testo unico finanziario tuf t.u.f. tuif tuf t.u.i.f.

TESTO UNICO DELLA FINANZA Aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge n. 262 del 28.12.2005 e dal D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006 (riportati in appendice) A CURA DELLA DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO GENNAIO 2007 Sommario Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” ……………………………………………………………….. Appendice pag. 1 • Legge 28 dicembre 2005, n. 262: “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” ……………………………………… pag. 131 • Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303: “Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)” ………………..………………....….... pag. 153 Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 1 Le modifiche apportate con il d.lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 sono evidenziate in grassetto. * * * Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”1 INDICE PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI ………………………………………….. pag. 9 Art. 1 - Definizioni ............................................................................................. ” 9 Art. 2 - Rapporti con il diritto comunitario ....................... ................................ ” 11 Art. 3 - Provvedimenti ………....................................................................…… ” 11 Art. 4 - Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio ...................................... ” 12 PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI .......................................... ” 13 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................. ” 13 Capo I - Vigilanza ............................................................................................... ” 13 Art. 5 - Finalità e destinatari della vigilanza …................................................. ” 13 Art. 6 - Vigilanza regolamentare ............…....................................................... ” 14 Art. 7 - Interventi sui soggetti abilitati …........................................................... ” 14 Art. 8 - Vigilanza informativa ........................…................................................ ” 15 Art. 9 - Revisione contabile ..............................…............................................. ” 15 Art. 10 - Vigilanza ispettiva ................................................................................. ” 16 Art. 11 - Composizione del gruppo ............................…...................................... ” 16 Art. 12 - Vigilanza sul gruppo ............................................................................. ” 16 Capo II - Esponenti aziendali e partecipanti al capitale …............................... ” 17 Art. 13 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali ….……………………………………………….…………... ” 17 Art. 14 - Requisiti di onorabilità ……………………………………….………. ” 18 Art. 15 - Partecipazione al capitale ……………………….………….……..….. ” 18 Art. 16 - Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione ……….……... ” 19 Art. 17 - Richiesta di informazioni sulle partecipazioni ……………….…….... ” 19 TITOLO II – SERVIZI DI INVESTIMENTO …….……………………………… ” 20 Capo I - Soggetti e autorizzazione ……………………………………………. ” 20 Art. 18 - Soggetti …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…… ” 20 Art. 19 - Autorizzazione ………………………….……………………………. ” 20 Art. 20 - Albo ………………………….………………………….…….……… ” 21 Capo II - Svolgimento dei servizi …………………………….…….…….……. ” 21 Art. 21 - Criteri generali ………………………….…….………………………. ” 21 Art. 22 - Separazione patrimoniale ………………………...……….…….……. ” 22 Art. 23 - Contratti ………………………….…….………….…………….……. ” 22 1 Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26.3.1998. Il d.lgs. n. 58/1998 è stato successivamente modificato dal d.l. n. 351 del 25.9.2001 e convertito in l. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001); dal d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002); dal d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003); dalla l. n. 326 del 24.11.2003 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 25.11.2003); dalla legge n. 350 del 24.12.2003 (pubblicata nella G.U. del 27.12.2003); dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14.2.2004); dal d.lgs. n. 170 del 21.5.2004 (pubblicato nella G.U. n. 164 del 15.7.2004); dal d.lgs. n. 197 del 9.7.2004 (pubblicato nella G.U. n. 182 del 5.8.2004); dall’art. 9 della legge n. 62 del 18.4.2005 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005); dalla legge n. 262 del 28.12.2005 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301 del 28.12.2005) e dal d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 (pubblicato nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 del 10.1.2007). pag. 2 Consob - Raccolta normativa Art. 24 - Gestione di portafogli di investimento …………………………….…. ” 23 Art. 25 - Attività di negoziazione nei mercati regolamentati ……..………….… ” 24 Art. 25-bis - Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione .… ” 24 Capo III - Operatività transfrontaliera ……………………..…………………. ” 25 Art. 26 - Succursali e libera prestazione di servizi di Sim ……..………….…… ” 25 Art. 27 - Imprese di investimento comunitarie …………………………………. ” 25 Art. 28 - Imprese di investimento extracomunitarie ………………..…….……. ” 25 Art. 29 - Banche ………………………………………………………………… ” 26 Capo IV - Offerta fuori sede ……………………………………………………. ” 26 Art. 30 - Offerta fuori sede ………………………………..……………………. ” 26 Art. 31 - Promotori finanziari …………………………..………………………. ” 27 Art. 32 - Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari ………………………………..…………………. ” 28 TITOLO III - GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO ……………….… ” 29 Capo I - Soggetti autorizzati ……………………………………..…………… ” 29 Art. 33 - Attività esercitabili ………………………….………………………… ” 29 Capo II - Fondi comuni di investimento ………………………….…………… ” 29 Art. 34 - Autorizzazione della società di gestione del risparmio …………..…… ” 29 Art. 35 - Albo ………………………….………………………….…………..… ” 30 Art. 36 - Fondi comuni di investimento ………………………….…………….. ” 30 Art. 37 - Struttura dei fondi comuni di investimento …………………………... ” 31 Art. 38 - Banca depositaria ………………………….…………………………. ” 32 Art. 39 - Regolamento del fondo ………………………….……………………. ” 33 Art. 40 - Regole di comportamento e diritto di voto …………………………… ” 33 Capo II-bis – Operatività all’estero ………………………….…………………….. ” 34 Art. 41 - Operatività all'estero delle Sgr ………………………….…………….. ” 34 Art. 41-bis - Società di gestione armonizzate ………………………….…………… ” 34 Art. 42 - Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati …………………………………………………….. ” 34 Capo III - Società di investimento a capitale variabile ……………………….. ” 35 Art. 43 - Costituzione e attività esercitabili ………………………….………… ” 35 Art. 43-bis - Sicav che designano una Sgr o una società di gestione armonizzata …. ” 36 Art. 44 - Albo ………………………….……………………………………….. ” 37 Art. 45 - Capitale e azioni ………………………….…………………………… ” 37 Art. 46 - Assemblea………………………….………………………….………. ” 38 Art. 47 - Modifiche dello statuto ………………………….……………………. ” 38 Art. 48 - Scioglimento e liquidazione volontaria ………………………….…… ” 38 Art. 49 - Fusione e scissione ………………………….………………………… ” 39 Art. 50 - Altre disposizioni applicabili ………………………….……………… ” 39 TITOLO IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI ……………………… ” 40 Capo I - Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi ……………………………. ” 40 Art. 51 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari ………………………….……………………………. ” 40 Art. 52 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari ….. ” 40 Art. 53 - Sospensione degli organi amministrativi ……………………………... ” 40 Art. 54 - Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri ………………………. ” 41 Art. 55 - Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari ………….. ” 41 Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 3 Capo II - Disciplina delle crisi …………………………………………………. ” 41 Art. 56 - Amministrazione straordinaria ………………………….……………. ” 41 Art. 57 - Liquidazione coatta amministrativa …………………………………... ” 42 Art. 58 - Succursali di imprese di investimento estere …………………………. ” 43 Art. 59 - Sistemi di indennizzo ………………………….……………………… ” 43 Art. 60 - Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri …..… ” 43 Art. 60-bis - Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per illecito amministrativo dipendente da reato ………………………….………………………..… ” 44 PARTE III - DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI ……………… ” 44 TITOLO I - DISCIPLINA DEI MERCATI ………………………….………….. ” 44 Capo I - Mercati regolamentati ………………………….…………………… ” 44 Art. 61 - Mercati regolamentati di strumenti finanziari ………………………… ” 44 Art. 62 - Regolamento del mercato ………………………….…………………. ” 45 Art. 63 - Autorizzazione dei mercati regolamentati ……………………………. ” 46 Art. 64 - Organizzazione e funzionamento del mercato ……………………..… ” 46 Art. 65 - Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la società di gestione ………………………….………………………….……… ” 47 Art. 66 - Mercati all'ingrosso di titoli di Stato ………………………….………. ” 48 Art. 67 - Riconoscimento dei mercati ………………………….………………. ” 48 Art. 68 - Sistemi di garanzia dei contratti ………………………….…………… ” 48 Art. 69 - Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati ………………………….………………………………... ” 49 Art. 70 - Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari .… ” 49 Art. 71 - Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari (abrogato) ………………………………………………….. ” 49 Art. 72 - Disciplina delle insolvenze di mercato ……………………………….. ” 50 Art. 73 - Vigilanza sulle società di gestione ………………………….………… ” 50 Art. 74 - Vigilanza sui mercati ………………………….……………………… ” 50 Art. 75 - Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione ……………………………………………………………….. ” 51 Art. 76 - Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato …………………… ” 52 Art. 77 - Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia.. ” 52 Capo II - Mercati non regolamentati ………………………….…………….… ” 52 Art. 78 - Scambi organizzati di strumenti finanziari …………………………… ” 52 Art. 79 - Scambi di fondi interbancari ………………………….……………… ” 53 TITOLO II - GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI …. ” 53 Art. 80 - Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ……………….. ” 53 Art. 81 - Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi ……………….. ” 54 Art. 82 - Vigilanza ……………………………………………………………… ” 54 Art. 83 - Crisi delle società di gestione accentrata …………………………….. ” 54 Art. 84 - Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati ……………………………………………………………… ” 55 Art. 85 - Deposito accentrato …………………………………………………… ” 55 Art. 86 - Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati … ” 56 Art. 87 - Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati ………………………..… ” 56 Art. 88 - Ritiro degli strumenti finanziari accentrati …………………………… ” 57 Art. 89 - Annotazione sul libro soci …………………………………………… ” 57 Art. 90 - Gestione accentrata dei titoli di Stato ………………………………… ” 57 pag. 4 Consob - Raccolta normativa PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI ………………….….………… ” 57 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ……………………………….……… ” 57 Art. 91 - Poteri della Consob …………………………………………………… ” 57 Art. 92 - Parità di trattamento ………………………………………..………… ” 58 Art. 93 - Definizione di controllo ………………………………….…………… ” 58 TITOLO II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO …………….…..……… ” 58 Capo I - Sollecitazione all'investimento ……………………………………… ” 58 Art. 94 - Obblighi degli offerenti ……………………………………….……… ” 58 Art. 95 - Disposizioni di attuazione …………………………………….……… ” 59 Art. 96 - Bilanci dell'emittente ………………………………………….……… ” 59 Art. 97 - Obblighi informativi ………………………………………….….…… ” 59 Art. 98 - Riconoscimento del prospetto ………………………………………… ” 60 Art. 99 - Poteri interdittivi ……………………………………………………… ” 60 Art. 100 - Casi di inapplicabilità ………………………………………………… ” 60 Art. 100-bis - Circolazione dei prodotti finanziari ……………………….………….. ” 61 Art. 101 - Annunci pubblicitari …………………………………….……………. ” 61 Capo II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio ………….…………….. ” 62 Sezione I - Disposizioni generali ………………………………………………… ” 62 Art. 102 - Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi ………………………….. ” 62 Art. 103 - Svolgimento dell'offerta ……………………………………………… ” 62 Art. 104 - Autorizzazione dell'assemblea ………………………….…………….. ” 63 Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie ………………………… ” 63 Art. 105 - Disposizioni generali …………………………………………………. ” 63 Art. 106 - Offerta pubblica di acquisto totalitaria ……………………………….. ” 63 Art. 107 - Offerta pubblica di acquisto preventiva ……………………………… ” 64 Art. 108 - Offerta pubblica di acquisto residuale ………………………………... ” 65 Art. 109 - Acquisto di concerto ………………………………………………….. ” 65 Art. 110 - Sospensione del diritto di voto ……………………………………….. ” 65 Art. 111 - Diritto di acquisto …………………………………………………….. ” 65 Art. 112 - Disposizioni di attuazione …………………………………………….. ” 66 TITOLO III - EMITTENTI ………………………………………………………… ” 66 Capo I - Informazione societaria …………………………………………..… ” 66 Art. 113 - Prospetto di quotazione ………………………………………….…… ” 66 Art. 114 - Comunicazioni al pubblico …………………………………………… ” 66 Art. 114-bis - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori …………. ” 68 Art. 115 - Comunicazioni alla Consob ………………………………………….. ” 69 Art. 115-bis - Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate ……………………………………………………………. ” 69 Art. 116 - Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico …………………………… ” 70 Art. 117 - Informazione contabile ……………………………………………….. ” 70 Art. 117-bis - Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate ” 70 Art. 117-ter - Disposizioni in materia di finanza etica ………………………………. ” 71 Art. 118 - Casi di inapplicabilità ………………………………………………… ” 71 Art. 118-bis - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico ………….………….. ” 71 Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate ………….……………… ” 71 Art. 119 - Ambito di applicazione ………………………………..……………… ” 71 Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 5 Sezione I - Assetti proprietari ……………………………………..…….……… ” 71 Art. 120 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti …….……… ” 71 Art. 121 - Disciplina delle partecipazioni reciproche ……………………….…… ” 72 Art. 122 - Patti parasociali ………………………………………………..……… ” 73 Art. 123 - Durata dei patti e diritto di recesso …………………………………… ” 73 Art. 124 - Casi di inapplicabilità ………………………………………………… ” 74 Sezione I-bis - Informazioni sull'adesione a codici di comportamento …………… ” 74 Art. 124-bis - Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento ….….… ” 74 Art. 124-ter - Informazione relativa ai codici di comportamento …………………… ” 74 Sezione II - Tutela delle minoranze ……………………………………………… ” 74 Art. 125 - Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (abrogato) ” 74 Art. 126 - Assemblea straordinaria ………………………………………….…… ” 74 Art. 126-bis - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea …………………… ” 75 Art. 127 - Voto per corrispondenza ……………………………………………… ” 75 Art. 128 - Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato) ……….…… ” 75 Art. 129 - Azione sociale di responsabilità (abrogato) ……………………..…… ” 75 Art. 130 - Informazione dei soci ………………………………………………… ” 75 Art. 131 - Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni (abrogato) ………….. ” 75 Art. 132 - Acquisto di azioni proprie e della società controllante ………………. ” 76 Art. 133 - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni …………………………… ” 76 Art. 134 - Aumenti di capitale …………………………………………………… ” 76 Art. 135 - Società cooperative …………………………………………………… ” 76 Sezione III - Deleghe di voto ………………………………………………………. ” 76 Art. 136 - Definizioni ……………………………………………………………. ” 76 Art. 137 - Disposizioni generali …………………………………………………. ” 77 Art. 138 - Sollecitazione ………………………………………………………… ” 77 Art. 139 - Requisiti del committente …………………………………………….. ” 77 Art. 140 - Soggetti abilitati alla sollecitazione ………………………………….. ” 77 Art. 141 - Associazione di azionisti ……………………………………………… ” 78 Art. 142 - Delega di voto ………………………………………………………… ” 78 Art. 143 - Responsabilità ………………………………………………………… ” 78 Art. 144 - Svolgimento della sollecitazione e della raccolta ....….......................... ” 78 Sezione IV - Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni …………………… ” 79 Art. 145 - Emissioni delle azioni ………………………………………………… ” 79 Art. 146 - Assemblea speciale …………………………………………………… ” 80 Art. 147 - Rappresentante comune ………………………………………………. ” 80 Art. 147-bis - Assemblee di categoria ……………………………………………….. ” 81 Sezione IV-bis - Organi di amministrazione …………………………………………. ” 81 Art. 147-ter - Elezione e composizione del consiglio di amministrazione ………….. ” 81 Art. 147-quater - Composizione del consiglio di gestione ……………………………… ” 82 Art. 147-quinquies - Requisiti di onorabilità ……………………………………………….. ” 82 Sezione V - Organi di controllo ………………………………………………….. ” 82 Art. 148 - Composizione ………………………………………………………… ” 82 Art. 148-bis - Limiti al cumulo degli incarichi ………………………………………. ” 84 Art. 149 - Doveri ………………………………………………………………… ” 84 Art. 150 - Informazione ………………………………………………………….. ” 85 Art. 151 - Poteri ………………………………………………………………….. ” 85 Art. 151-bis - Poteri del consiglio di sorveglianza ………………………………….. ” 86 Art. 151-ter - Poteri del comitato per il controllo sulla gestione ……………………. ” 86 Art. 152 - Denunzia al tribunale …………………………………………………. ” 87 Art. 153 - Obbligo di riferire all'assemblea ……………………………………… ” 87 Art. 154 - Disposizioni non applicabili ………………………………………….. ” 87 pag. 6 Consob - Raccolta normativa Sezione V-bis - Redazione dei documenti contabili societari ………………………. ” 88 Art. 154-bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari …. ” 88 Sezione VI - Revisione contabile ………………………………………………….. ” 88 Art. 155 - Attività di revisione contabile ………………………………………… ” 88 Art. 156 - Giudizi sui bilanci …………………………………………………….. ” 89 Art. 157 - Effetti dei giudizi sui bilanci …………………………………………. ” 89 Art. 158 - Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi ………………………………… ” 90 Art. 159 - Conferimento e revoca dell'incarico ………………………………….. ” 90 Art. 160 - Incompatibilità ………………………………………………………... ” 91 Art. 161 - Albo speciale delle società di revisione ………………………………. ” 93 Art. 162 - Vigilanza sulle società di revisione …………………………………… ” 93 Art. 163 - Provvedimenti della Consob ………………………………………….. ” 94 Art. 164 - Responsabilità ………………………………………………………… ” 95 Art. 165 - Revisione contabile dei gruppi ……………………………………….. ” 95 Art. 165-bis - Società che controllano società con azioni quotate …………………… ” 96 Sezione VI-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria …………………………….. ” 96 Art. 165-ter - Ambito di applicazione ……………………………………………….. ” 96 Art. 165-quater - Obblighi delle società italiane controllanti …………………………… ” 97 Art. 165-quinquies - Obblighi delle società italiane collegate ……………………………… ” 98 Art. 165-sexies - Obblighi delle società italiane controllate ……………………………. ” 98 Art. 165-septies - Poteri della Consob e disposizioni di attuazione ……………………... ” 99 PARTE V - SANZIONI …………………………………………………………… ” 99 TITOLO I - SANZIONI PENALI ………………………………………………… ” 99 Capo I - Intermediari e mercati ……………………………………………… ” 99 Art. 166 - Abusivismo …………………………………………………………… ” 99 Art. 167 - Gestione infedele ……………………………………………………... ” 100 Art. 168 - Confusione di patrimoni ……………………………………………… ” 100 Art. 169 - Partecipazioni al capitale …………………………………………….. ” 100 Art. 170 - Gestione accentrata di strumenti finanziari ………………………….. ” 100 Art. 170-bis - Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob …………………….. ” 100 Art. 171 - Tutela dell'attività di vigilanza (abrogato) …………………………… ” 101 Capo II - Emittenti …………………………………………………………….. ” 101 Art. 172 - Irregolare acquisto di azioni ………………………………………….. ” 101 Art. 173 - Omessa alienazione di partecipazioni ………………………………… ” 101 Art. 173-bis - Falso in prospetto …………………………………………………….. ” 101 Art. 174 - False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob (abrogato) ” 102 Capo III - Revisione contabile …………………………………………….…… ” 102 Art. 174-bis - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ” 102 Art. 174-ter - Corruzione dei revisori …………………………………………..…… ” 102 Art. 175 - Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (abrogato) ……………………………………………………….…… ” 102 Art. 176 - Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate (abrogato) …….…… ” 103 Art. 177 - Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione …. ” 103 Art. 178 - Compensi illegali …………………………………………………….. ” 103 Art. 179 - Disposizioni comuni ……………………………………………..…… ” 103 Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 7 TITOLO I-BIS - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO …………………….……… ” 104 Capo I - Disposizioni generali ………………………………………………… ” 104 Art. 180 - Definizioni …………………………………………………………… ” 104 Art. 181 - Informazione privilegiata ………………………………………..…… ” 104 Art. 182 - Ambito di applicazione ………………………………………….…… ” 105 Art. 183 - Esenzioni ……………………………………………………………… ” 105 Capo II - Sanzioni penali ……………………………………………….……… ” 105 Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate …………………………………… ” 105 Art. 185 - Manipolazione del mercato …………………………………………… ” 106 Art. 186 - Pene accessorie ……………………………………………………….. ” 106 Art. 187 - Confisca ………………………………………………………………. ” 106 Capo III - Sanzioni amministrative ……………………………………………. ” 107 Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate …………………………………… ” 107 Art. 187-ter - Manipolazione del mercato …………………………………………… ” 107 Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie ………………………………….. ” 108 Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente ……………………………………………… ” 109 Art. 187-sexies - Confisca ………………………………………………………………. ” 109 Art. 187-septies - Procedura sanzionatoria ………………………………………………. ” 109 Capo IV - Poteri della Consob …………………………………………………. ” 110 Art. 187-octies - Poteri della Consob ………………………………………………..…. ” 110 Art. 187-nonies - Operazioni sospette …………………………………………………… ” 112 Capo V - Rapporti tra procedimenti ………………………………………….. ” 112 Art. 187-decies - Rapporti con la magistratura ………….……………………………… ” 112 Art. 187-undecies - Facoltà della Consob nel procedimento penale ………………………. ” 112 Art. 187-duodecies - Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione …………………………………………………………… ” 112 Art. 187-terdecies - Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale …………….…………………………………………. ” 113 Art. 187-quaterdecies - Procedure consultive …………………………………………………. ” 113 TITOLO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE …………………………………. ” 113 Art. 187-quinquiesdecies - Tutela dell’attività di vigilanza della Consob ………………………… ” 113 Art. 188 - Abuso di denominazione ……………………………………………… ” 113 Art. 189 - Partecipazioni al capitale ……………………………………………... ” 114 Art. 190 - Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati …………………………………………….. ” 114 Art. 191 - Sollecitazione all'investimento ……………………………………….. ” 115 Art. 192 - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio ………………………….. ” 115 Art. 192-bis - False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate ………………………. ” 116 Art. 193 - Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione ………………………………………………………………. ” 116 Art. 193-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria ………………………………… ” 117 Art. 194 - Deleghe di voto ……………………………………………………….. ” 117 Art. 195 - Procedura sanzionatoria ………………………………………………. ” 118 Art. 196 - Sanzioni applicabili ai promotori finanziari ………………………….. ” 118 pag. 8 Consob - Raccolta normativa PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ……………………… ” 119 Art. 197 - Personale della Consob ………………………………………………. ” 119 Art. 198 - Girata di titoli azionari ………………………………………….…….. ” 119 Art. 199 - Società fiduciarie ……………………………………………………... ” 119 Art. 200 - Intermediari già autorizzati …………………………………………… ” 120 Art. 201 - Agenti di cambio ……………………………………………………… ” 120 Art. 202 - Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa ……………….. ” 122 Art. 203 - Contratti a termine ……………………………………………………. ” 122 Art. 204 - Gestione accentrata …………………………………………………… ” 122 Art. 205 - Quotazioni di prezzi ………………………………………………….. ” 122 Art. 206 - Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa ………………………………………………………..………… ” 123 Art. 207 - Patti parasociali ……………………………………………….……… ” 123 Art. 208 - Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile ……………………………………………………….……… ” 123 Art. 209 - Società di revisione …………………………………………………… ” 123 Art. 210 - Modifiche al codice civile ……………………………………….…… ” 123 Art. 211 - Modifiche al T.U. bancario …………………………………………… ” 124 Art. 212 - Disposizioni in materia di privatizzazioni ……………………………. ” 125 Art. 213 - Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa …… ” 125 Art. 214 - Abrogazioni …………………………………………………………… ” 125 Art. 215 - Disposizioni di attuazione ……………………………………………. ” 127 Art. 216 - Entrata in vigore ……………………………………………………… ” 127 ALLEGATO ………………………………………………………………………… ” 128 SEZIONE A - Servizi ………………………………………………………………… ” 128 SEZIONE B - Strumenti ……………………………………………………………… ” 128 SEZIONE C - Servizi accessori ……………………………………………………… ” 128 Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 9 PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 (Definizioni) 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa; d) "Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote2; k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): i fondi comuni di investimento e le Sicav; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili3; o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio4; o-bis) "società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio5; p) "società promotrice": la Sgr che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1)6; q) "gestore": la Sgr che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2)7; 2 Lettera così modificata dall’art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001). 3 Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003). 4 Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 5 Lettera inserita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 6 Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 7 Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. pag. 10 Consob - Raccolta normativa r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento8; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine; t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari incluso il collocamento tramite soggetti abilitati9; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari10; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 25211. 