10
- Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 8, comma 3
- Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, art. 5, comma
2 (lettera a)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 92, comma 5
- Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, art. 18, comma 3
16. MINISTERO DEI TRASPORTI
- Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, artt. 21, 37 e 44
- Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5, e decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, art. 14
- Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 63
- Legge 20 dicembre 1974, n. 684, art. 13
- Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 24
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 101 e 208
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47
- Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, art. 5
- Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 63
Art. 79-bis.
(Programma pluriennale di alloggi di
servizio del Ministero della difesa)
1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma
strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla
sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa
predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di
contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione,
l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5,
primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.
2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma
1, il Ministero della difesa:
a) procede all'individuazione di
tre categorie di alloggi di servizio:
1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo
in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza
del titolare nella sede di servizio;
2) alloggi da assegnare per una durata determinata e
rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;
3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto
mediante riscatto;
b) provvede all'alienazione della
proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali
alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in
interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il
conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il
personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra
abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con
l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, di handicap
di componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla
concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità
immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello
determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma
7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari
portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore
all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti
degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla
data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;
c) può avvalersi, ai fini di
accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei
lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è
esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni
normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula
dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da
apposita dichiarazione;
d) può procedere alla concessione
di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le
modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di
cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini
istituzionali individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonché la
destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in
attuazione del programma di cui al presente articolo fino al termine della
concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti
disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni
di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.
3. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per
la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sul regolamento è
sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma
3, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio
di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli
oneri accessori.
5. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere
destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono
nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per
l'alienazione.
Art. 80. (1)
[(Regolamenti di organizzazione)
1. All'esito della riorganizzazione di cui all'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'emanazione dei
regolamenti ivi previsti, per l'organizzazione dei Ministeri si applicano le
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.]
(1) Articolo stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma
3, del Regolamento.
Art. 81.
(Contenimento degli uffici di diretta
collaborazione)
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni
è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle
dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».
2. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli
uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente
ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato
secondo le procedure ordinarie.
Art. 82.
(Soppressione e razionalizzazione degli
enti pubblici statali)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la
qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e
del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri
interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione
del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione,
enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche
statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e
strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e
corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed
organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla
lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma l-bis,
lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o
soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla
competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi
di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei
componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della
funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti
soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla
liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni
legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del
bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed
organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti
di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento,
all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle
funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi
al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è
espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto,
salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14.
Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.
3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco
di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1,
sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi l e 2, è stabilita
l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute
all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è
disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di
personale degli enti soppressi.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei
regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la
destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti
soppressi ai sensi dello stesso comma 1.
5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione
non rilevano ai fini fiscali.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione
dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in
applicazione del citato articolo 28.
8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione
del presente articolo deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di
cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto
conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai
regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti
obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621,
lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.
Allegato A
(Art. 82, comma 3)
1. Ente italiano montagna (EIM) - Istituito con la legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1279.
[2. Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) -
Istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505.] (1)
3. Istituto agronomico per l'Oltremare (IAO) - Istituito con
regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 maggio 1939, n. 737.
4. Unione italiana di tiro a segno (UITS) - Istituita con
regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.
5. Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) -
Istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla
legge 12 febbraio 1928, n. 261.
[6. Lega navale italiana (LNI) - Istituita con regio
decreto 28 febbraio 1907, n. 48.] (1)
7. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e in Lucania e Irpinia (EIPLI) - Istituito con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.
[8. Ente nazionale risi -Istituito con regio decreto-legge
2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
1931, n. 1783.] (1)
9. Ente irriguo umbro toscano - Istituito con la legge 18
ottobre 1961, n. 1048.
10. Unione Accademica Nazionale (UAN) - Istituita con regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2895.
[11. Fondazione Guglielmo Marconi - Istituita con
regio-decreto 11 aprile 1938, n. 354.] (1)
12. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» - Istituita con
regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre
1937, n. 2254.
13. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA) -
Istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.
14. Opere laiche palatine pugliesi - Istituite con regio
decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n.
1000.
15. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».
