Regolamento mercati

Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in vigore dal 28 maggio 2007 Tratto da Borsaitalia SPA REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. Deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 21 dicembre 2006 e approvato dalla Consob con delibera n. 15786 del 27 febbraio 2007 I N D I C E PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................. 1 PARTE 2 - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ............................................................................ 11 TITOLO 2.1 - DISPOSIZIONI GENERALI....................................................................................................... 11 TITOLO 2.2 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE .......................................................................................... 15 Capo 1 - Azioni .................................................................................................................................. 15 Capo 2 - Certificati rappresentativi di azioni ..................................................................................... 22 Capo 3 - Obbligazioni........................................................................................................................ 23 Capo 4 – Euro-obbligazioni................................................................................................................ 26 Capo 5 - Warrant.............................................................................................................................. 27 Capo 6 - Altri titoli e condizioni particolari di diffusione ................................................................ 29 Capo 7 - Covered warrant e certificates............................................................................................ 30 Capo 8 - Obbligazioni strutturate...................................................................................................... 36 Capo 9 – Asset backed securities....................................................................................................... 39 Capo 10 – OICR ................................................................................................................................ 42 Capo 11 – Azioni di Investment Companies ....................................................................................... 44 Capo 12 - ETC ................................................................................................................................... 48 Capo 13 – Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a)............................................................................................................................................. 50 TITOLO 2.3 - SPONSOR E SPECIALISTA ...................................................................................................... 51 Capo 1 – Sponsor e specialista Star ................................................................................................... 51 Capo 2 – Specialista sul mercato MOT .............................................................................................. 61 Capo 3 – Specialista per gli OICR e gli ETC .................................................................................... 62 TITOLO 2.4 - DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE ........................................................................... 63 TITOLO 2.5 - SOSPENSIONE E REVOCA DALLA QUOTAZIONE ..................................................................... 70 TITOLO 2.6 - OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI................................................................................................. 77 TITOLO 2.7 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E LORO ARCHIVIAZIONE........................... 88 TITOLO 2.8 - OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI.................................................................................................. 90 PARTE 2A - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI........................ 91 TITOLO 2A.1 - DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................... 91 TITOLO 2A.2 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE........................................................................................ 94 TITOLO 2A.3 - LISTING PARTNER, SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE, SOSPENSIONE E REVOCA, OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI ....................................................................................................... 99 Capo 1 – Listing Partner .................................................................................................................... 99 Capo 2 – Specialista ......................................................................................................................... 102 Capo 3 - Domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti..... 103 PARTE 2B - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MTAX............................ 104 TITOLO 2B.1 - DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................. 104 TITOLO 2B.2 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE...................................................................................... 107 TITOLO 2B.3 - SPONSOR E SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE, SOSPENSIONE E REVOCA, OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI, DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI E ULTERIORI OBBLIGHI PER EMITTENTI AMMESSI AL MERCATO MTAX............................................................................................. 115 PARTE 3 - PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI............................................ 116 TITOLO 3.1 - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ..................................................................................... 116 TITOLO 3.2 - PERMANENZA ALLE NEGOZIAZIONI.................................................................................... 121 TITOLO 3.3 - RAPPORTO TRA OPERATORI E BORSA ITALIANA................................................................. 125 TITOLO 3.4 - CONTROLLI E INTERVENTI ................................................................................................. 126 III PARTE 4 - STRUMENTI AMMESSI E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE................................... 131 TITOLO 4.1 - MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA) ...................................................................... 131 TITOLO 4.2 - MERCATO TELEMATICO DEI SECURITISED DERIVATIVES (SEDEX)..................................... 145 TITOLO 4.3 - MERCATO AFTER HOURS (TAH) E MERCATO AFTER HOURS MTAX (TAHX)................. 154 TITOLO 4.4 - MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI (MOT) ...................................................... 160 TITOLO 4.5 - MERCATO ETFPLUS........................................................................................................... 170 TITOLO 4.5 BIS - MERCATO MTAX...................................................................................................... 179 TITOLO 4.6 - MERCATO EXPANDI .......................................................................................................... 182 TITOLO 4.7 - MERCATO DEGLI STRUMENTI DERIVATI (IDEM)................................................................ 184 TITOLO 4.8 - INFORMATIVA AGLI OPERATORI ......................................................................................... 192 TITOLO 4.9 - VIGILANZA SUI MERCATI ................................................................................................... 196 PARTE 5 - SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI...................................................... 201 TITOLO 5.1 - RISCONTRO DELLE OPERAZIONI ......................................................................................... 201 Capo 1 - Servizio di riscontro dei contratti ...................................................................................... 201 Capo 2 – Archiviazione delle informazioni....................................................................................... 201 TITOLO 5.2 - GARANZIA DEI CONTRATTI ................................................................................................ 202 TITOLO 5.3 - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ESEGUITE FUORI DA TALE MERCATO ............... 203 PARTE 6 - TRASPARENZA DEI MERCATI...................................................................................... 204 PARTE 7 - DISPOSIZIONI FINALI...................................................................................................... 210 1 PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1.1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione dei seguenti mercati regolamentati (“mercati”): a) Borsa, articolata nei comparti: • Mercato telematico azionario (MTA); • Mercato telematico dei securitised derivatives (SEDEX); • Mercato “after hours” (TAH); • Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC (ETFplus) • Mercato telematico delle obbligazioni (MOT); b) mercato MTAX, articolato nei comparti: • MTAX • Mercato “after hours” MTAX (TAHX) c) Mercato Expandi d) Mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere f) e i) del Testo Unico della Finanza (Mercato degli strumenti derivati - IDEM). 2. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento dei suddetti mercati regolamentati, in particolare: a) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; b) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni; c) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali; d) gli obblighi degli operatori e degli emittenti; e) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni. 3. Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana detta le Istruzioni al presente Regolamento. 2 Articolo 1.2 (Competenze e principi organizzativi) 1. Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e quella di vigilanza sui mercati secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale. 2. Borsa Italiana si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate al comma precedente. Nell’esercizio di tali funzioni, gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all’Amministratore delegato, al quale spettano i poteri deliberanti. 3. Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne. 4. Il Consiglio di Amministrazione impartisce ai servizi di cui sopra esclusivamente direttive di carattere generale e, in casi eccezionali e solo per iscritto, su singoli atti. 5. Le funzioni di ammissione, sospensione e esclusione degli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana sono esercitate dalla Consob in base alle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalle relative Istruzioni, in quanto applicabili. In tal caso, Consob vigila sul rispetto da parte di Borsa Italiana delle disposizioni del presente Regolamento. 6. Borsa Italiana individua e mantiene presidi di natura operativa e organizzativa per la gestione dei potenziali conflitti di interesse derivanti dall’ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di accesso alle informazioni sulle negoziazioni sui propri strumenti. Articolo 1.3 (Definizioni) “Ammissione alla quotazione ufficiale” indica l’ammissione alla quotazione ufficiale di borsa; “Ammissione alla quotazione” indica l’ammissione alla quotazione ufficiale, nonché l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato; “Ammissione alle negoziazioni in esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto di quotazione” indica l’ammissione alle negoziazioni di cui all’articolo 57 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971; 3 “Ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato” indica l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, effettuata ai sensi della Direttiva n. 93/22/CEE, su domanda dell’emittente; “Asta di apertura” indica (nei mercati MTA, MTAX, Expandi, ETFplus o SEDEX o MOT) la modalità di negoziazione che prevede l’immissione, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (apertura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di apertura, o prezzo di apertura); “Asta di chiusura” Indica (nei mercati MTA, MTAX, Expandi, ETFplus ,SEDEX e MOT) la modalità di negoziazione che prevede l’immissione, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (chiusura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di chiusura); “Avviso di Borsa Italiana” o “Avviso” indica la pubblicazione redatta e diffusa quotidianamente da Borsa Italiana S.p.A. contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato; “Book di negoziazione” o “book” indica il prospetto video sul quale sono esposte, nelle diverse fasi di mercato, le proposte di negoziazione con indicazione delle loro caratteristiche; “borsa” indica una borsa valori nella quale ha luogo la quotazione ufficiale di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva 2001/34/CE o, nel caso di paesi non appartenenti all’Unione Europea, un mercato regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai poteri pubblici, funzionante in modo regolare, direttamente o indirettamente accessibile al pubblico e definito con un termine equivalente a “borsa” dalla legislazione locale; “Borsa Italiana” indica la società di gestione “Borsa Italiana S.p.A”; “Cassa di compensazione e Garanzia” indica la società di gestione dei sistemi di garanzia; “Codice di Autodisciplina” indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane, promosso da Borsa Italiana e pubblicato nel marzo 2006 “Coefficiente delta” indica il coefficiente, calcolato con il modello di valutazione Black & Scholes, che esprime la variazione del prezzo di un contratto di opzione a fronte di variazioni del valore dell’indice o dello strumento finanziario sottostante; “Consob” indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; “Double quotation” Indica la funzionalità tecnica che, con un’unica transazione, consente l’aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall’operatore specialista sul mercato SEDEX e sul mercato ETFplus; 4 “Enti locali” indicano le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane e i consorzi tra enti locali territoriali; “Fondi chiusi” indicano i fondi comuni di investimento mobiliare o immobiliare di tipo chiuso autorizzati alla commercializzazione in Italia; “Gruppo” Indica, a seconda dei casi: - l’insieme di imprese incluse nel bilancio consolidato di un’impresa capogruppo ai sensi dell’articolo 25 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; - i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo della SIM ai sensi dell’articolo 11 del T.U.F.; - i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo bancario ai sensi dell’articolo 60 del T.U.B. “Interconnessione” indica il collegamento indiretto ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione, di soggetti non ammessi di cui all’articolo 3.2.4; “Investitori istituzionali in capitale di rischio” Indicano i soggetti che svolgono, stabilmente e professionalmente, attività di investimento in capitale azionario, attraverso l’assunzione, la gestione e la cessione di partecipazioni in società non quotate; “Investitori professionali” indicano i soggetti di cui alle disposizioni di attuazione dell’articolo 100, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Finanza; “Investment Companies” indica quelle società il cui oggetto sociale esclusivo prevede l’investimento in partecipazioni di maggioranza o minoranza di società quotate e non quotate ovvero in strumenti finanziari nonché le attività strumentali che hanno le caratteristiche stabilite nel Regolamento; “Istruzioni” Indicano le disposizioni di attuazione del presente Regolamento di cui all’articolo 1.1, comma 3; “Locals” Indicano i soggetti che svolgono esclusivamente attività di negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia; “Mercati” Indicano i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti, organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; “Mercati regolamentati” Indicano i mercati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, e nella sezione di cui all’articolo 67, comma 1, del Testo Unico della Finanza; “Mercato regolamentato europeo di riferimento” Indica il mercato, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j) della direttiva 2003/71/CE, di prima quotazione degli strumenti 5 finanziari o, nel caso l'ammissione alla quotazione sia avvenuta contestualmente su più mercati, quello più liquido; “Mercato “After Hours” (TAH)” Indica il comparto di mercato in cui si negoziano in orari differenti da quelli stabiliti per il mercato MTA e per il mercato SEDEX, azioni quotate che presentano i requisiti di liquidità stabiliti da Borsa Italiana, nonché covered warrant e certificates su richiesta dell’emittente; “Mercato After Hours MTAX (TAHX) Indica il comparto in cui si negoziano in orari differenti da quelli stabiliti per il mercato MTAX le azioni quotate che presentano i requisiti di liquidità stabiliti da Borsa Italiana; “Mercato degli strumenti derivati” o “IDEM” indica il mercato di borsa in cui si negoziano contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; “Mercato Expandi” indica il mercato regolamentato iscritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, del Testo Unico della Finanza, organizzato e gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano azioni, obbligazioni, warrant e diritti di opzione, non ammessi alla quotazione ufficiale di borsa; “Mercato telematico azionario” (MTA) indica il comparto di mercato in cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e quote di fondi chiusi quotati in Borsa; “Mercato MTAX” indica il mercato regolamentato iscritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, del Testo Unico della Finanza, organizzato e gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili e warrant di emittenti nazionali ed esteri; “Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC” (ETFplus) indica il comparto di mercato in cui si negoziano quote o azioni di OICR aperti nonché exchange traded commodities; “Mercato telematico dei securitised derivatives (SEDEX)” Indica il comparto in cui si negoziano covered warrant e certificates quotati in Borsa; “Mercato telematico delle obbligazioni” (MOT) indica il comparto di mercato in cui si negoziano obbligazioni diverse da quelle convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS e altri titoli di debito; “Modello di valutazione di Black & Scholes” indica il modello con il quale viene determinato il prezzo di un contratto di opzione, call e put, sulla base del valore della volatilità implicita imputato dagli operatori market maker; “Monte Titoli S.p.A” Indica la società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del Testo Unico della Finanza, nonché la società autorizzata alla gestione del servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del T.U.F.; 6 “Negoziatore” indica, a seconda dei casi: a) il soggetto addetto all’attività di negoziazione diretta nei mercati; b) il soggetto addetto al controllo degli ordini inoltrati dalla clientela attraverso sistemi di interconnessione; “Negoziazione continua” indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi (ove prevista) SEDEX, TAH, TAHX, MOT, ETFplus e IDEM, la modalità di negoziazione che prevede l’inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione, immediata o futura, di contratti; “Operatore specialista nel segmento Star” o “specialista Star” o “specialista” Indica l’operatore che, per i mercati MTA e MTAX, svolge le funzioni indicate negli articoli 2.3.5 e 4.1.16; “Operatore specialista del mercato “After Hours” o “operatore specialista del mercato TAH” o “specialista del mercato TAH” Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari per i quali ha fatto richiesta con liquidità inferiore a quella stabilita da Borsa Italiana, negoziati nel mercato “After Hours”; “Operatore specialista del mercato “After Hours MTAX” o “operatore specialista del mercato TAHX” o “specialista del mercato TAHX” Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle azioni per le quali ha fatto richiesta con liquidità inferiore a quella stabilita da Borsa Italiana, negoziati nel mercato “After Hours MTAX”; “Operatore specialista sul mercato MTA” o “specialista sul mercato MTA” indica l’operatore di cui all’articolo 4.1.18 che, su incarico dell’emittente, si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati in segmenti del mercato MTA diversi dal segmento Star e l'operatore che, anche senza incarico dell'emittente, si impegna a sostenere la liquidità delle azioni di emittenti di diritto estero ammesse ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) e negoziate in uno specifico segmento; “Operatore specialista sul mercato MTAX” o “specialista sul mercato MTAX” indica l’operatore di cui all’articolo 4.5.5bis che, su incarico dell’emittente, si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati in segmenti del mercato MTAX diversi dal segmento Star; “Operatore specialista del mercato telematico dei securitised derivatives” o “specialista sul mercato SEDEX” indica l’emittente che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato SEDEX o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato; “Operatore specialista del mercato telematico delle obbligazioni” o “specialista sul MOT” Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato MOT; 7 “Operatore specialista per i fondi chiusi” Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle quote di fondi chiusi e svolge le funzioni di cui agli articoli 2.3.17 e 4.1.17 “Operatore specialista per le quote o azioni di OICR aperti e per gli ETC” o “specialista sul mercato ETFplus” Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle quote o azioni di OICR aperti e degli ETC e svolge le funzioni di cui agli articoli 2.3.17 e 4.5.13; “Operatore specialista del mercato IDEM” o “specialista sull’IDEM” Indica l’operatore, diverso dal market maker, di cui all’articolo 4.7.11, che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato IDEM; “Operatori” o “operatori ammessi alle negoziazioni” Indica i soggetti di cui all’articolo 3.1.1 ammessi da Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico della Finanza, alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalla stessa Borsa Italiana; “Operatori market maker” Indicano gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4.7.10; “Organismi di investimento collettivo del risparmio” o “OICR” Indicano i fondi chiusi e gli OICR di tipo aperto; “Organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto” o “OICR aperti” Indicano i fondi comuni di investimento di tipo aperto e le Sicav, di diritto italiano o estero, autorizzati alla commercializzazione in Italia, indicizzati o strutturati; “Parametri” Indicano, ai fini della vigilanza sui mercati, di cui al Titolo 4.9: a) condizioni specifiche di immissione e di esecuzione delle proposte di negoziazione dal punto di vista delle loro caratteristiche di prezzo, tempo e quantità; b) limiti alle variazioni massime dei prezzi dei contratti che possono essere conclusi, calcolate con riferimento a prezzi di altri contratti o di proposte di negoziazione presenti sul mercato; c) orari di avvio o di conclusione, nonché di durata, delle fasi di negoziazione o della sospensione delle negoziazioni; “Parità/multiplo” Indica il numero di attività sottostanti per ciascun covered warrant o certificates; “Prezzi migliori (Proposte a ...)” Indica, con riferimento al prezzo di una determinata proposta: a) qualsiasi prezzo superiore se la proposta è in acquisto; b) qualsiasi prezzo inferiore se la proposta è in vendita. Analogamente, i prezzi peggiori sono quelli inferiori se in acquisto e superiori se in vendita. Per gli strumenti finanziari i cui prezzi esprimono tassi di interesse il significato dei prezzi migliori o peggiori è invertito REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 8 rispetto alle definizioni sopra esposte; “Prezzo di asta di apertura” o “prezzo di apertura” Indica nei mercati MTA, MTAX, Expandi, SEDEX, ETFplus e MOT, il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase di apertura; nel caso in cui su uno strumento finanziario si svolgano in una seduta di Borsa più di una fase di asta, il prezzo di asta di apertura è il prezzo venutosi a determinare al termine della prima fase d’asta; “Prezzo di asta di chiusura” Indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi, SEDEX, ETFplus e MOT il prezzo al quale vengono conclusi i contratti in asta di chiusura; “Prezzi di controllo” Indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi, SEDE, ETFplus e MOT, il prezzo utilizzato ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, determinato con le modalità previste nel presente Regolamento; “Prezzo di riferimento” Indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi, ETFplus e SEDEX, il prezzo di asta di chiusura ovvero, alle condizioni previste nel presente Regolamento, la media ponderata dell’ultimo 10% delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l’utilizzo della funzione di cross order; nel mercato MOT indica la media ponderata dell’ultimo 10% delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l’utilizzo della funzione di cross order; “Prezzo medio” Indica, nel mercato TAH e nel mercato TAHX, il prezzo medio ponderato dell’intera quantità dello strumento finanziario negoziata; “Prezzo ufficiale” Indica: a) nei mercati MTA, MTAX e Expandi, il prezzo medio ponderato per le relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la seduta, eccezion fatta per i contratti eseguiti con la funzione di cross order; b) nel mercato SEDEX, il prezzo medio ponderato relativo all’ultimo 10% del quantitativo scambiato nella seduta, eccezion fatta per i contratti eseguiti con la funzione di cross order; c) nel mercato MOT, il prezzo medio ponderato per le relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la seduta, al netto delle quantità scambiate con la modalità di esecuzione di cui all’articolo 4.4.7, comma 8; d) nel mercato ETFplus, il prezzo medio ponderato per le relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la seduta, al netto delle quantità scambiate mediante la funzione di cross order; e) nel mercato IDEM, il prezzo di chiusura giornaliero calcolato dall’organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui alle disposizioni di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 9 attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza; “Proposta di negoziazione” o “proposta” Indica l’ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio, immesso dagli operatori nei mercati MTA, MTAX, Expandi, SEDEX, TAH, TAHX, MOT, ETFplus o IDEM, contenente i dati e le informazioni necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione; “Quantitativo minimo di negoziazione” o “lotto minimo (negoziabile)” Indica, per ogni strumento finanziario, ove previsto: a) il numero minimo di azioni, warrant, diritti di opzione negoziabili nei mercati MTA, MTAX e Expandi e quote di fondi chiusi negoziabili nel mercato MTA; b) il numero minimo di covered warrant o certificates negoziabili nel mercato SeDeX; c) il numero minimo di azioni negoziabili nel mercato TAHX e il numero minimo di azioni, covered warrant e certificates negoziabili nel mercato TAH; d) il numero minimo di quote o azioni di OICR aperti o di ETC negoziabili nel mercato ETFplus; e) il valore nominale minimo di obbligazioni convertibili negoziabili nei mercati MTA, MTAX e Expandi o di obbligazioni, titoli di Stato, di euro-obbligazioni e ABS negoziabili nel mercato MOT. Qualora venga fissato un lotto minimo, possono essere negoziati nei rispettivi mercati solo quantitativi multipli del lotto medesimo; “Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971” Indica la delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, che approva il “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di emittenti ”; “Regolamento approvato con delibera Consob n. 11768” Indica la delibera Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768, che approva il “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati”; “Reverse merger” Dalla data che sarà comunicata con successivo Avviso entrerà in vigore la seguente definizione: Indica le operazioni di fusione di cui all’articolo 117 bis del TUF; “RRG” Indica il servizio di Riscontro e Rettifica Giornaliero tramite il quale le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari sono inviate al servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A.; “Segmento di mercato” Indica la suddivisione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati MTA, MTAX, SEDEX, ETFplus e MOT in gruppi omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 10 negoziazione; “Serie” Indica, per il mercato IDEM, nonché per i covered warrant e i certificates, gli strumenti finanziari relativi alla stessa attività (strumento) sottostante che hanno la stessa scadenza e attribuiscono, nel caso delle opzioni, la stessa facoltà e hanno il medesimo prezzo di esercizio; “Servizio di liquidazione” Indica il servizio di compensazione e liquidazione su base netta e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69, comma 1, del Testo Unico della Finanza; “Sistemi di generazione automatica degli ordini” o “Program trading” Indica i sistemi di generazione e immissione automatica di ordini, sulla base di parametri predeterminati in relazione all’andamento dei mercati; “Società di gestione” Indica la società di gestione dell’OICR aperto o chiuso; “Società di revisione” Indica una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’articolo 161 del Testo Unico della Finanza, ovvero ai sensi della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile; “Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma” Indica le obbligazioni, i covered warrant o i certificates che possono essere emessi sulla base di un programma di emissione utilizzando la procedura di ammissione prevista all’articolo 2.4.6 del Regolamento “Testo Unico Bancario” Indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”; “Testo Unico della Finanza” Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52"; “Tick” Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, determinato nelle Istruzioni, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili nei mercati; “Vigilanza prudenziale” Indica la vigilanza da parte di un’autorità pubblica o privata sul rispetto di regole, emanate dalla stessa autorità o comunque previste, in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, partecipazioni detenibili, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni e sulla verifica del rispetto di tali regole. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 11 PARTE 2 AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI TITOLO 2.1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 2.1.1 (Ambito di applicazione) 1. La presente Parte del Regolamento disciplina l'ammissione alla quotazione su domanda dell’emittente dei seguenti strumenti finanziari emessi da società o enti nazionali o esteri, nonché da Stati o enti sovranazionali: a) azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio; b) obbligazioni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito; c) warrant e altri titoli ad essi assimilabili; d) quote di fondi chiusi; e) covered warrant e certificates; f) obbligazioni strutturate; g) titoli di Stato; h) asset backed securities; i) quote o azioni di OICR aperti; j) exchange traded commodities. 2. La presente Parte del Regolamento disciplina altresì l’ammissione alle negoziazioni di cui all’articolo 2.1.2, comma 7. Articolo 2.1.2 (Competenze in materia di ammissione) 1. Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da Borsa Italiana alla quotazione, su domanda dell’emittente, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai Titoli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. 2. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato: a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 12 non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare; b) se, avendo altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa; c) se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alla quotazione di borsa in un altro Stato, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa; d) se la situazione dell’emittente sia tale da rendere l’ammissione contraria all’interesse degli investitori. A tal fine Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi: la presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria, un critico posizionamento competitivo nei principali settori di attività, l’evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e la carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano medesimo. 3. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione relativa agli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1. comma 1, lettera d) e alle azioni di Investment Company, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e c). 4. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui all’articolo 2.3.4, comma 6, Borsa Italiana, al fine di valutare l’elemento di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, farà prevalentemente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria. 5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui agli articoli 2.3.4, comma 7, e 2.3.1, comma 3, Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c). 6. Borsa Italiana può subordinare, nel solo interesse della tutela degli investitori, l’ammissione alla quotazione a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al richiedente. 7. Possono essere ammessi alle negoziazioni, su domanda dell'emittente, di un operatore aderente al mercato o su iniziativa di Borsa Italiana: a) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1 lettere a), b), f), h) e j) già negoziati su un altro mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 57 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971; b) gli strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell’Unione Europea o emessi da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e, in relazione agli strumenti REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 13 di cui al comma 7, lettera a), le ulteriori condizioni indicate nell'articolo 2.2.38. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Consob, per quanto applicabile. Articolo 2.1.3 (Condizioni generali per l’ammissione) 1. Le società e gli enti emittenti devono essere regolarmente costituiti ed i loro statuti devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali le società e gli enti stessi sono soggetti. 2. Gli strumenti finanziari devono essere: a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile; b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti; c) liberamente trasferibili; d) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza ovvero, ove stabilito dalle disposizioni applicabili ai singoli comparti, attraverso omologhi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza. Articolo 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri) 1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente Regolamento e nelle relative Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Borsa Italiana subordinerà l’ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di diritto estero al parere favorevole espresso dalla Consob circa l’idoneità dell’emittente ad assolvere gli obblighi informativi derivanti dalla quotazione. E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. 2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla quotazione di Borsa. 3. Per gli emittenti di diritto estero Borsa Italiana subordinerà la sussistenza del requisito della revisione contabile dei bilanci al positivo giudizio di equivalenza rilasciato dalla Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 14 4. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico. 5. Borsa Italiana verifica che, nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori. 6. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori. Articolo 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero) 1. Gli strumenti finanziari assoggettati ad un ordinamento estero emessi da emittenti italiani devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla quotazione di Borsa. 2. Per l'ammissione degli strumenti finanziari di cui al comma 1, che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore nello Stato di emissione. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 15 TITOLO 2.2 CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE Capo 1 - Azioni Articolo 2.2.1 (Requisiti degli emittenti di azioni) 1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. 2. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell’esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a completamento di quanto previsto dal comma 1: - il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; - lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell’esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; - gli ulteriori documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni. Qualora dalla redazione dei documenti pro-forma di cui al presente comma possa derivare l’inattendibilità oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, si riserva di accettare ricostruzioni contabili storiche diverse. 3. I documenti contabili di cui al comma 2 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti. Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti all’espressione del giudizio dovranno essere motivati. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 16 4. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le situazioni contabili annuali che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 2 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell’emittente, di accettare che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione contabile completa. 5. In via eccezionale, in deroga al comma 1, può essere accettato un numero inferiore di bilanci eventualmente integrati dalla documentazione di cui al comma 2 corredata da quanto previsto ai commi 3 e 4, ovvero, nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Tale deroga deve in ogni caso rispondere agli interessi dell’emittente e degli investitori e questi ultimi devono disporre di tutte le informazioni necessarie per una valutazione dell’emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l’ammissione. 6. L’emittente deve esercitare, direttamente o attraverso le proprie controllate e in condizioni di autonomia gestionale, una attività capace di generare ricavi. Borsa Italiana nel valutare la sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economicofinanziari propri dell’emittente. Qualora Borsa Italiana ravvisi elementi potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale, richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all’atto dell’ammissione a quotazione ed eventualmente in via continuativa. L’attivo di bilancio ovvero i ricavi dell’emittente non devono essere rappresentati in misura preponderante dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato. 7. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione possono essere ammesse a condizione che nello statuto dell’emittente: - sia previsto che le emissioni ordinarie di nuove azioni siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione; - il periodo minimo di iscrizione richiesto per il riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee non sia superiore a 90 giorni. 8. I requisiti di cui ai commi precedenti non si applicano per l’ammissione di azioni dello stesso emittente di categoria diversa rispetto a quelle già quotate. 9. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci a una società di revisione ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. 10. Nel caso in cui l’emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 17 11. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob. Articolo 2.2.2 (Requisiti delle azioni) 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti: a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente; b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale: 1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi; 2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99; 3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. 2. Nel disporre l’ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di emittenti le cui azioni ordinarie siano già ammesse ovvero siano contestualmente ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o derivino da una scissione, fusione mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili alle precedenti che coinvolgano società quotate in un mercato regolamentato, Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b). Tale deroga può essere accordata tenuto conto della diffusione delle azioni ordinarie. 3. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea. 4. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 18 azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato. 6. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob. Articolo 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star ) 1. All’atto della domanda di ammissione ovvero successivamente alla quotazione, l’emittente può richiedere per le proprie azioni ordinarie la qualifica di Star, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, rispettando le condizioni indicate nei commi seguenti. Borsa Italiana, verificata la sussistenza di tali condizioni, attribuisce la qualifica di Star, con l’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni ovvero con successivo Avviso. 2. Al fine di ottenere la qualifica di Star, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti: a) devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 3, del Regolamento; b) devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non inferiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 3, del Regolamento; c) devono essere diffuse tra il pubblico almeno per la percentuale di capitale stabilita nelle Istruzioni. Nel computo della percentuale si seguono le modalità di cui all’articolo 2.2.2, comma 1, lettera b). 3. Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono: a) rendere disponibile al pubblico la relazione trimestrale entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre dell’esercizio; b) avere l’ultimo bilancio d’esercizio annuale corredato di un giudizio positivo della società di revisione; c) non avere l’attivo di bilancio ovvero i propri ricavi rappresentati, in misura preponderante, dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato; d) trasmettere i dati di bilancio, nonché i dati trimestrali e semestrali, una volta approvati dall’organo competente, a Borsa Italiana secondo il formato elettronico dalla stessa predisposto e comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate ai dati di bilancio dall’assemblea dei soci; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 19 e) rendere disponibile sul proprio sito Internet il bilancio, la relazione semestrale, la relazione trimestrale, nonché l’informativa di cui all’articolo 114, comma 1, 4 e 5, del Testo Unico della Finanza e gli ulteriori elementi indicati da Borsa Italiana nelle Istruzioni. Le informazioni dovranno essere rese disponibili sul sito secondo il formato indicato da Borsa Italiana, anche in lingua inglese; f) aver pubblicato, nei termini previsti, i documenti contabili obbligatori sulla base delle disposizioni applicabili e non essere incorsi, nei precedenti 18 mesi, in violazioni di obblighi informativi formalmente accertati; g) non essere ammessi a procedure concorsuali e non avere società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ammesse a procedure concorsuali in misura superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni; h) non avere le proprie azioni ordinarie sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato; i) non incorrere in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile; j) aver individuato all’interno della propria struttura organizzativa un soggetto professionalmente qualificato (investor relator) che abbia come incarico specifico la gestione dei rapporti con gli investitori; k) aver adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 231/2001; l) applicare, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2 e 3 del Codice di Autodisciplina. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell’adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti, della rilevanza delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali nonché dei rapporti di natura familiare ai fini della sussistenza del requisito dell’indipendenza. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob; m) applicare per quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione i principi e i criteri applicativi previsti dall’articolo 5 del Codice di Autodisciplina; n) applicare per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori i principi e i criteri applicativi previsti dall’articolo 7 del Codice di Autodisciplina; o) aver nominato un comitato per il controllo interno in conformità a quanto previsto dal principio 8.P.4. e dal criterio applicativo 8.C.3. del Codice di Autodisciplina; p) aver vietato con efficacia cogente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ai soggetti che svolgono funzioni di direzione e ai dirigenti ai sensi del regolamento Consob n.11971/99 (c.d. internal dealing) l’effettuazione – direttamente o per interposta persona – di operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio delle azioni o di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 20 strumenti finanziari ad esse collegate nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo. Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock options, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all’atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall’interessato nei confronti della società. In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, si applicano i principi e i criteri applicativi previsti dall’articolo 12 del Codice di Autodisciplina. 4. La qualifica di Star è subordinata alla nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere le funzioni di cui all’articolo 2.3.5 relativamente alle azioni ordinarie. Possono esercitare le funzioni di specialista gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato. Non possono esercitare l’attività di specialista gli operatori che appartengono al gruppo cui l’emittente fa parte o che fa capo all’emittente. Qualora l’emittente abbia diverse tipologie di strumenti finanziari quotati può procedere alla nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere le funzioni di cui all’articolo 2.3.5, comma 1, lettera a) anche relativamente a tali tipologie. 5. In caso di emittenti già quotati, al fine di ottenere la qualifica di Star è richiesto il rispetto del requisito economico indicato nelle Istruzioni. 6. Borsa Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, può ritenere soddisfatti i requisiti di cui al comma 3, lettere l) e o), qualora il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre all’Assemblea l’adeguamento a tali requisiti. 7. L’emittente si impegna a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana la temporanea impossibilità di rispettare gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 e le relative motivazioni. 8. Borsa Italiana può concedere una deroga al rispetto del requisito di presentazione entro 45 giorni della 2a e 4a trimestrale di cui al comma 3, lettera a), in caso di comprovata impossibilità per l’emittente di rispettarlo, dandone comunicazione all’emittente e al pubblico entro 15 giorni dalla richiesta di deroga. 9. Borsa Italiana può richiedere alla società tutte le informazioni rilevanti ai fini della verifica degli obblighi di cui al comma 3. 10. Con la periodicità indicata nelle Istruzioni, Borsa Italiana con apposito Avviso può escludere dalla qualifica di Star le azioni per le quali nel semestre precedente non siano state rispettate le condizioni di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto dell’importanza e della frequenza dei casi nei quali tali condizioni sono venute a mancare. Borsa Italiana può altresì escludere, con la periodicità indicata nelle Istruzioni, dalla qualifica di Star le azioni per le quali siano venute meno le condizioni di cui al comma 3, lettera f), dalla data di ammissione della società nel segmento Star. Con la medesima periodicità, Borsa Italiana può escludere dalla REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 21 qualifica Star le azioni per le quali il flottante, calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 2.2.2, comma 1, lettera b), sia sceso al di sotto della percentuale di capitale stabilita nelle Istruzioni. Dell’esclusione viene data notizia al pubblico. 11. Borsa Italiana verifica il rispetto del requisito di capitalizzazione di cui al comma 2, lettera a), secondo la periodicità indicata all’articolo 4.1.2 e può, con apposito Avviso, escludere dalla qualifica di Star gli strumenti finanziari la cui capitalizzazione sia divenuta superiore alla soglia stabilita, secondo la procedura stabilita all’articolo 4.1.2, salvo che la società chieda di rimanere nel segmento Star secondo quanto previsto nelle Istruzioni. 12. Borsa Italiana, anche in deroga alla periodicità indicata nelle Istruzioni, può escludere, con provvedimento motivato, dalla qualifica di Star le azioni delle società per le quali si verifichino condizioni tali da pregiudicare la situazione economicofinanziaria e/o patrimoniale dell’emittente o del gruppo ad esso facente capo o quando le azioni sono sospese a tempo indeterminato. Il provvedimento è reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana. 13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, nella sostanza, anche alle società di diritto estero. E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi e/o ulteriori. Articolo 2.2.3 bis (Disposizioni transitorie) Le società del segmento Star si adeguano agli obblighi di cui all’articolo 2.2.3, comma 3, lettera k), entro il 31 marzo 2008. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 22 Capo 2 - Certificati rappresentativi di azioni Articolo 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni) 1. Nel caso di ammissione di certificati rappresentativi di azioni, l’emittente le azioni rappresentate è considerato come emittente ai fini della presente Parte del Regolamento. 2. L’emittente i certificati rappresentativi di azioni deve essere soggetto a vigilanza prudenziale in Italia o nel paese in cui ha la sede legale. 3. All’emittente i certificati rappresentativi e ai certificati medesimi si applica il disposto degli articoli 2.1.3 e 2.1.4; i certificati devono, altresì, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2.2.2. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 23 Capo 3 - Obbligazioni Articolo 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni) 1. Possono essere ammesse alla quotazione le obbligazioni emesse da società o enti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, salvo quanto disposto al successivo articolo 2.2.6. Nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, queste ultime devono essere negoziate in un mercato regolamentato o formare oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione. 2. Per le obbligazioni emesse da emittenti azioni ammesse o oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione nel mercato MTAX può essere accettato un numero inferiore di bilanci ovvero possono essere accettati i documenti contabili di cui all’articolo 2.2.1, commi 2, 3, 4 e 5. 3. In via eccezionale Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni emesse da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1, convertibili in azioni emesse da un terzo e negoziate in un mercato regolamentato o che sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione. 4. Nel caso di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana l’emittente le obbligazioni convertibili ha l’obbligo di: - dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate; - dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, questo ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia; - dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni. 5. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti obbligazioni quotate devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato, dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione. 6. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 24 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. 7. Qualora le obbligazioni siano garantite in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti di cui alla presente Parte posti in capo all’emittente le obbligazioni si intendono riferiti al garante dell’emissione. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob. Articolo 2.2.6 (Requisiti degli enti locali) 1. Possono essere ammessi alla quotazione gli strumenti finanziari emessi dagli enti locali in possesso dei seguenti requisiti: a) per i soggetti indicati nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali, l’ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all’articolo 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato dall’organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui all’articolo 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo; b) per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, l’ultimo bilancio approvato deve essere corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza; c) per gli enti locali di diritto estero l’ultimo bilancio o documento contabile equivalente deve essere certificato a norma della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. Articolo 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni) 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione le obbligazioni devono essere: a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 15 milioni di euro o importo equivalente, o, nel caso di obbligazioni convertibili, di almeno 5 milioni di euro o importo equivalente; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quelli appena indicati ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente; b) diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato; c) nel caso di obbligazioni convertibili, le azioni derivanti dalla conversione REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 25 dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di conversione. 2. Ai sensi dell’articolo 2.2.14, su richiesta dell’emittente, Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni, diverse da quelle convertibili, emesse o garantite incondizionatamente e irrevocabilmente da banche sottoposte a vigilanza prudenziale, destinate ad una offerta pubblica in Borsa da effettuarsi per il tramite di un operatore specialista che svolga le funzioni di cui all’articolo 2.3.15, comma 1, lettera a). Ai fini della valutazione dell’idoneità dell’offerta a realizzare una sufficiente diffusione tra il pubblico delle obbligazioni, Borsa Italiana stabilisce, nelle Istruzioni, le condizioni minime che l’offerta deve soddisfare e, nel Provvedimento di ammissione, le modalità e i termini dell’offerta. Qualora l’offerta non raggiunga le condizioni minime previste nelle Istruzioni, Borsa Italiana si riserva di esercitare i poteri di cui all’articolo 2.5.1. 3. Borsa Italiana si riserva, nel caso di obbligazioni che presentino il rimborso e/o la remunerazione indicizzata a tassi di interesse con modalità ritenute complesse, di assoggettare lo strumento finanziario alla disciplina di cui al Capo 8 del presente Titolo. 4. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni convertibili sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. 5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui ai commi precedenti sono verificati dalla Consob. Articolo 2.2.8 (Obblighi informativi degli emittenti) Nei casi di cui all’articolo 2.2.7, comma 2, l’emittente si impegna a comunicare annualmente a Borsa Italiana il numero di obbligazioni in circolazione. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 26 Capo 4 – Euro-obbligazioni Articolo 2.2.9 (Euro-obbligazione) 1. Per euro-obbligazioni si intendono le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l’emittente e/o collocati in due o più Stati. 2. All’emittente euro-obbligazioni si applicano le disposizioni del Capo 3 del presente Titolo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 27 Capo 5 - Warrant Articolo 2.2.10 (Definizione di warrant) 1. Per warrant si intende quello strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere) o di acquistare (warrant per acquistare) o di vendere (warrant per vendere), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per sottoscrivere o per acquistare e, viceversa, incassando un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per vendere. Nel caso di emissione di warrant per l’acquisto di azioni, le stesse devono risultare depositate in una gestione speciale, vincolate irrevocabilmente al servizio degli emittendi warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale. Nel caso di emissione di warrant per la vendita di azioni, il controvalore complessivo dei fondi necessari per l’acquisto delle azioni di compendio deve essere posto in deposito vincolato al servizio degli emittendi warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale oppure deve essere costituita una garanzia incondizionata e irrevocabile per pari importo rilasciata da un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale. Articolo 2.2.11 (Requisiti degli emittenti di warrant) 1. Possono essere ammessi alla quotazione i warrant di emittenti che soddisfino il requisito di cui all’articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica, inoltre, l’articolo 2.2.5, comma 5. 2. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione warrant che si riferiscano ad azioni di compendio negoziate in un mercato regolamentato, a condizione che: a) se le azioni di compendio sono emesse dal medesimo emittente, questi soddisfi i requisiti di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1; b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, quest’ultimo soddisfi i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1 e abbia i bilanci sottoposti a revisione contabile ai sensi del comma 5, dell’articolo 2.2.5. 3. Nel caso in cui le azioni di compendio siano negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli gestiti da Borsa Italiana, l’emittente i warrant dovrà altresì: - dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 28 - dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, questo ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia; - dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni. 4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob. Articolo 2.2.12 (Requisiti dei warrant) 1. Per l'ammissione alla quotazione, i warrant devono avere i seguenti requisiti: a) avere una circolazione autonoma; b) essere riferiti ad azioni di compendio già negoziate in un mercato regolamentato o oggetto di contestuale provvedimento di ammissione; c) le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio; d) essere diffusi tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato. 2. Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. 3. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 29 Capo 6 - Altri titoli e condizioni particolari di diffusione Articolo 2.2.13 (Altri titoli) Le disposizioni precedenti di questo Titolo relative alle azioni, alle obbligazioni e ai warrant regolano anche, in quanto compatibili, l’ammissione alla quotazione rispettivamente di titoli rappresentativi di capitale di rischio, di altri titoli di debito e di altri titoli assimilabili ai warrant. Articolo 2.2.14 (Condizioni particolari di diffusione) 1. In deroga alle previsioni di cui agli articoli 2.2.2, 2.2.7, 2.2.12, 2.2.25 e 2.2.30, Borsa Italiana può ammettere alla quotazione in Borsa strumenti finanziari destinati entro breve termine a un’offerta pubblica in Borsa e per i quali sia ragionevole prevedere che l’offerta medesima realizzi una sufficiente diffusione tra il pubblico. 2. La sufficiente diffusione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettere a), b), c), d), f) e h) può essere valutata tenendo conto delle situazioni derivanti dalla quotazione ufficiale presso borse di altri Stati. 3. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di al presente articolo sono verificati dalla Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 30 Capo 7 - Covered warrant e certificates Articolo 2.2.15 (Definizione di covered warrant) 1. Per covered warrant si intendono gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostante ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante. Nei casi di cui al successivo articolo 2.2.18, lettere a) e b), i covered warrant sono emessi da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti l’attività sottostante 2. Ogni combinazione di emittente il covered warrant, tipo di facoltà (call o put), attività sottostante, prezzo e modalità di esercizio, scadenza, identifica un diverso covered warrant (una serie). Una emissione di covered warrant può essere costituita da una o più serie. 3. I covered warrant possono prevedere condizioni risolutive o la modifica delle caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell’attività sottostante. 4. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a quotazione tipologie di covered warrant che siano combinazioni di call e/o put covered warrant o che prevedano modifiche in uno o più degli elementi contenuti nella definizione di cui al precedente comma 1. Articolo 2.2.16 (Definizione di certificates) 1. Per certificates si intendono gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai covered warrant. 2. I certificates possono prevedere condizioni risolutive o la modifica delle caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell’attività sottostante. 3. Nei casi di cui al successivo articolo 2.2.18, lettere a) e b), i certificates sono emessi da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti l’attività sottostante. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 31 Articolo 2.2.17 (Requisiti degli emittenti i covered warrant o i certificates) 1. Possono essere ammessi a quotazione i covered warrant e i certificates emessi dai seguenti soggetti: a) società o enti nazionali o esteri, sottoposti a vigilanza prudenziale; b) Stati o enti sovranazionali; c) società o enti per i quali i rapporti obbligatori connessi all’emissione vengano garantiti, in modo incondizionato e irrevocabile, da un soggetto diverso (garante), appartenente alle categorie di cui alle lettere a) e b). 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), i requisiti e gli adempimenti di cui alla presente Parte posti in capo all’emittente i covered warrant o i certificates si intendono riferiti al garante dell’emissione. 3. Gli emittenti i covered warrant o i certificates, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), debbono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: a) possedere un patrimonio di vigilanza minimo di almeno 25 milioni di euro; b) possedere sistemi di gestione e controllo dei rischi che siano conformi alle disposizioni di vigilanza prudenziale a cui sono sottoposti e comunque comunicati a Borsa Italiana; c) avere pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci, anche consolidati, degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti covered warrant o certificates quotati devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente deve avere conferito l’incarico di revisione contabile per il bilancio dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione. 4. Nel caso in cui gli emittenti i covered warrant o i certificates siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana, indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. 5. Borsa Italiana può, al fine di valutare l’idoneità dell’emittente i covered warrant o i certificates, prendere in considerazione la passata esperienza dell’emittente in materia di covered warrant, certificates o strumenti finanziari simili, e può richiedere al REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 32 medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all’emissione. Articolo 2.2.18 (Attività sottostante) 1. Possono essere ammessi a quotazione i covered warrant e i certificates riferiti alle seguenti attività sottostanti: a) azioni di emittenti diversi dall’emittente i covered warrant o i certificates, negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità; b) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità; c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione; d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili; e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate; f) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione; g) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi. 2. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a quotazione covered warrant o certificates su attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma precedente, sempre che risultino soddisfatte le condizioni del presente Capo. Articolo 2.2.19 (Informativa sulle attività sottostanti) 1. Qualora l’attività sottostante sia costituita da strumenti finanziari di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettera a), ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato, l’emittente i covered warrant o i certificates deve dimostrare la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente l’attività sottostante nel mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 33 2. Nei casi di cui al comma 1 Borsa Italiana si riserva di richiedere all’emittente i covered warrant o i certificates di dimostrare che gli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia. 3. Qualora l’attività sottostante sia costituita dalle attività di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) l’emittente i covered warrant o i certificates deve dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti. In relazione alle attività di cui alla lettera f) l’emittente i covered warrant o i certificates deve altresì fornire la metodologia di calcolo e di gestione degli indici o dei panieri. Articolo 2.2.20 (Requisiti dei covered warrant e dei certificates) 1. Per l’ammissione alla quotazione, ciascun covered warrant o certificates deve soddisfare le seguenti condizioni: a) limitatamente ai covered warrant avere scadenza non inferiore a 3 mesi, nel caso in cui sulla medesima attività sottostante sia stato introdotto da Borsa Italiana un prodotto derivato, e comunque non superiore a 5 anni dalla data in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda di ammissione a quotazione. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione covered warrant aventi scadenza superiore a 5 anni, su richiesta motivata dell’emittente, qualora sussistano informazioni sufficienti ai fini della determinazione del prezzo dello strumento stesso; b) avere le seguenti caratteristiche tecniche: 1. limitatamente ai covered warrant e ai certificates appartenenti ai segmenti e alle classi individuati da Borsa Italiana nelle Istruzioni, la parità/multiplo, così come definita nell’articolo 1.3, deve essere pari a 0,1 qualora l’attività sottostante sia costituita da azioni italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e 0,0001 qualora il sottostante sia costituito da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi; 2. l’esercizio a scadenza è riconosciuto automaticamente per i covered warrant in the money e per i certificates; al possessore del covered warrant o del certificates dovrà comunque essere concessa la facoltà di rinuncia attraverso apposita comunicazione all’emittente entro l’orario stabilito nelle Istruzioni; c) nel caso di covered warrant o certificates su titoli di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettera a), l’emittente i covered warrant o i certificates deve dichiarare a Borsa Italiana l’avvenuta comunicazione dell’emissione all’emittente dell’attività sottostante; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 34 d) nel caso di covered warrant o certificates su titoli azionari negoziati nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il numero complessivo di azioni sottostanti la singola emissione non può al momento della presentazione della domanda di ammissione superare il 2% del numero totale di azioni in circolazione del medesimo titolo. Borsa Italiana si riserva tuttavia la facoltà di prevedere una percentuale diversa in relazione alle caratteristiche del titolo azionario sottostante; e) nel caso di covered warrant o certificates su attività sottostanti di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettera a), e), f) e g), Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’attività sottostante. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente i covered warrant o i certificates dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci; f) nel caso di covered warrant o certificates che prevedono la liquidazione monetaria, la modalità di fissazione del prezzo di liquidazione deve essere tale da ridurre il rischio di andamenti anomali nei prezzi dell’attività sottostante e di conseguenza il prezzo di liquidazione deve essere, di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività sottostante. Nel caso in cui l’attività sottostante sia costituita da azioni italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al prezzo di riferimento dello strumento finanziario sottostante il giorno precedente quello di scadenza nell’ipotesi di esercizio a scadenza e al prezzo di riferimento dello strumento finanziario sottostante il giorno di esercizio nell’ipotesi di esercizio anticipato. Nel caso in cui l’attività sottostante sia costituita da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al valore dell’indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono nel giorno di scadenza nell’ipotesi di esercizio a scadenza e al valore dell’indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono il giorno successivo a quello di esercizio nell’ipotesi di esercizio anticipato. 2. In ogni caso Borsa Italiana si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione a quotazione di covered warrant o certificates al fine di tutelare la stabilità e il regolare funzionamento del mercato delle attività sottostanti ad essi connesse. Articolo 2.2.21 (Liquidazione dei covered warrant e dei certificates in caso di esercizio) 1. Qualora l’attività sottostante sia costituita dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettere a) e b) negoziati su mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, la modalità di liquidazione dei covered warrant o dei certificates a seguito di esercizio anticipato o a scadenza, può avvenire, REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 35 coerentemente con quanto indicato nel prospetto di quotazione, mediante consegna fisica dell’attività sottostante o tramite liquidazione monetaria. 2. Per tutte le altre categorie di attività sottostanti è consentita esclusivamente la modalità di liquidazione monetaria. 3. L’emittente i covered warrant o i certificates stabilisce le modalità con cui il detentore del warrant comunica la volontà di effettuare l’esercizio anticipato o a scadenza nonché i tempi e le modalità con cui si effettua la liquidazione dell’attività sottostante a seguito dell’esercizio. Articolo 2.2.22 (Impegni degli emittenti i covered warrant o i certificates) 1. L’emittente i covered warrant o i certificates si impegna a esporre in via continuativa su tutte le serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni (obblighi di spread), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione dei covered warrant o dei certificates e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni. Borsa Italiana, in relazione alle caratteristiche della singola emissione, si riserva di prevedere i suddetti obblighi di quotazione per un quantitativo più elevato nell’Avviso di inizio delle negoziazioni. 2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni i casi in cui gli obblighi di spread di cui al comma 1 non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, fra l’altro, della tipologia di covered warrant o certificates e delle modalità di negoziazione dell’attività sottostante. 3. Borsa Italiana, almeno due volte l’anno, rivede i quantitativi di cui al comma 1; eventuali modifiche dei quantitativi sono comunicate all’emittente e al mercato mediante Avviso con congruo anticipo rispetto alla data in cui le stesse diventano efficaci. 4. Su richiesta dell’emittente, Borsa Italiana può sospendere gli obblighi di quotazione di cui al precedente comma 1, su una o più serie di una stessa emissione di covered warrant o certificates alle condizioni indicate nelle Istruzioni oppure consentire l’immissione delle quotazioni senza avvalersi della funzionalità di cui all’articolo 4.2.3, comma 7, qualora ricorrano motivi tecnici che non ne consentano l’utilizzo. 5. L’obbligo di cui al precedente comma 1 può essere soddisfatto anche da un soggetto terzo a ciò specificamente incaricato (specialista) dall’emittente i covered warrant o i certificates. In tal caso, l’eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per qualsiasi causa deve essere comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. L’emittente è tenuto in ogni caso a garantire la continuità della funzione di specialista e a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana il nuovo incarico eventualmente conferito. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 36 Capo 8 - Obbligazioni strutturate Articolo 2.2.23 (Definizione di obbligazioni strutturate) Per obbligazioni strutturate si intendono quei titoli obbligazionari che si differenziano da quelli di cui al precedente Capo 3 in quanto il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all’andamento dei prezzi di una delle seguenti attività: a) azioni negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità; b) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità; c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione; d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili; e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate; f) quote o azioni di OICR; g) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione; h) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi. Articolo 2.2.24 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate) 1. Possono essere ammessi a quotazione le obbligazioni strutturate emesse dai seguenti soggetti: a) società o enti nazionali o esteri; b) Stati o enti sovranazionali. 2. Gli emittenti le obbligazioni strutturate, ad eccezione degli Stati, debbono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2.2.1 commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica inoltre l’articolo 2.2.5, comma 5. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 37 3. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni strutturate siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. 4. Borsa Italiana può, al fine di valutare l’idoneità dell’emittente le obbligazioni strutturate, richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all’emissione. 5. L’emittente le obbligazioni strutturate deve inoltre dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione dalle attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione. Borsa Italiana si riserva la facoltà di chiedere all’emittente la comunicazione ai fini della diffusione al mercato, durante la vita delle obbligazioni, delle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione. 6. L’emittente dovrà prevedere un “agente” per il calcolo, incaricato di quantificare, sulla base delle caratteristiche specifiche dell’emissione, l’entità del rimborso e/o della remunerazione. 7. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a quotazione obbligazioni strutturate su attività diverse da quelle indicate all’articolo 2.2.23, comma 1, lettere a), b), c) e d) sempre che risultino soddisfatte le condizioni del presente Capo. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob. Articolo 2.2.25 (Requisiti delle obbligazioni strutturate) 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le obbligazioni strutturate devono essere: a) indicizzate ad attività che presentino requisiti di cui all’articolo 2.2.23; b) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia almeno pari al valore determinato da Borsa Italiana con proprie Istruzioni; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato nelle istruzioni ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente; c) diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 2.2.7, comma 2, e 2.2.8. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 38 2. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni strutturate: a) il rimborso non possa in alcun caso avvenire ad un prezzo inferiore al loro valore nominale; b) sia prevista l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti di cui all’articolo 2.2.23, lettere a), e), f) e g), prescelte per l’indicizzazione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente le obbligazioni strutturate dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci. Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere contenute nel regolamento dell’emissione. 3. Borsa Italiana può richiedere, inoltre, che per le obbligazioni strutturate le modalità di calcolo dell’indicizzazione, se espresse mediante formula matematica, siano affiancate da un esempio numerico di calcolo che non risulti fuorviante. 4. Borsa Italiana raccomanda che i prezzi da utilizzare ai fini dell’indicizzazione siano, di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività finanziaria in questione. 5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 39 Capo 9 – Asset backed securities Articolo 2.2.26 (Definizione di asset backed securities) 1. Per asset backed securities (ABS) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi: a) della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni e di leggi speciali alle quali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 130; b) di ordinamenti esteri che prevedano l’impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari emessi ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione di cartolarizzazione. 2. Possono essere ammesse a quotazione le singole emissioni di ABS (tranche di ABS) relative a un’operazione di cartolarizzazione. Articolo 2.2.27 (Requisiti degli emittenti di ABS) 1. L’emittente deve avere per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), dell’articolo 2.2.26, Borsa Italiana può derogare a tale disposizione nel caso ritenga adeguata la documentazione comprovante che i crediti o le altre attività, con il cui incasso o realizzo sono soddisfatti i diritti incorporati nelle ABS, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione e che su detto patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle relative ABS. 2. I bilanci degli emittenti ABS quotate devono essere corredati di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione. Articolo 2.2.28 (Requisiti delle ABS) 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione le tranche di ABS devono: a) avere un valore nominale residuo di almeno 50 milioni di euro o di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 40 controvalore di pari importo se denominate in altre valute. Borsa Italiana può, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato ove ritenga che per l’ABS in questione si formerà un mercato sufficientemente liquido; b) essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato; c) essere oggetto di valutazione, in via continuativa, da parte di almeno una delle agenzie di rating indipendenti indicate nelle Istruzioni. I rating richiesti dall’emittente e resi pubblici devono essere almeno pari al rating minimo indicato nelle Istruzioni. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione tranche prive di rating nel caso in cui il rimborso delle stesse sia garantito da uno Stato, da un ente o un’agenzia governativa tale per cui il rating implicito sia almeno pari a quello minimo indicato nelle Istruzioni. 2. Borsa Italiana si riserva di assoggettare le ABS alla disciplina di cui agli articoli 2.2.24, commi 4, 5, 6 e 7, e 2.2.25, commi 2, 3 e 4, del Capo 8 del presente Titolo, nel caso presentino il rimborso e/o la remunerazione indicizzata all’andamento di: a) tassi d’interesse, con modalità di indicizzazione ritenute complesse; b) valute; c) indici azionari o panieri di indici azionari; d) azioni o panieri di azioni quotate in borsa in Italia o in un altro Stato. Articolo 2.2.29 (Informazioni sull’operazione) 1. Per ciascuna emissione, gli emittenti ABS sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana, non appena disponibili, almeno le seguenti informazioni ai fini della loro diffusione al pubblico: 1) tutti i rating a cui l’emissione è assoggettata e in particolare: a) modifica del rating; b) assoggettamento del rating a un periodo di “studio” (nel caso tale procedura sia prevista dalla società di rating); c) report integrale diffuso dalla società di rating in merito ai due eventi sopra menzionati; d) report integrale, qualitativo e quantitativo, relativo all’attività di sorveglianza periodica delle attività destinate al rimborso delle ABS; 2) i cambiamenti intervenuti nel piano di ammortamento della tranche e nei gradi di subordinazione tra tranche e l’eventuale coefficiente di rettifica del valore nominale della tranche (pool factor). 2. Borsa Italiana si riserva di consentire l’omissione di dati e informazioni di cui al comma precedente nei casi in cui questi siano già contenuti in altra documentazione REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 41 fornita dall'emittente o non risultino rilevanti per la singola emissione. In tale ultimo caso Borsa Italiana ne dà comunicazione alla Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 42 Capo 10 – OICR Articolo 2.2.30 (Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi) 1. Possono essere ammessi alla quotazione le quote di un fondo mobiliare o immobiliare chiuso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la società di gestione del fondo abbia redatto e pubblicato almeno un rendiconto semestrale del fondo; b) il regolamento del fondo preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote del fondo. 2. Qualora venga richiesta l’ammissione a quotazione delle quote di un fondo chiuso sottoscritto mediante l’apporto di attività, Borsa Italiana può derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), purché venga prodotta una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa almeno ad un semestre pro-forma. 3. Nel caso dei fondi mobiliari chiusi, l’ammontare del fondo deve essere di almeno 25 milioni di euro. 4. I fondi mobiliari chiusi provvedono ad investire almeno il 25% delle proprie attività entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione. 5. Le quote devono essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato. 6. Qualora si richieda l’ammissione di quote di un singolo comparto del fondo, i requisiti di cui al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto. Articolo 2.2.31 (Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti) 1. Possono essere ammesse alla quotazione le quote o azioni di OICR aperti indicizzati, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) l’indice o il paniere di titoli di riferimento dell’OICR sia caratterizzato da trasparenza nei metodi di calcolo e da aggiornamento giornaliero; b) il valore dell’indice e i prezzi fatti registrare dalle singole componenti nel mercato principale di quotazione siano disponibili ai negoziatori in Italia almeno una volta al giorno; c) il regolamento o lo statuto dell’OICR preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote o azioni dell’OICR; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 43 d) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre in via continuativa prezzi in acquisto e vendita secondo quanto previsto dall’articolo 2.3.17. 2. Possono essere ammesse alla quotazione le quote o azioni di OICR aperti strutturati, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) l’indice a cui è legato l’andamento dell’OICR e la formula che esprime il collegamento tra andamento dell’indice e dell’OICR siano caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo; b) il valore dell’indice sia disponibile ai negoziatori in Italia almeno una volta al giorno; c) il regolamento o lo statuto dell’OICR preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote o azioni dell’OICR; d) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre in via continuativa prezzi in acquisto e vendita secondo quanto previsto dall’articolo 2.3.17. 3. Qualora successivamente all’ammissione alla quotazione vengano meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2, Borsa Italiana potrà decidere la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dalle negoziazioni delle quote o azioni dell’OICR aperto ai sensi del successivo Titolo 2.5 del presente Regolamento. 4. Qualora si richieda l’ammissione di quote o azioni di un singolo comparto di un OICR aperto, i requisiti di cui al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 44 Capo 11 – Azioni di Investment Companies Articolo 2.2.32 (Requisiti di ammissione delle azioni delle Investment Companies) 1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni ordinarie rappresentative del capitale di Investment Companies a condizione che lo statuto, nella clausola relativa all’oggetto sociale, preveda le seguenti regole in materia di investimenti e limiti alla concentrazione del rischio: - la società non investe in strumenti finanziari quotati e non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% delle proprie attività; - il totale delle esposizioni della società verso lo stesso emittente o gruppo (incluse le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati OTC) deve essere inferiore al 30% delle proprie attività; - la società non investe più del 20% delle proprie attività in quote di fondi speculativi italiani o esteri; - i limiti di cui sopra non trovano applicazione quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato appartenente all’Unione Europea, dai suoi enti locali, da uno Stato appartenente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati appartenenti all’Unione Europea. Lo statuto della società inoltre può prevedere che i menzionati limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia lo statuto precisa che il superamento della soglia statutaria non può protrarsi oltre 12 mesi. 2. Lo statuto precisa altresì che ai fini della modifica dell’oggetto sociale è necessario un quorum deliberativo del 90% degli aventi diritto al voto in tutte le convocazioni, fintanto che le azioni della società sono negoziate nel segmento destinato alle Investment Companies. Lo statuto precisa altresì che lo stesso quorum è necessario anche per la modifica della clausola relativa al quorum deliberativo di cui al presente articolo 2.2.32 comma 2. 3. Le Investment Companies provvedono ad investire almeno il 25% del totale dell’attivo entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione. Articolo 2.2.33 (Requisiti delle Investment Companies) 1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di Investment Companies che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio di almeno un esercizio annuale anche consolidato corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 45 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. 