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile12; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j). 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. 5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto 8 Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 9 Le precedenti parole: “; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari” sono state sostituite dalle parole: “incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 10 Le parole: “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari” sono state aggiunte dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 11 Lettera aggiunta dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 12 Lettera inserita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 11 strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione. 6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento. 6-bis. Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile13. 6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti14. 6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti15. Art. 2 (Rapporti con il diritto comunitario) 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze16, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto. Art. 3 (Provvedimenti) 1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. 3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono 13 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 14 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 15 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 16 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 12 Consob - Raccolta normativa pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla Consob nei rispettivi Bollettini. 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze17, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente. Art. 4 (Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio) 1. La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Isvap e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. 3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la Consob possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari. 4. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia e dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell’economia e delle finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite18. 5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati; d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati da esse gestiti; 5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio19. 6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d’Italia e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un’indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d’Italia e della Consob durante l’espletamento dell’indagine 20. 17 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 18 Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi, successivamente, dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 19 Comma inserito dall’art. 3 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e successivamente modificato dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) che ha soppresso le parole: “equivalenti a quelle vigenti in Italia”. 20 Comma così modificato dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 13 8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia. 9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi. 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze21. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. 11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. 12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla Consob, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. PARTE II DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Vigilanza Art. 5 (Finalità e destinatari della vigilanza) l. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario. 2. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. 3. La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. 5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. 21 Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 14 Consob - Raccolta normativa Art. 6 (Vigilanza regolamentare) 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento: a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni22; b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela23; c) le regole applicabili agli Oicr aventi a oggetto: 1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo24; 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio25; 3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente26; 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr27; 5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore28. 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento: a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate; b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr; c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte29. 2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome30. Art. 7 (Interventi sui soggetti abilitati) 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi 22 Vedi provvedimenti della Banca d’Italia del 4.8.2000, del 17.6.2002 e del 14.4.2005 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002 e nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 23 Vedi provvedimento della Banca d’Italia dell’1.7.1998 (pubblicato nella G.U. n. 160 dell’11.7.1998). 24 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 25 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 26 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 27 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 28 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 29 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. 30 Comma aggiunto dall’art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 15 competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). 2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a). 3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Art. 8 (Vigilanza informativa) 1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti31. 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile. 3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav. A tali fini lo statuto delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri32. 4. Le società incaricate della revisione contabile delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr. 5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano le Sim, le società di gestione del risparmio o le Sicav o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario33. 6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento. Art. 9 (Revisione contabile) 1. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis 34. 2. Per le società di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune. 31 Vedi delibera Consob n. 14015 dell’1.4.2003. 32 Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 33 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 34 Le precedenti parole: “, 165” sono state sostituite dalle parole: “, 165 e 165-bis” dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. pag. 16 Consob - Raccolta normativa Art. 10 (Vigilanza ispettiva) 1. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. 2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza. 3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche35. 4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche36. 5. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, per le materia di rispettiva competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori. Art. 11 (Composizione del gruppo) 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f)37; b) può emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario: 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una Sim o da una società di gestione del risparmio; 2) controllano, direttamente o indirettamente, una Sim o una società di gestione del risparmio; 3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la Sim o la società di gestione del risparmio; 4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2), e 3), dalla Sim o dalla società di gestione del risparmio. Art. 12 (Vigilanza sul gruppo) 1. La Banca d'Italia ha la facoltà di impartire alla Sim, alla società di gestione del risparmio o alla società finanziaria posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi a oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a). Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca 35 Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 36 Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 37 Vedi provvedimenti della Banca d’Italia del 4.8.2000, del 17.6.2002 e del 14.4.2005 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002 e nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 17 d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare. 2. La Sim, la società di gestione del risparmio o la società finanziaria capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emanano disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma l, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. 3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla Sim o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b). 4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI. 5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza, effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia e la Consob possono altresì, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla Sim o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b). Capo II Esponenti aziendali e partecipanti al capitale Art. 13 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) 38 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob39. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto40. 3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 341. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3. 38 Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 39 Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999). 40 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 41 Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 18 Consob - Raccolta normativa Art. 14 (Requisiti di onorabilità) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle Sim e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle Sicav42. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del comma 1, tenendo conto dell'influenza che la partecipazione consente di esercitare sulla società. Per le Sicav si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. 3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. 4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2. 5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. 7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob43. Art. 15 (Partecipazione al capitale) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della società44. 2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione. 3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società. La comunicazione è dovuta anche per le variazioni della 42 Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 469 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999). 43 Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 44 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 19 partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione del controllo della società. 4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario. 5. La Banca d'Italia, determina con regolamento: a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, tenendo conto dell'influenza che consentono di esercitare sulla società; b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni45. Art. 16 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione) 46 1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 247. 2. La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata in una Sim, in una società di gestione del risparmio o in una Sicav, quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza48. 3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6. 4. La Banca d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato49. Art. 17 (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni) 1. La Banca d'Italia e la Consob, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle Sim, alle società di gestione del risparmio ed alle Sicav, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle Sim, nelle società 45 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 46 Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 47 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 48 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 49 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 20 Consob - Raccolta normativa di gestione del risparmio e nelle Sicav, l'indicazione dei soggetti controllanti; d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti50. TITOLO II SERVIZI DI INVESTIMENTO Capo I Soggetti e autorizzazione Art. 18 (Soggetti) 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche. 2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine51. 3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'articolo 1, comma 5, lettera c)52. 4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze53, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob: a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi; b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie54. Art. 19 (Autorizzazione) 1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle Sim quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”; c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della 50 Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 51 Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 52 In attesa dell’emanazione del provvedimento attuativo del presente comma si applica il provvedimento della Banca d’Italia del 30.9.1997 (pubblicato nella G.U. n. 240 del 14.10.1997). 53 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 54 In attesa dell’emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il decreto del Ministro del tesoro n. 329 del 26.6.1997 (pubblicato nella G.U. n. 228 del 30.9.1997). Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 21 Repubblica; d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia55; e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 1356; g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 1457; h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5. 2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione. 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la Sim non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati58. 4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario. Art. 20 (Albo) 1. La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo59. 2. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo. 3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco. Capo II Svolgimento dei servizi Art. 21 (Criteri generali) 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla Consob, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente 55 Vedi provvedimenti della Banca d’Italia del 4.8.2000 e del 17.6.2002 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002). 56 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 57 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 58 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. 59 Vedi delibera Consob n. 11760 del 22.12.1998. pag. 22 Consob - Raccolta normativa impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine60; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente. Art. 22 (Separazione patrimoniale) 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi61. 2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario. 3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la Sgr, la società di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la Sgr e la società di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo62. Art. 23 (Contratti) 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con 60 Il periodo “I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla Consob, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine” è stato aggiunto dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 61 Comma così sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 62 Comma così sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 23 regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma63. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. 4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario64. 5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile. 6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Art. 24 (Gestione di portafogli di investimento) 1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole: a) il contratto è redatto in forma scritta; b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; c) l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito; d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile; e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze65, sentite la Banca d'Italia e la Consob66; f) l'esecuzione dell'incarico ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente. 2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. 63 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. 64 Le parole: “, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario” sono state aggiunte dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 65 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 66 Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 470 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999). pag. 24 Consob - Raccolta normativa Art. 25 (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati) 1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani. 2. La Consob può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste67. 3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione68. 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1. 3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2. 4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2. 5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 6. L'Isvap e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza69. 67 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. 68 Le parole: “nonché, in quanto compatibili” sono state sostituite dalla parola: “e” dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 69 Articolo inserito dall’art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 25 Capo III Operatività transfrontaliera Art. 26 (Succursali e libera prestazione di servizi di Sim) 1. Le Sim possono operare: a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2; b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento: a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi70. 3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità dello Stato ospitante e il parere della Consob. Art. 27 (Imprese di investimento comunitarie) 1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. 2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine. 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi71. 4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica72. Art. 28 (Imprese di investimento extracomunitarie) 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti 70 Vedi regolamento Banca d’Italia del 4.8.2000 e del 17.6.2002 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002). 71 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. 72 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. pag. 26 Consob - Raccolta normativa dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f); b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia; c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le Sim; d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine; e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali. 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali73. Art. 29 (Banche) 1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario. Capo IV Offerta fuori sede Art. 30 (Offerta fuori sede) 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia74. 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c); b) dalle Sgr, dalle società di gestione armonizzate e dalle Sicav, limitatamente alle quote e alle azioni di Oicr75. 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c)76. 73 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. 74 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. 75 Lettera così sostituita dall’art. 7 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 76 Comma così sostituito dall’art. 7 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 27 5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia77. 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32. 7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente. 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione78. Art. 31 (Promotori finanziari) 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. 2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. 3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. 4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla Consob, e sotto la vigilanza della medesima79. 77 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. 78 Comma dapprima sostituito dall’art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l’obbligo di consegna del prospetto informativo” con le parole: “e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.”. 79 Comma così sostituito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell’art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari previsto dal presente comma, si applica il precedente testo del comma 4, che di seguito si riporta: “4. E' istituito presso la Consob l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la Consob può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.”. pag. 28 Consob - Raccolta normativa 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze80, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative81. 6. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità; b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati; c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione; d) alle cause di incompatibilità; e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1; f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari; i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob; l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari82. 7. La Consob può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Art. 32 (Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari) 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 80 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 81 Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 472 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999). Le parole: “indette dalla Consob” sono state abrogate dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell’art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari previsto dal comma 4, si applica il precedente testo del comma 5, che di seguito si riporta: “5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob.”. 82 Comma così sostituito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell’art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari previsto dal comma 4, si applica il precedente testo del comma 6, che di seguito si riporta: “6. La Consob disciplina, con regolamento: a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate; b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità; c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto; d) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario; e) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta; h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1.”. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 29 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari 83 84. TITOLO III GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Capo I Soggetti autorizzati Art. 3385 (Attività esercitabili) 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata: a) alle Sgr e alle Sicav; b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2). 2. Le Sgr possono: a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob; d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di Oicr di propria istituzione; e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f). 3. La Sgr può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore. 4. La Sgr può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega. Capo II Fondi comuni di investimento Art. 34 (Autorizzazione della società di gestione del risparmio) 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via 83 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. 84 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha soppresso le parole: “diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),”. 85 Articolo così sostituito dall’art. 8 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. pag. 30 Consob - Raccolta normativa generale dalla Banca d'Italia86; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 1387; e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 1488; f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio". 2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati89. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio90. Art. 35 (Albo) 1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo91. 2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 192. 3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo. Art. 36 (Fondi comuni di investimento) 1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società. 2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria. 3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 3993. 86 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 87 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 88 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 89 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 90 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 91 Comma così sostituito dall’art. 9 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 92 Comma così sostituito dall’art. 9 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 93 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 31 4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo. 5. La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario. 6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti. 7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento. 8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote94. Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento) 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze95, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote; c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e massima96; d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari97; 2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso; b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all’intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all’ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti98; b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all’esperienza 94 Comma così sostituito dall’art. 10 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 95 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 96 Vedi decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 228 del 24.5.1999 (pubblicato nella G.U. n. 164 del 15.7.1999). 97 Lettera aggiunta dall’art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001. 98 Lettera così modificata dall’art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001. pag. 32 Consob - Raccolta normativa professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi99; c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici; d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi; e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). 2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta del partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3100. Art. 38 (Banca depositaria) 1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo101; a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della Sgr, provvede essa stessa a tale calcolo102; b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso; c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo103. 4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni. 99 Lettera aggiunta dall’art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001. 100 Comma inserito dall’art. 41-bis, co. 7 della legge 24.11.2003, n. 326 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 25.11.2003) e poi così modificato dall’art. 3, co. 124 della legge 24.12.2003, n. 350 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2003). 101 Lettera così sostituita dall’art. 11 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 102 Lettera inserita dall’art. 11 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 103 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 33 Art. 39 (Regolamento del fondo) 1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. 2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata del fondo; b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo; c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti; h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione. 3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37104. 3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego105. Art. 40 (Regole di comportamento e diritto di voto) 1. Le Sgr devono: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato; b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr; c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi106. 2. La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge. 3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario. 104 Comma così sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 105 Comma inserito dall’art. 12 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 106 Comma così sostituito dall’art. 13 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. pag. 34 Consob - Raccolta normativa Capo II-bis Operatività all’estero107 Art. 41108 (Operatività all'estero delle Sgr) 1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali: a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2; b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento: a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le Sgr possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla Sgr dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate109. 3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità dello Stato ospitante. Art. 41-bis105 (Società di gestione armonizzate) 1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. 2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi. 4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40. Art. 42 (Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati) 1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione. 107 Indicazione inserita dall’art. 14 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 108 Articolo così sostituito dall’art. 15 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 109 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 110 Articolo inserito dall’art. 16 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 35 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana con regolamento: a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1; b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti111. 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento: a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica; b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote112. 4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. 5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. 6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5113. 7. La Banca d'Italia e la Consob, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10. 8. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. Capo III Società di investimento a capitale variabile Art. 43 (Costituzione e attività esercitabili) 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia114; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13115; e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14116; f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto 111 Vedi provvedimento della Banca d’Italia dell’1.7.1998 (pubblicato nella G.U. n. 160 dell’11.7.1998). 112 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 113 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 114 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 115 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 116 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 36 Consob - Raccolta normativa mediante offerta al pubblico delle proprie azioni. f-bis) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5117; f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa118. 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina: a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto119. 3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati. 4. I soci fondatori della Sicav debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato. 5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile Sicav. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura. 6. La Sicav può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. 7. La Sicav può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio. 8. Nel caso di Sicav multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Art. 43-bis120 (Sicav che designano una Sgr o una società di gestione armonizzata) 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav che designano per la gestione del proprio patrimonio una Sgr o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo; b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13; e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14; f) lo statuto preveda: 1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; 2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una Sgr o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di 117 Lettera inserita dall’art. 17 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 118 Lettera inserita dall’art. 17 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 119 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 120 Articolo inserito dall’art. 18 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 37 gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della Sicav. 2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43. Art. 44 (Albo) 1. Le Sicav autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia121. 2. La Banca d'Italia comunica alla Consob l'iscrizione all'albo delle Sicav. 3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo. Art. 45 (Capitale e azioni) 1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). 2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile. 3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. 4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. 5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni della Sicav possono essere emesse e rimborsate. 6. Lo statuto della Sicav può prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative; c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti; c-bis) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo122. 7. Alle Sicav non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile123. 8. La Sicav non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie. 121 Vedi provvedimento della Banca d’Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005). 122 Lettera inserita dall’art. 19 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 123 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 38 Consob - Raccolta normativa Art. 46 (Assemblea) 1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. 2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze124, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza125. 3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma 2, è fissato in trenta giorni. Art. 47 (Modifiche dello statuto) 1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav. Esse si intendono approvate quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda. 2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile. Art. 48 (Scioglimento e liquidazione volontaria) 1. Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav126. 2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine127. 124 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 125 Vedi decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 139 del 26.3.1999 (pubblicato nella G.U. n. 116 del 25.5. 1999). 126 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 127 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 39 3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario128. 4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio della società incaricata della revisione ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto. 6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile129. Art. 49 (Fusione e scissione) 1. La Sicav non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo. 2. Alla fusione e alla scissione delle Sicav si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia sentita la Consob130. 4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile131. Art. 50 (Altre disposizioni applicabili) 1. Alle Sicav, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle Sicav autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4132. 2. All'offerta in Italia di azioni di Sicav estere si applica l'articolo 42. 128 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 129 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 130 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 131 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 132 Comma così sostituito dall’art. 20 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. pag. 40 Consob - Raccolta normativa TITOLO IV PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI Capo I Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi Art. 51 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari) 1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di Sicav e di banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità. 2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando: a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. Art. 52 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari) 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari133. 2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, nonché ordinare la chiusura della succursale, quando: a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; b) risultino violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. 3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale. Art. 53 (Sospensione degli organi amministrativi) 1. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. 2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente dalla Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim134. 133 Comma così sostituito dall’art. 21 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 134 Vedi delibere Consob n. 10579 del 17.3.1997 e n. 12378 del 16.2.2000. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 41 3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario. 4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob. 5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento. 6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia. Art. 54 (Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri) 1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli Oicr esteri delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr. Art. 55 (Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari) 1. La Consob, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob. 2. La Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente decreto. Capo II Disciplina delle crisi Art. 56 (Amministrazione straordinaria) 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze135, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività; 135 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 42 Consob - Raccolta normativa b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53. 2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento. 3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle Sim, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. 4. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav non si applica il titolo IV della legge fallimentare. Art. 57 (Liquidazione coatta amministrativa) 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze136, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, ciascuna per le materie di propria competenza, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità. 2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. 4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la Sim, la società di gestione del risparmio e la Sicav hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario. 136 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 43 6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società. Art. 58 (Succursali di imprese di investimento estere) 1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili137. 2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. Art. 59 (Sistemi di indennizzo) 1. L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze138, sentite la Banca d'Italia e la Consob139. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze140, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo141. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza. 4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. 5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. 6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo. Art. 60 (Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri) 1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia142. 137 Comma così sostituito dall’art. 22 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. 138 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 139 Il sistema di indennizzo è stato approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30.6.1998. 140 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 141 In attesa dell’emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 485 del 14.11.1997 (pubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.1998). 142 Comma così sostituito dall’art. 23 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. pag. 44 Consob - Raccolta normativa 2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti. Art. 60-bis (Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per illecito amministrativo dipendente da reato) 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una Sim, di una Sgr o di una Sicav, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la Consob, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte. 2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla Consob di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Sim, di una Sgr o di una Sicav le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla Consob; a tal fine, la Consob o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori. 4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle Sim, Sgr e Sicav. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie143. PARTE III DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI TITOLO I DISCIPLINA DEI MERCATI Capo I Mercati regolamentati Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari) 1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione). 2. La Consob determina con regolamento: 143 Articolo inserito con d.lgs. n. 197 del 9 .7.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 45 a) il capitale minimo delle società di gestione; b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione144. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze145, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob146. 4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze147, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante148. 6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla Consob e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5. 7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 5. 8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6. 9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165. 10. Il Ministro dell’economia e delle finanze149, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto150. Art. 62 (Regolamento del mercato) 1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione. 144 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. 145 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 146 Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 471 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999). 147 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 148 Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 471 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999). 149 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 150 Vedi decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18.12.1998 (pubblicato nella G.U. n. 300 del 24.12.1998). pag. 46 Consob - Raccolta normativa 1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione della società medesima151. 2. Il regolamento determina in ogni caso: a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti; c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi; d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili. 2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato152. 3. La Consob detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato. 3-bis. La Consob determina con proprio regolamento: a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93; b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società; c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni153. Art. 63 (Autorizzazione dei mercati regolamentati) 1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando: a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5; b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. 2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato. 3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. 4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato) 1. La società di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti; 151 Comma inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 152 Comma inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 153 Comma aggiunto dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 47 b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento; b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato154; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l’ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni155; d) comunica alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114; f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla Consob. 1-bis. La Consob: a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1156; b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni157. 1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla Consob. In tali casi, la Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato158. Art. 65 (Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la società di gestione) 1. La Consob stabilisce con regolamento: a) le modalità di registrazione di tutte le operazioni compiute su strumenti finanziari; 154 Lettera inserita dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 155 Le parole: “e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)” sono state aggiunte dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Le parole: “e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1- bis, lettera a)” sono state sostituite dalle parole: “alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l’ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni” dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006; 156 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha aggiunto le parole: “di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo,” e ha sostituito le parole: “in suo possesso” con le parole: “diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria”. 157 Comma aggiunto dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 158 Comma aggiunto dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. pag. 48 Consob - Raccolta normativa b) i termini e le modalità con cui i soggetti che prestano servizi di investimento aventi a oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato devono comunicare le operazioni eseguite fuori da tale mercato159. Art. 66 (Mercati all'ingrosso di titoli di Stato) 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze160, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti161. 2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze162 è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione. Art. 67 (Riconoscimento dei mercati) 1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario. 2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica. 3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. 4. La Consob accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. 5. Le imprese di investimento, le banche e i soggetti che gestiscono mercati comunicano alla Consob, nei casi e con le modalità da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri. Art. 68 (Sistemi di garanzia dei contratti) 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti163. 159 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. 160 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 161 Vedi decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 219 del 13.05.1999 (pubblicato nella G.U. n. 159 del 9.7.1999). 162 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 163 Vedi provvedimento Banca d’Italia del 22.10.2002 (pubblicato nella G.U. n. 259 del 5.11.2002). Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 49 2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi stessi abbia nei confronti del depositario. Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati) 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239164. 2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti165. 3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2. Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari) 166 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista né essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali167. 2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare. Art. 71 (Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari) ... omissis ...168 164 Vedi provvedimento Banca d’Italia dell’8.9.2000 (pubblicato nella G.U. n. 212 dell’11.9.2000). 165 Vedi provvedimenti Banca d’Italia dell’16.6.1999 (pubblicato nella G.U. n. 141 del 18.6.1999), del 22.10.2002 (pubblicato nella G.U. n. 259 del 5.11.2002) e del 16.5.2003 (pubblicato nella G.U. n. 117 del 22.5.2003). 166 Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004. 167 Comma così sostituito con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004. Vedi provvedimento Banca d’Italia dell’8.9.2000 (pubblicato nella G.U. n. 212 dell’11.9.2000) e provvedimento Banca d’Italia del 22.10.2002 (pubblicato nella G.U. n. 259 del 5.11.2002) . 168 Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 12.4.2001, n. 210. pag. 50 Consob - Raccolta normativa Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato) 1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'articolo 69 e ai sistemi previsti dall'articolo 70 è dichiarata dalla Consob. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente. 2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione169. 3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia170. 4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato. 5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile. 6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli171. Art. 73 (Vigilanza sulle società di gestione) 1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Consob, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2. 2. La Consob iscrive le società di gestione in un albo. 3. La Consob verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. 4. La Consob vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b), e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. Art. 74 (Vigilanza sui mercati) 1. La Consob vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. 169 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. 170 Vedi delibera Consob n. 12055 del 13.7.1999. 171 Comma sostituito dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. 12.4.2001, n. 210. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 51 1-bis. La Consob vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione172. 2. La Consob, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 3. In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione. 4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine. Art. 75 (Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione) 1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell’economia e delle finanze173, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla Consob i poteri della Banca d'Italia. 