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Regolamento dei Mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in vigore
dal 28 maggio 2007
Tratto da Borsaitalia SPA
R EGOLAMENTO
DEI MERCATI ORGANIZZATI E
GESTITI DA
BORSA ITALIANA S.P.A.
Deliberato dall’Assemblea di
Borsa Italiana S.p.A. del 21 dicembre 2006
e approvato dalla Consob con
delibera n. 15786 del 27 febbraio 2007
I N D I C E
PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
..................................................................................................
1
PARTE 2 - AMMISSIONE ALLE
NEGOZIAZIONI
............................................................................
11
T ITOLO
2.1 - DISPOSIZIONI
GENERALI.......................................................................................................
11
T ITOLO
2.2 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
..........................................................................................
15
Capo 1 - Azioni
..................................................................................................................................
15
Capo 2 - Certificati
rappresentativi di azioni
.....................................................................................
22
Capo 3 -
Obbligazioni........................................................................................................................
23
Capo 4 – Euro-obbligazioni................................................................................................................
26
Capo 5 -
Warrant..............................................................................................................................
27
Capo 6 - Altri titoli e
condizioni particolari di diffusione
................................................................
29
Capo 7 - Covered warrant e
certificates............................................................................................
30
Capo 8 - Obbligazioni
strutturate......................................................................................................
36
Capo 9 – Asset backed securities.......................................................................................................
39
Capo 10 – OICR
................................................................................................................................
42
Capo 11 – Azioni di Investment
Companies
.......................................................................................
44
Capo 12 - ETC
...................................................................................................................................
48
Capo 13 – Strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7,
lettera
a).............................................................................................................................................
50
T ITOLO
2.3 - SPONSOR E SPECIALISTA
......................................................................................................
51
Capo 1 – Sponsor e specialista
Star
...................................................................................................
51
Capo 2 – Specialista sul mercato
MOT
..............................................................................................
61
Capo 3 – Specialista per gli OICR
e gli ETC
....................................................................................
62
T ITOLO
2.4 - DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE
...........................................................................
63
T ITOLO
2.5 - SOSPENSIONE E REVOCA DALLA QUOTAZIONE
.....................................................................
70
T ITOLO
2.6 - OBBLIGHI DEGLI
EMITTENTI.................................................................................................
77
T ITOLO
2.7 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E LORO
ARCHIVIAZIONE........................... 88
T ITOLO
2.8 - OBBLIGHI DEI
RICHIEDENTI..................................................................................................
90
PARTE 2A - AMMISSIONE ALLE
NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI........................ 91
T ITOLO
2A.1 - DISPOSIZIONI
GENERALI....................................................................................................
91
T ITOLO
2A.2 - CONDIZIONI PER
L’AMMISSIONE........................................................................................
94
T ITOLO
2A.3 - LISTING PARTNER, SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI
AMMISSIONE, SOSPENSIONE E
REVOCA, OBBLIGHI DEGLI
EMITTENTI
.......................................................................................................
99
Capo 1 – Listing Partner
....................................................................................................................
99
Capo 2 – Specialista
.........................................................................................................................
102
Capo 3 - Domanda e procedura di
ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti.....
103
PARTE 2B - AMMISSIONE ALLE
NEGOZIAZIONI NEL MERCATO MTAX............................ 104
T ITOLO
2B.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
..................................................................................................
104
T ITOLO
2B.2 - CONDIZIONI PER
L’AMMISSIONE......................................................................................
107
T ITOLO
2B.3 - SPONSOR E SPECIALISTA, DOMANDA E PROCEDURA DI AMMISSIONE,
SOSPENSIONE E
REVOCA, OBBLIGHI DEGLI
EMITTENTI, DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI E ULTERIORI OBBLIGHI
PER
EMITTENTI AMMESSI AL MERCATO
MTAX.............................................................................................
115
PARTE 3 - PARTECIPAZIONE DEGLI
OPERATORI AI MERCATI............................................
116
T ITOLO
3.1 - AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
.....................................................................................
116
T ITOLO
3.2 - PERMANENZA ALLE
NEGOZIAZIONI....................................................................................
121
T ITOLO
3.3 - RAPPORTO TRA OPERATORI E BORSA
ITALIANA.................................................................
125
T ITOLO
3.4 - CONTROLLI E INTERVENTI
.................................................................................................
126
III
PARTE 4 - STRUMENTI AMMESSI E
MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE................................... 131
T ITOLO
4.1 - MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA)
......................................................................
131
T ITOLO
4.2 - MERCATO TELEMATICO DEI SECURITISED DERIVATIVES (SEDEX).....................................
145
T ITOLO
4.3 - MERCATO AFTER HOURS (TAH) E MERCATO AFTER HOURS MTAX (TAHX).................
154
T ITOLO
4.4 - MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI (MOT)
...................................................... 160
T ITOLO
4.5 - MERCATO ETFPLUS...........................................................................................................
170
T ITOLO
4.5 BIS - MERCATO MTAX......................................................................................................
179
T ITOLO
4.6 - MERCATO EXPANDI
..........................................................................................................
182
T ITOLO
4.7 - MERCATO DEGLI STRUMENTI DERIVATI
(IDEM)................................................................
184
T ITOLO
4.8 - INFORMATIVA AGLI OPERATORI
.........................................................................................
192
T ITOLO
4.9 - VIGILANZA SUI MERCATI
...................................................................................................
196
PARTE 5 - SERVIZI STRUMENTALI
ALLE
NEGOZIAZIONI......................................................
201
T ITOLO
5.1 - RISCONTRO DELLE OPERAZIONI
.........................................................................................
201
Capo 1 - Servizio di riscontro
dei contratti
......................................................................................
201
Capo 2 – Archiviazione delle
informazioni.......................................................................................
201
T ITOLO
5.2 - GARANZIA DEI CONTRATTI
................................................................................................
202
T ITOLO
5.3 - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI
FINANZIARI AMMESSI
ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO
REGOLAMENTATO ESEGUITE FUORI DA TALE MERCATO
............... 203
PARTE 6 - TRASPARENZA DEI
MERCATI......................................................................................
204
PARTE 7 - DISPOSIZIONI
FINALI......................................................................................................
210
1
P ARTE
1
D ISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1.1
(Oggetto del Regolamento)
1. Il presente Regolamento
disciplina l’organizzazione e la gestione dei seguenti mercati
regolamentati (“mercati”):
a) Borsa, articolata nei
comparti:
•
Mercato telematico
azionario (MTA);
•
Mercato telematico dei
securitised derivatives (SEDEX);
•
Mercato “after hours”
(TAH);
•
Mercato telematico degli
OICR aperti ed ETC (ETFplus)
•
Mercato telematico delle
obbligazioni (MOT);
b) mercato MTAX, articolato nei
comparti:
•
MTAX
•
Mercato “after hours”
MTAX (TAHX)
c) Mercato Expandi
d) Mercato di borsa per la
negoziazione degli strumenti finanziari previsti
dall’articolo 1, comma 2, lettere
f) e i) del Testo Unico della Finanza
(Mercato degli strumenti derivati
- IDEM).
2. Il presente Regolamento
stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e
funzionamento dei suddetti
mercati regolamentati, in particolare:
a) le condizioni e le modalità di
ammissione, esclusione e sospensione degli
strumenti finanziari dalle
negoziazioni;
b) le condizioni e le modalità di
ammissione, esclusione e sospensione degli
operatori dalle negoziazioni;
c) le condizioni e le modalità di
svolgimento delle negoziazioni e di
funzionamento dei servizi ad esse
strumentali;
d) gli obblighi degli operatori e
degli emittenti;
e) le modalità di accertamento,
pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle
informazioni.
3. Il Consiglio di
Amministrazione di Borsa Italiana detta le Istruzioni al
presente
Regolamento.
2
Articolo 1.2
(Competenze e principi
organizzativi)
1. Borsa Italiana esercita le
proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione,
sospensione e revoca degli
strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e
quella di vigilanza sui mercati
secondo modalità non discriminanti e sulla base di
procedure definite in via
generale.
2. Borsa Italiana si dota e
mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire
potenziali conflitti di
interesse. In particolare assicura completa autonomia
istruttoria
e propositiva ai responsabili dei
servizi preposti alle funzioni indicate al comma
precedente. Nell’esercizio di
tali funzioni, gli stessi responsabili rispondono
esclusivamente all’Amministratore
delegato, al quale spettano i poteri deliberanti.
3. Borsa Italiana si dota e
mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto
delle leggi, dei regolamenti e
delle procedure interne.
4. Il Consiglio di
Amministrazione impartisce ai servizi di cui sopra
esclusivamente
direttive di carattere generale
e, in casi eccezionali e solo per iscritto, su singoli atti.
5. Le funzioni di ammissione,
sospensione e esclusione degli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana sono
esercitate dalla Consob in base alle disposizioni
previste dal presente Regolamento
e dalle relative Istruzioni, in quanto applicabili. In
tal caso, Consob vigila sul
rispetto da parte di Borsa Italiana delle disposizioni del
presente Regolamento.
6. Borsa Italiana individua e
mantiene presidi di natura operativa e organizzativa per la
gestione dei potenziali conflitti
di interesse derivanti dall’ammissione alle
negoziazioni dei propri strumenti
finanziari, con particolare riguardo alle modalità di
accesso alle informazioni sulle
negoziazioni sui propri strumenti .
Articolo 1.3
(Definizioni)
“Ammissione alla quotazione
ufficiale”
indica l’ammissione alla
quotazione ufficiale di borsa;
“Ammissione alla
quotazione”
indica l’ammissione alla
quotazione ufficiale, nonché
l’ammissione alle negoziazioni su
un mercato regolamentato;
“Ammissione alle
negoziazioni in esenzione
dall’obbligo di pubblicare il
prospetto di quotazione”
indica l’ammissione alle
negoziazioni di cui all’articolo 57 del
Regolamento approvato con
delibera Consob n. 11971;
3
“Ammissione alle
negoziazioni su un mercato
regolamentato”
indica l’ammissione alle
negoziazioni su un mercato
regolamentato, effettuata ai
sensi della Direttiva n. 93/22/CEE,
su domanda dell’emittente;
“Asta di apertura” indica (nei
mercati MTA, MTAX, Expandi, ETFplus o S EDEX
o
MOT) la modalità di negoziazione
che prevede l’immissione, la
modifica e la cancellazione di
proposte di negoziazione in un
determinato intervallo temporale
(pre-asta) al fine della
conclusione di contratti in un
unico momento futuro (apertura) e
a un unico prezzo (prezzo di asta
di apertura, o prezzo di
apertura);
“Asta di chiusura” Indica (nei
mercati MTA, MTAX, Expandi, ETFplus ,S EDEX
e
MOT) la modalità di negoziazione
che prevede l’immissione, la
modifica e la cancellazione di
proposte di negoziazione in un
determinato intervallo temporale
(pre-asta) al fine della
conclusione di contratti in un
unico momento futuro (chiusura) e
a un unico prezzo (prezzo di asta
di chiusura);
“Avviso di Borsa Italiana” o
“Avviso”
indica la pubblicazione redatta e
diffusa quotidianamente da
Borsa Italiana S.p.A. contenente
le informazioni che hanno
rilevanza per il funzionamento
del mercato;
“Book di negoziazione” o
“book”
indica il prospetto video sul
quale sono esposte, nelle diverse fasi
di mercato, le proposte di
negoziazione con indicazione delle
loro caratteristiche;
“borsa” indica una borsa valori
nella quale ha luogo la quotazione
ufficiale di strumenti finanziari
ai sensi della Direttiva
2001/34/CE o, nel caso di paesi
non appartenenti all’Unione
Europea, un mercato regolamentato
e sorvegliato da autorità
riconosciute dai poteri pubblici,
funzionante in modo regolare,
direttamente o indirettamente
accessibile al pubblico e definito
con un termine equivalente a
“borsa” dalla legislazione locale;
“Borsa Italiana”
indica la società di gestione
“Borsa Italiana S.p.A”;
“Cassa di compensazione e
Garanzia”
indica la società di gestione dei
sistemi di garanzia;
“Codice di Autodisciplina”
indica il Codice di
Autodisciplina delle società quotate italiane,
promosso da Borsa Italiana e
pubblicato nel marzo 2006
“Coefficiente delta”
indica il coefficiente, calcolato
con il modello di valutazione
Black & Scholes, che esprime la
variazione del prezzo di un
contratto di opzione a fronte di
variazioni del valore dell’indice o
dello strumento finanziario
sottostante;
“Consob”
indica la Commissione nazionale
per le società e la borsa;
“Double quotation” Indica la
funzionalità tecnica che, con un’unica transazione,
consente l’aggiornamento di
entrambe le quotazioni in acquisto e
in vendita immesse dall’operatore
specialista sul mercato S EDEX
e sul mercato ETFplus;
4
“Enti locali”
indicano le regioni, le province,
i comuni, le unioni di comuni, le
città metropolitane e i comuni di
cui agli articoli 17 e seguenti
dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, le comunità montane e i
consorzi tra enti locali
territoriali;
“Fondi chiusi” indicano i fondi
comuni di investimento mobiliare o immobiliare
di tipo chiuso autorizzati alla
commercializzazione in Italia;
“Gruppo” Indica, a seconda dei
casi:
-
l’insieme di imprese incluse nel bilancio consolidato di
un’impresa capogruppo ai sensi
dell’articolo 25 del Decreto
legislativo 9 aprile 1991, n.
127;
-
i
soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo della SIM
ai sensi dell’articolo 11 del
T.U.F.;
-
i
soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo bancario ai
sensi dell’articolo 60 del T.U.B.
“Interconnessione”
indica il collegamento indiretto
ai mercati, per il tramite di
operatori ammessi alle
negoziazione, di soggetti non ammessi di
cui all’articolo 3.2.4;
“Investitori istituzionali in
capitale di rischio”
Indicano i soggetti che svolgono,
stabilmente e
professionalmente, attività di
investimento in capitale azionario,
attraverso l’assunzione, la
gestione e la cessione di
partecipazioni in società non
quotate;
“Investitori professionali”
indicano i soggetti di cui alle
disposizioni di attuazione
dell’articolo 100, comma 1,
lettera b), del Testo Unico della
Finanza;
“Investment Companies” indica
quelle società il cui oggetto sociale esclusivo prevede
l’investimento in partecipazioni
di maggioranza o minoranza di
società quotate e non quotate
ovvero in strumenti finanziari
nonché le attività strumentali
che hanno le caratteristiche
stabilite nel Regolamento;
“Istruzioni” Indicano le
disposizioni di attuazione del presente Regolamento
di cui all’articolo 1.1, comma 3;
“Locals” Indicano i soggetti che
svolgono esclusivamente attività di
negoziazione per conto proprio su
mercati di strumenti finanziari
e che aderiscono indirettamente
al servizio di liquidazione,
nonché al sistema di
compensazione e garanzia;
“Mercati” Indicano i mercati
regolamentati, ovvero i relativi comparti,
organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A.;
“Mercati regolamentati”
Indicano i mercati iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 63,
comma 2, e nella sezione di cui
all’articolo 67, comma 1, del
Testo Unico della Finanza;
“Mercato regolamentato
europeo di riferimento”
Indica il mercato, come definito
all'articolo 2, comma 1, lettera j)
della direttiva 2003/71/CE, di
prima quotazione degli strumenti
5
finanziari o, nel caso
l'ammissione alla quotazione sia avvenuta
contestualmente su più mercati,
quello più liquido;
“Mercato “After Hours”
(TAH)”
Indica il comparto di mercato in
cui si negoziano in orari
differenti da quelli stabiliti
per il mercato MTA e per il mercato
S EDEX,
azioni quotate che presentano i requisiti di liquidità
stabiliti da Borsa Italiana,
nonché covered warrant e certificates
su richiesta dell’emittente;
“Mercato After Hours MTAX
(TAHX)
Indica il comparto in cui si
negoziano in orari differenti da quelli
stabiliti per il mercato MTAX le
azioni quotate che presentano i
requisiti di liquidità stabiliti
da Borsa Italiana;
“Mercato degli strumenti
derivati” o “IDEM”
indica il mercato di borsa in cui
si negoziano contratti futures e
contratti di opzione aventi come
attività sottostante strumenti
finanziari, tassi di interesse,
valute, merci e relativi indici;
“Mercato Expandi” indica il
mercato regolamentato iscritto nell’elenco di cui
all’articolo 63, comma 2, del
Testo Unico della Finanza,
organizzato e gestito da Borsa
Italiana in cui si negoziano
azioni, obbligazioni, warrant e
diritti di opzione, non ammessi
alla quotazione ufficiale di
borsa;
“Mercato telematico
azionario” (MTA)
indica il comparto di mercato in
cui si negoziano azioni,
obbligazioni convertibili,
warrant, diritti di opzione e quote di
fondi chiusi quotati in Borsa;
“Mercato MTAX” indica il mercato
regolamentato iscritto nell’elenco di cui
all’articolo 63, comma 2, del
Testo Unico della Finanza,
organizzato e gestito da Borsa
Italiana in cui si negoziano
azioni, obbligazioni convertibili
e warrant di emittenti nazionali
ed esteri;
“Mercato telematico degli
OICR aperti ed ETC”
(ETFplus)
indica il comparto di mercato in
cui si negoziano quote o azioni
di OICR aperti nonché exchange
traded commodities;
“Mercato telematico dei
securitised derivatives
(S EDEX)”
Indica il comparto in cui si
negoziano covered warrant e
certificates quotati in Borsa;
“Mercato telematico delle
obbligazioni” (MOT)
indica il comparto di mercato in
cui si negoziano obbligazioni
diverse da quelle convertibili,
titoli di Stato, euro-obbligazioni,
obbligazioni di emittenti esteri,
ABS e altri titoli di debito;
“Modello di valutazione di
Black & Scholes”
indica il modello con il quale
viene determinato il prezzo di un
contratto di opzione, call e put,
sulla base del valore della
volatilità implicita imputato
dagli operatori market maker;
“Monte Titoli S.p.A” Indica la
società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del
Testo Unico della Finanza, nonché
la società autorizzata alla
gestione del servizio di
liquidazione di cui all’articolo 69 del
T.U.F.;
6
“Negoziatore” indica, a seconda
dei casi:
a) il soggetto addetto
all’attività di negoziazione diretta nei
mercati;
b) il soggetto addetto al
controllo degli ordini inoltrati dalla
clientela attraverso sistemi di
interconnessione;
“Negoziazione continua” indica,
nei mercati MTA, MTAX, Expandi (ove prevista)
S EDEX,
TAH, TAHX, MOT, ETFplus e IDEM, la modalità di
negoziazione che prevede
l’inserimento, la modifica e la
cancellazione di proposte di
negoziazione al fine della
conclusione, immediata o futura,
di contratti;
“Operatore specialista nel
segmento Star” o “specialista
Star” o “specialista”
Indica l’operatore che, per i
mercati MTA e MTAX, svolge le
funzioni indicate negli articoli
2.3.5 e 4.1.16;
“Operatore specialista del
mercato “After Hours” o
“operatore specialista del
mercato TAH” o “specialista
del mercato TAH”
Indica l’operatore che si impegna
a sostenere la liquidità degli
strumenti finanziari per i quali
ha fatto richiesta con liquidità
inferiore a quella stabilita da
Borsa Italiana, negoziati nel
mercato “After Hours”;
“Operatore specialista del
mercato “After Hours
MTAX” o “operatore
specialista del mercato
TAHX” o “specialista del
mercato TAHX”
Indica l’operatore che si impegna
a sostenere la liquidità delle
azioni per le quali ha fatto
richiesta con liquidità inferiore a
quella stabilita da Borsa
Italiana, negoziati nel mercato “After
Hours MTAX”;
“Operatore specialista sul
mercato MTA” o “specialista
sul mercato MTA”
indica l’operatore di cui
all’articolo 4.1.18 che, su incarico
dell’emittente, si impegna a
sostenere la liquidità degli strumenti
finanziari negoziati in segmenti
del mercato MTA diversi dal
segmento Star e l'operatore che,
anche senza incarico
dell'emittente, si impegna a
sostenere la liquidità delle azioni di
emittenti di diritto estero
ammesse ai sensi dell'articolo 2.1.2,
comma 7, lettera a) e negoziate
in uno specifico segmento;
“Operatore specialista sul
mercato MTAX” o
“specialista sul mercato
MTAX”
indica l’operatore di cui
all’articolo 4.5.5bis che, su incarico
dell’emittente, si impegna a
sostenere la liquidità degli strumenti
finanziari negoziati in segmenti
del mercato MTAX diversi dal
segmento Star;
“Operatore specialista del
mercato telematico dei
securitised derivatives” o
“specialista sul mercato
S EDEX”
indica l’emittente che si impegna
a sostenere la liquidità degli
strumenti finanziari negoziati
nel mercato S EDEX
o il soggetto
terzo a ciò specificamente
incaricato;
“Operatore specialista del
mercato telematico delle
obbligazioni” o “specialista
sul MOT”
Indica l’operatore che si impegna
a sostenere la liquidità degli
strumenti finanziari negoziati
nel mercato MOT;
7
“Operatore specialista per
i fondi chiusi”
Indica l’operatore che si impegna
a sostenere la liquidità delle
quote di fondi chiusi e svolge le
funzioni di cui agli articoli
2.3.17 e 4.1.17
“Operatore specialista per le
quote o azioni di OICR aperti
e per gli ETC” o “specialista
sul mercato ETFplus”
Indica l’operatore che si impegna
a sostenere la liquidità delle
quote o azioni di OICR aperti e
degli ETC e svolge le funzioni di
cui agli articoli 2.3.17 e
4.5.13;
“Operatore specialista del
mercato IDEM” o
“specialista sull’IDEM”
Indica l’operatore, diverso dal
market maker, di cui all’articolo
4.7.11, che si impegna a
sostenere la liquidità degli strumenti
finanziari negoziati nel mercato
IDEM;
“Operatori” o “operatori
ammessi alle negoziazioni”
Indica i soggetti di cui
all’articolo 3.1.1 ammessi da Borsa
Italiana, ai sensi dell’articolo
64 del Testo Unico della Finanza,
alle negoziazioni sui mercati
organizzati e gestiti dalla stessa
Borsa Italiana;
“Operatori market maker”
Indicano gli operatori iscritti
nell’elenco di cui all’articolo
4.7.10;
“Organismi di investimento
collettivo del risparmio” o
“OICR”
Indicano i fondi chiusi e gli
OICR di tipo aperto;
“Organismi di investimento
collettivo del risparmio di
tipo aperto” o “OICR aperti”
Indicano i fondi comuni di
investimento di tipo aperto e le Sicav,
di diritto italiano o estero,
autorizzati alla commercializzazione
in Italia, indicizzati o
strutturati;
“Parametri” Indicano, ai fini
della vigilanza sui mercati, di cui al Titolo 4.9:
a) condizioni specifiche di
immissione e di esecuzione delle
proposte di negoziazione dal
punto di vista delle loro
caratteristiche di prezzo, tempo
e quantità;
b) limiti alle variazioni massime
dei prezzi dei contratti che
possono essere conclusi,
calcolate con riferimento a prezzi
di altri contratti o di proposte
di negoziazione presenti sul
mercato;
c) orari di avvio o di
conclusione, nonché di durata, delle fasi
di negoziazione o della
sospensione delle negoziazioni;
“Parità/multiplo”
Indica il numero di attività
sottostanti per ciascun covered
warrant o certificates;
“Prezzi migliori (Proposte a
...)”
Indica, con riferimento al prezzo
di una determinata proposta:
a)
qualsiasi prezzo superiore
se la proposta è in acquisto;
b)
qualsiasi prezzo inferiore
se la proposta è in vendita.
Analogamente, i prezzi peggiori
sono quelli inferiori se in
acquisto e superiori se in
vendita.
Per gli strumenti finanziari i
cui prezzi esprimono tassi di
interesse il significato dei
prezzi migliori o peggiori è invertito
REGBIT62 28_05_2007 con evid
Data di entrata in vigore:
28_05_2007
8
rispetto alle definizioni sopra
esposte;
“Prezzo di asta di apertura” o
“prezzo di apertura”
Indica nei mercati MTA, MTAX,
Expandi, S EDEX,
ETFplus e
MOT ,
il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase
di
apertura; nel caso in cui su uno
strumento finanziario si svolgano
in una seduta di Borsa più di una
fase di asta, il prezzo di asta di
apertura è il prezzo venutosi a
determinare al termine della prima
fase d’asta;
“Prezzo di asta di chiusura”
Indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi, S EDEX,
ETFplus e
MOT il prezzo al quale vengono
conclusi i contratti in asta di
chiusura;
“Prezzi di controllo” Indica, nei
mercati MTA ,
MTAX, Expandi, SEDE, ETFplus e
MOT, il prezzo utilizzato ai fini
del controllo automatico della
regolarità delle contrattazioni,
determinato con le modalità
previste nel presente
Regolamento;
“Prezzo di riferimento ”
Indica, nei mercati MTA, MTAX, Expandi, ETFplus e SEDEX, il
prezzo di asta di chiusura
ovvero, alle condizioni previste nel
presente Regolamento, la media
ponderata dell’ultimo 10% delle
quantità negoziate, al netto
delle quantità scambiate mediante
l’utilizzo della funzione di
cross order; nel mercato MOT indica
la media ponderata dell’ultimo
10% delle quantità negoziate, al
netto delle quantità scambiate
mediante l’utilizzo della funzione
di cross order;
“Prezzo medio” Indica, nel
mercato TAH e nel mercato TAHX, il prezzo medio
ponderato dell’intera quantità
dello strumento finanziario
negoziata;
“Prezzo ufficiale” Indica:
a) nei mercati MTA, MTAX e
Expandi, il prezzo medio
ponderato per le relative
quantità di tutti i contratti
conclusi durante la seduta,
eccezion fatta per i contratti
eseguiti con la funzione di cross
order;
b) nel mercato S EDEX,
il prezzo medio ponderato relativo
all’ultimo 10% del quantitativo
scambiato nella seduta,
eccezion fatta per i contratti
eseguiti con la funzione di
cross order;
c) nel mercato MOT, il prezzo
medio ponderato per le
relative quantità di tutti i
contratti conclusi durante la
seduta, al netto delle quantità
scambiate con la modalità di
esecuzione di cui all’articolo
4.4.7, comma 8;
d) nel mercato ETFplus, il prezzo
medio ponderato per le
relative quantità di tutti i
contratti conclusi durante la
seduta, al netto delle quantità
scambiate mediante la
funzione di cross order;
e) nel mercato IDEM, il prezzo di
chiusura giornaliero
calcolato dall’organismo di
gestione del sistema di
compensazione e garanzia di cui
alle disposizioni di
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attuazione dell’articolo 70 del
Testo Unico della Finanza;
“Proposta di negoziazione” o
“proposta”
Indica l’ordine di acquisto o di
vendita, per conto di terzi o in
conto proprio, immesso dagli
operatori nei mercati MTA,
MTAX, Expandi, S EDEX,
TAH, TAHX, MOT, ETFplus o
IDEM, contenente i dati e le
informazioni necessarie per la sua
visualizzazione ed esecuzione;
“Quantitativo minimo di
negoziazione” o “lotto
minimo (negoziabile)”
Indica, per ogni strumento
finanziario, ove previsto:
a) il numero minimo di azioni,
warrant, diritti di opzione
negoziabili nei mercati MTA, MTAX
e Expandi e quote
di fondi chiusi negoziabili nel
mercato MTA;
b) il numero minimo di covered
warrant o certificates
negoziabili nel mercato SeDeX;
c) il numero minimo di azioni
negoziabili nel mercato TAHX
e il numero minimo di azioni,
covered warrant e
certificates negoziabili nel
mercato TAH;
d) il numero minimo di quote o
azioni di OICR aperti o di
ETC negoziabili nel mercato
ETFplus;
e) il valore nominale minimo di
obbligazioni convertibili
negoziabili nei mercati MTA, MTAX
e Expandi o di
obbligazioni, titoli di Stato, di
euro-obbligazioni e ABS
negoziabili nel mercato MOT.
