Art. 1813 Codice Civile:
Il mutuo e' il contratto col quale una parte (mutuante) consegna
all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose
fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e quantità.
Art. 1814 - Trasferimento
della proprietà Le cose date a mutuo passano in proprietà decl
mutuatario
Art. 1815 - Interessi mutuo
1. Salvo diversa volontà delle
parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante [ 1820 ].
Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'
articolo 1284.
2. Se sono
convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
interessi.
Art. 1816 -
Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine per
la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il
mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario [1184 ].
Art. 1817 -
Termine per la restituzione fissato dal giudice
1. Se non è
fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice,
avuto riguardo alle circostanze.
2. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il
termine per il pagamento è pure fissato dal giudice [1183 ].
Art. 1819 -
Restituzione rateale mutuo
Se è stata
convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non
adempie l' obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può
chiedere, secondo le circostanze, l' immediata restituzione dell' intero [
1186, 1453, 1804 c. 3, 1820 ].
Art. 1820 -
Mancato pagamento degli interessi mutuo
Se il mutuatario
non adempie l' obbligo de pagamento degli interessi, il mutuante può
chiedere la risoluzione al contratto [ 1453 ss. ].
Art. 1183 -
Tempo dell' adempimento mutuo
1. Se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il
creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi
o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'
esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle
parti, è stabilito dal giudice [ 1817 ].
2. Se il termine per l' adempimento è rimesso alla volontà d el debitore,
spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è
rimesso alla volontà d el creditore, il termine può essere fissato su istanza
del debitore che intende liberarsi.
Art. 1184 -
Termine
Se per l'
adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore,
qualora non risulti stabilito a favore d el creditore o di entrambi [ 1457,
1563, 1771, 1816 c. 1 ].
Art. 1186 -
Decadenza dal termine
Quantunque il
termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere
immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha
diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le
garanzie che aveva promesse [ 2743 ].
Titolo II
Banche
Capo VI
Norme relative a particolari operazioni in credito
Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche
Art. 38 - Nozione di credito fondiario
1. Il credito
fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su
immobili.
2. La Banca d' Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l' ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore
dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché
le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non
impedisce la concessione dei finanziamenti.
D.Lgs.
01-09-1993, n. 385
Art. 39 - Ipoteche - mutuo
1. Ai fini dell'
iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria
sede.
2. Quando la stipulazione delcontratto e l' erogazione deldenaro formino
oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base
alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a
margine dell' iscrizione già presa, l' annotazione dell' avvenuto pagamento
e dell' eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal
caso l' ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella
misura risultante dall' annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di
indicizzazione è garantito dall' ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'
importo effettivamente dovuto per effetto dell' applicazione di dette
clausole. L' adeguamento dell' ipoteca si verifica automaticamente se la
nota d' iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a
revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima
della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L' articolo
67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal
debitore a fronte di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito
originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma
iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione
di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie,
risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati
costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell' articolo 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo
acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del
finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell' ipoteca a
garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e
il frazionamento a margine dell' iscrizione presa.
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari,
nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le
formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola
stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
D.Lgs.
01-09-1993, n. 385
Art. 40 - Estinzione anticipata e risoluzione del contratto del mutuo
1. I debitori
hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio
debito, corrispondendo alla banca un compenso, contrattualmente stabilito,
correlato al capitale restituito anticipatamente.
2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il
ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte,
anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello
effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza
della rata.
D.Lgs.
01-09-1993, n. 385
Art. 41 - Procedimento esecutivo
1. Nel
procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'
obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L' azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti
fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la
dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di
intervenire nell' esecuzione. La somma ricavata dall' esecuzione, eccedente
la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene
attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati, l' amministratore giudiziario e il
curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli
immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i
tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l' assegnazione, il giudice
dell' esecuzione prevede, indicando il termine, che l' aggiudicatario o l'
assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel
contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla
banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della
stessa. L' aggiudicatario o l' assegnatario che non provvedano al versamento
nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell' articolo
587 del codice di procedura civile.
5. L' aggiudicatario o l' assegnatario possono subentrare, senza
autorizzazione del giudice dell' esecuzione, nel contratto di finanziamento
stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi,
purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall' articolo 574 del
codice di procedura civile ovvero dalla data dell' aggiudicazione o dell'
assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è
tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori
e le spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di
finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all' emanazione del
decreto previsto dall' articolo 586 del codice di procedura civile.
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mutui e
legislazione finanziaria
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Finanziamento