18. Ai fini di quanto disposto al comma 15:
a) i valori limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini
dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345
del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la
detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo
non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del
contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al
comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente
alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la
documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della
medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia
residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è
finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula
dell'atto: 1 per cento».
20. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei
programmi di edilizia residenziale comunque denominati».
21. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, il comma 15 è abrogato.
22. Le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21 si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle
scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
23. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di
imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in
nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle
delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo
derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio
o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della
società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la
presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in
diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la
differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che
trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite
determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo
84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».
24. Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008.
25. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, dopo le
parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».
Art. 3.
(Razionalizzazione della disciplina in
materia di IRES e di IVA)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le
parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma
5»;
b) l'articolo 61 è sostituito dal
seguente:
«Art. 61. - (Interessi passivi) - 1. Gli interessi
passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi
non deducibile ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall'imposta
prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.»;
c) gli articoli 62 e 63 sono
abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la
parola: «96,» è soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le
parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;
f) all'articolo 83, comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di
regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite
fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi.»;
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai
sensi dell'articolo 109, comma 5»;
h) all'articolo 87, comma 1,
alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007»
sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;
i) l'articolo 96 è sostituito dal
seguente:
«Art. 96. - (Interessi passivi) - 1. Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai
sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in
ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica.
2. Per risultato operativo lordo
si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al
primo comma, lettere A) e B), dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei
canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal
conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico
corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo,
assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di
locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da
ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi
impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli
attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi
attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali,
calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili
al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli
oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti
dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei
limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri
assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi
assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza. Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi
dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'impresa può richiedere la
disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti,
dimostrando che l'indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale
avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale
di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi
che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o
rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1 dell'articolo
11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate risponde entro il
termine di sessanta giorni. La decorrenza del termine di sessanta giorni non si
interrompe nel caso di richieste istruttorie avanzate dall'Agenzia delle
entrate.
5. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con
l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa
da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle
società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
6. Resta ferma l'applicazione
prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90,
comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico,
dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di
interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle
società cooperative.
7. In caso di partecipazione al
consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in
capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di
gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato
presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo
capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica
anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle
generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.»;
l) gli articoli 97 e 98 sono
abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 è
sostituito dal seguente:
«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società
in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque
periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.»;
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote
di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal
relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che
imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di
beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente
determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni,
la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui
all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di
locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è
soggetta alle regole dell'articolo 96.»;
o) all'articolo 102-bis,
il comma 4 è abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i
periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di
rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se
rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica
dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Tra le spese
qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e
congruità previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le
perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di
consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono
comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50.»;
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli
ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione
del reddito.», sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono
sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi»;
3) il comma 6 è abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1,
lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente:
«sedicesimo»;
s) l'articolo 122 è sostituito
dal seguente:
«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante).
- 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi
del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle
società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione
dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello
annuale di dichiarazione dei redditi.»;
t) all'articolo 134, comma 1, la
lettera a) è abrogata;
u) gli articoli 123 e 135 sono
abrogati;
v) dopo l'articolo 139 è inserito
il seguente:
«Art. 139-bis. - (Recupero perdite compensate) - 1.
Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i
dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle
partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o
società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di
consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole,
concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le
perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa
società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo
di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il
venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui
all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per
il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»;
z) all'articolo 172, comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si
applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui
al comma 4 dell'articolo 96».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), numero 2), l), m),
o), p), q), numeri 2) e 3), e z), si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), si applicano dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, per i
primi tre periodi d'imposta di applicazione della nuova disciplina degli
interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell'eccedenza non dedotta è
esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), numero 1), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La
disposizione di cui al comma 1, lettera h), ha effetto per le plusvalenze
realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le
plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1º
gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 1, lettera n), numero 1),
si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n),
concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica
a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1º gennaio 2008. In attesa
della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i
soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione
entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni
dell'articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo
previgente alle modifiche apportate dalla presente legge. La disposizione di cui
al comma 1, lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione
in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b),
terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche
apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla
fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha
tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle
riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e
degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva
con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostituiva deve essere versata in
unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli
accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a
partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla
citata disposizione del comma 1, lettera q), numero 1), decorre
l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti
dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili
sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per
l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base
a corretti princìpi contabili. La eliminazione della rettifica di consolidamento
concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società
controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t)
del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal
1º settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile
relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di
neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate
dalla lettera u) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125,
comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986.
3. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili
di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per
l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La
disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione
autentica.
4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre
2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile
2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con
effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, mediante
il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore
normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul
valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale
ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti
deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla
data del 1º gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro
il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n, 241. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
5. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione
dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota
dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente
articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1,
58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
7. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche
titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con
l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero
imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di
successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata
concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata
si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
8. L'opzione prevista dal comma 7 non è esercitabile se le
imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto
della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio
netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 7 e le altre componenti del patrimonio
netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale
dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo
d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per
l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il
patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi,
da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si
considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine
dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con
particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione,
al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili,
al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
10. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119
della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole
fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività
produttive assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal
1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il
rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e
crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze
tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque
ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono
modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono
modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali
agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità
all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo
regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della
riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento
di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni;
in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce
che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate
all'Agenzia delle entrate.
12. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma 11, lo svolgimento delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole
regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni
di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 172, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o
risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;
b) all'articolo 173, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria
dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;
c) all'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole:
«all'azienda o» sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di
partecipazioni di controllo o di collegamento»;
d) all'articolo 176:
1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto
conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)
e b)» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni
ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1,
lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore
fiscale dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione
delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può
optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del
quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del
periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti
immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a
imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a
partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in
caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo
a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto
e l'imposta sostituiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi
degli articoli 22 e 79.»;
4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori
fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità
dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole:
«totale» e «parziale» sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle
ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;
6) il comma 6 è abrogato.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostituiva introdotta dal
comma 13, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere
il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in
occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di
detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la
riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni
recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In
caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione
può essere subordinato al rispetto di limiti minimi.
15. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate
dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per
l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle
attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L'applicazione dell'imposta
sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per
classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli
effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter,
secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
16. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori
fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato
fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di
esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione
stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale
sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. La disposizione del
periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi
dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
relative disposizioni attuative.
17. Al fine di semplificare le regole di determinazione della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne
la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul
reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal
seguente:
«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione
netta delle società di capitali ed enti commerciali). - 1. Per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui
agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B),
dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri
9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto
economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione
corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non
si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera
B), numero 9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le
perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di
legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e
negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate
al comma l concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a
componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o
successivi.
5. Indipendentemente dalla
effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi
contabili adottati dall'impresa.»;
b) dopo l'articolo 5 è inserito
il seguente:
«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione
netta delle società di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è
determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie
prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e
dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e
immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma l, lettera b),
numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque
alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per
la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.»;
c) l'articolo 6 è sostituito dal
seguente:
«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche
e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo l del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma
algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli
schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione
ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni
materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per
un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di
intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati
allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma
degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto
e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le società di gestione dei
fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14
agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, si assume
la differenza tra le commissioni attive e passive.
4. Per le società di investimento
a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei
commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e
negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio
redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22
dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e pubblicati rispettivamente nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del
10 marzo 2006. Si applica il comma 5 dell'articolo 4.
7. Per la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca
centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)
e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è
determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da
commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di
produzione di banconote;
d) risultato netto della
redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione,
nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei
commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di
legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
9. Per le società la cui attività
consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le
quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco
generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è
determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5
la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati.»;
d) l'articolo 7 è sostituito dal
seguente:
«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese di assicurazione,
la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto
tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del
conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni
strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono
assunti nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono
comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato
ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma
1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le
perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a
norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione,
fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e
negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio
redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735
del 1º dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.»;
e) all'articolo 8, comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri
componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei
redditi.»;
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole:
«pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «pari a 4.600» e: «fino a 9.200»;
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono
abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite
dalle seguenti: «nonché i compiti attribuiti per obblighi di fare, non fare o
permettere, di cui all'articolo 67»;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro
6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»;
5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a euro 2.000» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;
g) l'articolo 11-bis è
abrogato;
h) all'articolo 16, comma 1, le
parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«l'aliquota del 3,9 per cento».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base
imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa
indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera
b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data
del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo
svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto
prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia
stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano
ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti
dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare
complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta
fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue
delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata
in applicazione della precedente disciplina.
19. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di
accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività
produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere
presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono
stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione
IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
20. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati
nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti
anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi
istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal
terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto
dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma
non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 271, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.
20-bis. Nei limiti dello stanziamento di cui al
successivo comma 20-quater, le disposizioni del comma 20, primo e secondo
periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di
ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c), del trattato istituitivo della Comunità europea, con un
fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle
disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) le cui azioni sono ammesse
alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1º gennaio 2007.
20-ter. L'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 20-bis, con particolare riferimento alle imprese impegnate in
processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia
delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti
dal comma 20-bis.
20-quater. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di
cui al comma 20-bis, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 20-bis e 20-ter,
anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di
stanziamento di cui al primo periodo del presente comma.
20-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi
da 20-bis a 20-quater è subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.
21. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al
precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti
dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti
e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o
società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle
eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione
la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30».
22. La disposizione di cui al comma 21 si applica a partire
dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
23. Il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, è abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del
presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti
d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità
speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le
predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450
milioni per l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
24. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 280, secondo periodo,
la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;
b) al comma 281, la parola: «15»
è sostituita dalla seguente: «50»;
c) il comma 284 è abrogato.
25. In attuazione del parere motivato della Commissione delle
Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non
residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle
società ed enti indicati nel comma 3-ter,»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di
risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel
comma 3-ter»;
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti
soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non
relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;
b) all'articolo 27-bis,
commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;
c) all'articolo 27-ter,
comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e
3-ter».
26. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano agli utili
formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in
dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a
partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri
esercizi.
27. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dal comma 39, lettera n), del presente articolo, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal comma 25, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.
28. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle
aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei
servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi
professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma
societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci
professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per
cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, dei beni indicati al comma 31, nonché per l'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono.
29. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle
operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui
l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.
30. L'agevolazione di cui al comma 28, spettante a condizione
che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino
l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante
dall'aggregazione, non si applica a quelle strutture che in forma associata si
limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio
dell'attività professionale.
31. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare
complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi
specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed
attrezzature varie;
b) programmi informatici e
brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
32. Il credito d'imposta, indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
33. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 28 a 32 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di
controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito
d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni
successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in
modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.
34. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 28 a 33
è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
35. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il
seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le
prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il
regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di
viaggi e turismo possono detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata
per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni
effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel
momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla
quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta
sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul
valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di
viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le
operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».
36. L'efficacia della disposizione di cui al comma 35 è
subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, da parte dei competenti organi comunitari.
37. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di
ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in
corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite
proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
38. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione
delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.
39. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis
è sostituito dal seguente:
«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova
contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.»;
b) all'articolo 10, comma 1,
lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis;»;
c) all'articolo 47, comma 4, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi
precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli
utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati
imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o
se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso
articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87.»;
d) all'articolo 68, comma 4, nel
primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
e) all'articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno
Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso
da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis,»;
f) all'articolo 87, comma l, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) residenza fiscale della società partecipata in uno
Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta
dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di
cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni
non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel
medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis.»;
g) all'articolo 89, comma 3, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di
cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con
tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o,
se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),
dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87.»;
h) all'articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti
ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.»;
2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono
sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis»;
i) all'articolo 132, comma 4,
secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da
quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti
negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
l) all'articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori
con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai
predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate
in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle
partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o
territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma
4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis»;
m) all'articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori
con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in
soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto
relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in
Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;
n) dopo l'articolo 168 è inserito
il seguente:
«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un
effettivo scambio di informazione). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di
informazione».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50
per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale
di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari
diversi dai precedenti.»;
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono
residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.»;
b) all'articolo 26-bis:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
«a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;
2) al comma 1, dopo la lettera a) sono aggiunte le
seguenti:
«a-bis) enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
a-ter) investitori istituzionali
esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o
territori di cui al decreto indicato nella lettera a);
a-quater) banche centrali o
organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato»;
c) all'articolo 27, comma 4,
lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e
contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti
residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo
unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e
contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti
residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo
unico»;
d) all'articolo 37-bis,
comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei
territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle
seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917».
41. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le
parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,»
sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,»;
b) al comma 9, le parole: «e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,» sono
sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,».
42. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) all'articolo 5, comma 5, dopo
la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
«a-bis) enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
a-ter) investitori istituzionali
esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o
territori di cui al decreto indicato nella lettera a);
a-quater) banche centrali o
organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato»;
c) all'articolo 9, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni dei commi l e 2 si applicano nei
confronti di:
a) soggetti residenti in Stati o
territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
c) investitori istituzionali
esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o
territori di cui al decreto indicato nella lettera a);
d) banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».
43. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5,
secondo periodo, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i
soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati
o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917»;
b) all'articolo 7, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di
cui al comma 1 percepiti da:
a) soggetti residenti in Stati o
territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
c) investitori istituzionali
esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o
territori di cui al decreto indicato nella lettera a);
d) banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».
44. Le disposizioni di cui ai commi da 39 a 43 si applicano,
salvo quanto previsto dal comma 45, a decorrere dal periodo di imposta che
inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta
precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
45. La disposizione di cui al comma 39, lettera a), si
applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo
d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31
dicembre 2007.
46. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del
comma 39, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di
pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o
territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non
sono elencati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002.
Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato
articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.
47. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole:
«1º gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole:
«30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
c) al terzo periodo, le parole:
«30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».
Art. 4.
(Semplificazioni fiscali per i
contribuenti minimi e marginali)
1. Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al
regime previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 21, le persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un
progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) nel triennio solare precedente
non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore
a 15.000 euro.
2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di
imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi
comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4.
4. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si
avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via
esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
d) gli esercenti attività
d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente
partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del
medesimo testo unico.
5. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore
aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta
sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche
intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti
intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori
dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.
6. L'applicazione del regime di cui ai commi da 1 a 21
comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa
rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime
ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in
un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza
applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine
per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno
precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le
successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del presente articolo. Il debito può
essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è
applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche
dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le
quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
8. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione,
presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta
sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso
ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi
dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è
costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel
periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione;
concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o
professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e
comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo
5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul
reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari,
è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a
esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui
tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue
alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del
predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote
eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il
predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non
partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di
importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla
formazione del predetto reddito.
12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta
anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel
corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito
determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite
dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando
l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini
e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da
tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di
conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di
certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati
dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni.
14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti
minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un
triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle
disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta
2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca
è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente
alla scelta operata.
15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle
condizioni di cui al comma l ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i
ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera
a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta
sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili
effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto
limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla
detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La
cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del
superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre
anni.
16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al
regime previsto dai commi da 1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a regime
ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i
compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai
predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza
nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di
competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del
periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare
il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta
successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime
di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai
commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui al comma 19 possono essere dettate
disposizioni attuative del presente comma.
17. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427.
18. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in
materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale
sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei
contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai
commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 1 a
21, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito
accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti
minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a
seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di
cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il
regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è
divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente
accertati superino il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di
oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al
terzo periodo del comma 15.
19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di
presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
20. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1
a 21, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo
di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal
caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto comma 7 è comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata
e si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal
regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non
si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
22. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a
indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.
23. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti
degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei
diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata
l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui
far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli
altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64,
comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.
25. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione
annuale) - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata
dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano
mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per
il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative
individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione
mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento».
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le
modalità attuative della disposizione di cui al comma 25, nonché le modalità di
condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.
