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  Mutuo

Legge sul mutuo

Art. 1813 Codice Civile:
Il mutuo e' il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.

Art. 1814 - Trasferimento della proprietà Le cose date a mutuo passano in proprietà decl mutuatario

Art. 1815 - Interessi mutuo

1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante [ 1820 ]. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell' articolo 1284.

2. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Art. 1816 - Termine per la restituzione fissato dalle parti 

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario [1184 ].

Art. 1817 - Termine per la restituzione fissato dal giudice

1. Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

2. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice [1183 ].

Art. 1819 - Restituzione rateale mutuo

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l' obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l' immediata restituzione dell' intero [ 1186, 1453, 1804 c. 3, 1820 ].

Art. 1820 - Mancato pagamento degli interessi mutuo

Se il mutuatario non adempie l' obbligo de pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione al contratto [ 1453 ss. ].

 

Art. 1183 - Tempo dell' adempimento mutuo

1. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell' esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [ 1817 ].

2. Se il termine per l' adempimento è rimesso alla volontà d el debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà d el creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

Art. 1184 - Termine

Se per l' adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore d el creditore o di entrambi [ 1457, 1563, 1771, 1816 c. 1 ].

Art. 1186 - Decadenza dal termine

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse [ 2743 ].

Titolo II 
Banche 
Capo VI 
Norme relative a particolari operazioni in credito 
Sezione I 
Credito fondiario e alle opere pubbliche 
Art. 38 - Nozione di credito fondiario

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

2. La Banca d' Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l' ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

D.Lgs. 01-09-1993, n. 385 
Art. 39 - Ipoteche - mutuo

1. Ai fini dell' iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

2. Quando la stipulazione delcontratto e l' erogazione deldenaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell' iscrizione già presa, l' annotazione dell' avvenuto pagamento e dell' eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l' ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall' annotazione stessa.

3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall' ipoteca iscritta fino a concorrenza dell' importo effettivamente dovuto per effetto dell' applicazione di dette clausole. L' adeguamento dell' ipoteca si verifica automaticamente se la nota d' iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L' articolo 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell' articolo 38.

6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell' ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento a margine dell' iscrizione presa.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

D.Lgs. 01-09-1993, n. 385 
Art. 40 - Estinzione anticipata e risoluzione del contratto del mutuo

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca un compenso, contrattualmente stabilito, correlato al capitale restituito anticipatamente.

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

D.Lgs. 01-09-1993, n. 385 
Art. 41 - Procedimento esecutivo

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l' obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

2. L' azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell' esecuzione. La somma ricavata dall' esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

3. Il custode dei beni pignorati, l' amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l' assegnazione, il giudice dell' esecuzione prevede, indicando il termine, che l' aggiudicatario o l' assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L' aggiudicatario o l' assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell' articolo 587 del codice di procedura civile.

5. L' aggiudicatario o l' assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell' esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall' articolo 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell' aggiudicazione o dell' assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all' emanazione del decreto previsto dall' articolo 586 del codice di procedura civile.

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