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Regolamento dei Mercati

 organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in vigore dal 28 maggio 2007

   

Tratto da Borsaitalia SPA

 

REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E

GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

Deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 21 dicembre 2006

e approvato dalla Consob con delibera n. 15786 del 27 febbraio 2007

I N D I C E

PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................. 1

PARTE 2 - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ............................................................................ 11

TITOLO 2.1 - DISPOSIZIONI GENERALI....................................................................................................... 11

TITOLO 2.2 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE .......................................................................................... 15

Capo 1 - Azioni .................................................................................................................................. 15

Capo 2 - Certificati rappresentativi di azioni ..................................................................................... 22

Capo 3 - Obbligazioni........................................................................................................................ 23

Capo 4 – Euro-obbligazioni................................................................................................................ 26

Capo 5 - Warrant.............................................................................................................................. 27

Capo 6 - Altri titoli e condizioni particolari di diffusione ................................................................ 29

Capo 7 - Covered warrant e certificates............................................................................................ 30

Capo 8 - Obbligazioni strutturate...................................................................................................... 36

Capo 9 – Asset backed securities....................................................................................................... 39

Capo 10 – OICR ................................................................................................................................ 42

Capo 11 – Azioni di Investment Companies ....................................................................................... 44

Capo 12 - ETC ................................................................................................................................... 48

Capo 13 – Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7,

lettera a)............................................................................................................................................. 50

TITOLO 2.3 - SPONSOR E SPECIALISTA ...................................................................................................... 51

Capo 1 – Sponsor e specialista Star ................................................................................................... 51

Capo 2 – Specialista sul mercato MOT .............................................................................................. 61

Capo 3 – Specialista per gli OICR e gli ETC .................................................................................... 62

TITOLO 2.4 - DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE ........................................................................... 63

TITOLO 2.5 - SOSPENSIONE E REVOCA DALLA QUOTAZIONE ..................................................................... 70

TITOLO 2.6 - OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI................................................................................................. 77

TITOLO 2.7 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E LORO ARCHIVIAZIONE........................... 88

TITOLO 2.8 - OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI.................................................................................................. 90

PARTE 2A - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI........................ 91

TITOLO 2A.1 - DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................... 91

TITOLO 2A.2 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE........................................................................................ 94

TITOLO 2A.3 - LISTING PARTNER, SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE, SOSPENSIONE E

REVOCA, OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI ....................................................................................................... 99

Capo 1 – Listing Partner .................................................................................................................... 99

Capo 2 – Specialista ......................................................................................................................... 102

Capo 3 - Domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti..... 103

PARTE 2B - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MTAX............................ 104

TITOLO 2B.1 - DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................. 104

TITOLO 2B.2 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE...................................................................................... 107

TITOLO 2B.3 - SPONSOR E SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE, SOSPENSIONE E

REVOCA, OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI, DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI E ULTERIORI OBBLIGHI PER

EMITTENTI AMMESSI AL MERCATO MTAX............................................................................................. 115

PARTE 3 - PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI............................................ 116

TITOLO 3.1 - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ..................................................................................... 116

TITOLO 3.2 - PERMANENZA ALLE NEGOZIAZIONI.................................................................................... 121

TITOLO 3.3 - RAPPORTO TRA OPERATORI E BORSA ITALIANA................................................................. 125

TITOLO 3.4 - CONTROLLI E INTERVENTI ................................................................................................. 126

 

III

PARTE 4 - STRUMENTI AMMESSI E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE................................... 131

TITOLO 4.1 - MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA) ...................................................................... 131

TITOLO 4.2 - MERCATO TELEMATICO DEI SECURITISED DERIVATIVES (SEDEX)..................................... 145

TITOLO 4.3 - MERCATO AFTER HOURS (TAH) E MERCATO AFTER HOURS MTAX (TAHX)................. 154

TITOLO 4.4 - MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI (MOT) ...................................................... 160

TITOLO 4.5 - MERCATO ETFPLUS........................................................................................................... 170

TITOLO 4.5 BIS - MERCATO MTAX...................................................................................................... 179

TITOLO 4.6 - MERCATO EXPANDI .......................................................................................................... 182

TITOLO 4.7 - MERCATO DEGLI STRUMENTI DERIVATI (IDEM)................................................................ 184

TITOLO 4.8 - INFORMATIVA AGLI OPERATORI ......................................................................................... 192

TITOLO 4.9 - VIGILANZA SUI MERCATI ................................................................................................... 196

PARTE 5 - SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI...................................................... 201

TITOLO 5.1 - RISCONTRO DELLE OPERAZIONI ......................................................................................... 201

Capo 1 - Servizio di riscontro dei contratti ...................................................................................... 201

Capo 2 – Archiviazione delle informazioni....................................................................................... 201

TITOLO 5.2 - GARANZIA DEI CONTRATTI ................................................................................................ 202

TITOLO 5.3 - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI

ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ESEGUITE FUORI DA TALE MERCATO ............... 203

PARTE 6 - TRASPARENZA DEI MERCATI...................................................................................... 204

PARTE 7 - DISPOSIZIONI FINALI...................................................................................................... 210

 

1

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione dei seguenti mercati

regolamentati (“mercati”):

a) Borsa, articolata nei comparti:

Mercato telematico azionario (MTA);

Mercato telematico dei securitised derivatives (SEDEX);

Mercato “after hours” (TAH);

Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC (ETFplus)

Mercato telematico delle obbligazioni (MOT);

b) mercato MTAX, articolato nei comparti:

MTAX

Mercato “after hours” MTAX (TAHX)

c) Mercato Expandi

d) Mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti

dall’articolo 1, comma 2, lettere f) e i) del Testo Unico della Finanza

(Mercato degli strumenti derivati - IDEM).

2. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e

funzionamento dei suddetti mercati regolamentati, in particolare:

a) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli

strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli

operatori dalle negoziazioni;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di

funzionamento dei servizi ad esse strumentali;

d) gli obblighi degli operatori e degli emittenti;

e) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle

informazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana detta le Istruzioni al presente

Regolamento.

2

Articolo 1.2

(Competenze e principi organizzativi)

1. Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione,

sospensione e revoca degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e

quella di vigilanza sui mercati secondo modalità non discriminanti e sulla base di

procedure definite in via generale.

2. Borsa Italiana si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire

potenziali conflitti di interesse. In particolare assicura completa autonomia istruttoria

e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate al comma

precedente. Nell’esercizio di tali funzioni, gli stessi responsabili rispondono

esclusivamente all’Amministratore delegato, al quale spettano i poteri deliberanti.

3. Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto

delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne.

4. Il Consiglio di Amministrazione impartisce ai servizi di cui sopra esclusivamente

direttive di carattere generale e, in casi eccezionali e solo per iscritto, su singoli atti.

5. Le funzioni di ammissione, sospensione e esclusione degli strumenti finanziari

emessi da Borsa Italiana sono esercitate dalla Consob in base alle disposizioni

previste dal presente Regolamento e dalle relative Istruzioni, in quanto applicabili. In

tal caso, Consob vigila sul rispetto da parte di Borsa Italiana delle disposizioni del

presente Regolamento.

6. Borsa Italiana individua e mantiene presidi di natura operativa e organizzativa per la

gestione dei potenziali conflitti di interesse derivanti dall’ammissione alle

negoziazioni dei propri strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di

accesso alle informazioni sulle negoziazioni sui propri strumenti.

Articolo 1.3

(Definizioni)

“Ammissione alla quotazione

ufficiale”

indica l’ammissione alla quotazione ufficiale di borsa;

“Ammissione alla

quotazione”

indica l’ammissione alla quotazione ufficiale, nonché

l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato;

“Ammissione alle

negoziazioni in esenzione

dall’obbligo di pubblicare il

prospetto di quotazione”

indica l’ammissione alle negoziazioni di cui all’articolo 57 del

Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971;

3

“Ammissione alle

negoziazioni su un mercato

regolamentato”

indica l’ammissione alle negoziazioni su un mercato

regolamentato, effettuata ai sensi della Direttiva n. 93/22/CEE,

su domanda dell’emittente;

“Asta di apertura” indica (nei mercati MTA, MTAX, Expandi, ETFplus o SEDEX o

MOT) la modalità di negoziazione che prevede l’immissione, la

modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un

determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della

conclusione di contratti in un unico momento futuro (apertura) e

a un unico prezzo (prezzo di asta di apertura, o prezzo di

apertura);

“Asta di chiusura” Indica (nei mercati MTA, MTAX, Expandi, ETFplus ,SEDEX e

MOT) la modalità di negoziazione che prevede l’immissione, la

modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un

determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della

conclusione di contratti in un unico momento futuro (chiusura) e

a un unico prezzo (prezzo di asta di chiusura);

“Avviso di Borsa Italiana” o

“Avviso”

indica la pubblicazione redatta e diffusa quotidianamente da

Borsa Italiana S.p.A. contenente le informazioni che hanno

rilevanza per il funzionamento del mercato;

“Book di negoziazione” o

“book”

indica il prospetto video sul quale sono esposte, nelle diverse fasi

di mercato, le proposte di negoziazione con indicazione delle

loro caratteristiche;

“borsa” indica una borsa valori nella quale ha luogo la quotazione

ufficiale di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva

2001/34/CE o, nel caso di paesi non appartenenti all’Unione

Europea, un mercato regolamentato e sorvegliato da autorità

riconosciute dai poteri pubblici, funzionante in modo regolare,

direttamente o indirettamente accessibile al pubblico e definito

con un termine equivalente a “borsa” dalla legislazione locale;

“Borsa Italiana”

indica la società di gestione “Borsa Italiana S.p.A”;

“Cassa di compensazione e

Garanzia”

indica la società di gestione dei sistemi di garanzia;

“Codice di Autodisciplina”

indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane,

promosso da Borsa Italiana e pubblicato nel marzo 2006

“Coefficiente delta”

indica il coefficiente, calcolato con il modello di valutazione

Black & Scholes, che esprime la variazione del prezzo di un

contratto di opzione a fronte di variazioni del valore dell’indice o

dello strumento finanziario sottostante;

“Consob”

indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

“Double quotation” Indica la funzionalità tecnica che, con un’unica transazione,

consente l’aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e

in vendita immesse dall’operatore specialista sul mercato SEDEX

e sul mercato ETFplus;

4

“Enti locali”

indicano le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni, le

città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti

dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane e i

consorzi tra enti locali territoriali;

“Fondi chiusi” indicano i fondi comuni di investimento mobiliare o immobiliare

di tipo chiuso autorizzati alla commercializzazione in Italia;

“Gruppo” Indica, a seconda dei casi:

- l’insieme di imprese incluse nel bilancio consolidato di

un’impresa capogruppo ai sensi dell’articolo 25 del Decreto

legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

- i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo della SIM

ai sensi dell’articolo 11 del T.U.F.;

- i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo bancario ai

sensi dell’articolo 60 del T.U.B.

“Interconnessione”

indica il collegamento indiretto ai mercati, per il tramite di

operatori ammessi alle negoziazione, di soggetti non ammessi di

cui all’articolo 3.2.4;

“Investitori istituzionali in

capitale di rischio”

Indicano i soggetti che svolgono, stabilmente e

professionalmente, attività di investimento in capitale azionario,

attraverso l’assunzione, la gestione e la cessione di

partecipazioni in società non quotate;

“Investitori professionali”

indicano i soggetti di cui alle disposizioni di attuazione

dell’articolo 100, comma 1, lettera b), del Testo Unico della

Finanza;

“Investment Companies” indica quelle società il cui oggetto sociale esclusivo prevede

l’investimento in partecipazioni di maggioranza o minoranza di

società quotate e non quotate ovvero in strumenti finanziari

nonché le attività strumentali che hanno le caratteristiche

stabilite nel Regolamento;

“Istruzioni” Indicano le disposizioni di attuazione del presente Regolamento

di cui all’articolo 1.1, comma 3;

“Locals” Indicano i soggetti che svolgono esclusivamente attività di

negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari

e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione,

nonché al sistema di compensazione e garanzia;

“Mercati” Indicano i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti,

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

“Mercati regolamentati”

Indicano i mercati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 63,

comma 2, e nella sezione di cui all’articolo 67, comma 1, del

Testo Unico della Finanza;

“Mercato regolamentato

europeo di riferimento”

Indica il mercato, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j)

della direttiva 2003/71/CE, di prima quotazione degli strumenti

5

finanziari o, nel caso l'ammissione alla quotazione sia avvenuta

contestualmente su più mercati, quello più liquido;

“Mercato “After Hours”

(TAH)”

Indica il comparto di mercato in cui si negoziano in orari

differenti da quelli stabiliti per il mercato MTA e per il mercato

SEDEX, azioni quotate che presentano i requisiti di liquidità

stabiliti da Borsa Italiana, nonché covered warrant e certificates

su richiesta dell’emittente;

“Mercato After Hours MTAX

(TAHX)

Indica il comparto in cui si negoziano in orari differenti da quelli

stabiliti per il mercato MTAX le azioni quotate che presentano i

requisiti di liquidità stabiliti da Borsa Italiana;

“Mercato degli strumenti

derivati” o “IDEM”

indica il mercato di borsa in cui si negoziano contratti futures e

contratti di opzione aventi come attività sottostante strumenti

finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici;

“Mercato Expandi” indica il mercato regolamentato iscritto nell’elenco di cui

all’articolo 63, comma 2, del Testo Unico della Finanza,

organizzato e gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano

azioni, obbligazioni, warrant e diritti di opzione, non ammessi

alla quotazione ufficiale di borsa;

“Mercato telematico

azionario” (MTA)

indica il comparto di mercato in cui si negoziano azioni,

obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e quote di

fondi chiusi quotati in Borsa;

“Mercato MTAX” indica il mercato regolamentato iscritto nell’elenco di cui

all’articolo 63, comma 2, del Testo Unico della Finanza,

organizzato e gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano

azioni, obbligazioni convertibili e warrant di emittenti nazionali

ed esteri;

“Mercato telematico degli

OICR aperti ed ETC”

(ETFplus)

indica il comparto di mercato in cui si negoziano quote o azioni

di OICR aperti nonché exchange traded commodities;

“Mercato telematico dei

securitised derivatives

(SEDEX)”

Indica il comparto in cui si negoziano covered warrant e

certificates quotati in Borsa;

“Mercato telematico delle

obbligazioni” (MOT)

indica il comparto di mercato in cui si negoziano obbligazioni

diverse da quelle convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni,

obbligazioni di emittenti esteri, ABS e altri titoli di debito;

“Modello di valutazione di

Black & Scholes”

indica il modello con il quale viene determinato il prezzo di un

contratto di opzione, call e put, sulla base del valore della

volatilità implicita imputato dagli operatori market maker;

“Monte Titoli S.p.A” Indica la società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del

Testo Unico della Finanza, nonché la società autorizzata alla

gestione del servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del

T.U.F.;

6

“Negoziatore” indica, a seconda dei casi:

a) il soggetto addetto all’attività di negoziazione diretta nei

mercati;

b) il soggetto addetto al controllo degli ordini inoltrati dalla

clientela attraverso sistemi di interconnessione;

“Negoziazione continua” indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi (ove prevista)

SEDEX, TAH, TAHX, MOT, ETFplus e IDEM, la modalità di

negoziazione che prevede l’inserimento, la modifica e la

cancellazione di proposte di negoziazione al fine della

conclusione, immediata o futura, di contratti;

“Operatore specialista nel

segmento Star” o “specialista

Star” o “specialista”

Indica l’operatore che, per i mercati MTA e MTAX, svolge le

funzioni indicate negli articoli 2.3.5 e 4.1.16;

“Operatore specialista del

mercato “After Hours” o

“operatore specialista del

mercato TAH” o “specialista

del mercato TAH”

Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli

strumenti finanziari per i quali ha fatto richiesta con liquidità

inferiore a quella stabilita da Borsa Italiana, negoziati nel

mercato “After Hours”;

“Operatore specialista del

mercato “After Hours

MTAX” o “operatore

specialista del mercato

TAHX” o “specialista del

mercato TAHX”

Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle

azioni per le quali ha fatto richiesta con liquidità inferiore a

quella stabilita da Borsa Italiana, negoziati nel mercato “After

Hours MTAX”;

“Operatore specialista sul

mercato MTA” o “specialista

sul mercato MTA”

indica l’operatore di cui all’articolo 4.1.18 che, su incarico

dell’emittente, si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti

finanziari negoziati in segmenti del mercato MTA diversi dal

segmento Star e l'operatore che, anche senza incarico

dell'emittente, si impegna a sostenere la liquidità delle azioni di

emittenti di diritto estero ammesse ai sensi dell'articolo 2.1.2,

comma 7, lettera a) e negoziate in uno specifico segmento;

“Operatore specialista sul

mercato MTAX” o

“specialista sul mercato

MTAX”

indica l’operatore di cui all’articolo 4.5.5bis che, su incarico

dell’emittente, si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti

finanziari negoziati in segmenti del mercato MTAX diversi dal

segmento Star;

“Operatore specialista del

mercato telematico dei

securitised derivatives” o

“specialista sul mercato

SEDEX”

indica l’emittente che si impegna a sostenere la liquidità degli

strumenti finanziari negoziati nel mercato SEDEX o il soggetto

terzo a ciò specificamente incaricato;

“Operatore specialista del

mercato telematico delle

obbligazioni” o “specialista

sul MOT”

Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli

strumenti finanziari negoziati nel mercato MOT;

7

“Operatore specialista per

i fondi chiusi”

Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle

quote di fondi chiusi e svolge le funzioni di cui agli articoli

2.3.17 e 4.1.17

“Operatore specialista per le

quote o azioni di OICR aperti

e per gli ETC” o “specialista

sul mercato ETFplus”

Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle

quote o azioni di OICR aperti e degli ETC e svolge le funzioni di

cui agli articoli 2.3.17 e 4.5.13;

“Operatore specialista del

mercato IDEM” o

“specialista sull’IDEM”

Indica l’operatore, diverso dal market maker, di cui all’articolo

4.7.11, che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti

finanziari negoziati nel mercato IDEM;

“Operatori” o “operatori

ammessi alle negoziazioni”

Indica i soggetti di cui all’articolo 3.1.1 ammessi da Borsa

Italiana, ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico della Finanza,

alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalla stessa

Borsa Italiana;

“Operatori market maker”

Indicano gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo

4.7.10;

“Organismi di investimento

collettivo del risparmio” o

“OICR”

Indicano i fondi chiusi e gli OICR di tipo aperto;

“Organismi di investimento

collettivo del risparmio di

tipo aperto” o “OICR aperti”

Indicano i fondi comuni di investimento di tipo aperto e le Sicav,

di diritto italiano o estero, autorizzati alla commercializzazione

in Italia, indicizzati o strutturati;

“Parametri” Indicano, ai fini della vigilanza sui mercati, di cui al Titolo 4.9:

a) condizioni specifiche di immissione e di esecuzione delle

proposte di negoziazione dal punto di vista delle loro

caratteristiche di prezzo, tempo e quantità;

b) limiti alle variazioni massime dei prezzi dei contratti che

possono essere conclusi, calcolate con riferimento a prezzi

di altri contratti o di proposte di negoziazione presenti sul

mercato;

c) orari di avvio o di conclusione, nonché di durata, delle fasi

di negoziazione o della sospensione delle negoziazioni;

“Parità/multiplo”

Indica il numero di attività sottostanti per ciascun covered

warrant o certificates;

“Prezzi migliori (Proposte a

...)”

Indica, con riferimento al prezzo di una determinata proposta:

a) qualsiasi prezzo superiore se la proposta è in acquisto;

b) qualsiasi prezzo inferiore se la proposta è in vendita.

Analogamente, i prezzi peggiori sono quelli inferiori se in

acquisto e superiori se in vendita.