2. Nel caso in cui le irregolarità indicate nel comma 1 siano di eccezionale gravità il Ministero dell’economia e delle finanze174, su proposta della Consob, può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63. 3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell’economia e delle finanze175, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare. 5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono 172 Comma inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 173 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 174 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 175 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 52 Consob - Raccolta normativa negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. 6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere. Art. 76 (Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato) 1. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74. 2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2. 3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia. Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia) 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2 e 70, sui soggetti che li gestiscono e sulla società indicata nell'articolo 69, comma 1, è esercitata dalla Banca d'Italia e dalla Consob. A tal fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi, alla società e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni ed effettuare ispezioni. 2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70. Capo II Mercati non regolamentati Art. 78 (Scambi organizzati di strumenti finanziari) 1. La Consob può richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari. 2. Ai fini della tutela degli investitori, la Consob può: a) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi176; b) sospendere e, nei casi più gravi, vietare gli scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori. 3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell’economia e delle finanze177, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato. 176 Vedi delibera Consob n. 14035 del 17.4.2003 (pubblicata nella G.U. n. 101 del 3.5.2003 e nella G.U. n. 110 del 14.5.2003), comunicazioni Consob n. 3044898 e 3044903 del 4.7.2003. 177 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 53 Art. 79 (Scambi di fondi interbancari) 1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari. 2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia può richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalità e termini. 3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78. TITOLO II GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI Art. 80 (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari) 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali178. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze179, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3180. 5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze181, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante182. 7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6. 8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto 178 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. 179 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 180 Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 471 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999). 181 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 182 Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 471 dell’11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell’11.1.1999). pag. 54 Consob - Raccolta normativa di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6. 9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1183. 10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165. Art. 81 (Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi) 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento: a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata; b) i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85; c) le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio; d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata; e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio184. 2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento e i corrispettivi. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità. Art. 82 (Vigilanza) 1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sulle società di gestione accentrata al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini. 2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. Art. 83 (Crisi delle società di gestione accentrata) 1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell’economia e delle finanze185, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia. 183 Vedi delibera Consob n. 12925 del 22.1.2001 (pubblicata nella G.U. n. 26 dell’1.2.2001). 184 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. 185 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 55 2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, il Ministero dell’economia e delle finanze186 ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili. Art. 84 (Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati) 1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono. 2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea. 3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall'articolo 89, comma 2. Art. 85 (Deposito accentrato) 1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89. 2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. 3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. E' in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati. 4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette. 5. …omissis…187 186 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 187 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 56 Consob - Raccolta normativa 6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti. 7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile. 8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto. 9. La società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata. Art. 86 (Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati) 1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'articolo 89, intende trasferire i propri diritti o chieda la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti. 2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente. 3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo. Art. 87 (Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati) 1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni188. 2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente189. 3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione. 4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni. 5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei 188 Periodo così sostituito con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004. 189 Comma così modificato con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 57 confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari. Art. 88 (Ritiro degli strumenti finanziari accentrati) 1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario. 2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 3. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto. Art. 89 (Annotazione sul libro soci) 1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 85 nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità delle azioni stesse. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci. 2. La società di gestione accentrata è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di Stato) 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze190 disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'articolo 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88191. PARTE IV DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 91 (Poteri della Consob) 1. La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali. 190 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 191 Vedi regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 143 del 17.4.2000 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 6.6.2000). pag. 58 Consob - Raccolta normativa Art. 92 (Parità di trattamento) 1. Gli emittenti quotati assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni. Art. 93 (Definizione di controllo) 1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi. TITOLO II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO Capo I Sollecitazione all'investimento Art. 94 (Obblighi degli offerenti) 1. Coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. 2. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. 3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116, la pubblicazione del prospetto è autorizzata dalla Consob secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento192. Negli altri casi, la Consob, entro quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione. 4. Gli offerenti hanno facoltà di chiedere il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del riconoscimento all'estero del prospetto pubblicato in Italia. 5. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob, su richiesta della società di gestione del mercato, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto per sollecitazioni all'investimento riguardanti strumenti finanziari quotati ovvero oggetto di domanda di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato. 192 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 59 5-bis. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato193. Art. 95 (Disposizioni di attuazione) 1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente capo anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare: a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto nonché le modalità di pubblicazione del prospetto e del suo eventuale aggiornamento; b) le modalità da osservare, prima della pubblicazione del prospetto, per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione; c) le modalità di svolgimento della sollecitazione anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari194. 2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti195. Art. 96 (Bilanci dell'emittente) 1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni nelle quali una società di revisione esprime il proprio giudizio ai sensi dell'articolo 156. La sollecitazione all'investimento non può essere effettuata se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. Art. 97 (Obblighi informativi) 1. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano: a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della sollecitazione196; b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione. 2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e)197. 3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di una società di revisione ai sensi dell'articolo 156 il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo della sollecitazione. 4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente capo o delle relative norme regolamentari, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la 193 Comma aggiunto dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 194 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 195 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 196 Lettera così sostituita dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 197 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. pag. 60 Consob - Raccolta normativa trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano attività di sollecitazione all'investimento in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94. Art. 98 (Riconoscimento del prospetto) 1. La Consob disciplina con regolamento il riconoscimento in Italia dei prospetti: a) approvati, in conformità della disciplina comunitaria, dalle autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione Europea; b) approvati dalle autorità competenti di Stati con i quali l'Unione Europea abbia stipulato accordi di riconoscimento reciproco198. 2. Se una sollecitazione all'investimento è effettuata simultaneamente o in data ravvicinata in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, la sollecitazione è sottoposta agli adempimenti previsti dal presente capo quando l'emittente ha sede in Italia. Art. 99 (Poteri interdittivi) 1. La Consob può: a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari; b) vietare la sollecitazione all'investimento in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a). Art. 100 (Casi di inapplicabilità) 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sollecitazioni all'investimento: a) rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2; b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento199; c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento200; d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea; e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea; f) …omissis…201. 2. La Consob può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o in parte202. 198 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 199 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 200 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 201 Lettera abrogata dall’art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005. 202 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 61 Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari) 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all’investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all’articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100. 2. Si realizza una sollecitazione all’investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all’estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100. 3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l’acquirente, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni dall’articolo 191 e quanto stabilito dall’articolo 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile. 4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l’esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore203. Art. 101 (Annunci pubblicitari) 1. Prima della pubblicazione del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante sollecitazioni all'investimento. Gli annunci pubblicitari sono trasmessi preventivamente alla Consob. 2. Gli annunci pubblicitari sono effettuati secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua conformità al contenuto del prospetto204. 3. La Consob può: a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative norme regolamentari; b) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a); c) vietare l'esecuzione della sollecitazione all'investimento, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a) o b). 203 Articolo dapprima inserito dall’art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 204 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. pag. 62 Consob - Raccolta normativa Capo II Offerte pubbliche di acquisto o di scambio Sezione I Disposizioni generali Art. 102 (Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi) 1. Coloro che effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta. 2. La Consob, entro quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da fornire e specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta, nonché particolari garanzie da prestare. Decorso tale termine, il documento può essere pubblicato. Il potere della Consob è esercitato nel termine di trenta giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. 3. In pendenza dell'offerta, la Consob può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari; b) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a). 4. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 97, comma 4. Art. 103 (Svolgimento dell'offerta) 1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto. 2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano: a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa205; b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta. 3. L'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sull'offerta. 4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina: a) il contenuto del documento da pubblicare nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta; b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta; c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo206. 5. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni207. 205 Lettera così sostituita dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 206 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 207 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 63 Art. 104 (Autorizzazione dell'assemblea) 1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti208. 1-bis. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente209. 2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob210. Sezione II Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie Art. 105 (Disposizioni generali) 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani. 2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, del capitale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza. 3. La Consob può con regolamento includere nel capitale rilevante categorie di azioni che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto211. Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria) 1. Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105212. 2. Per ciascuna categoria di azioni di cui al comma 1, l'offerta è promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni della medesima categoria; qualora non siano stati effettuati acquisti, l'offerta è promossa al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile213. 208 Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 209 Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 210 Vedi regolamento Ministro di grazia e giustizia n. 437 del 5.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 18.12.1998). 211 Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 212 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 213 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 64 Consob - Raccolta normativa 3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui: a) la partecipazione indicata nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società con azioni quotate; b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; c) il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da strumenti finanziari214. 3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti a titolo oneroso che determinino la detenzione congiunta di azioni e strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1215. 4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni previste nel medesimo comma216. 5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di altri soci che detengono il controllo o sia determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi; b) trasferimento delle azioni previste dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione217; c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente; d) operazioni di carattere temporaneo; e) operazioni di fusione o di scissione218. Art. 107 (Offerta pubblica di acquisto preventiva) 1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta; b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti soci che possiedano la maggioranza delle azioni previste dall’articolo 106, comma 1, escluse dal computo le partecipazioni detenute, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1; c) la Consob accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) 219. 214 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 215 Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 216 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 217 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 218 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 219 Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 65 2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla Consob con regolamento220. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono. 3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva: a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva; b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione221. Art. 108 (Offerta pubblica di acquisto residuale) 1. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento delle azioni ordinarie promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro centoventi giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. 2. L'obbligo di acquisto sussiste anche per chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento in una categoria delle azioni previste dall'articolo 105, quotate in mercati regolamentati italiani. In tal caso l'offerta è rivolta solo ai possessori di azioni della medesima categoria222. Art. 109 (Acquisto di concerto) 1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108, quando vengano a detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli: a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali. 2. L'obbligo di offerta pubblica sussiste in capo ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), anche quando gli acquisti siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto ovvero contestualmente alla stessa. Art. 105 (Sospensione del diritto di voto) 1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e le azioni eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienate entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6. Art. 111 (Diritto di acquisto) 1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, venga a detenere più del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare le azioni residue 220 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 221 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 222 Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 66 Consob - Raccolta normativa entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. 2. Il prezzo di acquisto è fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo ove la società emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo dell'offerta e del prezzo di mercato dell'ultimo semestre. All'esperto si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile. 3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. Art. 112 (Disposizioni di attuazione) 1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108223. TITOLO III EMITTENTI Capo I Informazione societaria Art. 113 (Prospetto di quotazione) 1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 94, comma 2. 2. La Consob: a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato sia preceduta da una sollecitazione all'investimento; b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione; c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle, tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, compiti inerenti al controllo del prospetto224. 3. Il prospetto di quotazione redatto in conformità delle direttive comunitarie e approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Art. 114 (Comunicazioni al pubblico) 1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per 223 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 224 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 67 coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 1, lettera b). 2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste. 3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l’emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato. 4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale. 5. La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente225. 6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l’emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma. 8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare 225 Comma così sostituito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. pag. 68 Consob - Raccolta normativa l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce226. 9. La Consob stabilisce con regolamento: a) disposizioni di attuazione del comma 8; b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi. 10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni. 11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani227. Art. 114-bis228 (Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari229 a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori) 1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l’assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l’emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti230: a) le ragioni che motivano l'adozione del piano; b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano231; b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano232; c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati; 226 Comma così sostituito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 227 Articolo così sostituito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 228 Articolo dapprima inserito dall’art. 16 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note. 229 Rubrica così modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “azioni” con le parole: “strumenti finanziari”. 230 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che, nella prima parte, ha soppresso le parole “azioni o”; ha inserito la parola: “ordinaria” e ha sostituito le parole “Almeno quindici giorni prima dell’esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti” con le parole: “Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l’assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l’emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti”. 231 Lettera così sostituita dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 232 Lettera inserita dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 69 d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni; f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116233. 3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza234. Art. 115 (Comunicazioni alla Consob) 1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale; a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità; b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a) 235; c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia 236; c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies 237. 2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) 238 possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122. 