Qualora venga fissato un lotto
minimo, possono essere negoziati
nei rispettivi mercati solo
quantitativi multipli del lotto
medesimo;
“Regolamento approvato con
delibera Consob n. 11971”
Indica la delibera Consob del 14
maggio 1999, n. 11971, che
approva il “Regolamento recante
norme di attuazione del
Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in materia di
emittenti ”;
“Regolamento approvato con
delibera Consob n. 11768”
Indica la delibera Consob del 23
dicembre 1998, n. 11768, che
approva il “Regolamento recante
norme di attuazione del
Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e del Decreto
Legislativo 24 giugno 1998, n.
213, in materia di mercati”;
“Reverse merger”
Dalla data che sarà comunicata
con successivo Avviso entrerà in
vigore la seguente definizione:
Indica le operazioni di fusione
di cui all’articolo 117 bis del
TUF;
“RRG”
Indica il servizio di Riscontro e
Rettifica Giornaliero tramite il
quale le operazioni aventi ad
oggetto strumenti finanziari sono
inviate al servizio di
liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A.;
“Segmento di mercato” Indica la
suddivisione degli strumenti finanziari negoziati nei
mercati MTA, MTAX, S EDEX,
ETFplus e MOT in gruppi
omogenei dal punto di vista delle
modalità e degli orari di
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negoziazione;
“Serie” Indica, per il mercato
IDEM, nonché per i covered warrant e i
certificates, gli strumenti
finanziari relativi alla stessa attività
(strumento) sottostante che hanno
la stessa scadenza e
attribuiscono, nel caso delle
opzioni, la stessa facoltà e hanno il
medesimo prezzo di esercizio;
“Servizio di liquidazione” Indica
il servizio di compensazione e liquidazione su base netta e
il servizio di liquidazione su
base lorda di cui all’articolo 69,
comma 1, del Testo Unico della
Finanza;
“Sistemi di generazione
automatica degli ordini” o
“Program trading”
Indica i sistemi di generazione e
immissione automatica di
ordini, sulla base di parametri
predeterminati in relazione
all’andamento dei mercati;
“Società di gestione” Indica la
società di gestione dell’OICR aperto o chiuso;
“Società di revisione” Indica una
società di revisione iscritta all’albo speciale di cui
all’articolo 161 del Testo Unico
della Finanza, ovvero ai sensi
della corrispondente disciplina
di diritto estero applicabile;
“Strumenti finanziari emessi
sulla base di un programma”
Indica le obbligazioni, i covered
warrant o i certificates che
possono essere emessi sulla base
di un programma di emissione
utilizzando la procedura di
ammissione prevista all’articolo 2.4.6
del Regolamento
“Testo Unico Bancario” Indica il
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo
Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia”;
“Testo Unico della Finanza”
Indica il Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 “Testo
unico delle disposizioni in
materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio
1996, n. 52";
“Tick”
Indica il valore minimo di
scostamento dei prezzi delle proposte
di negoziazione, determinato
nelle Istruzioni, per ciascuno degli
strumenti finanziari negoziabili
nei mercati;
“Vigilanza prudenziale” Indica la
vigilanza da parte di un’autorità pubblica o privata sul
rispetto di regole, emanate dalla
stessa autorità o comunque
previste, in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento
del rischio nelle sue diverse
configurazioni, partecipazioni
detenibili, organizzazione
amministrativa e contabile, controlli
interni e sulla verifica del
rispetto di tali regole.
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P ARTE
2
A MMISSIONE
ALLE NEGOZIAZIONI
T ITOLO
2.1
D ISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 2.1.1
(Ambito di applicazione)
1. La presente Parte del
Regolamento disciplina l'ammissione alla quotazione su
domanda dell’emittente dei
seguenti strumenti finanziari emessi da società o enti
nazionali o esteri, nonché da
Stati o enti sovranazionali:
a) azioni, certificati
rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio;
b) obbligazioni,
euro-obbligazioni e altri titoli di debito;
c) warrant e altri titoli ad essi
assimilabili;
d) quote di fondi chiusi;
e) covered warrant e
certificates;
f) obbligazioni strutturate;
g) titoli di Stato;
h) asset backed securities;
i) quote o azioni di OICR aperti;
j) exchange traded commodities.
2. La presente Parte del
Regolamento disciplina altresì l’ammissione alle negoziazioni
di cui all’articolo 2.1.2, comma
7.
Articolo 2.1.2
(Competenze in materia di
ammissione)
1. Gli strumenti finanziari di
cui al precedente articolo possono essere ammessi da
Borsa Italiana alla quotazione,
su domanda dell’emittente, sempreché siano
soddisfatte tutte le condizioni
di cui ai Titoli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
2. Borsa Italiana può respingere
la domanda di ammissione alla quotazione, con
provvedimento motivato e
comunicato tempestivamente all’interessato:
a) se le caratteristiche dello
strumento finanziario siano tali da far ritenere che
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28_05_2007
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non possa aver luogo la
formazione di un mercato regolare;
b) se, avendo altri strumenti
finanziari già ammessi alla quotazione, l’emittente
non adempie agli obblighi
derivanti dalla stessa;
c) se, essendo lo strumento
finanziario già ammesso alla quotazione di borsa in
un altro Stato, l’emittente non
adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;
d) se la situazione
dell’emittente sia tale da rendere l’ammissione contraria
all’interesse degli investitori.
A tal fine Borsa Italiana farà prevalentemente
riferimento ai seguenti elementi:
la presenza di gravi squilibri nella struttura
finanziaria, un critico
posizionamento competitivo nei principali settori di
attività, l’evidenza di
importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e
la carenza di elementi di
riscontro delle ipotesi contenute nel piano
medesimo.
3. Borsa Italiana può respingere
la domanda di ammissione alla quotazione relativa agli
strumenti finanziari di cui
all’articolo 2.1.1. comma 1, lettera d) e alle azioni di
Investment Company, con
provvedimento motivato e comunicato tempestivamente
all’interessato, se non sono
rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e
c).
4. Nel caso di ammissione alla
quotazione di azioni di cui all’articolo 2.3.4, comma 6,
Borsa Italiana, al fine di
valutare l’elemento di cui al comma 2, lettera d), del presente
articolo, farà prevalentemente
riferimento alla presenza di gravi squilibri nella
struttura finanziaria.
5. Nel caso di ammissione alla
quotazione di azioni di cui agli articoli 2.3.4, comma 7, e
2.3.1, comma 3, Borsa Italiana
può respingere la domanda di ammissione alla
negoziazione, con provvedimento
motivato e comunicato tempestivamente
all’interessato, se non sono
rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2,
lettere a), b) e c).
6. Borsa Italiana può
subordinare, nel solo interesse della tutela degli investitori,
l’ammissione alla quotazione a
qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna
e che sia esplicitamente
comunicata al richiedente.
7. Possono essere ammessi alle
negoziazioni, su domanda dell'emittente, di un operatore
aderente al mercato o su
iniziativa di Borsa Italiana:
a) gli strumenti finanziari di
cui all’articolo 2.1.1 lettere a), b), f) ,
h) e j) già
negoziati su un altro mercato
regolamentato ai sensi dell’articolo 57 del
Regolamento approvato con
delibera Consob n. 11971;
b) gli strumenti finanziari
emessi o garantiti da uno Stato membro dell’Unione
Europea o emessi da organismi
internazionali di carattere pubblico di cui
facciano parte uno o più Stati
membri dell’Unione Europea.
Borsa Italiana può respingere la
domanda di ammissione alla negoziazione, con
provvedimento motivato e
comunicato tempestivamente all'interessato, se non sono
rispettate le condizioni di cui
al comma 2, lettera a) e b) e, in relazione agli strumenti
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di cui al comma 7, lettera a), le
ulteriori condizioni indicate nell'articolo 2.2.38.
8. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana le funzioni di cui al presente
articolo sono esercitate dalla
Consob, per quanto applicabile.
Articolo 2.1.3
(Condizioni generali per
l’ammissione)
1. Le società e gli enti
emittenti devono essere regolarmente costituiti ed i loro
statuti
devono essere conformi alle leggi
ed ai regolamenti ai quali le società e gli enti stessi
sono soggetti.
2. Gli strumenti finanziari
devono essere:
a) emessi nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione
applicabile;
b) conformi alle leggi ed ai
regolamenti ai quali sono sottoposti;
c) liberamente trasferibili;
d) idonei ad essere oggetto di
liquidazione mediante il servizio di liquidazione
di cui all’articolo 69 del Testo
Unico della Finanza ovvero, ove stabilito dalle
disposizioni applicabili ai
singoli comparti, attraverso omologhi servizi esteri
sottoposti a vigilanza dalle
autorità competenti dello Stato di appartenenza.
Articolo 2.1.4
(Ulteriori condizioni per gli
emittenti esteri)
1. Gli emittenti di diritto
estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla
sostanziale osservanza da parte
loro delle disposizioni, contenute nel presente
Regolamento e nelle relative
Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi
applicabili, concernenti le
informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della
Consob o di Borsa Italiana.
Borsa Italiana subordinerà
l’ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di
diritto estero al parere
favorevole espresso dalla Consob circa l’idoneità
dell’emittente ad assolvere gli
obblighi informativi derivanti dalla quotazione.
E’ fatta salva la facoltà di
Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto
conto degli ordinamenti cui sono
assoggettati, modalità e termini diversi da quelli
previsti in via generale per
l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli emittenti di diritto
estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di
alcun genere all'esercizio di
tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi
alla quotazione di Borsa.
3. Per gli emittenti di diritto
estero Borsa Italiana subordinerà la sussistenza del
requisito della revisione
contabile dei bilanci al positivo giudizio di equivalenza
rilasciato dalla Consob.
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4. Per l'ammissione di strumenti
finanziari emessi da società o enti soggetti alla
legislazione nazionale di uno
Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno
una rappresentazione cartolare,
tale rappresentazione deve essere conforme alle
norme in vigore in detto Stato.
Qualora la rappresentazione cartolare non sia
conforme alle norme in vigore in
Italia, la situazione dovrà essere resa nota al
pubblico.
5. Borsa Italiana verifica che,
nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da
società o enti soggetti alla
legislazione nazionale di Stati non appartenenti all’Unione
Europea, la rappresentazione
cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per
la tutela degli investitori.
6. Se gli strumenti finanziari
emessi da una società o da un ente soggetto alla
legislazione nazionale di uno
Stato non appartenente alla Unione Europea non sono
quotati nel Paese d'origine o di
diffusione principale, essi possono essere ammessi
soltanto previo accertamento che
l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di
diffusione principale non sia
dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.
Articolo 2.1.5
(Ulteriori condizioni per le
emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un
ordinamento estero)
1. Gli strumenti finanziari
assoggettati ad un ordinamento estero emessi da emittenti
italiani devono dimostrare che
non sussistono impedimenti di alcun genere
all'esercizio di tutti i diritti
relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla
quotazione di Borsa.
2. Per l'ammissione degli
strumenti finanziari di cui al comma 1, che hanno una
rappresentazione cartolare, tale
rappresentazione deve essere conforme alle norme in
vigore nello Stato di emissione.
Qualora la rappresentazione cartolare non sia
conforme alle norme in vigore in
Italia, la situazione dovrà essere resa nota al
pubblico.
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T ITOLO
2.2
C ONDIZIONI
PER L’AMMISSIONE
Capo 1 - Azioni
Articolo 2.2.1
(Requisiti degli emittenti di
azioni)
1. Possono essere ammesse alla
quotazione le azioni rappresentative del capitale di
emittenti che abbiano pubblicato
e depositato, conformemente al diritto nazionale, i
bilanci anche consolidati degli
ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo
corredato di un giudizio della
società di revisione redatto secondo le modalità di cui
all’articolo 156 del Testo Unico
della Finanza o della corrispondente disciplina di
diritto estero applicabile.
L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la
società di revisione ha espresso
un giudizio negativo ovvero si è dichiarata
impossibilitata a esprimere un
giudizio.
2. Le società risultanti da
operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso
dell’esercizio precedente a
quello di presentazione della domanda o successivamente,
modifiche sostanziali nella loro
struttura patrimoniale devono produrre, a
completamento di quanto previsto
dal comma 1:
- il conto economico e rendiconto
finanziario pro-forma relativo ad almeno un
esercizio annuale chiuso
precedentemente alla data di presentazione della
domanda di ammissione;
- lo stato patrimoniale pro-forma
riferito alla data di chiusura dell’esercizio
precedente la domanda di
ammissione qualora le operazioni straordinarie o le
modifiche sostanziali siano
avvenute successivamente a tale data;
- gli ulteriori documenti
pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni.
Qualora dalla redazione dei
documenti pro-forma di cui al presente comma possa
derivare l’inattendibilità
oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa
Italiana, su richiesta motivata
dell’emittente, si riserva di accettare ricostruzioni
contabili storiche diverse.
3. I documenti contabili di cui
al comma 2 devono essere accompagnati dalla relazione
della società di revisione
contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di
base per la redazione dei dati
pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia
utilizzata nonché sulla
correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei
medesimi atti.
Analoga relazione deve essere
rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni
contabili storiche diverse dai
dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti
all’espressione del giudizio
dovranno essere motivati.
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4. I bilanci annuali di esercizio
e consolidati e le situazioni contabili annuali che
costituiscono la base dei dati
pro-forma di cui al comma 2 devono essere assoggettati,
per una parte largamente
preponderante, a revisione contabile completa. In caso di
impossibilità oggettiva, Borsa
Italiana si riserva, su richiesta motivata dell’emittente,
di accettare che solo una parte
preponderante dei dati sia assoggettata a revisione
contabile completa.
5. In via eccezionale, in deroga
al comma 1, può essere accettato un numero inferiore di
bilanci eventualmente integrati
dalla documentazione di cui al comma 2 corredata da
quanto previsto ai commi 3 e 4,
ovvero, nel caso di emittenti che non abbiano mai
pubblicato e depositato un
bilancio annuale i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Tale
deroga deve in ogni caso
rispondere agli interessi dell’emittente e degli investitori e
questi ultimi devono disporre di
tutte le informazioni necessarie per una valutazione
dell’emittente e degli strumenti
per i quali è richiesta l’ammissione.
6. L’emittente deve esercitare,
direttamente o attraverso le proprie controllate e in
condizioni di autonomia
gestionale, una attività capace di generare ricavi.
Borsa Italiana nel valutare la
sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale
verifica che non vi siano
ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi
economicofinanziari
propri dell’emittente. Qualora
Borsa Italiana ravvisi elementi
potenzialmente idonei a
ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale,
richiede che sia data al pubblico
adeguata informativa all’atto dell’ammissione a
quotazione ed eventualmente in
via continuativa.
L’attivo di bilancio ovvero i
ricavi dell’emittente non devono essere rappresentati in
misura preponderante
dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una
società le cui azioni sono
ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
7. Fermo quanto previsto dai
commi precedenti, le azioni delle banche popolari e delle
società cooperative autorizzate
all’esercizio dell’assicurazione possono essere
ammesse a condizione che nello
statuto dell’emittente:
- sia previsto che le emissioni
ordinarie di nuove azioni siano riservate
all'ingresso di nuovi soci e si
realizzino con l'assegnazione di una sola azione;
- il periodo minimo di iscrizione
richiesto per il riconoscimento del diritto di
voto nelle assemblee non sia
superiore a 90 giorni.
8. I requisiti di cui ai commi
precedenti non si applicano per l’ammissione di azioni
dello stesso emittente di
categoria diversa rispetto a quelle già quotate.
9. L’emittente deve aver
conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci a una
società di revisione ai sensi
dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo
quanto previsto dalla
corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.
10. Nel caso in cui l’emittente
sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di
un’agenzia di rating indipendente
locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la
domanda di ammissione, tale
rating o il relativo aggiornamento, se pubblici,
dovranno essere comunicati a
Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al
mercato nell’avviso in cui si
stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
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11. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente
articolo sono verificati dalla
Consob.
Articolo 2.2.2
(Requisiti delle azioni)
1. Ai fini dell’ammissione alla
quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti:
a) capitalizzazione di mercato
prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro; Borsa
Italiana può ammettere azioni con
una capitalizzazione inferiore qualora ritenga
che per tali azioni si formerà un
mercato sufficiente;
b) sufficiente diffusione, che si
presume realizzata quando le azioni siano ripartite
tra il pubblico per almeno il 25%
del capitale rappresentato dalla categoria di
appartenenza; Borsa Italiana può,
peraltro, ritenere sussistente tale requisito
quando il valore di mercato delle
azioni possedute dal pubblico faccia ritenere
che le esigenze di regolare
funzionamento del mercato possano essere soddisfatte
anche con una percentuale
inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della
percentuale:
1) non si tiene conto delle
partecipazioni azionarie di controllo, di quelle
vincolate da patti parasociali e
di quelle soggette a vincoli alla
trasferibilità delle azioni
(lock-up) di durata superiore ai 6 mesi;
2) non si tiene conto delle
partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo
che Borsa Italiana, su istanza
motivata dell’emittente, valutate la
tipologia dell’investitore e le
finalità del possesso, non accordi una
deroga al riguardo. Il calcolo
delle partecipazioni deve essere effettuato
secondo i criteri indicati
all’articolo 118 del Regolamento Consob
11971/99;
3) si tiene sempre conto di
quelle possedute da organismi di investimento
collettivo del risparmio, da
fondi pensione e da enti previdenziali.
2. Nel disporre l’ammissione alle
negoziazioni di azioni ordinarie di emittenti le cui
azioni ordinarie siano già
ammesse ovvero siano contestualmente ammesse alle
negoziazioni in un mercato
regolamentato o derivino da una scissione, fusione
mediante costituzione di nuova
società o altre operazioni assimilabili alle precedenti
che coinvolgano società quotate
in un mercato regolamentato, Borsa Italiana può
derogare a quanto previsto dal
precedente comma 1, lettera b). Tale deroga può essere
accordata tenuto conto della
diffusione delle azioni ordinarie.
3. Per le azioni di nuova
emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad
eccezione del godimento, rispetto
a quelle già quotate, non si applicano le previsioni
di cui al precedente comma 1.
Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a
quotazione con separata linea,
avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni
emesse, nonché alla prevista
durata di esistenza della separata linea.
4. Ad eccezione dei titoli
azionari delle banche popolari e delle società cooperative
autorizzate all’esercizio
dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di
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azioni prive del diritto di voto
nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale
diritto non sono già quotate
ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di
ammissione a quotazione.
5. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano
alle azioni di risparmio, per le
quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da
assicurare un regolare
funzionamento del mercato.
6. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente
articolo sono verificati dalla
Consob.
Articolo 2.2.3
(Ulteriori requisiti per ottenere
la qualifica di Star )
1. All’atto della domanda di
ammissione ovvero successivamente alla quotazione,
l’emittente può richiedere per le
proprie azioni ordinarie la qualifica di Star, secondo
le modalità indicate nelle
Istruzioni, rispettando le condizioni indicate nei commi
seguenti. Borsa Italiana,
verificata la sussistenza di tali condizioni, attribuisce la
qualifica di Star, con l’Avviso
in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni
ovvero con successivo Avviso.
2. Al fine di ottenere la
qualifica di Star, le azioni devono soddisfare i seguenti
requisiti:
a) devono avere una
capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non
superiore alla soglia stabilita
nelle Istruzioni ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 3,
del Regolamento;
b) devono avere una
capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non
inferiore alla soglia stabilita
nelle Istruzioni ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 3,
del Regolamento;
c) devono essere diffuse tra il
pubblico almeno per la percentuale di capitale
stabilita nelle Istruzioni. Nel
computo della percentuale si seguono le modalità di
cui all’articolo 2.2.2, comma 1,
lettera b).
3. Al fine di ottenere e
mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono:
a) rendere disponibile al
pubblico la relazione trimestrale entro 45 giorni dal
termine di ciascun trimestre
dell’esercizio;
b) avere l’ultimo bilancio
d’esercizio annuale corredato di un giudizio positivo
della società di revisione;
c) non avere l’attivo di bilancio
ovvero i propri ricavi rappresentati, in misura
preponderante, dall’investimento
o dai risultati dell’investimento in una società
le cui azioni sono ammesse alle
negoziazioni in un mercato regolamentato;
d) trasmettere i dati di
bilancio, nonché i dati trimestrali e semestrali, una volta
approvati dall’organo competente,
a Borsa Italiana secondo il formato
elettronico dalla stessa
predisposto e comunicare tempestivamente eventuali
modifiche apportate ai dati di
bilancio dall’assemblea dei soci;
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e) rendere disponibile sul
proprio sito Internet il bilancio, la relazione semestrale,
la relazione trimestrale, nonché
l’informativa di cui all’articolo 114, comma 1,
4 e 5, del Testo Unico della
Finanza e gli ulteriori elementi indicati da Borsa
Italiana nelle Istruzioni. Le
informazioni dovranno essere rese disponibili sul
sito secondo il formato indicato
da Borsa Italiana, anche in lingua inglese;
f) aver pubblicato, nei termini
previsti, i documenti contabili obbligatori sulla
base delle disposizioni
applicabili e non essere incorsi, nei precedenti 18 mesi,
in violazioni di obblighi
informativi formalmente accertati;
g) non essere ammessi a procedure
concorsuali e non avere società controllate ai
sensi dell’articolo 2359 del
codice civile ammesse a procedure concorsuali in
misura superiore alla soglia
stabilita nelle Istruzioni;
h) non avere le proprie azioni
ordinarie sospese dalle negoziazioni a tempo
indeterminato;
i) non incorrere in una delle
situazioni previste dagli articoli 2446 e/o 2447 del
codice civile;
j) aver individuato all’interno
della propria struttura organizzativa un soggetto
professionalmente qualificato ( investor
relator) che abbia come incarico
specifico la gestione dei
rapporti con gli investitori;
k) aver adottato il modello di
organizzazione, gestione e controllo previsto
dall’articolo 6 del decreto
legislativo 231/2001;
l) applicare, per quanto riguarda
la composizione del consiglio di
amministrazione nonché il ruolo e
le funzioni degli amministratori non
esecutivi e indipendenti, i
principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2
e 3 del Codice di Autodisciplina.
Borsa Italiana definisce nelle
Istruzioni criteri generali per la valutazione
dell’adeguatezza del numero degli
amministratori indipendenti, della rilevanza
delle relazioni commerciali,
finanziarie o professionali nonché dei rapporti di
natura familiare ai fini della
sussistenza del requisito dell’indipendenza.
L’entrata in vigore della
disciplina è subordinata all’esplicito assenso della
Consob;
m) applicare per quanto riguarda
l’istituzione e il funzionamento dei comitati
interni al consiglio di
amministrazione i principi e i criteri applicativi previsti
dall’articolo 5 del Codice di
Autodisciplina;
n) applicare per quanto riguarda
la remunerazione degli amministratori i principi
e i criteri applicativi previsti
dall’articolo 7 del Codice di Autodisciplina;
o) aver nominato un comitato per
il controllo interno in conformità a quanto
previsto dal principio 8.P.4. e
dal criterio applicativo 8.C.3. del Codice di
Autodisciplina;
p) aver vietato con efficacia
cogente ai componenti degli organi di
amministrazione e di controllo,
nonché ai soggetti che svolgono funzioni di
direzione e ai dirigenti ai sensi
del regolamento Consob n.11971/99 (c.d.
internal dealing) l’effettuazione
– direttamente o per interposta persona – di
operazioni di acquisto, vendita,
sottoscrizione o scambio delle azioni o di
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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strumenti finanziari ad esse
collegate nei 15 giorni precedenti la riunione
consiliare chiamata ad approvare
i dati contabili di periodo. Non sono soggetti
alle limitazioni gli atti di
esercizio di eventuali stock options o di diritti di
opzione relativi agli strumenti
finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti
dai piani di stock options, le
conseguenti operazioni di cessione purché
effettuate contestualmente
all’atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano
nel caso di situazioni
eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente
motivate dall’interessato nei
confronti della società.
In caso di adozione di un sistema
di amministrazione e controllo dualistico o
monistico, si applicano i
principi e i criteri applicativi previsti dall’articolo 12 del
Codice di Autodisciplina.
4. La qualifica di Star è
subordinata alla nomina di un operatore specialista incaricato
di
svolgere le funzioni di cui
all’articolo 2.3.5 relativamente alle azioni ordinarie.
Possono esercitare le funzioni di
specialista gli operatori ammessi alle negoziazioni
sul mercato.
Non possono esercitare l’attività
di specialista gli operatori che appartengono al
gruppo cui l’emittente fa parte o
che fa capo all’emittente.