2. Nel caso di società di recente costituzione ed in deroga al disposto del comma 1, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, si riserva di accettare una situazione patrimoniale ed economica relativa a un periodo inferiore all’anno, purché assoggettata al giudizio della società di revisione ai sensi del comma 1. 3. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell’esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a complemento di quanto previsto dal comma 1: - il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un semestre chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; - lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura del semestre precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data. Qualora dalla redazione dei documenti pro-forma di cui al presente comma possa derivare l’inattendibilità oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, si riserva di accettare ricostruzioni contabili storiche diverse. 4. I documenti contabili di cui al comma 3 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti. Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti all’espressione del giudizio dovranno essere motivati. 5. I bilanci di esercizio e consolidati e le ricostruzioni contabili che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 3 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell’emittente, di accettare che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione contabile completa. 6. L’emittente deve essere in grado di operare in condizioni di autonomia gestionale. Borsa Italiana nel valutare la sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economicofinanziari propri dell’emittente. Qualora Borsa Italiana ravvisi elementi potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale, richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all’atto dell’ammissione a quotazione ed eventualmente in via continuativa. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 46 7. Almeno tre tra componenti dell’organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell’investimento della società. 8. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci a una società di revisione ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. 9. Nel caso in cui l’emittente o le società da esso controllate, siano state oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. 10. Le società italiane che intendono richiedere l’ammissione alla quotazione come Investment Companies ai sensi del presente Regolamento devono essere iscritte a uno degli elenchi di cui agli articoli 106, 107 oppure 113 del Testo Unico Bancario. Articolo 2.2.34 (Requisiti delle azioni) 1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti: a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni di Investment Companies con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente; b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale: 1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi; 2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99; 3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 47 2. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 48 Capo 12 - ETC Articolo 2.2.35 (Definizione di Exchange Traded Commodities) 1. Per Exchange Traded Commodities (ETC) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento in una delle seguenti attività: a) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate; b) contratti, anche derivati, collegati alle attività di cui alla lettera precedente per le quali esista un mercato liquido e caratterizzate dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi. 2. Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle attività di cui al precedente comma oppure al valore di indici o panieri relativi alle attività di cui al comma precedente a condizione che siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. Articolo 2.2.36 (Requisiti degli emittenti di Exchange Traded Commodities) 1. Possono essere ammessi a quotazione gli ETC emessi dalle società o enti nazionali o esteri che hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione degli strumenti di cui all'articolo 2.2.35. 2. I bilanci degli emittenti ETC devono essere corredati di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. 3. Borsa Italiana può, al fine di valutare l’idoneità dell’emittente gli ETC, richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all’emissione. 4. L’emittente gli ETC deve inoltre dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione dalle attività sottostanti. Borsa Italiana si riserva la facoltà di chiedere all’emittente la comunicazione ai fini della diffusione al mercato, durante la vita degli ETC, delle variazioni dei prezzi delle attività sottostanti. Articolo 2.2.37 (Requisiti degli ETC) 1. Possono essere ammessi alla quotazione gli ETC purché siano rispettate le seguenti condizioni: REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 49 a) il valore dell’indice e i prezzi fatti registrare dalle sue componenti nel mercato di quotazione di riferimento siano disponibili ai negoziatori in Italia con un adeguato grado di aggiornamento; b) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre, in via continuativa, prezzi in acquisto ed in vendita secondo quanto previsto dall’articolo 2.3.17. 2. Ai fini dell’ammissione alla quotazione degli strumenti di cui all'articolo 2.2.35, comma 1, gli emittenti devono attestare che: - le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’emittente e da quello delle altre eventuali emissioni; - le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione; - su tali attività non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei relativi ETC. L’attestazione prodotta dall’emittente è suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un primario studio legale internazionale, nel quale venga confermata la sussistenza degli elementi di cui al presente comma. 3. Nel caso in cui gli emittenti degli ETC oppure gli stessi ETC o l’eventuale garante siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. 4. Borsa Italiana richiede, inoltre, che sia prevista l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti di cui all’articolo 2.2.35, comma 1 prescelte per l’indicizzazione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente gli ETC dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 50 Capo 13 – Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) Articolo 2.2.38 (Requisiti di ammissione) 1. Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) devono essere negoziati su un altro mercato regolamentato europeo da oltre 18 mesi e non devono essere stati oggetto di un provvedimento di esclusione dalle negoziazioni, ai sensi degli articoli 2.5.4, 2.5.6 e 2.5.7 del Regolamento, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni. 2. Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), indicati nelle Istruzioni, possono essere ammessi alle negoziazioni se in possesso dei seguenti requisiti: a) l'emittente dello strumento finanziario, nell'adempimento degli obblighi di informazione societaria ad esso applicabili, sia assoggettato ad una disciplina sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia; b) l'informativa su fatti rilevanti, l'informativa periodica, quella sulle operazioni straordinarie e quella relativa all'esercizio dei diritti dei portatori gli strumenti finanziari sia disponibile in lingua inglese presso il pubblico; c) lo strumento finanziario non sia sospeso o revocato dalla negoziazione nel mercato regolamentato europeo di riferimento, per ragioni non dipendenti da cause tecnologiche inerenti l'operatività del mercato stesso; d) il soggetto richiedente di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, produca un documento di sintesi in lingua italiana sull'emittente lo strumento finanziario secondo quanto stabilito dall'articolo 57 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971. 3. Borsa Italiana si riserva, ai fini dell'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario, di richiedere al soggetto richiedente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto al comma precedente. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 51 TITOLO 2.3 SPONSOR E SPECIALISTA Capo 1 – Sponsor e specialista Star Articolo 2.3.1 (Nomina dello sponsor) 1. L’emittente deve procedere alla nomina di uno sponsor nei seguenti casi: a) quando intenda presentare a Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 2.1.2, comma 1, domanda di ammissione di strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), c), d) e azioni di Investment Companies, non avendo altri strumenti già ammessi alla quotazione da Borsa Italiana; b) quando, a seguito di gravi infrazioni a norme del presente Regolamento o di altri regolamenti o discipline applicabili, Borsa Italiana richieda che sia nominato uno sponsor per assistere l’emittente negli adempimenti dovuti. Dalla data che sarà comunicata con successivo Avviso entrerà in vigore il seguente comma 2 2. In caso di operazioni di Reverse merger e nel caso di operazioni di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all’attivo patrimoniale dell’emittente come calcolato ai sensi dell’articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall’articolo 117 bis comma 2, quest’ultimo procede alla nomina di un solo sponsor ai soli fini del rilascio di dichiarazioni conformi a quanto previsto dall’articolo 2.3.4, comma 2, lettere c) e d). L’incarico di sponsor non può essere conferito al soggetto che si trovi nelle condizioni previste all’articolo 2.3.3 del Regolamento e specificate nelle Istruzioni. A tal fine lo sponsor deve rilasciare alla Borsa Italiana l’attestazione di cui all’articolo 2.3.3, comma 2, entro la data della nomina e comunque almeno 10 giorni di borsa aperta antecedenti la data del rilascio delle dichiarazioni. 3. Non è necessaria la nomina dello sponsor nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni rinvenienti da un’operazione di fusione di società quotate. 4. L’incarico di sponsor deve essere conferito non più tardi del momento di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione degli strumenti finanziari e per una durata tale da coprire almeno: a) un anno dalla data di inizio delle negoziazioni, nel caso in cui l’incarico sia stato conferito in relazione all’ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a); REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 52 b) il periodo fino alla data di inizio quotazione nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettere c) e d). 5. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 l’incarico dovrà avere durata pari ad almeno un anno. 6. La nomina dello sponsor è comunque dovuta nel caso di prima ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a). 7. Borsa Italiana può esentare l’emittente dall’obbligo di cui al comma 1 qualora le azioni di cui si chiede l’ammissione alla quotazione siano già quotate in un altro mercato regolamentato. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile. Articolo 2.3.2 (Soggetti abilitati a esercitare l’attività di sponsor) Possono esercitare l’attività di sponsor le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U. bancario. Nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettera a), preceduta da un’offerta di vendita o di sottoscrizione degli strumenti stessi effettuata mediante consorzio, lo sponsor dovrà essere capofila (lead manager) dell’offerta al pubblico o del collocamento istituzionale. Articolo 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente) 1. Lo sponsor non può far parte del gruppo cui l’emittente appartiene o che fa capo all’emittente. 2. Lo sponsor deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, qualora: a) lo sponsor o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo (di seguito, “Gruppo dello sponsor”) detengano una partecipazione nella società emittente o in società del gruppo a cui l’emittente appartiene o che all’emittente fa capo (di seguito, “Gruppo dell’emittente”) o un diritto di pegno o usufrutto su azioni dell’emittente; b) sussistano rapporti di natura creditizia tra il Gruppo dello sponsor e il Gruppo dell’emittente; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 53 c) sussistano rapporti di natura partecipativa e creditizia tra il Gruppo dello sponsor e i soggetti che detengono, direttamente e indirettamente, partecipazioni significative nell’emittente. 3. L’emittente deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti partecipativi, qualora il Gruppo dell’emittente detenga una partecipazione nel Gruppo dello sponsor. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), e comma 3, l’incarico di sponsor non può essere conferito al soggetto che si trovi nelle condizioni specificate nelle Istruzioni. 5. Borsa Italiana, ai fini di un ordinato svolgimento della procedura di ammissione, può richiedere la nomina di un diverso sponsor nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera c), nei casi indicati nelle Istruzioni. La disciplina contenuta nelle Istruzioni entrerà in vigore subordinatamente all’esplicito assenso della Consob. 6. Borsa Italiana può richiedere la nomina di un diverso sponsor in casi diversi da quelli previsti dalle Istruzioni, comunicandolo all’emittente entro 15 giorni dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda. Nella comunicazione sono riportate le motivazioni della richiesta. 7. Qualora, successivamente all’avvenuta presentazione della domanda di ammissione, l’emittente proceda alla revoca dello sponsor o quest’ultimo rinunci al proprio mandato, entrambi i soggetti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è interrotta fino a quando l’emittente nomini un altro sponsor che svolga le funzioni di cui al presente capo per i periodi di cui all’articolo 2.3.1, quarto e quinto comma. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile. Articolo 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari) 1. Lo sponsor collabora con l’emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa. 2. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), lo sponsor assume le responsabilità di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana: a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini dell’ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall’emittente ai sensi dell’articolo 2.4.1, comma 2; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 54 b) assicura che l’organo amministrativo e l’organo di controllo sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all’ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società stessa; c) attesta, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, sulla base di apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato dall’organo di controllo e accettato dallo sponsor, che la società emittente e le principali società del gruppo ad essa facente capo abbiano istituito al proprio interno un sistema di controllo di gestione tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e dell’eventuale gruppo a essa facente capo; d) dichiara di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti nell’ambito del piano industriale, relativi all’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, sono stati determinati dall’emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell’emittente e del gruppo ad esso facente capo. Qualora il giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla quotazione sia successiva al 15 settembre, la dichiarazione deve estendersi ad almeno i primi sei mesi dell’esercizio successivo. Ai fini del rilascio della dichiarazione, lo sponsor potrà avvalersi di un’apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato dall’organo di controllo e accettato dallo sponsor. L’attestazione di cui alla lettera a) deve essere allegata alla domanda di ammissione e rinnovata due giorni prima del provvedimento di ammissione a quotazione. 3. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), diversi dalle azioni di Investment Companies, per i quali non sia stata presentata la domanda di cui all’articolo 2.2.3, comma 1, lo sponsor si impegna, altresì, per tutta la durata del proprio incarico e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni: a) a produrre o a far produrre a proprio nome almeno due ricerche (come definite nell’articolo 65 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971) all’anno concernenti l’emittente, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali o, in alternativa, in occasione della pubblicazione dei dati trimestrali relativi al quarto e secondo trimestre, purché sia assicurato un equivalente livello di completezza della ricerca. Le ricerche devono essere diffuse al pubblico secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni; b) a organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 55 4. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettere c), d) e azioni di Investment Companies, lo sponsor assume le responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a), b), rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana. 5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di Investment Companies lo sponsor attesta che l'emittente dispone di una struttura organizzativa e di procedure idonee ad assicurare un'adeguata valutazione delle proposte di investimento o di disinvestimento nonché un efficace monitoraggio del rischio. Tale attestazione non è richiesta nel caso in cui l’emittente sia un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale. 6. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un’operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), qualora l’incorporante non abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nell’incorporata e presenti debito finanziario, non è richiesta la dichiarazione di cui al precedente comma 2, lettera c). La disciplina di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui sia prevista, successivamente al perfezionamento della fusione, la distribuzione di riserve, da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento finanziario. 7. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un emittente che abbia deliberato un’operazione di fusione per incorporazione di una società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), qualora l’incorporante non abbia altre significative attività oltre alla partecipazione nell’incorporata e non presenti debito finanziario, non sono richieste le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, lettere c) e d). La disciplina di cui al presente comma non si applica nel caso in cui sulla società quotata incorporata, in funzione o per effetto dell'operazione di fusione, gravino garanzie ovvero impegni o vincoli contrattuali idonei, anche in via potenziale, ad incidere in maniera rilevante sulla struttura finanziaria della stessa. 8. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a), diversi dalle azioni di Investment Companies, per i quali sia stata presentata la domanda di cui all’articolo 2.2.3 comma 1, gli obblighi di cui al comma 3 sono a carico dello specialista ai sensi dell’articolo 2.3.5. 9. Nel caso di ammissione alla quotazione in borsa o di ammissione nel mercato MTAX di azioni già ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi successivamente al 1/12/2003, i cui emittenti rispettino i requisiti previsti nelle Istruzioni: a) lo sponsor assume la responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a), b), d), rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana. Lo sponsor attesta altresì che i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria dell’emittente corrispondono alle misure fissate da Borsa Italiana nelle Istruzioni; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 56 b) il Presidente dell’organo di controllo attesta che il sistema di controllo di gestione dell’emittente e dell’eventuale gruppo ad esso facente capo è affidabile ed adeguato rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche produttive aziendali. Ai fini del rilascio della dichiarazione, il Presidente dell’organo di controllo considera le risultanze del lavoro svolto dalla società di revisione per i profili di competenza. 10. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile. Articolo 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star) 1. A partire dalla data di inizio delle negoziazioni nel segmento Star, il soggetto incaricato dall’emittente ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma 4, si impegna a svolgere le seguenti funzioni di specialista: a) a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita nelle Istruzioni da Borsa Italiana per un quantitativo giornaliero fissato nelle medesime Istruzioni; b) a produrre o far produrre a proprio nome almeno due ricerche (come definite nell’articolo 65 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971) all’anno concernenti l’emittente, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali o, in alternativa, in occasione della pubblicazione dei dati trimestrali relativi al quarto e secondo trimestre, purché sia assicurato un equivalente livello di completezza della ricerca. Le ricerche devono essere diffuse al pubblico secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni; c) a organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi. 2. Nel caso di azioni già quotate, per le quali lo sponsor svolga le funzioni di cui all’articolo 2.3.4, comma 3, gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), a carico dello specialista, decorrono dal momento in cui termina l’incarico dello sponsor. Articolo 2.3.6 (Rapporti tra emittente e specialista STAR ) Il contratto stipulato con lo specialista deve prevedere che nei casi di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, deve esserne data comunicazione per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 57 Articolo 2.3.7 (Pubblicità) Il nome dello sponsor dovrà comparire sugli avvisi la cui diffusione è prevista agli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente Regolamento e potrà essere associato al nome dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana. Articolo 2.3.8 (Attività di accertamento) 1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, nonché, più in generale, per garantire il rispetto delle norme di funzionamento dei mercati, Borsa Italiana può: a) richiedere allo sponsor ogni informazione o documento utile allo scopo; b) convocare i rappresentanti dello sponsor, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni. 2. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all’articolo 2.3.10. 3. Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni Borsa Italiana può invitare lo sponsor ad un adeguato rispetto delle norme medesime. 4. Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana l’attività di accertamento di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob. Articolo 2.3.9 (Provvedimenti nei confronti dello sponsor) 1. In caso di violazione delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi incluso il caso di ostacolo da parte dello sponsor all’attività di accertamento di cui all’articolo 2.3.8, Borsa Italiana può adottare nei confronti dello sponsor uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione: a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, lo sponsor abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b); b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l’importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto; c) inibizione a svolgere l’attività di sponsor per le nuove operazioni fino ad un periodo non superiore a 18 mesi. Tale inibizione si estende allo svolgimento REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 58 delle attività di sponsor e Listing Partner in altri mercati gestiti e organizzati da Borsa Italiana. 2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 2.3.12 esclusi i casi di: a) richiamo scritto; b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1, sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 2.3.12 qualora nei 30 mesi precedenti la violazione, lo sponsor abbia commesso altre violazioni del presente Titolo del Regolamento e delle relative Istruzioni in relazione alle quali siano stati adottati da Borsa Italiana, oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 5, tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero qualora lo sponsor abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione al quale sia stato adottato da Borsa Italiana, oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 5, un provvedimento diverso dal richiamo. 4. La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso. 5. Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Consob. Articolo 2.3.10 (Procedura di accertamento delle violazioni) 1. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione. 2. La procedura è avviata da Borsa Italiana con l’invio allo sponsor interessato di una comunicazione contenente: a) la descrizione dell’ipotesi di violazione; b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l’eventuale richiesta di un’audizione per un esame congiunto della questione. 3. La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l’indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che lo sponsor abbia presentato memoria scritta o richiesto un’audizione, Borsa Italiana REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 59 applica il provvedimento indicato nella comunicazione. 4. Qualora lo sponsor richieda la convocazione di un’audizione per l’esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola allo sponsor. Lo sponsor partecipa all’audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell’audizione, Borsa Italiana, su richiesta dell’interessato, può fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di un’ulteriore memoria scritta. 5. Sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall’audizione o dal successivo termine per il deposito di un’ulteriore memoria scritta previsti dal comma 4 ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b). 6. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all’interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all’esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell’articolo 3.3.1, comma 3, sono sostenute dallo sponsor. 7. Dell’attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana la procedura di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob. Articolo 2.3.11 (Impugnazione dei provvedimenti) I provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9 possono essere impugnati entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 2.3.10, comma 6, avanti al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell’articolo 7.4. Tale disposizione non si applica ai provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9, comma 5. Articolo 2.3.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti) 1. L’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9 è comunicata al pubblico REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 60 negli Avvisi di Borsa Italiana (o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni), decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri. 2. A richiesta dello sponsor è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri. Articolo 2.3.13 (Sospensione dei termini) I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 2.3.9, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. Articolo 2.3.14 (Obblighi degli specialisti Star) Le disposizioni di cui agli articoli 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 e 2.3.13 si applicano anche agli specialisti Star relativamente alle violazioni degli obblighi di cui all’articolo 2.3.5, comma 1, lettere b) e c), in quanto compatibili. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 61 Capo 2 – Specialista sul mercato MOT Articolo 2.3.15 (Specialista sul mercato MOT) 1. Le negoziazioni si svolgono nel mercato MOT con l’intervento degli operatori specialisti di cui all'articolo 2.3.16 che si impegnano a sostenere la liquidità: a) per gli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione, nell’ipotesi di cui all’articolo 2.2.7, comma 2 b) per gli strumenti finanziari negoziati nei segmenti o classi individuati nelle Istruzioni, su richiesta dell’operatore specialista, eventualmente anche incaricato dall’emittente. 2. Il nome dello specialista è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associato alla denominazione dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana. 3. Il soggetto che svolge le funzioni di specialista si impegna a comunicare a Borsa Italiana l’eventuale cessazione dell’attività svolta. In tal caso, Borsa Italiana con proprio Avviso stabilisce la data di cessazione dell’attività di specialista. Articolo 2.3.16 (Soggetti abilitati a esercitare le funzioni di specialista sul mercato MOT) 1. Possono esercitare le funzioni di specialista sul segmento DomesticMOT gli operatori ammessi alle negoziazioni sul segmento DomesticMOT. Qualora l’emittente sia ammesso alle negoziazioni sul segmento DomesticMOT l’impegno può essere assolto dall’emittente stesso. 2. Possono esercitare le funzioni di specialista sul segmento EuroMOT gli operatori ammessi alle negoziazioni sul segmento EuroMOT. Qualora l’emittente sia ammesso alle negoziazioni sul segmento EuroMOT l’impegno può essere assolto dall’emittente stesso. Articolo 2.3.16 bis (Disposizioni transitorie) All’entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni del presente Capo, gli specialisti sul segmento EuroMOT continuano a svolgere l’attività di sostegno della liquidità sugli strumenti finanziari di propria competenza, salva diversa richiesta dello specialista presentata a Borsa Italiana e comunicata all’emittente. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 62 Capo 3 – Specialista per gli OICR e gli ETC Articolo 2.3.17 (Specialista per le quote o azioni di OICR e per gli ETC) 1. Per l’ammissione delle quote di fondi chiusi è necessaria la presenza di un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è richiesta la quotazione. 2. Per l'ammissione delle quote o azioni di OICR aperti e di ETC è necessaria la presenza di almeno un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è richiesta la quotazione. Borsa Italiana si riserva di richiedere un numero maggiore di operatori specialisti avuto riguardo alle modalità di collocamento e alla diffusione degli strumenti stessi. 3. Il nome degli specialisti è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associato alla denominazione dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana. 4. Possono esercitare la funzione di specialista sulle quote di fondi chiusi gli operatori ammessi alle negoziazioni nel mercato MTA. Possono esercitare la funzione di specialista sulle quote o azioni di OICR aperti e di ETC gli operatori ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus. 5. L’eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per qualsiasi causa deve essere comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. L’emittente è tenuto in ogni caso a garantire la continuità della funzione di specialista e a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana il nuovo incarico eventualmente conferito. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 63 TITOLO 2.4 DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE Articolo 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione) 1. Salvo quanto disposto all’articolo 2.4.7, la domanda, redatta secondo l’apposito modello riportato nelle Istruzioni, deve essere inoltrata a Borsa Italiana dall’emittente, previa delibera dell’organo competente, in conformità con le modalità indicate nelle Istruzioni stesse. 2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni la documentazione da produrre in allegato e da menzionare nella domanda. 3. La domanda deve riferirsi a tutti gli strumenti finanziari facenti parte della stessa emissione. L’emittente deve precisare se analoga domanda è stata presentata in un altro mercato regolamentato o se lo sarà nel termine di dodici mesi. 4. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri e presentata, congiuntamente allo sponsor nei casi di cui all’articolo 2.3.1, comma 1, lettera a), presso il competente ufficio di Borsa Italiana. Borsa Italiana comunica all’emittente nonché alla Consob la completezza della domanda allorché completa della documentazione di cui al comma 2. 5. Fino alla data di inizio delle negoziazioni, ogni annuncio, avviso, manifesto e documento, che l'emittente intenda rendere pubblico, relativo alla domanda di ammissione ed alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda stessa, deve essere preventivamente comunicato a Borsa Italiana e deve menzionare che è in corso la procedura per l’ammissione. 6. Per l’ammissione a quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione, fungibili con quelli già quotati, nonché per le azioni di nuova emissione, di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche ad eccezione del godimento di quelle già quotate, non è richiesta una domanda da parte dell’emittente, il quale dovrà peraltro informare tempestivamente Borsa Italiana dell’avvenuta emissione perché questa possa provvedere in merito. 7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della domanda di ammissione di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 64 Articolo 2.4.2 (Procedura di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari) 1. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. La decisione di ammissione viene resa pubblica mediante Avviso di Borsa Italiana. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto. 2. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il rigetto della domanda. 3. L’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto di quotazione presso la Consob, ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’UE secondo la disciplina di cui alla delibera n. 11971/99. 4. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico è informato mediante Avviso di Borsa Italiana. 5. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento. 6. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto compatibili. Articolo 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari) 1. La domanda può essere presentata prima che sia effettuata un'offerta di vendita e/o di sottoscrizione finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari. In tale caso è richiesto che: a) l’emittente o lo sponsor comunichi a Borsa Italiana il consuntivo dei risultati dell'offerta entro il giorno di borsa aperta successivo alla data fissata per la REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 65 chiusura, anche anticipata, dell’offerta medesima; b) gli strumenti finanziari siano assegnati agli aventi diritto entro la data fissata per il relativo pagamento, da stabilirsi non oltre il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di chiusura dell’offerta. 2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto. 3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il rigetto della domanda. 4. L’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto di offerta al pubblico e di quotazione presso la Consob, ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’UE secondo la disciplina di cui alla delibera n. 11971/99. 5. L'emittente informa il pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell’ambito dell’avviso da pubblicare ai fini dell’offerta. 6. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, a offerta conclusa e verificata la sufficiente diffusione degli strumenti finanziari, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni - che cadrà di norma non oltre il giorno di pagamento di cui al primo comma - e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico ne è informato mediante Avviso di Borsa Italiana. I contratti conclusi prima del giorno di pagamento sono condizionati alla positiva conclusione dell’offerta nel giorno di pagamento della stessa. 7. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo, suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 66 Articolo 2.4.4 (Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2441 c.c.) 1. La domanda di ammissione di uno strumento finanziario da parte di un emittente avente altri strumenti già quotati può essere presentata prima che sia effettuata un'offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2441 c.c. In tale caso è richiesto che l’emittente si impegni a: a) comunicare a Borsa Italiana i risultati dell'offerta in opzione entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di esercizio del diritto di opzione; b) mettere a disposizione degli aventi diritto gli strumenti finanziari sottoscritti entro il medesimo termine di dieci giorni di cui alla precedente lettera a). 2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto. 3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il rigetto della domanda. 4. L’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto informativo presso la Consob e alla sua messa a disposizione del pubblico come stabilito dalla Consob nel regolamento approvato con delibera n. 11971/99. 5. L'emittente informa il pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell’ambito dell’avviso da pubblicare ai fini dell’offerta in opzione. 6. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, vagliati i risultati dell’offerta e l’avvenuta messa a disposizione degli strumenti finanziari nei termini di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico ne è informato mediante Avviso di Borsa Italiana. 7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 67 Articolo 2.4.5 (Diritti negoziabili) Borsa Italiana, in occasione di operazioni sul capitale effettuate da un emittente strumenti finanziari quotati da cui derivi un diritto negoziabile di opzione, di assegnazione, o comunque ogni altro diritto assimilabile ai precedenti, disporrà in base ai criteri stabiliti nelle Istruzioni, l’ammissione alle negoziazioni di tali diritti disciplinandone, di volta in volta, le modalità e i termini di negoziazione e liquidazione e dandone comunicazione al mercato mediante Avviso. Articolo 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei certificates emessi sulla base di un programma di emissione) 1. L’emittente che intenda adottare o abbia adottato un programma di emissione di obbligazioni, di covered warrant o di certificates richiede a Borsa Italiana il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari da emettere nell’ambito del programma. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana entro 2 mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda qualora l’emittente soddisfi le condizioni e i requisiti dell’emittente obbligazioni, covered warrant o dei certificates, previsti dal presente Regolamento, e le caratteristiche degli strumenti non contrastino con le previsioni del Regolamento. Il giudizio di ammissibilità alla quotazione viene reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana. 2. L’emittente che intenda integrare un programma di emissione sul quale Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità con ulteriori note informative richiede il rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto delle note informative aggiunte. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana nei termini indicati al comma 1 del presente articolo. 3. L’emittente che modifica le caratteristiche degli strumenti finanziari, relativamente alle quali Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità, richiede la conferma del giudizio medesimo. Borsa Italiana verifica periodicamente che non siano intervenuti fatti, quali ad esempio cambiamenti ai propri regolamenti o particolari esigenze connesse alla gestione del mercato, intercorsi dal rilascio del giudizio di ammissibilità, tali da richiedere un aggiornamento del giudizio di ammissibilità. In tal caso Borsa Italiana informa tempestivamente l’emittente che provvede a presentare richiesta di conferma del giudizio secondo il modello contenuto nelle Istruzioni. Borsa Italiana accoglie la richiesta entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione prevista. 4. L’efficacia del giudizio di ammissibilità di cui al comma 1 e dell’eventuale conferma dello stesso di cui al comma 3 è condizionata al rilascio, entro 6 mesi, dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto da parte di Consob, ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’UE secondo la disciplina di cui alla delibera n. 11971/99. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 68 5. Per la quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei certificates emessi sulla base del programma, l’emittente presenta a Borsa Italiana apposita domanda di ammissione ai sensi dell’articolo 2.4.1, corredata dell’Avviso integrativo del programma. Entro 5 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda, Borsa Italiana, verificata la messa a disposizione del pubblico del prospetto, degli eventuali supplementi e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti inerenti le obbligazioni, i covered warrant o i certificates previsti dal presente Regolamento, adotta il provvedimento di ammissione, che viene comunicato all’emittente e alla Consob. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione. 6. La data di inizio delle negoziazioni è stabilita da Borsa Italiana con proprio Avviso non appena accertata l’avvenuta messa a disposizione del pubblico dell’Avviso integrativo del programma. 7. I termini di cui ai commi 1 e 5 possono essere interrotti da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. Articolo 2.4.7 (Ammissione alla quotazione di titoli emessi o garantiti da Stati o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea) 1. Il decreto di emissione di titoli emessi dalla Repubblica Italiana configura domanda di ammissione alla quotazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 2. Borsa Italiana dispone l’ammissione con riferimento ai titoli di cui riceve il relativo decreto di emissione. 3. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione concernente l’esito dell’asta, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni relativa ai titoli di ciascuna emissione, che coincide con quella del giorno successivo all’effettuazione dell’asta, salvo diversa richiesta da parte dell’emittente, e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso. 4. Per i titoli emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana che vengono collocati con una procedura diversa dall’asta, Borsa Italiana si riserva, avuto riguardo alla tipologia dello strumento, di stabilire una procedura di quotazione idonea a rendere tempestivo l’inizio delle negoziazioni. 5. Per i titoli emessi o garantiti dagli altri Stati membri dell’Unione Europea, da altri Stati terzi o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea, Borsa Italiana si riserva, avuto riguardo alla tipologia dello strumento e previa verifica che la diffusione tra il REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 69 pubblico o presso investitori professionali sia adeguata per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato, di stabilire una procedura di quotazione idonea a rendere tempestivo l’inizio delle negoziazioni. Articolo 2.4.8 (Cooperazione internazionale) Borsa Italiana coopera con le autorità competenti degli altri stati dell’Unione Europea secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della Direttiva 79/279. Articolo 2.4.9 (Procedura di ammissione alle negoziazioni di strumenti di cui all'articolo 2.1.2, comma 7) 1. I soggetti di cui all’articolo 2.1.2, comma 7, presentano a Borsa Italiana apposita domanda di ammissione redatta secondo il modello riportato nelle Istruzioni. 