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Gennaio 2007 - 1
TESTO UNICO BANCARIO


D.Lgs. 1-9-1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.)
NOTA DI LETTURA Le modifiche apportate dalla Legge n. 262 del 28.12.2005
(“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari”) e dal Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in
legge con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, sono evidenziate
mediante sottolineatura e grassetto, le parti eliminate sono barrate.
Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 303 del 29.12.2006 (“Coordinamento con la L.
28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(T.U.B.) e del testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria
(T.U.F.)”) sono evidenziate mediante corsivo e grassetto, le parti eliminate sono
riportate in corsivo e barrate.
Fa fede in ogni caso il testo pubblicato in G.U.
1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo;
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata
all'esercizio dell'attività;
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale
o presta servizi;
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza
sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo
del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;
m) «Ministro dell’economia e delle finanze» indica il Ministro dell’economia e delle
finanze.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un
medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
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d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche
extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di
una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con
garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il
credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques»,
lettere di credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di
questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del
rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità
comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia
del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto
di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di
voto;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono
moneta elettronica;
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un credito nei
confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato
come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;h-quater) «partecipazioni»:
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le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi
o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) «partecipazioni rilevanti»: le partecipazioni che comportano il controllo
della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle
deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto
dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del
CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare
situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno
riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli
amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno
riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di
controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo
sulla gestione e ai loro componenti.
TITOLO I
Autorità creditizie
2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia
di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua
competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal
Ministro dell’economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio con
l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici dal Ministro del commercio
internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei
trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il
Governatore della Banca d'Italia.
2. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.
2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini
consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità
competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti,
attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità
complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri
e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le
norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio
delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
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3. Ministro dell’economia e delle finanze
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua
competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli
preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell’economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei
provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve
essere convocata entro trenta giorni.
4. Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le
deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'art. 107. La Banca
d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e
adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri
dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge,
stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i
motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi
attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti
amministrativi generali previsti da dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.
5. Finalità e destinatari della vigilanza.
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente
decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati,
alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario
nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli
intermediari finanziari.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
6. Rapporti con il diritto comunitario.
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni
comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità.
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione
della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le
informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a
violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono
pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le
irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.
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3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre
forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro,
anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità
competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane
competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le
informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la
Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di
vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la
Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate
soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche
comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito
della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che
sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari
al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle
banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre autorità e soggetti esteri
indicati dalle direttive medesime.
8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere
generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai
soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese
successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro
dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di
carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a
soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza.
9. Reclamo al CICR.
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di
vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR,
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da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla
pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei
soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di
questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la
consultazione prevista dal comma 2.
TITOLO II
Banche
Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
10. Attività bancaria.
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività
bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo
la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le
riserve di attività previste dalla legge.
11. Raccolta del risparmio.
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi
con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi
connessa all'emissione di moneta elettronica.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica
del soggetto che acquisisce fondo, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio
tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di
rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto del di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati
comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in
base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del
diritto italiano;
c) alle società , per la raccolta effettuata, ai sensi del codice civile, mediante
obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del
principio di tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari,
comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta
formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli
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strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e
limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai
soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del
codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di
debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei
requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), e d), sono comunque precluse la raccolta di
fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di
pagamento a spendibilità generalizzata.
12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche
convertibili, nominative o al portatore.
2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche
con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni
convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati.
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è
deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413,
2414, primo comma n. 3, 2414/bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice
civile, eccetto l'articolo 2412.
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla
disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.
5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione
da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre
società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di
emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati,
irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia.
Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di
deposito.
Capo II - Autorizzazione all'attività bancaria, succursali
e libera prestazione di servizi
13. Albo.
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
14. Autorizzazione all'attività bancaria.
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
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a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca
d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto;
d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art.
25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza indicati nell'art. 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate
nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio
dell'attività.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è
autorizzato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque
subordinata dalla Banca d’Italia, sentito il Ministero degli affari esteri,
subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere
b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di
reciprocità.
15. Succursali.
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli
altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova
succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della
situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il
primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte
dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività
decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato
comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è
subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una
succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione
mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e
dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.
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16. Libera prestazione di servizi.
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in
uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel
territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata
informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali
previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto
riguarda le attività di intermediazione mobiliare.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione
mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e
della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.
17. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento.
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di
attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche
comunitarie nel territorio della Repubblica.
18. Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle
società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale,
quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono
le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in
armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale
in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più
banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione
mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si
applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.
Capo III - Partecipazioni al capitale delle banche
19. Autorizzazioni
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di
partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l’acquisizione di azioni o quote di
banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già
possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.