3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti. Art. 115-bis (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate) 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all’articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri239. 233 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “anche” con le parole: “agli emittenti quotati e”. 234 Comma sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 235 Lettera così sostituita dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 236 Le precedenti parole: “nella lettera a)” sono state sostituite dalle parole: “nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia” dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 237 Lettera aggiunta dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 238 Le precedenti parole: “dalle lettere a) e b)” sono state sostituite dalle parole: “dalle lettere a), b) e c)” dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 239 Articolo inserito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). pag. 70 Consob - Raccolta normativa Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico) 1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,240 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione241. 2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 160,242 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4243. Art. 117 (Informazione contabile) 1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze244, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della Consob, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'Isvap per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Art. 117-bis (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate) 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata. 2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la Consob, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo245. 240 Le parole “, ad eccezione del comma 7,” sono state inserite dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 241 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 242 La parola “160” è stata aggiunta dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 243 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 244 Le precedenti parole “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 245 Articolo inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 71 Art. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica) 1. La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili246. Art. 118 (Casi di inapplicabilità) 1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e). 2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni247. Art. 118-bis248 (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico) 249 1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati250. Capo II Disciplina delle società con azioni quotate Art. 119 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate). Sezione I Assetti proprietari Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. 2. Coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. 246 Articolo inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 247 Comma così sostituito dall’art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005. 248 Articolo dapprima aggiunto dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note. 249 Rubrica così modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “Riesame delle” con le parole: “Controllo sulle”. 250 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria,” e ha sostituito parole: “riesame periodico delle” con le parole: “controllo dalla stessa effettuato sulle”. pag. 72 Consob - Raccolta normativa 3. Le società con azioni quotate che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. 4. La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento: a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione; b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio; c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima; d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico251; d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile252. 5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6253. 6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell’economia e delle finanze254. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate. Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni reciproche) 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i limiti indicati nell'articolo 120, commi 2 e 3, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. 2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate. 3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo. 4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, 251 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 252 Lettera aggiunta con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 253 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 254 Le precedenti parole “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 73 comma 4, lettera b). 5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie. 6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6. Art. 122 (Patti parasociali) 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono: a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione. 2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione255. 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli. 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6. 5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati: a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b); d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società. 5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile256. Art. 123 (Durata dei patti e diritto di recesso) 1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. 2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2. 3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni. 255 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 256 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 74 Consob - Raccolta normativa Art. 124 (Casi di inapplicabilità) 1. La Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione. Sezione I-bis257 Informazioni sull'adesione a codici di comportamento Art. 124-bis (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento) 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla Consob, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento258. Art. 124-ter259 (Informazione relativa ai codici di comportamento) 260 1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori261. Sezione II Tutela delle minoranze Art. 125 (Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza) …omissis… 262 Art. 126 (Assemblea straordinaria) 1. …omissis… 263 2. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni. 3. …omissis… 264 257 Sezione inserita dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 258 Articolo inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 259 Articolo dapprima inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note. 260 Rubrica così modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole “Vigilanza sull’informazione” con le parole: “Informazione”. 261 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha soppresso le parole: “, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione”. 262 Articolo abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2367 c.c.. 263 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c.. 264 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c.. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 75 4. …omissis… 265 5. …omissis… 266 Art. 126-bis (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea) 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta267. Art. 127 (Voto per corrispondenza) 1. L'atto costitutivo può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea268. Art. 128 (Denuncia al collegio sindacale e al tribunale) …omissis… 269 Art. 129 (Azione sociale di responsabilità) …omissis… 270 Art. 130 (Informazione dei soci) 1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese. Art. 131 (Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni) …omissis… 271 265 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c.. 266 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c.. 267 Articolo inserito dall’art. 5 della l. n. 262 del 28.12.2005. 268 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 269 Articolo abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2408 e 2409 c.c.. 270 Articolo abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2393-bis c.c.. 271 Articolo abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2437-quinquies c.c.. pag. 76 Consob - Raccolta normativa Art. 132 (Acquisto di azioni proprie e della società controllante) 1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento272. 2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata. 3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile. Art. 133 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni) 1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento273. Art. 134 (Aumenti di capitale) 1. Per le società con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile è ridotto alla metà. 2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale274. 3. …omissis… 275 Art. 135 (Società cooperative) 1. Per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi276. Sezione III Deleghe di voto Art. 136 (Definizioni) 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: 272 Comma così sostituito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 273 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 274 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 275 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 276 Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 77 a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee; b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalità degli azionisti; c) "committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto; d) "intermediario", il soggetto che effettua la sollecitazione per conto del committente; e) "raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati. Art. 137 (Disposizioni generali) 1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del codice civile. 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione. 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti. 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative. Art. 138 (Sollecitazione) 1. La sollecitazione è effettuata dall'intermediario, su incarico del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal committente o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la sollecitazione. L'intermediario non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto. Art. 139 (Requisiti del committente) 1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa277. La Consob stabilisce278 per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori279. 2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto. Art. 140 (Soggetti abilitati alla sollecitazione) 1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società, gli 277 Le parole: “e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni” sono state soppresse dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 278 Le precedenti parole: “La Consob può stabilire” sono state sostituite dalle parole: “La Consob stabilisce” dall’art. 4 della l. n. 262 del 28.12.2005. 279 Vedi delibera Consob n. 12317 del 12.1.2000. pag. 78 Consob - Raccolta normativa esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le Sim. Art. 141 (Associazione di azionisti) 1. La raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che: a) sono costituite con scrittura privata autenticata; b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo; c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. 2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4. 3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione. 4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non è tenuto a conferire la delega. Art. 142 (Delega di voto) 1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto. 2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Art. 143 (Responsabilità) 1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione o della raccolta di deleghe devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti. 2. L'intermediario è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione. 3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta. Art. 144 (Svolgimento della sollecitazione e della raccolta) 1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina: a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione; b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse; c) le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso della informazioni Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 79 relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione280. 2. La Consob può: a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi; b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione; c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b); d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione281. 4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le autorità vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale. Sezione IV Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni282 Art. 145 (Emissioni delle azioni) 1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale. 2. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio. 3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354, secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative283. 4. … omissis …284 5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti. 280 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 281 Vedi regolamento Ministro grazia e giustizia n. 437 del 5.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 18.12.1998). 282 Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 283 Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 284 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 80 Consob - Raccolta normativa 6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile285. 7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria. 8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie. Art. 146 (Assemblea speciale) 1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera: a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti; b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria; c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito; d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria; e) sugli altri oggetti d'interesse comune. 2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della società, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria286. 2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione287. 3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile. Art. 147 (Rappresentante comune) 1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio. 285 Comma già sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall’art. 3 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: “2393, quarto e quinto comma” con le parole: “2393, quinto e sesto comma”. 286 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 287 Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 81 2. …omissis… 288 3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c). 4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria. Art. 147-bis (Assemblee di categoria) 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea289. Sezione IV-bis290 Organi di amministrazione Art. 147-ter291 (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione) 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse292. 2. …omissis…293 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il 288 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 289 Articolo inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 290 Sezione inserita dall’art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005. 291 Articolo dapprima inserito dall’art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note. 292 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “membri” con la parola: “componenti” e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: “o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai i fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse”. 293 Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. pag. 82 Consob - Raccolta normativa sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica294. 4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica295. Art. 147-quater (Composizione del consiglio di gestione) 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria296. Art. 147-quinquies (Requisiti di onorabilità) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica297. Sezione V Organi di controllo298 Art. 148 (Composizione) 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; c) …omissis… 299; d) …omissis… 300. 294 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “membri” con la parola: “componenti”; ha sostituito le parole “la lista risultata prima per numero di voti” con le parole: “i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti” e ha sostituito la parola: “membro” con la parola: “componente”. 295 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve” con le parole: “almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono” e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: “L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.”. 296 Articolo inserito dall’art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005. 297 Articolo inserito dall’art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005. 298 Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 299 Lettera abrogata dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 300 Lettera abrogata dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 83 2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti301. 2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza302. 3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo303; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)304 da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale305 che ne compromettano l'indipendenza306. 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze307, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale308, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica309. 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3310. 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3311. 4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza312. 301 Comma dapprima sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “, con voto di lista,” e ha aggiunto, in fine, le parole: “che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”. 302 Comma inserito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 303 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 304 Le parole: “ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)” sono state inserite dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 305 Le parole: “o professionale” sono state inserite dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 306 Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 307 Le precedenti parole: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 308 Vedi regolamento Ministro grazia e giustizia n. 162 del 30.3.2000 (pubblicato nella G.U. n. 141 del 19.6.2000). 309 Comma così sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 310 Comma già aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 311 Comma già aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 312 Comma già aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. pag. 84 Consob - Raccolta normativa Art. 148-bis (Limiti al cumulo degli incarichi) 1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo313. Art. 149 (Doveri) 1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi314; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2. 2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio315. 3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione. 4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea. 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione316. 313 Articolo inserito dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 314 Lettera inserita dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 315 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 316 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 85 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4317. Art. 150 (Informazione) 1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. 2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione. 3. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. 4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci. 5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione318. Art. 151 (Poteri) 1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate319. 2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri320. 3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate. 317 Comma già aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "limitatamente alla lettera d)" con le parole "limitatamente alle lettere c-bis) e d)". 318 Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 319 Comma già sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha aggiunto, in fine, le parole “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”. 320 Comma già sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "da almeno due membri del collegio" con le parole "individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri". pag. 86 Consob - Raccolta normativa 4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile. Art. 151-bis (Poteri del consiglio di sorveglianza) 1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate321. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza. 2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva. 3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri322. 4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale323. Art. 151-ter (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione) 1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate324. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. 2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva. 3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato325. 321 Le parole “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate” sono state inserite dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 322 Comma modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del consiglio" con le parole "individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri". 323 Articolo inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 324 Le parole “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate” sono state inserite dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 325 Comma modificato dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del comitato" con le parole "individualmente da ciascun membro del comitato". Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 87 4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale326. Art. 152 (Denunzia al tribunale) 1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori327. 2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società328. 3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario. Art. 153 (Obbligo di riferire all'assemblea) 1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile329. 2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza. Art. 154 (Disposizioni non applicabili) 1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile. 2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409- septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile. 3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile330. 326 Articolo inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 327 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 328 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 329 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.. 330 Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 88 Consob - Raccolta normativa Sezione V-bis331 Redazione dei documenti contabili societari. Art. 154-bis332 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) 1. Lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo333. 2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili334. 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario335. 4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili336. 5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob337. 6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. Sezione VI Revisione contabile Art. 155 (Attività di revisione contabile) 1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica: 331 Sezione inserita dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 332 Articolo dapprima inserito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note. 333 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “i requisiti di professionalità e”. 334 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria” con le parole: “diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale”; ha soppresso le parole: “dal direttore generale e” e ha sostituito le parole: “al vero” con le parole: “alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”. 335 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: “predisposizione” con la parola: “formazione”. 336 Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 337 Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 89 a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. 2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la Consob e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili. 3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondi i criteri e le modalità stabiliti dalla Consob con regolamento338. Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile. Art. 156 (Giudizi sui bilanci) 1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione. 4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob. 5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato339. Art. 157 (Effetti dei giudizi sui bilanci) 1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione340. 2. La Consob può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese. 3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea. 4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci. 338 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 339 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 340 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 90 Consob - Raccolta normativa Art. 158 (Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi) 1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla società incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla società di revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni. 2. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile341. 4. …omissis… 342 5. …omissis… 343 Art. 159344 (Conferimento e revoca dell'incarico) 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, su proposta motivata dell’organo di controllo conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 approvandone il compenso. La Consob provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo345. 2. L'assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata dell’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della Consob346. 3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile. 341 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 342 Comma soppresso dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 343 Comma soppresso dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 344 Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 poi sostituito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e, infine, modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note. 345 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “su proposta motivata dell’organo di controllo” e ha sostituito le parole: “determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale” con le parole: “approvandone il compenso. La Consob provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo”. 346 Comma così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “previo parere dell’organo di controllo” con le parole: “su proposta motivata dell’organo di controllo”. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 91 4. L'incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente347. 5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione348. 6. La Consob dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della Consob. 7. La Consob stabilisce con regolamento: a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione; b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione; c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti; d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6. 8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile. Art. 160 (Incompatibilità) 1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla Consob349. 1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la Consob individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 347 Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 348 Comma così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 349 Comma così sostituito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. pag. 92 Consob - Raccolta normativa direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano350. 1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento; h) prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1351 352. 1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni353. 1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella società che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93354. 350 Comma inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 351 Comma inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 352 Lettera così modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “inclusa quella legale,”. 353 Comma dapprima inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente” con le parole: “neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni”. 354 Comma dapprima inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 93 1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro355. 1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società356. 1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob357. 2. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alle quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione358. Art. 161 (Albo speciale delle società di revisione) 1. La Consob provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158. 2. La Consob iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla Consob una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla Consob per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento359. Art. 162 (Vigilanza sulle società di revisione) 1. La Consob vigila sull’organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente 355 Comma inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 356 Comma inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 357 Comma inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 358 Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 359 Comma così modificato dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell’art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, il comma 4 nella nuova formulazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino a tale data si applica il precedente testo del comma 4, che di seguito si riporta: “4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile”. pag. 94 Consob - Raccolta normativa le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all’articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216360. 2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob: a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione; b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione361. 3. Le società di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla Consob entro trenta giorni la sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la società nella revisione contabile e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2. 3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla Consob i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati362. Art. 163 (Provvedimenti della Consob) 1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può: a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro; b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità; c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6; d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni363. 1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica 360 Comma modificato dapprima dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “sull’organizzazione e” e ha sostituito le parole: “Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione” con le parole: “Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all’articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216”. 361 Comma così sostituito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 362 Comma aggiunto dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 363 Comma così sostituito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 95 l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione364. 2. La Consob dispone la cancellazione dall'albo speciale quando: a) le irregolarità sono di particolare gravità; b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la società non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla Consob; c) la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1; c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la Consob comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88365. 3. La Consob può altresì disporre la cancellazione dall'albo speciale delle società di revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di revisione comunicati alla Consob ai sensi dell'articolo 159. 4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e giustizia; quest'ultimo comunica alla Consob i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159, comma 6. Art. 164 (Responsabilità) 1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407 del codice civile366. 2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi) 1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate367. 1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la Consob e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata368. 2. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini 364 Comma inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 365 Lettera aggiunta dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 366 Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 367 Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 368 Comma inserito dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. pag. 96 Consob - Raccolta normativa del consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati369. Art. 165-bis (Società che controllano società con azioni quotate) 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo. 2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis. 3. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127370. Sezione VI-bis371 Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria Art. 165-ter (Ambito di applicazione) 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate. 2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. 3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri: a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società: 1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso; 2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito; 3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato; 4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società; b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo 369 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni. 370 Articolo aggiunto dall’art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. 371 Sezione inserita dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 97 amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio: 1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi: 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio; 1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale; 2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1); 3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti; d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio; e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali; f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento; g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci. 4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo. 5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3. 6. Con proprio regolamento la Consob detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria. 7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la Consob può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile372. Art. 165-quater (Obblighi delle società italiane controllanti) 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti. 372 Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell’art. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262. pag. 98 Consob - Raccolta normativa 2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata. 3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo. 4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata. 5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla Consob373. Art. 165-quinquies (Obblighi delle società italiane collegate) 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo374. Art. 165-sexies (Obblighi delle società italiane controllate) 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165- ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e 373 Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell’art. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262. 374 Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell’art. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 99 sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo375. Art. 165-septies (Poteri della Consob e disposizioni di attuazione) 1. La Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse. 2. La Consob emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione376. PARTE V SANZIONI TITOLO I SANZIONI PENALI377 Capo I Intermediari e mercati Art. 166 (Abusivismo) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni [ndr: da euro duemilasessantasei a euro diecimilatrecentoventinove] chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di Oicr; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento. 2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31. 3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società378. 375 Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. 376 Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. 377 Ai sensi dell’art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale. 378 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. pag. 100 Consob - Raccolta normativa Art. 167 (Gestione infedele) 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]379. Art. 168 (Confusione di patrimoni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un Oicr, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]380. Art. 169 (Partecipazioni al capitale) 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei]381. Art. 170 (Gestione accentrata di strumenti finanziari) 1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni382. Art. 170-bis (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob) 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila383. 379 V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. 380 V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. 381 V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. 382 V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. 383 Articolo inserito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 101 Art. 171 (Tutela dell'attività di vigilanza) ... omissis ...384 Capo II Emittenti Art. 172 (Irregolare acquisto di azioni) 1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni [ndr: da euro duecentosette a euro milletrentatre]385. 2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Art. 173 (Omessa alienazione di partecipazioni) 1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni [ndr: da euro centotre a euro milletrentatre] 386. Art. 173-bis (Falso in prospetto) 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni387. 384 Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). I reati di cui all’art. 171 sono previsti e puniti dall’art. 2638 del codice civile, dapprima sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall’art. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005: “Art. 2638 (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . 385 V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. 386 V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. 387 Articolo aggiunto dall’art. 34 della l. n. 262 del 28.12.2005. pag. 102 Consob - Raccolta normativa Art. 174 (False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob) ... omissis ...388 Capo III Revisione contabile Art. 174-bis (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà. 3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto389. Art. 174-ter (Corruzione dei revisori) 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità390. Art. 175 (Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione) ... omissis ...391 388 Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di “False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob” è previsto e punito dall’art. 2638 del codice civile, nel testo dapprima sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall’art. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005. Per il contenuto dell’art. 2638 c.c. vedi nota all’art. 171. 389 Articolo inserito dall’art. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005. 390 Articolo inserito dall’art. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005. 391 Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di “Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione” è attualmente previsto e punito dall’art. 2624 del codice civile, così come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 61/2002: “Art. 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - 1. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 103 Art. 176 (Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate) ... omissis ...392 Art. 177 (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione) 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni [ndr: da euro duecentosette a euro duemilasessantasei]393. Art. 178 (Compensi illegali) 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni [ndr: da euro duecentosette a euro milletrentatre]394. 2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto. Art. 179 (Disposizioni comuni) 1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà. 2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata alla Consob a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni. 392 Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. n. 61 dell’11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Vedi art. 622 c.p., dapprima modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 61/02 e poi dall’art. 15 della l. n. 262 del 28.12.2005: “Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale) - 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.” 393 V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. 394 V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali. pag. 104 Consob - Raccolta normativa TITOLO I-BIS395 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO Capo I Disposizioni generali Art. 180 (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea; b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea; c) “prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003; d) “ente”: uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231396. Art. 181 (Informazione privilegiata) 1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. 2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati. 3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. 4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. 5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini 395 Il precedente Capo IV – “Abusi di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari”, comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, è stato sostituito con il presente Titolo I-bis (artt. 180-187-quaterdecies) dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) . 396 V. ndr al Titolo I-bis. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 105 del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari397. Art. 182 (Ambito di applicazione) 1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea398. Art. 183 (Esenzioni) 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi; b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento399. Capo II Sanzioni penali400 Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate) 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 397 V. ndr al Titolo I-bis. 398 V. ndr al Titolo I-bis. 399 V. ndr al Titolo I-bis. 400 Ai sensi dell’art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale. pag. 106 Consob - Raccolta normativa 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 401. Art. 185 (Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo402. Art. 186 (Pene accessorie) 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale403. Art. 187 (Confisca) 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. 3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale404. 401 V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali. 402 V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali. 403 V. ndr al Titolo I-bis. 404 V. ndr al Titolo I-bis. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 107 Capo III Sanzioni amministrative Art. 187-bis405 (Abuso di informazioni privilegiate) 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni406 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione. Art. 187-ter407 (Manipolazione del mercato) 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni408 chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto 405 V. ndr al Titolo I-bis. 406 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni. 407 V. ndr al Titolo I-bis. 408 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni. pag. 108 Consob - Raccolta normativa dalla diffusione delle informazioni. 3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. 4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. 7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa. Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie) 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate. 2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale409. 409 V. ndr al Titolo I-bis. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 109 Art. 187-quinquies (Responsabilità dell'ente) 1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo410. Art. 187-sexies (Confisca) 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. 3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria411. Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria) 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. 2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla Consob modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La Consob, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può 410 V. ndr al Titolo I-bis. 411 V. ndr al Titolo I-bis. pag. 110 Consob - Raccolta normativa proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla Consob e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. 6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla Consob ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima. 8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689412. Capo IV Poteri della Consob Art. 187-octies (Poteri della Consob) 1. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. 2. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto. 3. La Consob può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti: a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione; b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione; c) procedere ad audizione personale; d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies; e) procedere ad ispezioni; f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. La Consob può altresì: a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 412 V. ndr al Titolo I-bis. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 111 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994. 5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto. 6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la Consob può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte. 7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. 8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. 9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla Consob. 10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione. 11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando: a) è deceduto l'autore della violazione; b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito; c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione. 12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. 13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob. 14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la Consob procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. 15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale413. 413 V. ndr al Titolo I-bis. pag. 112 Consob - Raccolta normativa Art. 187-nonies (Operazioni sospette) 1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La Consob stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni414. Capo V Rapporti tra procedimenti Art. 187-decies (Rapporti con la magistratura) 1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della Consob. 2. Il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III. 3. La Consob e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la Consob può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600415. Art. 187-undecies (Facoltà della Consob nel procedimento penale) 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la Consob esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. 2. La Consob può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato416. Art. 187-duodecies (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione) 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione417. 414 V. ndr al Titolo I-bis. 415 V. ndr al Titolo I-bis. 416 V. ndr al Titolo I-bis. 417 V. ndr al Titolo I-bis. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 113 Art. 187-terdecies (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale) 1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies418, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa419. Art. 187-quaterdecies (Procedure consultive) 1. La Consob definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali420. TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 187-quinquiesdecies (Tutela dell'attività di vigilanza della Consob) 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila421. Art. 188 (Abuso di denominazione) 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle Sicav. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove422. 2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 418 Le precedenti parole: “dell’articolo 195” sono state sostituite dalle parole: “dell’articolo 187-septies” dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 419 V. ndr al Titolo I-bis. 420 V. ndr al Titolo I-bis. 421 Articolo inserito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (legge comunitaria 2004). La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro diecimila in euro cinquantamila; euro duecentomila in euro un milione. 422 Comma così sostituito dall’art. 24 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentottanta; euro diecimilatrecentoventinove in euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque. pag. 114 Consob - Raccolta normativa Art. 189 (Partecipazioni al capitale) 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei]423. 2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8424. Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 425 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-nonies426, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni [ndr: da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre]427. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2428. 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei 423 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilaottocentoventicinque; euro cinquantunomilaseicentoquarantasei in euro duecentocinquantottomiladuecentotrenta. 