2. Entro 5 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la domanda, Borsa Italiana, verificate le condizioni e i requisiti inerenti gli strumenti, adotta il provvedimento di ammissione alle negoziazioni, che viene comunicato al richiedente e alla Consob e diffuso mediante Avviso di borsa. Nel provvedimento di ammissione alle negoziazioni viene stabilito il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto, nonché il segmento di negoziazione. Il termine di 5 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora il richiedente non fornisca le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di 5 giorni per l’ammissione o il rigetto della domanda. Nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni viene stabilita la data di inizio delle negoziazioni nonché gli obblighi dell’operatore specialista, ove previsto. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 70 TITOLO 2.5 SOSPENSIONE E REVOCA DALLA QUOTAZIONE Articolo 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione) 1. Borsa Italiana può disporre: a) la sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario, se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli investitori; b) la revoca dalla quotazione di uno strumento finanziario, in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento. 2. Ai fini della sospensione dalla quotazione di cui al comma precedente, Borsa Italiana fa prevalente riferimento ai seguenti elementi: a) diffusione o mancata diffusione di notizie che possono incidere sul regolare andamento del mercato; b) azzeramento del valore nominale delle azioni con contestuale delibera di ricostituzione del capitale; c) ammissione dell’emittente a procedure concorsuali; d) scioglimento dell’emittente e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi. 3. Qualora nel periodo in cui uno strumento finanziario è sospeso dalla quotazione si siano verificate modifiche sostanziali nella situazione economico, patrimoniale o finanziaria dell’emittente, Borsa Italiana può subordinare la revoca del provvedimento di sospensione, nel solo interesse della tutela degli investitori, alle condizioni particolari che ritenga opportune, nei limiti delle competenze di cui all’articolo 2.1.2, all’articolo 2A.1.2 e all’articolo 2B.1.2 del Regolamento e che siano esplicitamente comunicate all’emittente. Dalla data che sarà comunicata con successivo Avviso entreranno in vigore i seguenti commi 4 e 5: 4. In caso di operazioni di Reverse merger, Borsa Italiana può sospendere dalla quotazione le azioni della società qualora lo sponsor non abbia rilasciato le dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.1, comma 2, entro la data prevista per l’efficacia della fusione. 5. In caso di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all’attivo patrimoniale dell’emittente come calcolato ai REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 71 sensi dell’articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall’articolo 117 bis comma 2, Borsa Italiana può sospendere dalla quotazione le azioni della società qualora lo sponsor non abbia rilasciato le dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.1, comma 2, entro il giorno in cui sono emesse le azioni oggetto del conferimento in natura. 6. La sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario non può avere durata superiore a 18 mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della adozione del provvedimento, Borsa Italiana dà avvio alla procedura di revoca dalla quotazione dello strumento di cui all’articolo 2.5.2. 7. Ai fini della revoca della quotazione di cui al comma 1 Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi: a) controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato e numero medio di titoli scambiati, rilevati in un periodo di almeno diciotto mesi; b) frequenza degli scambi registrati nel medesimo periodo; c) grado di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari in termini di controvalore e di numero dei soggetti detentori; d) ammissione dell’emittente a procedure concorsuali; e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi; f) scioglimento dell’emittente. 8. In caso di realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico della Finanza, ovvero qualora a esito di un’offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, l’offerente dichiari di volere esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico della Finanza, le azioni oggetto dell’offerta sono revocate dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’offerta. Ove l’offerta pubblica sia estesa anche alla totalità delle azioni prive del diritto di voto, Borsa Italiana potrà disporre la contestuale revoca dalla quotazione di tali azioni, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo. 9. Borsa Italiana dispone la revoca dalla quotazione delle azioni delle Investment Companies, in caso di superamento di ciascuna delle soglie statutarie di cui al articolo 2.2.32 comma 1 che si protragga oltre il termine indicato articolo 2.2.32 comma 1 (che decorre a far data dall’invio della comunicazione di cui agli articoli 2.6.3 comma 1 lettere a), b) e c)), ovvero nel caso di modifica dell’oggetto sociale di cui all’articolo 2.2.32 commi 1 e 2, ovvero in caso di mancato rispetto del disposto di cui all’articolo 2.2.32 comma 3. 10. Le obbligazioni convertibili, i warrant e i covered warrant aventi come attività sottostante azioni quotate sono revocati dalla quotazione qualora venga meno la quotazione delle azioni sottostanti. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 72 11. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le modalità di revoca della quotazione degli strumenti finanziari caratterizzati da una durata limitata nel tempo o per i quali abbia luogo l’integrale conversione o concambio in altro strumento finanziario a seguito di operazioni societarie. 12. Borsa Italiana può disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario ammesso sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), qualora analogo provvedimento sia stato disposto dalla competente autorità estera o dalla società di gestione del mercato regolamentato europeo di riferimento oppure qualora non sia più disponibile in maniera sistematica presso il pubblico in lingua inglese l'informativa di cui all'articolo 2.2.38, comma 2, lettera b). Limitatamente a tali strumenti finanziari, non si applicano i commi precedenti. 13. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, le funzioni di sospensione e revoca di cui al presente articolo sono esercitate dalla Consob. Articolo 2.5.2 (Procedura di revoca) 1. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di revoca di cui all’articolo 2.5.1, commi 7 e 9, Borsa Italiana invia all’emittente una comunicazione scritta con la quale vengono richiamati gli elementi che costituiscono presupposto per la revoca e viene fissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte. 2. L’emittente nelle deduzioni può richiedere un’audizione. L’audizione può essere altresì richiesta da Borsa Italiana, ove ne ravvisi la necessità. All’audizione partecipa il legale rappresentante dell’emittente o persona da lui appositamente delegata. Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi acquisiti. 3. La decisione di Borsa Italiana è assunta entro 60 giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma 1. 4. Il termine di 60 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora la stessa ravvisi la necessità di richiedere ulteriori dati e informazioni in relazione ad eventi rilevanti intervenuti successivamente all’avvio della procedura di revoca. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il suddetto termine di 60 giorni. 5. Dell’avvio della procedura di revoca viene data immediata comunicazione alla Consob. 6. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. 7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini della procedura di revoca REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 73 di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile. Articolo 2.5.3 (Pubblicità) Dell’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui al presente Titolo viene data tempestiva notizia mediante Avviso di Borsa Italiana. I provvedimenti di sospensione, nonché quelli di revoca di cui all’articolo 2.5.1, commi 7, 8, 9, 10 e 12, sono altresì tempestivamente comunicati all’emittente e alla Consob. Articolo 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni) 1. L’esclusione dalle negoziazioni delle obbligazioni quotate in Borsa è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) carenza degli scambi per almeno 18 mesi; b) ammontare residuo del prestito inferiore a 2,5 milioni di euro o importo equivalente; c) numero di possessori inferiore a 200 per le obbligazioni emesse da soggetti diversi da banche; d) impegno dell’emittente, almeno fino alla data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, a acquistare, direttamente o incaricando un soggetto, le obbligazioni in circolazione su richiesta dei portatori. Borsa Italiana, su richiesta dell’emittente, si riserva di derogare alla condizione di cui alla lettera a), qualora la richiesta sia inoltrata a seguito di offerta pubblica totalitaria. 2. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni di obbligazioni quotate in Borsa, le società emittenti inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni. 3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno 60 giorni. 4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dispone l’esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente. 5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 74 Articolo 2.5.5 (Esclusione su richiesta dei covered warrant e dei certificates dalle negoziazioni) 1. L’esclusione dalle negoziazioni dei covered warrant e dei certificates quotati in Borsa è subordinata al possesso integrale da parte dell’emittente dei propri covered warrant e/o dei certificates emessi. 2. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni, le società emittenti inviano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme al Modello 4 contenuto nelle Istruzioni. 3. Entro 5 giorni di Borsa aperta dal ricevimento della richiesta, Borsa Italiana invia all’emittente una comunicazione scritta con la quale viene fissata la prevista data di decorrenza dell’esclusione e il termine per la presentazione della documentazione di completamento, di cui al Modello 5 delle Istruzioni. 4. Borsa Italiana, acquisita la documentazione di completamento e verificata l’assenza di scambi nelle 3 sedute di borsa antecedenti la data prevista per l’esclusione, dispone l’esclusione dalle negoziazioni dei covered warrant e/o dei certificates oggetto della richiesta. Il provvedimento di esclusione di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente. Articolo 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni) 1. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni prevista dall’articolo 133 del Testo Unico della Finanza, le società emittenti italiane con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi o nel mercato MTAX inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni. 2. Le società emittenti allegano alla domanda di esclusione di cui al comma precedente la seguente documentazione: a) delibera dell’assemblea straordinaria di richiesta di esclusione dalle negoziazioni; b) attestato dell’ammissione a quotazione in altro mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; c) parere legale circa l’esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all’emittente ovvero parere favorevole, rilasciato dalla Consob, circa l’esistenza di altre condizioni atte a garantire una tutela equivalente agli investitori. Tali pareri sono da allegare solo quando la richiesta di esclusione riguarda le azioni ordinarie. 3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi. 4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dispone l’esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 75 pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente. 5. Quindici giorni prima della data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni, l’emittente pubblica almeno su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso che rinnova l’informativa al pubblico circa l’imminente esclusione dalle negoziazioni. 6. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile. Articolo 2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero) Gli emittenti di diritto estero con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi o nel mercato MTAX inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta di esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni e allegano la seguente documentazione: a) delibera dell’organo competente che ha richiesto l’esclusione dalle negoziazioni; b) attestato dell’ammissione a quotazione in altro mercato regolamentato. Borsa Italiana diramerà Avviso di Borsa Italiana dell’avvenuta presentazione della richiesta. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione allegata, alla effettiva esclusione delle negoziazioni decorrono almeno 45 giorni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2.5.6. Articolo 2.5.8 (Esclusione su richiesta dalla qualifica di Star) 1. Le società emittenti informano, senza indugio, il mercato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1, della decisione, assunta dall’organo competente, di richiedere l’esclusione dalla qualifica di Star illustrando le relative motivazioni. La richiesta di esclusione, redatta in conformità al modello indicato nelle Istruzioni, è sottoscritta dal legale rappresentante e contiene le motivazioni della richiesta di esclusione. 2. Borsa Italiana individua nelle Istruzioni le modalità e la tempistica di esclusione dalla qualifica di Star. Articolo 2.5.9 (Esclusione degli strumenti di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) 1. I soggetti che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), possono chiedere a Borsa Italiana REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 76 l'esclusione dalle negoziazioni dei titoli precedentemente ammessi, tenuto conto principalmente delle seguenti condizioni: a. esclusione dello strumento o dell'emittente lo strumento dal primario indice finanziario internazionale o nazionale di appartenenza al momento dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato di Borsa Italiana; b. operazioni straordinarie che abbiano comportato modifiche sostanziali nella struttura economico-patrimoniale dell'emittente lo strumento finanziario; c. la diffusione tra il pubblico dello strumento finanziario; d. il controvalore e le quantità scambiate sul mercato di Borsa Italiana nei 12 mesi precedenti; e. la frequenza e la continuità degli scambi sul mercato di Borsa Italiana nei 12 mesi precedenti. 2. Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al comma 1, il soggetto richiedente inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni. 3. Dalla presentazione della richiesta alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno 60 giorni. 4. Borsa Italiana, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, può disporre l'esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa e trasmesso al richiedente. 5. L'esclusione dalle negoziazioni può essere disposta da Borsa Italiana, anche senza la richiesta del soggetto richiedente di cui al comma 1. In tal caso, la disciplina di cui ai commi precedenti si applica in quanto compatibile. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 77 TITOLO 2.6 OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI Articolo 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati) 1. L’emittente strumenti finanziari quotati deve comunicare a Borsa Italiana tutte le informazioni che la stessa ritenga utili, di volta in volta o in via generale, al fine del buon funzionamento del mercato. Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate. 2. Per il medesimo fine di cui al comma precedente Borsa Italiana può richiedere all’emittente di diffondere dati e notizie necessari per l’informazione del pubblico nei modi e nei termini da essa stabiliti. Nel caso di inottemperanza alla richiesta, Borsa Italiana, sentito l’emittente, può procedere alla diffusione di tali informazioni, salvo che l’emittente non opponga la decisione di ritardare la divulgazione ai sensi dell’articolo 114, comma 3 del Testo Unico della Finanza o non opponga, con reclamo motivato alla Consob, che dalla diffusione può derivargli grave danno. 3. Nell’esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 Borsa Italiana collabora con la Consob al fine di evitare sovrapposizioni di richieste agli emittenti. 4. L’emittente strumenti finanziari quotati comunica a Borsa Italiana, secondo il modulo allegato nelle Istruzioni, il nominativo del referente destinatario delle richieste di informazioni di cui al presente articolo, nonché del relativo sostituto. 5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini del presente articolo, i riferimenti a Borsa Italiana devono essere riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente sono riferiti a Borsa Italiana, in quanto applicabile. Articolo 2.6.2 (Obblighi informativi) 1. L’emittente è comunque tenuto a: a) inviare a Borsa Italiana copia degli avvisi di cui agli articoli 84 e 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971. L’invio deve essere effettuato non più tardi del giorno precedente a quello previsto per la pubblicazione da parte dell’organo di stampa; b) comunicare a Borsa Italiana, qualora abbia ottenuto l’ammissione alla quotazione di azioni, ogni variazione dell’ammontare e della composizione del proprio capitale sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nelle apposite Istruzioni; c) comunicare a Borsa Italiana, entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 78 precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono precisati, anche sotto forma di intervalli temporali le date stabilite per: - la riunione dell’organo competente di approvazione della quarta trimestrale e/o del progetto di bilancio dell’esercizio precedente; - la riunione dell’organo competente di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente o del rendiconto annuale di gestione; - la riunione dell’organo competente di approvazione della seconda trimestrale e/o della semestrale dell’esercizio in corso o della relazione semestrale della gestione; - la riunione dell’organo competente di approvazione della prima e terza trimestrale dell’esercizio in corso; - le eventuali riunioni dell’organo competente per l’approvazione dei dati preconsuntivi; - le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari. L’emittente, qualora abbia fornito il calendario annuale sotto forma di intervalli temporali, deve comunicare a Borsa Italiana, non appena decise, le date stabilite per gli eventi e ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario. d) inserire nel comunicato relativo all’approvazione del bilancio da parte dell’organo competente la data proposta per il pagamento dell’eventuale dividendo; e) comunicare a Borsa Italiana, ai fini dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni, le ulteriori informazioni specificate nelle Istruzioni. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono diffuse al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana. 3. Fermi restando gli obblighi informativi di cui ai commi precedenti in quanto compatibili, gli emittenti quote o azioni di OICR nonché ETC comunicano tempestivamente a Borsa Italiana le seguenti informazioni: a) qualsiasi cambiamento delle informazioni contenute nella documentazione fornita a Borsa Italiana con la domanda di ammissione alla quotazione secondo quanto indicato nelle Istruzioni; b) l’adozione di qualsiasi misura volta a sospendere temporaneamente la sottoscrizione o il rimborso delle quote o azioni dell’OICR o di ETC; c) qualsiasi proposta di modifica agli schemi di funzionamento di ciascun ETC nonché di ciascun OICR quotato sottoposta al vaglio delle competenti autorità, compresi la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione o l’adozione di qualsiasi provvedimento di disciplina delle crisi ai sensi del Testo Unico della Finanza o della equivalente normativa estera applicabile; d) ogni modifica al regime di tassazione applicabile ai sottoscrittori delle quote o azioni dell’OICR e di ETC; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 79 e) la fissazione di date per il pagamento dei proventi di gestione e il relativo ammontare; per i soli fondi chiusi le date dovranno essere stabilite secondo quanto previsto dall’articolo 2.6.5, comma 3, del Regolamento; f) la fissazione di date per operazioni di raggruppamento e frazionamento; le date dovranno essere stabilite secondo quanto previsto dall’articolo 2.6.5, comma 1, del Regolamento. 4. L’emittente quote di fondi mobiliari chiusi invia tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, un comunicato relativo all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2.2.30 comma 4. 5. Borsa Italiana, qualora non ne sia già in possesso, si riserva di chiedere all’emittente quote o azioni di un OICR aperto nonché di ETC la composizione dell’indice di riferimento e la comunicazione di ogni variazione della composizione dello stesso. 6. L’emittente di quote o azioni di un OICR aperto nonché di ETC comunica a Borsa Italiana, secondo le modalità, la tempistica e con i dettagli stabiliti nelle Istruzioni: a) il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell’OICR o il valore ufficiale dell’ETC; b) qualora l’OICR o l’ETC prevedano la possibilità di sottoscrivere le quote o azioni attraverso la consegna degli strumenti finanziari componenti l’indice, il paniere di strumenti finanziari o le merci, e l’ammontare in denaro da consegnare per sottoscrivere una quota o azione dell’OICR; c) il numero di quote o azioni in circolazione; d) il valore dell’indice di riferimento dell’OICR o del sottostante dell’ETC, qualora tale informazione non sia altrimenti a disposizione di Borsa Italiana; e) qualora l’OICR li preveda: il livello di protezione, il livello della garanzia, il valore del multiplo e il valore del cushion. 7. Al fine di assicurare la completezza delle informazioni a disposizione del mercato, l’emittente di quote o azioni di un OICR aperto calcola in via continuativa, durante lo svolgimento delle negoziazioni, il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) di ciascun OICR aperto quotato. Nelle Istruzioni sono stabilite le modalità di diffusione al pubblico di tale valore indicativo. 8. Gli emittenti per i quali sia in corso l’istruttoria per l’ammissione alla quotazione inviano a Borsa Italiana gli avvisi inerenti all’offerta da pubblicare su quotidiani al fine di una loro diffusione mediante Avvisi di Borsa Italiana. 9. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni l’informativa che l’emittente è tenuto a predisporre anche in lingua inglese. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 80 Dalla data che sarà comunicata con successivo Avviso entreranno in vigore i seguenti commi 10 e 11: 10. In caso di operazioni di Reverse merger, ovvero di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all’attivo patrimoniale dell’emittente come calcolato ai sensi dell’articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall’articolo 117 bis, comma 2, l’emittente invia tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui agli articoli 2.7.1, comma 1, e 2.7.2, un comunicato relativo al rilascio a Borsa Italiana, da parte dello sponsor, delle dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.1, comma 2. 11. Nel caso di cui al comma precedente, l’emittente comunica a Borsa Italiana la data prevista per l’efficacia della fusione oppure, nel caso di conferimenti in natura di cui al comma precedente, la data prevista per l’emissione delle azioni. La comunicazione di cui al presente comma viene inviata tempestivamente e comunque almeno 10 giorni di borsa aperta prima della data prevista per l’efficacia della fusione oppure della data prevista per l’emissione delle azioni. 12. Fermo restando quanto disposto negli articoli 2.2.4, 2.2.5, comma 7, e 2.2.17, comma 2, l’emittente le azioni rappresentate dai certificati e il garante dell’emissione di covered warrant, certificates e obbligazioni devono assoggettarsi ai medesimi obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana cui, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono assoggettati gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione. 13. Nel caso in cui l’emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato, unitamente alle informazioni richieste nelle Istruzioni in fase di ammissione, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1. L’emittente si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating. In fase di prima applicazione, l’emittente dovrà comunicare esclusivamente i rating richiesti o aggiornati dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. 14. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all’emittente sono riferiti a Borsa Italiana. A tali fini, gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti nei confronti di Consob secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 del Regolamento e sono diffusi al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana. Articolo 2.6.3 (Ulteriori obblighi delle Investment Companies) 1. Oltre agli obblighi informativi derivanti dall’applicazione degli articoli 2.6.1 e seguenti, le Investment Companies sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi informativi: REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 81 a) in caso di superamento delle soglie statutarie di cui all’articolo 2.2.32 comma 1, derivante da una operazione di acquisto e/o di cessione di strumenti finanziari, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2, un comunicato in cui si motiva il superamento di dette soglie statutarie; b) in caso di riduzione degli investimenti entro i limiti percentuali fissati nello statuto di cui all’articolo 2.2.32 comma 1, derivante da una operazione di acquisto e/o di cessione di strumenti finanziari, ovvero nel caso in cui gli investimenti scendano sotto la soglia del 25% delle proprie attività, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 relativo a tale riduzione; c) in occasione della pubblicazione della relazione trimestrale e della relazione semestrale e del progetto di bilancio nei casi previsti dall’articolo 82 comma 2 del Regolamento Consob 11971, le Investment Companies verificano il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 2.2.32 comma 1, sulla base dei dati in questa contenuti. Nel caso in cui si rilevi il mancato rispetto degli obblighi di diversificazione di cui all’articolo 2.2.32, comma 1, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 in cui si motiva il mancato rispetto degli obblighi di diversificazione di cui all’articolo 2.2.32 comma 1; d) il Presidente dell’organo di controllo attesta annualmente, nella relazione prodotta in occasione dell’approvazione del bilancio, il rispetto dell’obbligo di cui alle precedenti lettere a) e b); e) nel caso di cui all’articolo 2.2.32 comma 3, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2, un comunicato relativo all’adempimento dell’obbligo ivi previsto; f) in caso di sostituzione dei componenti l’organo amministrativo, dirigenti e di tutti coloro che abbiano deleghe di investimento di cui all’articolo 2.2.33, comma 7, le Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2, nel quale si illustra la sussistenza del requisito di cui all’articolo 2.2.33, comma 7. 2. Almeno tre tra componenti l’organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell’investimento della società. Articolo 2.6.4 (Schemi di comunicato price-sensitive) 1. Borsa Italiana può specificare nelle Istruzioni il contenuto minimo e le modalità di rappresentazione delle informazioni con riferimento alle più comuni tipologie di fatti idonei a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati in Borsa REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 82 o ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi o nel mercato MTAX alle quali gli emittenti devono, salvo speciali ragioni, uniformarsi al fine di accrescere il grado di chiarezza e standardizzazione dei comunicati di cui alle disposizioni di attuazione dell’articolo 114, commi 1 e 4, del Testo Unico della Finanza. 2. Le disposizioni delle Istruzioni di cui al comma 1, preventivamente alla loro adozione, sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. Articolo 2.6.5 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari) 1. In occasione dell’esecuzione di operazioni che comportano lo stacco di una cedola rappresentativa di un diritto dallo strumento finanziario quotato, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di strumenti finanziari, fatta eccezione per il pagamento del dividendo, l’emittente deve far decorrere le medesime operazioni da una data coincidente con una delle date stacco fissate da Borsa Italiana nel calendario dei mercati, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni. 2. L’emittente deve fissare una data di pagamento dei dividendi coincidente con il terzo giorno di mercato aperto successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti nelle Istruzioni. Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono dunque negoziate ex, ovvero prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di tre giorni di mercato aperto la data stabilita per il pagamento del dividendo. 3. L’emittente di quote di fondi chiusi deve fissare una data di pagamento dei proventi di gestione coincidente con il terzo giorno di mercato aperto successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni. Articolo 2.6.6 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato) 1. Ai sensi degli articoli 132 del Testo Unico della Finanza e 144-bis del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, gli acquisti di azioni proprie effettuati sul mercato dalle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi e nel mercato MTAX hanno luogo con le modalità e gli orari previsti, rispettivamente, dagli articoli 4.1.3 e 4.6.2 del Regolamento. 2. Per gli acquisti di cui al comma precedente è esclusa la possibilità di utilizzo della funzione cross order di cui all’articolo 4.1.10, comma 6. 3. Nel caso di acquisti di azioni proprie effettuati dalle società con azioni quotate in borsa o nel mercato MTAX mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nell’IDEM, si applicano le modalità di svolgimento delle negoziazioni di cui all’articolo 4.7.3 e gli obblighi informativi specificati nelle Istruzioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 83 4. Le disposizioni delle Istruzioni di cui al comma precedente, preventivamente alla loro adozione, sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. 5. Per l’acquisto e vendita degli strumenti derivati di cui al comma 3 è esclusa la possibilità di utilizzare le modalità interbank e internal di cui all’articolo 4.7.6, commi 1 e 2 del Regolamento. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli acquisti di azioni effettuati ai sensi dell’articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata. Articolo 2.6.7 (Durata dell’offerta pubblica di acquisto) 1. Colui che intende procedere a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio su strumenti finanziari quotati in Borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi o nel mercato MTAX comunica per iscritto a Borsa Italiana la proposta di durata dell’offerta, segnalando eventuali specifiche esigenze, allegando copia della bozza del documento di offerta e precisando l’eventuale intenzione di effettuare la raccolta delle adesioni sul mercato. 2. Borsa Italiana verifica che la durata proposta dall’offerente sia conforme all’interesse degli investitori, tenendo conto in particolare delle scadenze tecniche relative agli strumenti finanziari che danno diritto ad acquistare o vendere gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e dei tempi dell’informativa societaria. 3. A seguito della verifica, Borsa Italiana comunica in tempo utile all’offerente la propria accettazione della durata. 4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate da Consob. Articolo 2.6.8 (Attività di accertamento) 1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, nonché, più in generale, per garantire il rispetto delle norme di funzionamento dei mercati, Borsa Italiana può: a) richiedere agli emittenti ogni informazione o documento utile allo scopo; b) convocare i rappresentanti degli emittenti, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 84 2. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all’articolo 2.6.10. 3. Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni Borsa Italiana può invitare l’emittente ad un adeguato rispetto delle norme medesime. 4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, l’attività di accertamento di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob e i riferimenti all’emittente devono intendersi come riferiti a Borsa Italiana. Articolo 2.6.9 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti) 1. Fermo il disposto dell’articolo 2.3.1, comma 1, lettera b), in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli emittenti all’attività di accertamento di cui all’articolo 2.6.8, Borsa Italiana può adottare nei confronti degli emittenti uno dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione: a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, l’emittente abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b); b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l’importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto. 2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 2.6.12 esclusi i casi di: a) richiamo scritto; b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 2.6.12 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, l’emittente abbia commesso altre violazioni della presente Parte del Regolamento o delle relative Istruzioni in relazione alle quali Borsa Italiana abbia adottato tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un provvedimento diverso dal richiamo. 4. La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 85 5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Consob. Articolo 2.6.10 (Procedura di accertamento delle violazioni) 1. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione. 2. La procedura è avviata da Borsa Italiana con l’invio all’emittente interessato di una comunicazione contenente: a) la descrizione dell’ipotesi di violazione; b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l’eventuale richiesta di un’audizione per un esame congiunto della questione. 3. La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l’indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che l’emittente abbia presentato memoria scritta o richiesto un’audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione. 4. Qualora l’emittente richieda la convocazione di un’audizione per l’esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all’emittente. L’emittente partecipa all’audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell’audizione, Borsa Italiana, su richiesta dell’interessato, può fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un’ulteriore memoria scritta. 5. Sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall’audizione o dal successivo termine per il deposito di un’ulteriore memoria scritta previsti dal comma 4 ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b). 6. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all’interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all’esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 86 richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell’articolo 2.6.15, sono sostenute dall’emittente. 7. Dell’attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana la procedura di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob. Articolo 2.6.11 (Impugnazione dei provvedimenti) I provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9 possono essere impugnati entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 2.6.10, comma 6, avanti al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell’articolo 7.4. Tale disposizione non si applica ai provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9, comma 5. Articolo 2.6.12 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti) 1. L’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9 è comunicata al pubblico negli Avvisi di Borsa Italiana decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri. 2. A richiesta dell’emittente è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri. Articolo 2.6.13 (Sospensione dei termini) I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 2.6.9, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. Articolo 2.6.14 (Casi di esclusione) Gli articoli precedenti del presente Titolo non si applicano alla Repubblica Italiana. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 87 Articolo 2.6.15 (Corrispettivi) A fronte dei servizi resi, gli emittenti ed i soggetti che richiedono l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 88 TITOLO 2.7 DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E LORO ARCHIVIAZIONE Articolo 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa) 1. Gli emittenti di diritto italiano con azioni quotate in borsa, nel mercato Expandi e nel mercato MTAX adempiono agli obblighi di comunicazione, da assolversi secondo le modalità di cui all’articolo 66 del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971, nonché agli obblighi di comunicazione al mercato stabiliti dal Titolo II, Parte II del medesimo regolamento, mediante l’invio di un comunicato a Borsa Italiana. 2. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il sistema telematico “Network Information System” (di seguito, NIS), organizzato e gestito da Borsa Italiana, per la trasmissione in via ufficiale dei comunicati di cui al comma 1. 3. Borsa Italiana, mediante il NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati ricevuti attraverso l’invio degli stessi alle agenzie di stampa collegate al sistema nonché attraverso la pubblicazione di un Avviso di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 6.1.8. L’invio alle agenzie di stampa avviene contestualmente alla ricezione del comunicato, ovvero, nel caso il comunicato sia trasmesso durante l’orario di svolgimento delle contrattazioni, entro i quindici minuti successivi. L’emittente può considerare pubblico il comunicato non appena abbia ricevuto conferma, attraverso il NIS, della sua avvenuta ricezione da parte di almeno due agenzie di stampa. 4. Borsa Italiana, previa comunicazione alla Consob, può ritardare l’invio dei comunicati ricevuti, informandone attraverso il NIS l’emittente, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di valutare l’opportunità di sospendere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari interessati. 5. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il NIS per l’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana di cui all’articolo 2.6.2, comma 1, relativamente a tutti gli strumenti finanziari quotati da essi emessi. 6. I comunicati ricevuti sono protocollati e archiviati da Borsa Italiana. 7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all’emittente sono riferiti a Borsa Italiana. Articolo 2.7.2 (Modalità di adempimento degli obblighi informativi da parte degli altri emittenti) 1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati diversi da quelli di cui all’articolo 2.7.1, REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 89 comma 1, possono richiedere il collegamento al NIS. In tale caso si applicano le disposizioni del presente Titolo. 2. Gli emittenti strumenti finanziari che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 1, adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni. Articolo 2.7.3 (Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS) 1. L’emittente qualora, per circostanze eccezionali, non possa utilizzare il NIS o riscontri anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana e adempiere agli obblighi informativi al pubblico di cui all’articolo 2.7.1, comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Consob con il Regolamento approvato con la Delibera n. 11971. 2. Nei casi di cui al comma 1, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana sono assolti a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni. Articolo 2.7.4 (Adempimento degli obblighi di comunicazione mediante l’utilizzo del NIS) Borsa Italiana abilita l’accesso al NIS, secondo i tempi e le condizioni concordate con ciascun emittente e preventivamente comunicate alla Consob. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a ciascun emittente a partire dalla data che verrà comunicata da Borsa Italiana a seguito dell’avvenuta abilitazione. Articolo 2.7.5 (Altre modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana) Gli emittenti strumenti finanziari quotati in Borsa adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana stabiliti nel regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, diversi da quelli individuati all’articolo 2.7.1, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 90 TITOLO 2.8 OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI Articolo 2.8.1 (Obblighi informativi) 1. L'operatore aderente ad uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana oppure l'emittente che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni di uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, comunicano a Borsa Italiana ogni informazione necessaria per il funzionamento del mercato; in particolare, comunicano le informazioni specificate nelle Istruzioni. 2. Borsa Italiana si riserva di esonerare l'operatore dall'obbligo di comunicare le informazioni di cui al comma 1 se le stesse sono facilmente disponibili e reperibili da Borsa Italiana. 3. Qualora il richiedente sia l'emittente, lo stesso è assoggettato agli obblighi informativi, di cui ai Titoli 2.6 e 2.7 del Regolamento, come specificato nelle Istruzioni ed in quanto compatibili. 4. Qualora il richiedente sia Borsa Italiana, gli obblighi di cui al comma 1 sono assunti da Borsa Italiana stessa. 5. Borsa Italiana dà comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli emittenti della documentazione prevista alle Sezioni IV e V, Capo II, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti Consob, ovvero prevista dalle equivalenti disposizioni applicabili agli emittenti, per quanto applicabile. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 91 PARTE 2A AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI TITOLO 2A.1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 2A.1.1 (Ambito di applicazione) 1. La presente Parte del Regolamento disciplina l’ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi dei seguenti strumenti finanziari emessi da società nazionali o estere: a) azioni ordinarie; b) obbligazioni convertibili; c) warrant, così come definiti all’articolo 2.2.10. Articolo 2A.1.2 (Competenze di Borsa Italiana e condizioni generali per l’ammissione) 1. Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato Expandi, su domanda dell’emittente, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente Titolo, al Titolo 2A.2 nonché le disposizioni di cui al Titolo 2A.3. 