Qualora l’emittente abbia diverse
tipologie di strumenti finanziari quotati può
procedere alla nomina di un
operatore specialista incaricato di svolgere le funzioni di
cui all’articolo 2.3.5, comma 1,
lettera a) anche relativamente a tali tipologie.
5. In caso di emittenti già
quotati, al fine di ottenere la qualifica di Star è richiesto il
rispetto del requisito economico
indicato nelle Istruzioni.
6. Borsa Italiana, su richiesta
motivata dell’emittente, può ritenere soddisfatti i requisiti
di cui al comma 3, lettere l) e
o), qualora il Consiglio di Amministrazione abbia
deliberato di proporre
all’Assemblea l’adeguamento a tali requisiti.
7. L’emittente si impegna a
comunicare tempestivamente a Borsa Italiana la temporanea
impossibilità di rispettare gli
obblighi di cui ai commi 3 e 4 e le relative motivazioni.
8. Borsa Italiana può concedere
una deroga al rispetto del requisito di presentazione
entro 45 giorni della 2a e 4a
trimestrale di cui al comma 3, lettera a), in caso di
comprovata impossibilità per
l’emittente di rispettarlo, dandone comunicazione
all’emittente e al pubblico entro
15 giorni dalla richiesta di deroga.
9. Borsa Italiana può richiedere
alla società tutte le informazioni rilevanti ai fini della
verifica degli obblighi di cui al
comma 3.
10. Con la periodicità indicata
nelle Istruzioni, Borsa Italiana con apposito Avviso può
escludere dalla qualifica di Star
le azioni per le quali nel semestre precedente non
siano state rispettate le
condizioni di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto
dell’importanza e della frequenza
dei casi nei quali tali condizioni sono venute a
mancare. Borsa Italiana può
altresì escludere, con la periodicità indicata nelle
Istruzioni, dalla qualifica di
Star le azioni per le quali siano venute meno le
condizioni di cui al comma 3,
lettera f), dalla data di ammissione della società nel
segmento Star. Con la medesima
periodicità, Borsa Italiana può escludere dalla
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qualifica Star le azioni per le
quali il flottante, calcolato secondo le modalità di cui
all’articolo 2.2.2, comma 1,
lettera b), sia sceso al di sotto della percentuale di
capitale stabilita nelle
Istruzioni. Dell’esclusione viene data notizia al pubblico.
11. Borsa Italiana verifica il
rispetto del requisito di capitalizzazione di cui al comma 2,
lettera a), secondo la
periodicità indicata all’articolo 4.1.2 e può, con apposito
Avviso, escludere dalla qualifica
di Star gli strumenti finanziari la cui
capitalizzazione sia divenuta
superiore alla soglia stabilita, secondo la procedura
stabilita all’articolo 4.1.2,
salvo che la società chieda di rimanere nel segmento Star
secondo quanto previsto nelle
Istruzioni.
12. Borsa Italiana, anche in
deroga alla periodicità indicata nelle Istruzioni, può
escludere, con provvedimento
motivato, dalla qualifica di Star le azioni delle società
per le quali si verifichino
condizioni tali da pregiudicare la situazione
economicofinanziaria
e/o patrimoniale dell’emittente o
del gruppo ad esso facente capo o
quando le azioni sono sospese a
tempo indeterminato. Il provvedimento è reso
pubblico mediante Avviso di Borsa
Italiana.
13. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano, nella sostanza, anche alle
società di diritto estero. E’
fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per
singoli emittenti, tenuto conto
degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e
termini diversi e/o ulteriori.
Articolo 2.2.3 bis
(Disposizioni transitorie)
Le società del segmento Star si
adeguano agli obblighi di cui all’articolo 2.2.3, comma 3,
lettera k), entro il 31 marzo
2008.
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Data di entrata in vigore:
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22
Capo 2 - Certificati
rappresentativi di azioni
Articolo 2.2.4
(Certificati rappresentativi di
azioni)
1. Nel caso di ammissione di
certificati rappresentativi di azioni, l’emittente le azioni
rappresentate è considerato come
emittente ai fini della presente Parte del
Regolamento.
2. L’emittente i certificati
rappresentativi di azioni deve essere soggetto a vigilanza
prudenziale in Italia o nel paese
in cui ha la sede legale.
3. All’emittente i certificati
rappresentativi e ai certificati medesimi si applica il
disposto degli articoli 2.1.3 e
2.1.4; i certificati devono, altresì, soddisfare i requisiti
di cui all’articolo 2.2.2.
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Data di entrata in vigore:
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Capo 3 - Obbligazioni
Articolo 2.2.5
(Requisiti degli emittenti di
obbligazioni)
1. Possono essere ammesse alla
quotazione le obbligazioni emesse da società o enti in
possesso dei requisiti di cui al
precedente articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, salvo
quanto disposto al successivo
articolo 2.2.6. Nel caso di obbligazioni convertibili in
azioni, queste ultime devono
essere negoziate in un mercato regolamentato o formare
oggetto di un contestuale
provvedimento di ammissione.
2. Per le obbligazioni emesse da
emittenti azioni ammesse o oggetto di un contestuale
provvedimento di ammissione nel
mercato MTAX può essere accettato un numero
inferiore di bilanci ovvero
possono essere accettati i documenti contabili di cui
all’articolo 2.2.1, commi 2, 3, 4
e 5.
3. In via eccezionale Borsa
Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni emesse
da un soggetto in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, convertibili in azioni
emesse da un terzo e negoziate in
un mercato regolamentato o che sono oggetto di
contestuale provvedimento di
ammissione.
4. Nel caso di ammissione alla
quotazione di obbligazioni convertibili in azioni
negoziate in un mercato
regolamentato diverso da quelli organizzati e gestiti da Borsa
Italiana l’emittente le
obbligazioni convertibili ha l’obbligo di:
- dimostrare la disponibilità in
Italia delle informazioni sui prezzi fatti
registrare dalle azioni derivanti
dalla conversione nel mercato principale nel
quale dette azioni sono quotate;
- dimostrare che, ove le azioni
derivanti dalla conversione siano emesse da un
terzo, questo ultimo sia
assoggettato ad una disciplina concernente le
informazioni da mettere a
disposizione del pubblico e dell’Autorità di
controllo sostanzialmente
equivalente a quella vigente in Italia;
- dimostrare che, ove le azioni
derivanti dalla conversione siano emesse da un
terzo, risultino disponibili in
Italia tutte le informazioni rilevanti rese
pubbliche dall’emittente terzo
nel mercato principale di quotazione delle
proprie azioni.
5. I bilanci, anche consolidati,
degli emittenti obbligazioni quotate devono essere
sottoposti a revisione contabile
ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico della
Finanza o della corrispondente
disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente
deve aver conferito l’incarico di
revisione contabile del bilancio, anche consolidato,
dell’esercizio in corso alla data
di presentazione della domanda di ammissione.
6. Nel caso in cui gli emittenti
le obbligazioni siano stati oggetto di rating sul merito di
credito da parte di un’agenzia di
rating indipendente locale o internazionale nei 12
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Data di entrata in vigore:
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mesi antecedenti la domanda di
ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento,
se pubblici, dovranno essere
comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale
rating attribuito alla singola
emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato
nell’avviso in cui si stabilisce
la data di inizio delle negoziazioni.
7. Qualora le obbligazioni siano
garantite in modo incondizionato e irrevocabile da un
terzo soggetto (garante) i
requisiti e gli adempimenti di cui alla presente Parte posti in
capo all’emittente le
obbligazioni si intendono riferiti al garante dell’emissione.
8. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente
articolo sono verificati dalla
Consob.
Articolo 2.2.6
(Requisiti degli enti locali)
1. Possono essere ammessi alla
quotazione gli strumenti finanziari emessi dagli enti
locali in possesso dei seguenti
requisiti:
a) per i soggetti indicati
nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e per i
consorzi a cui si applicano le norme degli enti
locali, l’ultimo rendiconto della
gestione, corredato della relazione di cui
all’articolo 73 del citato
decreto n. 77/1995, deve essere certificato
dall’organo di revisione
economico-finanziaria con le modalità di cui
all’articolo 105, comma 1,
lettera d), dello stesso decreto legislativo;
b) per i consorzi tra enti locali
territoriali aventi rilevanza economica e
imprenditoriale, l’ultimo
bilancio approvato deve essere corredato di un
giudizio della società di
revisione redatto secondo le modalità di cui
all’articolo 156 del Testo Unico
della Finanza;
c) per gli enti locali di diritto
estero l’ultimo bilancio o documento contabile
equivalente deve essere
certificato a norma della corrispondente disciplina di
diritto estero applicabile.
Articolo 2.2.7
(Requisiti delle obbligazioni)
1. Ai fini dell’ammissione alla
quotazione le obbligazioni devono essere:
a) emesse a fronte di un prestito
il cui ammontare residuo sia di almeno 15
milioni di euro o importo
equivalente, o, nel caso di obbligazioni convertibili,
di almeno 5 milioni di euro o
importo equivalente; Borsa Italiana potrà,
tuttavia, accettare un ammontare
inferiore a quelli appena indicati ove ritenga
che per le obbligazioni in
questione si formerà un mercato sufficiente;
b) diffuse tra il pubblico o
presso investitori professionali in misura ritenuta
adeguata da Borsa Italiana per
soddisfare l’esigenza di un regolare
funzionamento del mercato;
c) nel caso di obbligazioni
convertibili, le azioni derivanti dalla conversione
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Data di entrata in vigore:
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dovranno, per esplicita
previsione regolamentare, essere rese disponibili per
la negoziazione entro il decimo
giorno di borsa aperta del mese successivo a
quello di presentazione della
richiesta di conversione.
2. Ai sensi dell’articolo 2.2.14,
su richiesta dell’emittente, Borsa Italiana può ammettere
alla quotazione obbligazioni,
diverse da quelle convertibili, emesse o garantite
incondizionatamente e
irrevocabilmente da banche sottoposte a vigilanza prudenziale,
destinate ad una offerta pubblica
in Borsa da effettuarsi per il tramite di un operatore
specialista che svolga le
funzioni di cui all’articolo 2.3.15, comma 1, lettera a). Ai
fini della valutazione
dell’idoneità dell’offerta a realizzare una sufficiente
diffusione
tra il pubblico delle
obbligazioni, Borsa Italiana stabilisce, nelle Istruzioni, le
condizioni minime che l’offerta
deve soddisfare e, nel Provvedimento di ammissione,
le modalità e i termini
dell’offerta. Qualora l’offerta non raggiunga le condizioni
minime previste nelle Istruzioni,
Borsa Italiana si riserva di esercitare i poteri di cui
all’articolo 2.5.1.
3. Borsa Italiana si riserva, nel
caso di obbligazioni che presentino il rimborso e/o la
remunerazione indicizzata a tassi
di interesse con modalità ritenute complesse, di
assoggettare lo strumento
finanziario alla disciplina di cui al Capo 8 del presente
Titolo.
4. Borsa Italiana richiede
inoltre che per le obbligazioni convertibili sia prevista a
livello
regolamentare l’effettuazione di
rettifiche in occasione di eventi di natura
straordinaria che riguardano
l’emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le
rettifiche devono essere
informate a metodologie di generale accettazione e tendere a
neutralizzare il più possibile
gli effetti distorsivi dell’evento.
5. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui ai commi
precedenti sono verificati dalla
Consob.
Articolo 2.2.8
( Obblighi
informativi degli emittenti)
Nei casi di cui all’articolo
2.2.7, comma 2, l’emittente si impegna a comunicare
annualmente a Borsa Italiana il
numero di obbligazioni in circolazione.
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Capo 4 – Euro-obbligazioni
Articolo 2.2.9
( Euro-obbligazione)
1. Per euro-obbligazioni si
intendono le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da
società o enti nazionali o esteri
nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad
una normativa diversa da quella a
cui è sottoposto l’emittente e/o collocati in due o
più Stati.
2. All’emittente
euro-obbligazioni si applicano le disposizioni del Capo 3 del
presente
Titolo.
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Data di entrata in vigore:
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Capo 5 - Warrant
Articolo 2.2.10
(Definizione di warrant)
1. Per warrant si intende quello
strumento finanziario che conferisce al detentore la
facoltà di sottoscrivere (warrant
per sottoscrivere) o di acquistare (warrant per
acquistare) o di vendere (warrant
per vendere), alla o entro la data di scadenza, un
certo quantitativo di azioni
(azioni di compendio) contro versamento di un importo
prestabilito o da stabilire
secondo criteri prefissati nel caso di warrant per
sottoscrivere o per acquistare e,
viceversa, incassando un importo prestabilito o da
stabilire secondo criteri
prefissati nel caso di warrant per vendere.
Nel caso di emissione di warrant
per l’acquisto di azioni, le stesse devono risultare
depositate in una gestione
speciale, vincolate irrevocabilmente al servizio degli
emittendi warrant, presso un
soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.
Nel caso di emissione di warrant
per la vendita di azioni, il controvalore complessivo
dei fondi necessari per
l’acquisto delle azioni di compendio deve essere posto in
deposito vincolato al servizio
degli emittendi warrant, presso un soggetto sottoposto a
vigilanza prudenziale oppure deve
essere costituita una garanzia incondizionata e
irrevocabile per pari importo
rilasciata da un soggetto sottoposto a vigilanza
prudenziale.
Articolo 2.2.11
(Requisiti degli emittenti di
warrant)
1. Possono essere ammessi alla
quotazione i warrant di emittenti che soddisfino il
requisito di cui all’articolo
2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica, inoltre, l’articolo
2.2.5, comma 5.
2. Borsa Italiana può ammettere
alla quotazione warrant che si riferiscano ad azioni di
compendio negoziate in un mercato
regolamentato, a condizione che:
a) se le azioni di compendio sono
emesse dal medesimo emittente, questi
soddisfi i requisiti di cui ai
commi 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1;
b) se le azioni di compendio sono
emesse da un terzo, quest’ultimo soddisfi i
requisiti di cui ai commi 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1 e
abbia i bilanci sottoposti a
revisione contabile ai sensi del comma 5,
dell’articolo 2.2.5.
3. Nel caso in cui le azioni di
compendio siano negoziate in un mercato regolamentato
diverso da quelli gestiti da
Borsa Italiana, l’emittente i warrant dovrà altresì:
- dimostrare la disponibilità in
Italia delle informazioni sui prezzi fatti
registrare dalle azioni di
compendio nel mercato principale nel quale dette
azioni sono quotate;
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Data di entrata in vigore:
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- dimostrare che, ove le azioni
di compendio siano emesse da un terzo, questo
ultimo sia assoggettato ad una
disciplina concernente le informazioni da
mettere a disposizione del
pubblico e dell’Autorità di controllo
sostanzialmente equivalente a
quella vigente in Italia;
- dimostrare che, ove le azioni
di compendio siano emesse da un terzo,
risultino disponibili in Italia
tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche
dall’emittente terzo nel mercato
principale di quotazione delle proprie azioni.
4. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente
articolo sono verificati dalla
Consob.
Articolo 2.2.12
(Requisiti dei warrant)
1. Per l'ammissione alla
quotazione, i warrant devono avere i seguenti requisiti:
a) avere una circolazione
autonoma;
b) essere riferiti ad azioni di
compendio già negoziate in un mercato
regolamentato o oggetto di
contestuale provvedimento di ammissione;
c) le azioni derivanti
dall’esercizio dei warrant dovranno, per esplicita
previsione regolamentare, essere
rese disponibili per la negoziazione entro il
decimo giorno di borsa aperta del
mese successivo a quello di presentazione
della richiesta di esercizio;
d) essere diffusi tra il pubblico
o presso investitori professionali in misura
ritenuta adeguata da Borsa
Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare
funzionamento del mercato.
2. Borsa Italiana richiede che
sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di
rettifiche in occasione di eventi
di natura straordinaria che riguardano l’emittente le
azioni derivanti dall’esercizio
dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a
metodologie di generale
accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli
effetti distorsivi dell’evento.
3. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente
articolo sono verificati dalla
Consob.
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Data di entrata in vigore:
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29
Capo 6 - Altri titoli e
condizioni particolari di diffusione
Articolo 2.2.13
(Altri titoli)
Le disposizioni precedenti di
questo Titolo relative alle azioni, alle obbligazioni e ai
warrant regolano anche, in quanto
compatibili, l’ammissione alla quotazione
rispettivamente di titoli
rappresentativi di capitale di rischio, di altri titoli di
debito e di
altri titoli assimilabili ai
warrant.
Articolo 2.2.14
(Condizioni particolari di
diffusione)
1. In deroga alle previsioni di
cui agli articoli 2.2.2, 2.2.7, 2.2.12 ,
2.2.25 e 2.2.30, Borsa
Italiana può ammettere alla
quotazione in Borsa strumenti finanziari destinati entro
breve termine a un’offerta
pubblica in Borsa e per i quali sia ragionevole prevedere
che l’offerta medesima realizzi
una sufficiente diffusione tra il pubblico.
2. La sufficiente diffusione
degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettere
a),
b), c), d), f) e h) può essere
valutata tenendo conto delle situazioni derivanti dalla
quotazione ufficiale presso borse
di altri Stati.
3. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana i requisiti di al presente articolo
sono verificati dalla Consob.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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Capo 7 - Covered warrant e
certificates
Articolo 2.2.15
(Definizione di covered warrant)
1. Per covered warrant si
intendono gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che
conferiscono la facoltà di
acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza,
un certo quantitativo
dell’attività sottostante ad un prezzo prestabilito ovvero, nel
caso di contratti per i quali è
prevista una liquidazione monetaria, di incassare una
somma di denaro determinata come
differenza tra il prezzo di liquidazione
dell’attività sottostante e il
prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di
esercizio e il prezzo di
liquidazione dell’attività sottostante.
Nei casi di cui al successivo
articolo 2.2.18, lettere a) e b), i covered warrant sono
emessi da soggetti diversi e
indipendenti dagli emittenti l’attività sottostante
2. Ogni combinazione di emittente
il covered warrant, tipo di facoltà (call o put), attività
sottostante, prezzo e modalità di
esercizio, scadenza, identifica un diverso covered
warrant (una serie). Una
emissione di covered warrant può essere costituita da una o
più serie.
3. I covered warrant possono
prevedere condizioni risolutive o la modifica delle
caratteristiche contrattuali
originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo
dell’attività sottostante.
4. Borsa Italiana, su specifica
richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a
quotazione tipologie di covered
warrant che siano combinazioni di call e/o put
covered warrant o che prevedano
modifiche in uno o più degli elementi contenuti
nella definizione di cui al
precedente comma 1.
Articolo 2.2.16
(Definizione di certificates)
1. Per certificates si intendono
gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, diversi dai
covered warrant.
2. I certificates possono
prevedere condizioni risolutive o la modifica delle
caratteristiche contrattuali
originarie al raggiungimento di determinati livelli di
prezzo dell’attività sottostante.
3. Nei casi di cui al successivo
articolo 2.2.18, lettere a) e b), i certificates sono emessi
da soggetti diversi e
indipendenti dagli emittenti l’attività sottostante.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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Articolo 2.2.17
(Requisiti degli emittenti i
covered warrant o i certificates)
1. Possono essere ammessi a
quotazione i covered warrant e i certificates emessi dai
seguenti soggetti:
a) società o enti nazionali o
esteri, sottoposti a vigilanza prudenziale;
b) Stati o enti sovranazionali;
c) società o enti per i quali i
rapporti obbligatori connessi all’emissione vengano
garantiti, in modo incondizionato
e irrevocabile, da un soggetto diverso
(garante), appartenente alle
categorie di cui alle lettere a) e b).
2. Nel caso di cui al comma 1,
lettera c), i requisiti e gli adempimenti di cui alla
presente Parte posti in capo
all’emittente i covered warrant o i certificates si
intendono riferiti al garante
dell’emissione.
3. Gli emittenti i covered
warrant o i certificates, ad eccezione di quelli di cui al comma
1, lettera b), debbono soddisfare
i seguenti ulteriori requisiti:
a) possedere un patrimonio di
vigilanza minimo di almeno 25 milioni di euro;
b) possedere sistemi di gestione
e controllo dei rischi che siano conformi alle
disposizioni di vigilanza
prudenziale a cui sono sottoposti e comunque
comunicati a Borsa Italiana;
c) avere pubblicato e depositato,
conformemente al diritto nazionale, i bilanci,
anche consolidati, degli ultimi
tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo
corredato di un giudizio della
società di revisione redatto secondo le modalità
di cui all’articolo 156 del Testo
Unico della Finanza. L’ammissione alla
quotazione non può essere
disposta se la società di revisione ha espresso un
giudizio negativo ovvero si è
dichiarata impossibilitata a esprimere un
giudizio. I bilanci, anche
consolidati, degli emittenti covered warrant o
certificates quotati devono
essere sottoposti a revisione contabile ai sensi
dell’articolo 156 del Testo Unico
della Finanza o della corrispondente
disciplina di diritto estero
applicabile. L’emittente deve avere conferito
l’incarico di revisione contabile
per il bilancio dell’esercizio in corso alla data
di presentazione della domanda di
ammissione.
4. Nel caso in cui gli emittenti
i covered warrant o i certificates siano stati oggetto di
rating sul merito di credito da
parte di un’agenzia di rating indipendente locale o
internazionale nei 12 mesi
antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il
relativo aggiornamento, se
pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana,
indicando anche l’eventuale
rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni
saranno diffuse al mercato
nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle
negoziazioni.
5. Borsa Italiana può, al fine di
valutare l’idoneità dell’emittente i covered warrant o i
certificates, prendere in
considerazione la passata esperienza dell’emittente in materia
di covered warrant, certificates
o strumenti finanziari simili, e può richiedere al
REGBIT62 28_05_2007 con evid
Data di entrata in vigore:
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32
medesimo indicazioni sulle
strategie di copertura del rischio che intende adottare con
riguardo all’emissione.
Articolo 2.2.18
(Attività sottostante)
1. Possono essere ammessi a
quotazione i covered warrant e i certificates riferiti alle
seguenti attività sottostanti:
a) azioni di emittenti diversi
dall’emittente i covered warrant o i certificates,
negoziate in mercati
regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino
requisiti di elevata liquidità;
b) titoli di Stato negoziati su
mercati regolamentati, che presentino requisiti di
elevata liquidità;
c) tassi di interesse ufficiali o
generalmente utilizzati sul mercato dei capitali,
non manipolabili e caratterizzati
da trasparenza nei metodi di rilevazione e
diffusione;
d) valute, la cui parità di
cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli
organismi competenti e comunque
convertibili;
e) merci per le quali esista un
mercato di riferimento caratterizzato dalla
disponibilità di informazioni
continue e aggiornate sui prezzi delle attività
negoziate;
f) indici o panieri relativi alle
attività di cui alle lettere del presente comma,
nonché panieri di indici riferiti
alle medesime attività, a condizione che tali
panieri o indici siano notori e
caratterizzati da trasparenza nei metodi di
calcolo e diffusione;
g) contratti derivati relativi
alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali
esista un mercato liquido e
caratterizzato dalla disponibilità di informazioni
continue e aggiornate sui prezzi
dei contratti stessi.
2. Borsa Italiana, su specifica
richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a
quotazione covered warrant o
certificates su attività sottostanti diverse da quelle
indicate al comma precedente,
sempre che risultino soddisfatte le condizioni del
presente Capo.
Articolo 2.2.19
(Informativa sulle attività
sottostanti)
1. Qualora l’attività sottostante
sia costituita da strumenti finanziari di cui all’articolo
2.2.18, comma 1, lettera a),
ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato
in un altro Stato, l’emittente i
covered warrant o i certificates deve dimostrare la
disponibilità in Italia di tutte
le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente
l’attività sottostante nel
mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti
registrare dagli strumenti
finanziari nel mercato principale di quotazione con un
adeguato grado di aggiornamento.
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2. Nei casi di cui al comma 1
Borsa Italiana si riserva di richiedere all’emittente i
covered warrant o i certificates
di dimostrare che gli emittenti gli strumenti finanziari
sottostanti sono assoggettati ad
una disciplina concernente le informazioni da mettere
a disposizione del pubblico e
dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a
quella vigente in Italia.
3. Qualora l’attività sottostante
sia costituita dalle attività di cui all’articolo 2.2.18,
comma 1, lettere b), c), d), e),
f) e g) l’emittente i covered warrant o i certificates
deve dimostrare la disponibilità
in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui
prezzi delle suddette attività
sottostanti. In relazione alle attività di cui alla lettera f)
l’emittente i covered warrant o i
certificates deve altresì fornire la metodologia di
calcolo e di gestione degli
indici o dei panieri.
Articolo 2.2.20
(Requisiti dei covered warrant e
dei certificates)
1. Per l’ammissione alla
quotazione, ciascun covered warrant o certificates deve
soddisfare le seguenti
condizioni:
a) limitatamente ai covered
warrant avere scadenza non inferiore a 3 mesi, nel
caso in cui sulla medesima
attività sottostante sia stato introdotto da Borsa
Italiana un prodotto derivato, e
comunque non superiore a 5 anni dalla data in
cui è stata completata la
documentazione da allegare alla domanda di
ammissione a quotazione. Borsa
Italiana può ammettere alla quotazione
covered warrant aventi scadenza
superiore a 5 anni, su richiesta motivata
dell’emittente, qualora
sussistano informazioni sufficienti ai fini della
determinazione del prezzo dello
strumento stesso;
b) avere le seguenti
caratteristiche tecniche:
1. limitatamente ai covered
warrant e ai certificates appartenenti ai
segmenti e alle classi
individuati da Borsa Italiana nelle Istruzioni, la
parità/multiplo, così come
definita nell’articolo 1.3, deve essere pari a
0,1 qualora l’attività
sottostante sia costituita da azioni italiane
negoziate nei mercati
regolamentati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana e 0,0001 qualora il
sottostante sia costituito da indici gestiti
da Borsa Italiana o da società
con le quali Borsa Italiana abbia
stipulato appositi accordi;
2. l’esercizio a scadenza è
riconosciuto automaticamente per i covered
warrant in the money e per i
certificates; al possessore del covered
warrant o del certificates dovrà
comunque essere concessa la facoltà
di rinuncia attraverso apposita
comunicazione all’emittente entro
l’orario stabilito nelle
Istruzioni;
c) nel caso di covered warrant o
certificates su titoli di cui all’articolo 2.2.18,
comma 1, lettera a), l’emittente
i covered warrant o i certificates deve
dichiarare a Borsa Italiana
l’avvenuta comunicazione dell’emissione
all’emittente dell’attività
sottostante;
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d) nel caso di covered warrant o
certificates su titoli azionari negoziati nei
mercati regolamentati organizzati
e gestiti da Borsa Italiana, il numero
complessivo di azioni sottostanti
la singola emissione non può al momento
della presentazione della domanda
di ammissione superare il 2% del numero
totale di azioni in circolazione
del medesimo titolo. Borsa Italiana si riserva
tuttavia la facoltà di prevedere
una percentuale diversa in relazione alle
caratteristiche del titolo
azionario sottostante;
e) nel caso di covered warrant o
certificates su attività sottostanti di cui
all’articolo 2.2.18, comma 1,
lettera a), e), f) e g), Borsa Italiana richiede che
sia prevista a livello
regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di
eventi di natura straordinaria
che riguardano l’attività sottostante. Le
rettifiche devono essere
informate a metodologie di generale accettazione e
tendere a neutralizzare il più
possibile gli effetti distorsivi dell’evento.