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2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni
rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della
banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del
controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i
diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano condizioni atte a garantire
una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o
revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante
attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad
acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta
sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca.
A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi
forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6,
una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza
degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da
pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati
extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica
la domanda di autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6
si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da
un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni
attuative del presente articolo.
20. Obblighi di comunicazione.
1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne dà comunicazione
alla Banca d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di
associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del
voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere
comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della
banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione
ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze
che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale
da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere
il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni
previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è
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attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia
determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1
e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
21. Richiesta di informazioni.
1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi
natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa
dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti
titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società
appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità
dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti
stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti
con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
22. Partecipazioni indirette.
1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le
partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta persona..
23. Nozione di controllo.
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi
dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e
in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il
potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare
la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da
solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli
articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni
possedute;
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d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle
partecipazioni di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio
di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi.
24. Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione.
1. Non possono essere esercitati il diritto di voto e gli altri diritti che consentono di
influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste
dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di
voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì
esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste
dall'art. 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il
voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state
ottenute o sono state revocate, nonché quelle possedute in violazione dell'articolo 19,
comma 6, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Per le
partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19, comma 6, in caso di
inosservanza dell'obbligo di alienazione, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia,
ordina la vendita delle partecipazioni stesse.
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole
statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute
ovvero siano state sospese o revocate.
Capo IV - Requisiti di professionalità e di onorabilità
25. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina, con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell’economia e delle finanze
stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati il diritto di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il
suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con
il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere
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proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei
requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca
d'Italia.
26. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti
aziendali.
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita la
Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal
consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo
statuto della banca si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nel comma 2.
27. Incompatibilità.
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da
parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art.
26.
Capo V - Banche cooperative
28. Norme applicabili.
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche
popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente
capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli
sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate
cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i
requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di
operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto
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Sezione I - Banche popolari
29. Norme generali.
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta
esclusivamente ai competenti organi sociali.
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
30. Soci.
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale
sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la
violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla
contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino
all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria
di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero
diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione
a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle
prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di
amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante
dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio
possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute,
fermo restando quanto disposto dal comma 2.
31. Trasformazioni e fusioni.
1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento
patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni
di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte
banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli
statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
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32. Utili.
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali
a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni
previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
Sezione II - Banche di credito cooperativo
33. Norme generali.
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta
esclusivamente ai competenti organi sociali.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire venticinque euro
né superiore a cinquecento euro.
34. Soci.
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere
inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere
reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede
ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca
stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi
cinquantamila euro.
5. [Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare
anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci].
6. Si applica l'art. 30, comma 5.
35. Operatività.
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei
soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di
credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci,
unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di
raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla
Banca d'Italia.
36. Fusioni.
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di
stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui
risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli
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statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
37. Utili.
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli
utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste
dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è
utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci
deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
Capo VI - Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione I - Credito fondiario e alle opere pubbliche
38. Nozione di credito fondiario.
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti
a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare
massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al
costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di
precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
39. Ipoteche.
1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la
propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti
separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal
beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione
dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle
parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura
risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è
garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per
effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica
automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria
fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai
pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno
diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di
ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti
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prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati
costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi
l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di
costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del
bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione
immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto
alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento
dell'ipoteca a garanzia.
6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di
novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del
finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del
richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali
è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi
giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta
quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il
richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è
situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso,
designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di
frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del
finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre,
con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate;
di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso.
6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella
originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al
tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di
preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio
del territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del
finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso
relativo.
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi
e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si
considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un
solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
40. Estinzione anticipata e risoluzione del contratto.
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio
debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per
l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del
compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza
delle condizioni.
2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento
quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine
costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo
giorno dalla scadenza della rata.
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41. Procedimento esecutivo.
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della
notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere
iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione,
eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al
fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento
del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte
le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice
dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che
non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento
prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente
al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non
provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi
dell'art. 587 del codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato,
assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto
dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o
dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di
vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare
proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento
previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto
dall'articolo 586 del codice di procedura civile.
42. Nozione di credito alle opere pubbliche.
1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a
favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di
opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il
requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da
provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina
prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.
Sezione II - Credito agrario e peschereccio
43. Nozione.
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti
destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o
collaterali.
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2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse
connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre
attività individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate
mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale
agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che
lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale
pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.
44. Garanzie.
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine,
possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio
sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque
acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le
imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai
privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie
informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi
dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da
ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo
per le operazioni di credito fondiario.