Per gli strumenti finanziari i cui prezzi esprimono tassi di

interesse il significato dei prezzi migliori o peggiori è invertito

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

8

rispetto alle definizioni sopra esposte;

“Prezzo di asta di apertura” o

“prezzo di apertura”

Indica nei mercati MTA, MTAX, Expandi, SEDEX, ETFplus e

MOT, il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase di

apertura; nel caso in cui su uno strumento finanziario si svolgano

in una seduta di Borsa più di una fase di asta, il prezzo di asta di

apertura è il prezzo venutosi a determinare al termine della prima

fase d’asta;

“Prezzo di asta di chiusura” Indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi, SEDEX, ETFplus e

MOT il prezzo al quale vengono conclusi i contratti in asta di

chiusura;

“Prezzi di controllo” Indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi, SEDE, ETFplus e

MOT, il prezzo utilizzato ai fini del controllo automatico della

regolarità delle contrattazioni, determinato con le modalità

previste nel presente Regolamento;

“Prezzo di riferimento” Indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi, ETFplus e SEDEX, il

prezzo di asta di chiusura ovvero, alle condizioni previste nel

presente Regolamento, la media ponderata dell’ultimo 10% delle

quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante

l’utilizzo della funzione di cross order; nel mercato MOT indica

la media ponderata dell’ultimo 10% delle quantità negoziate, al

netto delle quantità scambiate mediante l’utilizzo della funzione

di cross order;

“Prezzo medio” Indica, nel mercato TAH e nel mercato TAHX, il prezzo medio

ponderato dell’intera quantità dello strumento finanziario

negoziata;

“Prezzo ufficiale” Indica:

a) nei mercati MTA, MTAX e Expandi, il prezzo medio

ponderato per le relative quantità di tutti i contratti

conclusi durante la seduta, eccezion fatta per i contratti

eseguiti con la funzione di cross order;

b) nel mercato SEDEX, il prezzo medio ponderato relativo

all’ultimo 10% del quantitativo scambiato nella seduta,

eccezion fatta per i contratti eseguiti con la funzione di

cross order;

c) nel mercato MOT, il prezzo medio ponderato per le

relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la

seduta, al netto delle quantità scambiate con la modalità di

esecuzione di cui all’articolo 4.4.7, comma 8;

d) nel mercato ETFplus, il prezzo medio ponderato per le

relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la

seduta, al netto delle quantità scambiate mediante la

funzione di cross order;

e) nel mercato IDEM, il prezzo di chiusura giornaliero

calcolato dall’organismo di gestione del sistema di

compensazione e garanzia di cui alle disposizioni di

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

9

attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza;

“Proposta di negoziazione” o

“proposta”

Indica l’ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in

conto proprio, immesso dagli operatori nei mercati MTA,

MTAX, Expandi, SEDEX, TAH, TAHX, MOT, ETFplus o

IDEM, contenente i dati e le informazioni necessarie per la sua

visualizzazione ed esecuzione;

“Quantitativo minimo di

negoziazione” o “lotto

minimo (negoziabile)”

Indica, per ogni strumento finanziario, ove previsto:

a) il numero minimo di azioni, warrant, diritti di opzione

negoziabili nei mercati MTA, MTAX e Expandi e quote

di fondi chiusi negoziabili nel mercato MTA;

b) il numero minimo di covered warrant o certificates

negoziabili nel mercato SeDeX;

c) il numero minimo di azioni negoziabili nel mercato TAHX

e il numero minimo di azioni, covered warrant e

certificates negoziabili nel mercato TAH;

d) il numero minimo di quote o azioni di OICR aperti o di

ETC negoziabili nel mercato ETFplus;

e) il valore nominale minimo di obbligazioni convertibili

negoziabili nei mercati MTA, MTAX e Expandi o di

obbligazioni, titoli di Stato, di euro-obbligazioni e ABS

negoziabili nel mercato MOT.

Qualora venga fissato un lotto minimo, possono essere negoziati

nei rispettivi mercati solo quantitativi multipli del lotto

medesimo;

“Regolamento approvato con

delibera Consob n. 11971”

Indica la delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, che

approva il “Regolamento recante norme di attuazione del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di

emittenti ”;

“Regolamento approvato con

delibera Consob n. 11768”

Indica la delibera Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768, che

approva il “Regolamento recante norme di attuazione del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del Decreto

Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati”;

“Reverse merger”

Dalla data che sarà comunicata con successivo Avviso entrerà in

vigore la seguente definizione:

Indica le operazioni di fusione di cui all’articolo 117 bis del

TUF;

“RRG”

Indica il servizio di Riscontro e Rettifica Giornaliero tramite il

quale le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari sono

inviate al servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A.;

“Segmento di mercato” Indica la suddivisione degli strumenti finanziari negoziati nei

mercati MTA, MTAX, SEDEX, ETFplus e MOT in gruppi

omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di

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negoziazione;

“Serie” Indica, per il mercato IDEM, nonché per i covered warrant e i

certificates, gli strumenti finanziari relativi alla stessa attività

(strumento) sottostante che hanno la stessa scadenza e

attribuiscono, nel caso delle opzioni, la stessa facoltà e hanno il

medesimo prezzo di esercizio;

“Servizio di liquidazione” Indica il servizio di compensazione e liquidazione su base netta e

il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69,

comma 1, del Testo Unico della Finanza;

“Sistemi di generazione

automatica degli ordini” o

“Program trading”

Indica i sistemi di generazione e immissione automatica di

ordini, sulla base di parametri predeterminati in relazione

all’andamento dei mercati;

“Società di gestione” Indica la società di gestione dell’OICR aperto o chiuso;

“Società di revisione” Indica una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui

all’articolo 161 del Testo Unico della Finanza, ovvero ai sensi

della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile;

“Strumenti finanziari emessi

sulla base di un programma”

Indica le obbligazioni, i covered warrant o i certificates che

possono essere emessi sulla base di un programma di emissione

utilizzando la procedura di ammissione prevista all’articolo 2.4.6

del Regolamento

“Testo Unico Bancario” Indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo

Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

“Testo Unico della Finanza”

Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio

1996, n. 52";

“Tick”

Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte

di negoziazione, determinato nelle Istruzioni, per ciascuno degli

strumenti finanziari negoziabili nei mercati;

“Vigilanza prudenziale” Indica la vigilanza da parte di un’autorità pubblica o privata sul

rispetto di regole, emanate dalla stessa autorità o comunque

previste, in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento

del rischio nelle sue diverse configurazioni, partecipazioni

detenibili, organizzazione amministrativa e contabile, controlli

interni e sulla verifica del rispetto di tali regole.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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PARTE 2

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

TITOLO 2.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2.1.1

(Ambito di applicazione)

1. La presente Parte del Regolamento disciplina l'ammissione alla quotazione su

domanda dell’emittente dei seguenti strumenti finanziari emessi da società o enti

nazionali o esteri, nonché da Stati o enti sovranazionali:

a) azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio;

b) obbligazioni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito;

c) warrant e altri titoli ad essi assimilabili;

d) quote di fondi chiusi;

e) covered warrant e certificates;

f) obbligazioni strutturate;

g) titoli di Stato;

h) asset backed securities;

i) quote o azioni di OICR aperti;

j) exchange traded commodities.

2. La presente Parte del Regolamento disciplina altresì l’ammissione alle negoziazioni

di cui all’articolo 2.1.2, comma 7.

Articolo 2.1.2

(Competenze in materia di ammissione)

1. Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da

Borsa Italiana alla quotazione, su domanda dell’emittente, sempreché siano

soddisfatte tutte le condizioni di cui ai Titoli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

2. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione, con

provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato:

a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che

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non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;

b) se, avendo altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione, l’emittente

non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;

c) se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alla quotazione di borsa in

un altro Stato, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;

d) se la situazione dell’emittente sia tale da rendere l’ammissione contraria

all’interesse degli investitori. A tal fine Borsa Italiana farà prevalentemente

riferimento ai seguenti elementi: la presenza di gravi squilibri nella struttura

finanziaria, un critico posizionamento competitivo nei principali settori di

attività, l’evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e

la carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano

medesimo.

3. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione relativa agli

strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1. comma 1, lettera d) e alle azioni di

Investment Company, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente

all’interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e

c).

4. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui all’articolo 2.3.4, comma 6,

Borsa Italiana, al fine di valutare l’elemento di cui al comma 2, lettera d), del presente

articolo, farà prevalentemente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella

struttura finanziaria.

5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui agli articoli 2.3.4, comma 7, e

2.3.1, comma 3, Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla

negoziazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente

all’interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2,

lettere a), b) e c).

6. Borsa Italiana può subordinare, nel solo interesse della tutela degli investitori,

l’ammissione alla quotazione a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna

e che sia esplicitamente comunicata al richiedente.

7. Possono essere ammessi alle negoziazioni, su domanda dell'emittente, di un operatore

aderente al mercato o su iniziativa di Borsa Italiana:

a) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1 lettere a), b), f), h) e j) già

negoziati su un altro mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 57 del

Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971;

b) gli strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell’Unione

Europea o emessi da organismi internazionali di carattere pubblico di cui

facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea.

Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione, con

provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all'interessato, se non sono

rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e, in relazione agli strumenti

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di cui al comma 7, lettera a), le ulteriori condizioni indicate nell'articolo 2.2.38.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana le funzioni di cui al presente

articolo sono esercitate dalla Consob, per quanto applicabile.

Articolo 2.1.3

(Condizioni generali per l’ammissione)

1. Le società e gli enti emittenti devono essere regolarmente costituiti ed i loro statuti

devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali le società e gli enti stessi

sono soggetti.

2. Gli strumenti finanziari devono essere:

a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione

applicabile;

b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;

c) liberamente trasferibili;

d) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione

di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza ovvero, ove stabilito dalle

disposizioni applicabili ai singoli comparti, attraverso omologhi servizi esteri

sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

Articolo 2.1.4

(Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri)

1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla

sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente

Regolamento e nelle relative Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi

applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della

Consob o di Borsa Italiana.

Borsa Italiana subordinerà l’ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di

diritto estero al parere favorevole espresso dalla Consob circa l’idoneità

dell’emittente ad assolvere gli obblighi informativi derivanti dalla quotazione.

E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto

conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli

previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di

alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi

alla quotazione di Borsa.

3. Per gli emittenti di diritto estero Borsa Italiana subordinerà la sussistenza del

requisito della revisione contabile dei bilanci al positivo giudizio di equivalenza

rilasciato dalla Consob.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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4. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla

legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno

una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle

norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia

conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al

pubblico.

5. Borsa Italiana verifica che, nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da

società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all’Unione

Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per

la tutela degli investitori.

6. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla

legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono

quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi

soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di

diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.

Articolo 2.1.5

(Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un

ordinamento estero)

1. Gli strumenti finanziari assoggettati ad un ordinamento estero emessi da emittenti

italiani devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere

all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla

quotazione di Borsa.

2. Per l'ammissione degli strumenti finanziari di cui al comma 1, che hanno una

rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in

vigore nello Stato di emissione. Qualora la rappresentazione cartolare non sia

conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al

pubblico.

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TITOLO 2.2

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE

Capo 1 - Azioni

Articolo 2.2.1

(Requisiti degli emittenti di azioni)

1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di

emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i

bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo

corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui

all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di

diritto estero applicabile. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la

società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata

impossibilitata a esprimere un giudizio.

2. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso

dell’esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente,

modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a

completamento di quanto previsto dal comma 1:

- il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un

esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della

domanda di ammissione;

- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell’esercizio

precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le

modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data;

- gli ulteriori documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni.

Qualora dalla redazione dei documenti pro-forma di cui al presente comma possa

derivare l’inattendibilità oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa

Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, si riserva di accettare ricostruzioni

contabili storiche diverse.

3. I documenti contabili di cui al comma 2 devono essere accompagnati dalla relazione

della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di

base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia

utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei

medesimi atti.

Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni

contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti

all’espressione del giudizio dovranno essere motivati.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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4. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le situazioni contabili annuali che

costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 2 devono essere assoggettati,

per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di

impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell’emittente,

di accettare che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione

contabile completa.

5. In via eccezionale, in deroga al comma 1, può essere accettato un numero inferiore di

bilanci eventualmente integrati dalla documentazione di cui al comma 2 corredata da

quanto previsto ai commi 3 e 4, ovvero, nel caso di emittenti che non abbiano mai

pubblicato e depositato un bilancio annuale i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Tale

deroga deve in ogni caso rispondere agli interessi dell’emittente e degli investitori e

questi ultimi devono disporre di tutte le informazioni necessarie per una valutazione

dell’emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l’ammissione.

6. L’emittente deve esercitare, direttamente o attraverso le proprie controllate e in

condizioni di autonomia gestionale, una attività capace di generare ricavi.

Borsa Italiana nel valutare la sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale

verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economicofinanziari

propri dell’emittente. Qualora Borsa Italiana ravvisi elementi

potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale,

richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all’atto dell’ammissione a

quotazione ed eventualmente in via continuativa.

L’attivo di bilancio ovvero i ricavi dell’emittente non devono essere rappresentati in

misura preponderante dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una

società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

7. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le azioni delle banche popolari e delle

società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione possono essere

ammesse a condizione che nello statuto dell’emittente:

- sia previsto che le emissioni ordinarie di nuove azioni siano riservate

all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione;

- il periodo minimo di iscrizione richiesto per il riconoscimento del diritto di

voto nelle assemblee non sia superiore a 90 giorni.

8. I requisiti di cui ai commi precedenti non si applicano per l’ammissione di azioni

dello stesso emittente di categoria diversa rispetto a quelle già quotate.

9. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci a una

società di revisione ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo

quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

10. Nel caso in cui l’emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di

un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la

domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici,

dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al

mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

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11. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente

articolo sono verificati dalla Consob.

Articolo 2.2.2

(Requisiti delle azioni)

1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti:

a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro; Borsa

Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga

che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente;

b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite

tra il pubblico per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di

appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito

quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere

che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte

anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della

percentuale:

1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle

vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla

trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi;

2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo

che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la

tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una

deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato

secondo i criteri indicati all’articolo 118 del Regolamento Consob

11971/99;

3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento

collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.

2. Nel disporre l’ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di emittenti le cui

azioni ordinarie siano già ammesse ovvero siano contestualmente ammesse alle

negoziazioni in un mercato regolamentato o derivino da una scissione, fusione

mediante costituzione di nuova società o altre operazioni assimilabili alle precedenti

che coinvolgano società quotate in un mercato regolamentato, Borsa Italiana può

derogare a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b). Tale deroga può essere

accordata tenuto conto della diffusione delle azioni ordinarie.

3. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad

eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni

di cui al precedente comma 1. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a

quotazione con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni

emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.

4. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative

autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di

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azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale

diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di

ammissione a quotazione.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano

alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da

assicurare un regolare funzionamento del mercato.

6. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente

articolo sono verificati dalla Consob.

Articolo 2.2.3

(Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star )

1. All’atto della domanda di ammissione ovvero successivamente alla quotazione,

l’emittente può richiedere per le proprie azioni ordinarie la qualifica di Star, secondo

le modalità indicate nelle Istruzioni, rispettando le condizioni indicate nei commi

seguenti. Borsa Italiana, verificata la sussistenza di tali condizioni, attribuisce la

qualifica di Star, con l’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni

ovvero con successivo Avviso.

2. Al fine di ottenere la qualifica di Star, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non

superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 3,

del Regolamento;

b) devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non

inferiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 3,

del Regolamento;

c) devono essere diffuse tra il pubblico almeno per la percentuale di capitale

stabilita nelle Istruzioni. Nel computo della percentuale si seguono le modalità di

cui all’articolo 2.2.2, comma 1, lettera b).

3. Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono:

a) rendere disponibile al pubblico la relazione trimestrale entro 45 giorni dal

termine di ciascun trimestre dell’esercizio;

b) avere l’ultimo bilancio d’esercizio annuale corredato di un giudizio positivo

della società di revisione;

c) non avere l’attivo di bilancio ovvero i propri ricavi rappresentati, in misura

preponderante, dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

d) trasmettere i dati di bilancio, nonché i dati trimestrali e semestrali, una volta

approvati dall’organo competente, a Borsa Italiana secondo il formato

elettronico dalla stessa predisposto e comunicare tempestivamente eventuali

modifiche apportate ai dati di bilancio dall’assemblea dei soci;

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e) rendere disponibile sul proprio sito Internet il bilancio, la relazione semestrale,

la relazione trimestrale, nonché l’informativa di cui all’articolo 114, comma 1,

4 e 5, del Testo Unico della Finanza e gli ulteriori elementi indicati da Borsa

Italiana nelle Istruzioni. Le informazioni dovranno essere rese disponibili sul

sito secondo il formato indicato da Borsa Italiana, anche in lingua inglese;

f) aver pubblicato, nei termini previsti, i documenti contabili obbligatori sulla

base delle disposizioni applicabili e non essere incorsi, nei precedenti 18 mesi,

in violazioni di obblighi informativi formalmente accertati;

g) non essere ammessi a procedure concorsuali e non avere società controllate ai

sensi dell’articolo 2359 del codice civile ammesse a procedure concorsuali in

misura superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni;

h) non avere le proprie azioni ordinarie sospese dalle negoziazioni a tempo

indeterminato;

i) non incorrere in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 e/o 2447 del

codice civile;

j) aver individuato all’interno della propria struttura organizzativa un soggetto

professionalmente qualificato (investor relator) che abbia come incarico

specifico la gestione dei rapporti con gli investitori;

k) aver adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto

dall’articolo 6 del decreto legislativo 231/2001;

l) applicare, per quanto riguarda la composizione del consiglio di

amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non

esecutivi e indipendenti, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2

e 3 del Codice di Autodisciplina.

Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione

dell’adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti, della rilevanza

delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali nonché dei rapporti di

natura familiare ai fini della sussistenza del requisito dell’indipendenza.

L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della

Consob;

m) applicare per quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento dei comitati

interni al consiglio di amministrazione i principi e i criteri applicativi previsti

dall’articolo 5 del Codice di Autodisciplina;

n) applicare per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori i principi

e i criteri applicativi previsti dall’articolo 7 del Codice di Autodisciplina;

o) aver nominato un comitato per il controllo interno in conformità a quanto

previsto dal principio 8.P.4. e dal criterio applicativo 8.C.3. del Codice di

Autodisciplina;

p) aver vietato con efficacia cogente ai componenti degli organi di

amministrazione e di controllo, nonché ai soggetti che svolgono funzioni di

direzione e ai dirigenti ai sensi del regolamento Consob n.11971/99 (c.d.

internal dealing) l’effettuazione – direttamente o per interposta persona – di

operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio delle azioni o di

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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strumenti finanziari ad esse collegate nei 15 giorni precedenti la riunione

consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo. Non sono soggetti

alle limitazioni gli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di

opzione relativi agli strumenti finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti

dai piani di stock options, le conseguenti operazioni di cessione purché

effettuate contestualmente all’atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano

nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente

motivate dall’interessato nei confronti della società.

In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o

monistico, si applicano i principi e i criteri applicativi previsti dall’articolo 12 del

Codice di Autodisciplina.

4. La qualifica di Star è subordinata alla nomina di un operatore specialista incaricato di

svolgere le funzioni di cui all’articolo 2.3.5 relativamente alle azioni ordinarie.

Possono esercitare le funzioni di specialista gli operatori ammessi alle negoziazioni

sul mercato.

Non possono esercitare l’attività di specialista gli operatori che appartengono al

gruppo cui l’emittente fa parte o che fa capo all’emittente.

Qualora l’emittente abbia diverse tipologie di strumenti finanziari quotati può

procedere alla nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere le funzioni di

cui all’articolo 2.3.5, comma 1, lettera a) anche relativamente a tali tipologie.