L’emittente i covered warrant o i
certificates dovrà inoltre impegnarsi a
comunicare tali rettifiche a
Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato,
con congruo anticipo rispetto
alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci;
f) nel caso di covered warrant o
certificates che prevedono la liquidazione
monetaria, la modalità di
fissazione del prezzo di liquidazione deve essere
tale da ridurre il rischio di
andamenti anomali nei prezzi dell’attività
sottostante e di conseguenza il
prezzo di liquidazione deve essere, di norma,
espressione di una quantità
significativa di volumi scambiati dell’attività
sottostante. Nel caso in cui
l’attività sottostante sia costituita da azioni
italiane negoziate nei mercati
regolamentati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana, il prezzo di
liquidazione è pari rispettivamente al prezzo di
riferimento dello strumento
finanziario sottostante il giorno precedente quello
di scadenza nell’ipotesi di
esercizio a scadenza e al prezzo di riferimento
dello strumento finanziario
sottostante il giorno di esercizio nell’ipotesi di
esercizio anticipato. Nel caso in
cui l’attività sottostante sia costituita da
indici gestiti da Borsa Italiana
o da società con le quali Borsa Italiana abbia
stipulato appositi accordi, il
prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al
valore dell’indice calcolato sui
prezzi di apertura degli strumenti finanziari
che lo compongono nel giorno di
scadenza nell’ipotesi di esercizio a
scadenza e al valore dell’indice
calcolato sui prezzi di apertura degli
strumenti finanziari che lo
compongono il giorno successivo a quello di
esercizio nell’ipotesi di
esercizio anticipato.
2. In ogni caso Borsa Italiana si
riserva il diritto di rifiutare l’ammissione a quotazione
di covered warrant o certificates
al fine di tutelare la stabilità e il regolare
funzionamento del mercato delle
attività sottostanti ad essi connesse.
Articolo 2.2.21
(Liquidazione dei covered warrant
e dei certificates in caso di esercizio)
1. Qualora l’attività sottostante
sia costituita dagli strumenti finanziari di cui all’articolo
2.2.18, comma 1, lettere a) e b)
negoziati su mercati regolamentati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana, la
modalità di liquidazione dei covered warrant o dei
certificates a seguito di
esercizio anticipato o a scadenza, può avvenire,
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coerentemente con quanto indicato
nel prospetto di quotazione, mediante consegna
fisica dell’attività sottostante
o tramite liquidazione monetaria.
2. Per tutte le altre categorie
di attività sottostanti è consentita esclusivamente la
modalità di liquidazione
monetaria.
3. L’emittente i covered warrant
o i certificates stabilisce le modalità con cui il
detentore del warrant comunica la
volontà di effettuare l’esercizio anticipato o a
scadenza nonché i tempi e le
modalità con cui si effettua la liquidazione dell’attività
sottostante a seguito
dell’esercizio.
Articolo 2.2.22
(Impegni degli emittenti i
covered warrant o i certificates)
1. L’emittente i covered warrant
o i certificates si impegna a esporre in via continuativa
su tutte le serie quotate
proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino
tra loro in misura superiore al
differenziale massimo indicato nelle Istruzioni
(obblighi di spread), per un
quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione
dei covered warrant o dei
certificates e secondo la tempistica specificata nelle
Istruzioni. Borsa Italiana, in
relazione alle caratteristiche della singola emissione, si
riserva di prevedere i suddetti
obblighi di quotazione per un quantitativo più elevato
nell’Avviso di inizio delle
negoziazioni.
2. Borsa Italiana indica nelle
Istruzioni i casi in cui gli obblighi di spread di cui al
comma 1 non si applicano, anche
con riferimento a specifici comparti o segmenti di
negoziazione, tenuto conto, fra
l’altro, della tipologia di covered warrant o certificates
e delle modalità di negoziazione
dell’attività sottostante.
3. Borsa Italiana, almeno due
volte l’anno, rivede i quantitativi di cui al comma 1;
eventuali modifiche dei
quantitativi sono comunicate all’emittente e al mercato
mediante Avviso con congruo
anticipo rispetto alla data in cui le stesse diventano
efficaci.
4. Su richiesta dell’emittente,
Borsa Italiana può sospendere gli obblighi di quotazione
di cui al precedente comma 1, su
una o più serie di una stessa emissione di covered
warrant o certificates alle
condizioni indicate nelle Istruzioni oppure consentire
l’immissione delle quotazioni
senza avvalersi della funzionalità di cui all’articolo
4.2.3, comma 7, qualora ricorrano
motivi tecnici che non ne consentano l’utilizzo.
5. L’obbligo di cui al precedente
comma 1 può essere soddisfatto anche da un soggetto
terzo a ciò specificamente
incaricato (specialista) dall’emittente i covered warrant o i
certificates. In tal caso,
l’eventuale cessazione del rapporto con lo specialista per
qualsiasi causa deve essere
comunicata per iscritto a Borsa Italiana secondo le
modalità indicate nelle
Istruzioni. L’emittente è tenuto in ogni caso a garantire la
continuità della funzione di
specialista e a comunicare tempestivamente a Borsa
Italiana il nuovo incarico
eventualmente conferito.
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Capo 8 - Obbligazioni strutturate
Articolo 2.2.23
(Definizione di obbligazioni
strutturate)
Per obbligazioni strutturate si
intendono quei titoli obbligazionari che si differenziano da
quelli di cui al precedente Capo
3 in quanto il loro rimborso e/o la loro remunerazione
viene indicizzata all’andamento
dei prezzi di una delle seguenti attività:
a) azioni negoziate in mercati
regolamentati in Italia o in un altro Stato, che
presentino requisiti di elevata
liquidità;
b) titoli di Stato negoziati su
mercati regolamentati, che presentino requisiti di
elevata liquidità;
c) tassi di interesse ufficiali o
generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non
manipolabili e caratterizzati da
trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
d) valute, la cui parità di
cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli
organismi competenti e comunque
convertibili;
e) merci per le quali esista un
mercato di riferimento caratterizzato dalla
disponibilità di informazioni
continue e aggiornate sui prezzi delle attività
negoziate;
f) quote o azioni di OICR;
g) indici o panieri relativi alle
attività di cui alle lettere del presente comma, nonché
panieri di indici riferiti alle
medesime attività, a condizione che tali panieri o
indici siano notori e
caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e
diffusione;
h) contratti derivati relativi
alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista
un mercato liquido e
caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e
aggiornate sui prezzi dei
contratti stessi.
Articolo 2.2.24
(Requisiti degli emittenti di
obbligazioni strutturate)
1. Possono essere ammessi a
quotazione le obbligazioni strutturate emesse dai seguenti
soggetti:
a) società o enti nazionali o
esteri;
b) Stati o enti sovranazionali.
2. Gli emittenti le obbligazioni
strutturate, ad eccezione degli Stati, debbono soddisfare i
requisiti di cui all’articolo
2.2.1 commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica inoltre l’articolo
2.2.5, comma 5.
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3. Nel caso in cui gli emittenti
le obbligazioni strutturate siano stati oggetto di rating sul
merito di credito da parte di
un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale
nei 12 mesi antecedenti la
domanda di ammissione, tale rating o il relativo
aggiornamento, se pubblici,
dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando
anche l’eventuale rating
attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno
diffuse al mercato nell’avviso in
cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
4. Borsa Italiana può, al fine di
valutare l’idoneità dell’emittente le obbligazioni
strutturate, richiedere al
medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio
che intende adottare con riguardo
all’emissione.
5. L’emittente le obbligazioni
strutturate deve inoltre dimostrare la disponibilità in Italia
delle informazioni continue ed
aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato
principale di quotazione dalle
attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione. Borsa
Italiana si riserva la facoltà di
chiedere all’emittente la comunicazione ai fini della
diffusione al mercato, durante la
vita delle obbligazioni, delle variazioni dei prezzi
delle attività finanziarie
prescelte per l’indicizzazione.
6. L’emittente dovrà prevedere un
“agente” per il calcolo, incaricato di quantificare,
sulla base delle caratteristiche
specifiche dell’emissione, l’entità del rimborso e/o
della remunerazione.
7. Borsa Italiana, su specifica
richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a
quotazione obbligazioni
strutturate su attività diverse da quelle indicate all’articolo
2.2.23, comma 1, lettere a), b),
c) e d) sempre che risultino soddisfatte le condizioni
del presente Capo.
8. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente
articolo sono verificati dalla
Consob.
Articolo 2.2.25
(Requisiti delle obbligazioni
strutturate)
1. Ai fini dell’ammissione alla
quotazione, le obbligazioni strutturate devono essere:
a) indicizzate ad attività che
presentino requisiti di cui all’articolo 2.2.23;
b) emesse a fronte di un prestito
il cui ammontare residuo sia almeno pari al
valore determinato da Borsa
Italiana con proprie Istruzioni; Borsa Italiana
potrà, tuttavia, accettare un
ammontare inferiore a quello indicato nelle
istruzioni ove ritenga che per le
obbligazioni in questione si formerà un
mercato sufficiente;
c) diffuse tra il pubblico o
presso investitori professionali in misura ritenuta
adeguata da Borsa Italiana per
soddisfare l’esigenza di un regolare
funzionamento del mercato. Si
applicano le previsioni di cui agli articoli
2.2.7, comma 2, e 2.2.8.
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2. Borsa Italiana richiede
inoltre che per le obbligazioni strutturate:
a) il rimborso non possa in alcun
caso avvenire ad un prezzo inferiore al loro
valore nominale;
b) sia prevista l’effettuazione
di rettifiche in occasione di eventi di natura
straordinaria che riguardano le
attività sottostanti di cui all’articolo 2.2.23,
lettere a), e), f) e g),
prescelte per l’indicizzazione. Le rettifiche devono
essere informate a metodologie di
generale accettazione e tendere a
neutralizzare il più possibile
gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente le
obbligazioni strutturate dovrà
inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a
Borsa Italiana, ai fini della
diffusione al mercato, con congruo anticipo
rispetto alla data in cui le
rettifiche diverranno efficaci.
Le previsioni di cui alle
precedenti lettere a) e b) devono essere contenute nel
regolamento dell’emissione.
3. Borsa Italiana può richiedere,
inoltre, che per le obbligazioni strutturate le modalità di
calcolo dell’indicizzazione, se
espresse mediante formula matematica, siano
affiancate da un esempio numerico
di calcolo che non risulti fuorviante.
4. Borsa Italiana raccomanda che
i prezzi da utilizzare ai fini dell’indicizzazione siano,
di norma, espressione di una
quantità significativa di volumi scambiati dell’attività
finanziaria in questione.
5. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente
articolo sono verificati dalla
Consob.
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Data di entrata in vigore:
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Capo 9 – Asset backed securities
Articolo 2.2.26
(Definizione di asset backed
securities)
1. Per asset backed securities
(ABS) si intendono quegli strumenti finanziari emessi a
fronte di operazioni di
cartolarizzazione effettuate ai sensi:
a) della legge 30 aprile 1999, n.
130, e successive modifiche e integrazioni e di
leggi speciali alle quali si
applichino, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge n. 130;
b) di ordinamenti esteri che
prevedano l’impiego di crediti, sia presenti sia
futuri, e di altre attività
destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei
diritti incorporati negli
strumenti finanziari emessi ed eventualmente alla
copertura dei costi
dell’operazione di cartolarizzazione.
2. Possono essere ammesse a
quotazione le singole emissioni di ABS (tranche di ABS)
relative a un’operazione di
cartolarizzazione .
Articolo 2.2.27
(Requisiti degli emittenti di
ABS)
1. L’emittente deve avere per
oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni
di cartolarizzazione. Nel caso di
cui al primo comma, lettera b), dell’articolo 2.2.26,
Borsa Italiana può derogare a
tale disposizione nel caso ritenga adeguata la
documentazione comprovante che i
crediti o le altre attività, con il cui incasso o
realizzo sono soddisfatti i
diritti incorporati nelle ABS, costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da
quello della società e da quello relativo ad altre
operazioni di cartolarizzazione e
che su detto patrimonio separato non sono ammesse
azioni da parte di creditori
diversi dai portatori delle relative ABS.
2. I bilanci degli emittenti ABS
quotate devono essere corredati di un giudizio della
società di revisione redatto
secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo
Unico della Finanza o della
corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.
L’emittente deve aver conferito
l’incarico di revisione contabile del bilancio
dell’esercizio in corso alla data
di presentazione della domanda di ammissione.
Articolo 2.2.28
(Requisiti delle ABS)
1. Ai fini dell’ammissione alla
quotazione le tranche di ABS devono:
a) avere un valore nominale
residuo di almeno 50 milioni di euro o di
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controvalore di pari importo se
denominate in altre valute. Borsa Italiana può,
tuttavia, accettare un ammontare
inferiore a quello indicato ove ritenga che
per l’ABS in questione si formerà
un mercato sufficientemente liquido;
b) essere diffuse tra il pubblico
o presso investitori professionali in misura
ritenuta adeguata da Borsa
Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare
funzionamento del mercato;
c) essere oggetto di valutazione,
in via continuativa, da parte di almeno una
delle agenzie di rating
indipendenti indicate nelle Istruzioni. I rating richiesti
dall’emittente e resi pubblici
devono essere almeno pari al rating minimo
indicato nelle Istruzioni. Borsa
Italiana può ammettere alla quotazione
tranche prive di rating nel caso
in cui il rimborso delle stesse sia garantito da
uno Stato, da un ente o
un’agenzia governativa tale per cui il rating implicito
sia almeno pari a quello minimo
indicato nelle Istruzioni .
2. Borsa Italiana si riserva di
assoggettare le ABS alla disciplina di cui agli articoli
2.2.24, commi 4, 5, 6 e 7, e
2.2.25, commi 2, 3 e 4, del Capo 8 del presente Titolo,
nel caso presentino il rimborso
e/o la remunerazione indicizzata all’andamento di:
a) tassi d’interesse, con
modalità di indicizzazione ritenute complesse;
b) valute;
c) indici azionari o panieri di
indici azionari;
d) azioni o panieri di azioni
quotate in borsa in Italia o in un altro Stato.
Articolo 2.2.29
(Informazioni sull’operazione)
1. Per ciascuna emissione, gli
emittenti ABS sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana,
non appena disponibili, almeno le
seguenti informazioni ai fini della loro diffusione
al pubblico:
1) tutti i rating a cui
l’emissione è assoggettata e in particolare:
a) modifica del rating;
b) assoggettamento del rating a
un periodo di “studio” (nel caso tale
procedura sia prevista dalla
società di rating);
c) report integrale diffuso dalla
società di rating in merito ai due eventi
sopra menzionati;
d) report integrale, qualitativo
e quantitativo, relativo all’attività di
sorveglianza periodica delle
attività destinate al rimborso delle ABS;
2) i cambiamenti intervenuti nel
piano di ammortamento della tranche e nei
gradi di subordinazione tra
tranche e l’eventuale coefficiente di rettifica del
valore nominale della tranche ( pool
factor).
2. Borsa Italiana si riserva di
consentire l’omissione di dati e informazioni di cui al
comma precedente nei casi in cui
questi siano già contenuti in altra documentazione
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fornita dall'emittente o non
risultino rilevanti per la singola emissione. In tale ultimo
caso Borsa Italiana ne dà
comunicazione alla Consob.
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Capo 10 – OICR
Articolo 2.2.30
(Requisiti di ammissione delle
quote di fondi chiusi)
1. Possono essere ammessi alla
quotazione le quote di un fondo mobiliare o immobiliare
chiuso, purché siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) la società di gestione del
fondo abbia redatto e pubblicato almeno un rendiconto
semestrale del fondo;
b) il regolamento del fondo
preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei
certificati rappresentativi delle
quote del fondo.
2. Qualora venga richiesta
l’ammissione a quotazione delle quote di un fondo chiuso
sottoscritto mediante l’apporto
di attività, Borsa Italiana può derogare alle
disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), purché venga prodotta una ricostruzione
della situazione economica e
patrimoniale relativa almeno ad un semestre pro-forma.
3. Nel caso dei fondi mobiliari
chiusi, l’ammontare del fondo deve essere di almeno 25
milioni di euro.
4. I fondi mobiliari chiusi
provvedono ad investire almeno il 25% delle proprie attività
entro il termine di 24 mesi dalla
data del provvedimento di ammissione.
5. Le quote devono essere diffuse
tra il pubblico o presso investitori professionali in
misura ritenuta adeguata da Borsa
Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare
funzionamento del mercato.
6. Qualora si richieda
l’ammissione di quote di un singolo comparto del fondo, i
requisiti di cui al presente
articolo si intendono riferiti a tale comparto.
Articolo 2.2.31
(Requisiti di ammissione alla
quotazione delle quote o azioni degli OICR aperti)
1. Possono essere ammesse alla
quotazione le quote o azioni di OICR aperti indicizzati,
purché siano rispettate le
seguenti condizioni:
a) l’indice o il paniere di
titoli di riferimento dell’OICR sia caratterizzato da
trasparenza nei metodi di calcolo
e da aggiornamento giornaliero;
b) il valore dell’indice e i
prezzi fatti registrare dalle singole componenti nel
mercato principale di quotazione
siano disponibili ai negoziatori in Italia almeno
una volta al giorno;
c) il regolamento o lo statuto
dell’OICR preveda la quotazione in un mercato
regolamentato dei certificati
rappresentativi delle quote o azioni dell’OICR;
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d) impegno da parte di operatori
specialisti ad esporre in via continuativa prezzi in
acquisto e vendita secondo quanto
previsto dall’articolo 2.3.17.
2. Possono essere ammesse alla
quotazione le quote o azioni di OICR aperti strutturati,
purché siano rispettate le
seguenti condizioni:
a) l’indice a cui è legato
l’andamento dell’OICR e la formula che esprime il
collegamento tra andamento
dell’indice e dell’OICR siano caratterizzati da
trasparenza nei metodi di
calcolo;
b) il valore dell’indice sia
disponibile ai negoziatori in Italia almeno una volta al
giorno;
c) il regolamento o lo statuto
dell’OICR preveda la quotazione in un mercato
regolamentato dei certificati
rappresentativi delle quote o azioni dell’OICR;
d) impegno da parte di operatori
specialisti ad esporre in via continuativa prezzi in
acquisto e vendita secondo quanto
previsto dall’articolo 2.3.17.
3. Qualora successivamente
all’ammissione alla quotazione vengano meno i requisiti di
cui ai commi 1 e 2, Borsa
Italiana potrà decidere la sospensione o, nei casi più gravi,
la revoca dalle negoziazioni
delle quote o azioni dell’OICR aperto ai sensi del
successivo Titolo 2.5 del
presente Regolamento.
4. Qualora si richieda
l’ammissione di quote o azioni di un singolo comparto di un
OICR aperto, i requisiti di cui
al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto.
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Capo 11 – Azioni di Investment
Companies
Articolo 2.2.32
(Requisiti di ammissione delle
azioni delle Investment Companies)
1. Possono essere ammesse alla
quotazione le azioni ordinarie rappresentative del
capitale di Investment Companies
a condizione che lo statuto, nella clausola relativa
all’oggetto sociale, preveda le
seguenti regole in materia di investimenti e limiti alla
concentrazione del rischio:
- la società non investe in
strumenti finanziari quotati e non quotati di uno stesso
emittente e in parti di uno
stesso OICR per un valore superiore al 30% delle
proprie attività;
- il totale delle esposizioni
della società verso lo stesso emittente o gruppo (incluse
le esposizioni derivanti da
strumenti finanziari derivati OTC) deve essere
inferiore al 30% delle proprie
attività;
- la società non investe più del
20% delle proprie attività in quote di fondi
speculativi italiani o esteri;
- i limiti di cui sopra non
trovano applicazione quando gli strumenti finanziari sono
emessi o garantiti da uno Stato
appartenente all’Unione Europea, dai suoi enti
locali, da uno Stato appartenente
all’OCSE o da organismi internazionali di
carattere pubblico di cui fanno
parte uno o più Stati appartenenti all’Unione
Europea.
Lo statuto della società inoltre
può prevedere che i menzionati limiti possono essere
superati in presenza di
circostanze eccezionali. Tuttavia lo statuto precisa che il
superamento della soglia
statutaria non può protrarsi oltre 12 mesi.
2. Lo statuto precisa altresì che
ai fini della modifica dell’oggetto sociale è necessario
un quorum deliberativo del 90%
degli aventi diritto al voto in tutte le convocazioni,
fintanto che le azioni della
società sono negoziate nel segmento destinato alle
Investment Companies. Lo statuto
precisa altresì che lo stesso quorum è necessario
anche per la modifica della
clausola relativa al quorum deliberativo di cui al presente
articolo 2.2.32 comma 2.
3. Le Investment Companies
provvedono ad investire almeno il 25% del totale
dell’attivo entro il termine di
24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione.
Articolo 2.2.33
(Requisiti delle Investment
Companies)
1. Possono essere ammesse alla
quotazione le azioni rappresentative del capitale di
Investment Companies che abbiano
pubblicato e depositato, conformemente al diritto
nazionale, il bilancio di almeno
un esercizio annuale anche consolidato corredato di
un giudizio della società di
revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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156 del Testo Unico della Finanza
o della corrispondente disciplina di diritto estero
applicabile. L’ammissione alla
quotazione non può essere disposta se la società di
revisione ha espresso un giudizio
negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a
esprimere un giudizio.
2. Nel caso di società di recente
costituzione ed in deroga al disposto del comma 1,
Borsa Italiana, su richiesta
motivata dell’emittente, si riserva di accettare una
situazione patrimoniale ed
economica relativa a un periodo inferiore all’anno, purché
assoggettata al giudizio della
società di revisione ai sensi del comma 1.
3. Le società risultanti da
operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso
dell’esercizio precedente a
quello di presentazione della domanda o successivamente,
modifiche sostanziali nella loro
struttura patrimoniale devono produrre, a
complemento di quanto previsto
dal comma 1:
- il conto economico e rendiconto
finanziario pro-forma relativo ad almeno un
semestre chiuso precedentemente
alla data di presentazione della domanda di
ammissione;
- lo stato patrimoniale pro-forma
riferito alla data di chiusura del semestre
precedente la domanda di
ammissione qualora le operazioni straordinarie o le
modifiche sostanziali siano
avvenute successivamente a tale data.
Qualora dalla redazione dei
documenti pro-forma di cui al presente comma possa
derivare l’inattendibilità
oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa
Italiana, su richiesta motivata
dell’emittente, si riserva di accettare ricostruzioni
contabili storiche diverse.
4. I documenti contabili di cui
al comma 3 devono essere accompagnati dalla relazione
della società di revisione
contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di
base per la redazione dei dati
pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia
utilizzata nonché sulla
correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei
medesimi atti.
Analoga relazione deve essere
rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni
contabili storiche diverse dai
dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti
all’espressione del giudizio
dovranno essere motivati.
5. I bilanci di esercizio e
consolidati e le ricostruzioni contabili che costituiscono la
base
dei dati pro-forma di cui al
comma 3 devono essere assoggettati, per una parte
largamente preponderante, a
revisione contabile completa. In caso di impossibilità
oggettiva, Borsa Italiana si
riserva, su richiesta motivata dell’emittente, di accettare
che solo una parte preponderante
dei dati sia assoggettata a revisione contabile
completa.
6. L’emittente deve essere in
grado di operare in condizioni di autonomia gestionale.
Borsa Italiana nel valutare la
sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale
verifica che non vi siano
ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi
economicofinanziari
propri dell’emittente. Qualora
Borsa Italiana ravvisi elementi
potenzialmente idonei a
ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale,
richiede che sia data al pubblico
adeguata informativa all’atto dell’ammissione a
quotazione ed eventualmente in
via continuativa.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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7. Almeno tre tra componenti
dell’organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti
coloro che abbiano deleghe di
investimento, devono avere maturato una esperienza
complessiva di almeno un triennio
nella gestione strategica di investimenti della
dimensione e del tipo di quelli
che formano oggetto dell’investimento della società.
8. L’emittente deve aver
conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci a una
società di revisione ai sensi
dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo
quanto previsto dalla
corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.
9. Nel caso in cui l’emittente o
le società da esso controllate, siano state oggetto di
rating sul merito di credito da
parte di un’agenzia di rating indipendente locale o
internazionale nei 12 mesi
antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il
relativo aggiornamento, se
pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana.
Tale informazione sarà diffusa al
mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di
inizio delle negoziazioni.
10. Le società italiane che
intendono richiedere l’ammissione alla quotazione come
Investment Companies ai sensi del
presente Regolamento devono essere iscritte a uno
degli elenchi di cui agli
articoli 106, 107 oppure 113 del Testo Unico Bancario.
Articolo 2.2.34
(Requisiti delle azioni)
1. Ai fini dell’ammissione alla
quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti:
a) capitalizzazione di mercato
prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro; Borsa
Italiana può ammettere azioni di
Investment Companies con una capitalizzazione
inferiore qualora ritenga che per
tali azioni si formerà un mercato sufficiente;
b) sufficiente diffusione, che si
presume realizzata quando le azioni siano ripartite
tra il pubblico per almeno il 25%
del capitale rappresentato dalla categoria di
appartenenza; Borsa Italiana può,
peraltro, ritenere sussistente tale requisito
quando il valore di mercato delle
azioni possedute dal pubblico faccia ritenere
che le esigenze di regolare
funzionamento del mercato possano essere soddisfatte
anche con una percentuale
inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della
percentuale:
1) non si tiene conto delle
partecipazioni azionarie di controllo, di quelle
vincolate da patti parasociali e
di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità
delle azioni (lock-up) di durata
superiore ai 6 mesi;
2) non si tiene conto delle
partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che
Borsa Italiana, su istanza
motivata dell’emittente, valutate la tipologia
dell’investitore e le finalità
del possesso, non accordi una deroga al riguardo.