45. Fondo interbancario di garanzia (1).
1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria
del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma
e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si
applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché
l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto
all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto,
approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
(1) Il Fondo interbancario di garanzia di cui al presente articolo è stato soppresso dal comma 7 dell'art. 10,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dal comma 5 dell'art. 17, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dall'art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
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4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione
si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito
peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta
alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei
commi 2 e 3.
Sezione III - Altre operazioni
46. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle
imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati
all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a
oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame
e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere
esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca
creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le
condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene
assunto.
3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel
registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale
il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo
ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il
soggetto che ha concesso il privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777,
ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari
grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può
essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che
sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti
leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione
pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via
ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di
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agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di
procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle
leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti
stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I
contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la
gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono
essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia
agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi
spettanti alle banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita
la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti
con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi
a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati
dall'amministrazione pubblica competente.
48. Credito su pegno.
1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili
disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n.
1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
Capo VII - Assegni circolari e decreto ingiuntivo
49. Assegni circolari.
1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina la misura, la
composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti
sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione
degli assegni indicati nel comma 1.
50. Decreto ingiuntivo.
1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto
dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato
conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale
deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
TITOLO III
Vigilanza
Capo I - Vigilanza sulle banche
Gennaio 2007 - 22
51. Vigilanza informativa.
1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le
segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono
anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
52. Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei
conti.
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di
cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una
irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di
controllo i relativi compiti e poteri.
2. Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica senza
indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che
possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria
ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportate un giudizio
negativo, in giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento
richiesto.
2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo
contabile sia affidato al collegio sindacale
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti
ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate
ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni
previste dai commi 1 e 2.
53. Vigilanza regolamentare.
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate
operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la
situazione delle stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando
gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singole banche per le materie indicate nel comma 1.
Gennaio 2007 - 23
4. Le banche devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro
collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante, i limiti indicati dalla
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati
con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa
detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra
le banche e chi detiene una partecipazione rilevante, relativi alle altre attività bancarie.
4. Le banche devono rispettare le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, in
conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività a rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante
o comunque il controllo della banca o della società capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più
componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società
capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
banca o presso la società capogruppo;
d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli
stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito
dalla Banca d’Italia.
4. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni
e limiti per l’assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di
coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla
gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti ad essi collegati. Ove
verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia
può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio.
4 bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
a) dell’entità del patrimonio della banca;
b) dell’entità della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell’insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti
di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito
dalla Banca d’ Italia.
4 ter. La Banca d’ Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni
di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con
la partecipazione.
4 quater. La Banca d’ Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR,
disciplina i conflitti di interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione alle altre attività bancarie ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.
54. Vigilanza ispettiva.
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che
esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di
detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca
d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali
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stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità
competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere
direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità
competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche
insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del
comma 3.
55. Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli sulle
succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
56. Modificazioni statutarie.
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non
contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
57. Fusioni e scissioni.
1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche
quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. È fatta salva
l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione
o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al
relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici
giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a
favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con
costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il
loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente,
della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria
del trasferimento per scissione.
58. Cessione di rapporti giuridici.
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami
d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono
prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel
registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a
favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei
beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità
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e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste
per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2
producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti
dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni
oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via
esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre
mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa,
salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei
soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi
dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107.
Capo II - Vigilanza su base consolidata
59. Definizioni.
1. Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b) per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o
prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate
dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività
previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie
previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;
c) per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o
prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo,
comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
Sezione I - Gruppo bancario
60. Composizione.
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da
questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali
da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente
bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR.
61. Capogruppo.
1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa
capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta,
controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in
Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da
essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca
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d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e
strumentali.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta
ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo
statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e
prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana
disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla
Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società
del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle
disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'art. 52.
62. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la
società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le
medesime funzioni presso le banche.
63. Partecipazioni al capitale.
1. Alle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e
IV.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di
partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti
dall'art. 21.
64. Albo.
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua
composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo
bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo
bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento
dell'albo.
Sezione II - Ambito ed esercizio della vigilanza
65. Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti
soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società
appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
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c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma
controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una
singola banca;
d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano
una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella
vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69;
e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d);
f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche
congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);
g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d),
che controllano almeno una banca;
h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto
dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate
da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero
soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma
l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la
disciplina vigente.
66. Vigilanza informativa.
1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai
soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche
periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può
altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo
citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei
dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle
lettere da a) a g) del comma 1 dell'art. 65.
4. Le società indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo
ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire
l'esercizio della vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di
competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti
individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza
consolidata.