5. In caso di emittenti già quotati, al fine di ottenere la qualifica di Star è richiesto il

rispetto del requisito economico indicato nelle Istruzioni.

6. Borsa Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, può ritenere soddisfatti i requisiti

di cui al comma 3, lettere l) e o), qualora il Consiglio di Amministrazione abbia

deliberato di proporre all’Assemblea l’adeguamento a tali requisiti.

7. L’emittente si impegna a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana la temporanea

impossibilità di rispettare gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 e le relative motivazioni.

8. Borsa Italiana può concedere una deroga al rispetto del requisito di presentazione

entro 45 giorni della 2a e 4a trimestrale di cui al comma 3, lettera a), in caso di

comprovata impossibilità per l’emittente di rispettarlo, dandone comunicazione

all’emittente e al pubblico entro 15 giorni dalla richiesta di deroga.

9. Borsa Italiana può richiedere alla società tutte le informazioni rilevanti ai fini della

verifica degli obblighi di cui al comma 3.

10. Con la periodicità indicata nelle Istruzioni, Borsa Italiana con apposito Avviso può

escludere dalla qualifica di Star le azioni per le quali nel semestre precedente non

siano state rispettate le condizioni di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto

dell’importanza e della frequenza dei casi nei quali tali condizioni sono venute a

mancare. Borsa Italiana può altresì escludere, con la periodicità indicata nelle

Istruzioni, dalla qualifica di Star le azioni per le quali siano venute meno le

condizioni di cui al comma 3, lettera f), dalla data di ammissione della società nel

segmento Star. Con la medesima periodicità, Borsa Italiana può escludere dalla

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qualifica Star le azioni per le quali il flottante, calcolato secondo le modalità di cui

all’articolo 2.2.2, comma 1, lettera b), sia sceso al di sotto della percentuale di

capitale stabilita nelle Istruzioni. Dell’esclusione viene data notizia al pubblico.

11. Borsa Italiana verifica il rispetto del requisito di capitalizzazione di cui al comma 2,

lettera a), secondo la periodicità indicata all’articolo 4.1.2 e può, con apposito

Avviso, escludere dalla qualifica di Star gli strumenti finanziari la cui

capitalizzazione sia divenuta superiore alla soglia stabilita, secondo la procedura

stabilita all’articolo 4.1.2, salvo che la società chieda di rimanere nel segmento Star

secondo quanto previsto nelle Istruzioni.

12. Borsa Italiana, anche in deroga alla periodicità indicata nelle Istruzioni, può

escludere, con provvedimento motivato, dalla qualifica di Star le azioni delle società

per le quali si verifichino condizioni tali da pregiudicare la situazione economicofinanziaria

e/o patrimoniale dell’emittente o del gruppo ad esso facente capo o

quando le azioni sono sospese a tempo indeterminato. Il provvedimento è reso

pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, nella sostanza, anche alle

società di diritto estero. E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per

singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e

termini diversi e/o ulteriori.

Articolo 2.2.3 bis

(Disposizioni transitorie)

Le società del segmento Star si adeguano agli obblighi di cui all’articolo 2.2.3, comma 3,

lettera k), entro il 31 marzo 2008.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Capo 2 - Certificati rappresentativi di azioni

Articolo 2.2.4

(Certificati rappresentativi di azioni)

1. Nel caso di ammissione di certificati rappresentativi di azioni, l’emittente le azioni

rappresentate è considerato come emittente ai fini della presente Parte del

Regolamento.

2. L’emittente i certificati rappresentativi di azioni deve essere soggetto a vigilanza

prudenziale in Italia o nel paese in cui ha la sede legale.

3. All’emittente i certificati rappresentativi e ai certificati medesimi si applica il

disposto degli articoli 2.1.3 e 2.1.4; i certificati devono, altresì, soddisfare i requisiti

di cui all’articolo 2.2.2.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Capo 3 - Obbligazioni

Articolo 2.2.5

(Requisiti degli emittenti di obbligazioni)

1. Possono essere ammesse alla quotazione le obbligazioni emesse da società o enti in

possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, salvo

quanto disposto al successivo articolo 2.2.6. Nel caso di obbligazioni convertibili in

azioni, queste ultime devono essere negoziate in un mercato regolamentato o formare

oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione.

2. Per le obbligazioni emesse da emittenti azioni ammesse o oggetto di un contestuale

provvedimento di ammissione nel mercato MTAX può essere accettato un numero

inferiore di bilanci ovvero possono essere accettati i documenti contabili di cui

all’articolo 2.2.1, commi 2, 3, 4 e 5.

3. In via eccezionale Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni emesse

da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1, convertibili in azioni

emesse da un terzo e negoziate in un mercato regolamentato o che sono oggetto di

contestuale provvedimento di ammissione.

4. Nel caso di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni

negoziate in un mercato regolamentato diverso da quelli organizzati e gestiti da Borsa

Italiana l’emittente le obbligazioni convertibili ha l’obbligo di:

- dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti

registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel

quale dette azioni sono quotate;

- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un

terzo, questo ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le

informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di

controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un

terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese

pubbliche dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle

proprie azioni.

5. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti obbligazioni quotate devono essere

sottoposti a revisione contabile ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico della

Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente

deve aver conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato,

dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.

6. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni siano stati oggetto di rating sul merito di

credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12

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mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento,

se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale

rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato

nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

7. Qualora le obbligazioni siano garantite in modo incondizionato e irrevocabile da un

terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti di cui alla presente Parte posti in

capo all’emittente le obbligazioni si intendono riferiti al garante dell’emissione.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente

articolo sono verificati dalla Consob.

Articolo 2.2.6

(Requisiti degli enti locali)

1. Possono essere ammessi alla quotazione gli strumenti finanziari emessi dagli enti

locali in possesso dei seguenti requisiti:

a) per i soggetti indicati nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 25

febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti

locali, l’ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui

all’articolo 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato

dall’organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui

all’articolo 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo;

b) per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e

imprenditoriale, l’ultimo bilancio approvato deve essere corredato di un

giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui

all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza;

c) per gli enti locali di diritto estero l’ultimo bilancio o documento contabile

equivalente deve essere certificato a norma della corrispondente disciplina di

diritto estero applicabile.

Articolo 2.2.7

(Requisiti delle obbligazioni)

1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione le obbligazioni devono essere:

a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 15

milioni di euro o importo equivalente, o, nel caso di obbligazioni convertibili,

di almeno 5 milioni di euro o importo equivalente; Borsa Italiana potrà,

tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quelli appena indicati ove ritenga

che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente;

b) diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta

adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare

funzionamento del mercato;

c) nel caso di obbligazioni convertibili, le azioni derivanti dalla conversione

REGBIT62 28_05_2007 con evid

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dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per

la negoziazione entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a

quello di presentazione della richiesta di conversione.

2. Ai sensi dell’articolo 2.2.14, su richiesta dell’emittente, Borsa Italiana può ammettere

alla quotazione obbligazioni, diverse da quelle convertibili, emesse o garantite

incondizionatamente e irrevocabilmente da banche sottoposte a vigilanza prudenziale,

destinate ad una offerta pubblica in Borsa da effettuarsi per il tramite di un operatore

specialista che svolga le funzioni di cui all’articolo 2.3.15, comma 1, lettera a). Ai

fini della valutazione dell’idoneità dell’offerta a realizzare una sufficiente diffusione

tra il pubblico delle obbligazioni, Borsa Italiana stabilisce, nelle Istruzioni, le

condizioni minime che l’offerta deve soddisfare e, nel Provvedimento di ammissione,

le modalità e i termini dell’offerta. Qualora l’offerta non raggiunga le condizioni

minime previste nelle Istruzioni, Borsa Italiana si riserva di esercitare i poteri di cui

all’articolo 2.5.1.

3. Borsa Italiana si riserva, nel caso di obbligazioni che presentino il rimborso e/o la

remunerazione indicizzata a tassi di interesse con modalità ritenute complesse, di

assoggettare lo strumento finanziario alla disciplina di cui al Capo 8 del presente

Titolo.

4. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni convertibili sia prevista a livello

regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura

straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le

rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a

neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui ai commi

precedenti sono verificati dalla Consob.

Articolo 2.2.8

(Obblighi informativi degli emittenti)

Nei casi di cui all’articolo 2.2.7, comma 2, l’emittente si impegna a comunicare

annualmente a Borsa Italiana il numero di obbligazioni in circolazione.

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Capo 4 – Euro-obbligazioni

Articolo 2.2.9

(Euro-obbligazione)

1. Per euro-obbligazioni si intendono le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da

società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad

una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l’emittente e/o collocati in due o

più Stati.

2. All’emittente euro-obbligazioni si applicano le disposizioni del Capo 3 del presente

Titolo.

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Capo 5 - Warrant

Articolo 2.2.10

(Definizione di warrant)

1. Per warrant si intende quello strumento finanziario che conferisce al detentore la

facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere) o di acquistare (warrant per

acquistare) o di vendere (warrant per vendere), alla o entro la data di scadenza, un

certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo

prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per

sottoscrivere o per acquistare e, viceversa, incassando un importo prestabilito o da

stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per vendere.

Nel caso di emissione di warrant per l’acquisto di azioni, le stesse devono risultare

depositate in una gestione speciale, vincolate irrevocabilmente al servizio degli

emittendi warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.

Nel caso di emissione di warrant per la vendita di azioni, il controvalore complessivo

dei fondi necessari per l’acquisto delle azioni di compendio deve essere posto in

deposito vincolato al servizio degli emittendi warrant, presso un soggetto sottoposto a

vigilanza prudenziale oppure deve essere costituita una garanzia incondizionata e

irrevocabile per pari importo rilasciata da un soggetto sottoposto a vigilanza

prudenziale.

Articolo 2.2.11

(Requisiti degli emittenti di warrant)

1. Possono essere ammessi alla quotazione i warrant di emittenti che soddisfino il

requisito di cui all’articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica, inoltre, l’articolo

2.2.5, comma 5.

2. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione warrant che si riferiscano ad azioni di

compendio negoziate in un mercato regolamentato, a condizione che:

a) se le azioni di compendio sono emesse dal medesimo emittente, questi

soddisfi i requisiti di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1;

b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, quest’ultimo soddisfi i

requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1 e

abbia i bilanci sottoposti a revisione contabile ai sensi del comma 5,

dell’articolo 2.2.5.

3. Nel caso in cui le azioni di compendio siano negoziate in un mercato regolamentato

diverso da quelli gestiti da Borsa Italiana, l’emittente i warrant dovrà altresì:

- dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti

registrare dalle azioni di compendio nel mercato principale nel quale dette

azioni sono quotate;

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- dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, questo

ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da

mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo

sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

- dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo,

risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche

dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni.

4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente

articolo sono verificati dalla Consob.

Articolo 2.2.12

(Requisiti dei warrant)

1. Per l'ammissione alla quotazione, i warrant devono avere i seguenti requisiti:

a) avere una circolazione autonoma;

b) essere riferiti ad azioni di compendio già negoziate in un mercato

regolamentato o oggetto di contestuale provvedimento di ammissione;

c) le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant dovranno, per esplicita

previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il

decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione

della richiesta di esercizio;

d) essere diffusi tra il pubblico o presso investitori professionali in misura

ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare

funzionamento del mercato.

2. Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di

rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le

azioni derivanti dall’esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a

metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli

effetti distorsivi dell’evento.

3. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente

articolo sono verificati dalla Consob.

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Capo 6 - Altri titoli e condizioni particolari di diffusione

Articolo 2.2.13

(Altri titoli)

Le disposizioni precedenti di questo Titolo relative alle azioni, alle obbligazioni e ai

warrant regolano anche, in quanto compatibili, l’ammissione alla quotazione

rispettivamente di titoli rappresentativi di capitale di rischio, di altri titoli di debito e di

altri titoli assimilabili ai warrant.

Articolo 2.2.14

(Condizioni particolari di diffusione)

1. In deroga alle previsioni di cui agli articoli 2.2.2, 2.2.7, 2.2.12, 2.2.25 e 2.2.30, Borsa

Italiana può ammettere alla quotazione in Borsa strumenti finanziari destinati entro

breve termine a un’offerta pubblica in Borsa e per i quali sia ragionevole prevedere

che l’offerta medesima realizzi una sufficiente diffusione tra il pubblico.

2. La sufficiente diffusione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettere a),

b), c), d), f) e h) può essere valutata tenendo conto delle situazioni derivanti dalla

quotazione ufficiale presso borse di altri Stati.

3. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di al presente articolo

sono verificati dalla Consob.

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Capo 7 - Covered warrant e certificates

Articolo 2.2.15

(Definizione di covered warrant)

1. Per covered warrant si intendono gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che

conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza,

un certo quantitativo dell’attività sottostante ad un prezzo prestabilito ovvero, nel

caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una

somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione

dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di

esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante.

Nei casi di cui al successivo articolo 2.2.18, lettere a) e b), i covered warrant sono

emessi da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti l’attività sottostante

2. Ogni combinazione di emittente il covered warrant, tipo di facoltà (call o put), attività

sottostante, prezzo e modalità di esercizio, scadenza, identifica un diverso covered

warrant (una serie). Una emissione di covered warrant può essere costituita da una o

più serie.

3. I covered warrant possono prevedere condizioni risolutive o la modifica delle

caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo

dell’attività sottostante.

4. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a

quotazione tipologie di covered warrant che siano combinazioni di call e/o put

covered warrant o che prevedano modifiche in uno o più degli elementi contenuti

nella definizione di cui al precedente comma 1.

Articolo 2.2.16

(Definizione di certificates)

1. Per certificates si intendono gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai

covered warrant.

2. I certificates possono prevedere condizioni risolutive o la modifica delle

caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di

prezzo dell’attività sottostante.

3. Nei casi di cui al successivo articolo 2.2.18, lettere a) e b), i certificates sono emessi

da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti l’attività sottostante.

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Articolo 2.2.17

(Requisiti degli emittenti i covered warrant o i certificates)

1. Possono essere ammessi a quotazione i covered warrant e i certificates emessi dai

seguenti soggetti:

a) società o enti nazionali o esteri, sottoposti a vigilanza prudenziale;

b) Stati o enti sovranazionali;

c) società o enti per i quali i rapporti obbligatori connessi all’emissione vengano

garantiti, in modo incondizionato e irrevocabile, da un soggetto diverso

(garante), appartenente alle categorie di cui alle lettere a) e b).

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), i requisiti e gli adempimenti di cui alla

presente Parte posti in capo all’emittente i covered warrant o i certificates si

intendono riferiti al garante dell’emissione.

3. Gli emittenti i covered warrant o i certificates, ad eccezione di quelli di cui al comma

1, lettera b), debbono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:

a) possedere un patrimonio di vigilanza minimo di almeno 25 milioni di euro;

b) possedere sistemi di gestione e controllo dei rischi che siano conformi alle

disposizioni di vigilanza prudenziale a cui sono sottoposti e comunque

comunicati a Borsa Italiana;

c) avere pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci,

anche consolidati, degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo

corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità

di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza. L’ammissione alla

quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un

giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un

giudizio. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti covered warrant o

certificates quotati devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi

dell’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente

disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente deve avere conferito

l’incarico di revisione contabile per il bilancio dell’esercizio in corso alla data

di presentazione della domanda di ammissione.

4. Nel caso in cui gli emittenti i covered warrant o i certificates siano stati oggetto di

rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o

internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il

relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana,

indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni

saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle

negoziazioni.

5. Borsa Italiana può, al fine di valutare l’idoneità dell’emittente i covered warrant o i

certificates, prendere in considerazione la passata esperienza dell’emittente in materia

di covered warrant, certificates o strumenti finanziari simili, e può richiedere al

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medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con

riguardo all’emissione.

Articolo 2.2.18

(Attività sottostante)

1. Possono essere ammessi a quotazione i covered warrant e i certificates riferiti alle

seguenti attività sottostanti:

a) azioni di emittenti diversi dall’emittente i covered warrant o i certificates,

negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino

requisiti di elevata liquidità;

b) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di

elevata liquidità;

c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali,

non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e

diffusione;

d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli

organismi competenti e comunque convertibili;

e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla

disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività

negoziate;

f) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma,

nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali

panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di

calcolo e diffusione;

g) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali

esista un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni

continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.

2. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a

quotazione covered warrant o certificates su attività sottostanti diverse da quelle

indicate al comma precedente, sempre che risultino soddisfatte le condizioni del

presente Capo.

Articolo 2.2.19

(Informativa sulle attività sottostanti)

1. Qualora l’attività sottostante sia costituita da strumenti finanziari di cui all’articolo

2.2.18, comma 1, lettera a), ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato

in un altro Stato, l’emittente i covered warrant o i certificates deve dimostrare la

disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente

l’attività sottostante nel mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti

registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un

adeguato grado di aggiornamento.

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2. Nei casi di cui al comma 1 Borsa Italiana si riserva di richiedere all’emittente i

covered warrant o i certificates di dimostrare che gli emittenti gli strumenti finanziari

sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere

a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a

quella vigente in Italia.

3. Qualora l’attività sottostante sia costituita dalle attività di cui all’articolo 2.2.18,

comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) l’emittente i covered warrant o i certificates

deve dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui

prezzi delle suddette attività sottostanti. In relazione alle attività di cui alla lettera f)

l’emittente i covered warrant o i certificates deve altresì fornire la metodologia di

calcolo e di gestione degli indici o dei panieri.

Articolo 2.2.20

(Requisiti dei covered warrant e dei certificates)

1. Per l’ammissione alla quotazione, ciascun covered warrant o certificates deve

soddisfare le seguenti condizioni:

a) limitatamente ai covered warrant avere scadenza non inferiore a 3 mesi, nel

caso in cui sulla medesima attività sottostante sia stato introdotto da Borsa

Italiana un prodotto derivato, e comunque non superiore a 5 anni dalla data in

cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda di

ammissione a quotazione. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione

covered warrant aventi scadenza superiore a 5 anni, su richiesta motivata

dell’emittente, qualora sussistano informazioni sufficienti ai fini della

determinazione del prezzo dello strumento stesso;

b) avere le seguenti caratteristiche tecniche:

1. limitatamente ai covered warrant e ai certificates appartenenti ai

segmenti e alle classi individuati da Borsa Italiana nelle Istruzioni, la

parità/multiplo, così come definita nell’articolo 1.3, deve essere pari a

0,1 qualora l’attività sottostante sia costituita da azioni italiane

negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa

Italiana e 0,0001 qualora il sottostante sia costituito da indici gestiti

da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia

stipulato appositi accordi;

2. l’esercizio a scadenza è riconosciuto automaticamente per i covered

warrant in the money e per i certificates; al possessore del covered

warrant o del certificates dovrà comunque essere concessa la facoltà

di rinuncia attraverso apposita comunicazione all’emittente entro

l’orario stabilito nelle Istruzioni;

c) nel caso di covered warrant o certificates su titoli di cui all’articolo 2.2.18,

comma 1, lettera a), l’emittente i covered warrant o i certificates deve

dichiarare a Borsa Italiana l’avvenuta comunicazione dell’emissione

all’emittente dell’attività sottostante;

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d) nel caso di covered warrant o certificates su titoli azionari negoziati nei

mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il numero

complessivo di azioni sottostanti la singola emissione non può al momento

della presentazione della domanda di ammissione superare il 2% del numero

totale di azioni in circolazione del medesimo titolo. Borsa Italiana si riserva

tuttavia la facoltà di prevedere una percentuale diversa in relazione alle

caratteristiche del titolo azionario sottostante;

e) nel caso di covered warrant o certificates su attività sottostanti di cui

all’articolo 2.2.18, comma 1, lettera a), e), f) e g), Borsa Italiana richiede che

sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di

eventi di natura straordinaria che riguardano l’attività sottostante. Le

rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e

tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento.