Il calcolo delle partecipazioni
deve essere effettuato secondo i criteri indicati
all’articolo 118 del Regolamento
Consob 11971/99;
3) si tiene sempre conto di
quelle possedute da organismi di investimento
collettivo del risparmio, da
fondi pensione e da enti previdenziali.
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2. Per le azioni di nuova
emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad
eccezione del godimento, rispetto
a quelle già quotate, non si applicano le previsioni
di cui al precedente comma 1.
Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a
quotazione con separata linea,
avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni
emesse, nonché alla prevista
durata di esistenza della separata linea.
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Capo 12 - ETC
Articolo 2.2.35
(Definizione di Exchange Traded
Commodities)
1. Per Exchange Traded
Commodities (ETC) si intendono quegli strumenti finanziari
emessi a fronte dell’investimento
in una delle seguenti attività:
a) merci per le quali esista un
mercato di riferimento caratterizzato dalla
disponibilità di informazioni
continue e aggiornate sui prezzi delle attività
negoziate;
b) contratti, anche derivati,
collegati alle attività di cui alla lettera precedente per le
quali esista un mercato liquido e
caratterizzate dalla disponibilità di informazioni
continue e aggiornate sui prezzi
dei contratti stessi.
2. Il valore degli ETC è
collegato all’andamento dei prezzi delle attività di cui al
precedente comma oppure al valore
di indici o panieri relativi alle attività di cui al
comma precedente a condizione che
siano notori e caratterizzati da trasparenza nei
metodi di calcolo e diffusione.
Articolo 2.2.36
(Requisiti degli emittenti di
Exchange Traded Commodities)
1. Possono essere ammessi a
quotazione gli ETC emessi dalle società o enti nazionali o
esteri che hanno per oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di
emissione degli strumenti di cui
all'articolo 2.2.35.
2. I bilanci degli emittenti ETC
devono essere corredati di un giudizio della società di
revisione redatto secondo le
modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della
Finanza o della corrispondente
disciplina di diritto estero applicabile.
3. Borsa Italiana può, al fine di
valutare l’idoneità dell’emittente gli ETC, richiedere al
medesimo indicazioni sulle
strategie di copertura del rischio che intende adottare con
riguardo all’emissione.
4. L’emittente gli ETC deve
inoltre dimostrare la disponibilità in Italia delle
informazioni continue ed
aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato principale
di quotazione dalle attività
sottostanti. Borsa Italiana si riserva la facoltà di chiedere
all’emittente la comunicazione ai
fini della diffusione al mercato, durante la vita degli
ETC, delle variazioni dei prezzi
delle attività sottostanti.
Articolo 2.2.37
(Requisiti degli ETC)
1. Possono essere ammessi alla
quotazione gli ETC purché siano rispettate le seguenti
condizioni:
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Data di entrata in vigore:
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a) il valore dell’indice e i
prezzi fatti registrare dalle sue componenti nel
mercato di quotazione di
riferimento siano disponibili ai negoziatori in Italia
con un adeguato grado di
aggiornamento;
b) impegno da parte di operatori
specialisti ad esporre, in via continuativa,
prezzi in acquisto ed in vendita
secondo quanto previsto dall’articolo 2.3.17.
2. Ai fini dell’ammissione alla
quotazione degli strumenti di cui all'articolo 2.2.35,
comma 1, gli emittenti devono
attestare che:
- le attività acquistate con i
proventi derivanti dalla sottoscrizione costituiscono
patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello dell’emittente e da quello delle
altre eventuali emissioni;
- le attività acquistate con i
proventi derivanti dalla sottoscrizione, nonché i
proventi generati dalle stesse
attività, sono destinati in via esclusiva al
soddisfacimento dei diritti
incorporati negli strumenti finanziari ed
eventualmente alla copertura dei
costi dell’operazione;
- su tali attività non sono
ammesse azioni da parte di creditori diversi dai
portatori dei relativi ETC.
L’attestazione prodotta
dall’emittente è suffragata da un apposito parere legale
rilasciato da un primario studio
legale internazionale, nel quale venga confermata la
sussistenza degli elementi di cui
al presente comma.
3. Nel caso in cui gli emittenti
degli ETC oppure gli stessi ETC o l’eventuale garante
siano stati oggetto di rating sul
merito di credito da parte di un’agenzia di rating
indipendente locale o
internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di
ammissione, tale rating o il
relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere
comunicati a Borsa Italiana
indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola
emissione. Tali informazioni
saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce
la data di inizio delle
negoziazioni.
4. Borsa Italiana richiede,
inoltre, che sia prevista l’effettuazione di rettifiche in
occasione di eventi di natura
straordinaria che riguardano le attività sottostanti di cui
all’articolo 2.2.35, comma 1
prescelte per l’indicizzazione. Le rettifiche devono
essere informate a metodologie di
generale accettazione e tendere a neutralizzare il
più possibile gli effetti
distorsivi dell’evento. L’emittente gli ETC dovrà inoltre
impegnarsi a comunicare tali
rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al
mercato, con congruo anticipo
rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.
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Data di entrata in vigore:
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Capo 13 – Strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni ai sensi dell'articolo
2.1.2, comma 7, lettera a)
Articolo 2.2.38
(Requisiti di ammissione)
1. Gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) devono essere
negoziati su un altro mercato
regolamentato europeo da oltre 18 mesi e non devono
essere stati oggetto di un
provvedimento di esclusione dalle negoziazioni, ai sensi
degli articoli 2.5.4, 2.5.6 e
2.5.7 del Regolamento, nei 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda di
ammissione alle negoziazioni.
2. Gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a), indicati nelle
Istruzioni, possono essere
ammessi alle negoziazioni se in possesso dei seguenti
requisiti:
a) l'emittente dello strumento
finanziario, nell'adempimento degli obblighi di
informazione societaria ad esso
applicabili, sia assoggettato ad una disciplina
sostanzialmente equivalente a
quella vigente in Italia;
b) l'informativa su fatti
rilevanti, l'informativa periodica, quella sulle operazioni
straordinarie e quella relativa
all'esercizio dei diritti dei portatori gli strumenti
finanziari sia disponibile in
lingua inglese presso il pubblico;
c) lo strumento finanziario non
sia sospeso o revocato dalla negoziazione nel
mercato regolamentato europeo di
riferimento, per ragioni non dipendenti da
cause tecnologiche inerenti
l'operatività del mercato stesso;
d) il soggetto richiedente di cui
all'articolo 2.1.2, comma 7, produca un documento
di sintesi in lingua italiana
sull'emittente lo strumento finanziario secondo quanto
stabilito dall'articolo 57 del
Regolamento Emittenti Consob n. 11971.
3. Borsa Italiana si riserva, ai
fini dell'ammissione alla negoziazione dello strumento
finanziario, di richiedere al
soggetto richiedente ulteriori informazioni, chiarimenti e
documentazione rispetto a quanto
previsto al comma precedente.
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28_05_2007
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T ITOLO
2.3
S PONSOR
E SPECIALISTA
Capo 1 – Sponsor e specialista
Star
Articolo 2.3.1
(Nomina dello sponsor)
1. L’emittente deve procedere
alla nomina di uno sponsor nei seguenti casi:
a) quando intenda presentare a
Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 2.1.2,
comma 1, domanda di ammissione di
strumenti finanziari di cui all’articolo
2.1.1, comma 1, lettera a), c),
d) e azioni di Investment Companies, non
avendo altri strumenti già
ammessi alla quotazione da Borsa Italiana;
b) quando, a seguito di gravi
infrazioni a norme del presente Regolamento o di
altri regolamenti o discipline
applicabili, Borsa Italiana richieda che sia
nominato uno sponsor per
assistere l’emittente negli adempimenti dovuti.
Dalla data che sarà comunicata
con successivo Avviso entrerà in vigore il seguente
comma 2
2.
In caso di operazioni di
Reverse merger e nel caso di operazioni di aumento di
capitale mediante conferimento in
natura di attività di valore significativamente
superiore all’attivo patrimoniale
dell’emittente come calcolato ai sensi dell’articolo
117 bis TUF e del relativo
Regolamento Consob previsto dall’articolo 117 bis
comma 2, quest’ultimo procede
alla nomina di un solo sponsor ai soli fini del rilascio
di dichiarazioni conformi a
quanto previsto dall’articolo 2.3.4, comma 2, lettere c) e
d). L’incarico di sponsor non può
essere conferito al soggetto che si trovi nelle
condizioni previste all’articolo
2.3.3 del Regolamento e specificate nelle Istruzioni. A
tal fine lo sponsor deve
rilasciare alla Borsa Italiana l’attestazione di cui
all’articolo
2.3.3, comma 2, entro la data
della nomina e comunque almeno 10 giorni di borsa
aperta antecedenti la data del
rilascio delle dichiarazioni.
3. Non è necessaria la nomina
dello sponsor nel caso di domanda di ammissione alla
quotazione di azioni rinvenienti
da un’operazione di fusione di società quotate.
4. L’incarico di sponsor deve
essere conferito non più tardi del momento di
presentazione a Borsa Italiana
della domanda di ammissione degli strumenti
finanziari e per una durata tale
da coprire almeno:
a) un anno dalla data di inizio
delle negoziazioni, nel caso in cui l’incarico sia
stato conferito in relazione
all’ammissione degli strumenti finanziari di cui
all’articolo 2.1.1, comma 1,
lettera a);
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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b) il periodo fino alla data di
inizio quotazione nel caso di ammissione degli
strumenti finanziari di cui
all’articolo 2.1.1, comma 1, lettere c) e d).
5. Nei casi di cui alla lettera
b) del precedente comma 1 l’incarico dovrà avere durata
pari ad almeno un anno.
6. La nomina dello sponsor è
comunque dovuta nel caso di prima ammissione degli
strumenti finanziari di cui
all’articolo 2.1.1, comma 1, lettera a).
7. Borsa Italiana può esentare
l’emittente dall’obbligo di cui al comma 1 qualora le
azioni di cui si chiede
l’ammissione alla quotazione siano già quotate in un altro
mercato regolamentato.
8. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i
riferimenti a Borsa Italiana
devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti
all’emittente come riferiti a
Borsa Italiana, per quanto applicabile.
Articolo 2.3.2
(Soggetti abilitati a esercitare
l’attività di sponsor)
Possono esercitare l’attività di
sponsor le banche e le imprese di investimento nazionali,
comunitarie ed extracomunitarie,
nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107
del T.U. bancario.
Nel caso di ammissione degli
strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettera a),
preceduta da un’offerta di
vendita o di sottoscrizione degli strumenti stessi effettuata
mediante consorzio, lo sponsor
dovrà essere capofila ( lead
manager) dell’offerta al
pubblico o del collocamento
istituzionale.
Articolo 2.3.3
(Rapporti tra sponsor ed
emittente)
1. Lo sponsor non può far parte
del gruppo cui l’emittente appartiene o che fa capo
all’emittente.
2. Lo sponsor deve rilasciare
attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la
consistenza dei relativi
rapporti, qualora:
a) lo sponsor o società del
gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo
sponsor fa capo (di seguito,
“Gruppo dello sponsor”) detengano una
partecipazione nella società
emittente o in società del gruppo a cui
l’emittente appartiene o che
all’emittente fa capo (di seguito,
“Gruppo dell’emittente”) o un
diritto di pegno o usufrutto su azioni
dell’emittente;
b) sussistano rapporti di natura
creditizia tra il Gruppo dello sponsor e il
Gruppo dell’emittente;
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
53
c) sussistano rapporti di natura
partecipativa e creditizia tra il Gruppo
dello sponsor e i soggetti che
detengono, direttamente e
indirettamente, partecipazioni
significative nell’emittente.
3. L’emittente deve rilasciare
attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la
consistenza dei relativi rapporti
partecipativi, qualora il Gruppo dell’emittente
detenga una partecipazione nel
Gruppo dello sponsor.
4. Nei casi di cui al comma 2,
lettera a) e lettera b), e comma 3, l’incarico di sponsor
non può essere conferito al
soggetto che si trovi nelle condizioni specificate nelle
Istruzioni.
5. Borsa Italiana, ai fini di un
ordinato svolgimento della procedura di ammissione, può
richiedere la nomina di un
diverso sponsor nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera c),
nei casi indicati nelle
Istruzioni. La disciplina contenuta nelle Istruzioni entrerà in
vigore subordinatamente
all’esplicito assenso della Consob.
6. Borsa Italiana può richiedere
la nomina di un diverso sponsor in casi diversi da quelli
previsti dalle Istruzioni,
comunicandolo all’emittente entro 15 giorni dal giorno in cui
è stata completata la
documentazione da allegare alla domanda. Nella comunicazione
sono riportate le motivazioni
della richiesta.
7. Qualora, successivamente
all’avvenuta presentazione della domanda di ammissione,
l’emittente proceda alla revoca
dello sponsor o quest’ultimo rinunci al proprio
mandato, entrambi i soggetti
dovranno darne immediata comunicazione a Borsa
Italiana, indicando le ragioni di
tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è
interrotta fino a quando
l’emittente nomini un altro sponsor che svolga le funzioni di
cui al presente capo per i
periodi di cui all’articolo 2.3.1, quarto e quinto comma.
8. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i
riferimenti a Borsa Italiana
devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti
all’emittente come riferiti a
Borsa Italiana, per quanto applicabile.
Articolo 2.3.4
(Ruolo dello sponsor nel caso di
ammissione di strumenti finanziari)
1. Lo sponsor collabora con
l’emittente nella procedura di ammissione degli strumenti
finanziari, ai fini di un
ordinato svolgimento della stessa.
2. Nel caso di ammissione alla
quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo
2.1.1, comma 1, lettera a), lo
sponsor assume le responsabilità di seguito elencate,
rilasciando per ciascuna di esse
apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana:
a) attesta di avere comunicato a
Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è
venuto a conoscenza nel corso
della propria attività e che dovrebbero
essere presi in considerazione da
Borsa Italiana stessa ai fini
dell’ammissione alla quotazione,
oltre a quelli già resi noti dall’emittente
ai sensi dell’articolo 2.4.1,
comma 2;
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b) assicura che l’organo
amministrativo e l’organo di controllo sono stati
adeguatamente informati in ordine
alle responsabilità e agli obblighi
derivanti dalle leggi e dai
regolamenti in vigore e conseguenti
all’ammissione alla quotazione
degli strumenti finanziari della società
stessa;
c) attesta, secondo le modalità
indicate nelle Istruzioni, sulla base di apposita
verifica condotta da una società
di revisione o da altro soggetto qualificato
indicato dall’organo di controllo
e accettato dallo sponsor, che la società
emittente e le principali società
del gruppo ad essa facente capo abbiano
istituito al proprio interno un
sistema di controllo di gestione tale da
consentire ai responsabili di
disporre periodicamente e con tempestività di
un quadro sufficientemente
esaustivo della situazione economica e
finanziaria della società e
dell’eventuale gruppo a essa facente capo;
d) dichiara di essersi formato il
convincimento che i dati previsionali esibiti
nell’ambito del piano
industriale, relativi all’esercizio in corso alla data di
presentazione della domanda di
quotazione, sono stati determinati
dall’emittente dopo attento e
approfondito esame documentale delle
prospettive economiche e
finanziarie dell’emittente e del gruppo ad esso
facente capo. Qualora il giorno
in cui è stata completata la
documentazione da allegare alla
domanda di ammissione alla quotazione
sia successiva al 15 settembre,
la dichiarazione deve estendersi ad almeno
i primi sei mesi dell’esercizio
successivo. Ai fini del rilascio della
dichiarazione, lo sponsor potrà
avvalersi di un’apposita verifica condotta
da una società di revisione o da
altro soggetto qualificato indicato
dall’organo di controllo e
accettato dallo sponsor.
L’attestazione di cui alla
lettera a) deve essere allegata alla domanda di
ammissione e rinnovata due giorni
prima del provvedimento di ammissione a
quotazione.
3. Nel caso di ammissione alla
quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo
2.1.1, comma 1, lettera a),
diversi dalle azioni di Investment Companies ,
per i quali
non sia stata presentata la
domanda di cui all’articolo 2.2.3, comma 1, lo sponsor si
impegna, altresì, per tutta la
durata del proprio incarico e a partire dalla data di inizio
delle negoziazioni:
a) a produrre o a far produrre a
proprio nome almeno due ricerche (come
definite nell’articolo 65 del
Regolamento approvato con delibera Consob n.
11971) all’anno concernenti
l’emittente, da redigersi tempestivamente e
secondo i migliori standard in
occasione della pubblicazione dei risultati di
esercizio e dei dati semestrali
o, in alternativa, in occasione della
pubblicazione dei dati
trimestrali relativi al quarto e secondo trimestre,
purché sia assicurato un
equivalente livello di completezza della ricerca. Le
ricerche devono essere diffuse al
pubblico secondo le modalità e la tempistica
stabilite nelle Istruzioni;
b) a organizzare almeno due volte
all’anno un incontro tra il management della
società e gli investitori
professionali, presenziando agli incontri medesimi.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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4. Nel caso di ammissione alla
quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo
2.1.1, comma 1, lettere c), d) e
azioni di Investment Companies, lo sponsor assume le
responsabilità di cui al comma 2
del presente articolo, lettere a), b), rilasciando per
ciascuna di esse apposita
dichiarazione scritta a Borsa Italiana.
5. Nel caso di ammissione alla
quotazione di azioni di Investment Companies lo sponsor
attesta che l'emittente dispone
di una struttura organizzativa e di procedure idonee ad
assicurare un'adeguata
valutazione delle proposte di investimento o di
disinvestimento nonché un
efficace monitoraggio del rischio. Tale attestazione non è
richiesta nel caso in cui
l’emittente sia un intermediario finanziario sottoposto a
vigilanza prudenziale.
6. Nel caso di ammissione alla
quotazione di azioni rappresentative del capitale di un
emittente che abbia deliberato
un’operazione di fusione per incorporazione di una
società quotata (incorporata) in
società non quotata (incorporante), qualora
l’incorporante non abbia altre
significative attività oltre alla partecipazione
nell’incorporata e presenti
debito finanziario, non è richiesta la dichiarazione di cui al
precedente comma 2, lettera c).
La disciplina di cui al presente comma si applica
anche nel caso in cui sia
prevista, successivamente al perfezionamento della fusione,
la distribuzione di riserve, da
finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento
finanziario.
7. Nel caso di ammissione alla
quotazione di azioni rappresentative del capitale di un
emittente che abbia deliberato
un’operazione di fusione per incorporazione di una
società quotata (incorporata) in
società non quotata (incorporante), qualora
l’incorporante non abbia altre
significative attività oltre alla partecipazione
nell’incorporata e non presenti
debito finanziario, non sono richieste le dichiarazioni
di cui al precedente comma 2,
lettere c) e d). La disciplina di cui al presente comma
non si applica nel caso in cui
sulla società quotata incorporata, in funzione o per
effetto dell'operazione di
fusione, gravino garanzie ovvero impegni o vincoli
contrattuali idonei, anche in via
potenziale, ad incidere in maniera rilevante sulla
struttura finanziaria della
stessa.
8. Nel caso di ammissione alla
quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo
2.1.1, comma 1, lettera a) ,
diversi dalle azioni di Investment Companies, per i
quali
sia stata presentata la domanda
di cui all’articolo 2.2.3 comma 1, gli obblighi di cui al
comma 3 sono a carico dello
specialista ai sensi dell’articolo 2.3.5.
9. Nel caso di ammissione alla
quotazione in borsa o di ammissione nel mercato MTAX
di azioni già ammesse alle
negoziazioni nel mercato Expandi successivamente al
1/12/2003, i cui emittenti
rispettino i requisiti previsti nelle Istruzioni:
a) lo sponsor assume la
responsabilità di cui al comma 2 del presente
articolo, lettere a), b), d),
rilasciando per ciascuna di esse apposita
dichiarazione scritta a Borsa
Italiana. Lo sponsor attesta altresì che i
requisiti quantitativi di
profittabilità e di struttura finanziaria
dell’emittente corrispondono alle
misure fissate da Borsa Italiana nelle
Istruzioni;
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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b) il Presidente dell’organo di
controllo attesta che il sistema di controllo di
gestione dell’emittente e
dell’eventuale gruppo ad esso facente capo è
affidabile ed adeguato rispetto
alle dimensioni ed alle caratteristiche
produttive aziendali. Ai fini del
rilascio della dichiarazione, il Presidente
dell’organo di controllo
considera le risultanze del lavoro svolto dalla
società di revisione per i
profili di competenza.
10. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana ai fini del presente articolo i
riferimenti a Borsa Italiana
devono essere intesi come riferiti a Consob e i riferimenti
all’emittente come riferiti a
Borsa Italiana, per quanto applicabile.
Articolo 2.3.5
(Obblighi degli operatori
specialisti nel segmento Star)
1. A partire dalla data di inizio
delle negoziazioni nel segmento Star, il soggetto
incaricato dall’emittente ai
sensi dell’articolo 2.2.3, comma 4, si impegna a svolgere
le seguenti funzioni di
specialista:
a) a esporre continuativamente
sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi
che non si discostino tra loro di
una percentuale superiore a quella stabilita
nelle Istruzioni da Borsa
Italiana per un quantitativo giornaliero fissato nelle
medesime Istruzioni;
b) a produrre o far produrre a
proprio nome almeno due ricerche (come definite
nell’articolo 65 del Regolamento
approvato con delibera Consob n. 11971)
all’anno concernenti l’emittente,
da redigersi tempestivamente e secondo i
migliori standard in occasione
della pubblicazione dei risultati di esercizio e
dei dati semestrali o, in
alternativa, in occasione della pubblicazione dei dati
trimestrali relativi al quarto e
secondo trimestre, purché sia assicurato un
equivalente livello di
completezza della ricerca. Le ricerche devono essere
diffuse al pubblico secondo le
modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni;
c) a organizzare almeno due volte
all’anno un incontro tra il management della
società e gli investitori
professionali, presenziando agli incontri medesimi.
2. Nel caso di azioni già
quotate, per le quali lo sponsor svolga le funzioni di cui
all’articolo 2.3.4, comma 3, gli
obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), a carico
dello specialista, decorrono dal
momento in cui termina l’incarico dello sponsor.
Articolo 2.3.6
(Rapporti tra emittente e
specialista STAR )
Il contratto stipulato con lo
specialista deve prevedere che nei casi di cessazione del
rapporto per qualsiasi causa,
deve esserne data comunicazione per iscritto a Borsa Italiana
secondo le modalità indicate
nelle Istruzioni.
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Articolo 2.3.7
(Pubblicità)
Il nome dello sponsor dovrà
comparire sugli avvisi la cui diffusione è prevista agli
articoli
2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente
Regolamento e potrà essere associato al nome
dell’emittente in atti e
pubblicazioni di Borsa Italiana.
Articolo 2.3.8
(Attività di accertamento)
1. Al fine di controllare il
rispetto delle norme del Regolamento o delle relative
Istruzioni, nonché, più in
generale, per garantire il rispetto delle norme di
funzionamento dei mercati, Borsa
Italiana può:
a) richiedere allo sponsor ogni
informazione o documento utile allo scopo;
b) convocare i rappresentanti
dello sponsor, al fine di acquisire chiarimenti in ordine
a specifici comportamenti o
situazioni.
2. Nel caso in cui siano
individuate presunte violazioni del presente Regolamento o
delle relative Istruzioni, Borsa
Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori,
avvia la procedura di cui
all’articolo 2.3.10.
3. Nel caso in cui siano
accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o
delle relative Istruzioni Borsa
Italiana può invitare lo sponsor ad un adeguato rispetto
delle norme medesime.
4. Per l’operatività sugli
strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana l’attività di
accertamento di cui al presente
articolo è posta in essere dalla Consob.
Articolo 2.3.9
(Provvedimenti nei confronti
dello sponsor)
1. In caso di violazione delle
norme del Regolamento o delle relative Istruzioni, ivi
incluso il caso di ostacolo da
parte dello sponsor all’attività di accertamento di cui
all’articolo 2.3.8, Borsa
Italiana può adottare nei confronti dello sponsor uno o più dei
seguenti provvedimenti, tenuto
conto della gravità del fatto e di eventuali altre
violazioni commesse nei 30 mesi
precedenti la violazione:
a) richiamo scritto. Nel caso in
cui nei 30 mesi precedenti la violazione, lo
sponsor abbia commesso un’altra
violazione dello stesso precetto o divieto in
relazione alla quale Borsa
Italiana abbia già adottato un richiamo, è adottato
il provvedimento di cui alla
lettera b);
b) pena pecuniaria da 5.000 euro
a 100.000 euro. Nel determinare l’importo
della pena pecuniaria Borsa
Italiana tiene conto della gravità del fatto;
c) inibizione a svolgere
l’attività di sponsor per le nuove operazioni fino ad un
periodo non superiore a 18 mesi.
Tale inibizione si estende allo svolgimento
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delle attività di sponsor e
Listing Partner in altri mercati gestiti e organizzati
da Borsa Italiana.
2. I provvedimenti previsti dal
comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi
dell’articolo 2.3.12 esclusi i
casi di:
a) richiamo scritto;
b) pena pecuniaria non superiore
a 30.000 euro.
3. I provvedimenti previsti dal
comma 1, sono in ogni caso comunicati al pubblico ai
sensi dell’articolo 2.3.12
qualora nei 30 mesi precedenti la violazione, lo sponsor
abbia commesso altre violazioni
del presente Titolo del Regolamento e delle relative
Istruzioni in relazione alle
quali siano stati adottati da Borsa Italiana ,
oppure da
Consob nel caso di cui al
successivo comma 5, tre provvedimenti non comunicati al
pubblico ovvero qualora lo
sponsor abbia commesso un’altra violazione dello stesso
precetto o divieto, in relazione
al quale sia stato adottato da Borsa Italiana ,
oppure da
Consob nel caso di cui al
successivo comma 5, un provvedimento diverso dal
richiamo.