67. Vigilanza regolamentare.
1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di
carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
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d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate
operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base
consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1
dell'art. 65.
68. Vigilanza ispettiva.
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni
presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle
informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di
effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di
detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o
extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia
ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti.
La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno
fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente
richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi
parte.
69. Collaborazione tra autorità.
1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari
forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità
in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi
operanti in più Paesi.
TITOLO IV
Disciplina delle crisi
Capo I – Banche
Sezione I - Amministrazione straordinaria
70. Provvedimento.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può
disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di
controllo delle banche quando:
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
Gennaio 2007 - 29
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero
dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1
sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo
quanto previsto dall'art. 72, comma 6.
3. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia
sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73.
4. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto
previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca
d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere
prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della
procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla
chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già
approvate dalla medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del
codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in
violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che
possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con
funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al
tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento
motivato.
71. Organi della procedura.
1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del
decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina:
a) uno o più commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del
comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del
presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di
sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono
determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico
della banca sottoposta alla procedura.
5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare
commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti
ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
Gennaio 2007 - 30
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi
dell'articolo 26.
72. Poteri e funzionamento degli organi straordinari.
1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri di amministrazione della banca. Essi
provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a
promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice
civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di
partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle
decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione
dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque
attuative di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai
commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca
d'Italia.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai
sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi
subentranti.
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di
sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I
componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza
delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne
abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi
amministrativi e di controllo, ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il
soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, spetta ai commissari
straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
d'Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di
responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del
controllo contabile per la durata della procedura stessa.
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le
assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno è stabilito
in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti
in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma
congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per
categorie di operazioni, a uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso
di parità prevale il voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti
compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
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73. Adempimenti iniziali.
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi
amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono
una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di
sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre
ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono
d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della
forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai
commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio
dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una
relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle
informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di
sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.
74. Sospensione dei pagamenti.
1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi
dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da
parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai
servizi previsti dal D.Lg. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è
assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per
un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse
formalità, per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di
esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei
clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di
provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
75. Adempimenti finali.
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni,
redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La
Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è
protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il
bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi
dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge.
L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai
commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le
disposizioni tributarie vigenti.
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3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano
ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in
consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1.
76. Gestione provvisoria.
1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre,
nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta
urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca.
Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I
commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73,
commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di
amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati
nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo
71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna
l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo
73, comma 1.
77. Succursali di banche extracomunitarie.
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di
sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della
banca extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima
dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Sezione II - Provvedimenti straordinari
78. Banche autorizzate in Italia.
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure
ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per
irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche
per insufficienza di fondi.
79. Banche comunitarie.
1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle
succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia
può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione
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all'autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i
provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente,
quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi
di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie,
comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della
succursale, dandone comunicazione all'autorità competente.
Sezione III - Liquidazione coatta amministrativa
80. Provvedimento.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può
disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione
coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità
nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie o le perdite previste dall'art. 70 siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato
nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia
sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85.
4. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi,
di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le
ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione
coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente
previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
81. Organi della procedura.
1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del
comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta
e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di
sorveglianza.
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4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono
determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico
della liquidazione.
82. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di
insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più
creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i
rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera
di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il
tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i
commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le
disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e
ottavo della legge fallimentare.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al
momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la
banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico
ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca,
accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti
produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare.
83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti.
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e
comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che
dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi
genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari
liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca
d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42,
44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della
legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere
promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e
92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito
alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura
derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la
banca ha la sede legale.
84. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte
le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
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2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni,
controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o
dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può
stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e
che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli
organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della
Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla
situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione,
accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce
modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della
liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro
i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale,
dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonché
dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8
e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni
da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie
spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.
85. Adempimenti iniziali.
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti
organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo
verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi
l'inventario.
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
86. Accertamento del passivo.
1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata
con riserva di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui
beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle
restituzioni dei detti strumenti finanziari.
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota
la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del
comma 5.
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4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei
diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2,
i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono
chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il
riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i
documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni
successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca,
l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti
di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel
comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi
diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato
passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria
del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto,
gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché
dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento
delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il
riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto
deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.
87. Opposizioni allo stato passivo.
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione
e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati
nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte,
entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8,
e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione
dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del
tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative
alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause
a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice
istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti
devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte
opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti.
L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti
l'opposizione si reputa abbandonata.
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4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che
rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune
opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il
giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle
mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai
commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto
dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.
88. Appello e ricorso per cassazione.
1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari,
entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di
appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.