16. Pio istituto elemosiniere.
[17. Istituto Beata Lucia di Narni.]
(1)
(1) Numero soppresso dalla Commissione.
Art. 83.
(Riduzione del costo degli immobili in
uso alle amministrazioni statali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 204 è sostituito dal
seguente:
«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi
per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa
agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e
delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli
spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali
e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra
l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva
non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del
costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori
riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;
b) il comma 206 è sostituito dal
seguente:
«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei
singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è
determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato,
secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato
immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009,
la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento
fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.»;
c) al comma 207, la parola:
«possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
d) al comma 208, le parole:
«nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.
2. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire
economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140
milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010.
Capo XXVIII
MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE
Art. 84.
(Otto per mille e cinque per mille)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro
per l'anno 2008.
2. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400
milioni di euro».
3. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per
redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è
destinata nel limite dell'importo di cui al comma 6 in base alla scelta del
contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.
383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via
esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della
ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento agli enti della
ricerca sanitaria.
4. I soggetti di cui al comma 3 ammessi al riparto devono
redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un
apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi
attribuite.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del
Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità
del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle
somme non rendicotate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui ai commi da 3 a 5 è autorizzata la
spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009.
Capo XXIX
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI
Art. 85.
(Riduzione dei componenti degli organi
societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle
amministrazioni pubbliche statali)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459,
460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni
pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di
società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso
atti di indirizzo, iniziative volte a:
a) ridurre il numero dei
componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di
cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;
b) prevedere, per i consigli di
amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente
siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di
amministratore delegato;
c) sopprimere la carica di vice
presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la
carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a
compensi aggiuntivi;
d) eliminare la previsione di
gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti,
nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di
proposta ai casi strettamente necessari.
2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.
3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni
statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei
consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società
controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a
carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza
di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate
competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di
cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi
della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.
4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la
fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a
quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a.,
motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri,
con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla
normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1,
lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle
società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre
ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.
7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di
pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del
relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
Art. 86.
(Disposizioni in materia di arbitrato per
le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società
pubbliche)
1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto
lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di
sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi
comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi
procedimenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società
interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed
alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da
questi ultimi.
3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori,
forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata
in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi
arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto
obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale,
ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti
contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la
giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti
successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano
integralmente compensate tra le parti.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a
determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione
delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente
ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del
bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della
giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei
conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
5. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il
seguente:
«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma
13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile
del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano
disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia
diritto al compenso di cui al comma 10».
Art. 86-bis.
(Attività di liquidazione dell'Agenzia
Torino 2006)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività
dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte,
entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto
di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono
precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale
necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione
dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della
gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle
infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo
quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma
dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.
Art. 87.
(Limiti alla costituzione e alla
partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o
indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre
ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e
l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
2. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento
delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del
comma l.
4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma l,
costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in
società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di
riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le
organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti
di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura
adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e
provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione
organica.
5. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 4, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno
precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 4,
tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del
personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.
6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno
delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 4
e 5 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono
una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche
alle sezioni competenti della Corte dei conti.
Art. 88.
(Riorganizzazione delle modalità di
attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le
imprese)
1. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti,
istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi
dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle
corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo.
L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a
decorrere dall'anno 2008.
2. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere
efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti
per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui
alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266
del 2005.
Art. 89.
(Riqualificazione del bilancio dello
Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese
in conto capitale e programma di ricognizione)
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo esercizio successivo».
2. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le
modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei
residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma,
lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati
dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate,
promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da
attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i
quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà
procedere alla eliminazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli
stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono
conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del
bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei
limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di
indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi
da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il
finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.
L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
Art. 90.
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria
statale)
1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti
presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato
alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.
Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del
sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM),
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il
Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni
trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576
del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica
comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi
dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro
gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla
ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti
nell'anno precedente a quello di riferimento.
2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive
e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego,
totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di
spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno
di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri
contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.
3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui
al comma 2 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le
spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese
indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle
amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 91.