27. Con il medesimo decreto di cui al comma 26 si provvede
alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo
4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei
flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale
telematica per la trasmissione dei dati;
c) possibilità di ampliamento
delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad
enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo
44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
28. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, le parole: «iscritti
nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
30. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi
scritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
32. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b),
dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono
aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»;
b) al comma 1, l'ultimo periodo è
soppresso;
c) al comma 1, secondo periodo,
numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non
inferiore a 50»;
d) al comma 1, secondo periodo,
sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti
hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter) alle società in stato di fallimento,
assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta
amministrativa ed in concordato preventivo;
6-quater) alle società che presentano un ammontare
complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico)
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici
almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti
ai fini degli studi di settore»;
e) al comma 3, lettera b),
dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono
aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti
gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la
percentuale è dello 0,9 per cento»;
f) dopo il comma 4-bis
sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in
presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente
articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello
di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del
direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze
di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati
mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo fax o posta elettronica».
33. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società
semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale
data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo
alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei
soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla
medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 1º novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui
all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per
cento.
34. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2,
che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone
l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita,
rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano
ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo
specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non
superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo
85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si
considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».
Art. 4-bis.
(Recupero di prestazioni pensionistiche
indebitamente percepite)
1. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni
pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi
anteriori al 1º gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante
trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza
interessi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora
sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i
trattamenti a carico dell'INPS.
Art. 4-ter.
(Disposizioni in materia di accertamento
e riscossione)
1. Per le società titolari di concessioni in ambito
provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426,
della legge 30 dicembre, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei
limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società
titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per
incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.
Art. 4-quater.
1. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2008 per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito
proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici
mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI
esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per
l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI
dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2000
per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze verranno indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al
presente comma.
Art. 4-quinquies.
1. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono
assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento 30 marzo
2001, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell'8 novembre 2001, n. 260, ed operanti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione
percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima
attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.
2. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei
fidi ed i confidi possono imputare al fondo consorti le, al capitale sociale o
ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali
costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici
esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza
vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non
attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa
delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di
competenza dell'assemblea ordinaria.
3. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da
altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in
quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati
all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri
finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai
soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto
sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul
fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o
socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente
la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente
pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad
accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di accise ed
ulteriori interventi nel settore tributario)
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, le parole: «1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio
2008».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione
dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate
al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
5. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto
periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella
misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008
l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
6. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i
benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi,
per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la
pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne
e lagunari.
7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
9. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono
considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di
prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32,
comma 2, lettera b)». All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a
decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
10. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le
società possono optare per la determinazione del reddito applicando
all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».
11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari,
previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
12. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunicare
trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate
l'ammontare delle operazioni effettuate, secondo modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte
contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con
esclusione delle forze armate nazionali»;
b) alla tabella A, numero 12:
1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento
aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente:
«benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;
2) nella voce «gasolio», le parole: «40 per cento aliquota
normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;
c) alla tabella A, numero 13:
1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» è
soppressa;
2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota
normale;», è sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri;»;
3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota
normale;» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri;»;
d) alla tabella A, dopo il numero
16, è aggiunto il seguente:
«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze
armate nazionali per gli usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000 litri
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri
Gas di petrolio
liquefatto (GPL) esenzione
Gas naturale esenzione
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri
GPL zero
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».
14. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali
come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di
accisa di cui al numero 16-bis della tabella A allegata al citato testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano
l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e
l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.
15. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000 a decorrere dall'anno
2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle
Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per gli usi
consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto
Ministero.
16. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a
decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti
energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con
evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
17. All'onere derivante dai commi 15 e 16, pari ad euro
115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma
13, lettere a) e d).
18. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato.
19. A decorrere dal 1º gennaio 2009 il regolamento adottato
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n.
341, è abrogato.
20. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa
sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio
consumati nella regione per uso autotrazione;».
21. L'efficacia della disposizione di cui al comma 20 decorre
dal 1º gennaio 2008.
22. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale,
mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata
l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul
gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo
49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale
sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo
Stato e la regione.
23. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota
dell'accisa a loro riservata» sono soppresse.
24. All'articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1948,
n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una
parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole:
«combustibili liquidi e» sono soppresse; il potenziale valore globale delle
agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975,
n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima
legge è ridotto di euro 50.123.520.
25. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le
modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975,
n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 24, le tabelle
A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1º gennaio 2008. A
decorrere dal 1º luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto
provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge
n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1º gennaio 2008, ogni
riferimento a prodotti energetici che, in relazione all'uso cui sono destinati,
risultino sottoposti ad accisa.
26. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è
abrogato.
27. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
28. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter,
1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
29. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre
1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17,
è abrogato.
30. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, la lettera
e-ter) è sostituita dalla seguente:
«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini
del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a).
Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12,
che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo
complessivamente stabilito;»;
b) all'articolo 51, comma 2, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino
negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto
limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».
31. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale», sono inserite le
seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale», e dopo le
parole: «dell'articolo 51», sono inserite le seguenti: «e quelli di cui alla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10».
32. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli
assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei
orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati
all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e
dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007.
34. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».
35. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le
seguenti: «e sordi».
36. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da
lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito
complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
37. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a),
della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da
ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2007, le
parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».
38. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui
all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese
le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché
al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
39. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a
capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle
stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
40. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto
allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti
senza fine di lucro e cooperative,».
41. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e
registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 45, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti
pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve
essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
42. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 45, le amministrazioni e gli enti di
cui al comma 41 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all'invio in forma elettronica.
43. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e
delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture
societarie.
44. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di
interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle
relative:
a) al presidio del processo di
ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in
forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica
amministrazione, sono definite:
a) le regole di identificazione
univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari
della fatturazione;
b) le regole tecniche relative
alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione
delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di
interscambio;
c) le linee guida per
l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla
ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli
obblighi di cui al comma 41, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo,
tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni
interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati
ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività
informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 41 a
45;
f) le eventuali misure di
supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data, a decorrere dalla
quale decorrono l'obbligo di cui al comma 41 ed il divieto di cui al comma 42,
con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di
trasmissione esclusiva in forma elettronica.
46. Le disposizioni dei commi da 41 a 45 costituiscono per le
regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici
e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
47. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole:
«ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica ed»;
b) nel comma 3, primo periodo,
dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via
telematica ed» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per»
sono soppresse.
48. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le
disposizioni introdotte dal comma 47 si intendono obbligatorie.
49. All'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a),
secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la
seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza»
sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si
usufruisce delle detrazioni»;
b) al comma 2, lettera a),
il terzo periodo è soppresso.
50. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le
parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le
seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».
51. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le
parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni»;
b) il terzo periodo è soppresso.
52. Nell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a), è inserita
la seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;».
53. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 52 si
applica a partire dal 1º marzo 2008.
54. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b)
è sostituita dalla seguente:
«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le
entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma
1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese
dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono
presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro
Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti
equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione: che l'ente titolare del
capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività
solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla»;
b) il comma 6 è abrogato.
55. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività
produttive vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
56. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni
debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari
2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla
legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto
degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 della
presente legge.
57. Agli esercenti attività di rivendita di generi di
monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei
periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le
spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature
di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con
moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro
danni.
58. Il credito d'imposta di cui al comma 57, determinato nella
misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al
medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun
beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato,
a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere
fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
59. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 57
spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno,
secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.
60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 57 a 59.
61. L'agevolazione di cui ai commi da 57 a 59, fermo restando
il limite di cui al comma 58, può essere fruita esclusivamente nel rispetto
dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de
minimis).
62. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
63. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul
gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori
nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto-legge.
64. È istituito presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità
autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le
vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli
eredi.
65. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 64 non escludono
e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
66. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione
finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in
favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13 comma 7,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una
misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
67. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto,
delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico
dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si
provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle
attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
68. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui
composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
69. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al
comma 64, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni,
sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
70. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento
della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali
e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore
aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.
71. La quota spettante ai sensi del comma 70 alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno
2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore
aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione
previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni
nei porti e negli interporti di ciascuna regione rispetto all'ammontare dei
medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
72. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di
interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i
porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 70 al
netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o
provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta
comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel
territorio regionale.
73. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono
definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi
erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione
delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.
74. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono
sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».
74-bis. All'articolo 1, comma 14, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ai fini
dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire
elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi
derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al
presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 20 marzo 2007, sino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore
varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della
disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che
dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui
al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici."
75. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d)
del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività
estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono
eseguite dall'Agenzia medesima».
76. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e
delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in
favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
77. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti
associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di
acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di
alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di
solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di
vendita.
78. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 77,
limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano
commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai
fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
79. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 77
e 78, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
80. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è
sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale»
sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».
Art. 6.
(Trasporto pubblico locale)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico
locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni
di euro per l'anno 2008.
2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinata
per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni
al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero
dell'inflazione, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro
per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
3. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle
regioni sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota
pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via
d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in
ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a
riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle
Comunità europee.
5. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un
servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con
isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli
di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento
della dotazione del fondo».
6. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2, individuati
con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle
opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il
finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di
interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le
risorse di cui al comma 2.
7. Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo
23, comma l, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una
detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250
euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si
trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
Art. 6-bis.
(Fondo per la mobilità alternativa nei
centri storici)
1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri
storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti
dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli
anni 2008, 2009 e 2010.
Art. 7.
(Incentivazioni fiscali per il cinema)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai
titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati
in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto
per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per
cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta,
dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti
di cui all'articolo 2554 del codice civile.
2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli
apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette
risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e
privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di
produzione.
3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito
d'imposta:
a) per le imprese di produzione
cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e,
comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo
d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di
produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione,
all'80 per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di
distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per
la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo
d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per
la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di
lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante
i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del
2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo
d'imposta;
c) per le imprese di esercizio
cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per
1'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla
proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno
schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante
i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del
2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo
d'imposta.
4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di
cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di
imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti
legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche
indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile.
5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due
periodi d'imposta successivi.
6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b),
numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare
complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia
campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli
associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera
filmica.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b),
numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di
rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21
aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione
cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e
6. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui
ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per
completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una
quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo,
superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese
di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del
film.
9. Le disposizioni applicative dei commi da 1 a 8 sono dettate
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per lo sviluppo economico.
10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le
attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione
europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli
investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.
11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di
post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi
successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio
nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni
estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola
opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro
5.000.000.
12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per lo sviluppo economico.
13. Il credito d'imposta di cui al comma 11 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
13-bis. Non concorrono a formare il reddito imponibile
ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e
di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella
distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua
originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la
contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
13-ter. Non concorrono a formare il reddito imponibile,
ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili
dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello
cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di
produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o
nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso
solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13
e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
13-quater. Le disposizioni applicative dei commi 13-bis
e 13-ter sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
13-quinquies. Le agevolazioni previste dai commi 13-bis
e 13-ter sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro
per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.
13-sexies. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e
l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di
conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul
territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo
straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato
decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3,
lettera c) del citato articolo 12.
14. L'efficacia dei commi da 11 a 13-ter è subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e
le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione
europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo
sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della
Commissione europea.
Art. 7-bis.
(Attribuzione di funzioni alla Agenzia
delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3-bis,
le parole: «dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia delle
entrate».
b) l'articolo 4 è sostituito dal
seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il
richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui
all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli
dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro
il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni
familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono
stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali
nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al
comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali
soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative
informazioni.
3. È comunque consentita la
presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione
sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione
agevolata.
4. L'Agenzia delle entrate
determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:
a) agli elementi in possesso del
Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
b) ai dati autocertificati dal
soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati
autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di
appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni,
ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso
del predetto Sistema informativo.
6. Gli esiti delle attività
effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate,
mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni
ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la
dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso
all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza
fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore
della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione
e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è
rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3.
L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma
5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata,
nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso
alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o
difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può
presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque
richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle
entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione,
fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella
dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito
servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi
controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli
operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di
specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla
base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti
operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della
programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota
delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale
e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni,
secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti
nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare
sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con decreto del Presidente
del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le
politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al
comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da
condurre in sede di prima applicazione.