4. La destinazione delle pene
pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con
apposito provvedimento comunicato
alla Consob e pubblicato mediante Avviso.
5. Per l’operatività sugli
strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i provvedimenti di
cui al presente articolo sono
adottati dalla Consob.
Articolo 2.3.10
(Procedura di accertamento delle
violazioni)
1. Ai fini dell’applicazione dei
provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9 viene attivata la
procedura di cui al presente
articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero
dalla data successiva nella quale
Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta
violazione. In tale ultimo caso,
la procedura di cui al presente articolo non può essere
attivata trascorsi tre anni dalla
presunta violazione.
2. La procedura è avviata da
Borsa Italiana con l’invio allo sponsor interessato di una
comunicazione contenente:
a) la descrizione dell’ipotesi di
violazione;
b) la fissazione di un termine
non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere
presentata una memoria scritta e
l’eventuale richiesta di un’audizione per un
esame congiunto della questione.
3. La comunicazione prevista dal
comma 2 del presente articolo può contenere
l’indicazione del provvedimento
che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso,
trascorso il termine di cui alla
lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che
lo sponsor abbia presentato
memoria scritta o richiesto un’audizione, Borsa Italiana
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applica il provvedimento indicato
nella comunicazione.
4. Qualora lo sponsor richieda la
convocazione di un’audizione per l’esame congiunto
della questione, ovvero qualora
Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa
Italiana ne fissa la data
comunicandola allo sponsor. Lo sponsor partecipa
all’audizione a mezzo del suo
legale rappresentante o tramite persona da lui
appositamente delegata, avendo la
possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia.
Nel caso di mancata presentazione
all’audizione non dovuta a giustificati motivi
Borsa Italiana procede sulla base
degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al
termine dell’audizione, Borsa
Italiana, su richiesta dell’interessato, può fissare un
nuovo termine non inferiore a 10
giorni per la presentazione di un’ulteriore memoria
scritta.
5. Sulla base degli elementi
acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi
precedenti, Borsa Italiana assume
una decisione entro 45 giorni dall’audizione o dal
successivo termine per il
deposito di un’ulteriore memoria scritta previsti dal comma
4 ovvero, nel caso in cui tale
audizione non venga richiesta né fissata da Borsa
Italiana, entro 45 giorni dalla
scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2,
lettera b).
6. Le decisioni assunte a norma
del comma precedente vengono tempestivamente
comunicate all’interessato con
provvedimento motivato. In caso di applicazione di
uno dei provvedimenti di cui
all’articolo 2.3.9, le spese della procedura ed in
particolare quelle relative
all’esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni
richieste, liquidate in misura
forfetaria secondo quanto previsto nell’articolo 3.3.1,
comma 3, sono sostenute dallo
sponsor.
7. Dell’attivazione della
procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni
Borsa Italiana informa
tempestivamente la Consob.
8. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana la procedura di cui al presente
articolo è posta in essere dalla
Consob.
Articolo 2.3.11
(Impugnazione dei provvedimenti)
I provvedimenti di cui
all’articolo 2.3.9 possono essere impugnati entro 15 giorni
dalla
comunicazione di cui all’articolo
2.3.10, comma 6, avanti al Collegio dei Probiviri,
costituito ai sensi dell’articolo
7.4.
Tale disposizione non si applica
ai provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9, comma 5.
Articolo 2.3.12
(Comunicazione al pubblico dei
provvedimenti)
1. L’applicazione dei
provvedimenti di cui all’articolo 2.3.9 è comunicata al pubblico
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negli Avvisi di Borsa Italiana (o
attraverso le strutture informatiche di supporto alle
negoziazioni), decorsi 15 giorni
dalla comunicazione del provvedimento
all’interessato senza che la
questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri,
ovvero, in caso di deferimento,
decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle
determinazioni del Collegio dei
Probiviri.
2. A richiesta dello sponsor è
comunicato al pubblico il testo integrale del
provvedimento nonché,
eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le
determinazioni del Collegio dei
Probiviri.
Articolo 2.3.13
(Sospensione dei termini)
I termini previsti dal presente
Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 2.3.9,
sono sospesi dal 1° agosto al 31
agosto di ogni anno.
Articolo 2.3.14
(Obblighi degli specialisti Star)
Le disposizioni di cui agli
articoli 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 e 2.3.13 si
applicano
anche agli specialisti Star
relativamente alle violazioni degli obblighi di cui all’articolo
2.3.5, comma 1, lettere b) e c),
in quanto compatibili.
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Capo 2 – Specialista sul mercato
MOT
Articolo 2.3.15
(Specialista sul mercato MOT)
1. Le negoziazioni si svolgono
nel mercato MOT con l’intervento degli operatori
specialisti di cui all'articolo
2.3.16 che si impegnano a sostenere la liquidità:
a) per gli strumenti finanziari
per i quali è richiesta la quotazione, nell’ipotesi di cui
all’articolo 2.2.7, comma 2
b) per gli strumenti finanziari
negoziati nei segmenti o classi individuati nelle
Istruzioni, su richiesta
dell’operatore specialista, eventualmente anche incaricato
dall’emittente.
2. Il nome dello specialista è
reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere
associato alla denominazione
dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.
3. Il soggetto che svolge le
funzioni di specialista si impegna a comunicare a Borsa
Italiana l’eventuale cessazione
dell’attività svolta. In tal caso, Borsa Italiana con
proprio Avviso stabilisce la data
di cessazione dell’attività di specialista.
Articolo 2.3.16
(Soggetti abilitati a esercitare
le funzioni di specialista sul mercato MOT)
1. Possono esercitare le funzioni
di specialista sul segmento DomesticMOT gli operatori
ammessi alle negoziazioni sul
segmento DomesticMOT. Qualora l’emittente sia
ammesso alle negoziazioni sul
segmento DomesticMOT l’impegno può essere assolto
dall’emittente stesso.
2. Possono esercitare le funzioni
di specialista sul segmento EuroMOT gli operatori
ammessi alle negoziazioni sul
segmento EuroMOT. Qualora l’emittente sia ammesso
alle negoziazioni sul segmento
EuroMOT l’impegno può essere assolto dall’emittente
stesso.
Articolo 2.3.16 bis
(Disposizioni transitorie)
All’entrata in vigore delle
modifiche alle disposizioni del presente Capo, gli specialisti
sul
segmento EuroMOT continuano a
svolgere l’attività di sostegno della liquidità sugli
strumenti finanziari di propria
competenza, salva diversa richiesta dello specialista
presentata a Borsa Italiana e
comunicata all’emittente.
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Capo 3 – Specialista per gli OICR
e gli ETC
Articolo 2.3.17
(Specialista per le quote o
azioni di OICR e per gli ETC)
1. Per l’ammissione delle quote
di fondi chiusi è necessaria la presenza di un operatore
specialista che si impegna a
sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è
richiesta la quotazione.
2. Per l'ammissione delle quote o
azioni di OICR aperti e di ETC è necessaria la
presenza di almeno un operatore
specialista che si impegna a sostenere la liquidità
degli strumenti finanziari su cui
è richiesta la quotazione. Borsa Italiana si riserva di
richiedere un numero maggiore di
operatori specialisti avuto riguardo alle modalità di
collocamento e alla diffusione
degli strumenti stessi.
3. Il nome degli specialisti è
reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere
associato alla denominazione
dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.
4. Possono esercitare la funzione
di specialista sulle quote di fondi chiusi gli operatori
ammessi alle negoziazioni nel
mercato MTA. Possono esercitare la funzione di
specialista sulle quote o azioni
di OICR aperti e di ETC gli operatori ammessi alle
negoziazioni nel mercato ETFplus.
5. L’eventuale cessazione del
rapporto con lo specialista per qualsiasi causa deve essere
comunicata per iscritto a Borsa
Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
L’emittente è tenuto in ogni caso
a garantire la continuità della funzione di specialista
e a comunicare tempestivamente a
Borsa Italiana il nuovo incarico eventualmente
conferito.
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T ITOLO
2.4
D OMANDA
E PROCEDURA DI AMMISSIONE
Articolo 2.4.1
(Domanda di ammissione alla
quotazione)
1. Salvo quanto disposto
all’articolo 2.4.7, la domanda, redatta secondo l’apposito
modello riportato nelle
Istruzioni, deve essere inoltrata a Borsa Italiana
dall’emittente, previa delibera
dell’organo competente, in conformità con le modalità
indicate nelle Istruzioni stesse.
2. Borsa Italiana indica nelle
Istruzioni la documentazione da produrre in allegato e da
menzionare nella domanda.
3. La domanda deve riferirsi a
tutti gli strumenti finanziari facenti parte della stessa
emissione. L’emittente deve
precisare se analoga domanda è stata presentata in un
altro mercato regolamentato o se
lo sarà nel termine di dodici mesi.
4. La domanda deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’emittente o dal
soggetto munito dei necessari
poteri e presentata, congiuntamente allo sponsor nei
casi di cui all’articolo 2.3.1,
comma 1, lettera a), presso il competente ufficio di Borsa
Italiana. Borsa Italiana comunica
all’emittente nonché alla Consob la completezza
della domanda allorché completa
della documentazione di cui al comma 2.
5. Fino alla data di inizio delle
negoziazioni, ogni annuncio, avviso, manifesto e
documento, che l'emittente
intenda rendere pubblico, relativo alla domanda di
ammissione ed alle
caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda
stessa, deve essere
preventivamente comunicato a Borsa Italiana e deve menzionare
che è in corso la procedura per
l’ammissione.
6. Per l’ammissione a quotazione
di strumenti finanziari di nuova emissione, fungibili
con quelli già quotati, nonché
per le azioni di nuova emissione, di pari categoria e
aventi le medesime
caratteristiche ad eccezione del godimento di quelle già
quotate,
non è richiesta una domanda da
parte dell’emittente, il quale dovrà peraltro informare
tempestivamente Borsa Italiana
dell’avvenuta emissione perché questa possa
provvedere in merito.
7. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana ai fini della domanda di
ammissione di cui al presente
articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere
intesi come riferiti a Consob e i
riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana.
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Articolo 2.4.2
(Procedura di ammissione alla
quotazione di strumenti finanziari)
1. Entro due mesi dal giorno in
cui è stata completata la documentazione da allegare alla
domanda Borsa Italiana delibera e
comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto
della domanda, dandone
contestuale comunicazione alla Consob. La decisione di
ammissione viene resa pubblica
mediante Avviso di Borsa Italiana. Con il
provvedimento di ammissione viene
altresì stabilito il comparto nel quale verrà
negoziato lo strumento
finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione,
ove previsto.
2. Il termine di due mesi può
essere interrotto da Borsa Italiana con propria
comunicazione qualora emerga la
necessità di acquisire nuove informazioni e
documenti. In questo caso, a
partire dalla data del ricevimento della relativa
documentazione, decorre
nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il
rigetto della domanda.
3. L’efficacia del provvedimento
di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso
subordinata al deposito del
prospetto di quotazione presso la Consob, ovvero alla
pubblicazione in Italia del
prospetto approvato dall’autorità competente di un altro
Stato membro dell’UE secondo la
disciplina di cui alla delibera n. 11971/99.
4. L’ammissione si perfeziona
allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione
del pubblico del prospetto
informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e
il segmento di mercato nel quale
verrà negoziato lo strumento finanziario .
Il pubblico
è informato mediante Avviso di
Borsa Italiana.
5. Borsa Italiana deve essere
tempestivamente informata di ogni fatto nuovo suscettibile
di influenzare in modo
significativo la valutazione degli strumenti finanziari che si
verifichi nel periodo
intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la
data di inizio delle
negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo
richieda
la tutela degli investitori,
potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento.
6. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al
presente articolo i riferimenti a
Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a
Consob e i riferimenti
all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto
compatibili.
Articolo 2.4.3
(Procedura di ammissione alla
quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata
alla diffusione degli strumenti
finanziari)
1. La domanda può essere
presentata prima che sia effettuata un'offerta di vendita e/o di
sottoscrizione finalizzata alla
diffusione degli strumenti finanziari. In tale caso è
richiesto che:
a) l’emittente o lo sponsor
comunichi a Borsa Italiana il consuntivo dei risultati
dell'offerta entro il giorno di
borsa aperta successivo alla data fissata per la
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chiusura, anche anticipata,
dell’offerta medesima;
b) gli strumenti finanziari siano
assegnati agli aventi diritto entro la data fissata
per il relativo pagamento, da
stabilirsi non oltre il quinto giorno di borsa
aperta successivo a quello di
chiusura dell’offerta.
2. Entro due mesi dal giorno in
cui è stata completata la documentazione da allegare alla
domanda Borsa Italiana delibera e
comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto
della domanda, dandone
contestuale comunicazione alla Consob. Con il
provvedimento di ammissione viene
altresì stabilito il comparto nel quale verrà
negoziato lo strumento
finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione,
ove previsto.
3. Il termine di due mesi può
essere interrotto da Borsa Italiana con propria
comunicazione qualora emerga la
necessità di acquisire nuove informazioni e
documenti. In questo caso, a
partire dalla data del ricevimento della relativa
comunicazione decorre nuovamente
il termine di due mesi per l’ammissione o il
rigetto della domanda.
4. L’efficacia del provvedimento
di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso
subordinata al deposito del
prospetto di offerta al pubblico e di quotazione presso la
Consob, ovvero alla pubblicazione
in Italia del prospetto approvato dall’autorità
competente di un altro Stato
membro dell’UE secondo la disciplina di cui alla
delibera n. 11971/99.
5. L'emittente informa il
pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell’ambito
dell’avviso da pubblicare ai fini
dell’offerta.
6. L’ammissione si perfeziona
allorché Borsa Italiana, a offerta conclusa e verificata la
sufficiente diffusione degli
strumenti finanziari, stabilisce la data di inizio delle
negoziazioni - che cadrà di norma
non oltre il giorno di pagamento di cui al primo
comma - e il segmento di mercato
nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario.
Il pubblico ne è informato
mediante Avviso di Borsa Italiana. I contratti conclusi
prima del giorno di pagamento
sono condizionati alla positiva conclusione
dell’offerta nel giorno di
pagamento della stessa.
7. Borsa Italiana deve essere
tempestivamente informata di ogni fatto nuovo,
suscettibile di influenzare in
modo significativo la valutazione degli strumenti
finanziari, che si verifichi nel
periodo intercorrente tra la data del provvedimento di
ammissione e la data di inizio
delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e
qualora lo richieda la tutela
degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio
provvedimento.
8. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al
presente articolo i riferimenti a
Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a
Consob e i riferimenti
all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto
applicabile.
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Articolo 2.4.4
(Procedura di ammissione alla
quotazione nel caso di offerta in opzione ai sensi
dell’articolo 2441 c.c.)
1. La domanda di ammissione di
uno strumento finanziario da parte di un emittente
avente altri strumenti già
quotati può essere presentata prima che sia effettuata
un'offerta in opzione ai sensi
dell’articolo 2441 c.c. In tale caso è richiesto che
l’emittente si impegni a:
a) comunicare a Borsa Italiana i
risultati dell'offerta in opzione entro il decimo
giorno di borsa aperta successivo
al termine del periodo di esercizio del
diritto di opzione;
b) mettere a disposizione degli
aventi diritto gli strumenti finanziari sottoscritti
entro il medesimo termine di
dieci giorni di cui alla precedente lettera a).
2. Entro due mesi dal giorno in
cui è stata completata la documentazione da allegare alla
domanda Borsa Italiana delibera e
comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto
della domanda, dandone
contestuale comunicazione alla Consob. Con il
provvedimento di ammissione viene
altresì stabilito il comparto nel quale verrà
negoziato lo strumento
finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione,
ove previsto.
3. Il termine di due mesi può
essere interrotto da Borsa Italiana con propria
comunicazione qualora emerga la
necessità di acquisire nuove informazioni e
documenti. In questo caso, a
partire dalla data del ricevimento della relativa
comunicazione decorre nuovamente
il termine di due mesi per l’ammissione o il
rigetto della domanda.
4. L’efficacia del provvedimento
di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso
subordinata al deposito del
prospetto informativo presso la Consob e alla sua messa a
disposizione del pubblico come
stabilito dalla Consob nel regolamento approvato con
delibera n. 11971/99.
5. L'emittente informa il
pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell’ambito
dell’avviso da pubblicare ai fini
dell’offerta in opzione.
6. L’ammissione si perfeziona
allorché Borsa Italiana, vagliati i risultati dell’offerta e
l’avvenuta messa a disposizione
degli strumenti finanziari nei termini di cui al
precedente comma 1, lettere a) e
b), stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e il
segmento di mercato nel quale
verrà negoziato lo strumento finanziario. Il pubblico
ne è informato mediante Avviso di
Borsa Italiana.
7. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana ai fini della procedura di cui al
presente articolo i riferimenti a
Borsa Italiana devono essere intesi come riferiti a
Consob e i riferimenti
all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto
applicabile.
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Articolo 2.4.5
(Diritti negoziabili)
Borsa Italiana, in occasione di
operazioni sul capitale effettuate da un emittente strumenti
finanziari quotati da cui derivi
un diritto negoziabile di opzione, di assegnazione, o
comunque ogni altro diritto
assimilabile ai precedenti, disporrà in base ai criteri
stabiliti
nelle Istruzioni, l’ammissione
alle negoziazioni di tali diritti disciplinandone, di volta in
volta, le modalità e i termini di
negoziazione e liquidazione e dandone comunicazione al
mercato mediante Avviso.
Articolo 2.4.6
(Procedura di ammissione alla
quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei
certificates emessi sulla base di
un programma di emissione)
1. L’emittente che intenda
adottare o abbia adottato un programma di emissione di
obbligazioni, di covered warrant
o di certificates richiede a Borsa Italiana il rilascio di
un giudizio di ammissibilità alla
quotazione degli strumenti finanziari da emettere
nell’ambito del programma. Il
giudizio è rilasciato da Borsa Italiana entro 2 mesi dal
giorno in cui è stata completata
la documentazione da allegare alla domanda qualora
l’emittente soddisfi le
condizioni e i requisiti dell’emittente obbligazioni, covered
warrant o dei certificates,
previsti dal presente Regolamento, e le caratteristiche degli
strumenti non contrastino con le
previsioni del Regolamento. Il giudizio di
ammissibilità alla quotazione
viene reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.
2. L’emittente che intenda
integrare un programma di emissione sul quale Borsa Italiana
ha rilasciato il giudizio di
ammissibilità con ulteriori note informative richiede il
rilascio del giudizio di
ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari
oggetto delle note informative
aggiunte. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana nei
termini indicati al comma 1 del
presente articolo.
3. L’emittente che modifica le
caratteristiche degli strumenti finanziari, relativamente
alle quali Borsa Italiana ha
rilasciato il giudizio di ammissibilità, richiede la conferma
del giudizio medesimo. Borsa
Italiana verifica periodicamente che non siano
intervenuti fatti, quali ad
esempio cambiamenti ai propri regolamenti o particolari
esigenze connesse alla gestione
del mercato, intercorsi dal rilascio del giudizio di
ammissibilità, tali da richiedere
un aggiornamento del giudizio di ammissibilità. In tal
caso Borsa Italiana informa
tempestivamente l’emittente che provvede a presentare
richiesta di conferma del
giudizio secondo il modello contenuto nelle Istruzioni .
Borsa Italiana accoglie la
richiesta entro 20 giorni dalla presentazione della domanda,
completa della documentazione
prevista.
4. L’efficacia del giudizio di
ammissibilità di cui al comma 1 e dell’eventuale conferma
dello stesso di cui al comma 3 è
condizionata al rilascio, entro 6 mesi,
dell’autorizzazione alla
pubblicazione del prospetto da parte di Consob, ovvero alla
pubblicazione in Italia del
prospetto approvato dall’autorità competente di un altro
Stato membro dell’UE secondo la
disciplina di cui alla delibera n. 11971/99.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
68
5. Per la quotazione delle
obbligazioni, dei covered warrant o dei certificates emessi
sulla base del programma,
l’emittente presenta a Borsa Italiana apposita domanda di
ammissione ai sensi dell’articolo
2.4.1, corredata dell’Avviso integrativo del
programma. Entro 5 giorni di
mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la
documentazione da allegare alla
domanda, Borsa Italiana, verificata la messa a
disposizione del pubblico del
prospetto, degli eventuali supplementi e la sussistenza
delle condizioni e dei requisiti
inerenti le obbligazioni, i covered warrant o i
certificates previsti dal
presente Regolamento, adotta il provvedimento di
ammissione, che viene comunicato
all’emittente e alla Consob. Con il provvedimento
di ammissione viene altresì
stabilito il comparto e il segmento di mercato nel quale
verrà negoziato lo strumento
finanziario, nonché il quantitativo minimo di
negoziazione.
6. La data di inizio delle
negoziazioni è stabilita da Borsa Italiana con proprio Avviso
non appena accertata l’avvenuta
messa a disposizione del pubblico dell’Avviso
integrativo del programma.
7. I termini di cui ai commi 1 e
5 possono essere interrotti da Borsa Italiana con propria
comunicazione qualora emerga la
necessità di acquisire nuove informazioni e
documenti. In questo caso, a
partire dalla data del ricevimento della relativa
documentazione, decorrono
nuovamente i termini ivi previsti.
Articolo 2.4.7
(Ammissione alla quotazione di
titoli emessi o garantiti da Stati o emessi da organismi
internazionali a carattere
pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri
dell'Unione europea)
1. Il decreto di emissione di
titoli emessi dalla Repubblica Italiana configura domanda
di ammissione alla quotazione da
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Borsa Italiana dispone
l’ammissione con riferimento ai titoli di cui riceve il relativo
decreto di emissione.
3. Borsa Italiana, ricevuta la
comunicazione concernente l’esito dell’asta, stabilisce la
data di inizio delle negoziazioni
relativa ai titoli di ciascuna emissione, che coincide
con quella del giorno successivo
all’effettuazione dell’asta, salvo diversa richiesta da
parte dell’emittente, e ne
informa il pubblico mediante proprio Avviso.
4. Per i titoli emessi o
garantiti dalla Repubblica Italiana che vengono collocati con
una
procedura diversa dall’asta,
Borsa Italiana si riserva, avuto riguardo alla tipologia
dello strumento, di stabilire una
procedura di quotazione idonea a rendere tempestivo
l’inizio delle negoziazioni.
5. Per i titoli emessi o
garantiti dagli altri Stati membri dell’Unione Europea ,
da altri
Stati terzi o emessi da organismi
internazionali a carattere pubblico di cui facciano
parte uno o più Stati membri
dell’Unione Europea, Borsa Italiana si riserva, avuto
riguardo alla tipologia dello
strumento e previa verifica che la diffusione tra il
REGBIT62 28_05_2007 con evid
Data di entrata in vigore:
28_05_2007
69
pubblico o presso investitori
professionali sia adeguata per soddisfare l’esigenza di un
regolare funzionamento del
mercato, di stabilire una procedura di quotazione idonea a
rendere tempestivo l’inizio delle
negoziazioni.
Articolo 2.4.8
(Cooperazione internazionale)
Borsa Italiana coopera con le
autorità competenti degli altri stati dell’Unione Europea
secondo quanto previsto dagli
articoli 18 e 19 della Direttiva 79/279.
Articolo 2.4.9
(Procedura di ammissione alle
negoziazioni di strumenti di cui all'articolo 2.1.2,
comma 7)
1. I soggetti di cui all’articolo
2.1.2, comma 7, presentano a Borsa Italiana apposita
domanda di ammissione redatta
secondo il modello riportato nelle Istruzioni.
2. Entro 5 giorni di mercato
aperto dal giorno in cui è stata completata la domanda,
Borsa Italiana, verificate le
condizioni e i requisiti inerenti gli strumenti, adotta il
provvedimento di ammissione alle
negoziazioni, che viene comunicato al richiedente
e alla Consob e diffuso mediante
Avviso di borsa. Nel provvedimento di ammissione
alle negoziazioni viene stabilito
il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto,
nonché il segmento di
negoziazione.
Il termine di 5 giorni può essere
interrotto da Borsa Italiana con propria
comunicazione, per una sola
volta, qualora il richiedente non fornisca le ulteriori
informazioni e i dati richiesti.
In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della
relativa documentazione, decorre
nuovamente il termine di 5 giorni per l’ammissione
o il rigetto della domanda.
Nell'Avviso che contiene il provvedimento di ammissione
alle negoziazioni viene stabilita
la data di inizio delle negoziazioni nonché gli
obblighi dell’operatore
specialista, ove previsto.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
70
T ITOLO
2.5
S OSPENSIONE
E REVOCA DALLA QUOTAZIONE
Articolo 2.5.1
(Sospensione e revoca dalla
quotazione)
1. Borsa Italiana può disporre:
a) la sospensione dalla
quotazione di uno strumento finanziario, se la regolarità
del mercato dello strumento
stesso non è temporaneamente garantita o rischia
di non esserlo ovvero se lo
richieda la tutela degli investitori;
b) la revoca dalla quotazione di
uno strumento finanziario, in caso di prolungata
carenza di negoziazione ovvero se
reputa che, a causa di circostanze
particolari, non sia possibile
mantenere un mercato normale e regolare per
tale strumento.
2. Ai fini della sospensione
dalla quotazione di cui al comma precedente, Borsa Italiana
fa prevalente riferimento ai
seguenti elementi:
a) diffusione o mancata
diffusione di notizie che possono incidere sul regolare
andamento del mercato;
b) azzeramento del valore
nominale delle azioni con contestuale delibera di
ricostituzione del capitale;
c) ammissione dell’emittente a
procedure concorsuali;
d) scioglimento dell’emittente
e) giudizio negativo della
società di revisione, ovvero impossibilità per la
società di revisione di esprimere
un giudizio, per due esercizi consecutivi.
3. Qualora nel periodo in cui uno
strumento finanziario è sospeso dalla quotazione si
siano verificate modifiche
sostanziali nella situazione economico, patrimoniale o
finanziaria dell’emittente, Borsa
Italiana può subordinare la revoca del
provvedimento di sospensione, nel
solo interesse della tutela degli investitori, alle
condizioni particolari che
ritenga opportune, nei limiti delle competenze di cui
all’articolo 2.1.2, all’articolo
2A.1.2 e all’articolo 2B.1.2 del Regolamento e che
siano esplicitamente comunicate
all’emittente.