2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di
notificazione della sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con
il passaggio in giudicato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel
presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile sul processo di cognizione.
89. Insinuazioni tardive.
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le
restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non
abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino
inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto
previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le
spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi
imputabile.
90. Liquidazione dell'attivo.
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda,
rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può
avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato
passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato
passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il
cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del
medesimo articolo.
3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati
rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La
continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi
liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento
di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2
del medesimo articolo.
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4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari
possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in
garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.
91. Restituzioni e riparti.
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari
relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine
stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato.
Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione
straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la
liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111,
comma primo, numero 1), della legge fallimentare.
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita
sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni
dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per
l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle
restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei
clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla
liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del
ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i
creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge
fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del
patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto
insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi
diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le
attività e accertate tutte le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono
pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a
tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di
creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato
passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle
restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della
distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in
caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee
garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86,
commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti
in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal
giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.

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9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono
solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi
quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla
banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di
minimizzazione del rischio.
92. Adempimenti finali.
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai
clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto
finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del
comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la
cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico
esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei
redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero
definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori
provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto
dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei
modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta
salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società
di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di
insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi
precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale
chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie
ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari
liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi
dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai
giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7
del presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i
commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti
oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
93. Concordato di liquidazione.
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere
del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma,
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della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un
concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di
concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori
chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione
parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per
l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti
delle rispettive quote.
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella
cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con
ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato,
tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia.
La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite
dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti
con biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.
94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono
all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della
banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca
dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica
dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della
società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in
materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 215 della legge
fallimentare.
95. Succursali di banche extracomunitarie.
1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla
presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.
Sezione III-bis - Banche operanti in ambito comunitario
95-bis. Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione.
1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie
sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento
italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.
2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione
provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e
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producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali,
anche in altri Stati esteri.
95-ter. Deroghe.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di
risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario
applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto,
sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato
l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a
iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario
sotto la cui autorità si tiene il registro;
d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui
esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o
in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato
comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui
sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che
regola il contratto gli accordi di compensazione e di novazione, nonché, fatto salvo
quanto previsto alla lettera d) del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le
transazioni effettuate in un mercato regolamentato.
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di
annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di
liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o
immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento
di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio
di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini è assimilato a un
diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di
ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del
compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura
della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di
origine;
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito
della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito
della banca.
4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla
nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole è disciplinato
dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di
impugnazione.
5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una
procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale
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la banca è spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la
causa è pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi
ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di
risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo,
anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e
riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.
95-quater. Collaborazione tra autorità.
1. La Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti
dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e
di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli
effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione è data, con ogni
mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di una procedura
di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di
vigilanza dello Stato d'origine.
95-quinquies. Pubblicità e informazione agli aventi diritto.
1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di
liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia
succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione
nazionale di ciascuno Stato ospitante.
2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la
residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i
termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e
delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonché le conseguenze del
mancato rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua
italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a
chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui
all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo 89, presentate da
soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario,
possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in
lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una
traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87,
comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel
comma 1.
95-sexies. Norme di attuazione.
1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.
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95-septies. Applicazione.
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di
amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta
amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti
autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.
Sezione IV - Sistemi di garanzia dei depositanti
96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia.
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e
riconosciuti in Italia.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di
garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato
di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema
di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il
perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei
sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a
tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in
ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi.
96-bis. Interventi.
1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta
amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie
operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano,
i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di
intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche
italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali
extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo
di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari
e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in
titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna
per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali
e degli altri enti pubblici territoriali;
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f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle
stesse;
g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), delle
compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di
altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e
dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni
rilevanti ai fini dell'articolo 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e
condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in
base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a lire
duecento milioni.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono
essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa,
secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.
7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre
mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine può
essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un
periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e
termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000
ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in
liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti,
percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti
destinatari dei rimborsi medesimi.
96-ter. Poteri della Banca d'Italia.
1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del
sistema bancario:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi
stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei
rischi di insolvenza sul sistema bancario;
b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con
l'attività di vigilanza;
c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;
d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi
stessi;
e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali
di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai
sistemi di garanzia italiani;
f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i
depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia
medesima delle singole tipologie di crediti;
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g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati
membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di
garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione (2).
96-quater. Esclusione.
1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di
eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca
l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi
previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non
superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
comunicano alla banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della
comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva
notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.
4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria revocano la
stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilità di
disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.
5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei confronti di
banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.
96-quinquies. Liquidazione ordinaria.