424 Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 425 Le parole “25-bis, commi 1 e 2;” sono state inserite dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 426 Le parole “; 187-nonies” sono state inserite dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 427 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentottanta; euro venticinquemilaottocentoventitre in euro centoventinovemilacentoquindici. 428 Lettera aggiunta dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 115 medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro429. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 191 (Sollecitazione all'investimento) 1. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 1 e 5-bis,430 e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati a norma degli articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo alla metà del valore totale dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a lire duecento milioni [ndr: euro centotremiladuecentonovantuno]431. Se il valore totale dei prodotti finanziari offerti non è determinato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]432. 2. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]433. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. Art. 192 (Offerte pubbliche di acquisto o di scambio) 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, comma 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]434. 429 Comma inserito dall’art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005. 430 Le precedenti parole “comma 1” sono state sostituite dalle parole “commi 1 e 5-bis” dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. 431 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione l’importo deve intendersi così modificato: euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque. 432 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilaottocentoventicinque; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque. 433 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilaottocentoventicinque; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque. 434 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilaottocentoventicinque; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque. pag. 116 Consob - Raccolta normativa 2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 2, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5; b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110. 3. Gli amministratori di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]435. Art. 192-bis (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale436. Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione) 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima437. 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all’articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell’articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob438. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall’articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l’attività di giornalista439. 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste 435 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilaottocentoventicinque; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque. 436 Articolo dapprima inserito dall’art. 36 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha soppresso le parole: “ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi,”. 437 Comma dapprima modificato dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004), poi sostituito dall’art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e, infine, così modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “previste dagli articoli 113, 114 e 115” con le parole: “previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis” e ha soppresso le parole: “Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3.”. 438 Comma inserito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). 439 Comma inserito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 117 rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila440. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3441; b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3. 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico442. Art. 193-bis (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria) 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla Consob dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1443. Art. 194 (Deleghe di voto) 1. Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]444. 2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 440 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata, dapprima modificata ai sensi dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) che ha sostituito le precedenti parole “da lire dieci milioni a lire duecento milioni” con le parole “da euro cinquemila ad euro cinquecentomila” e successivamente quintuplicata dall’art. 39, co. 3, della l. n. 262 del 28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente così modificati: euro cinquemila in euro venticinquemila; euro cinquecentomila in euro duemilionicinquecentomila. 441 Lettera così sostituita dall’art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005. 442 Comma già inserito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) e poi così sostituito dall’art. 37 della l. n. 262 del 28.12.2005. 443 Articolo inserito dall’art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. 444 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilaottocentoventicinque; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque. pag. 118 Consob - Raccolta normativa 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]445. Art. 195 (Procedura sanzionatoria) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili446. Art. 196 (Sanzioni applicabili ai promotori finanziari) 1. I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni [ndr: da euro 445 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilaottocentoventicinque; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque. 446 Articolo così sostituito dall’art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004). Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 119 cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre]447; c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; d) radiazione dall'albo. 2. Le sanzioni sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. 3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16. 4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili. PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 197 (Personale della Consob) 1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449448, la Consob provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica. Art. 198 (Girata di titoli azionari) 1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da Sim. Art. 199 (Società fiduciarie) 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415449. 447 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentottanta; euro venticinquemilaottocentoventitre in euro centoventinovemilacentoquindici. 448 Si riporta di seguito l’art. 62, L. n. 449/97: “Organico Consob. - 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché quelle che deriveranno a seguito dell’entrata in vigore dell’emanando testo unico sulla finanza di cui all’articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall’articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall’art. 39, comma 3.". 449 Si riporta di seguito il testo dell’art. 60, comma 4, D.Lgs. n. 415/96: “4. Le società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole “società di intermediazione mobiliare” entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d’investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.”. pag. 120 Consob - Raccolta normativa Art. 200 (Intermediari già autorizzati) 1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20. 2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34. 3. Le Sicav che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44. 4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi. Art. 201 (Agenti di cambio) 1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma. 2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale. 3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica. 4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto. 5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di Sim, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze450. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma 11. 6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze451. 7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettera b), c), limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, d) ed e). Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi 450 Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 451 Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 121 accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, f) e g), nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge. 8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la Consob, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161452. 9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell’economia e delle finanze453, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la Consob, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. 10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3. 11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, Sim, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario. 12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c); 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195. 13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla Consob. 14. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53. 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze454, su proposta della Consob, può disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato anche su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio. 16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell’economia e delle finanze455 nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all'attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente 452 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni. 453 Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 454 Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 455 Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 122 Consob - Raccolta normativa comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della Consob o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti. 17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La Consob denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72. 18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190. Art. 202 (Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b)456. 2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla Consob, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72457. Art. 203 (Contratti a termine) 1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Art. 204 (Gestione accentrata) 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli s.p.a. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta. 2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplinata dalle previgenti disposizioni. Art. 205 (Quotazioni di prezzi) 1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi non costituiscono sollecitazione all'investimento né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II. 456 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. 457 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni. Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 123 Art. 206 (Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa) 1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. Art. 207 (Patti parasociali) 1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data. 2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1° luglio 2001. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 208 (Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile) 1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144. 2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. 4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio. 5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data. Art. 209 (Società di revisione) 1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161. 2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Art. 210 (Modifiche al codice civile) 1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "né ad aziende pag. 124 Consob - Raccolta normativa ed istituti di credito". 2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: "Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare." 3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero: "4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.". 4. All'articolo 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma: "Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.". 5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo: "211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.". Art. 211 (Modifiche al T.U. bancario) 1. L'articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente: "Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. 2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.". 2. All'articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: "6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.". Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 125 3. All'articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: "5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6.". 4. L'articolo 160 del T.U. bancario è abrogato. Art. 212 (Disposizioni in materia di privatizzazioni) 1. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente: "... omissis ...". Art. 213 (Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata ancora dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa. 2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell’economia e delle finanze458, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia. 3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. Art. 214 (Abrogazioni) 1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni; b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376; f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657; k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118; l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291; m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913; n) l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; 458 Le precedenti parole “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono state sostituite dalle parole “Ministero dell’economia e delle finanze” dall’art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. pag. 126 Consob - Raccolta normativa o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250; p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321; q) la legge 23 maggio 1956, n. 515; r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778; s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18-quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137; v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18; w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49; x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-ter; y) la legge 19 giugno 1986, n. 289; z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556; aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1; bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10; cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo 14; dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4; ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149; ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11; gg) l’articolo 1, comma 1, lettera m), e l’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561459; hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e 15; ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65. 2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto: a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2; b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191; c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190; f) l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193; g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191; h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192; i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; 459 Lettera così modificata dall’art. 15, L. 25.6.1999, n. 205 (pubblicata nella G.U. n. 149 del 28.6.1999). Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 127 j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86; k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190. 3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289. 4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti. 5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate. Art. 215 (Disposizioni di attuazione) 1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. Art. 216 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998. pag. 128 Consob - Raccolta normativa ALLEGATO SEZIONE A - Servizi 1. Ricezione e trasmissione, per conto degli investitori, di ordini in relazione a uno o più strumenti indicati nella sezione B. 2. Esecuzione di tali ordini per conto terzi. 3. Negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti indicati nella sezione B. 4. Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti contemplati nella sezione B. 5. Assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nella sezione B e collocamento di tali emissioni. SEZIONE B - Strumenti 1. Valori mobiliari. 2. Quote di un organismo di investimento collettivo. 3. Strumenti del mercato monetario. 4. Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. 5. Contratti a termine su tassi di interesse (FRA). 6. Contratti swaps su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari ("equity swaps"). 7. Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell'Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse. SEZIONE C - Servizi accessori 1. Custodia e amministrazione in relazione a uno o più degli strumenti indicati nella sezione B. 2. Affitto di cassette di sicurezza. 3. Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti indicati nella sezione B, transazione in cui interviene l'impresa che concede il credito o il prestito. 4. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. 5. Servizi connessi all'assunzione a fermo. 6. Consulenza in materia di investimenti in merito a uno o più degli strumenti elencati nella sezione B. 7. Servizio di cambio allorquando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento. APPENDICE pag. 129 APPENDICE pag. 130 Consob - Raccolta normativa Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 131 Legge 28 dicembre 2005, n. 262: “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”1 INDICE TITOLO I - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI ... pag. 133 Capo I - Organi di amministrazione e di controllo …………………………………. ” 133 Art. 1 - Nomina e requisiti degli amministratori …………………………………..… ” 133 Art. 2 - Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico ” 133 Art. 3 - Azione di responsabilità ……………………………..………………………. ” 133 Capo II - Altre disposizioni a tutela delle minoranze …………………………..…… ” 134 Art. 4 - Delega di voto ………………………………………………………..……… ” 134 Art. 5 - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea …………………...……… ” 134 Capo III - Disciplina delle società estere ………………………………………………. ” 134 Art. 6 - Trasparenza delle società estere ……………………………………………… ” 134 Art. 7 - Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (abrogato)….....…. ” 134 TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ……………….……. ” 134 Capo I - Disposizioni in materia di conflitti d'interessi ……………………............. ” 134 Art. 8 - Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari ……………………………………………………............................. ” 134 Art. 9 - Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale ……………………………. ” 135 Art. 10 - Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento ………..…... ” 136 Capo II - Disposizioni in materia di circolazione di strumenti finanziari …………. ” 136 Art. 11 - Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi …………………………………………. ” 136 Art. 12 - Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE ……………………..…………………. ” 136 Capo III - Altre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria ……………………………………………..……… ” 138 Art. 13 - Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ……………………………………….. ” 138 Art. 14 - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ……………………………………………………………….…… ” 138 Art. 15 - Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ………………………………………………….…….…………….. ” 138 Art. 16 - Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori ……………………………...…………. ” 139 Art. 17 - Disposizioni in materia di mediatori creditizi …………………………..…… ” 139 TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI ………….. ” 140 Art. 18 - Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti ……………..……. ” 140 1 Pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301 del 28.12.2005. pag. 132 Consob - Raccolta normativa TITOLO IV - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA .... pag. 140 Capo I - Principi di organizzazione e rapporti fra le Autorità …………………….. ” 140 Art. 19 - Banca d'Italia ………………………………………………..……….………. ” 140 Art. 20 - Coordinamento dell'attività delle Autorità …………………………………… ” 141 Art. 21 - Collaborazione fra le Autorità ……………………………………….……..... ” 142 Art. 22 - Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza …………………. ” 142 Capo II - Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle Autorità ....... ” 142 Art. 23 - Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali ……………..…. ” 142 Art. 24 - Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali …………………. ” 142 Capo III - Disposizioni relative all’organizzazione e alle competenze delle Autorità ” 144 Art. 25 - Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione ” 144 Art. 26 - Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori ……………….... ” 144 Art. 27 - Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori …………………………….…… ” 145 Art. 28 - Disposizioni in materia di personale della CONSOB ……………..………… ” 146 Art. 29 - Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ……………………………………………………………. ” 146 TITOLO V - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE ………………………………………….. ” 146 Art. 30 - False comunicazioni sociali ………………………………………………….. ” 146 Art. 31 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi………………..……………. ” 148 Art. 32 - Ricorso abusivo al credito ……………………………………………..…….. ” 148 Art. 33 - Istituzione del reato di mendacio bancario ………………………..………… ” 148 Art. 34 - Falso in prospetto …………………………………………………………….. ” 149 Art. 35 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione …….. ” 149 Art. 36 - False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate ……………………………….……….. ” 149 Art. 37 - Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo ………………………………………….......….. ” 149 Art. 38 - Abusive attività finanziarie …………………………………….…….……… ” 149 Art. 39 - Aumento delle sanzioni penali e amministrative ……………………...…….. ” 149 Art. 40 - Sanzioni accessorie ………………………………………………..………… ” 150 TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI …………………..………… ” 150 Art. 41 - Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca ……………………... ” 150 Art. 42 - Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge ………………..... ” 151 Art. 43 - Delega al Governo per il coordinamento legislativo …………………..……. ” 151 Art. 44 - Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative …………………..……… ” 152 Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 133 TITOLO I MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI Capo I Organi di amministrazione e di controllo Art. 1 (Nomina e requisiti degli amministratori) 1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, è inserita la seguente sezione: Sezione IV-bis - Organi di amministrazione ... omissis ... Art. 2 (Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 148: ... omissis ... b) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente: ... omissis ... c) all'articolo 149: ... omissis ... d) all'articolo 151: ... omissis ... e) all'articolo 151-bis: ... omissis ... f) all'articolo 151-ter: ... omissis ... g) all'articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ... omissis ... 2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2400 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società"; b) all'articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: "2400, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto"; c) all'articolo 2409-septiesdecies, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società". Art. 3 (Azione di responsabilità) 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2393: 1) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti"; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori"; b) all'articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarantesimo"; c) all'articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: "dal quarto comma dell'articolo 2393" sono sostituite dalle seguenti: "dal quinto comma dell'articolo 2393". 2. All'articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: "2393, quarto e quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "2393, quinto e sesto comma". pag. 134 Consob - Raccolta normativa Capo II Altre disposizioni a tutela delle minoranze Art. 4 (Delega di voto) 1. All'articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "La CONSOB può stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "La CONSOB stabilisce". Art. 5 (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea) 1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente: Art. 126-bis - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea - ... omissis ... Capo III Disciplina delle società estere Art. 6 (Trasparenza delle società estere) 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 165-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, è aggiunta la seguente sezione: Sezione VI-bis. Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria ... omissis ... 