L’emittente i covered warrant o i certificates dovrà inoltre impegnarsi a

comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato,

con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci;

f) nel caso di covered warrant o certificates che prevedono la liquidazione

monetaria, la modalità di fissazione del prezzo di liquidazione deve essere

tale da ridurre il rischio di andamenti anomali nei prezzi dell’attività

sottostante e di conseguenza il prezzo di liquidazione deve essere, di norma,

espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività

sottostante. Nel caso in cui l’attività sottostante sia costituita da azioni

italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa

Italiana, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al prezzo di

riferimento dello strumento finanziario sottostante il giorno precedente quello

di scadenza nell’ipotesi di esercizio a scadenza e al prezzo di riferimento

dello strumento finanziario sottostante il giorno di esercizio nell’ipotesi di

esercizio anticipato. Nel caso in cui l’attività sottostante sia costituita da

indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia

stipulato appositi accordi, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al

valore dell’indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari

che lo compongono nel giorno di scadenza nell’ipotesi di esercizio a

scadenza e al valore dell’indice calcolato sui prezzi di apertura degli

strumenti finanziari che lo compongono il giorno successivo a quello di

esercizio nell’ipotesi di esercizio anticipato.

2. In ogni caso Borsa Italiana si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione a quotazione

di covered warrant o certificates al fine di tutelare la stabilità e il regolare

funzionamento del mercato delle attività sottostanti ad essi connesse.

Articolo 2.2.21

(Liquidazione dei covered warrant e dei certificates in caso di esercizio)

1. Qualora l’attività sottostante sia costituita dagli strumenti finanziari di cui all’articolo

2.2.18, comma 1, lettere a) e b) negoziati su mercati regolamentati organizzati e

gestiti da Borsa Italiana, la modalità di liquidazione dei covered warrant o dei

certificates a seguito di esercizio anticipato o a scadenza, può avvenire,

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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coerentemente con quanto indicato nel prospetto di quotazione, mediante consegna

fisica dell’attività sottostante o tramite liquidazione monetaria.

2. Per tutte le altre categorie di attività sottostanti è consentita esclusivamente la

modalità di liquidazione monetaria.

3. L’emittente i covered warrant o i certificates stabilisce le modalità con cui il

detentore del warrant comunica la volontà di effettuare l’esercizio anticipato o a

scadenza nonché i tempi e le modalità con cui si effettua la liquidazione dell’attività

sottostante a seguito dell’esercizio.

Articolo 2.2.22

(Impegni degli emittenti i covered warrant o i certificates)

1. L’emittente i covered warrant o i certificates si impegna a esporre in via continuativa

su tutte le serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino

tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni

(obblighi di spread), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione

dei covered warrant o dei certificates e secondo la tempistica specificata nelle

Istruzioni. Borsa Italiana, in relazione alle caratteristiche della singola emissione, si

riserva di prevedere i suddetti obblighi di quotazione per un quantitativo più elevato

nell’Avviso di inizio delle negoziazioni.

2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni i casi in cui gli obblighi di spread di cui al

comma 1 non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di

negoziazione, tenuto conto, fra l’altro, della tipologia di covered warrant o certificates

e delle modalità di negoziazione dell’attività sottostante.

3. Borsa Italiana, almeno due volte l’anno, rivede i quantitativi di cui al comma 1;

eventuali modifiche dei quantitativi sono comunicate all’emittente e al mercato

mediante Avviso con congruo anticipo rispetto alla data in cui le stesse diventano

efficaci.

4. Su richiesta dell’emittente, Borsa Italiana può sospendere gli obblighi di quotazione

di cui al precedente comma 1, su una o più serie di una stessa emissione di covered

warrant o certificates alle condizioni indicate nelle Istruzioni oppure consentire

l’immissione delle quotazioni senza avvalersi della funzionalità di cui all’articolo

4.2.3, comma 7, qualora ricorrano motivi tecnici che non ne consentano l’utilizzo.

5. L’obbligo di cui al precedente comma 1 può essere soddisfatto anche da un soggetto

terzo a ciò specificamente incaricato (specialista) dall’emittente i covered warrant o i

certificates. In tal caso, l’eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per

qualsiasi causa deve essere comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le

modalità indicate nelle Istruzioni. L’emittente è tenuto in ogni caso a garantire la

continuità della funzione di specialista e a comunicare tempestivamente a Borsa

Italiana il nuovo incarico eventualmente conferito.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Capo 8 - Obbligazioni strutturate

Articolo 2.2.23

(Definizione di obbligazioni strutturate)

Per obbligazioni strutturate si intendono quei titoli obbligazionari che si differenziano da

quelli di cui al precedente Capo 3 in quanto il loro rimborso e/o la loro remunerazione

viene indicizzata all’andamento dei prezzi di una delle seguenti attività:

a) azioni negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che

presentino requisiti di elevata liquidità;

b) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di

elevata liquidità;

c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non

manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;

d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli

organismi competenti e comunque convertibili;

e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla

disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività

negoziate;

f) quote o azioni di OICR;

g) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché

panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o

indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e

diffusione;

h) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista

un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e

aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.

Articolo 2.2.24

(Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate)

1. Possono essere ammessi a quotazione le obbligazioni strutturate emesse dai seguenti

soggetti:

a) società o enti nazionali o esteri;

b) Stati o enti sovranazionali.

2. Gli emittenti le obbligazioni strutturate, ad eccezione degli Stati, debbono soddisfare i

requisiti di cui all’articolo 2.2.1 commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica inoltre l’articolo

2.2.5, comma 5.

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3. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni strutturate siano stati oggetto di rating sul

merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale

nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo

aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando

anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno

diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

4. Borsa Italiana può, al fine di valutare l’idoneità dell’emittente le obbligazioni

strutturate, richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio

che intende adottare con riguardo all’emissione.

5. L’emittente le obbligazioni strutturate deve inoltre dimostrare la disponibilità in Italia

delle informazioni continue ed aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato

principale di quotazione dalle attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione. Borsa

Italiana si riserva la facoltà di chiedere all’emittente la comunicazione ai fini della

diffusione al mercato, durante la vita delle obbligazioni, delle variazioni dei prezzi

delle attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione.

6. L’emittente dovrà prevedere un “agente” per il calcolo, incaricato di quantificare,

sulla base delle caratteristiche specifiche dell’emissione, l’entità del rimborso e/o

della remunerazione.

7. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a

quotazione obbligazioni strutturate su attività diverse da quelle indicate all’articolo

2.2.23, comma 1, lettere a), b), c) e d) sempre che risultino soddisfatte le condizioni

del presente Capo.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente

articolo sono verificati dalla Consob.

Articolo 2.2.25

(Requisiti delle obbligazioni strutturate)

1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le obbligazioni strutturate devono essere:

a) indicizzate ad attività che presentino requisiti di cui all’articolo 2.2.23;

b) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia almeno pari al

valore determinato da Borsa Italiana con proprie Istruzioni; Borsa Italiana

potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato nelle

istruzioni ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un

mercato sufficiente;

c) diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta

adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare

funzionamento del mercato. Si applicano le previsioni di cui agli articoli

2.2.7, comma 2, e 2.2.8.

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2. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni strutturate:

a) il rimborso non possa in alcun caso avvenire ad un prezzo inferiore al loro

valore nominale;

b) sia prevista l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura

straordinaria che riguardano le attività sottostanti di cui all’articolo 2.2.23,

lettere a), e), f) e g), prescelte per l’indicizzazione. Le rettifiche devono

essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a

neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente le

obbligazioni strutturate dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a

Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo

rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.

Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere contenute nel

regolamento dell’emissione.

3. Borsa Italiana può richiedere, inoltre, che per le obbligazioni strutturate le modalità di

calcolo dell’indicizzazione, se espresse mediante formula matematica, siano

affiancate da un esempio numerico di calcolo che non risulti fuorviante.

4. Borsa Italiana raccomanda che i prezzi da utilizzare ai fini dell’indicizzazione siano,

di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività

finanziaria in questione.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente

articolo sono verificati dalla Consob.

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Capo 9 – Asset backed securities

Articolo 2.2.26

(Definizione di asset backed securities)

1. Per asset backed securities (ABS) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a

fronte di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi:

a) della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni e di

leggi speciali alle quali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni

della legge n. 130;

b) di ordinamenti esteri che prevedano l’impiego di crediti, sia presenti sia

futuri, e di altre attività destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei

diritti incorporati negli strumenti finanziari emessi ed eventualmente alla

copertura dei costi dell’operazione di cartolarizzazione.

2. Possono essere ammesse a quotazione le singole emissioni di ABS (tranche di ABS)

relative a un’operazione di cartolarizzazione.

Articolo 2.2.27

(Requisiti degli emittenti di ABS)

1. L’emittente deve avere per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni

di cartolarizzazione. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), dell’articolo 2.2.26,

Borsa Italiana può derogare a tale disposizione nel caso ritenga adeguata la

documentazione comprovante che i crediti o le altre attività, con il cui incasso o

realizzo sono soddisfatti i diritti incorporati nelle ABS, costituiscono patrimonio

separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo ad altre

operazioni di cartolarizzazione e che su detto patrimonio separato non sono ammesse

azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle relative ABS.

2. I bilanci degli emittenti ABS quotate devono essere corredati di un giudizio della

società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo

Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio

dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 2.2.28

(Requisiti delle ABS)

1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione le tranche di ABS devono:

a) avere un valore nominale residuo di almeno 50 milioni di euro o di

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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controvalore di pari importo se denominate in altre valute. Borsa Italiana può,

tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato ove ritenga che

per l’ABS in questione si formerà un mercato sufficientemente liquido;

b) essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura

ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare

funzionamento del mercato;

c) essere oggetto di valutazione, in via continuativa, da parte di almeno una

delle agenzie di rating indipendenti indicate nelle Istruzioni. I rating richiesti

dall’emittente e resi pubblici devono essere almeno pari al rating minimo

indicato nelle Istruzioni. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione

tranche prive di rating nel caso in cui il rimborso delle stesse sia garantito da

uno Stato, da un ente o un’agenzia governativa tale per cui il rating implicito

sia almeno pari a quello minimo indicato nelle Istruzioni.

2. Borsa Italiana si riserva di assoggettare le ABS alla disciplina di cui agli articoli

2.2.24, commi 4, 5, 6 e 7, e 2.2.25, commi 2, 3 e 4, del Capo 8 del presente Titolo,

nel caso presentino il rimborso e/o la remunerazione indicizzata all’andamento di:

a) tassi d’interesse, con modalità di indicizzazione ritenute complesse;

b) valute;

c) indici azionari o panieri di indici azionari;

d) azioni o panieri di azioni quotate in borsa in Italia o in un altro Stato.

Articolo 2.2.29

(Informazioni sull’operazione)

1. Per ciascuna emissione, gli emittenti ABS sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana,

non appena disponibili, almeno le seguenti informazioni ai fini della loro diffusione

al pubblico:

1) tutti i rating a cui l’emissione è assoggettata e in particolare:

a) modifica del rating;

b) assoggettamento del rating a un periodo di “studio” (nel caso tale

procedura sia prevista dalla società di rating);

c) report integrale diffuso dalla società di rating in merito ai due eventi

sopra menzionati;

d) report integrale, qualitativo e quantitativo, relativo all’attività di

sorveglianza periodica delle attività destinate al rimborso delle ABS;

2) i cambiamenti intervenuti nel piano di ammortamento della tranche e nei

gradi di subordinazione tra tranche e l’eventuale coefficiente di rettifica del

valore nominale della tranche (pool factor).

2. Borsa Italiana si riserva di consentire l’omissione di dati e informazioni di cui al

comma precedente nei casi in cui questi siano già contenuti in altra documentazione

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fornita dall'emittente o non risultino rilevanti per la singola emissione. In tale ultimo

caso Borsa Italiana ne dà comunicazione alla Consob.

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Capo 10 – OICR

Articolo 2.2.30

(Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi)

1. Possono essere ammessi alla quotazione le quote di un fondo mobiliare o immobiliare

chiuso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la società di gestione del fondo abbia redatto e pubblicato almeno un rendiconto

semestrale del fondo;

b) il regolamento del fondo preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei

certificati rappresentativi delle quote del fondo.

2. Qualora venga richiesta l’ammissione a quotazione delle quote di un fondo chiuso

sottoscritto mediante l’apporto di attività, Borsa Italiana può derogare alle

disposizioni di cui al comma 1, lettera a), purché venga prodotta una ricostruzione

della situazione economica e patrimoniale relativa almeno ad un semestre pro-forma.

3. Nel caso dei fondi mobiliari chiusi, l’ammontare del fondo deve essere di almeno 25

milioni di euro.

4. I fondi mobiliari chiusi provvedono ad investire almeno il 25% delle proprie attività

entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione.

5. Le quote devono essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in

misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare

funzionamento del mercato.

6. Qualora si richieda l’ammissione di quote di un singolo comparto del fondo, i

requisiti di cui al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto.

Articolo 2.2.31

(Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti)

1. Possono essere ammesse alla quotazione le quote o azioni di OICR aperti indicizzati,

purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l’indice o il paniere di titoli di riferimento dell’OICR sia caratterizzato da

trasparenza nei metodi di calcolo e da aggiornamento giornaliero;

b) il valore dell’indice e i prezzi fatti registrare dalle singole componenti nel

mercato principale di quotazione siano disponibili ai negoziatori in Italia almeno

una volta al giorno;

c) il regolamento o lo statuto dell’OICR preveda la quotazione in un mercato

regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote o azioni dell’OICR;

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d) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre in via continuativa prezzi in

acquisto e vendita secondo quanto previsto dall’articolo 2.3.17.

2. Possono essere ammesse alla quotazione le quote o azioni di OICR aperti strutturati,

purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l’indice a cui è legato l’andamento dell’OICR e la formula che esprime il

collegamento tra andamento dell’indice e dell’OICR siano caratterizzati da

trasparenza nei metodi di calcolo;

b) il valore dell’indice sia disponibile ai negoziatori in Italia almeno una volta al

giorno;

c) il regolamento o lo statuto dell’OICR preveda la quotazione in un mercato

regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote o azioni dell’OICR;

d) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre in via continuativa prezzi in

acquisto e vendita secondo quanto previsto dall’articolo 2.3.17.

3. Qualora successivamente all’ammissione alla quotazione vengano meno i requisiti di

cui ai commi 1 e 2, Borsa Italiana potrà decidere la sospensione o, nei casi più gravi,

la revoca dalle negoziazioni delle quote o azioni dell’OICR aperto ai sensi del

successivo Titolo 2.5 del presente Regolamento.

4. Qualora si richieda l’ammissione di quote o azioni di un singolo comparto di un

OICR aperto, i requisiti di cui al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto.

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Capo 11 – Azioni di Investment Companies

Articolo 2.2.32

(Requisiti di ammissione delle azioni delle Investment Companies)

1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni ordinarie rappresentative del

capitale di Investment Companies a condizione che lo statuto, nella clausola relativa

all’oggetto sociale, preveda le seguenti regole in materia di investimenti e limiti alla

concentrazione del rischio:

- la società non investe in strumenti finanziari quotati e non quotati di uno stesso

emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 30% delle

proprie attività;

- il totale delle esposizioni della società verso lo stesso emittente o gruppo (incluse

le esposizioni derivanti da strumenti finanziari derivati OTC) deve essere

inferiore al 30% delle proprie attività;

- la società non investe più del 20% delle proprie attività in quote di fondi

speculativi italiani o esteri;

- i limiti di cui sopra non trovano applicazione quando gli strumenti finanziari sono

emessi o garantiti da uno Stato appartenente all’Unione Europea, dai suoi enti

locali, da uno Stato appartenente all’OCSE o da organismi internazionali di

carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati appartenenti all’Unione

Europea.

Lo statuto della società inoltre può prevedere che i menzionati limiti possono essere

superati in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia lo statuto precisa che il

superamento della soglia statutaria non può protrarsi oltre 12 mesi.

2. Lo statuto precisa altresì che ai fini della modifica dell’oggetto sociale è necessario

un quorum deliberativo del 90% degli aventi diritto al voto in tutte le convocazioni,

fintanto che le azioni della società sono negoziate nel segmento destinato alle

Investment Companies. Lo statuto precisa altresì che lo stesso quorum è necessario

anche per la modifica della clausola relativa al quorum deliberativo di cui al presente

articolo 2.2.32 comma 2.

3. Le Investment Companies provvedono ad investire almeno il 25% del totale

dell’attivo entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione.

Articolo 2.2.33

(Requisiti delle Investment Companies)

1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di

Investment Companies che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto

nazionale, il bilancio di almeno un esercizio annuale anche consolidato corredato di

un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero

applicabile. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di

revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a

esprimere un giudizio.

2. Nel caso di società di recente costituzione ed in deroga al disposto del comma 1,

Borsa Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, si riserva di accettare una

situazione patrimoniale ed economica relativa a un periodo inferiore all’anno, purché

assoggettata al giudizio della società di revisione ai sensi del comma 1.

3. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso

dell’esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente,

modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a

complemento di quanto previsto dal comma 1:

- il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un

semestre chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di

ammissione;

- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura del semestre

precedente la domanda di ammissione qualora le operazioni straordinarie o le

modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data.

Qualora dalla redazione dei documenti pro-forma di cui al presente comma possa

derivare l’inattendibilità oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa

Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, si riserva di accettare ricostruzioni

contabili storiche diverse.

4. I documenti contabili di cui al comma 3 devono essere accompagnati dalla relazione

della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di

base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia

utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei

medesimi atti.

Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni

contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti

all’espressione del giudizio dovranno essere motivati.

5. I bilanci di esercizio e consolidati e le ricostruzioni contabili che costituiscono la base

dei dati pro-forma di cui al comma 3 devono essere assoggettati, per una parte

largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di impossibilità

oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell’emittente, di accettare

che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione contabile

completa.

6. L’emittente deve essere in grado di operare in condizioni di autonomia gestionale.

Borsa Italiana nel valutare la sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale

verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economicofinanziari

propri dell’emittente. Qualora Borsa Italiana ravvisi elementi

potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale,

richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all’atto dell’ammissione a

quotazione ed eventualmente in via continuativa.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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7. Almeno tre tra componenti dell’organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti

coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato una esperienza

complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della

dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell’investimento della società.

8. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci a una

società di revisione ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo

quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

9. Nel caso in cui l’emittente o le società da esso controllate, siano state oggetto di

rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o

internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il

relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana.

Tale informazione sarà diffusa al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di

inizio delle negoziazioni.

10. Le società italiane che intendono richiedere l’ammissione alla quotazione come

Investment Companies ai sensi del presente Regolamento devono essere iscritte a uno

degli elenchi di cui agli articoli 106, 107 oppure 113 del Testo Unico Bancario.

Articolo 2.2.34

(Requisiti delle azioni)

1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti:

a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro; Borsa

Italiana può ammettere azioni di Investment Companies con una capitalizzazione

inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente;

b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite

tra il pubblico per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di

appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito

quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere

che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte

anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della

percentuale:

1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle

vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità

delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi;

2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che

Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia

dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo.

Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati

all’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99;

3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento

collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.

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2. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad

eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni

di cui al precedente comma 1. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a

quotazione con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni

emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Capo 12 - ETC

Articolo 2.2.35

(Definizione di Exchange Traded Commodities)

1. Per Exchange Traded Commodities (ETC) si intendono quegli strumenti finanziari

emessi a fronte dell’investimento in una delle seguenti attività:

a) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla

disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività

negoziate;

b) contratti, anche derivati, collegati alle attività di cui alla lettera precedente per le

quali esista un mercato liquido e caratterizzate dalla disponibilità di informazioni

continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.

2. Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle attività di cui al

precedente comma oppure al valore di indici o panieri relativi alle attività di cui al

comma precedente a condizione che siano notori e caratterizzati da trasparenza nei

metodi di calcolo e diffusione.

Articolo 2.2.36

(Requisiti degli emittenti di Exchange Traded Commodities)

1. Possono essere ammessi a quotazione gli ETC emessi dalle società o enti nazionali o

esteri che hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di

emissione degli strumenti di cui all'articolo 2.2.35.

2. I bilanci degli emittenti ETC devono essere corredati di un giudizio della società di

revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della

Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

3. Borsa Italiana può, al fine di valutare l’idoneità dell’emittente gli ETC, richiedere al

medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con

riguardo all’emissione.

4. L’emittente gli ETC deve inoltre dimostrare la disponibilità in Italia delle

informazioni continue ed aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato principale

di quotazione dalle attività sottostanti. Borsa Italiana si riserva la facoltà di chiedere

all’emittente la comunicazione ai fini della diffusione al mercato, durante la vita degli

ETC, delle variazioni dei prezzi delle attività sottostanti.

Articolo 2.2.37

(Requisiti degli ETC)

1. Possono essere ammessi alla quotazione gli ETC purché siano rispettate le seguenti

condizioni:

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a) il valore dell’indice e i prezzi fatti registrare dalle sue componenti nel

mercato di quotazione di riferimento siano disponibili ai negoziatori in Italia

con un adeguato grado di aggiornamento;

b) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre, in via continuativa,

prezzi in acquisto ed in vendita secondo quanto previsto dall’articolo 2.3.17.

2. Ai fini dell’ammissione alla quotazione degli strumenti di cui all'articolo 2.2.35,

comma 1, gli emittenti devono attestare che:

- le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione costituiscono

patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’emittente e da quello delle

altre eventuali emissioni;

- le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione, nonché i

proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al

soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari ed

eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione;

- su tali attività non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai

portatori dei relativi ETC.

L’attestazione prodotta dall’emittente è suffragata da un apposito parere legale

rilasciato da un primario studio legale internazionale, nel quale venga confermata la

sussistenza degli elementi di cui al presente comma.

3. Nel caso in cui gli emittenti degli ETC oppure gli stessi ETC o l’eventuale garante

siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating

indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di

ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere

comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola

emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce

la data di inizio delle negoziazioni.

4. Borsa Italiana richiede, inoltre, che sia prevista l’effettuazione di rettifiche in

occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti di cui

all’articolo 2.2.35, comma 1 prescelte per l’indicizzazione. Le rettifiche devono

essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il

più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente gli ETC dovrà inoltre

impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al

mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Capo 13 – Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo

2.1.2, comma 7, lettera a)

Articolo 2.2.38

(Requisiti di ammissione)

1. Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) devono essere

negoziati su un altro mercato regolamentato europeo da oltre 18 mesi e non devono

essere stati oggetto di un provvedimento di esclusione dalle negoziazioni, ai sensi

degli articoli 2.5.4, 2.5.6 e 2.5.7 del Regolamento, nei 12 mesi precedenti la

presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni.

2. Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), indicati nelle

Istruzioni, possono essere ammessi alle negoziazioni se in possesso dei seguenti

requisiti:

a) l'emittente dello strumento finanziario, nell'adempimento degli obblighi di

informazione societaria ad esso applicabili, sia assoggettato ad una disciplina

sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

b) l'informativa su fatti rilevanti, l'informativa periodica, quella sulle operazioni

straordinarie e quella relativa all'esercizio dei diritti dei portatori gli strumenti

finanziari sia disponibile in lingua inglese presso il pubblico;

c) lo strumento finanziario non sia sospeso o revocato dalla negoziazione nel

mercato regolamentato europeo di riferimento, per ragioni non dipendenti da

cause tecnologiche inerenti l'operatività del mercato stesso;

d) il soggetto richiedente di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, produca un documento

di sintesi in lingua italiana sull'emittente lo strumento finanziario secondo quanto

stabilito dall'articolo 57 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971.

3. Borsa Italiana si riserva, ai fini dell'ammissione alla negoziazione dello strumento

finanziario, di richiedere al soggetto richiedente ulteriori informazioni, chiarimenti e

documentazione rispetto a quanto previsto al comma precedente.

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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TITOLO 2.3

SPONSOR E SPECIALISTA

Capo 1 – Sponsor e specialista Star

Articolo 2.3.1

(Nomina dello sponsor)

1. L’emittente deve procedere alla nomina di uno sponsor nei seguenti casi:

a) quando intenda presentare a Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 2.1.2,

comma 1, domanda di ammissione di strumenti finanziari di cui all’articolo

2.1.1, comma 1, lettera a), c), d) e azioni di Investment Companies, non

avendo altri strumenti già ammessi alla quotazione da Borsa Italiana;

b) quando, a seguito di gravi infrazioni a norme del presente Regolamento o di

altri regolamenti o discipline applicabili, Borsa Italiana richieda che sia

nominato uno sponsor per assistere l’emittente negli adempimenti dovuti.

Dalla data che sarà comunicata con successivo Avviso entrerà in vigore il seguente

comma 2

2. In caso di operazioni di Reverse merger e nel caso di operazioni di aumento di

capitale mediante conferimento in natura di attività di valore significativamente

superiore all’attivo patrimoniale dell’emittente come calcolato ai sensi dell’articolo

117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto dall’articolo 117 bis

comma 2, quest’ultimo procede alla nomina di un solo sponsor ai soli fini del rilascio

di dichiarazioni conformi a quanto previsto dall’articolo 2.3.4, comma 2, lettere c) e

d). L’incarico di sponsor non può essere conferito al soggetto che si trovi nelle

condizioni previste all’articolo 2.3.3 del Regolamento e specificate nelle Istruzioni. A

tal fine lo sponsor deve rilasciare alla Borsa Italiana l’attestazione di cui all’articolo

2.3.3, comma 2, entro la data della nomina e comunque almeno 10 giorni di borsa

aperta antecedenti la data del rilascio delle dichiarazioni.

3. Non è necessaria la nomina dello sponsor nel caso di domanda di ammissione alla

quotazione di azioni rinvenienti da un’operazione di fusione di società quotate.

4. L’incarico di sponsor deve essere conferito non più tardi del momento di

presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione degli strumenti

finanziari e per una durata tale da coprire almeno:

a) un anno dalla data di inizio delle negoziazioni, nel caso in cui l’incarico sia

stato conferito in relazione all’ammissione degli strumenti finanziari di cui

all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a);

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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b) il periodo fino alla data di inizio quotazione nel caso di ammissione degli

strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettere c) e d).

5. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 l’incarico dovrà avere durata

pari ad almeno un anno.

6. La nomina dello sponsor è comunque dovuta nel caso di prima ammissione degli

strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a).

7. Borsa Italiana può esentare l’emittente dall’obbligo di cui al comma 1 qualora le

azioni di cui si chiede l’ammissione alla quotazione siano già quotate in un altro

mercato regolamentato.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i

riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti

all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

Articolo 2.3.2

(Soggetti abilitati a esercitare l’attività di sponsor)

Possono esercitare l’attività di sponsor le banche e le imprese di investimento nazionali,

comunitarie ed extracomunitarie, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco

speciale di cui all’articolo 107 del T.U. bancario.

Nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettera a),

preceduta da un’offerta di vendita o di sottoscrizione degli strumenti stessi effettuata

mediante consorzio, lo sponsor dovrà essere capofila (lead manager) dell’offerta al

pubblico o del collocamento istituzionale.

Articolo 2.3.3

(Rapporti tra sponsor ed emittente)

1. Lo sponsor non può far parte del gruppo cui l’emittente appartiene o che fa capo

all’emittente.

2. Lo sponsor deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la

consistenza dei relativi rapporti, qualora:

a) lo sponsor o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo

sponsor fa capo (di seguito, “Gruppo dello sponsor”) detengano una

partecipazione nella società emittente o in società del gruppo a cui

l’emittente appartiene o che all’emittente fa capo (di seguito,

“Gruppo dell’emittente”) o un diritto di pegno o usufrutto su azioni

dell’emittente;

b) sussistano rapporti di natura creditizia tra il Gruppo dello sponsor e il

Gruppo dell’emittente;

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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c) sussistano rapporti di natura partecipativa e creditizia tra il Gruppo

dello sponsor e i soggetti che detengono, direttamente e

indirettamente, partecipazioni significative nell’emittente.

3. L’emittente deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la

consistenza dei relativi rapporti partecipativi, qualora il Gruppo dell’emittente

detenga una partecipazione nel Gruppo dello sponsor.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), e comma 3, l’incarico di sponsor

non può essere conferito al soggetto che si trovi nelle condizioni specificate nelle

Istruzioni.

5. Borsa Italiana, ai fini di un ordinato svolgimento della procedura di ammissione, può

richiedere la nomina di un diverso sponsor nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera c),

nei casi indicati nelle Istruzioni. La disciplina contenuta nelle Istruzioni entrerà in

vigore subordinatamente all’esplicito assenso della Consob.

6. Borsa Italiana può richiedere la nomina di un diverso sponsor in casi diversi da quelli

previsti dalle Istruzioni, comunicandolo all’emittente entro 15 giorni dal giorno in cui

è stata completata la documentazione da allegare alla domanda. Nella comunicazione

sono riportate le motivazioni della richiesta.

7. Qualora, successivamente all’avvenuta presentazione della domanda di ammissione,

l’emittente proceda alla revoca dello sponsor o quest’ultimo rinunci al proprio

mandato, entrambi i soggetti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa

Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è

interrotta fino a quando l’emittente nomini un altro sponsor che svolga le funzioni di

cui al presente capo per i periodi di cui all’articolo 2.3.1, quarto e quinto comma.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i

riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti

all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

Articolo 2.3.4

(Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari)

1. Lo sponsor collabora con l’emittente nella procedura di ammissione degli strumenti

finanziari, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa.

2. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo

2.1.1, comma 1, lettera a), lo sponsor assume le responsabilità di seguito elencate,

rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana:

a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è

venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero

essere presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini

dell’ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall’emittente

ai sensi dell’articolo 2.4.1, comma 2;

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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b) assicura che l’organo amministrativo e l’organo di controllo sono stati

adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi

derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti

all’ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società

stessa;

c) attesta, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, sulla base di apposita

verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato

indicato dall’organo di controllo e accettato dallo sponsor, che la società

emittente e le principali società del gruppo ad essa facente capo abbiano

istituito al proprio interno un sistema di controllo di gestione tale da

consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di

un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e

finanziaria della società e dell’eventuale gruppo a essa facente capo;

d) dichiara di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti

nell’ambito del piano industriale, relativi all’esercizio in corso alla data di

presentazione della domanda di quotazione, sono stati determinati

dall’emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle

prospettive economiche e finanziarie dell’emittente e del gruppo ad esso

facente capo. Qualora il giorno in cui è stata completata la

documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla quotazione

sia successiva al 15 settembre, la dichiarazione deve estendersi ad almeno

i primi sei mesi dell’esercizio successivo. Ai fini del rilascio della

dichiarazione, lo sponsor potrà avvalersi di un’apposita verifica condotta

da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato

dall’organo di controllo e accettato dallo sponsor.

L’attestazione di cui alla lettera a) deve essere allegata alla domanda di

ammissione e rinnovata due giorni prima del provvedimento di ammissione a

quotazione.

3. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo

2.1.1, comma 1, lettera a), diversi dalle azioni di Investment Companies, per i quali

non sia stata presentata la domanda di cui all’articolo 2.2.3, comma 1, lo sponsor si

impegna, altresì, per tutta la durata del proprio incarico e a partire dalla data di inizio

delle negoziazioni:

a) a produrre o a far produrre a proprio nome almeno due ricerche (come

definite nell’articolo 65 del Regolamento approvato con delibera Consob n.

11971) all’anno concernenti l’emittente, da redigersi tempestivamente e

secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di

esercizio e dei dati semestrali o, in alternativa, in occasione della

pubblicazione dei dati trimestrali relativi al quarto e secondo trimestre,

purché sia assicurato un equivalente livello di completezza della ricerca. Le

ricerche devono essere diffuse al pubblico secondo le modalità e la tempistica

stabilite nelle Istruzioni;

b) a organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il management della

società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi.

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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4. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo

2.1.1, comma 1, lettere c), d) e azioni di Investment Companies, lo sponsor assume le

responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a), b), rilasciando per

ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana.

5. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di Investment Companies lo sponsor

attesta che l'emittente dispone di una struttura organizzativa e di procedure idonee ad

assicurare un'adeguata valutazione delle proposte di investimento o di

disinvestimento nonché un efficace monitoraggio del rischio. Tale attestazione non è

richiesta nel caso in cui l’emittente sia un intermediario finanziario sottoposto a

vigilanza prudenziale.

6. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un

emittente che abbia deliberato un’operazione di fusione per incorporazione di una

società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), qualora

l’incorporante non abbia altre significative attività oltre alla partecipazione

nell’incorporata e presenti debito finanziario, non è richiesta la dichiarazione di cui al

precedente comma 2, lettera c). La disciplina di cui al presente comma si applica

anche nel caso in cui sia prevista, successivamente al perfezionamento della fusione,

la distribuzione di riserve, da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento

finanziario.

7. Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni rappresentative del capitale di un

emittente che abbia deliberato un’operazione di fusione per incorporazione di una

società quotata (incorporata) in società non quotata (incorporante), qualora

l’incorporante non abbia altre significative attività oltre alla partecipazione

nell’incorporata e non presenti debito finanziario, non sono richieste le dichiarazioni

di cui al precedente comma 2, lettere c) e d). La disciplina di cui al presente comma

non si applica nel caso in cui sulla società quotata incorporata, in funzione o per

effetto dell'operazione di fusione, gravino garanzie ovvero impegni o vincoli

contrattuali idonei, anche in via potenziale, ad incidere in maniera rilevante sulla

struttura finanziaria della stessa.

8. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo

2.1.1, comma 1, lettera a), diversi dalle azioni di Investment Companies, per i quali

sia stata presentata la domanda di cui all’articolo 2.2.3 comma 1, gli obblighi di cui al

comma 3 sono a carico dello specialista ai sensi dell’articolo 2.3.5.

9. Nel caso di ammissione alla quotazione in borsa o di ammissione nel mercato MTAX

di azioni già ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi successivamente al

1/12/2003, i cui emittenti rispettino i requisiti previsti nelle Istruzioni:

a) lo sponsor assume la responsabilità di cui al comma 2 del presente

articolo, lettere a), b), d), rilasciando per ciascuna di esse apposita

dichiarazione scritta a Borsa Italiana. Lo sponsor attesta altresì che i

requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria

dell’emittente corrispondono alle misure fissate da Borsa Italiana nelle

Istruzioni;

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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b) il Presidente dell’organo di controllo attesta che il sistema di controllo di

gestione dell’emittente e dell’eventuale gruppo ad esso facente capo è

affidabile ed adeguato rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche

produttive aziendali. Ai fini del rilascio della dichiarazione, il Presidente

dell’organo di controllo considera le risultanze del lavoro svolto dalla

società di revisione per i profili di competenza.

10. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i

riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti

all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto applicabile.

Articolo 2.3.5

(Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star)

1. A partire dalla data di inizio delle negoziazioni nel segmento Star, il soggetto

incaricato dall’emittente ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma 4, si impegna a svolgere

le seguenti funzioni di specialista:

a) a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi

che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita

nelle Istruzioni da Borsa Italiana per un quantitativo giornaliero fissato nelle

medesime Istruzioni;

b) a produrre o far produrre a proprio nome almeno due ricerche (come definite

nell’articolo 65 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971)

all’anno concernenti l’emittente, da redigersi tempestivamente e secondo i

migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e

dei dati semestrali o, in alternativa, in occasione della pubblicazione dei dati

trimestrali relativi al quarto e secondo trimestre, purché sia assicurato un

equivalente livello di completezza della ricerca. Le ricerche devono essere

diffuse al pubblico secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni;

c) a organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il management della

società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi.

2. Nel caso di azioni già quotate, per le quali lo sponsor svolga le funzioni di cui

all’articolo 2.3.4, comma 3, gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), a carico

dello specialista, decorrono dal momento in cui termina l’incarico dello sponsor.

Articolo 2.3.6

(Rapporti tra emittente e specialista STAR )

Il contratto stipulato con lo specialista deve prevedere che nei casi di cessazione del

rapporto per qualsiasi causa, deve esserne data comunicazione per iscritto a Borsa Italiana

secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Articolo 2.3.7

(Pubblicità)

Il nome dello sponsor dovrà comparire sugli avvisi la cui diffusione è prevista agli articoli

2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente Regolamento e potrà essere associato al nome

dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.

Articolo 2.3.8

(Attività di accertamento)

1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento o delle relative

Istruzioni, nonché, più in generale, per garantire il rispetto delle norme di

funzionamento dei mercati, Borsa Italiana può:

a) richiedere allo sponsor ogni informazione o documento utile allo scopo;

b) convocare i rappresentanti dello sponsor, al fine di acquisire chiarimenti in ordine

a specifici comportamenti o situazioni.

2. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o

delle relative Istruzioni, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori,

avvia la procedura di cui all’articolo 2.3.10.

3. Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o

delle relative Istruzioni Borsa Italiana può invitare lo sponsor ad un adeguato rispetto

delle norme medesime.

4. Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana l’attività di

accertamento di cui al presente articolo è posta in essere dalla Consob.

Articolo 2.3.9

(Provvedimenti nei confronti dello sponsor)

1. In caso di violazione delle norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi

incluso il caso di ostacolo da parte dello sponsor all’attività di accertamento di cui

all’articolo 2.3.8, Borsa Italiana può adottare nei confronti dello sponsor uno o più dei

seguenti provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre

violazioni commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:

a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione, lo

sponsor abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto in

relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato

il provvedimento di cui alla lettera b);

b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l’importo

della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto;

c) inibizione a svolgere l’attività di sponsor per le nuove operazioni fino ad un

periodo non superiore a 18 mesi. Tale inibizione si estende allo svolgimento

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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delle attività di sponsor e Listing Partner in altri mercati gestiti e organizzati

da Borsa Italiana.

2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi

dell’articolo 2.3.12 esclusi i casi di:

a) richiamo scritto;

b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, sono in ogni caso comunicati al pubblico ai

sensi dell’articolo 2.3.12 qualora nei 30 mesi precedenti la violazione, lo sponsor

abbia commesso altre violazioni del presente Titolo del Regolamento e delle relative

Istruzioni in relazione alle quali siano stati adottati da Borsa Italiana, oppure da

Consob nel caso di cui al successivo comma 5, tre provvedimenti non comunicati al

pubblico ovvero qualora lo sponsor abbia commesso un’altra violazione dello stesso

precetto o divieto, in relazione al quale sia stato adottato da Borsa Italiana, oppure da

Consob nel caso di cui al successivo comma 5, un provvedimento diverso dal

richiamo.

4. La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con

apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

5. Per l’operatività sugli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i provvedimenti di

cui al presente articolo sono adottati dalla Consob.

Articolo 2.3.10

(Procedura di accertamento delle violazioni)

1. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9 viene attivata la

procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero

dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta

violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere

attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.

2. La procedura è avviata da Borsa Italiana con l’invio allo sponsor interessato di una

comunicazione contenente:

a) la descrizione dell’ipotesi di violazione;

b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere

presentata una memoria scritta e l’eventuale richiesta di un’audizione per un

esame congiunto della questione.

3. La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere

l’indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso,

trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che

lo sponsor abbia presentato memoria scritta o richiesto un’audizione, Borsa Italiana

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

4. Qualora lo sponsor richieda la convocazione di un’audizione per l’esame congiunto

della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa

Italiana ne fissa la data comunicandola allo sponsor. Lo sponsor partecipa

all’audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui

appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia.

Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi

Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al

termine dell’audizione, Borsa Italiana, su richiesta dell’interessato, può fissare un

nuovo termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di un’ulteriore memoria

scritta.

5. Sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi

precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall’audizione o dal

successivo termine per il deposito di un’ulteriore memoria scritta previsti dal comma

4 ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa

Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2,

lettera b).

6. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente

comunicate all’interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di

uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9, le spese della procedura ed in

particolare quelle relative all’esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni

richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell’articolo 3.3.1,

comma 3, sono sostenute dallo sponsor.

7. Dell’attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni

Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana la procedura di cui al presente

articolo è posta in essere dalla Consob.

Articolo 2.3.11

(Impugnazione dei provvedimenti)

I provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9 possono essere impugnati entro 15 giorni dalla

comunicazione di cui all’articolo 2.3.10, comma 6, avanti al Collegio dei Probiviri,

costituito ai sensi dell’articolo 7.4.

Tale disposizione non si applica ai provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9, comma 5.

Articolo 2.3.12

(Comunicazione al pubblico dei provvedimenti)

1. L’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9 è comunicata al pubblico

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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negli Avvisi di Borsa Italiana (o attraverso le strutture informatiche di supporto alle

negoziazioni), decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento

all’interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri,

ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle

determinazioni del Collegio dei Probiviri.

2. A richiesta dello sponsor è comunicato al pubblico il testo integrale del

provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le

determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Articolo 2.3.13

(Sospensione dei termini)

I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 2.3.9,

sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Articolo 2.3.14

(Obblighi degli specialisti Star)

Le disposizioni di cui agli articoli 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 e 2.3.13 si applicano

anche agli specialisti Star relativamente alle violazioni degli obblighi di cui all’articolo

2.3.5, comma 1, lettere b) e c), in quanto compatibili.

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Capo 2 – Specialista sul mercato MOT

Articolo 2.3.15

(Specialista sul mercato MOT)

1. Le negoziazioni si svolgono nel mercato MOT con l’intervento degli operatori

specialisti di cui all'articolo 2.3.16 che si impegnano a sostenere la liquidità:

a) per gli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione, nell’ipotesi di cui

all’articolo 2.2.7, comma 2

b) per gli strumenti finanziari negoziati nei segmenti o classi individuati nelle

Istruzioni, su richiesta dell’operatore specialista, eventualmente anche incaricato

dall’emittente.

2. Il nome dello specialista è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere

associato alla denominazione dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.

3. Il soggetto che svolge le funzioni di specialista si impegna a comunicare a Borsa

Italiana l’eventuale cessazione dell’attività svolta. In tal caso, Borsa Italiana con

proprio Avviso stabilisce la data di cessazione dell’attività di specialista.

Articolo 2.3.16

(Soggetti abilitati a esercitare le funzioni di specialista sul mercato MOT)

1. Possono esercitare le funzioni di specialista sul segmento DomesticMOT gli operatori

ammessi alle negoziazioni sul segmento DomesticMOT. Qualora l’emittente sia

ammesso alle negoziazioni sul segmento DomesticMOT l’impegno può essere assolto

dall’emittente stesso.

2. Possono esercitare le funzioni di specialista sul segmento EuroMOT gli operatori

ammessi alle negoziazioni sul segmento EuroMOT. Qualora l’emittente sia ammesso

alle negoziazioni sul segmento EuroMOT l’impegno può essere assolto dall’emittente

stesso.

Articolo 2.3.16 bis

(Disposizioni transitorie)

All’entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni del presente Capo, gli specialisti sul

segmento EuroMOT continuano a svolgere l’attività di sostegno della liquidità sugli

strumenti finanziari di propria competenza, salva diversa richiesta dello specialista

presentata a Borsa Italiana e comunicata all’emittente.

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Capo 3 – Specialista per gli OICR e gli ETC

Articolo 2.3.17

(Specialista per le quote o azioni di OICR e per gli ETC)

1. Per l’ammissione delle quote di fondi chiusi è necessaria la presenza di un operatore

specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è

richiesta la quotazione.

2. Per l'ammissione delle quote o azioni di OICR aperti e di ETC è necessaria la

presenza di almeno un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità

degli strumenti finanziari su cui è richiesta la quotazione. Borsa Italiana si riserva di

richiedere un numero maggiore di operatori specialisti avuto riguardo alle modalità di

collocamento e alla diffusione degli strumenti stessi.

3. Il nome degli specialisti è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere

associato alla denominazione dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.

4. Possono esercitare la funzione di specialista sulle quote di fondi chiusi gli operatori

ammessi alle negoziazioni nel mercato MTA. Possono esercitare la funzione di

specialista sulle quote o azioni di OICR aperti e di ETC gli operatori ammessi alle

negoziazioni nel mercato ETFplus.

5. L’eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per qualsiasi causa deve essere

comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.

L’emittente è tenuto in ogni caso a garantire la continuità della funzione di specialista

e a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana il nuovo incarico eventualmente

conferito.

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

63

TITOLO 2.4

DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Articolo 2.4.1

(Domanda di ammissione alla quotazione)

1. Salvo quanto disposto all’articolo 2.4.7, la domanda, redatta secondo l’apposito

modello riportato nelle Istruzioni, deve essere inoltrata a Borsa Italiana

dall’emittente, previa delibera dell’organo competente, in conformità con le modalità

indicate nelle Istruzioni stesse.

2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni la documentazione da produrre in allegato e da

menzionare nella domanda.

3. La domanda deve riferirsi a tutti gli strumenti finanziari facenti parte della stessa

emissione. L’emittente deve precisare se analoga domanda è stata presentata in un

altro mercato regolamentato o se lo sarà nel termine di dodici mesi.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’emittente o dal

soggetto munito dei necessari poteri e presentata, congiuntamente allo sponsor nei

casi di cui all’articolo 2.3.1, comma 1, lettera a), presso il competente ufficio di Borsa

Italiana. Borsa Italiana comunica all’emittente nonché alla Consob la completezza

della domanda allorché completa della documentazione di cui al comma 2.

5. Fino alla data di inizio delle negoziazioni, ogni annuncio, avviso, manifesto e

documento, che l'emittente intenda rendere pubblico, relativo alla domanda di

ammissione ed alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda

stessa, deve essere preventivamente comunicato a Borsa Italiana e deve menzionare

che è in corso la procedura per l’ammissione.

6. Per l’ammissione a quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione, fungibili

con quelli già quotati, nonché per le azioni di nuova emissione, di pari categoria e

aventi le medesime caratteristiche ad eccezione del godimento di quelle già quotate,

non è richiesta una domanda da parte dell’emittente, il quale dovrà peraltro informare

tempestivamente Borsa Italiana dell’avvenuta emissione perché questa possa

provvedere in merito.

7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della domanda di

ammissione di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere

intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana.

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Articolo 2.4.2

(Procedura di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari)

1. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla

domanda Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto

della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. La decisione di

ammissione viene resa pubblica mediante Avviso di Borsa Italiana. Con il

provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto nel quale verrà

negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione,

ove previsto.

2. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria

comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e

documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa

documentazione, decorre nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il

rigetto della domanda.

3. L’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso

subordinata al deposito del prospetto di quotazione presso la Consob, ovvero alla

pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall’autorità competente di un altro

Stato membro dell’UE secondo la disciplina di cui alla delibera n. 11971/99.

4. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione

del pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e

il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico

è informato mediante Avviso di Borsa Italiana.

5. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo suscettibile

di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari che si

verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la

data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda

la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento.

6. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al

presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a

Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto

compatibili.

Articolo 2.4.3

(Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata

alla diffusione degli strumenti finanziari)

1. La domanda può essere presentata prima che sia effettuata un'offerta di vendita e/o di

sottoscrizione finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari. In tale caso è

richiesto che:

a) l’emittente o lo sponsor comunichi a Borsa Italiana il consuntivo dei risultati

dell'offerta entro il giorno di borsa aperta successivo alla data fissata per la

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

65

chiusura, anche anticipata, dell’offerta medesima;

b) gli strumenti finanziari siano assegnati agli aventi diritto entro la data fissata

per il relativo pagamento, da stabilirsi non oltre il quinto giorno di borsa

aperta successivo a quello di chiusura dell’offerta.

2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla

domanda Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto

della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Con il

provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto nel quale verrà

negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione,

ove previsto.

3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria

comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e

documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa

comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il

rigetto della domanda.

4. L’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso

subordinata al deposito del prospetto di offerta al pubblico e di quotazione presso la

Consob, ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall’autorità

competente di un altro Stato membro dell’UE secondo la disciplina di cui alla

delibera n. 11971/99.

5. L'emittente informa il pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell’ambito

dell’avviso da pubblicare ai fini dell’offerta.

6. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, a offerta conclusa e verificata la

sufficiente diffusione degli strumenti finanziari, stabilisce la data di inizio delle

negoziazioni - che cadrà di norma non oltre il giorno di pagamento di cui al primo

comma - e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario.

Il pubblico ne è informato mediante Avviso di Borsa Italiana. I contratti conclusi

prima del giorno di pagamento sono condizionati alla positiva conclusione

dell’offerta nel giorno di pagamento della stessa.

7. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo,

suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti

finanziari, che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di

ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e

qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio

provvedimento.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al

presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a

Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto

applicabile.

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Articolo 2.4.4

(Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di offerta in opzione ai sensi

dell’articolo 2441 c.c.)

1. La domanda di ammissione di uno strumento finanziario da parte di un emittente

avente altri strumenti già quotati può essere presentata prima che sia effettuata

un'offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2441 c.c. In tale caso è richiesto che

l’emittente si impegni a:

a) comunicare a Borsa Italiana i risultati dell'offerta in opzione entro il decimo

giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di esercizio del

diritto di opzione;

b) mettere a disposizione degli aventi diritto gli strumenti finanziari sottoscritti

entro il medesimo termine di dieci giorni di cui alla precedente lettera a).

2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla

domanda Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto

della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Con il

provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto nel quale verrà

negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione,

ove previsto.

3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria

comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e

documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa

comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il

rigetto della domanda.

4. L’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso

subordinata al deposito del prospetto informativo presso la Consob e alla sua messa a

disposizione del pubblico come stabilito dalla Consob nel regolamento approvato con

delibera n. 11971/99.

5. L'emittente informa il pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell’ambito

dell’avviso da pubblicare ai fini dell’offerta in opzione.

6. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, vagliati i risultati dell’offerta e

l’avvenuta messa a disposizione degli strumenti finanziari nei termini di cui al

precedente comma 1, lettere a) e b), stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e il

segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico

ne è informato mediante Avviso di Borsa Italiana.

7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al

presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a

Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto

applicabile.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Articolo 2.4.5

(Diritti negoziabili)

Borsa Italiana, in occasione di operazioni sul capitale effettuate da un emittente strumenti

finanziari quotati da cui derivi un diritto negoziabile di opzione, di assegnazione, o

comunque ogni altro diritto assimilabile ai precedenti, disporrà in base ai criteri stabiliti

nelle Istruzioni, l’ammissione alle negoziazioni di tali diritti disciplinandone, di volta in

volta, le modalità e i termini di negoziazione e liquidazione e dandone comunicazione al

mercato mediante Avviso.

Articolo 2.4.6

(Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei

certificates emessi sulla base di un programma di emissione)

1. L’emittente che intenda adottare o abbia adottato un programma di emissione di

obbligazioni, di covered warrant o di certificates richiede a Borsa Italiana il rilascio di

un giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari da emettere

nell’ambito del programma. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana entro 2 mesi dal

giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda qualora

l’emittente soddisfi le condizioni e i requisiti dell’emittente obbligazioni, covered

warrant o dei certificates, previsti dal presente Regolamento, e le caratteristiche degli

strumenti non contrastino con le previsioni del Regolamento. Il giudizio di

ammissibilità alla quotazione viene reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.

2. L’emittente che intenda integrare un programma di emissione sul quale Borsa Italiana

ha rilasciato il giudizio di ammissibilità con ulteriori note informative richiede il

rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari

oggetto delle note informative aggiunte. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana nei

termini indicati al comma 1 del presente articolo.

3. L’emittente che modifica le caratteristiche degli strumenti finanziari, relativamente

alle quali Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità, richiede la conferma

del giudizio medesimo. Borsa Italiana verifica periodicamente che non siano

intervenuti fatti, quali ad esempio cambiamenti ai propri regolamenti o particolari

esigenze connesse alla gestione del mercato, intercorsi dal rilascio del giudizio di

ammissibilità, tali da richiedere un aggiornamento del giudizio di ammissibilità. In tal

caso Borsa Italiana informa tempestivamente l’emittente che provvede a presentare

richiesta di conferma del giudizio secondo il modello contenuto nelle Istruzioni.

Borsa Italiana accoglie la richiesta entro 20 giorni dalla presentazione della domanda,

completa della documentazione prevista.

4. L’efficacia del giudizio di ammissibilità di cui al comma 1 e dell’eventuale conferma

dello stesso di cui al comma 3 è condizionata al rilascio, entro 6 mesi,

dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto da parte di Consob, ovvero alla

pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall’autorità competente di un altro

Stato membro dell’UE secondo la disciplina di cui alla delibera n. 11971/99.

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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5. Per la quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei certificates emessi

sulla base del programma, l’emittente presenta a Borsa Italiana apposita domanda di

ammissione ai sensi dell’articolo 2.4.1, corredata dell’Avviso integrativo del

programma. Entro 5 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la

documentazione da allegare alla domanda, Borsa Italiana, verificata la messa a

disposizione del pubblico del prospetto, degli eventuali supplementi e la sussistenza

delle condizioni e dei requisiti inerenti le obbligazioni, i covered warrant o i

certificates previsti dal presente Regolamento, adotta il provvedimento di

ammissione, che viene comunicato all’emittente e alla Consob. Con il provvedimento

di ammissione viene altresì stabilito il comparto e il segmento di mercato nel quale

verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di

negoziazione.

6. La data di inizio delle negoziazioni è stabilita da Borsa Italiana con proprio Avviso

non appena accertata l’avvenuta messa a disposizione del pubblico dell’Avviso

integrativo del programma.

7. I termini di cui ai commi 1 e 5 possono essere interrotti da Borsa Italiana con propria

comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e

documenti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa

documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti.

Articolo 2.4.7

(Ammissione alla quotazione di titoli emessi o garantiti da Stati o emessi da organismi

internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri

dell'Unione europea)

1. Il decreto di emissione di titoli emessi dalla Repubblica Italiana configura domanda

di ammissione alla quotazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Borsa Italiana dispone l’ammissione con riferimento ai titoli di cui riceve il relativo

decreto di emissione.

3. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione concernente l’esito dell’asta, stabilisce la

data di inizio delle negoziazioni relativa ai titoli di ciascuna emissione, che coincide

con quella del giorno successivo all’effettuazione dell’asta, salvo diversa richiesta da

parte dell’emittente, e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso.

4. Per i titoli emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana che vengono collocati con una

procedura diversa dall’asta, Borsa Italiana si riserva, avuto riguardo alla tipologia

dello strumento, di stabilire una procedura di quotazione idonea a rendere tempestivo

l’inizio delle negoziazioni.

5. Per i titoli emessi o garantiti dagli altri Stati membri dell’Unione Europea, da altri

Stati terzi o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano

parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea, Borsa Italiana si riserva, avuto

riguardo alla tipologia dello strumento e previa verifica che la diffusione tra il

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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pubblico o presso investitori professionali sia adeguata per soddisfare l’esigenza di un

regolare funzionamento del mercato, di stabilire una procedura di quotazione idonea a

rendere tempestivo l’inizio delle negoziazioni.

Articolo 2.4.8

(Cooperazione internazionale)

Borsa Italiana coopera con le autorità competenti degli altri stati dell’Unione Europea

secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della Direttiva 79/279.

Articolo 2.4.9

(Procedura di ammissione alle negoziazioni di strumenti di cui all'articolo 2.1.2,

comma 7)

1. I soggetti di cui all’articolo 2.1.2, comma 7, presentano a Borsa Italiana apposita

domanda di ammissione redatta secondo il modello riportato nelle Istruzioni.

2. Entro 5 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la domanda,

Borsa Italiana, verificate le condizioni e i requisiti inerenti gli strumenti, adotta il

provvedimento di ammissione alle negoziazioni, che viene comunicato al richiedente

e alla Consob e diffuso mediante Avviso di borsa. Nel provvedimento di ammissione

alle negoziazioni viene stabilito il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto,

nonché il segmento di negoziazione.

Il termine di 5 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria

comunicazione, per una sola volta, qualora il richiedente non fornisca le ulteriori

informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della

relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di 5 giorni per l’ammissione

o il rigetto della domanda. Nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione

alle negoziazioni viene stabilita la data di inizio delle negoziazioni nonché gli

obblighi dell’operatore specialista, ove previsto.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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TITOLO 2.5

SOSPENSIONE E REVOCA DALLA QUOTAZIONE

Articolo 2.5.1

(Sospensione e revoca dalla quotazione)

1. Borsa Italiana può disporre:

a) la sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario, se la regolarità

del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia

di non esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli investitori;

b) la revoca dalla quotazione di uno strumento finanziario, in caso di prolungata

carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze

particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per

tale strumento.

2. Ai fini della sospensione dalla quotazione di cui al comma precedente, Borsa Italiana

fa prevalente riferimento ai seguenti elementi:

a) diffusione o mancata diffusione di notizie che possono incidere sul regolare

andamento del mercato;

b) azzeramento del valore nominale delle azioni con contestuale delibera di

ricostituzione del capitale;

c) ammissione dell’emittente a procedure concorsuali;

d) scioglimento dell’emittente

e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la

società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi.

3. Qualora nel periodo in cui uno strumento finanziario è sospeso dalla quotazione si

siano verificate modifiche sostanziali nella situazione economico, patrimoniale o

finanziaria dell’emittente, Borsa Italiana può subordinare la revoca del

provvedimento di sospensione, nel solo interesse della tutela degli investitori, alle

condizioni particolari che ritenga opportune, nei limiti delle competenze di cui

all’articolo 2.1.2, all’articolo 2A.1.2 e all’articolo 2B.1.2 del Regolamento e che

siano esplicitamente comunicate all’emittente.

Dalla data che sarà comunicata con successivo Avviso entreranno in vigore i seguenti

commi 4 e 5:

4. In caso di operazioni di Reverse merger, Borsa Italiana può sospendere dalla

quotazione le azioni della società qualora lo sponsor non abbia rilasciato le

dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.1, comma 2, entro la data prevista per l’efficacia

della fusione.

5. In caso di aumento di capitale mediante conferimento in natura di attività di valore

significativamente superiore all’attivo patrimoniale dell’emittente come calcolato ai

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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sensi dell’articolo 117 bis TUF e del relativo Regolamento Consob previsto

dall’articolo 117 bis comma 2, Borsa Italiana può sospendere dalla quotazione le

azioni della società qualora lo sponsor non abbia rilasciato le dichiarazioni di cui

all’articolo 2.3.1, comma 2, entro il giorno in cui sono emesse le azioni oggetto del

conferimento in natura.

6. La sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario non può avere durata

superiore a 18 mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della

adozione del provvedimento, Borsa Italiana dà avvio alla procedura di revoca dalla

quotazione dello strumento di cui all’articolo 2.5.2.

7. Ai fini della revoca della quotazione di cui al comma 1 Borsa Italiana farà

prevalentemente riferimento ai seguenti elementi:

a) controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato e

numero medio di titoli scambiati, rilevati in un periodo di almeno diciotto

mesi;

b) frequenza degli scambi registrati nel medesimo periodo;

c) grado di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari in termini di

controvalore e di numero dei soggetti detentori;

d) ammissione dell’emittente a procedure concorsuali;

e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la

società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi;

f) scioglimento dell’emittente.