Dalla data che sarà comunicata
con successivo Avviso entreranno in vigore i seguenti
commi 4 e 5:
4.
In caso di operazioni di
Reverse merger, Borsa Italiana può sospendere dalla
quotazione le azioni della
società qualora lo sponsor non abbia rilasciato le
dichiarazioni di cui all’articolo
2.3.1, comma 2, entro la data prevista per l’efficacia
della fusione.
5.
In caso di aumento di
capitale mediante conferimento in natura di attività di valore
significativamente superiore
all’attivo patrimoniale dell’emittente come calcolato ai
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
71
sensi dell’articolo 117 bis TUF e
del relativo Regolamento Consob previsto
dall’articolo 117 bis comma 2,
Borsa Italiana può sospendere dalla quotazione le
azioni della società qualora lo
sponsor non abbia rilasciato le dichiarazioni di cui
all’articolo 2.3.1, comma 2,
entro il giorno in cui sono emesse le azioni oggetto del
conferimento in natura.
6. La sospensione dalla
quotazione di uno strumento finanziario non può avere durata
superiore a 18 mesi; decorso tale
termine senza che siano venuti meno i motivi della
adozione del provvedimento, Borsa
Italiana dà avvio alla procedura di revoca dalla
quotazione dello strumento di cui
all’articolo 2.5.2.
7. Ai fini della revoca della
quotazione di cui al comma 1 Borsa Italiana farà
prevalentemente riferimento ai
seguenti elementi:
a) controvalore medio giornaliero
delle negoziazioni eseguite nel mercato e
numero medio di titoli scambiati,
rilevati in un periodo di almeno diciotto
mesi;
b) frequenza degli scambi
registrati nel medesimo periodo;
c) grado di diffusione tra il
pubblico degli strumenti finanziari in termini di
controvalore e di numero dei
soggetti detentori;
d) ammissione dell’emittente a
procedure concorsuali;
e) giudizio negativo della
società di revisione, ovvero impossibilità per la
società di revisione di esprimere
un giudizio, per due esercizi consecutivi;
f) scioglimento dell’emittente.
8. In caso di realizzazione di
un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi
dell’articolo 108 del Testo Unico
della Finanza, ovvero qualora a esito di un’offerta
pubblica avente ad oggetto la
totalità delle azioni con diritto di voto, l’offerente
dichiari di volere esercitare il
diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del Testo
Unico della Finanza, le azioni
oggetto dell’offerta sono revocate dalla quotazione a
decorrere dal giorno di borsa
aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del
corrispettivo dell’offerta. Ove
l’offerta pubblica sia estesa anche alla totalità delle
azioni prive del diritto di voto,
Borsa Italiana potrà disporre la contestuale revoca
dalla quotazione di tali azioni,
tenuto conto del controvalore complessivo del loro
flottante residuo.
9. Borsa Italiana dispone la
revoca dalla quotazione delle azioni delle Investment
Companies, in caso di superamento
di ciascuna delle soglie statutarie di cui al articolo
2.2.32 comma 1 che si protragga
oltre il termine indicato articolo 2.2.32 comma 1
(che decorre a far data
dall’invio della comunicazione di cui agli articoli 2.6.3 comma
1 lettere a), b) e c)), ovvero
nel caso di modifica dell’oggetto sociale di cui
all’articolo 2.2.32 commi 1 e 2,
ovvero in caso di mancato rispetto del disposto di cui
all’articolo 2.2.32 comma 3.
10. Le obbligazioni convertibili,
i warrant e i covered warrant aventi come attività
sottostante azioni quotate sono
revocati dalla quotazione qualora venga meno la
quotazione delle azioni
sottostanti.
REGBIT62 28_05_2007 con evid
Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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11. Borsa Italiana determina
nelle Istruzioni le modalità di revoca della quotazione degli
strumenti finanziari
caratterizzati da una durata limitata nel tempo o per i quali
abbia
luogo l’integrale conversione o
concambio in altro strumento finanziario a seguito di
operazioni societarie.
12. Borsa Italiana può disporre
la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario
ammesso sui mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 2.1.2,
comma 7, lettera a), qualora
analogo provvedimento sia stato disposto dalla
competente autorità estera o
dalla società di gestione del mercato regolamentato
europeo di riferimento oppure
qualora non sia più disponibile in maniera sistematica
presso il pubblico in lingua
inglese l'informativa di cui all'articolo 2.2.38, comma 2,
lettera b). Limitatamente a tali
strumenti finanziari, non si applicano i commi
precedenti.
13. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana, le funzioni di sospensione e
revoca di cui al presente
articolo sono esercitate dalla Consob.
Articolo 2.5.2
(Procedura di revoca)
1. Ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di revoca di cui all’articolo 2.5.1, commi 7 e
9, Borsa Italiana invia
all’emittente una comunicazione scritta con la quale vengono
richiamati gli elementi che
costituiscono presupposto per la revoca e viene fissato un
termine non inferiore a 15 giorni
per la presentazione di deduzioni scritte.
2. L’emittente nelle deduzioni
può richiedere un’audizione. L’audizione può essere
altresì richiesta da Borsa
Italiana, ove ne ravvisi la necessità. All’audizione partecipa
il legale rappresentante
dell’emittente o persona da lui appositamente delegata. Nel
caso di mancata presentazione
all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa
Italiana procede sulla base degli
elementi acquisiti.
3. La decisione di Borsa Italiana
è assunta entro 60 giorni dall’invio della
comunicazione di cui al comma 1.
4. Il termine di 60 giorni può
essere interrotto da Borsa Italiana con propria
comunicazione, per una sola
volta, qualora la stessa ravvisi la necessità di richiedere
ulteriori dati e informazioni in
relazione ad eventi rilevanti intervenuti
successivamente all’avvio della
procedura di revoca. In questo caso, a partire dalla
data del ricevimento della
relativa documentazione, decorre nuovamente il suddetto
termine di 60 giorni.
5. Dell’avvio della procedura di
revoca viene data immediata comunicazione alla
Consob.
6. I termini previsti dal
presente articolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di
ogni
anno.
7. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana, ai fini della procedura di revoca
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di cui al presente articolo i
riferimenti a Borsa Italiana devono essere intesi come
riferiti a Consob e i riferimenti
all’emittente come riferiti a Borsa Italiana, per quanto
applicabile.
Articolo 2.5.3
(Pubblicità)
Dell’adozione dei provvedimenti
di sospensione o di revoca di cui al presente Titolo
viene data tempestiva notizia
mediante Avviso di Borsa Italiana. I provvedimenti di
sospensione, nonché quelli di
revoca di cui all’articolo 2.5.1, commi 7, 8, 9, 10 e 12,
sono altresì tempestivamente
comunicati all’emittente e alla Consob.
Articolo 2.5.4
(Esclusione su richiesta delle
obbligazioni dalle negoziazioni)
1. L’esclusione dalle
negoziazioni delle obbligazioni quotate in Borsa è subordinata
al
ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) carenza degli scambi per
almeno 18 mesi;
b) ammontare residuo del prestito
inferiore a 2,5 milioni di euro o importo
equivalente;
c) numero di possessori inferiore
a 200 per le obbligazioni emesse da soggetti
diversi da banche;
d) impegno dell’emittente, almeno
fino alla data di decorrenza dell’esclusione
dalle negoziazioni di cui al
comma 4, a acquistare, direttamente o incaricando
un soggetto, le obbligazioni in
circolazione su richiesta dei portatori.
Borsa Italiana, su richiesta
dell’emittente, si riserva di derogare alla condizione di cui
alla lettera a), qualora la
richiesta sia inoltrata a seguito di offerta pubblica
totalitaria.
2. Ai fini dell’esclusione dalle
negoziazioni di obbligazioni quotate in Borsa, le società
emittenti inoltrano a Borsa
Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale
rappresentante, conforme allo
schema contenuto nelle Istruzioni.
3. Dalla presentazione della
richiesta, completa della documentazione di cui al comma
precedente, alla effettiva
esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno 60 giorni.
4. Borsa Italiana, entro dieci
giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma
precedente, dispone l’esclusione
dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza
della stessa. Il provvedimento di
Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al
pubblico mediante Avviso di Borsa
Italiana e trasmesso all’emittente.
5. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana, ai fini dell’esclusione dalle
negoziazioni di cui al presente
articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere
intesi come riferiti a Consob e i
riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana,
per quanto applicabile.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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Articolo 2.5.5
(Esclusione su richiesta dei
covered warrant e dei certificates dalle negoziazioni)
1. L’esclusione dalle
negoziazioni dei covered warrant e dei certificates quotati in
Borsa
è subordinata al possesso
integrale da parte dell’emittente dei propri covered warrant
e/o dei certificates emessi.
2. Ai fini dell’esclusione dalle
negoziazioni, le società emittenti inviano a Borsa Italiana
apposita richiesta scritta
conforme al Modello 4 contenuto nelle Istruzioni.
3. Entro 5 giorni di Borsa aperta
dal ricevimento della richiesta, Borsa Italiana invia
all’emittente una comunicazione
scritta con la quale viene fissata la prevista data di
decorrenza dell’esclusione e il
termine per la presentazione della documentazione di
completamento, di cui al Modello
5 delle Istruzioni.
4. Borsa Italiana, acquisita la
documentazione di completamento e verificata l’assenza
di scambi nelle 3 sedute di borsa
antecedenti la data prevista per l’esclusione, dispone
l’esclusione dalle negoziazioni
dei covered warrant e/o dei certificates oggetto della
richiesta. Il provvedimento di
esclusione di Borsa Italiana è tempestivamente
comunicato al pubblico mediante
Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente.
Articolo 2.5.6
(Esclusione su richiesta dalle
negoziazioni)
1. Ai fini dell’esclusione dalle
negoziazioni prevista dall’articolo 133 del Testo Unico
della Finanza, le società
emittenti italiane con azioni quotate in borsa o ammesse alle
negoziazioni nel mercato Expandi
o nel mercato MTAX inoltrano a Borsa Italiana
apposita richiesta scritta,
sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema
contenuto nelle Istruzioni.
2. Le società emittenti allegano
alla domanda di esclusione di cui al comma precedente
la seguente documentazione:
a) delibera dell’assemblea
straordinaria di richiesta di esclusione dalle
negoziazioni;
b) attestato dell’ammissione a
quotazione in altro mercato regolamentato
italiano o di altro Paese
dell’Unione Europea;
c) parere legale circa
l’esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina
dell’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria applicabile all’emittente ovvero
parere favorevole, rilasciato
dalla Consob, circa l’esistenza di altre condizioni
atte a garantire una tutela
equivalente agli investitori. Tali pareri sono da
allegare solo quando la richiesta
di esclusione riguarda le azioni ordinarie.
3. Dalla presentazione della
richiesta, completa della documentazione di cui al comma
precedente, alla effettiva
esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi.
4. Borsa Italiana, entro dieci
giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma
precedente, dispone l’esclusione
dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza
della stessa. Il provvedimento di
Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al
REGBIT62 28_05_2007 con evid
Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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pubblico mediante Avviso di Borsa
Italiana e trasmesso all’emittente.
5. Quindici giorni prima della
data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni,
l’emittente pubblica almeno su un
quotidiano a diffusione nazionale un avviso che
rinnova l’informativa al pubblico
circa l’imminente esclusione dalle negoziazioni.
6. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana, ai fini dell’esclusione dalle
negoziazioni di cui al presente
articolo i riferimenti a Borsa Italiana devono essere
intesi come riferiti a Consob e i
riferimenti all’emittente come riferiti a Borsa Italiana,
per quanto applicabile.
Articolo 2.5.7
(Esclusione su richiesta dalle
negoziazioni di emittenti di diritto estero)
Gli emittenti di diritto estero
con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato Expandi o nel mercato
MTAX inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta
di esclusione dalle negoziazioni
dei propri strumenti finanziari, sottoscritta dal legale
rappresentante, conforme allo
schema contenuto nelle Istruzioni e allegano la seguente
documentazione:
a) delibera dell’organo
competente che ha richiesto l’esclusione dalle
negoziazioni;
b) attestato dell’ammissione a
quotazione in altro mercato regolamentato.
Borsa Italiana diramerà Avviso di
Borsa Italiana dell’avvenuta presentazione della
richiesta.
Dalla presentazione della
richiesta, completa della documentazione allegata, alla
effettiva
esclusione delle negoziazioni
decorrono almeno 45 giorni.
Si applicano le disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2.5.6.
Articolo 2.5.8
(Esclusione su richiesta dalla
qualifica di Star)
1. Le società emittenti
informano, senza indugio, il mercato, secondo le modalità di cui
all’articolo 2.7.1, comma 1,
della decisione, assunta dall’organo competente, di
richiedere l’esclusione dalla
qualifica di Star illustrando le relative motivazioni. La
richiesta di esclusione, redatta
in conformità al modello indicato nelle Istruzioni, è
sottoscritta dal legale
rappresentante e contiene le motivazioni della richiesta di
esclusione.
2. Borsa Italiana individua nelle
Istruzioni le modalità e la tempistica di esclusione dalla
qualifica di Star.
Articolo 2.5.9
(Esclusione degli strumenti di
cui all'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a)
1. I soggetti che hanno chiesto
l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, ai
sensi dell'articolo 2.1.2, comma
7, lettera a), possono chiedere a Borsa Italiana
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Data di entrata in vigore:
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l'esclusione dalle negoziazioni
dei titoli precedentemente ammessi, tenuto conto
principalmente delle seguenti
condizioni:
a. esclusione dello strumento o
dell'emittente lo strumento dal primario indice
finanziario internazionale o
nazionale di appartenenza al momento
dell'ammissione alle negoziazioni
nel mercato regolamentato di Borsa
Italiana;
b. operazioni straordinarie che
abbiano comportato modifiche sostanziali nella
struttura economico-patrimoniale
dell'emittente lo strumento finanziario;
c. la diffusione tra il pubblico
dello strumento finanziario;
d. il controvalore e le quantità
scambiate sul mercato di Borsa Italiana nei 12
mesi precedenti;
e. la frequenza e la continuità
degli scambi sul mercato di Borsa Italiana nei 12
mesi precedenti.
2. Ai fini dell'esclusione dalle
negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al comma 1,
il soggetto richiedente inoltra a
Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta
dal legale rappresentante,
conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.
3. Dalla presentazione della
richiesta alla effettiva esclusione dalle negoziazioni
decorrono almeno 60 giorni.
4. Borsa Italiana, entro 10
giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2,
può disporre l'esclusione dalle
negoziazioni indicando la data di decorrenza della
stessa. Il provvedimento di Borsa
Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico
mediante Avviso di Borsa e
trasmesso al richiedente.
5. L'esclusione dalle
negoziazioni può essere disposta da Borsa Italiana, anche senza
la
richiesta del soggetto
richiedente di cui al comma 1. In tal caso, la disciplina di cui
ai
commi precedenti si applica in
quanto compatibile.
REGBIT62 28_05_2007 con evid
Data di entrata in vigore:
28_05_2007
77
T ITOLO
2.6
O BBLIGHI
DEGLI EMITTENTI
Articolo 2.6.1
(Rapporti con gli emittenti
strumenti finanziari quotati)
1. L’emittente strumenti
finanziari quotati deve comunicare a Borsa Italiana tutte le
informazioni che la stessa
ritenga utili, di volta in volta o in via generale, al fine del
buon funzionamento del mercato.
Borsa Italiana S.p.A. si impegna a garantire la
riservatezza delle eventuali
informazioni privilegiate ad essa comunicate.
2. Per il medesimo fine di cui al
comma precedente Borsa Italiana può richiedere
all’emittente di diffondere dati
e notizie necessari per l’informazione del pubblico nei
modi e nei termini da essa
stabiliti. Nel caso di inottemperanza alla richiesta, Borsa
Italiana, sentito l’emittente,
può procedere alla diffusione di tali informazioni, salvo
che l’emittente non opponga la
decisione di ritardare la divulgazione ai sensi
dell’articolo 114, comma 3 del
Testo Unico della Finanza o non opponga, con
reclamo motivato alla Consob, che
dalla diffusione può derivargli grave danno.
3. Nell’esercizio dei poteri di
cui ai precedenti commi 1 e 2 Borsa Italiana collabora con
la Consob al fine di evitare
sovrapposizioni di richieste agli emittenti.
4. L’emittente strumenti
finanziari quotati comunica a Borsa Italiana, secondo il modulo
allegato nelle Istruzioni, il
nominativo del referente destinatario delle richieste di
informazioni di cui al presente
articolo, nonché del relativo sostituto.
5. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana, ai fini del presente articolo, i
riferimenti a Borsa Italiana
devono essere riferiti a Consob e i riferimenti
all’emittente sono riferiti a
Borsa Italiana, in quanto applicabile.
Articolo 2.6.2
(Obblighi informativi)
1. L’emittente è comunque tenuto
a:
a) inviare a Borsa Italiana copia
degli avvisi di cui agli articoli 84 e 89 del
regolamento approvato con
delibera Consob n. 11971. L’invio deve essere
effettuato non più tardi del
giorno precedente a quello previsto per la
pubblicazione da parte
dell’organo di stampa;
b) comunicare a Borsa Italiana,
qualora abbia ottenuto l’ammissione alla
quotazione di azioni, ogni
variazione dell’ammontare e della composizione
del proprio capitale sociale, con
le modalità e nei termini stabiliti nelle
apposite Istruzioni;
c) comunicare a Borsa Italiana,
entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale
REGBIT62 28_05_2007 con evid
Data di entrata in vigore:
28_05_2007
78
precedente, il calendario annuale
degli eventi societari nel quale sono
precisati, anche sotto forma di
intervalli temporali le date stabilite per:
- la riunione dell’organo
competente di approvazione della quarta
trimestrale e/o del progetto di
bilancio dell’esercizio precedente;
- la riunione dell’organo
competente di approvazione del bilancio
dell’esercizio precedente o del
rendiconto annuale di gestione;
- la riunione dell’organo
competente di approvazione della seconda
trimestrale e/o della semestrale
dell’esercizio in corso o della relazione
semestrale della gestione;
- la riunione dell’organo
competente di approvazione della prima e terza
trimestrale dell’esercizio in
corso;
- le eventuali riunioni
dell’organo competente per l’approvazione dei dati
preconsuntivi;
- le eventuali presentazioni dei
dati contabili agli analisti finanziari.
L’emittente, qualora abbia
fornito il calendario annuale sotto forma di
intervalli temporali, deve
comunicare a Borsa Italiana, non appena decise, le
date stabilite per gli eventi e
ogni successiva variazione delle informazioni
contenute nel calendario.
d) inserire nel comunicato
relativo all’approvazione del bilancio da parte
dell’organo competente la data
proposta per il pagamento dell’eventuale
dividendo;
e) comunicare a Borsa Italiana,
ai fini dell’ordinato svolgimento delle
negoziazioni, le ulteriori
informazioni specificate nelle Istruzioni.
2. Le comunicazioni di cui al
comma 1 sono diffuse al pubblico mediante Avviso di
Borsa Italiana.
3. Fermi restando gli obblighi
informativi di cui ai commi precedenti in quanto
compatibili, gli emittenti quote
o azioni di OICR nonché ETC comunicano
tempestivamente a Borsa Italiana
le seguenti informazioni:
a) qualsiasi cambiamento delle
informazioni contenute nella documentazione
fornita a Borsa Italiana con la
domanda di ammissione alla quotazione secondo
quanto indicato nelle Istruzioni;
b) l’adozione di qualsiasi misura
volta a sospendere temporaneamente la
sottoscrizione o il rimborso
delle quote o azioni dell’OICR o di ETC;
c) qualsiasi proposta di modifica
agli schemi di funzionamento di ciascun ETC
nonché di ciascun OICR quotato
sottoposta al vaglio delle competenti autorità,
compresi la trasformazione, la
fusione, la scissione, lo scioglimento, la
liquidazione o l’adozione di
qualsiasi provvedimento di disciplina delle crisi ai
sensi del Testo Unico della
Finanza o della equivalente normativa estera
applicabile;
d) ogni modifica al regime di
tassazione applicabile ai sottoscrittori delle quote o
azioni dell’OICR e di ETC;
REGBIT62 28_05_2007 con evid
Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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e) la fissazione di date per il
pagamento dei proventi di gestione e il relativo
ammontare; per i soli fondi
chiusi le date dovranno essere stabilite secondo
quanto previsto dall’articolo
2.6.5, comma 3, del Regolamento;
f) la fissazione di date per
operazioni di raggruppamento e frazionamento; le date
dovranno essere stabilite secondo
quanto previsto dall’articolo 2.6.5, comma 1,
del Regolamento.
4. L’emittente quote di fondi
mobiliari chiusi invia tempestivamente al mercato,
secondo le modalità di cui
all’articolo 2.7.1 comma 1, un comunicato relativo
all’adempimento dell’obbligo di
cui all’articolo 2.2.30 comma 4.
5. Borsa Italiana, qualora non ne
sia già in possesso, si riserva di chiedere all’emittente
quote o azioni di un OICR aperto
nonché di ETC la composizione dell’indice di
riferimento e la comunicazione di
ogni variazione della composizione dello stesso.
6. L’emittente di quote o azioni
di un OICR aperto nonché di ETC comunica a Borsa
Italiana, secondo le modalità ,
la tempistica e con i dettagli stabiliti nelle Istruzioni:
a) il valore e la composizione
del patrimonio netto (NAV) dell’OICR o il valore
ufficiale dell’ETC;
b) qualora l’OICR o l’ETC
prevedano la possibilità di sottoscrivere le quote o azioni
attraverso la consegna degli
strumenti finanziari componenti l’indice, il paniere di
strumenti finanziari o le merci,
e l’ammontare in denaro da consegnare per
sottoscrivere una quota o azione
dell’OICR;
c) il numero di quote o azioni in
circolazione;
d) il valore dell’indice di
riferimento dell’OICR o del sottostante dell’ETC, qualora
tale informazione non sia
altrimenti a disposizione di Borsa Italiana;
e) qualora l’OICR li preveda: il
livello di protezione, il livello della garanzia, il
valore del multiplo e il valore
del
cushion.
7. Al fine di assicurare la
completezza delle informazioni a disposizione del mercato,
l’emittente di quote o azioni di
un OICR aperto calcola in via continuativa, durante lo
svolgimento delle negoziazioni,
il valore indicativo del patrimonio netto ( iNAV)
di
ciascun OICR aperto quotato.
Nelle Istruzioni sono stabilite le modalità di diffusione
al pubblico di tale valore
indicativo.
8. Gli emittenti per i quali sia
in corso l’istruttoria per l’ammissione alla quotazione
inviano a Borsa Italiana gli
avvisi inerenti all’offerta da pubblicare su quotidiani al
fine di una loro diffusione
mediante Avvisi di Borsa Italiana.
9. Borsa Italiana indica nelle
Istruzioni l’informativa che l’emittente è tenuto a
predisporre anche in lingua
inglese.
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Data di entrata in vigore:
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80
Dalla data che sarà comunicata
con successivo Avviso entreranno in vigore i seguenti
commi 10 e 11:
10. In caso di operazioni di
Reverse merger, ovvero di aumento di capitale mediante
conferimento in natura di
attività di valore significativamente superiore all’attivo
patrimoniale dell’emittente come
calcolato ai sensi dell’articolo 117 bis TUF e del
relativo Regolamento Consob
previsto dall’articolo 117 bis, comma 2, l’emittente
invia tempestivamente al mercato,
secondo le modalità di cui agli articoli 2.7.1,
comma 1, e 2.7.2, un comunicato
relativo al rilascio a Borsa Italiana, da parte dello
sponsor, delle dichiarazioni di
cui all’articolo 2.3.1, comma 2.
11. Nel caso di cui al comma
precedente, l’emittente comunica a Borsa Italiana la data
prevista per l’efficacia della
fusione oppure, nel caso di conferimenti in natura di cui
al comma precedente, la data
prevista per l’emissione delle azioni. La comunicazione
di cui al presente comma viene
inviata tempestivamente e comunque almeno 10
giorni di borsa aperta prima
della data prevista per l’efficacia della fusione oppure
della data prevista per
l’emissione delle azioni.
12. Fermo restando quanto
disposto negli articoli 2.2.4, 2.2.5, comma 7, e 2.2.17, comma
2, l’emittente le azioni
rappresentate dai certificati e il garante dell’emissione di
covered warrant, certificates e
obbligazioni devono assoggettarsi ai medesimi
obblighi informativi nei
confronti di Borsa Italiana cui, ai sensi delle leggi e dei
regolamenti vigenti, sono
assoggettati gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla
quotazione.
13. Nel caso in cui l’emittente e
la singola emissione siano stati oggetto di rating sul
merito di credito da parte di
un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale,
tali rating, se pubblici,
dovranno essere resi noti al mercato, unitamente alle
informazioni richieste nelle
Istruzioni in fase di ammissione, secondo le modalità di
cui all’articolo 2.7.1, comma 1.
L’emittente si impegna altresì a comunicare con le
medesime modalità qualsiasi
modifica nei giudizi di rating.
In fase di prima applicazione,
l’emittente dovrà comunicare esclusivamente i rating
richiesti o aggiornati dopo
l’entrata in vigore della presente disposizione.
14. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all’emittente sono
riferiti a Borsa Italiana. A tali
fini, gli obblighi di cui al presente articolo sono
adempiuti nei confronti di Consob
secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 del
Regolamento e sono diffusi al
pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.