2. Borsa Italiana, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni di pubblico dominio, può respingere la domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi: a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare; b) se avendo altri strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla ammissione; c) se vi siano dati e fatti idonei a pregiudicare gravemente la situazione e l’andamento della gestione dell’emittente. A tal fine Borsa Italiana farà principalmente riferimento all’esistenza di rilevanti controversie o procedimenti giudiziali, anche in sede penale, alla pendenza di rilevanti accertamenti fiscali e/o previdenziali; d) se la situazione dell’emittente, al momento dell’ammissione a quotazione della società, sia tale da rendere l’ammissione contraria all’interesse degli investitori: a tal fine, Borsa Italiana farà principalmente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria. A titolo esemplificativo REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 92 valuta: - la composizione delle voci degli indicatori e come sono stati soddisfatti gli indicatori; in particolare se la posizione finanziaria netta è stata influenzata da operazioni di rinuncia a crediti da parte di terzi o da aumenti di capitale/ versamenti a fondo perduto; - l’esistenza di pattuizioni di condizioni atipiche e/o inusuali nell’incasso di crediti o nel pagamento debiti di natura commerciale. Borsa Italiana può subordinare l’ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al richiedente. 3. L’emittente deve essere regolarmente costituito ed il suo statuto deve essere conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l’emittente stesso è soggetto. 4. Gli strumenti finanziari devono essere: a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile; b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti; c) idonei ad essere oggetto di liquidazione ai sensi dell’articolo 69 del Testo Unico della Finanza; d) liberamente trasferibili. Articolo 2A.1.3 (Ulteriori condizioni per emittenti esteri) 1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle relative Istruzioni, nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Borsa Italiana subordinerà l’ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di diritto estero al parere favorevole espresso dalla Consob circa l’idoneità dell’emittente ad assolvere gli obblighi informativi derivanti dall’ammissione. E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. 2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi. 3. Per gli emittenti di diritto estero Borsa Italiana subordinerà la sussistenza del requisito della revisione contabile dei bilanci al positivo giudizio di equivalenza rilasciato dalla Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 93 4. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico. 5. Borsa Italiana verifica che, nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori. 6. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 94 TITOLO 2A.2 CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE Articolo 2A.2.1 (Requisiti degli emittenti di azioni) 1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio anche consolidato degli ultimi due esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. 2. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dei due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre: - il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; - lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell’esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; - i documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni - gli ulteriori documenti specificati nelle Istruzioni riferiti al secondo esercizio precedente la domanda di ammissione. 3. I documenti contabili pro-forma di cui al comma 2 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti. 4. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le “ricostruzioni” economico-patrimoniali annuali che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 2 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. 5. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni l’emittente deve rispettare i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria indicati nelle Istruzioni. 6. Ai fini dell’ammissione, l’emittente allega alla domanda una descrizione del proprio REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 95 sistema di controllo di gestione e del sistema dell’eventuale gruppo ad esso facente capo. Il Presidente dell’organo di controllo dichiara che tale sistema di controllo di gestione è affidabile ed adeguato rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche produttive aziendali. Ai fini del rilascio della dichiarazione, il Presidente dell’organo di controllo considera le risultanze del lavoro svolto dalla società di revisione per i profili di competenza. Nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società di diritto estero, la dichiarazione deve essere rilasciata da un soggetto o organo che si trovi nelle medesime condizioni di indipendenza del Presidente dell’organo di controllo. Deve essere inoltre allegato apposito parere legale, rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l’emittente ha la sede principale, nel quale venga confermata l’equivalenza dei requisiti. 7. L’attivo di bilancio ovvero i ricavi dell’emittente non devono essere prevalentemente rappresentati dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società le cui azioni sono quotate o negoziate in un mercato regolamentato. Qualora sussistano elementi idonei a ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale dell’emittente, lo stesso è tenuto a darne adeguata informativa al pubblico, indicando le soluzioni adottate. 8. Le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione possono essere ammesse a condizione che lo statuto dell’emittente preveda che le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dall’organo amministrativo ed effettuate sulla base del prezzo fissato dallo stesso organo, siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione. 9. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci a una società di revisione ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. 10. Nel caso in cui l’emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. Articolo 2A.2.2 (Requisiti delle azioni) 1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi le azioni devono avere i seguenti requisiti: a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari ad almeno 1 milione di euro; b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico o presso investitori professionali per almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza. In ogni caso il controvalore delle azioni diffuse deve essere pari ad almeno 750.000 euro. Nel computo della percentuale: REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 96 1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore a 6 mesi; 2) non si tiene in ogni caso conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2% salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati nell’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99; 3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. 2. La diffusione delle azioni presso il pubblico o presso investitori professionali deve essere realizzata attraverso l’offerta di un numero di azioni pari ad almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza. 3. Nel disporre l’ammissione alle negoziazioni di azioni di emittenti le cui azioni derivino da operazioni di scissione, fusione mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili alle precedenti che coinvolgano società quotate in un mercato regolamentato o di emittenti con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo i criteri di cui all’articolo 2 bis del Regolamento Consob 11971/99, Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 2. 4. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già negoziate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione alle negoziazioni con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea. Articolo 2A.2.3 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni convertibili) 1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi le obbligazioni convertibili in azioni a condizione che l’emittente soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2A.2.1, comma 1 e 9. 2. Le obbligazioni convertibili possono essere ammesse alle negoziazioni a condizione che le azioni attribuibili in conversione siano precedentemente o contestualmente ammesse nel mercato Expandi. 3. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione nel mercato Expandi, a condizione che l’emittente le azioni derivanti dalla conversione soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2A.2.1. Se le azioni derivanti dalla conversione sono emesse da un terzo, l’emittente le obbligazioni deve essere una banca e dovrà garantire una costante diffusione delle informazioni relative all’emittente terzo, in modo tale da consentire ai portatori delle obbligazioni una adeguata valutazione delle stesse. L’emittente le azioni derivanti dalla conversione deve impegnarsi a presentare a REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 97 Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni da offrire in conversione entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di ammissione delle obbligazioni convertibili. In ogni caso la domanda deve essere presentata almeno 6 mesi prima del primo termine utile per la conversione delle obbligazioni. 4. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. Articolo 2A.2.4 (Requisiti delle obbligazioni convertibili) 1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi le obbligazioni convertibili, devono essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 500.000 euro o importo equivalente. 2. Le obbligazioni devono essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato. 3. Le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di conversione. 4. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni convertibili sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. Articolo 2A.2.5 (Requisiti degli emittenti di warrant) 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi i warrant di emittenti che soddisfino il requisito di cui all’articolo 2A.2.1, comma 1 e 9. Articolo 2A.2.6 (Requisiti dei warrant) 1. Per l'ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi i warrant devono soddisfare i seguenti requisiti: REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 98 a) avere una circolazione autonoma; b) essere riferiti ad azioni di compendio già ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi, ovvero oggetto di contestuale provvedimento di ammissione; c) essere diffusi tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato; d) le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio; e) Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 99 TITOLO 2A.3 LISTING PARTNER, SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE, SOSPENSIONE E REVOCA, OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI Capo 1 – Listing Partner Articolo 2A.3.1 (Nomina e ruolo del Listing Partner) 1. L’emittente incarica, non più tardi del momento di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione, il Listing Partner ai fini dell’avvio della procedura di ammissione degli strumenti finanziari. Tale soggetto collabora con l’emittente ai fini di un ordinato svolgimento della procedura stessa. 2. Possono esercitare l’attività di Listing Partner le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U. bancario. Nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2A.1.1, lettera a) il Listing Partner dovrà essere capofila dell’offerta istituzionale (bookrunner) o dell’offerta al pubblico. Il Listing Partner non può far parte del gruppo cui l’emittente appartiene o che fa capo all’emittente. 3. Qualora, successivamente all’avvenuta presentazione della domanda di ammissione, l’emittente proceda alla revoca del Listing Partner o quest’ultimo rinunci al proprio mandato, entrambi i soggetti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è interrotta fino a quando l’emittente nomini un altro Listing Partner che svolga le funzioni di cui al presente capo. 4. L’incarico di Listing Partner deve essere conferito per una durata tale da coprire almeno il periodo fino alla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari oggetto della richiesta di ammissione. 5. Il Listing Partner assume le responsabilità di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana: a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e rilevanti ai fini dell’ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall’emittente ai sensi dell’articolo 2.4.1, comma 2; b) assicura che l’organo amministrativo e l’organo di controllo sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all’ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società stessa; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 100 c) attesta che i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria dell’emittente corrispondono alle misure fissate da Borsa Italiana nelle Istruzioni; d) attesta di essersi formato il ragionevole convincimento che, alla luce degli investimenti programmati dall’emittente e delle informazioni fornite dall’emittente, non vi siano elementi che rendano prevedibile una situazione di grave squilibrio finanziario per l’esercizio in corso; Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e d) devono essere allegate alla domanda di ammissione e rinnovate prima del provvedimento di ammissione a quotazione. 6. Nel caso di cui all’articolo 2A.2.2, comma 3, le dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono rilasciate da una banca o da una impresa di investimento nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, nonché da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U. bancario, appositamente incaricato dall’emittente. Articolo 2A.3.2 (Informazione al mercato ) 1. Per i 12 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni, gli atti e le pubblicazioni di Borsa Italiana, nonché ogni altra comunicazione in adempimento degli obblighi informativi al pubblico devono riportare la seguente formulazione: a) “data di inizio delle negoziazioni: ……………”; b) “Listing Partner della quotazione: ……………”. 2. La formulazione di cui al comma 1, lettera b) deve essere riportata anche nelle comunicazioni effettuate dall’emittente fino alla data di inizio delle negoziazioni conformemente a quanto previsto agli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente Regolamento. 3. L’indicazione del Listing Partner non dovrà contenere elementi grafici o altri segni distintivi, quali ad esempio marchi e loghi, di proprietà del Listing Partner o da questo utilizzati salvo sua espressa autorizzazione. 4. Il Listing Partner può richiedere che, unitamente all’indicazione di cui al comma 1 negli atti e nelle pubblicazioni di Borsa Italiana nonché in ogni altra comunicazione in adempimento degli obblighi informativi al pubblico, sia riportato che esso non ha svolto nessun controllo sul contenuto dell'informazione e sulle modalità di divulgazione. 5. Nei 12 mesi successivi l’avvio delle negoziazioni il Listing Partner può decidere che il suo nome non venga riportato nei documenti di cui al comma 1. Il Listing Partner esercita tale facoltà mediante apposita comunicazione all’emittente e a Borsa Italiana indicando con adeguata motivazione le circostanze, sopravvenute e oggettivamente rilevanti, che hanno determinato tale decisione. Borsa Italiana dà informazione al pubblico, mediante Avviso, della comunicazione ricevuta. A partire dalla data di ricezione di tale comunicazione l’emittente è, in ogni caso, esonerato dall’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 101 Articolo 2A.3.3 (Provvedimenti nei confronti del Listing Partner) 1. In caso di violazione delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi incluso il caso di ostacolo da parte del Listing Partner all’attività di accertamento di cui all’articolo 2.3.8, Borsa Italiana può applicare al Listing Partner uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione: a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, il Listing Partner abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b); b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l’importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto; c) inibizione a svolgere l’attività di Listing Partner per le nuove operazioni fino ad un periodo non superiore a 18 mesi. Tale inibizione si estende allo svolgimento delle attività di sponsor in altri mercati gestiti e organizzati da Borsa Italiana. 2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 2.3.12 esclusi i casi di: a) richiamo scritto; b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 2.3.12 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, il Listing Partner abbia commesso altre violazioni del presente Titolo del Regolamento o delle relative Istruzioni in relazione alle quali Borsa Italiana abbia adottato tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un provvedimento diverso dal richiamo 4. La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso. 5. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 e 2.3.13. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 102 Capo 2 – Specialista Articolo 2A.3.4 (Obblighi degli operatori specialisti) 1. Le negoziazioni possono svolgersi in presenza di un operatore specialista. 2. Possono esercitare l’attività di specialista gli operatori ammessi sul mercato MTA/Expandi purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l’emittente o che fa capo all’emittente. 3. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte. 4. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti al comma 2. 5. L’eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per qualsiasi causa deve essere comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 103 Capo 3 - Domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti Articolo 2A.3.5 (Domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti) Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui ai Titoli 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 del presente Regolamento. Articolo 2A.3.6 (Obblighi degli emittenti) 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2A.3.1, gli emittenti, ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi successivamente all’1/12/2003, sono tenuti a ricalcolare, semestralmente i requisiti di cui all’articolo 2A.2.1, comma 5 del Regolamento. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate dall’emittente, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 del Regolamento, allegandole ai comunicati relativi all’approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale da parte dell’organo competente. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 104 PARTE 2B AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MTAX TITOLO 2B.1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 2B.1.1 (Ambito di applicazione) La presente parte del Regolamento disciplina l'ammissione alle negoziazioni nel mercato MTAX dei seguenti strumenti finanziari di emittenti italiani ed esteri: a) azioni; b) obbligazioni convertibili; c) warrant. Articolo 2B.1.2 (Competenze di Borsa Italiana) 1. Gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2B.1.1 possono essere ammessi alle negoziazioni da Borsa Italiana, su domanda dell’emittente, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai Titoli 2B.1, 2B.2 e 2B.3. 2. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato: a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare; b) se, avendo altri strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni nel mercato MTAX, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa; c) se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alle negoziazioni su un altro mercato regolamentato, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dall’ammissione stessa; d) se la situazione dell’emittente sia tale da rendere l’ammissione contraria all’interesse degli investitori. A tal fine Borsa Italiana fa prevalentemente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria, al critico posizionamento competitivo nei principali settori di attività, all’evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e alla carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano medesimo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 110 3. Borsa Italiana può subordinare, nel solo interesse degli investitori, l’ammissione alle negoziazioni a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna, che sia esplicitamente comunicata al richiedente. Articolo 2B.1.3 (Condizioni generali per l’ammissione) 1. Le società emittenti devono essere regolarmente costituite e i loro statuti devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali le società stesse sono soggette. 2. Gli strumenti finanziari devono essere: a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile; b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti; c) idonei ad essere oggetto di liquidazione ai sensi dell’articolo 69 del Testo Unico della Finanza; d) liberamente trasferibili. Articolo 2B.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri) 1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente Regolamento e nelle relative Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana. Borsa Italiana subordinerà l’ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di diritto estero al parere favorevole espresso dalla Consob circa l’idoneità dell’emittente ad assolvere gli obblighi informativi derivanti dalla quotazione. E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. 2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla quotazione. 3. Per gli emittenti di diritto estero Borsa Italiana subordinerà la sussistenza del requisito della revisione contabile dei bilanci al positivo giudizio di equivalenza rilasciato dalla Consob. 4. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 106 5. Borsa Italiana verifica che, nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori. 6. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 107 TITOLO 2B.2 CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE Articolo 2B.2.1 (Requisiti degli emittenti) 1. Possono essere ammesse alle negoziazioni le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio, anche consolidato, di almeno un esercizio annuale, corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’ammissione alle negoziazioni non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. 2. Per le società che svolgono, al momento della presentazione della domanda, la propria attività da meno di tre esercizi annuali, almeno il 10% del capitale sociale deve essere detenuto da investitori istituzionali in capitale di rischio o da altri soggetti, attivamente coinvolti nella attività della società, che Borsa Italiana si riserva di accettare su richiesta motivata dell’emittente. 3. La partecipazione di cui al comma precedente deve essere acquisita almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni. 4. Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 2 con riferimento alle società che derivino da operazioni straordinarie e alle società ammesse alla negoziazione in un altro mercato regolamentato. 5. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell’esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a complemento di quanto previsto dal comma 1: - il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; - lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell’esercizio precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; - gli ulteriori documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni. Qualora dalla redazione dei documenti pro-forma di cui al presente comma possa derivare l’inattendibilità oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, si riserva di accettare ricostruzioni contabili storiche diverse. 6. I documenti contabili di cui al comma 5 devono essere accompagnati dalla relazione REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 108 della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti. Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti all’espressione del giudizio dovranno essere motivati. 7. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le situazioni contabili annuali che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 5 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell’emittente, di accettare che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione contabile completa. 8. L’emittente deve esercitare, direttamente o attraverso le proprie controllate e in condizioni di autonomia gestionale, una attività capace di generare ricavi. Borsa Italiana, nel valutare la sussistenza della condizione di autonomia gestionale verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri dell’emittente. Qualora ravvisi elementi potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale, Borsa Italiana richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all’atto dell’ammissione alle negoziazioni ed eventualmente in via continuativa. L’attivo di bilancio ovvero i ricavi dell’emittente non devono essere rappresentati in misura preponderante dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato. 9. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione possono essere ammesse a condizione che nello statuto dell’emittente: - sia previsto che le emissioni ordinarie di nuove azioni siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione; - il periodo minimo di iscrizione richiesto per il riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee non sia superiore a 90 giorni. 10. I requisiti di cui ai commi precedenti non si applicano per l’ammissione di azioni dello stesso emittente di categoria diversa rispetto a quelle già quotate. 11. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci ad una società di revisione ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. 12. Nel caso in cui l’emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 109 Articolo 2B.2.2 (Requisiti delle azioni) 1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti: a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari ad almeno 40 milioni di Euro; Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente; b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico o presso investitori professionali per almeno il 25% del capitale, rappresentato dalla categoria di appartenenza. Borsa Italiana può peraltro ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico o presso investitori professionali faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possono essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore. Nel computo della percentuale: 1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore a 6 mesi; 2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99; 3) si tiene sempre conto di quelle possedute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali. 2. Nel disporre l’ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di emittenti le cui azioni ordinarie siano già ammesse ovvero siano contestualmente ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o derivino da una scissione, fusione mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili alle precedenti che coinvolgano società quotate in un mercato regolamentato, Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b). Tale deroga può essere accordata tenuto conto della diffusione delle azioni ordinarie. 3. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già ammesse alle negoziazioni, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione alle negoziazioni con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea. 4. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 105 ammissione a quotazione. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato. Articolo 2B.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star) 1. All’atto della domanda di ammissione ovvero successivamente all’ammissione, l’emittente può richiedere per le proprie azioni ordinarie la qualifica di Star, secondo il modello di domanda riportato nelle Istruzioni, rispettando le condizioni indicate nel comma seguente. Borsa Italiana, verificata la sussistenza di tali condizioni, attribuisce la qualifica di Star, con l’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni ovvero con successivo Avviso. 2. Al fine di ottenere la qualifica di Star, le azioni devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2.2.3. Si applicano le ulteriori disposizioni relative alla qualifica di Star. Articolo 2B.2.3 bis (Disposizioni transitorie) Le società già appartenenti al settore Techstar entrano a far parte del segmento Star contestualmente all’entrata in vigore della presente disciplina e si adegueranno agli ulteriori obblighi di cui all’articolo 2.2.3, comma 3, entro l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2005. Articolo 2B.2.4 (Impegni temporanei degli azionisti) 1. Per le società che svolgano, al momento della presentazione della domanda, la propria attività da meno di 3 esercizi, gli azionisti che hanno assunto tale qualità nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni, nonché i soci fondatori, gli amministratori e i dirigenti e i soggetti di cui all’articolo 2B.2.1. comma 2, assumono l’impegno, dalla data di presentazione della domanda, a non vendere, offrire, costituire in pegno e, in generale, a non compiere operazioni aventi ad oggetto un quantitativo almeno pari all’80% delle azioni ordinarie dell’emittente da essi detenute alla data di presentazione della domanda. L’impegno ha una durata di un anno dalla data di avvio delle negoziazioni e si estende alle azioni acquistate da tali soggetti prima di tale data. 2. L’impegno di cui al comma 1 non si applica agli azionisti diversi dagli amministratori, dai dirigenti e i soggetti di cui all’articolo 2B.2.1, comma 2, che detengano una partecipazione inferiore al 2% del capitale rappresentato da azioni ordinarie. L’impegno non si applica alle azioni destinate all’offerta finalizzata alla quotazione e a quelle destinate al servizio della green-shoe per il quantitativo esercitato. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 111 3. Borsa Italiana si riserva di assoggettare al vincolo di cui al comma 1 azionisti che abbiano assunto tale qualità 12 mesi prima della presentazione della domanda sempreché si tratti di partecipazioni di controllo. 4. I manager e gli amministratori che diventino azionisti tra la data di presentazione della domanda e la data dell’avvio delle negoziazioni assumono l’impegno di cui al comma 1 per la durata di un anno a partire dalla data di avvio delle negoziazioni. 5. Ciascuno dei soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4, è tenuto a depositare le azioni oggetto dell’impegno in un conto titoli, impartendo al depositario istruzioni irrevocabili affinché non vengano eseguite, senza esplicito assenso scritto di Borsa Italiana, operazioni aventi ad oggetto le azioni vincolate. La costituzione in deposito deve essere effettuata non oltre la data di presentazione della domanda per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e entro l’avvio delle negoziazioni per i soggetti di cui al comma 4. 6. Gli impegni temporanei degli azionisti di cui ai commi 1, 3, e 4 non trovano applicazione nei casi di adesione ad un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, Capo II del Testo Unico della Finanza, nonché nei casi di successione. 7. In presenza di operazioni straordinarie relative all’emittente, su richiesta motivata dello stesso, Borsa Italiana può derogare alle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4. 8. Borsa Italiana può accordare una deroga agli impegni di cui ai commi 1, 3 e 4 agli emittenti ammessi alle negoziazioni in altro mercato regolamentato. Ai fini della concessione della deroga, Borsa Italiana terrà conto: - dell’adempimento di impegni analoghi in altro mercato regolamentato; - del periodo intercorrente tra la prima quotazione e la domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato MTAX; - della realizzazione di un’offerta al pubblico finalizzata alla quotazione in Italia. 9. Borsa Italiana può accordare una deroga agli impegni di cui ai commi 1, 3 e 4 al fine di consentire operazioni di prestito titoli. In tali casi i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4 comunicano a Borsa Italiana le informazioni relative all’accensione del prestito sulle azioni vincolate. Alla data di estinzione del prestito, il soggetto depositario di cui al comma 5, comunica a Borsa Italiana l’avvenuto deposito delle azioni oggetto del prestito estinto. La durata del prestito non può eccedere la durata dell’impegno assunto dai soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4. Le azioni sono assoggettate nuovamente all’impegno di cui all’articolo 2B.2.4, comma 5. Nelle Istruzioni è specificato il quantitativo massimo di azioni per le quali può essere concessa la deroga. Articolo 2B.2.5 (Requisiti degli emittenti le obbligazioni convertibili) 1. Possono essere ammesse alle negoziazioni le obbligazioni convertibili emesse da società in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2B.2.1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Le azioni oggetto di conversione devono essere negoziate in un mercato regolamentato o formare oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione. 2. In via eccezionale, Borsa Italiana può ammettere alle negoziazioni obbligazioni, REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 112 emesse da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1, convertibili in azioni emesse da un terzo e negoziate in un mercato regolamentato o che sono oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione. 3. Nel caso di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l’emittente le obbligazioni convertibili ha l’obbligo di: - dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate; - dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, quest’ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia; - dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni. 4. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti delle obbligazioni convertibili ammesse alle negoziazioni devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato, dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione. 5. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni convertibili siano oggetto di rating sul merito di credito da parte di una agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. 6. Qualora le obbligazioni convertibili siano garantite in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti di cui al presente articolo posti in capo all’emittente le obbligazioni convertibili si intendono riferiti al garante dell’emissione. Articolo 2B.2.6 (Requisiti delle obbligazioni convertibili) 1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazione le obbligazioni convertibili devono soddisfare i seguenti requisiti: a) essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 5 milioni di euro o importo equivalente; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello previsto ove ritenga che per le obbligazioni convertibili in questione si formerà un mercato sufficiente; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 113 b) essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato; c) le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di conversione. 2. Borsa Italiana richiede inoltre che sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. Articolo 2B.2.7 (Definizione di warrant) Per warrant si intendono gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.2.10. Articolo 2B.2.8 (Requisiti degli emittenti i warrant) 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni i warrant di emittenti che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 2B.2.1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Si applica inoltre l’articolo 2B.2.5, comma 4. 2. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione warrant che si riferiscano ad azioni di compendio negoziate in un mercato regolamentato, a condizione che: a) se le azioni di compendio sono emesse dal medesimo emittente, questi soddisfi i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del precedente articolo 2B.2.1; b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, quest’ultimo soddisfi i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 2B.2.1 e abbia i bilanci sottoposti a revisione contabile ai sensi del comma 4, dell’articolo 2B.2.5. 3. Nel caso in cui le azioni di compendio siano negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli gestiti da Borsa Italiana, l’emittente i warrant dovrà altresì: - dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate; - dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, quest’ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia; - dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 114 risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni. Articolo 2B.2.9 (Requisiti dei warrant) 1. Per l’ammissione alla quotazione, i warrant devono avere i seguenti requisiti: a) avere una circolazione autonoma; b) le azioni derivanti dall’esercizio devono essere negoziate in un mercato regolamentato o formare oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione; c) le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio; d) essere diffusi tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza del regolare funzionamento del mercato. 2. Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 115 TITOLO 2B.3 SPONSOR E SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE, SOSPENSIONE E REVOCA, OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI, DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI E ULTERIORI OBBLIGHI PER EMITTENTI AMMESSI AL MERCATO MTAX Articolo 2B.3.1 (Sponsor e specialista, domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti e diffusione delle informazione) Si applicano per quanto compatibili, gli articoli di cui ai Titoli 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 del presente Regolamento. Articolo 2B.3.2 (Ulteriori obblighi per gli emittenti ammessi nel mercato MTAX) 1. Gli emittenti con azioni ammesse nel mercato MTAX sono altresì tenuti alla pubblicazione di relazioni trimestrali, secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni. 2. Contestualmente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni, l’emittente dovrà trasmettere a Borsa Italiana l’elenco aggiornato a tale data dei possessi azionari dei soci che hanno assunto l’impegno di cui all’articolo 2B.2.4. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 116 PARTE 3 PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI TITOLO 3.1 AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI Articolo 3.1.1 (Operatori ammessi alle negoziazioni) 1. Possono partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana: a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; b) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le banche comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine; c) le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le imprese di investimento comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine; d) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario autorizzati alla negoziazione per conto proprio ai sensi del Testo Unico della Finanza; e) i locals aventi sede legale in uno Stato comunitario i quali siano autorizzati a negoziare su un mercato comunitario, siano soggetti nello Stato d’origine a vigilanza da parte di un’Autorità pubblica o riconosciuta da un’Autorità pubblica con la quale la Consob abbia stabilito apposite intese finalizzate all’esercizio della vigilanza sull’attività da essi svolta sui mercati italiani e siano sottoposti nello Stato di origine a requisiti di capitale, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale equivalenti a quelli previsti dalla disciplina comunitaria per gli intermediari su strumenti finanziari e tali da assicurare un’analoga affidabilità operativa; f) le banche e le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio o per conto terzi, REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 117 limitatamente ai mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana o ai singoli comparti per i quali la Consob abbia concesso il nulla osta e sia intervenuto il riconoscimento da parte delle Autorità dello Stato extracomunitario ai sensi del Testo Unico della Finanza; g) Poste Italiane SpA. Articoli 3.1.2 (Procedura di ammissione alle negoziazioni) 1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni mercati, l’operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle Istruzioni. 2. Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all’operatore l’avvenuta ricezione della richiesta di cui al precedente comma con l’invito a completare la documentazione di partecipazione, l’operatore è tenuto al rispetto delle condizioni generali di fornitura dei servizi di cui all’articolo 3.3.1, nonché del presente Regolamento e delle relative Istruzioni nella misura in cui siano nelle more applicabili. 3. La documentazione di partecipazione è indicata nelle Istruzioni. 4. Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta di cui al comma 1 che precede. Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all’operatore, qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari. Articolo 3.1.3 (Condizioni per l’ammissione) 1. L’ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, del rispetto dei requisiti indicati nelle Istruzioni finalizzata a garantire il regolare funzionamento del mercato e vertente in particolare sulla sussistenza delle seguenti condizioni: a) numero di addetti sufficiente per il regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, liquidazione e controllo delle medesime in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati; b) esistenza di un responsabile, nonché di un sostituto, incaricato di mantenere i rapporti con l’ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana durante l’orario di funzionamento dei mercati, in possesso di una qualificazione professionale consona allo svolgimento di tale attività; c) adeguata qualificazione professionale del personale addetto alle negoziazioni intesa come: REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 118 - adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento dei mercati, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all’attività di negoziazione sui mercati; - adeguata competenza nello svolgimento delle funzioni di negoziazione in relazione ai ruoli assunti sul mercato (negoziatore, specialista nel segmento Star, specialista sul mercato MTA, specialista nel mercato Expandi, specialista sul mercato MTAX, specialista sul mercato SEDEX, specialista per i fondi chiusi, specialista sul mercato ETFplus, specialista del mercato TAH, specialista del mercato TAHX, specialista nel mercato MOT e market maker nel mercato IDEM e specialista sull’IDEM); d) adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento della negoziazione e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento dei mercati. L’operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nell’articolo 3.1.4. 2. L’ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica a seconda dei mercati o degli strumenti finanziari in cui gli operatori intendono negoziare: a) dell’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione presso il quale i contratti stipulati sono liquidati, nonché dell’adesione ai sistemi ad esso accessori (sistemi di riscontro e rettifica); b) dell’adesione al sistema di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 5.2.1 e 5.2.2 quando l’ammissione riguarda il mercato MTA e il mercato TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 5.2.1, comma 1 sopra richiamato, il mercato MTAX e il mercato TAHX, il mercato ETFplus e il mercato IDEM [e il mercato Expandi]. La data di entrata in vigore della presente lettera sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana b) dell’adesione al sistema di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 quando l’ammissione riguarda il mercato MTA, il mercato MTAX e il mercato TAHX e il mercato TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 5.2.1, comma 1 sopra richiamato, il mercato ETFplus, il mercato IDEM, il mercato Expandi e il mercato MOT. 3. Per la partecipazione alle negoziazioni su mercati o su strumenti finanziari che prevedono la liquidazione dei contratti presso un sistema di liquidazione estero, Borsa Italiana può richiedere l’adesione diretta a tali sistemi. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 119 4. Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l’operatore e l’intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente: a) l’impegno dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall’operatore fino al momento del recesso dall’accordo; b) l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario. 5. In caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia di cui agli articoli 5.2.1 e 5.2.2, l’operatore (partecipante indiretto) e l’intermediario (partecipante generale) devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore-partecipante indiretto da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario-partecipante generale senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario. La data di entrata in vigore del presente comma sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana 5. In caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia di cui agli articoli 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 l’operatore (partecipante indiretto) e l’intermediario (partecipante generale) devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore-partecipante indiretto da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario-partecipante generale senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario. Articolo 3.1.4 (Condizioni per l’affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici) 1. L’operatore, ai fini del requisito di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, lettera d), può avvalersi di soggetti terzi alle condizioni indicate nelle Istruzioni. 2. Il soggetto terzo può operare in qualità di centro servizi a condizione che: a) sia una società appartenente al gruppo dell’operatore oppure REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 120 b) sia una società di information technology. Nelle Istruzioni sono definiti i requisiti di adeguatezza allo svolgimento dell’attività di gestione dei sistemi tecnologici da parte dei centri servizi. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 121 TITOLO 3.2 PERMANENZA ALLE NEGOZIAZIONI Articolo 3.2.1 (Permanenza delle condizioni di ammissione) 1. Gli operatori assicurano la permanenza delle condizioni di cui all’articolo 3.1.3. Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all’atto della presentazione della domanda di ammissione. 2. Alla revoca o alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di negoziazione, ovvero all’adozione di provvedimenti ingiuntivi da parte dell’autorità competente conseguono automaticamente la sospensione o l’esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni adottate dalle autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l’effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l’interesse della clientela. Nei casi di sospensione degli organi amministrativi dell’intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario, ovvero dell’agente di cambio, ai sensi dell’articolo 201 del Testo Unico della Finanza, Borsa Italiana, su richiesta del commissario, può sospendere l’operatore dalle negoziazioni. 3. Il venir meno dell’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nei mercati e, limitatamente al mercato MOT, nei segmenti fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. Articolo 3.2.2 (Insolvenze di mercato) 1. Ai sensi dell’articolo 72 del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione, qualora l’intermediario liquidatore comunichi a Borsa Italiana il mancato conferimento, da parte dell’operatore per il quale regola i contratti conclusi nei mercati, della provvista indispensabile a regolare gli stessi contratti nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, Borsa Italiana intima allo stesso operatore di far pervenire, entro le ore 12.00 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti intestati a Borsa Italiana, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante. In ogni caso, Borsa Italiana sospende, in via interinale, l’operatore all’atto della comunicazione sopra indicata da parte dell’intermediario liquidatore. 2. Gli estremi del conto di cui al comma precedente sono comunicati all’operatore di Borsa Italiana contestualmente all’intimazione di cui sopra. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 122 3. Borsa Italiana, in caso di mancata copertura dei saldi debitori entro il termine indicato nel comma 1, ne dà tempestiva comunicazione alla Consob e all’intermediario liquidatore ai fini degli adempimenti conseguenti. Articolo 3.2.3 (Regole di condotta) 1. Gli operatori rispettano il presente Regolamento e le Istruzioni e mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell’utilizzo dei sistemi di negoziazione. 2. Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l’integrità dei mercati. Essi, tra l’altro, non possono: a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati; b) compiere atti che possano ostacolare gli operatori market maker, gli specialisti dell’IDEM, gli specialisti del segmento Star, gli specialisti del mercato MTA, gli specialisti del mercato Expandi, gli specialisti sul mercato MTAX, gli specialisti per i fondi chiusi, gli specialisti del mercato ETFplus, gli specialisti del mercato TAH, gli specialisti del TAHX, gli specialisti del mercato SEDEX e gli specialisti del mercato MOT nell’adempimento degli impegni assunti; c) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell’esposizione sul mercato; d) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse; e) negoziare o far negoziare strumenti finanziari nei confronti dei quali Borsa Italiana abbia adottato provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni qualificati come a tempo determinato nell’ambito dei provvedimenti medesimi. In tal caso Borsa Italiana può autorizzare la negoziazione degli strumenti finanziari sospesi sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nelle Istruzioni. L’autorizzazione è rilasciata per ogni singola operazione. 3. Nelle giornate di scadenza dei contratti derivati gli operatori sono tenuti a immettere nel mercato MTA e nel mercato MTAX, entro il termine stabilito nelle Istruzioni, le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari sottostanti ai contratti derivati, relative alla chiusura, anche parziale, di operazioni di arbitraggio, al trading di volatilità o alla effettuazione di operazioni di copertura. 4. Gli operatori possono immettere o modificare le proposte di cui al comma 3 anche oltre i termini stabiliti nelle Istruzioni a condizione che dette proposte, per le loro caratteristiche di prezzo, quantità e modalità di esecuzione, siano tali da non REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 123 aumentare il valore assoluto della differenza tra il prezzo teorico di apertura e l’ultimo prezzo di controllo dei singoli strumenti finanziari cui si riferiscono. 5. Gli operatori acquisiscono gli eventuali ordini dei propri committenti in tempo utile per rispettare i vincoli operativi di cui al precedente comma 3. 6. Gli operatori possono offrire in Borsa, nel mercato MTA e nel mercato MTAX, i diritti di opzione non esercitati solo su incarico della società emittente. Gli operatori incaricati sono tenuti a: a) immettere le proposte in vendita secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle Istruzioni; b) riportare la quantità in vendita rimasta ineseguita al termine della seduta di Borsa a quella del giorno successivo. Gli operatori non possono rivendere sul mercato i diritti inoptati acquistati durante il periodo dell’offerta, pena l’annullamento dei relativi contratti conclusi. Articolo 3.2.4 (Interconnessione ai mercati) 1. Possono essere interconnessi ai mercati: a) clienti degli operatori ammessi alle negoziazioni, esclusivamente per il tramite degli operatori medesimi; b) unità organizzative di operatori ammessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati, nonché di liquidazione e controllo delle medesime. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), delle proposte di negoziazione inoltrate e dei loro effetti rispondono esclusivamente gli operatori ammessi. 3. Ai fini dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni gli operatori sono tenuti a: a) predisporre e mantenere attivi adeguati sistemi automatici di controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini immessi attraverso interconnessioni; b) inibire, su richiesta di Borsa Italiana, l’accesso per il tramite delle interconnessioni di cui al comma 1 che abbiano provocato situazioni di irregolarità delle negoziazioni; c) introdurre, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni, sistemi di identificazione degli ordini immessi per il tramite delle interconnessioni di cui al comma 1, lettera a); d) dotarsi di personale addetto al controllo del flusso di ordini, in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 3.1.3, comma 1, lett. c). 4. Borsa Italiana può, in situazioni di emergenza e per esigenze di tutela dell’integrità REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 124 dei mercati, limitare temporaneamente l’uso di sistemi di generazione automatica di ordini. Articolo 3.2.5 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni) Gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati possono richiederne l’esclusione, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 125 TITOLO 3.3 RAPPORTO TRA OPERATORI E BORSA ITALIANA Articolo 3.3.1 (Condizioni generali di fornitura dei servizi) 1. I rapporti tra Borsa Italiana e l’operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nei mercati, allo svolgimento dell’attività di centro servizi di cui all’articolo 3.1.4, nonché alle comunicazioni di cui all’articolo 5.3.1, sono disciplinati dalle condizioni generali di fornitura dei servizi conosCibi Alimentili sul sito Internet di Borsa Italiana. 2. Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle condizioni generali di fornitura dei servizi, comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle condizioni generali stesse. 3. A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle condizioni generali di fornitura dei servizi. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 126 TITOLO 3.4 CONTROLLI E INTERVENTI Articolo 3.4.1 (Attività di accertamento) 1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione dei mercati, Borsa Italiana può: a) richiedere agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l’operatività svolta nei mercati; b) convocare i rappresentanti degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni; c) al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi. 2. L’operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell’articolo 3.1.3, comma 1, lettera d). 3. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di cui all’articolo 3.4.4. 4. Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni Borsa Italiana può invitare l’operatore ad un adeguato rispetto delle norme medesime. 5. Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana l’attività di accertamento di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob. Articolo 3.4.2 (Segnalazioni all’autorità di vigilanza) Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione ne fa immediata comunicazione alla Consob. Articolo 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato) 1. Qualora nello svolgimento delle attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l’integrità dei mercati, può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l’adozione: REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 127 a) imposizione di limiti operativi o di collegamento; b) limitatamente agli operatori market maker e agli specialisti sull’IDEM, trasferimento rispettivamente dalla sotto-sezione dei Primary Market Maker alla sotto-sezione dei Market Maker e dalla sotto-sezione Primary Specialisti alla sotto-sezione Specialisti, sospensione rispettivamente dall’Elenco di cui all’articolo 4.7.10 e dall’Elenco di cui all’articolo 4.7.11; c) sospensione dalle negoziazioni in uno o più mercati. 2. Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l’operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all’effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l’interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni. 3. Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti di cui al comma 1. 4. Dell’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob e ne dà comunicazione all’operatore. 5. Per situazioni o comportamenti che riguardano gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i provvedimenti di cui al presente articolo sono disposti dalla Consob. Articolo 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3.4.3, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative Istruzioni ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli operatori all’attività di accertamento di cui all’articolo 3.4.1, Borsa Italiana può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione: a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, l’operatore abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato il provvedimento di cui alla lettera b); b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l’importo della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto; c) limitatamente agli operatori market maker e agli specialisti sull’IDEM, sospensione o esclusione rispettivamente dall’Elenco di cui all’articolo 4.7.10 e dall’Elenco di cui all’articolo 4.7.11; d) sospensione dalle negoziazioni in uno o più mercati; e) esclusione dalle negoziazioni in uno o più mercati. 2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 3.4.7 esclusi i casi di: REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 128 a) richiamo scritto; b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai sensi dell’articolo 3.4.7 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione, l’operatore abbia commesso altre violazioni dei Titoli 3.1 e 3.2 del Regolamento e delle relative Istruzioni nonché di altre disposizioni del Regolamento e delle relative Istruzioni disciplinanti gli impegni di quotazione e di sostegno della liquidità degli strumenti in relazione alle quali siano stati adottati da Borsa Italiana oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 8, tre provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero qualora l’operatore abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione al quale sia stato adottato da Borsa Italiana, oppure da Consob nel caso di cui al successivo comma 8, un provvedimento diverso dal richiamo. 4. Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli operatori market maker, degli operatori specialisti sull’IDEM, degli operatori specialisti nel segmento Star, degli operatori specialisti sul mercato Expandi, degli operatori specialisti del mercato TAH, degli operatori specialisti sul mercato MTA, di operatori specialisti sul mercato MTAX, di operatori specialisti del mercato TAHX, degli operatori specialisti sul MOT, degli operatori specialisti sul mercato SEDEX e degli operatori specialisti per i fondi chiusi, degli operatori specialisti sul mercato ETFplus, Borsa Italiana può avviare la procedura di cui all’articolo 3.4.5 tenuto conto del valore degli indicatori, ove previsti nelle Istruzioni, utilizzati per verificare il rispetto di tali obblighi. 5. Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l’operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all’effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l’interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni. 6. La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso. 7. Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Consob. Articolo 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni) 1. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3.4.4 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione. 2. La procedura è avviata da Borsa Italiana con l’invio all’operatore interessato di una comunicazione contenente: a) la descrizione dell’ipotesi di violazione; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 129 b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l’eventuale richiesta di un’audizione per un esame congiunto della questione. 3. La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l’indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che l’operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un’audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione. 4. Qualora l’operatore richieda la convocazione di un’audizione per l’esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all’operatore. L’operatore partecipa all’audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell’audizione, Borsa Italiana può fissare un nuovo termine, su richiesta dell’interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un’ulteriore memoria scritta. 5. Sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall’audizione o dal successivo termine per il deposito di un’ulteriore memoria scritta previsti dal comma 4, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b). 6. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all’interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 3.4.4, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all’esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell’articolo 3.3.1, comma 3, sono poste a carico dell’operatore. 7. Dell’attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob. 8. Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, la procedura di cui al presente articolo è posta in essere da Consob. Articolo 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti) I provvedimenti di cui agli articoli 3.4.3 e 3.4.4 possono essere impugnati entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui all’articolo 3.4.3, comma 4 e 3.4.5, comma 6, avanti al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell’articolo 7.4. Tale disposizione non si applica ai provvedimenti di cui agli articoli 3.4.3 comma 5 e 3.4.4, comma 8. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 130 Articolo 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti) 1. L’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3.4.4 è comunicata al pubblico negli Avvisi di Borsa Italiana o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri. 2. A richiesta dell’operatore è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri. Articolo 3.4.8 (Sospensione dei termini) I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 3.4.4, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 131 PARTE 4 STRUMENTI AMMESSI E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE TITOLO 4.1 MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA) Articolo 4.1.1 (Strumenti negoziabili) 1. Nel mercato telematico azionario si negoziano, per qualunque quantitativo, azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant e quote di fondi chiusi. 2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini. 3. Nei casi di cui al comma 2, azioni, obbligazioni convertibili e warrant possono essere negoziati anche per quantitativi inferiori al lotto minimo di negoziazione, alle condizioni di cui al presente Titolo. 4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati: a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant e quote di fondi chiusi; b) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza qualora siano relativi a diritti d'opzione; c) al di fuori del servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, il giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati; d) nel servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo le modalità di volta in volta stabilite da Borsa Italiana e comunicate alla Consob, qualora siano relativi ad adesioni a offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, ovvero ad un’offerta promossa dall’emittente su propri strumenti finanziari raccolte sul mercato con le modalità di cui all’articolo 4.1.20, a condizione che il corrispettivo dell’offerta sia costituito esclusivamente da contante; in caso di corrispettivo, anche parziale, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse al servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 132 5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4, lettera a), non siano liquidati nel termine previsto. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. 6. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle azioni di emittenti di diritto estero ammesse alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento. Articolo 4.1.2 (Segmenti di negoziazione) 1. Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari diversi dalle quote di fondi chiusi e dalle azioni delle Investment Companies negoziati nel comparto MTA in segmenti omogenei in base alla loro capitalizzazione o alla modalità di ammissione alle negoziazioni. Nell’ambito di ciascun segmento gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in classi omogenee dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione, tenendo conto della frequenza degli scambi e del controvalore medio giornaliero negoziato. 2. Con l’Avviso di inizio delle negoziazioni, Borsa Italiana individua il segmento di negoziazione degli strumenti finanziari sulla base della soglia di capitalizzazione indicata nelle Istruzioni o in relazione alla modalità di ammissione alle negoziazioni. 3. Con la periodicità indicata nelle Istruzioni, Borsa Italiana verifica per ciascuna azione la soglia di capitalizzazione e, con apposito Avviso, ripartisce gli strumenti finanziari tra i segmenti secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni, dandone comunicazione alla società. La variazione del segmento di negoziazione degli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana è preventivamente comunicata a Consob. 4. Le azioni che abbiano ottenuto la qualifica di Star ai sensi dell’articolo 2.2.3 sono negoziate nel segmento Star a seguito dell’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2.2.3, comma 1. 5. Le azioni che abbiano perso la qualifica di Star ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma 10, vengono negoziate in altro segmento di borsa a partire dalla ripartizione degli strumenti finanziari di cui al comma 3. Nei casi di cui all’articolo 2.2.3, comma 12, le azioni vengono negoziate in altro segmento di borsa a partire dalla data indicata nel provvedimento. Tali azioni non potranno essere nuovamente negoziate nel segmento Star prima che sia trascorso un anno dallo loro esclusione. 6. Le azioni per le quali sia stata richiesta l’esclusione dalla qualifica di Star ai sensi dell’articolo 2.5.8 sono negoziate in altro segmento di borsa a seguito dell’accoglimento della domanda di esclusione. 7. Le azioni con diritto di voto limitato e le azioni di cui all’articolo 2.2.2, comma 3, 2A.2.2, comma 4, e 2B.2.2, comma 3, sono negoziate nel segmento in cui sono negoziate le azioni ordinarie corrispondenti. 8. Le obbligazioni convertibili e i warrant sono negoziati nel segmento in cui sono REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 133 negoziate le azioni ordinarie di compendio. 9. Le quote di fondi chiusi e le azioni delle Investment Companies sono negoziate nel segmento MTF. Borsa Italiana nelle Istruzioni può ripartire gli strumenti negoziati in tali segmenti in classi omogenee dal punto di vista degli orari e delle modalità di negoziazione, avuto riguardo alla tipologia di strumento finanziario. Articolo 4.1.3 (Modalità e fasi di negoziazione) 1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua. 2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti: a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“validazione”); conclusione dei contratti (“apertura”); b) negoziazione continua; c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“validazione”); conclusione dei contratti (“chiusura”). 3. Gli orari di negoziazione sono stabiliti nelle Istruzioni. Articolo 4.1.4 (Proposte di negoziazione) 1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo. 2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua. 3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo. 4. Nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, le proposte di negoziazione possono avere per oggetto quantitativi pari o multipli del lotto minimo di negoziazione ovvero quantitativi inferiori al lotto minimo (proposte di negoziazione “spezzature”). 5. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 134 strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento. Articolo 4.1.5 (Proposte di negoziazione) 1. Nelle fasi di pre-asta, le proposte di negoziazione: a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte “al prezzo d’asta”); b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1) “valida fino alla cancellazione”: l’eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata; 2) “valida fino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente: • in occasione di stacco dividendi, aumento di capitale, frazionamento, raggruppamento, fusione, scissione; • qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana; • qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione, ove previsto, o del “tick” stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo; 3) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta; c) se immesse al prezzo di asta, assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite. 2. Durante la negoziazione continua, le proposte: a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”); b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1) “valida fino alla cancellazione”; 2) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 135 prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente; 3) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente; 4) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente; 5) “valida fino alla data specificata”; c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.1.4, comma 3; d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esponi al raggiungimento del prezzo specificato”: la proposta viene accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato; e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all’inizio di una fase di pre-asta, anche nel caso in cui quest’ultima sia attivata ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b). 3. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte “valide solo in asta di chiusura”. Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di preasta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall’orario di immissione; all’inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità temporale inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità temporale superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l’eventuale quantità ineseguita. 4. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all’articolo 4.1.1, REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 136 comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili “al prezzo di asta di apertura” o “al prezzo di asta di chiusura” e il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all’articolo 4.1.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”. Articolo 4.1.6 (Proposte di negoziazione spezzature) 1. Nella sola fase di pre-asta di apertura, le proposte di negoziazione spezzature: a) possono essere immesse esclusivamente senza limite di prezzo (“al prezzo di asta di apertura”); b) possono essere specificate con la sola modalità di esecuzione “valida fino alla data specificata” di cui all’articolo 4.1.5, comma 1, lettera b), punto 2); in assenza di tale specificazione, le proposte assumono automaticamente la modalità “esegui e cancella” di cui all’articolo 4.1.5, comma 1, lettera b), punto 3); c) partecipano alla determinazione del prezzo teorico di asta di apertura alle condizioni di cui all’articolo 4.1.7. 2. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, le proposte di negoziazione spezzature: a) possono essere immesse nel sistema, nonché modificate o cancellate esclusivamente dall’operatore proponente o da Borsa Italiana, ma non vengono visualizzate sul mercato e non partecipano alla negoziazione; b) possono essere immesse solo senza limite di prezzo; c) possono essere specificate con la modalità di esecuzione “valida fino alla data specificata”; d) le proposte sono registrate con la priorità temporale determinata dall’orario di immissione e conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta di apertura del giorno successivo; qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione di cui alla precedente lettera c), le proposte partecipano alle negoziazioni nella fase di pre-asta di apertura delle successive sedute, fino alla data indicata. Articolo 4.1.7 (Determinazione del prezzo teorico di asta) 1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d’asta, determinato come segue: a) il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, tale quantitativo è sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 137 b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, tale quantitativo è pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione; c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d’asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo ; d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d’asta è pari al maggiore dei due. 2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d’asta è pari al prezzo di controllo. 3. Il prezzo teorico d’asta non può essere determinato: a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato; b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita; c) qualora, nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, il quantitativo negoziabile sia inferiore al lotto minimo di negoziazione. Articolo 4.1.8 (Validazione del prezzo teorico di asta) 1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all’interno di un intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d’asta ai sensi dell’articolo 4.1.7 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d’asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d’asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo: REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 138 a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura; c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo. 5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. Articolo 4.1.9 (Conclusione dei contratti al prezzo d’asta) 1. Nelle fasi d’asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all’articolo 4.1.8, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d’asta. Tali contratti risultano dall’abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d’asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili. 2. Nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, nella fase di asta di apertura, l’abbinamento avviene secondo modalità tali da assicurare che i quantitativi ineseguiti delle proposte di negoziazione siano pari o multipli del lotto minimo. A tal fine, le proposte spezzature aventi un quantitativo complessivo inferiore a un lotto minimo perdono la priorità nei confronti della proposta successiva, qualora la stessa sia pari o multipla del lotto minimo. Nell’abbinamento le proposte spezzature possono dare luogo a una sola ulteriore spezzatura su ogni lato del mercato. 3. Al termine dell’asta di apertura o dell’asta di cui all’articolo 4.1.14, comma 4, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. 4. Al termine dell’asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 139 automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. Articolo 4.1.10 (Negoziazione continua) 1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.1.4, comma 3, come segue: a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa; b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L’immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo. 2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore. 3. L’esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. 4. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all’articolo 4.1.5, comma 2, lettera e), l’esecuzione dell’intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della generazione della nuova proposta. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 140 5. Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell’asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua. 6. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione (“cross order”), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell’immissione, estremi esclusi. Articolo 4.1.11 (Prezzo di riferimento) 1. Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura. 2. Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell’asta di chiusura ai sensi dell’articolo 4.1.7, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dell’ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.1.10, comma 6. 3. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente. 4. Borsa Italiana può stabilire nelle Istruzioni che, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione, il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura. 5. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, con riferimento ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana. Articolo 4.1.12 (Prezzo ufficiale) Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.1.10, comma 6. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 141 Articolo 4.1.13 (Prezzo di controllo) Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal: a) prezzo di riferimento, in asta di apertura; b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a); c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a). Articolo 4.1.14 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario) 1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all’articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni. 2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte. 3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2. 4. Qualora venga riattivata una fase d’asta ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b), questa si svolge secondo le modalità previste per l’asta di apertura di cui al presente Titolo. Le proposte di negoziazione spezzature, ove previste, non partecipano a detta fase. Articolo 4.1.15 (Registrazione dei contratti conclusi) 1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato MTA vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato. 2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 142 Articolo 4.1.16 (Operatori specialisti nel segmento Star) 1. Le negoziazioni sul segmento Star si svolgono con l’intervento di operatori specialisti incaricati di sostenere la liquidità degli strumenti quotati. 2. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità, l’operatore specialista è tenuto a operare in conto proprio e a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte. 3. L’operatore specialista è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al comma 2. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti. Articolo 4.1.17 (Operatori specialisti per le quote di fondi chiusi) 1. Le negoziazioni delle quote di fondi chiusi si svolgono con l’intervento degli operatori di cui all’articolo 2.3.17. 2. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nell’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. Nel medesimo Avviso Borsa Italiana stabilisce il quantitativo obbligatorio giornaliero. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte, nonché i criteri per la determinazione dei suddetti valori e determina i casi in cui gli operatori specialisti sono sollevati temporaneamente dagli obblighi previsti. 3. In caso di particolari condizioni di mercato relative a singoli strumenti finanziari, Borsa Italiana può, con apposito Avviso, modificare gli impegni degli operatori specialisti ovvero esonerarli dagli impegni dandone comunicazione alla Consob. Articolo 4.1.18 (Operatori specialisti sul mercato MTA) 1. Le negoziazioni delle azioni appartenenti ai segmenti individuati da Borsa Italiana nelle Istruzioni possono avvenire con l’intervento di operatori specialisti sul mercato MTA incaricati dall’emittente di sostenere la liquidità degli strumenti azionari quotati. Le negoziazioni delle azioni di emittenti di diritto estero ammesse ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), e negoziate in uno specifico segmento possono avvenire con l’intervento di operatori specialisti anche senza incarico dell’emittente. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 143 2. Possono esercitare l’attività di liquidity providing gli operatori ammessi sul mercato MTA purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l’emittente o che fa capo all’emittente. 3. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità l’operatore specialista sul mercato MTA è tenuto a operare in conto proprio e a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte. 4. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti sul mercato MTA possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti. 5. Borsa Italiana indica in via generale nelle Istruzioni le ipotesi in cui non è consentita l’attività di cui al comma 1. 6. Preventivamente all’avvio dell’attività di cui al comma 1, Borsa Italiana rende noto mediante Avviso di Borsa Italiana il nominativo dell’operatore specialista sul mercato MTA. 7. L’operatore specialista sul mercato MTA comunica a Borsa Italiana, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni, il venir meno dell’incarico di cui al comma 1. Articolo 4.1.19 (Modalità di negoziazione dei diritti inoptati) 1. L’offerta dei diritti inoptati si svolge secondo le modalità dell’asta di apertura di cui all’articolo 4.1.3, comma 2, lettera a). La durata dell’asta di apertura per l’offerta dei diritti inoptati deve essere almeno pari a quella dello strumento finanziario di compendio. 2. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni Borsa Italiana può limitare o inibire la possibilità di immissione di proposte senza limite di prezzo. Di tale limitazione operativa viene data comunicazione al mercato entro il giorno precedente l’intervento. Articolo 4.1.20 (Modalità di raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio) 1. La raccolta delle adesioni a offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, e delle adesioni a offerte promosse dall’emittente sui propri strumenti finanziari, di cui all’articolo 40, comma 7, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, può essere effettuata per il tramite del sistema informatico di supporto alle negoziazioni. 2. La raccolta delle adesioni di cui al comma precedente avviene al prezzo stabilito dall’offerente immesso in apposito book. Le adesioni vengono immesse nel book REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 144 come proposte di negoziazione senza limite di prezzo e con la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata”, cancellabili da Borsa Italiana su richiesta motivata degli operatori. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 145 TITOLO 4.2 MERCATO TELEMATICO DEI SECURITISED DERIVATIVES (SEDEX) Articolo 4.2.1 (Strumenti negoziabili) 1. Nel mercato telematico dei securitised derivatives si negoziano covered warrant e certificates, per quantitativi minimi o loro multipli. Borsa Italiana stabilisce i quantitativi minimi negoziabili contemperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini. 2. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma precedente sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e la loro liquidazione avviene attraverso il servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, ovvero attraverso servizi diversi indicati nelle Istruzioni. Questi ultimi devono essere sottoposti nel proprio paese d’origine ad un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono sottoposti i sistemi di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza. Borsa Italiana indica nell’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati, nel caso in cui lo strumento finanziario sia liquidato attraverso un servizio di liquidazione diverso da quello di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza. 3. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione. 4. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine di cui al comma 3. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. Articolo 4.2.2 (Modalità e fasi di negoziazione) 1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua. 2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti: a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“validazione”); conclusione dei contratti (“apertura”); b) negoziazione continua; c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico di chiusura (“validazione”); conclusione dei contratti (“chiusura”). REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 146 3. Borsa Italiana individua segmenti di mercato omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione e stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato, modalità e orari di negoziazione specifici. Gli strumenti finanziari possono essere negoziati sia con le modalità di asta e di negoziazione continua, sia con la sola modalità di negoziazione continua. Articolo 4.2.3 (Proposte di negoziazione) 1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo. 2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua. 3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo. 4. Nelle fasi di pre-asta, le proposte di negoziazione: a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte “al prezzo d’asta”); b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1) “valida fino alla cancellazione”: l’eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata; 2) “valida fino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente: • qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana; • qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione o del “tick” stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo; 3) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 147 c) se immesse al prezzo di asta, assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite. 5. Durante la negoziazione continua, le proposte: a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”); b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1) “valida fino alla cancellazione”; 2) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente; 3) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente; 4) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente; 5) “valida fino alla data specificata”; c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.2.3, comma 3; d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esponi al raggiungimento del prezzo specificato”: la proposta viene accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato; e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all’inizio di una fase di pre-asta, anche nel caso in cui quest’ultima sia attivata ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b). 6. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte “valide solo in asta di chiusura”. Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di preasta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall’orario di immissione; all’inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 148 inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l’eventuale quantità ineseguita. 7. Durante la pre-asta di apertura, la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura gli specialisti immettono quotazioni in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2.2.22 esclusivamente con la funzionalità di double quotation. 8. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 9. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili “al prezzo di asta di apertura” o “prezzo di asta di chiusura” e il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”. 10. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre, anche per la categoria degli emittenti covered warrant o certificates o dei soggetti da questi incaricati, limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori di cui sopra in caso di loro superamento. Articolo 4.2.4 (Determinazione del prezzo teorico di asta) 1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d’asta, determinato come segue: a) il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d’asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo ; d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d’asta è pari al maggiore dei due. 2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 149 di prezzo, il prezzo teorico d’asta è pari al prezzo di controllo. 3. Il prezzo teorico d’asta non può essere determinato: a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato; b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita. Articolo 4.2.5 (Validazione del prezzo teorico d’asta) 1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso nell’intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d’asta ai sensi dell’articolo 4.2.4, tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d’asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d’asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico di asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo: a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura; c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo. 5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta del giorno successivo, secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 150 Articolo 4.2.6 (Conclusione dei contratti al prezzo d’asta) 1. Nelle fasi d’asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all’articolo 4.2.5, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d’asta. Tali contratti risultano dall’abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d’asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili. 2. Al termine dell’asta di apertura, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. 3. Al termine dell’asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. Articolo 4.2.7 (Negoziazione continua) 1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.2.3, comma 3, come segue: a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa; b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 151 determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L’immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo. 2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore. 3. L’esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. 4. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all’articolo 4.2.3, comma 5, lettera e), l’esecuzione dell’intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della generazione della nuova proposta. 5. Le proposte di negoziazione ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell’asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua. 6. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione (“cross order”), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell’immissione, estremi esclusi. Articolo 4.2.8 (Prezzo di riferimento) 1. Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura. 2. Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell’asta di chiusura ai sensi dell’articolo 4.2.4, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dell’ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l’utilizzo della funzione cross order di cui all’articolo 4.2.7, comma 6. 3. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è determinato da Borsa Italiana sulla base di un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book di negoziazione nel corso della seduta, tenendo in maggior conto le più recenti. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 152 Articolo 4.2.9 (Prezzo ufficiale) Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato relativo all'ultimo dieci per cento della quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.2.7, comma 6. Articolo 4.2.10 (Prezzo di controllo) 1. Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal: a) prezzo di riferimento, in asta di apertura; b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a); c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a), salvo nell’ipotesi di cui al comma 2. 2. In caso di prolungata carenza di negoziazioni su uno strumento finanziario Borsa Italiana può determinare il prezzo di controllo utilizzando un valore stimato sulla base dei prezzi di mercato dello strumento finanziario stesso con una periodicità e con le modalità stabilite nelle Istruzioni. Articolo 4.2.11 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario) 1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all’articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni. 2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte. 3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 153 Articolo 4.2.12 (Registrazione dei contratti conclusi) 1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato SEDEX vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato. 2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 154 TITOLO 4.3 MERCATO AFTER HOURS (TAH) E MERCATO AFTER HOURS MTAX (TAHX) Articolo 4.3.1 (Strumenti negoziabili nel mercato TAH) 1. Nel mercato TAH si negoziano azioni quotate in Borsa che presentano i requisiti di liquidità stabiliti nelle Istruzioni. Nelle Istruzioni sono altresì individuate le azioni che possono essere negoziate nel TAH su richiesta di un operatore che si impegna a sostenere la liquidità. 2. Nel mercato TAH possono essere altresì negoziati covered warrant e certificates che presentano i requisiti stabiliti nelle Istruzioni a condizione che l’emittente si impegni a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al Titolo 2.2, Capo 7, articolo 2.2.22. 3. I quantitativi minimi negoziabili sono pari a quelli stabiliti nel mercato MTA, ove previsti. I quantitativi minimi negoziabili dei covered warrant e dei certificates sono pari a quelli stabiliti nel mercato SEDEX. 4. Borsa Italiana determina l’elenco degli strumenti finanziari negoziati nel mercato TAH contestualmente alla revisione ordinaria dell’indice S&P/MIB. Borsa Italiana può escludere dalle negoziazioni i covered warrant, i certificates e le azioni con liquidità inferiore a quella stabilita al comma 1 qualora vengano meno gli impegni assunti rispettivamente dall’emittente e dall’operatore specialista. 5. I contratti di compravendita aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2 sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione. 6. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine di cui al comma 5. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. Articolo 4.3.2 (Strumenti negoziabili nel mercato TAHX) 1. Nel mercato TAHX si negoziano le azioni ammesse al mercato MTAX che presentano i requisiti di liquidità stabiliti nelle Istruzioni. Nelle Istruzioni sono altresì individuate le azioni che possono essere negoziate nel TAHX su richiesta di un operatore che si impegna a sostenere la liquidità. 2. I quantitativi minimi negoziabili sono pari a quelli stabiliti nel mercato MTAX, ove previsti. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 155 3. Borsa Italiana determina l’elenco degli strumenti finanziari negoziati nel mercato TAHX contestualmente alla revisione ordinaria dell’indice S&P/MIB. Borsa Italiana può escludere dalle negoziazioni le azioni con liquidità inferiore al quella stabilita al comma 1 qualora vengano meno gli impegni assunti dall’operatore che si impegna a sostenere la liquidità. 4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto le azioni di cui al comma 1 sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione. 5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto al comma 4. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. Articolo 4.3.3 (Modalità di negoziazione) 1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo la modalità della negoziazione continua. 2. Borsa Italiana può individuare segmenti di mercato omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione. 3. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato di cui al comma 2, modalità e orari di negoziazione specifici. Articolo 4.3.4 (Proposte di negoziazione) 1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo. 2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori nella negoziazione continua. 3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo. 4. Qualora sia previsto un quantitativo minimo negoziabile, le proposte possono avere per oggetto quantitativi pari o multipli del lotto minimo di negoziazione. 5. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 156 all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori di cui sopra in caso di loro superamento. Articolo 4.3.5 (Negoziazione continua) 1. Durante la negoziazione continua, le proposte: a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”) e con la modalità “valida fino alla cancellazione”; b) possono essere inoltre specificate le seguenti modalità di esecuzione: 1) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente; 2) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente; 3) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente; c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.3.4, comma 3; d) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni ed il controvalore totale della proposta. 2. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 3. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.3.4, comma 3, come segue: REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 157 a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa; b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L’immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo. 4. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 3 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore. 5. L’esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. 6. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui al comma 1, lettera d), l’esecuzione dell’intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della generazione della nuova proposta. 7. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione (“cross order”), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell’immissione, estremi esclusi. 8. Le proposte inseguite al termine della negoziazione sono automaticamente cancellate dal sistema. Articolo 4.3.6 (Prezzo medio) Il prezzo medio giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato TAH o nel mercato TAHX al netto della quantità scambiata mediante l’utilizzo della funzione REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 158 cross order di cui all’articolo 4.3.5, comma 7. Articolo 4.3.7 (Interruzione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario) 1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all’articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente interrotta per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni. 2. Durante l’interruzione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte. 3. Allo scadere dell’interruzione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2. Articolo 4.3.8 (Registrazione dei contratti conclusi) 1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato TAH o nel mercato TAHX vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato. 2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1. Articolo 4.3.9 (Operatori specialisti nel mercato after hours –TAH e nel mercato TAHX) 1. Gli operatori di cui agli articoli 4.3.1 e 4.3.2 si impegnano, per ciascuna delle azioni per le quali hanno richiesto la negoziazione, a operare in conto proprio e a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni e per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni, sulla base di criteri oggettivi; nelle Istruzioni Borsa Italiana determina inoltre le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte. 2. Nelle Istruzioni medesime Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti sono esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 159 Articolo 4.3.10 (Disposizioni transitorie relative al mercato TAHX) 1. All’entrata in vigore delle disposizioni del presente Titolo, le azioni emesse dalle società appartenenti al segmento blue chip del mercato MTAX, che non entrano nella composizione degli indici S&P/MIB e MIB 30, e al segmento Star del mercato MTAX continuano a essere negoziate nel mercato TAHX, salva diversa richiesta dello specialista presentata a Borsa Italiana e comunicata all’emittente. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 160 TITOLO 4.4 MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI (MOT) Articolo 4.4.1 (Strumenti negoziabili) 1. Nel mercato telematico delle obbligazioni si negoziano, per quantitativi minimi o loro multipli, obbligazioni diverse da quelle convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS e altri titoli di debito. Borsa Italiana stabilisce i quantitativi minimi negoziabili contemperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini. 2. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza o presso servizi esteri diversi. Questi ultimi devono essere sottoposti nel proprio paese d'origine ad un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono sottoposti i sistemi di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza. Nel caso di titoli infungibili, i contratti sono liquidati esclusivamente presso il servizio di liquidazione su base lorda. I contratti di compravendita sono liquidati: a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a obbligazioni e a titoli di Stato diversi dai Buoni ordinari del Tesoro; b) il secondo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a Buoni ordinari del Tesoro; c) il terzo giorno successivo alla data di stipulazione qualora siano relativi a euroobbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS. I termini di liquidazione sono calcolati secondo il calendario definito da Borsa Italiana, se liquidati attraverso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, ovvero in base al calendario "TARGET" negli altri casi. Borsa Italiana indica nell’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati. 3. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nei termini di cui al comma 2. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. 4. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 161 che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento. Articolo 4.4.2 (Modalità di negoziazione) 1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e/o di negoziazione continua. 2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti: a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“validazione”); conclusione dei contratti (“apertura”); b) negoziazione continua; c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“validazione”); conclusione dei contratti (“chiusura”). 3. Borsa Italiana individua segmenti o classi omogenei dal punto di vista dei servizi di liquidazione delle modalità e degli orari di negoziazione. 4. Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari tra i segmenti o classi di cui al comma precedente sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto tra l’altro dei seguenti indicatori rilevati in un determinato periodo: diverso servizio utilizzato per la gestione accentrata degli strumenti finanziari, tipologia, valore nominale in circolazione, liquidità e eventuale giudizio di rating. I criteri oggettivi e il periodo di rilevazione di cui al presente comma sono specificati nelle Istruzioni. 5. Con frequenza determinata nelle Istruzioni Borsa Italiana provvede a verificare i criteri di cui al comma 4 e a ripartire gli strumenti finanziari per segmenti o classi in modo tale da assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni. 6. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento o classe di cui al comma 3, modalità e orari di negoziazione specifici. Articolo 4.4.3 (Proposte di negoziazione) 1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo. 2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 162 3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo. 4. Nelle fasi di pre-asta le proposte di negoziazione: a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“al prezzo di asta ”); b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1) “valida fino alla cancellazione”: l’eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata; 2) “valida fino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente: • in occasione di stacco cedole per i titoli quotati tel quel; • qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana; • qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione o del “tick” stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo; 3) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta; c) se immesse al prezzo di asta assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite. 5. Durante la negoziazione continua, le proposte: a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”); b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1) “valida fino alla cancellazione”; 2) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente; 3) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 163 prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente; 4) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente; 5) “valida fino alla data specificata”; c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.4.3, comma 3; d) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all’inizio di una fase di pre-asta, anche nel caso in cui quest’ultima sia attivata ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b). 6. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte “valide solo in asta di chiusura”. Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di preasta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall’orario di immissione; all’inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità temporale inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità temporale superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l’eventuale quantità ineseguita. 7. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 8. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili “al prezzo di asta di apertura” o “al prezzo di asta di chiusura” e il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”. 9. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 164 10. Fino alla data indicata in apposito Avviso di Borsa e per i segmenti ivi indicati, le proposte di negoziazione sono esposte nel book con l’indicazione delle controparti proponenti. Articolo 4.4.4 (Determinazione del prezzo teorico d’asta) 1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d’asta determinato come segue: a) il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d’asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo; d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d’asta è pari al maggiore dei due. 2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d’asta è pari al prezzo di controllo. 3. Il prezzo teorico d’asta non può essere determinato: a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato; b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita. Articolo 4.4.5 (Validazione del prezzo teorico di asta) 1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all’interno di un intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d’asta ai sensi dell’articolo 4.4.4 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d’asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni e, per i titoli in valuta, se è disponibile sul sistema il cambio relativo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 165 3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d’asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo: a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura; c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo. 5. Qualora le negoziazioni dello strumento finanziario avvengano con la sola modalità di asta di apertura e non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta, al termine della validazione le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata”, sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. 6. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. Articolo 4.4.6 (Conclusione dei contratti al prezzo d’asta) 1. Nelle fasi d’asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all’articolo 4.4.5, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d’asta. Tali contratti risultano dall’abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d’asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 166 2. Al termine dell’asta di apertura o dell’asta di cui all’articolo 4.4.11, comma 4, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. 3. Al termine dell’asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. Articolo 4.4.7 (Negoziazione continua) 1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.4.3, comma 3, come segue: a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa; b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L’immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo. 2. Borsa Italiana può stabilire differenti modalità di negoziazione in specifici segmenti o classi, individuati nelle Istruzioni, in cui è prevista la presenza di un operatore specialista ai sensi dell’articolo 2.3.15. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 167 3. Con riferimento a quanto previsto al comma 2, Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni gli specifici segmenti o classi nonché le differenti modalità di negoziazione consentite. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. 4. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore. 5. L’esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. 6. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all’articolo 4.4.3, comma 5, lettera d), l’esecuzione dell’intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della generazione della nuova proposta. 7. Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell’asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua. 8. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione (“cross order”), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell’immissione, estremi esclusi. Articolo 4.4.8 (Prezzo di riferimento) 1. Il prezzo di riferimento è pari alla media ponderata dei prezzi dell’ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.4.7, comma 8. 2. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente. Articolo 4.4.9 (Prezzo ufficiale) Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento negoziato nel MOT è dato dal prezzo medio ponderato dell’intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, al netto della quantità scambiata mediante l’utilizzo della funzione di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 168 cross order di cui all’articolo 4.4.7, comma 8. Articolo 4.4.10 (Prezzo di controllo) Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal: a) prezzo di riferimento, in asta di apertura; b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a); c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a). Articolo 4.4.11 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario) 1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all’articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni. 2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte. 3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2. 4. Qualora venga riattivata una fase d’asta ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b), questa si svolge secondo le modalità previste per l’asta di apertura di cui al presente Titolo. Articolo 4.4.12 (Registrazione di contratti conclusi) 1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato MOT vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 169 2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1. Articolo 4.4.13 (Operatori specialisti nel mercato MOT) 1. Gli operatori specialisti di cui all’articolo 2.3.15 si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nell’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni o, nel caso di strumenti già quotati, in apposito Avviso. Nel medesimo Avviso Borsa Italiana stabilisce il quantitativo minimo giornaliero e il quantitativo minimo di ciascuna proposta, nonché la durata minima dell’impegno tenendo conto della durata degli strumenti finanziari, delle caratteristiche nonché del grado di diffusione degli stessi. 2. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce i criteri per la determinazione degli obblighi di cui al comma 1, le modalità e i tempi di immissione delle proposte immesse dagli operatori specialisti in adempimento degli obblighi, nonché i casi in cui gli operatori specialisti sono sollevati temporaneamente dagli obblighi previsti. 3. In caso di particolari condizioni di mercato relative a singoli strumenti finanziari, Borsa Italiana può, con apposito Avviso, modificare gli impegni degli operatori specialisti ovvero esonerarli dagli impegni dandone comunicazione alla Consob. 4. Borsa Italiana può prolungare la durata minima dell’impegno di cui al comma 1 del presente articolo qualora lo ritenga necessario al fine di salvaguardare il regolare svolgimento delle negoziazioni, tenuto conto, fra l’altro, del numero di obbligazioni in circolazione. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 170 TITOLO 4.5 MERCATO ETFPLUS Articolo 4.5.1 (Strumenti negoziabili) 1. Nel mercato ETFplus si negoziano, per qualunque quantitativo quote o azioni di OICR aperti nonché Exchange Traded Commodities (ETC). 2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini. 3. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione presso il servizio di liquidazione di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza; 4. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4 non siano liquidati nel termine previsto. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. 5. Borsa Italiana può indicare nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso, in relazione alle quote o azioni di OICR aperti ed ETC ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), che tenga conto delle caratteristiche del mercato regolamentato europeo di riferimento. Articolo 4.5.2 (Modalità e fasi di negoziazione) 1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua. 2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti: a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“validazione”); conclusione dei contratti (“apertura”); b) negoziazione continua; c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“validazione”); conclusione dei contratti (“chiusura”). 3. Borsa Italiana individua segmenti di mercato omogenei dal punto di vista degli strumenti finanziari e stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato, modalità e orari di negoziazione specifici. Gli strumenti finanziari possono essere REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 171 negoziati sia con le modalità di asta e di negoziazione continua, sia con la sola modalità di negoziazione continua. Articolo 4.5.3 (Proposte di negoziazione) 1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo. 2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua. 3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo. 4. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento. 5. Nelle fasi di pre-asta, le proposte di negoziazione: a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte “al prezzo d’asta”); b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1. “valida fino alla cancellazione”: l’eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata; 2. “valida fino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente: • in occasione di distribuzione di proventi, aumento di capitale, frazionamento, raggruppamento, fusione, scissione; • qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana; • qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione, ove previsto, o del “tick” stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 172 3. “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta; c) se immesse al prezzo di asta, assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite. 6. Durante la negoziazione continua, le proposte: a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”); b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1. “valida fino alla cancellazione”; 2. “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente; 3. “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente; 4. “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente; 5. “valida fino alla data specificata”; c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.5.3, comma 3; d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esponi al raggiungimento del prezzo specificato”: la proposta viene accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato; e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all’inizio di una fase di preasta, anche nel caso in cui quest’ultima sia attivata ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b). 7. Durante la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte “valide solo in asta di chiusura”. Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 173 conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di preasta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall’orario di immissione; all’inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità temporale inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità temporale superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l’eventuale quantità ineseguita. 8. Durante la pre-asta di apertura, la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura gli specialisti immettono quotazioni in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4.5.13 esclusivamente con la funzionalità di double quotation. 9. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 10. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all’articolo 4.5.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili “al prezzo di asta di apertura” o “al prezzo di asta di chiusura” e il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all’articolo 4.5.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”. Articolo 4.5.4 (Determinazione del prezzo teorico di asta) 1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d’asta, determinato come segue: a) il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; nei casi di cui all’articolo 4.5.1, comma 2, tale quantitativo è sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione; b) qualora il quantitativo di cui alla lettera a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; nei casi di cui all’articolo 4.5.1, comma 2, tale quantitativo è pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione; c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d’asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo ; d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d’asta è pari al maggiore dei due. 2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d’asta è pari al prezzo di controllo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 174 3. Il prezzo teorico d’asta non può essere determinato: a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato; b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita. Articolo 4.5.5 (Validazione del prezzo teorico di asta) 1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all’interno di un intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d’asta ai sensi dell’articolo 4.5.4 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d’asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d’asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre-asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni. 4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo: a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura; c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo. 5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 175 Articolo 4.5.6 (Conclusione dei contratti al prezzo d’asta) 1. Nelle fasi d’asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all’articolo 4.5.5, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d’asta. Tali contratti risultano dall’abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d’asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili. 2. Nei casi di cui all’articolo 4.5.1, comma 2, nella fase di asta di apertura, l’abbinamento avviene secondo modalità tali da assicurare che i quantitativi ineseguiti delle proposte di negoziazione siano pari o multipli del lotto minimo. 3. Al termine dell’asta di apertura le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. 4. Al termine dell’asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità: a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo; b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo. Articolo 4.5.7 (Negoziazione continua) 1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.5.3, comma 3, come segue: a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa; b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 176 analogamente, l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L’immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo. 2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore. 3. L’esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. 4. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all’articolo 4.5.3, comma 6, lettera e), l’esecuzione dell’intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della generazione della nuova proposta. 5. Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre-asta dell’asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua. 6. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione (“cross order”), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell’immissione, estremi esclusi. Articolo 4.5.8 (Prezzo di riferimento) 1. Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura. 2. Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell’asta di chiusura ai sensi dell’articolo 4.5.5, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dell’ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.5.7, comma 6. 3. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente. 4. Borsa Italiana può stabilire nelle Istruzioni che, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione, il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 177 5. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, con riferimento ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana. Articolo 4.5.9 (Prezzo ufficiale) Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione cross order di cui all'articolo 4.5.7, comma 6. Articolo 4.5.10 (Prezzo di controllo) 1. Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal: a) prezzo di riferimento, in asta di apertura; b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a); c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a). Articolo 4.5.11 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario) 1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all’articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni. 2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte. 3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2. Articolo 4.5.12 (Registrazione dei contratti conclusi) 1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato ETFplus vengono registrati in un REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 178 apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato. 2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1. Articolo 4.5.13 (Operatori specialisti per le quote o azioni di OICR aperti e per gli ETC) 1. Le negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti e degli ETC si svolgono con l’intervento degli operatori di cui all’articolo 2.3.17. 2. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nell’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte nonché i criteri per la determinazione dei suddetti valori e determina i casi in cui gli operatori specialisti sono sollevati temporaneamente dagli obblighi previsti. 3. In caso di particolari condizioni di mercato relative a singoli strumenti finanziari, Borsa Italiana può, con apposito Avviso, modificare gli impegni degli operatori specialisti ovvero esonerarli dagli impegni dandone comunicazione alla Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 179 TITOLO 4.5 BIS MERCATO MTAX Articolo 4.5.1 bis (Strumenti negoziabili) 1. Nel mercato MTAX si negoziano azioni ordinarie, obbligazioni convertibili e warrant per qualunque quantitativo. Nel mercato si negoziano anche diritti di opzione relativi alle stesse azioni. 2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini. 3. Nei casi di cui al comma 2, azioni, obbligazioni convertibili e warrant possono essere negoziati anche per quantitativi inferiori al lotto minimo di negoziazione, alle condizioni di cui al Titolo 4.1. 4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati: a) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili e warrant; b) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti di opzione; c) al di fuori del servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, il giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati; d) nel servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo le modalità di volta in volta stabilite da Borsa Italiana e comunicate alla Consob, qualora siano relativi ad adesioni a offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, ovvero ad un’offerta promossa dall’emittente su propri strumenti finanziari raccolte sul mercato con le modalità di cui all’articolo 4.1.20, a condizione che il corrispettivo dell’offerta sia costituito esclusivamente da contante; in caso di corrispettivo, anche parziale, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse al servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza. 5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4, lettera a), non siano liquidati nel termine previsto. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 180 Articolo 4.5.2 bis (Segmenti di mercato) 1. Ai fini della ripartizione degli strumenti finanziari in segmenti di negoziazione si applica l’articolo 4.1.2. Articolo 4.5.3 bis (Svolgimento delle negoziazioni) 1. Alle negoziazioni effettuate nel mercato MTAX si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo 4.1, gli articoli 4.8.1, 4.8.2, 6.1.1 e 6.1.2. Articolo 4.5.4 bis (Operatori specialisti nel segmento Star) 1. Agli operatori specialisti nel segmento Star si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4.1.16 Articolo 4.5.5 bis (Operatori specialisti sul mercato MTAX) 1. Le negoziazioni delle azioni appartenenti ai segmenti individuati da Borsa Italiana nelle Istruzioni possono avvenire con l’intervento di operatori specialisti sul mercato MTAX incaricati dall’emittente di sostenere la liquidità degli strumenti azionari quotati. 2. Possono esercitare l’attività di liquidity providing gli operatori ammessi sul mercato MTAX purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l’emittente o che fa capo all’emittente. 3. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità l’operatore specialista sul Mercato MTAX è tenuto a operare in conto proprio e a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte. 4. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti sul mercato MTAX possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti. 5. Borsa Italiana indica in via generale nelle Istruzioni le ipotesi in cui non è consentita l’attività di cui al comma 1. 6. Preventivamente all’avvio dell’attività di cui al comma 1, Borsa Italiana rende noto mediante Avviso di Borsa Italiana il nominativo dell’operatore specialista sul mercato MTAX. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 181 7. L’operatore specialista sul mercato MTAX comunica a Borsa Italiana, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni, il venir meno dell’incarico di cui al comma 1. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 182 TITOLO 4.6 MERCATO EXPANDI Articolo 4.6.1 (Strumenti negoziabili) 1. Nel mercato Expandi si negoziano, per qualunque quantitativo, azioni, obbligazioni, warrant e diritti di opzione di cui alla Parte 2A del presente Regolamento. 2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini. 3. Nei casi di cui al comma 2, azioni, obbligazioni convertibili e warrant possono essere negoziati anche per quantitativi inferiori al lotto minimo di negoziazione, alle condizioni, per quanto compatibili, di cui al Titolo 4.1. 4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto agli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati: a) entro tre giorni di mercato aperto successivi alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni; b) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a obbligazioni o warrant; c) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti d'opzione. 5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4, lettere a) e b), non siano liquidati nel termine previsto. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. Articolo 4.6.2 (Svolgimento delle negoziazioni) 1. Le negoziazioni del mercato Expandi si possono svolgere secondo le modalità di asta e negoziazione continua, secondo i criteri e le condizioni stabilite nelle Istruzioni. 2. Alle negoziazioni effettuate nel mercato Expandi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo 4.1, gli articoli 4.8.1, 4.8.2, 6.1.1 e 6.1.2. 3. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni gli orari di negoziazione e di svolgimento delle singole fasi, nonché gli eventuali quantitativi minimi negoziabili in ciascuna fase di negoziazione. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 183 4. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni i casi in cui le negoziazioni si svolgono con la presenza di un operatore specialista. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità l’operatore specialista sul Mercato Expandi è tenuto a operare in conto proprio e a rispettare gli obblighi di sostegno della liquidità stabiliti nelle Istruzioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 184 TITOLO 4.7 MERCATO DEGLI STRUMENTI DERIVATI (IDEM) Articolo 4.7.1 (Categorie di contratti negoziabili) 1. Nel mercato degli strumenti derivati possono essere negoziati contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici. 2. Per contratto futures si intende uno strumento finanziario di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f) del Testo Unico della Finanza con il quale le parti si impegnano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo dell’attività sottostante a un prezzo prestabilito. La liquidazione a scadenza del contratto può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di conclusione del contratto e il suo prezzo di liquidazione. 3. Per contratto di opzione si intende uno strumento finanziario di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i), del Testo Unico della Finanza, con il quale una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), acquista la facoltà di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio). La liquidazione del contratto può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma di denaro determinata, per le opzioni call, come differenza tra il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero, per le opzioni put, come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante, il giorno in cui la facoltà è esercitata o alla scadenza. 