2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: ... omissis ... Art. 7 (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) …omissis…2 TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE Capo I Disposizioni in materia di conflitti d'interessi Art. 8 (Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari) 1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti di: a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo; b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo; c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la 2 Articolo abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 135 banca o presso la società capogruppo; d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia”; b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: “4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto: a) dell'entità del patrimonio della banca; b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta; c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie”. 2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate”; b) al comma 3, le parole: “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1, 2 e 2- bis”. Art. 9 (Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale) 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio; b) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; c) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene; d) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi; e) salvo quanto disposto dalla lettera d), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi; f) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di comunicare agli investitori la misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al pag. 136 Consob - Raccolta normativa medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera d), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero all'atto del conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente; g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR; h) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati; i) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia; l) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Art. 10 (Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: ... omissis ... b) all'articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente: ... omissis ... Capo II Disposizioni in materia di circolazione degli strumenti finanziari Art. 11 (Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi) 1. All'articolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere”. b) il settimo comma è abrogato. 2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente: ... omissis ... b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 è abrogata; c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente: Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari) ... omissis ... d) all'articolo 118, il comma 2 è sostituito dal seguente: ... omissis ... 3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente: Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) ... omissis ... Art. 12 (Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE) 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 137 l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata “direttiva”. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva. 3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia; c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia; d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva; e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili; f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea: 1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto; 2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo; g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia; h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole; i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto; l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto; m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite; n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie: 1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana; 2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno; 3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro; pag. 138 Consob - Raccolta normativa 4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico; o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva; p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva; q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni. Capo III Altre disposizioni in materia di servizi bancari, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria Art. 13 (Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari) 1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122”. Art. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ... omissis ... b) all'articolo 31: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: ... omissis ... 2) al comma 5, secondo periodo, le parole: “indette dalla CONSOB” sono soppresse; 3) il comma 6 è sostituito dal seguente: ... omissis ... c) all'articolo 62: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: ... omissis ... 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: ... omissis ... 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ... omissis ... d) all'articolo 64: 1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ... omissis ... 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: ... omissis ... e) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ... omissis ... f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ... omissis ... g) all'articolo 114: 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: ... omissis ... 2) il comma 8 è sostituito dal seguente: ... omissis ... h) all'articolo 115: 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ... omissis ... 2) al comma 1, lettera c), le parole: ... omissis ... Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 139 3) al comma 2, le parole: ... omissis ... i) dopo l'articolo 117 sono inseriti i seguenti: ... omissis ... l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente: Art. 118-bis - Riesame delle informazioni fornite al pubblico m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124 è inserita la seguente sezione: Sezione Ibis - Informazioni sull'adesione a codici di comportamento ... omissis ... n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154 è inserita la seguente sezione: Sezione Vbis - Redazione dei documenti contabili societari ... omissis ... o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: ... omissis ... p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 5-bis”; q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: ... omissis ... Art. 15 (Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2434, dopo le parole: “dei direttori generali” sono inserite le seguenti: “, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari”; b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: “i direttori generali,” sono inserite le seguenti: “i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,”; c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: “i direttori generali,” sono inserite le seguenti: “i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,”. 2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: “i direttori generali” sono inserite le seguenti: “, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari”. 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: “e direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”; b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: “e direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”; c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: “direttori generali,” sono inserite le seguenti: “dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,”. Art. 16 (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori) 1. Dopo l'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente: Art. 114-bis - Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori ... omissis ... Art. 17 (Disposizioni in materia di mediatori creditizi) 1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. pag. 140 Consob - Raccolta normativa TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI Art. 18 (Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: “156,” è inserita la seguente: “160”; b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente: ... omissis ... c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti ... omissis ... d) all'articolo 161, comma 4, le parole: ... omissis ... e) all'articolo 162: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ... omissis ... 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: ... omissis ... 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ... omissis ... f) all'articolo 163: 1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: ... omissis ... 2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: c-bis) ... omissis ... g) all'articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: ... omissis ... h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165 è aggiunto il seguente: Art. 165-bis - Società che controllano società con azioni quotate. TITOLO IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA Capo I Principi di organizzazione e rapporti fra le Autorità Art. 19 (Banca d'Italia) 1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. 2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. 3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti. 4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente3. 5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale. 6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel 3 Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività” con le parole: “Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente”. Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 141 primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. 7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni. 8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 9. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine lo statuto della Banca d'Italia è adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. 11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati. 12. …omissis…4. 13. …omissis…5. 14. …omissis…6. Art. 20 (Coordinamento dell'attività delle Autorità) 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento. 2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno. 4 Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 5 Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 6 Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. pag. 142 Consob - Raccolta normativa Art. 21 (Collaborazione fra le Autorità) 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima. Art. 22 (Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza) 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti. Capo II Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle Autorità Art. 23 (Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali) 1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori. 3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori. 4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi. Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali) 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 143 sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell’istruzione del procedimento. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione7. 2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi. 4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 1248. 6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati. 6-bis. Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave9. 7 Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denunzia di parte,” con le parole: “i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi” e ha inserito le parole: “Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell’istruzione del procedimento.”. 8 Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: “dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” con le parole: “dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. 9 Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. pag. 144 Consob - Raccolta normativa Capo III Disposizioni relative all’organizzazione e alle competenze delle Autorità Art. 25 (Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: “sentita la Banca d'Italia” sono sostituite dalle seguenti: “sentite la CONSOB e la Banca d'Italia”; b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: “La Banca d'Italia” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con la CONSOB,”; al terzo periodo, dopo le parole: “della Banca d'Italia” sono aggiunte le seguenti: “, adottate d'intesa con la CONSOB”; c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: “Banca d'Italia” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con la CONSOB”. 2. …omissis…10 3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali. 4. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: “l'unitarietà e” sono soppresse. Art. 26 (Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori) 1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato”; b) il comma 2 è abrogato; c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8. 4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica”; 10 Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 145 d) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8”. 3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi. 4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Art. 27 (Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela; b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi, ove ne ricorrano i presupposti11; c) salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b); d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento; b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile; c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari; 11 Lettera così modificata dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: “, ove ne ricorrano i presupposti”. pag. 146 Consob - Raccolta normativa d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a); e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB; f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima; g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari. Art. 28 (Disposizioni in materia di personale della CONSOB) 1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni. Art. 29 (Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari) 1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente: “Art. 128-bis. - (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento”. TITOLO V MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE Art. 30 (False comunicazioni sociali) 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 2621 - (False comunicazioni sociali) - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 147 situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”. 2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 2622 - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”. 3. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito denominata “Commissione”, alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. La Commissione è organo collegiale, composta da un presidente e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 pag. 148 Consob - Raccolta normativa agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa. 6. La Commissione: a) svolge le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei risparmiatori; b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere; c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza; d) ha l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Art. 31 (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) 1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente: “Art. 2629-bis - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”. 2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “codice civile” sono inserite le seguenti: “e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile”. Art. 32 (Ricorso abusivo al credito) 1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “Art. 218 - (Ricorso abusivo al credito) - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni”. Art. 33 (Istituzione del reato di mendacio bancario) 1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente: “1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000”. Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 149 Art. 34 (Falso in prospetto) 1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: Art. 173-bis - Falso in prospetto - …omissis… 2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato. Art. 35 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) 1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti: Art. 174-bis - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - ... omissis ... Art. 36 (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate) 1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: Art. 192-bis - False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate - ... omissis ... Art. 37 (Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo) 1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: ... omissis ... Art. 38 (Abusive attività finanziarie) 1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco”. Art. 39 (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. 2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente: “La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”; b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente: “La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”; c) all'articolo 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra pag. 150 Consob - Raccolta normativa il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate. 4. All'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente: “1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni”. 5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate. Art. 40 (Sanzioni accessorie) 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione; b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società; c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie; d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente; e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente; f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale12. TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 41 (Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca) 1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa. 12 Comma così modificato dall’art. 4 della L. n. 228 del 12.7.2006, che ha sostituito le parole: “sei mesi” con le parole: “dodici mesi”. Legge 28 dicembre 2005, n. 262 pag. 151 2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: “, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,”. Art. 42 (Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge) 1. …omissis…13 2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a, quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisione e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali. 5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla Consob entro il 31 marzo 200714. Art. 43 (Delega al Governo per il coordinamento legislativo) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse. 13 Comma abrogato dall’art. 8 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006. 14 Comma dapprima aggiunto dal D.L. n. 4 del 10.1.2006 (pubblicato nella G.U. n. 8 dell'11.1.2006) e convertito nella L. n. 80 del 9.3.2006 (pubblicata nella G.U. n. 59 dell'11.3.2006) e poi così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, che ha sostituito le parole: “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa” con le parole: “entro il 31 marzo 2007”. . pag. 152 Consob - Raccolta normativa Art. 44 (Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative) 1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 pag. 153 Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303: “Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)”1 INDICE Art. 1 - Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia …………….. Pag. 153 Art. 2 - Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 …………………………………..... “ 154 Art. 3 - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria …. “ 154 Art. 4 - Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 ………………………………….. “ 155 Art. 5 - Modifiche ad altre leggi speciali …………………………………….………...…. “ 155 Art. 6 - Modifiche al codice civile ………………………………………..……………… “ 155 Art. 7 - Disposizioni in materia di personale della Consob ……………...………………. “ 156 Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie ………………………………...………………… “ 156 Art. 1 (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) 1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: “decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, è modificato come segue: a) al comma 1, le parole: “dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.”. 2. Al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente”. 3. L'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. 4. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.”; b) il comma 4-bis è abrogato; c) al comma 4-quater, le parole: “alle altre attività bancarie” sono sostituite dalle seguenti: “ad altre tipologie di rapporti di natura economica”. 1 Pubblicato nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 del 10.1.2007. pag. 154 Consob - Raccolta normativa 5. Al comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108”. 6. Al comma 1 dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “con i consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “con la clientela”. 7. L'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: “Art. 129. – (Emissione di strumenti finanziari) - 1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”. 8. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: “in materia di interessi degli amministratori” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e di operazioni con parti correlate”; b) al comma 2-bis, le parole: “o sono ad esse collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.”. 9. Il comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. 10. Al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “114-quater,” sono inserite le seguenti: “129, comma 1,”. Art. 2 (Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287) 1. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è modificato come segue: a) prima del comma 4 è inserito il seguente: “04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.”; b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.”; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorità di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente.”; d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: “5-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, può autorizzare: a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1; b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti. 5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalità indicate.”; e) i commi 7 e 8 sono abrogati. Art. 3 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) …omissis… Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 pag. 155 Art. 4 (Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262) 1. L'articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato. 2. L'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue: a) al comma 4 le parole: “Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività” sono sostituite dalle seguenti: “Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente”; b) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati. 3. L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue: a) al comma 1 le parole: “i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denunzia di parte,” sono sostituite dalle seguenti: “i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi”; b) al comma 1, dopo le parole: “all'irrogazione della sanzione.” sono inserite le seguenti: “Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.”; c) al comma 5 le parole: “dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”; d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.”. 4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 è abrogato. 5. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo le parole: “ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ove ne ricorrano i presupposti”. 6. Al comma 5-bis dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2007”. Art. 5 (Modifiche ad altre leggi speciali) 1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, è sostituito dal seguente: “La sanzione è comminata dalla Banca d'Italia secondo la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.”. 2. L'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, è sostituito dal seguente: “Art. 3 - 1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono comminate dalla Banca d'Italia o dall'Ufficio italiano dei Cambi secondo le rispettive competenze e applicando la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.”. Art. 6 (Modifiche al codice civile) 1. All'articolo 2629-bis del codice civile, le parole: “della legge 12 agosto 1982, n. 576” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”. pag. 156 Consob - Raccolta normativa Art. 7 (Disposizioni in materia di personale della Consob) 1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il quarto comma è sostituito dal seguente: “Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale.”. 2. All'onere derivante dall'istituzione della qualifica di vice direttore generale si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Il termine indicato dall'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è prorogato al 15 novembre 2007. Art. 8 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato. 2. Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007. 3. L'assemblea straordinaria chiamata ad assumere le deliberazioni necessarie per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per la regolare costituzione dell'assemblea e impregiudicata l'eventuale applicazione dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile. 4. In deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007. 5. In sede di prima applicazione, la Consob emana il regolamento di cui all'articolo 3, comma 13, lettera b), entro il 31 marzo 2007. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 7, gli incarichi di revisione in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono portati a compimento secondo i termini contrattuali di durata in essere tra le parti a tale data, anche se la durata complessiva degli incarichi, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia superiore a nove esercizi. 7. Gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'articolo 159, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.

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