8. In caso di realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi

dell’articolo 108 del Testo Unico della Finanza, ovvero qualora a esito di un’offerta

pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, l’offerente

dichiari di volere esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del Testo

Unico della Finanza, le azioni oggetto dell’offerta sono revocate dalla quotazione a

decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del

corrispettivo dell’offerta. Ove l’offerta pubblica sia estesa anche alla totalità delle

azioni prive del diritto di voto, Borsa Italiana potrà disporre la contestuale revoca

dalla quotazione di tali azioni, tenuto conto del controvalore complessivo del loro

flottante residuo.

9. Borsa Italiana dispone la revoca dalla quotazione delle azioni delle Investment

Companies, in caso di superamento di ciascuna delle soglie statutarie di cui al articolo

2.2.32 comma 1 che si protragga oltre il termine indicato articolo 2.2.32 comma 1

(che decorre a far data dall’invio della comunicazione di cui agli articoli 2.6.3 comma

1 lettere a), b) e c)), ovvero nel caso di modifica dell’oggetto sociale di cui

all’articolo 2.2.32 commi 1 e 2, ovvero in caso di mancato rispetto del disposto di cui

all’articolo 2.2.32 comma 3.

10. Le obbligazioni convertibili, i warrant e i covered warrant aventi come attività

sottostante azioni quotate sono revocati dalla quotazione qualora venga meno la

quotazione delle azioni sottostanti.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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11. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le modalità di revoca della quotazione degli

strumenti finanziari caratterizzati da una durata limitata nel tempo o per i quali abbia

luogo l’integrale conversione o concambio in altro strumento finanziario a seguito di

operazioni societarie.

12. Borsa Italiana può disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario

ammesso sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.1.2,

comma 7, lettera a), qualora analogo provvedimento sia stato disposto dalla

competente autorità estera o dalla società di gestione del mercato regolamentato

europeo di riferimento oppure qualora non sia più disponibile in maniera sistematica

presso il pubblico in lingua inglese l'informativa di cui all'articolo 2.2.38, comma 2,

lettera b). Limitatamente a tali strumenti finanziari, non si applicano i commi

precedenti.

13. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, le funzioni di sospensione e

revoca di cui al presente articolo sono esercitate dalla Consob.

Articolo 2.5.2

(Procedura di revoca)

1. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di revoca di cui all’articolo 2.5.1, commi 7 e

9, Borsa Italiana invia all’emittente una comunicazione scritta con la quale vengono

richiamati gli elementi che costituiscono presupposto per la revoca e viene fissato un

termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte.

2. L’emittente nelle deduzioni può richiedere un’audizione. L’audizione può essere

altresì richiesta da Borsa Italiana, ove ne ravvisi la necessità. All’audizione partecipa

il legale rappresentante dell’emittente o persona da lui appositamente delegata. Nel

caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa

Italiana procede sulla base degli elementi acquisiti.

3. La decisione di Borsa Italiana è assunta entro 60 giorni dall’invio della

comunicazione di cui al comma 1.

4. Il termine di 60 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria

comunicazione, per una sola volta, qualora la stessa ravvisi la necessità di richiedere

ulteriori dati e informazioni in relazione ad eventi rilevanti intervenuti

successivamente all’avvio della procedura di revoca. In questo caso, a partire dalla

data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il suddetto

termine di 60 giorni.

5. Dell’avvio della procedura di revoca viene data immediata comunicazione alla

Consob.

6. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni

anno.

7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini della procedura di revoca

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

73

di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come

riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto

applicabile.

Articolo 2.5.3

(Pubblicità)

Dell’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui al presente Titolo

viene data tempestiva notizia mediante Avviso di Borsa Italiana. I provvedimenti di

sospensione, nonché quelli di revoca di cui all’articolo 2.5.1, commi 7, 8, 9, 10 e 12,

sono altresì tempestivamente comunicati all’emittente e alla Consob.

Articolo 2.5.4

(Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni)

1. L’esclusione dalle negoziazioni delle obbligazioni quotate in Borsa è subordinata al

ricorrere delle seguenti condizioni:

a) carenza degli scambi per almeno 18 mesi;

b) ammontare residuo del prestito inferiore a 2,5 milioni di euro o importo

equivalente;

c) numero di possessori inferiore a 200 per le obbligazioni emesse da soggetti

diversi da banche;

d) impegno dell’emittente, almeno fino alla data di decorrenza dell’esclusione

dalle negoziazioni di cui al comma 4, a acquistare, direttamente o incaricando

un soggetto, le obbligazioni in circolazione su richiesta dei portatori.

Borsa Italiana, su richiesta dell’emittente, si riserva di derogare alla condizione di cui

alla lettera a), qualora la richiesta sia inoltrata a seguito di offerta pubblica totalitaria.

2. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni di obbligazioni quotate in Borsa, le società

emittenti inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale

rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.

3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma

precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno 60 giorni.

4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma

precedente, dispone l’esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza

della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al

pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini dell’esclusione dalle

negoziazioni di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere

intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana,

per quanto applicabile.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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Articolo 2.5.5

(Esclusione su richiesta dei covered warrant e dei certificates dalle negoziazioni)

1. L’esclusione dalle negoziazioni dei covered warrant e dei certificates quotati in Borsa

è subordinata al possesso integrale da parte dell’emittente dei propri covered warrant

e/o dei certificates emessi.

2. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni, le società emittenti inviano a Borsa Italiana

apposita richiesta scritta conforme al Modello 4 contenuto nelle Istruzioni.

3. Entro 5 giorni di Borsa aperta dal ricevimento della richiesta, Borsa Italiana invia

all’emittente una comunicazione scritta con la quale viene fissata la prevista data di

decorrenza dell’esclusione e il termine per la presentazione della documentazione di

completamento, di cui al Modello 5 delle Istruzioni.

4. Borsa Italiana, acquisita la documentazione di completamento e verificata l’assenza

di scambi nelle 3 sedute di borsa antecedenti la data prevista per l’esclusione, dispone

l’esclusione dalle negoziazioni dei covered warrant e/o dei certificates oggetto della

richiesta. Il provvedimento di esclusione di Borsa Italiana è tempestivamente

comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente.

Articolo 2.5.6

(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)

1. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni prevista dall’articolo 133 del Testo Unico

della Finanza, le società emittenti italiane con azioni quotate in borsa o ammesse alle

negoziazioni nel mercato Expandi o nel mercato MTAX inoltrano a Borsa Italiana

apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema

contenuto nelle Istruzioni.

2. Le società emittenti allegano alla domanda di esclusione di cui al comma precedente

la seguente documentazione:

a) delibera dell’assemblea straordinaria di richiesta di esclusione dalle

negoziazioni;

b) attestato dell’ammissione a quotazione in altro mercato regolamentato

italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;

c) parere legale circa l’esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina

dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all’emittente ovvero

parere favorevole, rilasciato dalla Consob, circa l’esistenza di altre condizioni

atte a garantire una tutela equivalente agli investitori. Tali pareri sono da

allegare solo quando la richiesta di esclusione riguarda le azioni ordinarie.

3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma

precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi.

4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma

precedente, dispone l’esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza

della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al

REGBIT62 28_05_2007 con evid

Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente.

5. Quindici giorni prima della data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni,

l’emittente pubblica almeno su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso che

rinnova l’informativa al pubblico circa l’imminente esclusione dalle negoziazioni.

6. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini dell’esclusione dalle

negoziazioni di cui al presente articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere

intesi come riferiti a Consob e i riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana,

per quanto applicabile.

Articolo 2.5.7

(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero)

Gli emittenti di diritto estero con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel

mercato Expandi o nel mercato MTAX inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta

di esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, sottoscritta dal legale

rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni e allegano la seguente

documentazione:

a) delibera dell’organo competente che ha richiesto l’esclusione dalle

negoziazioni;

b) attestato dell’ammissione a quotazione in altro mercato regolamentato.

Borsa Italiana diramerà Avviso di Borsa Italiana dell’avvenuta presentazione della

richiesta.

Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione allegata, alla effettiva

esclusione delle negoziazioni decorrono almeno 45 giorni.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2.5.6.

Articolo 2.5.8

(Esclusione su richiesta dalla qualifica di Star)

1. Le società emittenti informano, senza indugio, il mercato, secondo le modalità di cui

all’articolo 2.7.1, comma 1, della decisione, assunta dall’organo competente, di

richiedere l’esclusione dalla qualifica di Star illustrando le relative motivazioni. La

richiesta di esclusione, redatta in conformità al modello indicato nelle Istruzioni, è

sottoscritta dal legale rappresentante e contiene le motivazioni della richiesta di

esclusione.

2. Borsa Italiana individua nelle Istruzioni le modalità e la tempistica di esclusione dalla

qualifica di Star.

Articolo 2.5.9

(Esclusione degli strumenti di cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a)

1. I soggetti che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, ai

sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), possono chiedere a Borsa Italiana

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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l'esclusione dalle negoziazioni dei titoli precedentemente ammessi, tenuto conto

principalmente delle seguenti condizioni:

a. esclusione dello strumento o dell'emittente lo strumento dal primario indice

finanziario internazionale o nazionale di appartenenza al momento

dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato di Borsa

Italiana;

b. operazioni straordinarie che abbiano comportato modifiche sostanziali nella

struttura economico-patrimoniale dell'emittente lo strumento finanziario;

c. la diffusione tra il pubblico dello strumento finanziario;

d. il controvalore e le quantità scambiate sul mercato di Borsa Italiana nei 12

mesi precedenti;

e. la frequenza e la continuità degli scambi sul mercato di Borsa Italiana nei 12

mesi precedenti.

2. Ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al comma 1,

il soggetto richiedente inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta

dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.

3. Dalla presentazione della richiesta alla effettiva esclusione dalle negoziazioni

decorrono almeno 60 giorni.

4. Borsa Italiana, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2,

può disporre l'esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della

stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico

mediante Avviso di Borsa e trasmesso al richiedente.

5. L'esclusione dalle negoziazioni può essere disposta da Borsa Italiana, anche senza la

richiesta del soggetto richiedente di cui al comma 1. In tal caso, la disciplina di cui ai

commi precedenti si applica in quanto compatibile.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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TITOLO 2.6

OBBLIGHI DEGLI EMITTENTI

Articolo 2.6.1

(Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati)

1. L’emittente strumenti finanziari quotati deve comunicare a Borsa Italiana tutte le

informazioni che la stessa ritenga utili, di volta in volta o in via generale, al fine del

buon funzionamento del mercato. Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la

riservatezza delle eventuali informazioni privilegiate ad essa comunicate.

2. Per il medesimo fine di cui al comma precedente Borsa Italiana può richiedere

all’emittente di diffondere dati e notizie necessari per l’informazione del pubblico nei

modi e nei termini da essa stabiliti. Nel caso di inottemperanza alla richiesta, Borsa

Italiana, sentito l’emittente, può procedere alla diffusione di tali informazioni, salvo

che l’emittente non opponga la decisione di ritardare la divulgazione ai sensi

dell’articolo 114, comma 3 del Testo Unico della Finanza o non opponga, con

reclamo motivato alla Consob, che dalla diffusione può derivargli grave danno.

3. Nell’esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 Borsa Italiana collabora con

la Consob al fine di evitare sovrapposizioni di richieste agli emittenti.

4. L’emittente strumenti finanziari quotati comunica a Borsa Italiana, secondo il modulo

allegato nelle Istruzioni, il nominativo del referente destinatario delle richieste di

informazioni di cui al presente articolo, nonché del relativo sostituto.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, ai fini del presente articolo, i

riferimenti a Borsa Italiana devono essere riferiti a Consob e i riferimenti

all’emittente sono riferiti a Borsa Italiana, in quanto applicabile.

Articolo 2.6.2

(Obblighi informativi)

1. L’emittente è comunque tenuto a:

a) inviare a Borsa Italiana copia degli avvisi di cui agli articoli 84 e 89 del

regolamento approvato con delibera Consob n. 11971. L’invio deve essere

effettuato non più tardi del giorno precedente a quello previsto per la

pubblicazione da parte dell’organo di stampa;

b) comunicare a Borsa Italiana, qualora abbia ottenuto l’ammissione alla

quotazione di azioni, ogni variazione dell’ammontare e della composizione

del proprio capitale sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nelle

apposite Istruzioni;

c) comunicare a Borsa Italiana, entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono

precisati, anche sotto forma di intervalli temporali le date stabilite per:

- la riunione dell’organo competente di approvazione della quarta

trimestrale e/o del progetto di bilancio dell’esercizio precedente;

- la riunione dell’organo competente di approvazione del bilancio

dell’esercizio precedente o del rendiconto annuale di gestione;

- la riunione dell’organo competente di approvazione della seconda

trimestrale e/o della semestrale dell’esercizio in corso o della relazione

semestrale della gestione;

- la riunione dell’organo competente di approvazione della prima e terza

trimestrale dell’esercizio in corso;

- le eventuali riunioni dell’organo competente per l’approvazione dei dati

preconsuntivi;

- le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.

L’emittente, qualora abbia fornito il calendario annuale sotto forma di

intervalli temporali, deve comunicare a Borsa Italiana, non appena decise, le

date stabilite per gli eventi e ogni successiva variazione delle informazioni

contenute nel calendario.

d) inserire nel comunicato relativo all’approvazione del bilancio da parte

dell’organo competente la data proposta per il pagamento dell’eventuale

dividendo;

e) comunicare a Borsa Italiana, ai fini dell’ordinato svolgimento delle

negoziazioni, le ulteriori informazioni specificate nelle Istruzioni.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono diffuse al pubblico mediante Avviso di

Borsa Italiana.

3. Fermi restando gli obblighi informativi di cui ai commi precedenti in quanto

compatibili, gli emittenti quote o azioni di OICR nonché ETC comunicano

tempestivamente a Borsa Italiana le seguenti informazioni:

a) qualsiasi cambiamento delle informazioni contenute nella documentazione

fornita a Borsa Italiana con la domanda di ammissione alla quotazione secondo

quanto indicato nelle Istruzioni;

b) l’adozione di qualsiasi misura volta a sospendere temporaneamente la

sottoscrizione o il rimborso delle quote o azioni dell’OICR o di ETC;

c) qualsiasi proposta di modifica agli schemi di funzionamento di ciascun ETC

nonché di ciascun OICR quotato sottoposta al vaglio delle competenti autorità,

compresi la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la

liquidazione o l’adozione di qualsiasi provvedimento di disciplina delle crisi ai

sensi del Testo Unico della Finanza o della equivalente normativa estera

applicabile;

d) ogni modifica al regime di tassazione applicabile ai sottoscrittori delle quote o

azioni dell’OICR e di ETC;

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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e) la fissazione di date per il pagamento dei proventi di gestione e il relativo

ammontare; per i soli fondi chiusi le date dovranno essere stabilite secondo

quanto previsto dall’articolo 2.6.5, comma 3, del Regolamento;

f) la fissazione di date per operazioni di raggruppamento e frazionamento; le date

dovranno essere stabilite secondo quanto previsto dall’articolo 2.6.5, comma 1,

del Regolamento.

4. L’emittente quote di fondi mobiliari chiusi invia tempestivamente al mercato,

secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, un comunicato relativo

all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2.2.30 comma 4.

5. Borsa Italiana, qualora non ne sia già in possesso, si riserva di chiedere all’emittente

quote o azioni di un OICR aperto nonché di ETC la composizione dell’indice di

riferimento e la comunicazione di ogni variazione della composizione dello stesso.

6. L’emittente di quote o azioni di un OICR aperto nonché di ETC comunica a Borsa

Italiana, secondo le modalità, la tempistica e con i dettagli stabiliti nelle Istruzioni:

a) il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell’OICR o il valore

ufficiale dell’ETC;

b) qualora l’OICR o l’ETC prevedano la possibilità di sottoscrivere le quote o azioni

attraverso la consegna degli strumenti finanziari componenti l’indice, il paniere di

strumenti finanziari o le merci, e l’ammontare in denaro da consegnare per

sottoscrivere una quota o azione dell’OICR;

c) il numero di quote o azioni in circolazione;

d) il valore dell’indice di riferimento dell’OICR o del sottostante dell’ETC, qualora

tale informazione non sia altrimenti a disposizione di Borsa Italiana;

e) qualora l’OICR li preveda: il livello di protezione, il livello della garanzia, il

valore del multiplo e il valore del cushion.

7. Al fine di assicurare la completezza delle informazioni a disposizione del mercato,

l’emittente di quote o azioni di un OICR aperto calcola in via continuativa, durante lo

svolgimento delle negoziazioni, il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) di

ciascun OICR aperto quotato. Nelle Istruzioni sono stabilite le modalità di diffusione

al pubblico di tale valore indicativo.

8. Gli emittenti per i quali sia in corso l’istruttoria per l’ammissione alla quotazione

inviano a Borsa Italiana gli avvisi inerenti all’offerta da pubblicare su quotidiani al

fine di una loro diffusione mediante Avvisi di Borsa Italiana.

9. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni l’informativa che l’emittente è tenuto a

predisporre anche in lingua inglese.

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Dalla data che sarà comunicata con successivo Avviso entreranno in vigore i seguenti

commi 10 e 11:

10. In caso di operazioni di Reverse merger, ovvero di aumento di capitale mediante

conferimento in natura di attività di valore significativamente superiore all’attivo

patrimoniale dell’emittente come calcolato ai sensi dell’articolo 117 bis TUF e del

relativo Regolamento Consob previsto dall’articolo 117 bis, comma 2, l’emittente

invia tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui agli articoli 2.7.1,

comma 1, e 2.7.2, un comunicato relativo al rilascio a Borsa Italiana, da parte dello

sponsor, delle dichiarazioni di cui all’articolo 2.3.1, comma 2.

11. Nel caso di cui al comma precedente, l’emittente comunica a Borsa Italiana la data

prevista per l’efficacia della fusione oppure, nel caso di conferimenti in natura di cui

al comma precedente, la data prevista per l’emissione delle azioni. La comunicazione

di cui al presente comma viene inviata tempestivamente e comunque almeno 10

giorni di borsa aperta prima della data prevista per l’efficacia della fusione oppure

della data prevista per l’emissione delle azioni.

12. Fermo restando quanto disposto negli articoli 2.2.4, 2.2.5, comma 7, e 2.2.17, comma

2, l’emittente le azioni rappresentate dai certificati e il garante dell’emissione di

covered warrant, certificates e obbligazioni devono assoggettarsi ai medesimi

obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana cui, ai sensi delle leggi e dei

regolamenti vigenti, sono assoggettati gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla

quotazione.

13. Nel caso in cui l’emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul

merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale,

tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato, unitamente alle

informazioni richieste nelle Istruzioni in fase di ammissione, secondo le modalità di

cui all’articolo 2.7.1, comma 1. L’emittente si impegna altresì a comunicare con le

medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating.

In fase di prima applicazione, l’emittente dovrà comunicare esclusivamente i rating

richiesti o aggiornati dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.

14. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all’emittente sono

riferiti a Borsa Italiana. A tali fini, gli obblighi di cui al presente articolo sono

adempiuti nei confronti di Consob secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 del

Regolamento e sono diffusi al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.