(Emolumenti, consulenze, responsabilità
contabile, consiglieri della Corte dei conti)
1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è abrogato.
2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva
a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non
quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel
territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della
Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di
governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si
applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non
possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce
emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una
prestazione artistica o professionale indispensabile per competere sul mercato
in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi
dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente
reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del
compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o
del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso
di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il
destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale,
di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono
essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un
periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal
periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo e secondo
periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenute
alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le
amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti
alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati
da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le
società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e
che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo
dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono
collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme
comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche
nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso
dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente
comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza di
cui al quarto periodo, per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori
al limite di cui al primo periodo del presente comma.
2-bis. Per la Banca d'Italia e le altre autorità
indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via
generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le
retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e
contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 2.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il
superamento del limite di cui al precedente comma 2 deriva dalla titolarità di
uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti
di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo
periodo del comma 2, si procede alla decurtazione annuale del trattamento
economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il
limite di cui al comma 2, primo periodo. La decurtazione annuale cessa al
raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche
nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con
emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di
più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al comma 3 opera a
partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di
tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre
la scadenza prevista.
3-ter. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai
commi 3 e 3-bis si applicano senza eccezione le prescrizioni di
pubblicità e trasparenza di cui al comma 2.
3-quater. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i
compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI Spa
sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
4. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma
466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già
disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2 e 3 del presente
articolo.
5. Gli atti delle amministrazioni dello Stato, comportanti
spese ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono trasmessi alla Corte dei
conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24
novembre 2000, n. 340.
6. Il presidente della sezione centrale del controllo di
legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta,
prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta
pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'amministrazione. Il visto è
comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.
7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 costituiscono princìpi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione.
8. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le parole da: «pubblicano» a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti:
«sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del
corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale del dirigente preposto».
9. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di
studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal
consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di
incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il
limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento
di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni
regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale.
11. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 10 sono
trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma
non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.
12. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono
soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al
personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati,
istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e
delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della
pubblica incolumità. Le relative funzioni sono denominate alle direzioni
generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di
ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di
appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità
previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del
Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui
al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di
durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle
finalità istituzionali.
13. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento
dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità
per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso
di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o
che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura
assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma
pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel
contratto medesimo.
14. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione
alla data del 1º ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I
componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione
di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
15. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali
conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto già
svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del
presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed
i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il
presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le
proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1,
e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti
applicativi.
16. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di
vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei
conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati
dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti
a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta
giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla
Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla
Presidenza della Corte dei conti.
17. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza
pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che
esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».
18. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per gli anni 2007
e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2007";
b) le parole: "nell'anno 2009"
sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2008".
Capo XXX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 92.
(Contenimento degli incarichi, del lavoro
flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)
1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti:
«di particolare e comprovata specializzazione universitaria».
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e
560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -
1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme
contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per
periodi non superiori a tre mesi.
2. In nessun caso è ammesso il
rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia
contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno
fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione
temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a
sei mesi, non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei
lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno
l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui
al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il
triennio successivo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2,
del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i
contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di
direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.
8. Gli enti locali non sottoposti
al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non
superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro
flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di
lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del
posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del
lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
9. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento
alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di
supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali
di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la
sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi
in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in
materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Le università e gli enti di
ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile
per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate
nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono
stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina
responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La
violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».
4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1,
comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo
1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.
5. In coerenza con i processi di razionalizzazione
amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle
ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono,
sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione
integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione,
all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme
contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il
ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
6. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le
amministrazioni di cui al comma 5 la spesa per prestazioni di lavoro
straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse
finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.
7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi
per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione
automatica delle presenze.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche ai
Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di
servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro
straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime
orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse
assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai
provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai
predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione
degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per
fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività
istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'articolo 95, comma 4.
Art. 93.
(Assunzioni di personale. Misure
concernenti la riorganizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del
comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere
effettuate entro il 31 maggio 2008.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali».
3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai
commi da 513 a 543,» sono soppresse.
