Legge 15 Dicembre 386/90 - Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Legge 386/90 - Aggiornata Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Legge 180/50 - Cessione quinto stipendio

Legge 895 - Attuazione della legge 180/50 (Cessione del quinto)

Legge 197/91 - Legge sull'antiriciclaggio di denaro

Legge 108/96 - Disposizioni in materia d’usura

Legge 235/2000 - Cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

Legge 154/92 - Sulla trasparenza delle operazioni bancarie

Legge 675/96 - Legge sulla Privacy

Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 - Antiriciclaggio - Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78

NORME RELATIVE AGLI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

dal 31 maggio 2010:

Le banche rilasceranno moduli di assegni bancari ed emetteranno assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità.

Le banche potranno rilasciare moduli di assegni bancari ed emettere assegni circolari, in forma libera su richiesta scritta del cliente, alle seguenti condizioni: per ciascun modulo, sarà dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50; i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti e dei negoziatori di moduli di assegni bancari o assegni circolari in forma libera saranno comunicati alle autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta.

Gli assegni bancari e circolari emessi per importi pari o superiori a euro 5.000,00 dovranno in ogni caso: contenere la clausola di non trasferibilità; contenere il nome o la ragione sociale del beneficiario. In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; quest'ultimo potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico dei firmatari dell'assegno, dall'1% (e comunque non inferiore a 3.000,00 euro) al 40% dell'importo trasferito. Per assegni di importo superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di n.5 volte.

Gli assegni bancari emessi all'ordine del traente (“a me medesimo”) potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e non potranno, pertanto, circolare. In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; quest'ultimo potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del traente, dall'1% (e comunque non inferiore a 3.000,00 euro) al 40% dell'importo trasferito. Per gli assegni di importo superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di n.5 volte

I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti o comunque rilasciati prima del 31 maggio 2010, potranno essere utilizzati anche dopo tale data, fermo il divieto di emettere assegni in forma libera per importi pari o superiori a euro 5.000,00. Pertanto, le diciture prestampate sui predetti moduli, ove incompatibili con le nuove disposizioni di legge, non dovranno essere prese in considerazione.

NORME RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE

dal 31 maggio 2010:

Il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito o di altri titoli al portatore per importi pari o superiori a euro 5.000,00 dovrà essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; quest'ultimo potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% (e comunque non inferiore a 3.000,00 euro) al 40% dell'importo trasferito. Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di n.5 volte I libretti di deposito al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a euro 5.000,00. In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; quest'ultimo potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% (e comunque non inferiore a 3.000,00 euro) al 40% dell'importo trasferito. Per le violazioni di importo superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima e massima sono aumentate del 50%. Entro il 30 giugno 2011, i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a euro 5.000,00 dovranno essere estinti oppure il loro saldo dovrà essere ridotto nei limiti di legge. In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; quest'ultimo potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% (e comunque non inferiore a 3.000,00 euro) al 20% del saldo. Per le violazioni di importo superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima e massima sono aumentate del 50%

Viene ribadito che, in caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore (a prescindere dall'importo), il cedente dovrà comunicare entro 30 giorni alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data dell'avvenuto trasferimento. In caso di violazione di tale disposizione, la banca dovrà darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze; quest'ultimo potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% (e comunque non inferiore a 3.000,00 euro) al 20% del saldo. Per le violazioni di importo superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima e massima sono aumentate del 50%