Articolo 2.6.3

(Ulteriori obblighi delle Investment Companies)

1. Oltre agli obblighi informativi derivanti dall’applicazione degli articoli 2.6.1 e

seguenti, le Investment Companies sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi

informativi:

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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a) in caso di superamento delle soglie statutarie di cui all’articolo 2.2.32 comma 1,

derivante da una operazione di acquisto e/o di cessione di strumenti finanziari, le

Investment Companies inviano tempestivamente al mercato, secondo le modalità

di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2, un comunicato in cui si motiva il

superamento di dette soglie statutarie;

b) in caso di riduzione degli investimenti entro i limiti percentuali fissati nello

statuto di cui all’articolo 2.2.32 comma 1, derivante da una operazione di

acquisto e/o di cessione di strumenti finanziari, ovvero nel caso in cui gli

investimenti scendano sotto la soglia del 25% delle proprie attività, le Investment

Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le

modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 relativo a tale riduzione;

c) in occasione della pubblicazione della relazione trimestrale e della relazione

semestrale e del progetto di bilancio nei casi previsti dall’articolo 82 comma 2 del

Regolamento Consob 11971, le Investment Companies verificano il rispetto degli

obblighi di cui all’articolo 2.2.32 comma 1, sulla base dei dati in questa

contenuti. Nel caso in cui si rilevi il mancato rispetto degli obblighi di

diversificazione di cui all’articolo 2.2.32, comma 1, le Investment Companies

inviano tempestivamente al mercato un comunicato, secondo le modalità di cui

all’articolo 2.7.1 comma 1, e 2.7.2 in cui si motiva il mancato rispetto degli

obblighi di diversificazione di cui all’articolo 2.2.32 comma 1;

d) il Presidente dell’organo di controllo attesta annualmente, nella relazione

prodotta in occasione dell’approvazione del bilancio, il rispetto dell’obbligo di

cui alle precedenti lettere a) e b);

e) nel caso di cui all’articolo 2.2.32 comma 3, le Investment Companies inviano

tempestivamente al mercato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma

1, e 2.7.2, un comunicato relativo all’adempimento dell’obbligo ivi previsto;

f) in caso di sostituzione dei componenti l’organo amministrativo, dirigenti e di tutti

coloro che abbiano deleghe di investimento di cui all’articolo 2.2.33, comma 7, le

Investment Companies inviano tempestivamente al mercato un comunicato,

secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2, nel quale si

illustra la sussistenza del requisito di cui all’articolo 2.2.33, comma 7.

2. Almeno tre tra componenti l’organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti

coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato una esperienza

complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della

dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell’investimento della società.

Articolo 2.6.4

(Schemi di comunicato price-sensitive)

1. Borsa Italiana può specificare nelle Istruzioni il contenuto minimo e le modalità di

rappresentazione delle informazioni con riferimento alle più comuni tipologie di fatti

idonei a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati in Borsa

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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o ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi o nel mercato MTAX alle quali gli

emittenti devono, salvo speciali ragioni, uniformarsi al fine di accrescere il grado di

chiarezza e standardizzazione dei comunicati di cui alle disposizioni di attuazione

dell’articolo 114, commi 1 e 4, del Testo Unico della Finanza.

2. Le disposizioni delle Istruzioni di cui al comma 1, preventivamente alla loro

adozione, sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob.

Articolo 2.6.5

(Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti

finanziari)

1. In occasione dell’esecuzione di operazioni che comportano lo stacco di una cedola

rappresentativa di un diritto dallo strumento finanziario quotato, ovvero il

raggruppamento o il frazionamento di strumenti finanziari, fatta eccezione per il

pagamento del dividendo, l’emittente deve far decorrere le medesime operazioni da

una data coincidente con una delle date stacco fissate da Borsa Italiana nel calendario

dei mercati, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni.

2. L’emittente deve fissare una data di pagamento dei dividendi coincidente con il terzo

giorno di mercato aperto successivo a una delle date stacco previste dal calendario

indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti

nelle Istruzioni. Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono

dunque negoziate ex, ovvero prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di

stacco che precede di tre giorni di mercato aperto la data stabilita per il pagamento del

dividendo.

3. L’emittente di quote di fondi chiusi deve fissare una data di pagamento dei proventi

di gestione coincidente con il terzo giorno di mercato aperto successivo a una delle

date stacco previste dal calendario indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i

correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni.

Articolo 2.6.6

(Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato)

1. Ai sensi degli articoli 132 del Testo Unico della Finanza e 144-bis del Regolamento

approvato con delibera Consob n. 11971, gli acquisti di azioni proprie effettuati sul

mercato dalle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel

mercato Expandi e nel mercato MTAX hanno luogo con le modalità e gli orari

previsti, rispettivamente, dagli articoli 4.1.3 e 4.6.2 del Regolamento.

2. Per gli acquisti di cui al comma precedente è esclusa la possibilità di utilizzo della

funzione cross order di cui all’articolo 4.1.10, comma 6.

3. Nel caso di acquisti di azioni proprie effettuati dalle società con azioni quotate in

borsa o nel mercato MTAX mediante acquisto e vendita di strumenti derivati

negoziati nell’IDEM, si applicano le modalità di svolgimento delle negoziazioni di

cui all’articolo 4.7.3 e gli obblighi informativi specificati nelle Istruzioni.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

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4. Le disposizioni delle Istruzioni di cui al comma precedente, preventivamente alla loro

adozione, sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob.

5. Per l’acquisto e vendita degli strumenti derivati di cui al comma 3 è esclusa la

possibilità di utilizzare le modalità interbank e internal di cui all’articolo 4.7.6,

commi 1 e 2 del Regolamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli acquisti di azioni

effettuati ai sensi dell’articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società

controllata.

Articolo 2.6.7

(Durata dell’offerta pubblica di acquisto)

1. Colui che intende procedere a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio su

strumenti finanziari quotati in Borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato

Expandi o nel mercato MTAX comunica per iscritto a Borsa Italiana la proposta di

durata dell’offerta, segnalando eventuali specifiche esigenze, allegando copia della

bozza del documento di offerta e precisando l’eventuale intenzione di effettuare la

raccolta delle adesioni sul mercato.

2. Borsa Italiana verifica che la durata proposta dall’offerente sia conforme all’interesse

degli investitori, tenendo conto in particolare delle scadenze tecniche relative agli

strumenti finanziari che danno diritto ad acquistare o vendere gli strumenti finanziari

oggetto dell’offerta e dei tempi dell’informativa societaria.

3. A seguito della verifica, Borsa Italiana comunica in tempo utile all’offerente la

propria accettazione della durata.

4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, le funzioni di cui al presente

articolo sono esercitate da Consob.

Articolo 2.6.8

(Attività di accertamento)

1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento o delle relative

Istruzioni, nonché, più in generale, per garantire il rispetto delle norme di

funzionamento dei mercati, Borsa Italiana può:

a) richiedere agli emittenti ogni informazione o documento utile allo scopo;

b) convocare i rappresentanti degli emittenti, al fine di acquisire chiarimenti in

ordine a specifici comportamenti o situazioni.

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Data di entrata in vigore: 28_05_2007

84

2. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o

delle relative Istruzioni, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori,

avvia la procedura di cui all’articolo 2.6.10.

3. Nel caso in cui siano accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o

delle relative Istruzioni Borsa Italiana può invitare l’emittente ad un adeguato rispetto

delle norme medesime.

4. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, l’attività di accertamento di cui

al presente articolo è posta in essere dalla Consob e i riferimenti all’emittente devono

intendersi come riferiti a Borsa Italiana.

Articolo 2.6.9

(Provvedimenti nei confronti degli emittenti)

1. Fermo il disposto dell’articolo 2.3.1, comma 1, lettera b), in caso di violazione delle

norme del presente Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi incluso il caso di

ostacolo da parte degli emittenti all’attività di accertamento di cui all’articolo 2.6.8,

Borsa Italiana può adottare nei confronti degli emittenti uno dei seguenti

provvedimenti, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni

commesse nei 30 mesi precedenti la violazione:

a) richiamo scritto. Nel caso in cui nei 30 mesi precedenti la violazione,

l’emittente abbia commesso un’altra violazione dello stesso precetto o divieto

in relazione alla quale Borsa Italiana abbia già adottato un richiamo, è

adottato il provvedimento di cui alla lettera b);

b) pena pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. Nel determinare l’importo

della pena pecuniaria Borsa Italiana tiene conto della gravità del fatto.

2. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi

dell’articolo 2.6.12 esclusi i casi di:

a) richiamo scritto;

b) pena pecuniaria non superiore a 30.000 euro.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai

sensi dell’articolo 2.6.12 nel caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione,

l’emittente abbia commesso altre violazioni della presente Parte del Regolamento o

delle relative Istruzioni in relazione alle quali Borsa Italiana abbia adottato tre

provvedimenti non comunicati al pubblico ovvero abbia commesso un’altra

violazione dello stesso precetto o divieto, in relazione alla quale Borsa Italiana abbia

già adottato un provvedimento diverso dal richiamo.

4. La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con

apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso.

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5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i provvedimenti di cui al presente

articolo sono adottati dalla Consob.

Articolo 2.6.10

(Procedura di accertamento delle violazioni)

1. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9 viene attivata la

procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero

dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta

violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere

attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.

2. La procedura è avviata da Borsa Italiana con l’invio all’emittente interessato di una

comunicazione contenente:

a) la descrizione dell’ipotesi di violazione;

b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere

presentata una memoria scritta e l’eventuale richiesta di un’audizione per un

esame congiunto della questione.

3. La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere

l’indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso,

trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che

l’emittente abbia presentato memoria scritta o richiesto un’audizione, Borsa Italiana

applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

4. Qualora l’emittente richieda la convocazione di un’audizione per l’esame congiunto

della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa

Italiana ne fissa la data comunicandola all’emittente. L’emittente partecipa

all’audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui

appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia.

Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi

Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al

termine dell’audizione, Borsa Italiana, su richiesta dell’interessato, può fissare un

nuovo termine non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un’ulteriore memoria

scritta.

5. Sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi

precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall’audizione o dal

successivo termine per il deposito di un’ulteriore memoria scritta previsti dal comma

4 ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa

Italiana, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2,

lettera b).

6. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente

comunicate all’interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di

uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9, le spese della procedura ed in

particolare quelle relative all’esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni

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richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell’articolo 2.6.15,

sono sostenute dall’emittente.

7. Dell’attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni

Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.

8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana la procedura di cui al presente

articolo è posta in essere dalla Consob.

Articolo 2.6.11

(Impugnazione dei provvedimenti)

I provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9 possono essere impugnati entro 15 giorni dalla

comunicazione di cui all’articolo 2.6.10, comma 6, avanti al Collegio dei Probiviri,

costituito ai sensi dell’articolo 7.4.

Tale disposizione non si applica ai provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9, comma 5.

Articolo 2.6.12

(Comunicazione al pubblico dei provvedimenti)

1. L’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9 è comunicata al pubblico

negli Avvisi di Borsa Italiana decorsi 15 giorni dalla comunicazione del

provvedimento all’interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei

Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle

parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

2. A richiesta dell’emittente è comunicato al pubblico il testo integrale del

provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le

determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Articolo 2.6.13

(Sospensione dei termini)

I termini previsti dal presente Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 2.6.9,

sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Articolo 2.6.14

(Casi di esclusione)

Gli articoli precedenti del presente Titolo non si applicano alla Repubblica Italiana.

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Articolo 2.6.15

(Corrispettivi)

A fronte dei servizi resi, gli emittenti ed i soggetti che richiedono l'ammissione alla

negoziazione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, sono tenuti al

versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa

Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione.

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TITOLO 2.7

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E LORO ARCHIVIAZIONE

Articolo 2.7.1

(Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa

Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa)

1. Gli emittenti di diritto italiano con azioni quotate in borsa, nel mercato Expandi e nel

mercato MTAX adempiono agli obblighi di comunicazione, da assolversi secondo le

modalità di cui all’articolo 66 del regolamento approvato con Delibera Consob n.

11971, nonché agli obblighi di comunicazione al mercato stabiliti dal Titolo II, Parte

II del medesimo regolamento, mediante l’invio di un comunicato a Borsa Italiana.

2. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il sistema telematico “Network Information

System” (di seguito, NIS), organizzato e gestito da Borsa Italiana, per la trasmissione

in via ufficiale dei comunicati di cui al comma 1.

3. Borsa Italiana, mediante il NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati ricevuti

attraverso l’invio degli stessi alle agenzie di stampa collegate al sistema nonché

attraverso la pubblicazione di un Avviso di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 6.1.8.

L’invio alle agenzie di stampa avviene contestualmente alla ricezione del

comunicato, ovvero, nel caso il comunicato sia trasmesso durante l’orario di

svolgimento delle contrattazioni, entro i quindici minuti successivi. L’emittente può

considerare pubblico il comunicato non appena abbia ricevuto conferma, attraverso il

NIS, della sua avvenuta ricezione da parte di almeno due agenzie di stampa.

4. Borsa Italiana, previa comunicazione alla Consob, può ritardare l’invio dei

comunicati ricevuti, informandone attraverso il NIS l’emittente, qualora ciò sia

ritenuto necessario al fine di valutare l’opportunità di sospendere dalle negoziazioni

gli strumenti finanziari interessati.

5. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il NIS per l’assolvimento degli obblighi

informativi nei confronti di Borsa Italiana di cui all’articolo 2.6.2, comma 1,

relativamente a tutti gli strumenti finanziari quotati da essi emessi.

6. I comunicati ricevuti sono protocollati e archiviati da Borsa Italiana.

7. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all’emittente sono

riferiti a Borsa Italiana.

Articolo 2.7.2

(Modalità di adempimento degli obblighi informativi da parte degli altri emittenti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati diversi da quelli di cui all’articolo 2.7.1,

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comma 1, possono richiedere il collegamento al NIS. In tale caso si applicano le

disposizioni del presente Titolo.

2. Gli emittenti strumenti finanziari che non si avvalgano della facoltà di cui al comma

1, adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana a mezzo fax ai

numeri indicati nelle Istruzioni.

Articolo 2.7.3

(Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo

del NIS)

1. L’emittente qualora, per circostanze eccezionali, non possa utilizzare il NIS o

riscontri anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata

comunicazione a Borsa Italiana e adempiere agli obblighi informativi al pubblico di

cui all’articolo 2.7.1, comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Consob con il

Regolamento approvato con la Delibera n. 11971.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa

Italiana sono assolti a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni.

Articolo 2.7.4

(Adempimento degli obblighi di comunicazione mediante l’utilizzo del NIS)

Borsa Italiana abilita l’accesso al NIS, secondo i tempi e le condizioni concordate con

ciascun emittente e preventivamente comunicate alla Consob. Le disposizioni del

presente Titolo si applicano a ciascun emittente a partire dalla data che verrà comunicata

da Borsa Italiana a seguito dell’avvenuta abilitazione.

Articolo 2.7.5

(Altre modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa

Italiana)

Gli emittenti strumenti finanziari quotati in Borsa adempiono agli obblighi informativi nei

confronti di Borsa Italiana stabiliti nel regolamento approvato con delibera Consob n.

11971, diversi da quelli individuati all’articolo 2.7.1, secondo le modalità stabilite nelle

Istruzioni.

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TITOLO 2.8

OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

Articolo 2.8.1

(Obblighi informativi)

1. L'operatore aderente ad uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana oppure

l'emittente che hanno chiesto l'ammissione alle negoziazioni di uno strumento

finanziario ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, comunicano a Borsa Italiana ogni

informazione necessaria per il funzionamento del mercato; in particolare, comunicano

le informazioni specificate nelle Istruzioni.

2. Borsa Italiana si riserva di esonerare l'operatore dall'obbligo di comunicare le

informazioni di cui al comma 1 se le stesse sono facilmente disponibili e reperibili da

Borsa Italiana.

3. Qualora il richiedente sia l'emittente, lo stesso è assoggettato agli obblighi

informativi, di cui ai Titoli 2.6 e 2.7 del Regolamento, come specificato nelle

Istruzioni ed in quanto compatibili.

4. Qualora il richiedente sia Borsa Italiana, gli obblighi di cui al comma 1 sono assunti

da Borsa Italiana stessa.

5. Borsa Italiana dà comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli

emittenti della documentazione prevista alle Sezioni IV e V, Capo II, Titolo II, Parte

III del Regolamento Emittenti Consob, ovvero prevista dalle equivalenti disposizioni

applicabili agli emittenti, per quanto applicabile.

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PARTE 2A

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI

TITOLO 2A.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2A.1.1

(Ambito di applicazione)

1. La presente Parte del Regolamento disciplina l’ammissione alle negoziazioni nel

mercato Expandi dei seguenti strumenti finanziari emessi da società nazionali o

estere:

a) azioni ordinarie;

b) obbligazioni convertibili;

c) warrant, così come definiti all’articolo 2.2.10.

Articolo 2A.1.2

(Competenze di Borsa Italiana e condizioni generali per l’ammissione)

1. Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da

Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato Expandi, su domanda dell’emittente,

sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente Titolo, al Titolo

2A.2 nonché le disposizioni di cui al Titolo 2A.3.

2. Borsa Italiana, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni di

pubblico dominio, può respingere la domanda di ammissione alle negoziazioni nel

mercato Expandi:

a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che

non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;

b) se avendo altri strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni, l’emittente

non adempie agli obblighi derivanti dalla ammissione;

c) se vi siano dati e fatti idonei a pregiudicare gravemente la situazione e

l’andamento della gestione dell’emittente. A tal fine Borsa Italiana farà

principalmente riferimento all’esistenza di rilevanti controversie o

procedimenti giudiziali, anche in sede penale, alla pendenza di rilevanti

accertamenti fiscali e/o previdenziali;

d) se la situazione dell’emittente, al momento dell’ammissione a quotazione

della società, sia tale da rendere l’ammissione contraria all’interesse degli

investitori: a tal fine, Borsa Italiana farà principalmente riferimento alla

presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria. A titolo esemplificativo

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valuta:

- la composizione delle voci degli indicatori e come sono stati soddisfatti

gli indicatori; in particolare se la posizione finanziaria netta è stata

influenzata da operazioni di rinuncia a crediti da parte di terzi o da

aumenti di capitale/ versamenti a fondo perduto;

- l’esistenza di pattuizioni di condizioni atipiche e/o inusuali nell’incasso di

crediti o nel pagamento debiti di natura commerciale.

Borsa Italiana può subordinare l’ammissione alle negoziazioni nel mercato

Expandi a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia

esplicitamente comunicata al richiedente.

3. L’emittente deve essere regolarmente costituito ed il suo statuto deve essere

conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l’emittente stesso è soggetto.

4. Gli strumenti finanziari devono essere:

a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione

applicabile;

b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;

c) idonei ad essere oggetto di liquidazione ai sensi dell’articolo 69 del Testo

Unico della Finanza;

d) liberamente trasferibili.

Articolo 2A.1.3

(Ulteriori condizioni per emittenti esteri)

1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla

sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni contenute nel presente

Regolamento e nelle relative Istruzioni, nonché in leggi o altri regolamenti ad essi

applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della

Consob o di Borsa Italiana.

Borsa Italiana subordinerà l’ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di

diritto estero al parere favorevole espresso dalla Consob circa l’idoneità

dell’emittente ad assolvere gli obblighi informativi derivanti dall’ammissione.

E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto

conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli

previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di

alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi

alle negoziazioni nel mercato Expandi.

3. Per gli emittenti di diritto estero Borsa Italiana subordinerà la sussistenza del

requisito della revisione contabile dei bilanci al positivo giudizio di equivalenza

rilasciato dalla Consob.

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4. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla

legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno

una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle

norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia

conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al

pubblico.

5. Borsa Italiana verifica che, nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da

società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all’Unione

Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per

la tutela degli investitori.

6. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla

legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono

quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi

soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di

diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.

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TITOLO 2A.2

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE

Articolo 2A.2.1

(Requisiti degli emittenti di azioni)

1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi le azioni

rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato,

conformemente al diritto nazionale, il bilancio anche consolidato degli ultimi due

esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato di un giudizio della società di

revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della

Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’ammissione

alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un

giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

2. Le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dei

due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda o successivamente,

modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre:

- il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un

esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della