13. Con apposita convenzione
stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali di cui al codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
c) all'articolo 4-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie
informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi
del presente comma.»;
2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 8».
d) all'articolo 6:
1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;
2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le
seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;
3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto
nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia
delle entrate»;
4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia
delle entrate».
Art. 7-ter.
(Disposizioni in materia di potenziamento
dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione
finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del
processo tributario)
1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce
un piano di controlli che preveda obbiettivi superiori a quelli precedentemente
definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli
obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente articolo, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno
2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica
dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia utilizza
prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già
espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di
formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di
formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di
contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di
altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti
dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente
legge, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica
dirigenziale:
a) nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno
2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
b) nell'amministrazione
penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per
l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello
Stato, che può avvalersi, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare
graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1
milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
d) nel ruolo degli Ispettori del
lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009
e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
e) nell'Agenzia delle dogane che
utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure
selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i
contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla
data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche
ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 4 milioni
di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010;
[f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5
milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tabella A
allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186, è incrementato di un presidente di
sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di
tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia
ammmistrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma
straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo.
All'articolo 6, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la parola:
«cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».] (1)
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è
autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione
di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata
con DG 122/05.
[4. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata la
spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009.] (2)
5. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento
dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore
del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008,
19,1 milioni per l'anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per
l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente
legge e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1
milioni di euro per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, per il
mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento
dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in
particolare nella lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa
ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13
milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del
Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per
prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di
carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di
responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
[7. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello
Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione
dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del
personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della
qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli
adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali.] (2)
8. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello
Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso
la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il numero
delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni
hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel
capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di
Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i
vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali
istituite nelle stesse sedi. Qualora un componente della Commissione tributaria
centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono
svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e
delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di
sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il
personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto
previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche
fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.
9. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria
centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 8, ad eccezione
di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti
alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha
emesso la decisione impugnata.
[10. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione
incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La
Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque
votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi
tributari pendenti presso la Corte di cassazione il ruolo organico della
magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007,
n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni
giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti
stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari
anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è
autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del
presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 1,5 milioni di euro
per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo,
anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a
valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno
2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010.] (2)
11. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono
determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione
tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche
del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 8 e 9; con
uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a
seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data
decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i
criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi
interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano,
nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato
decreto legislativo n. 545 del 1992.
12. Per l'attuazione dei commi 8, 9 e 11, inclusa la
rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è
autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del
presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A
decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei
componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente
a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai
componenti delle commissioni tributarie regionali.
[13. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l'Avvocatura dello
Stato è dotata di autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio
bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la stessa decorrenza è
istituito il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato,
determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima
applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo
espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale
interno all'Istituto appartenente all'area terza, ex area C, da almeno dieci
anni. l dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso
rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la
relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere
dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del
presente articolo nonché della presente legge.] (2)
[14. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte
di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione,
il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse,
provvedendo all'autonoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità
iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della
gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero della giustizia.] (2)
15. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente articolo, è autorizzataa la spesa di 1,75 milioni di
euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi,
la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione
di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1
milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
16. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 15
trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ed alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - un rapporto
informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione
alle disposizioni di cui al presente articolo.
17. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai
comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è disposto con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 30 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
(1) Lettera soppressa.
(2) Comma soppresso.
Art. 7-quater.
(Gestione del credito riferito alle spese
e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società
interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la
società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti
definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008, provvede alla gestione del credito,
mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati
anagrafici del debitore e quantificazione del credito;
b) notificazione al debitore di
un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla
definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione
dell'espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del
credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.
2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la
società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie,
rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza
pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti,
accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero
con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le
linee guida delle predette operazioni finanziarie.
3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può
incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi
compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di
cui al comma 1.
4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste
dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero
della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione
e di controllo.
6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1,
sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del
medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da
1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate
nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per
la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità
previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al
20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi
straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività
del personale dell'amministrazione giudiziaria.
TITOLO III
INTERVENTI SULLE MISSIONI