4. In ogni caso l’attività sottostante uno strumento derivato deve soddisfare caratteristiche di liquidità, continuità delle negoziazioni, disponibilità o reperibilità di tutte le informazioni rilevanti, disponibilità di prezzi ufficiali o comunque significativi. Qualora l’attività sottostante sia costituita da indici, gli stessi devono essere caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione. Articolo 4.7.2 (Caratteristiche contrattuali) 1. Borsa Italiana nella specificazione delle caratteristiche contrattuali fa esplicito riferimento a: a) l’attività sottostante; b) il valore nominale; c) le modalità di liquidazione; d) il prezzo di liquidazione; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 185 e) le scadenze negoziate; f) il giorno e l’orario in cui hanno termine le negoziazioni; g) il giorno di scadenza; h) la struttura dei prezzi di esercizio; i) il tipo di facoltà, nonché i termini e le modalità del suo esercizio; l) le modalità di liquidazione dei contratti derivanti dall’esercizio delle opzioni. 2. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni le caratteristiche contrattuali di ciascuno strumento derivato negoziabile nel mercato di cui al comma 1 e individua le modalità di determinazione del prezzo di liquidazione dei contratti. Tali modalità devono essere improntate al principio della significatività dei volumi negoziati sull’attività sottostante. Nel caso in cui l’attività sottostante sia costituita da indici gestiti da Borsa Italiana, quest’ultima specifica la relativa metodologia di calcolo e di gestione. 3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2; l’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. 4. Relativamente ai contratti già in negoziazione, Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le modifiche alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2; l’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. 5. Borsa Italiana, previa comunicazione alla Consob, può escludere dalle negoziazioni i contratti per i quali non sia più garantita la regolare formazione dei prezzi o, comunque, un regolare e continuo svolgimento delle negoziazioni. Nelle Istruzioni, Borsa Italiana stabilisce le modalità e la tempistica per la chiusura e la liquidazione delle posizioni aperte. Articolo 4.7.3 (Modalità di svolgimento delle negoziazioni) 1. Nel mercato IDEM, le negoziazioni si svolgono all’interno di un’unica fase di negoziazione continua, durante la quale ha luogo la conclusione dei contratti. 2. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni gli orari di svolgimento delle negoziazioni, anche in relazione a specifiche categorie di contratti. Articolo 4.7.4 (Proposte di negoziazione) 1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento derivato da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 186 2. Durante la negoziazione gli operatori possono effettuare l’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione. 3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario derivato in base al prezzo - decrescente per le proposte di acquisto e crescente per le proposte di vendita - e, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo. 4. Possono essere immesse le seguenti tipologie di proposte di negoziazione: a) “proposta singola”, riflettente un ordine, in acquisto o in vendita, relativo a una singola serie dei contratti; b) “proposta combinata standard” riflettente una combinazione di due ordini relativi a due serie diverse, la cui esecuzione avviene simultaneamente al verificarsi delle idonee condizioni di mercato. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le strategie operative oggetto di proposte combinate standard; c) “proposta combinata non standard”, riflettente una combinazione, definita dall’operatore proponente, di due o più ordini relativi a serie differenti, la cui esecuzione deve avvenire contestualmente; d) “quotazioni”, riflettenti offerte di acquisto e vendita degli operatori market maker di cui all’articolo 4.7.10 e degli specialisti di cui all’articolo 4.7.11 in adempimento dei loro obblighi; e) “proposta combinata tailor made” (TMC), riflettente una combinazione, definita dall'operatore proponente, di massimo quattro ordini relativi a serie differenti, la cui esecuzione deve avvenire contestualmente. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le caratteristiche generali oggetto delle proposte. 5. Le proposte di cui alle lettera a), del comma precedente possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato”): a) le proposte “con limite di prezzo” possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente; 2) “esegui tutto o cancella”: la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente; 3) “valido sino alla scadenza”: la proposta permane nel mercato fino alla scadenza del contratto; 4) “valido sino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato fino alla data specificata; 5) “valido per la seduta”: la proposta permane nel mercato fino al REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 187 termine della seduta; Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2), la quantità non soddisfatta di una proposta “con limite di prezzo” permane nel mercato sino alla scadenza stabilita; b) le proposte senza limite di prezzo possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione: 1) “esegui e cancella”; 2) “esegui tutto o cancella”. 6. Le proposte di cui al comma 4, lettera a), specificate con le modalità di esecuzione di cui al comma 5, possono essere inoltre specificate con la modalità di esecuzione “stop loss”. Tale modalità di esecuzione consiste nell’immissione di proposte in stato inattivo fino all’eventuale raggiungimento sul mercato di un prezzo di uno strumento finanziario negoziato sul mercato IDEM scelto dall’operatore all’atto dell’immissione delle proposte stop loss (trigger price). Può costituire oggetto delle proposte attivate al raggiungimento del trigger price uno strumento derivato diverso dallo strumento finanziario cui si riferisce il trigger price. L’attivazione delle proposte stop loss avviene qualora il prezzo di mercato risulti uguale o superiore, ovvero uguale o inferiore, al trigger price, a seconda della condizione specificata dall’operatore al momento dell’immissione della proposta. Il prezzo di mercato oggetto di confronto con il trigger price può essere scelto dall’operatore all’atto dell’immissione della proposta stop loss tra: a) ultimo prezzo per le proposte di cui al comma 4, lettera a); b) il prezzo migliore in acquisto, il prezzo migliore in vendita, per le proposte di cui al comma 4, lettera a). Le proposte non attivate al termine della seduta vengono automaticamente cancellate. Borsa Italiana comunica periodicamente con apposito Avviso l’elenco degli strumenti finanziari derivati a cui può essere riferito il trigger price, qualora essi siano diversi dallo strumento derivato oggetto della proposta attivata (stop loss). 7. Le proposte combinate standard e le TMC di cui al comma 4, lettere b) ed e) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato”); in ogni caso possono essere specificate le seguenti modalità di esecuzione: 1) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente; 2) “esegui tutto o cancella”: la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente. 8. Le proposte combinate standard di cui al comma 4, lettera b), vengono esposte, con le medesime modalità di cui al comma 3, in un apposito book di negoziazione. Le proposte TMC di cui al comma 4, lettera e) generano la creazione di un apposito book di negoziazione, qualora questo non sia già presente sul sistema, sul quale le medesime proposte vengono esposte con le modalità di cui al comma 3. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 188 9. Le eventuali proposte singole di cui al comma 4, lettera a) derivanti da proposte combinate standard e da TMC di cui al comma 4, lettera b) ed e), modificandosi automaticamente al variare delle condizioni di mercato, mantengono la priorità temporale della proposta combinata standard originaria. 10. Le proposte combinate non standard di cui al comma 4, lettera c), possono essere immesse con o senza limite di prezzo; in ogni caso deve essere specificata la modalità di esecuzione “esegui tutto o cancella”. 11. Le quotazioni di cui al comma 4, lettera d), possono essere immesse esclusivamente con limite di prezzo e senza che siano specificate modalità di esecuzione e sono “valide per la seduta”. 12. Le proposte di negoziazione di cui al comma 4 relative alle serie dei contratti di opzione ammessi a quotazione, se immesse per conto terzi, devono recare l'indicazione della eventuale apertura di una nuova posizione o la chiusura di una posizione precedentemente aperta. Ove tale indicazione sia omessa ovvero la proposta di negoziazione sia stata immessa per conto proprio, la proposta assume automaticamente l'indicazione relativa all'apertura di una nuova posizione. 13. Gli operatori diversi dagli operatori market maker e dagli specialisti sull’IDEM possono inviare ai market maker e agli specialisti sull’IDEM una richiesta di esposizione di quotazione. 14. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre, anche per le sole categorie di operatori market maker e di operatori specialisti sull’IDEM, limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito Avviso, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori di cui sopra in caso di loro superamento. Articolo 4.7.5 (Modalità di conclusione dei contratti) 1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.7.4, comma 3, come segue: a) l'immissione di una proposta con limite di prezzo determina l’abbinamento con una o più proposte di segno contrario aventi prezzo uguale o migliore della proposta inserita; b) l'immissione di una proposta senza limite di prezzo (“al prezzo di mercato”) determina l’abbinamento della stessa con una o più proposte di segno contrario presenti sul mercato al momento dell’immissione della proposta. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 189 2. L’esecuzione parziale di una proposta “al prezzo di mercato” determina l’immediata cancellazione della quantità ineseguita. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta nel mercato con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. 3. L'esecuzione delle proposte di combinate standard e TMC avviene: a) mediante abbinamento automatico con "proposte singole" di cui all'articolo 4.7.4, comma 4, lettera a) di segno contrario presenti sul mercato oppure; b) nell'apposito book di negoziazione di cui all'articolo 4.7.4, comma 8, mediante abbinamento automatico con altre proposte combinate standard e TMC di segno contrario presenti nel book medesimo ed ordinate secondo i criteri di cui all'articolo 4.7.4, comma 3. Articolo 4.7.6 (Particolari modalità di conclusione dei contratti) 1. Possono essere immesse proposte di negoziazione (c.d. “interbank”) finalizzate alla conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente da un operatore predeterminato, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi esclusi. 2. Possono essere altresì immesse proposte di negoziazione (c.d. “internal”) finalizzate alla conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente dallo stesso operatore che ha immesso le proposte, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi esclusi. 3. Per gli strumenti derivati indicati nelle Istruzioni il prezzo dei contratti conclusi con le modalità di cui ai commi 1 e 2 può non essere compreso nell’intervallo ivi indicato qualora: • la quantità oggetto del contratto sia superiore alla soglia individuata nelle Istruzioni (“block trades”) e • lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite massimo stabilito nelle Istruzioni. Articolo 4.7.7 (Procedura di “give-up”) 1. La procedura di “give-up” consente che la compensazione e garanzia dei contratti conclusi da un operatore ammesso alle negoziazioni sul mercato IDEM (negoziatore) per conto di un proprio committente siano effettuate dal committente stesso o da un diverso operatore (compensatore) designato dal committente. 2. L’operatore che svolge la funzione di compensatore in un contratto di give-up deve essere, in ogni caso, partecipante generale o partecipante individuale al sistema di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 190 compensazione e garanzia secondo le disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza. 3. Le procedure di conclusione di contratti con l’utilizzo della funzione di give-up sono specificate nelle Istruzioni. Articolo 4.7.8 (Prezzo ufficiale) Il prezzo ufficiale di ciascuno strumento negoziato è rappresentato dal prezzo di chiusura giornaliero, calcolato dall’organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia in conformità alle disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza. Articolo 4.7.9 (Registrazione dei contratti conclusi) 1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato IDEM vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, serie negoziata, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, il tipo di conto (proprio o terzi), nonché l’eventuale indicazione di apertura o chiusura di posizione. Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato. 2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al sistema di compensazione e garanzia ai sensi dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza. Articolo 4.7.10 (Operatori market maker) 1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti derivati negoziati Borsa Italiana può prevedere la presenza di operatori market maker che si impegnano ad esporre proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi di contratti. 2. Borsa Italiana disciplina nelle Istruzioni l’attività dei market maker in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione cui sono assoggettati, specificando i termini di tali obblighi e le modalità di verifica, anche in considerazione della diversa natura dei contratti negoziati. 3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob gli obblighi di cui al precedente comma e le relative modalità di verifica. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 191 4. Borsa Italiana istituisce e tiene l’Elenco degli operatori market maker, articolato in più sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e alla tipologia di obblighi a carico del market maker, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni. Le istanze di iscrizione all’Elenco sono presentate a Borsa Italiana, secondo le modalità previste nelle Istruzioni. 5. La permanenza nell’Elenco di cui al comma precedente è subordinata: a) al rispetto degli obblighi di cui al comma 2; b) al mantenimento di un adeguato livello di efficienza nello svolgimento dell’attività, misurato secondo criteri oggettivi con riferimento al contributo di liquidità al mercato. Articolo 4.7.11 (Operatore specialista del mercato IDEM) 1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti derivati negoziati, Borsa Italiana può prevedere la presenza di operatori specialisti, diversi dai market maker, che si impegnano ad esporre proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi di contratti. Ai fini dello svolgimento di tale attività l’operatore specialista si avvale di un altro soggetto in possesso delle caratteristiche indicate nelle Istruzioni. 2. Borsa Italiana disciplina nelle Istruzioni l’attività di specialista sull’IDEM in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione cui sono assoggettati, specificando i termini di tali obblighi e le modalità di verifica, anche in considerazione della diversa natura dei contratti negoziati. 3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob gli obblighi di cui al precedente comma e le relative modalità di verifica. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob. 4. Borsa Italiana istituisce e tiene l’Elenco degli operatori specialisti, articolato in più sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e alla tipologia di obblighi a carico dello specialista, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni. Le istanze di iscrizione all’Elenco sono presentate a Borsa Italiana, secondo le modalità previste nelle Istruzioni. 5. La permanenza nell’Elenco di cui al comma precedente è subordinata: a) al rispetto degli obblighi di cui al comma 2; b) al mantenimento di un adeguato livello di efficienza nello svolgimento dell’attività, misurato secondo criteri oggettivi con riferimento al contributo di liquidità al mercato. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 192 TITOLO 4.8 INFORMATIVA AGLI OPERATORI Articolo 4.8.1 (Principi generali) 1. Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l’effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana, nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori, compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi. 2. Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l’eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente comma 1 ai clienti interconnessi di cui all’articolo 3.2.4, comma 1, lettera a). Articolo 4.8.2 (Informazioni sul mercato MTA, sul mercato MTAX e sul mercato ETFplus) 1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.1.7, comma 1, lettera b). 2. Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale: a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita quantità e condizioni di prezzo; b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi. c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi; d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l’orario, la quantità e il prezzo di esecuzione. 3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.1.7, comma 1, lettera b). REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 193 Articolo 4.8.3 (Informazioni sul mercato SEDEX) 1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.2.4, comma 1, lettera b). 2. Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni: a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione dei relativi operatori proponenti, quantità e condizioni di prezzo. Le informazioni sono aggiornate su richiesta dell’operatore; b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi, aggiornata in tempo reale; c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi, aggiornata in tempo reale; d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l’orario, la quantità e il prezzo di esecuzione, aggiornato in tempo reale; e) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo aggiornate in tempo reale. 3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.2.4, comma 1, lettera b). Articolo 4.8.4 (Informazioni sul mercato TAH e sul mercato TAHX) Durante l'intera seduta di mercato gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale: a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle relative quantità e condizioni di prezzo; b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ultimo, migliore in acquisto, migliore in REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 194 vendita e il volume cumulato degli scambi; c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi; d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l’orario, la quantità e il prezzo di esecuzione. Articolo 4.8.5 (Informazioni sul mercato MOT) 1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.4.4, comma 1, lettera b). 2. Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale: a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle quantità e condizioni di prezzo; b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi. c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi; d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l’orario, la quantità e il prezzo di esecuzione. 3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.4.4, comma 1, lettera b). 4. Sino alla data indicata in apposito Avviso di Borsa e per i segmenti ivi indicati le informazioni di cui al comma 2, lett. a) contengono l’indicazione degli operatori proponenti. Articolo 4.8.6 (Informazioni sul mercato IDEM) 1. Nella fase di negoziazione continua gli operatori dispongono, per ogni serie, delle informazioni relative a tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle relative quantità. 2. Vengono inoltre rese disponibili almeno le informazioni relative al prezzo e alla quantità dell’ultimo contratto concluso, alle quantità in acquisto e in vendita relative REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 195 ai migliori prezzi presenti nel mercato, alla quantità complessivamente negoziata nonché ai prezzi e alle fasi di mercato degli strumenti finanziari sottostanti o relativi indici. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 196 TITOLO 4.9 VIGILANZA SUI MERCATI Articolo 4.9.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni) 1. Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Istruzioni e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento dei mercati. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. 2. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana, tra l’altro: a) controlla l’andamento dei mercati e dei singoli strumenti finanziari, anche in funzione degli eventuali rapporti con gli strumenti collegati o delle notizie a disposizione del mercato; b) controlla il corretto comportamento sul mercato da parte degli operatori, nonché il rispetto degli obblighi dei market maker, degli specialisti sull’IDEM, degli specialisti nel segmento Star, degli specialisti sul mercato MTA, degli specialisti nel mercato Expandi, degli specialisti sul mercato MTAX, degli specialisti per il mercato SEDEX, degli specialisti per i fondi chiusi, degli specialisti sul mercato ETFplus, degli specialisti del mercato TAH, degli specialisti del mercato TAHX, degli specialisti del mercato MOT e degli specialisti nel mercato Expandi; c) richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 2.6.1 e 3.4.1; d) verifica l’adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant’altro necessario a garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni; e) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici; f) interviene sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 4.9.2, 4.9.3 e 4.9.4; g) informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull’operatività nei mercati o sull’andamento degli strumenti finanziari; h) sospende tempestivamente l’operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all’articolo 3.1.3, comma 4, dandone immediata comunicazione alla Consob e alla Cassa di Compensazione e Garanzia; i) sospende tempestivamente il partecipante indiretto a seguito della richiesta di REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 197 sospensione da parte del partecipante generale di cui all’articolo 3.1.3, comma 5, dandone immediata comunicazione alla Consob e alla Cassa di Compensazione e Garanzia; j) può sospendere gli operatori su richiesta della Cassa di Compensazione e Garanzia. Le richieste di cui alla lettera c) e gli interventi di cui alla lettera f) sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità e i criteri di cui all’articolo 4.9.2 quando riferite a strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana sono disposti da Consob. Articolo 4.9.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione) 1. Borsa Italiana stabilisce, in relazione a mercati, segmenti di mercato, categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti, gli orari, le fasi di negoziazione e la loro successione, nonché eventuali limiti alle variazioni massime di prezzo e altre condizioni di negoziazione (“parametri”) necessarie per assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni nei mercati. I parametri di cui sopra sono determinati in via generale nelle Istruzioni. 2. In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può, in relazione a mercati, categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti: a) prolungare la durata o rinviare l’inizio di una o più fasi di negoziazione; b) interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell’asta; c) modificare i parametri di cui al comma 1; d) sospendere o ripristinare le negoziazioni. 3. Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente comma: a) qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi, di cui al comma 1; b) qualora siano rilevabili andamenti anomali, in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario; c) qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario; d) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato; e) in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori; f) limitatamente alle negoziazioni nel mercato IDEM, su richiesta motivata dell’organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 198 4. Negli interventi di cui al comma 2 Borsa Italiana tiene conto: a) dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario nell’ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni; b) del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi ; c) diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato; d) della circostanza che lo strumento costituisca attività sottostante di strumenti derivati negoziati, nonché del grado di liquidità di tali strumenti derivati; e) per i diritti di opzione, warrant e altri strumenti derivati, dei valori teorici rispetto agli strumenti finanziari sottostanti e del periodo di esercizio o di eventuali collegamenti tra mercati sottostanti e derivati; f) per le obbligazioni e i titoli di Stato, dei prezzi e dei rendimenti di altri strumenti quotati aventi caratteristiche simili. 5. Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l’operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana, non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo. 6. Gli interventi di cui ai commi 2 e 5 quando riferiti a strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana sono disposti da Consob. Articolo 4.9.3 (Gestione degli errori) 1. Borsa Italiana può disporre o effettuare: a) la cancellazione di proposte di negoziazione, su richiesta motivata degli operatori; b) la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, nonché di operazioni concluse fuori mercato e segnalate erroneamente mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti; c) la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all’articolo 5.1.1, entro il giorno precedente quello di liquidazione, su specifica richiesta motivata degli operatori. 2. Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi: a) inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie; b) trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti; c) trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 199 d) rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori; e) cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1. 3. Al fine di agevolare la gestione degli errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare l’identità delle controparti, relativamente ai mercati nei quali questa non sia visibile, all’operatore che ne faccia richiesta, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni. 4. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono di norma adottati qualora: a) l’operatore che ha effettuato l’errore di immissione faccia tempestiva richiesta; b) il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente; c) il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell’errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata nelle Istruzioni da Borsa Italiana. 5. Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento a quelli d’ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari: a) prezzi teorici di mercato (“prezzi di riferimento”); b) scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento. 6. Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui al comma 5, indicati nelle Istruzioni, Borsa Italiana tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli strumenti finanziari. 7. La tempestività della richiesta di soluzione dell’errore da parte dell’autore, di cui al comma 4, è valutata anche in relazione all’eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell’errore e quello della richiesta. 8. Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione. 9. Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate. 10. Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob. 11. Per l’espletamento della procedura di gestione errori di cui al presente articolo Borsa REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 200 Italiana applica all’operatore che ha commesso l’errore un corrispettivo proporzionale all’entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle Istruzioni. 12. Gli interventi di cui al presente articolo quando riferiti a strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana sono tempestivamente comunicati a Consob. Articolo 4.9.4 (Gestione delle disfunzioni tecniche) 1. Borsa Italiana, anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza: a) stabilisce nelle Istruzioni le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell’eventuale prolungamento delle sedute; b) in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori; c) informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull’operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari. 2. Delle disfunzioni riscontrate e delle misure adottate Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 201 PARTE 5 SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI TITOLO 5.1 RISCONTRO DELLE OPERAZIONI Capo 1 - Servizio di riscontro dei contratti Articolo 5.1.1 (Funzionalità del servizio) Immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato, Borsa Italiana provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso il servizio di liquidazione degli strumenti finanziari gestito da Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell’articolo 69 del Testo Unico della Finanza o presso sistemi di liquidazione diversi da quello di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo i termini definiti negli articoli 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.1bis e 4.6.1. Capo 2 – Archiviazione delle informazioni Articolo 5.1.2 (Archiviazione delle informazioni) Le informazioni relative ai contratti e alle operazioni liquidati presso sistemi di liquidazione diversi da quello di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza vengono registrate in un apposito archivio elettronico, ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 202 TITOLO 5.2 GARANZIA DEI CONTRATTI Articolo 5.2.1 (Sistemi di garanzia) 1. La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia dei contratti di compravendita aventi ad oggetto azioni – ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 4.1.1, comma 4, lettera d) e all’articolo 4.5.1bis, comma 4, lettera d) – obbligazioni convertibili, warrant, quote di fondi chiusi, negoziati in borsa o nel mercato MTAX e quote o azioni di OICR aperti ed exchange traded commodities negoziati nel mercato ETFplus e ivi stipulati, con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Cassa stessa. 2. La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia dei contratti di compravendita aventi ad oggetto strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM, con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Cassa stessa. La data di entrata in vigore del presente articolo sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana Articolo 5.2.2 (Sistemi di garanzia per il mercato Expandi) La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia dei contratti di compravendita negoziati nel mercato Expandi. La data di entrata in vigore del presente articolo sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana Articolo 5.2.3 (Sistemi di garanzia per il mercato MOT) La Cassa di Compensazione e Garanzia effettua la compensazione e la garanzia dei contratti di compravendita negoziati sul mercato MOT. La compensazione e la garanzia del sistema a controparte centrale può essere limitata a singoli segmenti del mercato MOT individuati nelle Istruzioni. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 203 TITOLO 5.3 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ESEGUITE FUORI DA TALE MERCATO Articolo 5.3.1 (Comunicazione delle operazioni eseguite fuori mercato) 1. Gli operatori autorizzati comunicano le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato, ai sensi del Capo III del regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, mediante le strutture indicate nelle Istruzioni e secondo le modalità ivi previste. 2. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le strutture predisposte e le modalità di segnalazione nonché eventuali modifiche alle stesse e stabilisce l’entrata in vigore della relativa disciplina solo dopo esplicito assenso della Consob. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 204 PARTE 6 TRASPARENZA DEI MERCATI Articolo 6.1.1 (Principi generali) 1. Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nei mercati, Borsa Italiana provvede, attraverso le strutture telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione tempestiva al pubblico, anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari. 2. Ogni giorno, al termine delle negoziazioni, Borsa Italiana provvede altresì a diffondere mediante supporto informatico il Listino ufficiale, contenente le informazioni relative ai contratti conclusi per ciascuno strumento finanziario. 3. Borsa Italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all’identità degli operatori contraenti. Articolo 6.1.2 (Informazioni al pubblico relative al mercato MTA, MTAX e ETFplus) 1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile; b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; c) prezzo di controllo; d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo. 2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo; c) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata; d) quantità e controvalore negoziati cumulati; e) prezzo di controllo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 205 3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile; b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; c) prezzo di controllo; d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo. 4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni: a) numero dei contratti conclusi; b) quantità totale negoziata; c) prezzi minimo e massimo e relative quantità negoziate; d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura, di riferimento e ufficiale. Articolo 6.1.3 (Informazioni al pubblico relative al mercato SEDEX) 1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile; b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; c) prezzo di controllo; d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo. 2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo; c) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata; d) quantità e controvalore negoziati cumulati; e) prezzo di controllo. 3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile; REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 206 b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; c) prezzo di controllo; d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo. 4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni: a) numero dei contratti conclusi; b) quantità totale negoziata; c) prezzi minimo e massimo; d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura e ufficiale. 5. Le informazioni relative al prezzo di asta di apertura e al prezzo di asta di chiusura di cui al comma 4, lettera d) sono riportate nel Listino ufficiale solo nel caso in cui le Istruzioni prevedano l’effettivo svolgimento delle fasi d’asta, di apertura e di chiusura, sul mercato SEDEX. Articolo 6.1.4 (Informazioni al pubblico sul mercato TAH e TAHX) 1. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo; c) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata; d) quantità e controvalore negoziati cumulati; e) prezzo di controllo. 2. Il Listino ufficiale riporta nella giornata successiva, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni: a) numero dei contratti conclusi; b) quantità totale negoziata; c) prezzi minimo e massimo; d) prezzo medio; e) prezzo di controllo. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 207 Articolo 6.1.5 (Informazioni al pubblico sul mercato MOT) 1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile; b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; c) prezzo di controllo; d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo. 2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo; c) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata; d) quantità e controvalore negoziati cumulati; e) prezzo di controllo. 3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile; b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita; c) prezzo di controllo; d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo. 4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni: a) numero dei contratti conclusi; b) quantità totale negoziata; c) prezzi minimo e massimo; d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura, di riferimento e ufficiale. Articolo 6.1.6 (Informazioni al pubblico relative al mercato IDEM) 1. Durante la negoziazione sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuna REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 208 serie negoziata, le seguenti informazioni: a) primi cinque livelli di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità aggregate; b) prezzo dell’ultimo contratto concluso, relativa quantità negoziata e orario di conclusione; c) prezzi minimo e massimo registrati fino al momento della rilevazione, esclusi i prezzi dei contratti conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.6, comma 3 (block trades) e con le modalità indicate all’articolo 4.7.5, comma 3, lettera b) (per le sole proposte combinate tailor made); d) prezzo di chiusura della seduta precedente e primo prezzo della seduta corrente; e) numero di contratti conclusi. 2. Al termine della seduta sono immediatamente disponibili al pubblico, per ciascuna serie negoziata, le seguenti informazioni: a) prezzo di chiusura; b) prezzi minimo e massimo registrati durante la seduta, esclusi i prezzi dei contratti conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.6, comma 3 (block trades) e con le modalità indicate all’articolo 4.7.5, comma 3, lettera b) (per le sole proposte combinate tailor made); c) numero di contratti conclusi; d) numero di posizioni aperte (“open interest”); e) per i contratti di opzione, le volatilità implicite relative ai prezzi di chiusura. 3. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni: a) numero di contratti conclusi con separata evidenza di quelli conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.6, comma 3 (block trades); b) controvalore nozionale dei contratti negoziati con separata evidenza di quelli conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.6, comma 3 (block trades); c) prezzi minimo e massimo, esclusi i prezzi dei contratti conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.6, comma 3 (block trades) e con le modalità indicate all’articolo 4.7.5, comma 3, lettera b) (per le sole proposte combinate tailor made); d) prezzo di chiusura; e) numero di posizioni aperte (“open interest”); f) per i contratti di opzione, le volatilità implicite relative ai prezzi di chiusura. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 209 Articolo 6.1.7 (Indici) 1. Per gli indici calcolati una volta al giorno, specificati nelle Istruzioni, sono disponibili al pubblico al termine della seduta le seguenti informazioni: a) valore assoluto; b) variazione rispetto al valore registrato il giorno precedente. 2. Per gli indici calcolati durante la negoziazione continua, specificati nelle Istruzioni, sono disponibili al pubblico ogni minuto le seguenti informazioni: a) valore dell’indice con l’indicazione dell’orario di rilevazione; b) variazione percentuale rispetto all’ultimo valore del giorno precedente; c) tendenza dell’indice rispetto al valore precedente; d) valori minimo e massimo dell’indice fino al momento della rilevazione; e) numero di azioni negoziate al momento della rilevazione; f) peso delle azioni negoziate rispetto all’intero paniere al momento della rilevazione. Articolo 6.1.8 (Diffusione di notizie e consultazione degli archivi) 1. Borsa Italiana diffonde mediante Avviso di Borsa Italiana o mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni le informazioni che presentano interesse per il buon funzionamento del mercato, inclusi i comunicati e la notizia della disponibilità dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi della legge e delle relative disposizioni di attuazione. 2. Presso Borsa Italiana sono archiviati e consultabili dal pubblico: a) i dati relativi ai contratti conclusi nei mercati, fatta eccezione per i nominativi delle controparti; b) i Listini ufficiali; c) gli Avvisi di Borsa Italiana; d) i documenti trasmessi a Borsa per la diffusione al pubblico, richiamati negli Avvisi di Borsa Italiana. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 210 PARTE 7 DISPOSIZIONI FINALI Articolo 7.1 (Diritto applicabile) Il presente Regolamento, le Istruzioni, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano. Articolo 7.2 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria) Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui agli articoli 2.6.15 e 3.3.1, comma 3, nonché gli importi di cui agli articoli 4.1.4, comma 5, 4.2.3, comma 10, 4.3.4, comma 5, 4.4.3, comma 9, 4.5.3, comma 4, e 4.7.4, comma 14, del Regolamento e quelle derivanti dal diniego dell’ammissione alla quotazione e dalla revoca di tali ammissioni, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano. Tale disciplina si applica, per quanto compatibile, anche all’ammissione alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti. Tale disposizione non si applica nel caso di ammissione e revoca di strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana. Articolo 7.3 (Altre controversie) 1. Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo 7.2, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle Istruzioni o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell’articolo 7.5. 2. Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all’articolo 7.4. 3. Tali disposizioni non si applicano ai provvedimenti di cui agli articoli 2.3.9 comma 5, 2.6.9 comma 5, 3.4.3 comma 5 e 3.4.4 comma 8. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 211 Articolo 7.4 (Collegio dei Probiviri) 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana. 2. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. 3. La durata dell’incarico è di tre anni e non è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. 4. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data di impugnazione di cui all’articolo 3.4.6 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l’italiano. 5. Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio. 6. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 7.5, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna. Articolo 7.5 (Collegio Arbitrale) 1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati: a) la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all’altra un atto nel quale: - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l’oggetto dell’impugnazione; - designa il proprio arbitro; - invita l’altra parte a designare il proprio arbitro; b) la parte alla quale è notificato l’atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto; in mancanza si applicherà l’articolo 810, comma 2, c.p.c.; c) il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano. REGBIT62 28_05_2007 con evid Data di entrata in vigore: 28_05_2007 212 2. Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 7.4, comma 4. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell’arbitrato è quella italiana. 3. Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.

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