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di
scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per
un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano
o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma
1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività
bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la
prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità
creditizie previsti nel presente decreto.
Sezione V - Liquidazione volontaria
97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una
banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la
Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli
organi di sorveglianza.
(2) L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 ha inserito la Sez. IV, ha sostituito l'art. 96 e inserito gli artt.
96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 dispone: “Art. 4. 1. I
depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta
data in base alle norme del presente decreto”.
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2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art.
81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di
liquidazione.
Sezione V-bis - Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
97-bis. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a
carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di
investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico
ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di
competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare
relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche
d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica
competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare
riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per
l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può
proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della
sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei
diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle
banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche
comunitarie o extracomunitarie
Capo II - Gruppo bancario
Sezione I – Capogruppo
98. Amministrazione straordinaria.
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si
applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art.
70, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del
fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della
liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra
analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato
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l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di
denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo
grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di
emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, salvo che sia
prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi
la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un
periodo non superiore a un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori
delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si
rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine
dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno
titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi
spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore
a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni
altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono
disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i
cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di
pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2.
99. Liquidazione coatta amministrativa.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del
presente titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'art. 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività
prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente, presso l'ufficio del registro delle
imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione,
corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre
società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può
prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della
relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari
l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei
confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai
numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei
cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al
numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre
anni anteriori.
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Sezione II - Società del gruppo
100. Amministrazione straordinaria.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del
gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I,
sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche
dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia
stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in
materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure
si convertono in amministrazione straordinaria.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano
soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la
vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la
formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura
cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari,
d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre
la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui
termini sono triplicati.
101. Liquidazione coatta amministrativa.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del
gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,
le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma
comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla
Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o
altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata
dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già
operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di
consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente
articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata
procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.
102. Procedure proprie delle singole società.
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure
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previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data
immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o
giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle
procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento
delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
Sezione III - Disposizioni comuni
103. Organi delle procedure.
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere
nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta
amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile
per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con
quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società del
gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di
sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono
tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di
conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare
indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono
personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli
organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso,
la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza
sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a
carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le
prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.
104. Competenze giurisdizionali.
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma
5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale
nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi
concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è
competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.
105. Gruppi e società non iscritti all'albo.
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e
delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni
per l'inserimento nell'albo previsto dall'art. 64.
TITOLO V
Soggetti operanti nel settore finanziario
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106. Elenco generale.
1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di
pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in
un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente
attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a
responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la
costituzione delle società per azioni;
d) possesso da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali dei requisiti
previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze
ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera
comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei
soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga
a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire
l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni
alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può
chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può
effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione
di altre autorità.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le
cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
107. Elenco speciale.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari
iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per
le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca
d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
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3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa
stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di
documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove
operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco
generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati
all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di
rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni
previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto
compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo
57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni
dell'articolo 47.
108. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina,
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400,
i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell’economia e delle finanze
stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A
questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società
controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati il diritto di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il
suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma
1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della
deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa
assemblea.
4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da
soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal
comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
109. Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti
aziendali.
1. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentiti la Banca
d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vengono determinati i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari.
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2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal
consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le
modalità indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del
consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.
4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo
statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4.
110. Obblighi di comunicazione.
1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona, è titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario
ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto
nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono
comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni
previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è
attribuito a soggetto diverso dal socio.
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di
verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.
4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle
partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere
esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati
con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca
d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o,
se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa
assemblea.
111. Cancellazione dall'elenco generale.
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, dispone la
cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere
a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto legislativo.
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2. [La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze,
hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco]. Per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo
previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa
contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle
deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero
dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione,
l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per
assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la
liquidazione volontaria della società.
5. Il presente articolo non si applica nei sensi dell'articolo 107, comma 6.
112. Comunicazioni del collegio sindacale.
1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si
tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una
irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli
intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la
funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
113. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico.
1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate
nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco
generale. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana disposizioni attuative del
presente comma.
2. Si applicano l'art. 108 commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilità e di indipendenza, l'art. 109.
114. Norme finali.
1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell’economia e delle finanze
disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede
legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base
alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria
svolta. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC,
verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.
3. [Comma abrogato dall’art. 4. d. lgs. 4 agosto 1999 n. 333].
TITOLO V-bis
Istituti di moneta elettronica
114-bis. Emissione di moneta elettronica.
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta
elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta
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elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti
dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali,
nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in
qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e
le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o
extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le
modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica
in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo
all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il
contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito
dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
114-ter. Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera.
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività
quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si
applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che
intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli
istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che
intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16,
comma 4.