Articolo 2.6.3
( Ulteriori
obblighi delle Investment Companies)
1. Oltre agli obblighi
informativi derivanti dall’applicazione degli articoli 2.6.1 e
seguenti, le Investment Companies
sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi
informativi:
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Data di entrata in vigore:
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a) in caso di superamento delle
soglie statutarie di cui all’articolo 2.2.32 comma 1,
derivante da una operazione di
acquisto e/o di cessione di strumenti finanziari, le
Investment Companies inviano
tempestivamente al mercato, secondo le modalità
di cui all’articolo 2.7.1 comma
1, e 2.7.2, un comunicato in cui si motiva il
superamento di dette soglie
statutarie;
b) in caso di riduzione degli
investimenti entro i limiti percentuali fissati nello
statuto di cui all’articolo
2.2.32 comma 1, derivante da una operazione di
acquisto e/o di cessione di
strumenti finanziari, ovvero nel caso in cui gli
investimenti scendano sotto la
soglia del 25% delle proprie attività, le Investment
Companies inviano tempestivamente
al mercato un comunicato, secondo le
modalità di cui all’articolo
2.7.1 comma 1, e 2.7.2 relativo a tale riduzione;
c) in occasione della
pubblicazione della relazione trimestrale e della relazione
semestrale e del progetto di
bilancio nei casi previsti dall’articolo 82 comma 2 del
Regolamento Consob 11971, le
Investment Companies verificano il rispetto degli
obblighi di cui all’articolo
2.2.32 comma 1, sulla base dei dati in questa
contenuti. Nel caso in cui si
rilevi il mancato rispetto degli obblighi di
diversificazione di cui
all’articolo 2.2.32, comma 1, le Investment Companies
inviano tempestivamente al
mercato un comunicato, secondo le modalità di cui
all’articolo 2.7.1 comma 1, e
2.7.2 in cui si motiva il mancato rispetto degli
obblighi di diversificazione di
cui all’articolo 2.2.32 comma 1;
d) il Presidente dell’organo di
controllo attesta annualmente, nella relazione
prodotta in occasione
dell’approvazione del bilancio, il rispetto dell’obbligo di
cui alle precedenti lettere a) e
b);
e) nel caso di cui all’articolo
2.2.32 comma 3, le Investment Companies inviano
tempestivamente al mercato,
secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 comma
1, e 2.7.2, un comunicato
relativo all’adempimento dell’obbligo ivi previsto;
f) in caso di sostituzione dei
componenti l’organo amministrativo, dirigenti e di tutti
coloro che abbiano deleghe di
investimento di cui all’articolo 2.2.33, comma 7, le
Investment Companies inviano
tempestivamente al mercato un comunicato,
secondo le modalità di cui
all’articolo 2.7.1, comma 1, e 2.7.2, nel quale si
illustra la sussistenza del
requisito di cui all’articolo 2.2.33, comma 7.
2. Almeno tre tra componenti
l’organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti
coloro che abbiano deleghe di
investimento, devono avere maturato una esperienza
complessiva di almeno un triennio
nella gestione strategica di investimenti della
dimensione e del tipo di quelli
che formano oggetto dell’investimento della società.
Articolo 2.6.4
(Schemi di comunicato
price-sensitive)
1. Borsa Italiana può specificare
nelle Istruzioni il contenuto minimo e le modalità di
rappresentazione delle
informazioni con riferimento alle più comuni tipologie di fatti
idonei a influenzare
sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati in
Borsa
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o ammessi alle negoziazioni nel
mercato Expandi o nel mercato MTAX alle quali gli
emittenti devono, salvo speciali
ragioni, uniformarsi al fine di accrescere il grado di
chiarezza e standardizzazione dei
comunicati di cui alle disposizioni di attuazione
dell’articolo 114, commi 1 e 4,
del Testo Unico della Finanza.
2. Le disposizioni delle
Istruzioni di cui al comma 1, preventivamente alla loro
adozione, sono sottoposte ad
approvazione da parte della Consob.
Articolo 2.6.5
(Obblighi degli emittenti nel
caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti
finanziari)
1. In occasione dell’esecuzione
di operazioni che comportano lo stacco di una cedola
rappresentativa di un diritto
dallo strumento finanziario quotato, ovvero il
raggruppamento o il frazionamento
di strumenti finanziari, fatta eccezione per il
pagamento del dividendo,
l’emittente deve far decorrere le medesime operazioni da
una data coincidente con una
delle date stacco fissate da Borsa Italiana nel calendario
dei mercati, rispettando inoltre
i correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni.
2. L’emittente deve fissare una
data di pagamento dei dividendi coincidente con il terzo
giorno di mercato aperto
successivo a una delle date stacco previste dal calendario
indicato nelle Istruzioni,
rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti
nelle Istruzioni. Le azioni per
le quali è posto in pagamento un dividendo sono
dunque negoziate ex, ovvero prive
del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di
stacco che precede di tre giorni
di mercato aperto la data stabilita per il pagamento del
dividendo.
3. L’emittente di quote di fondi
chiusi deve fissare una data di pagamento dei proventi
di gestione coincidente con il
terzo giorno di mercato aperto successivo a una delle
date stacco previste dal
calendario indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i
correlati adempimenti stabiliti
nelle Istruzioni.
Articolo 2.6.6
(Modalità di acquisto di azioni
proprie sul mercato)
1. Ai sensi degli articoli 132
del Testo Unico della Finanza e 144-bis del Regolamento
approvato con delibera Consob n.
11971, gli acquisti di azioni proprie effettuati sul
mercato dalle società con azioni
quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato Expandi e nel mercato
MTAX hanno luogo con le modalità e gli orari
previsti, rispettivamente, dagli
articoli 4.1.3 e 4.6.2 del Regolamento.
2. Per gli acquisti di cui al
comma precedente è esclusa la possibilità di utilizzo della
funzione cross order di cui
all’articolo 4.1.10, comma 6.
3. Nel caso di acquisti di azioni
proprie effettuati dalle società con azioni quotate in
borsa o nel mercato MTAX mediante
acquisto e vendita di strumenti derivati
negoziati nell’IDEM, si applicano
le modalità di svolgimento delle negoziazioni di
cui all’articolo 4.7.3 e gli
obblighi informativi specificati nelle Istruzioni.
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4. Le disposizioni delle
Istruzioni di cui al comma precedente, preventivamente alla loro
adozione, sono sottoposte ad
approvazione da parte della Consob.
5. Per l’acquisto e vendita degli
strumenti derivati di cui al comma 3 è esclusa la
possibilità di utilizzare le
modalità
interbank e internal di cui all’articolo 4.7.6,
commi 1 e 2 del Regolamento.
6. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano anche agli acquisti di azioni
effettuati ai sensi dell’articolo
2359-bis del codice civile da parte di una società
controllata.
Articolo 2.6.7
(Durata dell’offerta pubblica di
acquisto)
1. Colui che intende procedere a
un’offerta pubblica di acquisto o di scambio su
strumenti finanziari quotati in
Borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato
Expandi o nel mercato MTAX
comunica per iscritto a Borsa Italiana la proposta di
durata dell’offerta, segnalando
eventuali specifiche esigenze, allegando copia della
bozza del documento di offerta e
precisando l’eventuale intenzione di effettuare la
raccolta delle adesioni sul
mercato.
2. Borsa Italiana verifica che la
durata proposta dall’offerente sia conforme all’interesse
degli investitori, tenendo conto
in particolare delle scadenze tecniche relative agli
strumenti finanziari che danno
diritto ad acquistare o vendere gli strumenti finanziari
oggetto dell’offerta e dei tempi
dell’informativa societaria.
3. A seguito della verifica,
Borsa Italiana comunica in tempo utile all’offerente la
propria accettazione della
durata.
4. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana, le funzioni di cui al presente
articolo sono esercitate da
Consob.
Articolo 2.6.8
(Attività di accertamento)
1. Al fine di controllare il
rispetto delle norme del Regolamento o delle relative
Istruzioni, nonché, più in
generale, per garantire il rispetto delle norme di
funzionamento dei mercati, Borsa
Italiana può:
a) richiedere agli emittenti ogni
informazione o documento utile allo scopo;
b) convocare i rappresentanti
degli emittenti, al fine di acquisire chiarimenti in
ordine a specifici comportamenti
o situazioni.
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2. Nel caso in cui siano
individuate presunte violazioni del presente Regolamento o
delle relative Istruzioni, Borsa
Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori,
avvia la procedura di cui
all’articolo 2.6.10.
3. Nel caso in cui siano
accertate lievi inosservanze delle norme del Regolamento o
delle relative Istruzioni Borsa
Italiana può invitare l’emittente ad un adeguato rispetto
delle norme medesime.
4. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana, l’attività di accertamento di cui
al presente articolo è posta in
essere dalla Consob e i riferimenti all’emittente devono
intendersi come riferiti a Borsa
Italiana.
Articolo 2.6.9
(Provvedimenti nei confronti
degli emittenti)
1. Fermo il disposto
dell’articolo 2.3.1, comma 1, lettera b), in caso di violazione
delle
norme del presente Regolamento o
delle relative Istruzioni, ivi incluso il caso di
ostacolo da parte degli emittenti
all’attività di accertamento di cui all’articolo 2.6.8,
Borsa Italiana può adottare nei
confronti degli emittenti uno dei seguenti
provvedimenti, tenuto conto della
gravità del fatto e di eventuali altre violazioni
commesse nei 30 mesi precedenti
la violazione:
a) richiamo scritto. Nel caso in
cui nei 30 mesi precedenti la violazione,
l’emittente abbia commesso
un’altra violazione dello stesso precetto o divieto
in relazione alla quale Borsa
Italiana abbia già adottato un richiamo, è
adottato il provvedimento di cui
alla lettera b);
b) pena pecuniaria da 5.000 euro
a 100.000 euro. Nel determinare l’importo
della pena pecuniaria Borsa
Italiana tiene conto della gravità del fatto.
2.
I provvedimenti previsti
dal comma precedente sono comunicati al pubblico ai sensi
dell’articolo 2.6.12 esclusi i
casi di:
a) richiamo scritto;
b) pena pecuniaria non superiore
a 30.000 euro.
3.
I provvedimenti previsti
dal comma 1 sono in ogni caso comunicati al pubblico ai
sensi dell’articolo 2.6.12 nel
caso in cui, nei 30 mesi precedenti la violazione,
l’emittente abbia commesso altre
violazioni della presente Parte del Regolamento o
delle relative Istruzioni in
relazione alle quali Borsa Italiana abbia adottato tre
provvedimenti non comunicati al
pubblico ovvero abbia commesso un’altra
violazione dello stesso precetto
o divieto, in relazione alla quale Borsa Italiana abbia
già adottato un provvedimento
diverso dal richiamo.
4.
La destinazione delle pene
pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con
apposito provvedimento comunicato
alla Consob e pubblicato mediante Avviso.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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5.
Per gli strumenti
finanziari emessi da Borsa Italiana i provvedimenti di cui al
presente
articolo sono adottati dalla
Consob.
Articolo 2.6.10
(Procedura di accertamento delle
violazioni)
1. Ai fini dell’applicazione dei
provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9 viene attivata la
procedura di cui al presente
articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero
dalla data successiva nella quale
Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta
violazione. In tale ultimo caso,
la procedura di cui al presente articolo non può essere
attivata trascorsi tre anni dalla
presunta violazione.
2. La procedura è avviata da
Borsa Italiana con l’invio all’emittente interessato di una
comunicazione contenente:
a) la descrizione dell’ipotesi di
violazione;
b) la fissazione di un termine
non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere
presentata una memoria scritta e
l’eventuale richiesta di un’audizione per un
esame congiunto della questione.
3. La comunicazione prevista dal
comma 2 del presente articolo può contenere
l’indicazione del provvedimento
che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso,
trascorso il termine di cui alla
lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che
l’emittente abbia presentato
memoria scritta o richiesto un’audizione, Borsa Italiana
applica il provvedimento indicato
nella comunicazione.
4. Qualora l’emittente richieda
la convocazione di un’audizione per l’esame congiunto
della questione, ovvero qualora
Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa
Italiana ne fissa la data
comunicandola all’emittente. L’emittente partecipa
all’audizione a mezzo del suo
legale rappresentante o tramite persona da lui
appositamente delegata, avendo la
possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia.
Nel caso di mancata presentazione
all’audizione non dovuta a giustificati motivi
Borsa Italiana procede sulla base
degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al
termine dell’audizione, Borsa
Italiana, su richiesta dell’interessato, può fissare un
nuovo termine non inferiore a 10
giorni, per la presentazione di un’ulteriore memoria
scritta.
5. Sulla base degli elementi
acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi
precedenti, Borsa Italiana assume
una decisione entro 45 giorni dall’audizione o dal
successivo termine per il
deposito di un’ulteriore memoria scritta previsti dal comma
4 ovvero, nel caso in cui tale
audizione non venga richiesta né fissata da Borsa
Italiana, entro 45 giorni dalla
scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2,
lettera b).
6. Le decisioni assunte a norma
del comma precedente vengono tempestivamente
comunicate all’interessato con
provvedimento motivato. In caso di applicazione di
uno dei provvedimenti di cui
all’articolo 2.6.9, le spese della procedura ed in
particolare quelle relative
all’esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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richieste, liquidate in misura
forfetaria secondo quanto previsto nell’articolo 2.6.15,
sono sostenute dall’emittente.
7. Dell’attivazione della
procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni
Borsa Italiana informa
tempestivamente la Consob.
8. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana la procedura di cui al presente
articolo è posta in essere dalla
Consob.
Articolo 2.6.11
(Impugnazione dei provvedimenti)
I provvedimenti di cui
all’articolo 2.6.9 possono essere impugnati entro 15 giorni
dalla
comunicazione di cui all’articolo
2.6.10, comma 6, avanti al Collegio dei Probiviri,
costituito ai sensi dell’articolo
7.4.
Tale disposizione non si applica
ai provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9, comma 5.
Articolo 2.6.12
(Comunicazione al pubblico dei
provvedimenti)
1. L’applicazione dei
provvedimenti di cui all’articolo 2.6.9 è comunicata al pubblico
negli Avvisi di Borsa Italiana
decorsi 15 giorni dalla comunicazione del
provvedimento all’interessato
senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei
Probiviri, ovvero, in caso di
deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle
parti delle determinazioni del
Collegio dei Probiviri.
2. A richiesta dell’emittente è
comunicato al pubblico il testo integrale del
provvedimento nonché,
eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le
determinazioni del Collegio dei
Probiviri.
Articolo 2.6.13
(Sospensione dei termini)
I termini previsti dal presente
Titolo, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 2.6.9,
sono sospesi dal 1° agosto al 31
agosto di ogni anno.
Articolo 2.6.14
(Casi di esclusione)
Gli articoli precedenti del
presente Titolo non si applicano alla Repubblica Italiana.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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Articolo 2.6.15
(Corrispettivi)
A fronte dei servizi resi, gli
emittenti ed i soggetti che richiedono l'ammissione alla
negoziazione di strumenti
finanziari ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, sono tenuti al
versamento di corrispettivi nella
misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa
Italiana sulla base di criteri di
trasparenza e di non discriminazione.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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T ITOLO
2.7
D IFFUSIONE
DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO E LORO ARCHIVIAZIONE
Articolo 2.7.1
(Modalità di adempimento degli
obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa
Italiana da parte di emittenti di
diritto italiano con azioni quotate in Borsa)
1. Gli emittenti di diritto
italiano con azioni quotate in borsa, nel mercato Expandi e nel
mercato MTAX adempiono agli
obblighi di comunicazione, da assolversi secondo le
modalità di cui all’articolo 66
del regolamento approvato con Delibera Consob n.
11971, nonché agli obblighi di
comunicazione al mercato stabiliti dal Titolo II, Parte
II del medesimo regolamento,
mediante l’invio di un comunicato a Borsa Italiana.
2. Gli emittenti di cui al comma
1 utilizzano il sistema telematico “Network Information
System” (di seguito, NIS),
organizzato e gestito da Borsa Italiana, per la trasmissione
in via ufficiale dei comunicati
di cui al comma 1.
3. Borsa Italiana, mediante il
NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati ricevuti
attraverso l’invio degli stessi
alle agenzie di stampa collegate al sistema nonché
attraverso la pubblicazione di un
Avviso di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 6.1.8.
L’invio alle agenzie di stampa
avviene contestualmente alla ricezione del
comunicato, ovvero, nel caso il
comunicato sia trasmesso durante l’orario di
svolgimento delle contrattazioni,
entro i quindici minuti successivi. L’emittente può
considerare pubblico il
comunicato non appena abbia ricevuto conferma, attraverso il
NIS, della sua avvenuta ricezione
da parte di almeno due agenzie di stampa.
4. Borsa Italiana, previa
comunicazione alla Consob, può ritardare l’invio dei
comunicati ricevuti, informandone
attraverso il NIS l’emittente, qualora ciò sia
ritenuto necessario al fine di
valutare l’opportunità di sospendere dalle negoziazioni
gli strumenti finanziari
interessati.
5. Gli emittenti di cui al comma
1 utilizzano il NIS per l’assolvimento degli obblighi
informativi nei confronti di
Borsa Italiana di cui all’articolo 2.6.2, comma 1,
relativamente a tutti gli
strumenti finanziari quotati da essi emessi.
6. I comunicati ricevuti sono
protocollati e archiviati da Borsa Italiana.
7. Per gli strumenti finanziari
emessi da Borsa Italiana, i riferimenti all’emittente sono
riferiti a Borsa Italiana.
Articolo 2.7.2
(Modalità di adempimento degli
obblighi informativi da parte degli altri emittenti)
1. Gli emittenti strumenti
finanziari quotati diversi da quelli di cui all’articolo 2.7.1,
REGBIT62 28_05_2007 con evid
Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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comma 1, possono richiedere il
collegamento al NIS. In tale caso si applicano le
disposizioni del presente Titolo.
2. Gli emittenti strumenti
finanziari che non si avvalgano della facoltà di cui al comma
1, adempiono agli obblighi
informativi nei confronti di Borsa Italiana a mezzo fax ai
numeri indicati nelle Istruzioni.
Articolo 2.7.3
(Modalità di adempimento degli
obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo
del NIS)
1. L’emittente qualora, per
circostanze eccezionali, non possa utilizzare il NIS o
riscontri anomalie nel
funzionamento del sistema, deve darne immediata
comunicazione a Borsa Italiana e
adempiere agli obblighi informativi al pubblico di
cui all’articolo 2.7.1, comma 1,
secondo le modalità stabilite dalla Consob con il
Regolamento approvato con la
Delibera n. 11971.
2. Nei casi di cui al comma 1,
gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa
Italiana sono assolti a mezzo fax
ai numeri indicati nelle Istruzioni.
Articolo 2.7.4
(Adempimento degli obblighi di
comunicazione mediante l’utilizzo del NIS)
Borsa Italiana abilita l’accesso
al NIS, secondo i tempi e le condizioni concordate con
ciascun emittente e
preventivamente comunicate alla Consob. Le disposizioni del
presente Titolo si applicano a
ciascun emittente a partire dalla data che verrà comunicata
da Borsa Italiana a seguito
dell’avvenuta abilitazione.
Articolo 2.7.5
(Altre modalità di adempimento
degli obblighi informativi nei confronti di Borsa
Italiana)
Gli emittenti strumenti
finanziari quotati in Borsa adempiono agli obblighi informativi
nei
confronti di Borsa Italiana
stabiliti nel regolamento approvato con delibera Consob n.
11971, diversi da quelli
individuati all’articolo 2.7.1, secondo le modalità stabilite
nelle
Istruzioni.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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T ITOLO
2.8
O BBLIGHI
DEI RICHIEDENTI
Articolo 2.8.1
(Obblighi informativi)
1. L'operatore aderente ad uno
dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana oppure
l'emittente che hanno chiesto
l'ammissione alle negoziazioni di uno strumento
finanziario ai sensi
dell'articolo 2.1.2, comma 7, comunicano a Borsa Italiana ogni
informazione necessaria per il
funzionamento del mercato; in particolare, comunicano
le informazioni specificate nelle
Istruzioni.
2. Borsa Italiana si riserva di
esonerare l'operatore dall'obbligo di comunicare le
informazioni di cui al comma 1 se
le stesse sono facilmente disponibili e reperibili da
Borsa Italiana.
3. Qualora il richiedente sia
l'emittente, lo stesso è assoggettato agli obblighi
informativi, di cui ai Titoli 2.6
e 2.7 del Regolamento, come specificato nelle
Istruzioni ed in quanto
compatibili.
4. Qualora il richiedente sia
Borsa Italiana, gli obblighi di cui al comma 1 sono assunti
da Borsa Italiana stessa.
5. Borsa Italiana dà
comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte
degli
emittenti della documentazione
prevista alle Sezioni IV e V, Capo II, Titolo II, Parte
III del Regolamento Emittenti
Consob, ovvero prevista dalle equivalenti disposizioni
applicabili agli emittenti, per
quanto applicabile.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
91
PARTE 2A
A MMISSIONE
ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO EXPANDI
T ITOLO
2A.1
D ISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 2A.1.1
(Ambito di applicazione)
1. La presente Parte del
Regolamento disciplina l’ammissione alle negoziazioni nel
mercato Expandi dei seguenti
strumenti finanziari emessi da società nazionali o
estere:
a) azioni ordinarie;
b) obbligazioni convertibili;
c) warrant, così come definiti
all’articolo 2.2.10.
Articolo 2A.1.2
(Competenze di Borsa Italiana e
condizioni generali per l’ammissione)
1. Gli strumenti finanziari di
cui al precedente articolo possono essere ammessi da
Borsa Italiana alle negoziazioni
nel mercato Expandi, su domanda dell’emittente,
sempreché siano soddisfatte tutte
le condizioni di cui al presente Titolo, al Titolo
2A.2 nonché le disposizioni di
cui al Titolo 2A.3.
2. Borsa Italiana, sulla base
della documentazione ricevuta e delle informazioni di
pubblico dominio, può respingere
la domanda di ammissione alle negoziazioni nel
mercato Expandi:
a) se le caratteristiche dello
strumento finanziario siano tali da far ritenere che
non possa aver luogo la
formazione di un mercato regolare;
b) se avendo altri strumenti
finanziari già ammessi alle negoziazioni, l’emittente
non adempie agli obblighi
derivanti dalla ammissione;
c) se vi siano dati e fatti
idonei a pregiudicare gravemente la situazione e
l’andamento della gestione
dell’emittente. A tal fine Borsa Italiana farà
principalmente riferimento
all’esistenza di rilevanti controversie o
procedimenti giudiziali, anche in
sede penale, alla pendenza di rilevanti
accertamenti fiscali e/o
previdenziali;
d) se la situazione
dell’emittente, al momento dell’ammissione a quotazione
della società, sia tale da
rendere l’ammissione contraria all’interesse degli
investitori: a tal fine, Borsa
Italiana farà principalmente riferimento alla
presenza di gravi squilibri nella
struttura finanziaria. A titolo esemplificativo
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
92
valuta:
- la composizione delle voci
degli indicatori e come sono stati soddisfatti
gli indicatori; in particolare se
la posizione finanziaria netta è stata
influenzata da operazioni di
rinuncia a crediti da parte di terzi o da
aumenti di capitale/ versamenti a
fondo perduto;
- l’esistenza di pattuizioni di
condizioni atipiche e/o inusuali nell’incasso di
crediti o nel pagamento debiti di
natura commerciale.
Borsa Italiana può subordinare
l’ammissione alle negoziazioni nel mercato
Expandi a qualsiasi condizione
particolare che ritenga opportuna e che sia
esplicitamente comunicata al
richiedente.
3. L’emittente deve essere
regolarmente costituito ed il suo statuto deve essere
conforme alle leggi ed ai
regolamenti ai quali l’emittente stesso è soggetto.
4. Gli strumenti finanziari
devono essere:
a) emessi nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione
applicabile;
b) conformi alle leggi ed ai
regolamenti ai quali sono sottoposti;
c) idonei ad essere oggetto di
liquidazione ai sensi dell’articolo 69 del Testo
Unico della Finanza;
d) liberamente trasferibili.
Articolo 2A.1.3
(Ulteriori condizioni per
emittenti esteri)
1. Gli emittenti di diritto
estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla
sostanziale osservanza da parte
loro delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento e nelle relative
Istruzioni, nonché in leggi o altri regolamenti ad essi
applicabili, concernenti le
informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della
Consob o di Borsa Italiana.
Borsa Italiana subordinerà
l’ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di
diritto estero al parere
favorevole espresso dalla Consob circa l’idoneità
dell’emittente ad assolvere gli
obblighi informativi derivanti dall’ammissione.
E’ fatta salva la facoltà di
Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto
conto degli ordinamenti cui sono
assoggettati, modalità e termini diversi da quelli
previsti in via generale per
l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli emittenti di diritto
estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di
alcun genere all'esercizio di
tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi
alle negoziazioni nel mercato
Expandi.
3. Per gli emittenti di diritto
estero Borsa Italiana subordinerà la sussistenza del
requisito della revisione
contabile dei bilanci al positivo giudizio di equivalenza
rilasciato dalla Consob.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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4. Per l'ammissione di strumenti
finanziari emessi da società o enti soggetti alla
legislazione nazionale di uno
Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno
una rappresentazione cartolare,
tale rappresentazione deve essere conforme alle
norme in vigore in detto Stato.
Qualora la rappresentazione cartolare non sia
conforme alle norme in vigore in
Italia, la situazione dovrà essere resa nota al
pubblico.
5. Borsa Italiana verifica che,
nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da
società o enti soggetti alla
legislazione nazionale di Stati non appartenenti all’Unione
Europea, la rappresentazione
cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per
la tutela degli investitori.
6. Se gli strumenti finanziari
emessi da una società o da un ente soggetto alla
legislazione nazionale di uno
Stato non appartenente alla Unione Europea non sono
quotati nel Paese d'origine o di
diffusione principale, essi possono essere ammessi
soltanto previo accertamento che
l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di
diffusione principale non sia
dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.
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Data di entrata in vigore:
28_05_2007
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T ITOLO
2A.2
C ONDIZIONI
PER L’AMMISSIONE
Articolo 2A.2.1
(Requisiti degli emittenti di
azioni)
1. Possono essere ammesse alle
negoziazioni nel mercato Expandi le azioni
rappresentative del capitale di
emittenti che abbiano pubblicato e depositato,
conformemente al diritto
nazionale, il bilancio anche consolidato degli ultimi due
esercizi annuali, di cui almeno
l’ultimo corredato di un giudizio della società di
revisione redatto secondo le
modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della
Finanza o della corrispondente
disciplina di diritto estero applicabile. L’ammissione
alla quotazione non può essere
disposta se la società di revisione ha espresso un
giudizio negativo ovvero si è
dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.
2. Le società risultanti da
operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dei
due esercizi precedenti a quello
di presentazione della domanda o successivamente,
modifiche sostanziali nella loro
struttura patrimoniale devono produrre:
- il conto economico e rendiconto
finanziario pro-forma relativo ad almeno un
esercizio annuale chiuso
precedentemente alla data di presentazione della
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