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla
repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela
del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo
forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla
normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno
2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del
personale proveniente dalle Forze armate. A tal fine è istituito, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito
fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le
modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica
amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di
stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di
cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il
personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in
virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e
locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo
1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che
consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
6. Le amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad
avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di
stabilizzazione.
7. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008,
2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non
dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti
requisiti:
a) in servizio con contratto a
tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di
cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi
politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare
inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie
contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 7, ed ai
fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 7, vengono
disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze
professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori
ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di
procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai
soggetti di cui al comma 7, lettera b).
9. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8, il Fondo di cui
all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato
della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
10. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono,
prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate
utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante
concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004,
i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia di cui al comma 4.
11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai
propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile,
fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con
contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del
28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell'anno 2007 della predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.
12. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31
dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
13. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo
parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto
delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza
alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo
parziale che ne abbiano fatto richiesta.
14. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente.
15. Le assunzioni di cui al comma 14 sono autorizzate con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
16. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 14
possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con
uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
17. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».
18. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le
assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono
prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di
esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche
amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28
settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio
prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a
tale data.
19. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e
luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il
Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e
procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza,
sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione
economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
20. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative
preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici,
storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività
culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione
straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1,
scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari
ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle
assunzioni.
21. La definizione della pianta organica del Ministero per i
beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 19 e 20
del presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla
riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della
legge n. 296 del 2006.
22. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 19 a 21,
pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
23. Allo scopo di assicurare il supporto
tecnico-amministrativo alle funzioni centrali e periferiche del Ministero
dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e
finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 è differita al 1º gennaio 2010. Il Regolamento di cui al
comma 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 assicura in ogni
caso la permanenza della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze e
della Ragioneria territoriale dello stato nelle province con una popolazione
superiore a 250.000 abitanti.
24. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste
italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato
Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il cui
comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per
l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle
amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto
decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando
sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
25. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) della lettera
c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è
verificata»;
b) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria,
svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme
previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che
bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».
26. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento
di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice
di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento
di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice
di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento
di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice
di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.
27. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al
comma 26 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del
Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.
28. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato,
l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 26, lettera
a).
29. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo
all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è
autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di
personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei concorsi pubblici di
educatore professionale - C1, a tempo determinato, da destinare all'area
penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5
milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia
che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale
dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze
economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel
concorso richiamato.
30. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi
dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando
i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono
comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il
patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo
della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro
obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra
dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per
gli enti in condizioni di dissesto».
31. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi
dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 devono comunque
assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo
della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro
obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra
dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per
gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».
Art. 93-bis.
1. Le disposizioni relative al diritto al collocamento
obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre1998, n.
407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa al
coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano
deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato
luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
Art. 94.
(Misure straordinarie in tema di mobilità
del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la
ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità
degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono
autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità
e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di
autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate
dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di
mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale
presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e
criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.
3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui
al comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di
contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle
effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1
vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del
personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui
al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale
docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali
fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more
della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione
dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i
criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini
dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le
modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla
riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui
al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica
finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista
dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. La banca dati di cui al comma 5 costituisce base dati di
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 95.
(Integrazione risorse rinnovi
contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009,
ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed
accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di
pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste
per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di
1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale
docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo
e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere
dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la
valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.
3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste
dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di
338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con
specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni
di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a
decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di
tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per
interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie
del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure
previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di
migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono
stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di
cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di
stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per
l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle
disposizioni del patto di stabilità.
7. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di
cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è
incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da
quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle
intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di
personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio
dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e
di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente 205 milioni
di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui
all'articolo 52, comma 1, della presente legge.
9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive
degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro
dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse
contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di
crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A
tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono
quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
14. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso
quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui
all'articolo 52, comma 1, della presente legge. In sede di deliberazione degli
atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di
determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono
dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei
dati concernenti il personale dipendente.