114-quater. Vigilanza.
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel
Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la
Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono
assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca
d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli
istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività
finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II,
Sezione II.
3. La Banca d'Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore
nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana
disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne
l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.
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114-quinquies. Deroghe.
1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di
disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle seguenti
condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta
elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in
conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in
pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni
operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o
distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti
controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in
pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro
ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere
un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun
cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla
disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle
disposizioni per il mutuo riconoscimento.
TITOLO VI
Trasparenza delle condizioni contrattuali
Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari
115. Ambito di applicazione.
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della
Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, in considerazione
dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del
presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
116. Pubblicità.
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le
spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle
operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per
l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque
denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le
modalità stabilite a norma dell’art. 122 previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge 7
marzo 1996 n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.
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2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia,
stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime
addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività
di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e
alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli
interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere
indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui
i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei
servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art.
1336 del codice civile.
117. Contratti.
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti
possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati,
inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro
prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola
approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per
la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di
quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si
applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze,
emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è
dovuto.
8. La Banca d'Italia, d’intesa con la Consob, può prescrivere che determinati contratti o
titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli
difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario

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finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d’intesa
con la Consob.
118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i
prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei
modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del
presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero
dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il
cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di
liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo
comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con
preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata
ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal
caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni
del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria
riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano
con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
119. Comunicazioni periodiche alla clientela.
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente,
alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e
le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con
periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o
mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre
comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni
dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un
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congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
120. Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi
1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi
dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene
effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il
versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo
in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della
clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Capo II - Credito al consumo
121. Nozione.
1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività
commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di
finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica
che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica,
nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai
soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal
CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice
civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in
copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo
eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti
contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di
altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su
un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di
restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in
nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza
corrispettivo, al locatario.
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122. Tasso annuo effettivo globale.
1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del
consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende
gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli
elementi da computare e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di
un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.
123. Pubblicità.
1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni
caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un
soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito,
indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per
motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.
124. Contratti.
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente
modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in
cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima
realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo
del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a
oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare
dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio
della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di
espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle
condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite
di diritto secondo i seguenti criteri:
Gennaio 2007 - 60
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi
nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori.
1. Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di
credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul
bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità
spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il
consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa
riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il
consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere
nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto
dell'art. 1248 del codice civile.
4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei
limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il
finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.
1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un
consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di
credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento
della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la
modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal
consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto.
Capo III - Regole generali e controlli
127. Regole generali.
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al
cliente.
2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su
proposta della Banca d'Italia, d’intesa con la Consob; la proposta è formulata sentito
l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale
previsto dall'art. 106.
Gennaio 2007 - 61
128. Controlli.
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia
può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto
dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i
controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la
collaborazione di altre autorità.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli
previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli
articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR
indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le
sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità,
il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o
delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive
competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 128-bis. - (Risoluzione delle controversie).
1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie con i consumatori con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità
dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in
ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e
l'effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in
qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
TITOLO VII
Altri controlli
129. Emissione di valori mobiliari.
1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di
importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla
Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie
previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca
d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi
concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei
dodici mesi precedenti.
Gennaio 2007 - 62
2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non
liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a
cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché
le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni
integrative.
4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della
comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare
la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il
medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR,
vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire
l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del
medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi
d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi
d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione
Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in
relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura
dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni
sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura
semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni
consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da
soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a
comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
129. Emissione di strumenti finanziari
1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari
segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli
strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al
fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati
finanziari.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
TITOLO VIII
Gennaio 2007 - 63
Sanzioni
Capo I - Abusivismo bancario e finanziario
130. Abusiva attività di raccolta del risparmio.
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione
dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
131. Abusiva attività bancaria.
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione
dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e
con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
131-bis. Abusiva emissione di moneta elettronica.
1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto
dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
132. Abusiva attività finanziaria.
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie
previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal
medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa
da lire quattro milioni a lire venti milioni. La stessa pena si applica a chiunque svolge
l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco.
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle
attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita
sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a
tre anni.
132-bis. Denunzia al pubblico ministero.
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio,
attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o attività finanziaria in
violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono
denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei
medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.
133. Abuso di denominazione.
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle
banche.
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1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi
dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli
amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi
1 e 1-bis possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche e dagli istituti di
moneta elettronica.
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si
applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri
il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 107.
Capo II - Attività di vigilanza
134. Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.
[Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61]
Capo III - Banche e gruppi bancari
135. Reati societari.
1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non
costituite in forma societaria.
136. Obbligazioni degli esponenti bancari.
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non
può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,
direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non
previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto
favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi
previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con
parti correlate..
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un
gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere
con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra
società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati,
con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e
con l'assenso della capogruppo.
2 bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni
intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,
nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse
collegate. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società
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appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per operazioni sul
mercato interbancario.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 1, 2 e 2 bis è punita con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.
137. Mendacio e falso interno bancario.
1. [Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61]
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere
concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le
condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una
banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del
credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o
di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o
far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima
concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di
segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria
notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda fino a lire venti milioni.
138. Aggiotaggio bancario.
[Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61]
Sezione IV - Partecipazioni
139. Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari
finanziari.
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione
degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione
delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1, e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4,
dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da5.164 a 51.645 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato
più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle
comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito
con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal
comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
società finanziarie capogruppo.
140. Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti a
un gruppo bancario ed in intermediari finanziari.
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo
periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
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2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate
nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.
Capo V - Altre sanzioni
141. False comunicazioni relative a intermediari finanziari.
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste
dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto
fino a tre anni.
142. Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa
dichiarazione di decadenza o di sospensione.
[Abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415].
143. Emissione di valori mobiliari.
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale
dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del
medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire cinquanta milioni.
144. Altre sanzioni amministrative pecuniarie
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione,
nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma
4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68,
106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3,
147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorità creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono
funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri.
Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista
dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione,
dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per
l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione,
dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle
norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle
funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile
nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una
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pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore
previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si
applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato.
6. [Comma abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415].
Capo VI - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
145. Procedura sanzionatoria.
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione
amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze,
contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e
valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte, propongono al Ministro dell’economia e delle finanze
l'applicazione delle sanzioni.
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione
amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze,
contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all’ente interessati e
valutate le deduzioni presentate entro 30 giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano sanzioni con provvedimento motivato.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base della proposta della Banca
d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è
pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a
cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili
delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su
proposta della Banca d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto
dall'articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è ammessa opposizione
alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha
proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello
entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette
alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 144, commi 3 e
4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell’ente al quale
appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre
sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall’art. 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla
corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che ha
emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
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del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della
corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se
ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di
memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello,
all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per
estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello,
all’autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per
estratto nel bollettino previsto dall’articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo
secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni
rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di
pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso
verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano
le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO IX
Disposizioni transitorie e finali
146. Vigilanza sui sistemi di pagamento.
1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal
fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di
pagamento efficienti e affidabili.
147. Altri poteri delle autorità creditizie.
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che
operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma,
lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e
successive modificazioni.
148. Obbligazioni stanziabili.
[Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, a decorrere dalla data
indicata nell'art. 11 dello stesso decreto].
149. Banche popolari.
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1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni
da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art.
29.
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale
sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'art. 30 e il valore
nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi
economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società
per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino
società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione
all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si
applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
150. Banche di credito cooperativo.
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono
mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione «credito
cooperativo».
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33,
comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1°
gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze
previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono
tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative al limite minimo del
valore nominale delle azioni.
4..
5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto
dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992,
abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate
con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti
disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514,
secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto
comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530
secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e
quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544
secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies,
2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-
quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma,
del codice civile.
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli
articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
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4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste
dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
5. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti
i casi di fusione previsti dall'articolo 36.
6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può
prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto
previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle
nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.
151. Banche pubbliche residue.
1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue
sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in
questi richiamate.
152. Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda
categoria.
1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su
pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono
assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia
ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non
abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che
non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attività di credito su
pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente
decreto legislativo.
153. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.
1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38,
comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a
essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono
interventi della Banca d'Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a
esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio
1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e
integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse
fanno riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47 continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di
agevolazione creditizia.
154. Fondo interbancario di garanzia.
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1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio,
previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
155. Soggetti operanti nel settore finanziario.
1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle
disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10
maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le
altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i
criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in
base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi
devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di
garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei
confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di
fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie,
al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei
limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari
finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3,
4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco
speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4.
5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo
riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a
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effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni
applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono
essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell’economia
e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già
concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito
locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a
svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel
rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
156. Modifica di disposizioni legislative.
1.].
2. [Sostituisce la lett. e) dell'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 1991, n. 52, riportata alla
voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione
coatta amministrativa].
3. [Sostituisce l'art. 11, secondo comma, L. 12 giugno 1973, n. 349, riportata alla voce
Cambiale e vaglia cambiario].
4. [Sostituisce l'art. 213, R.D. 6 maggio 1940, n. 635].
5. [Sostituisce il comma 3 dell'art. 4, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148].
6. [Sostituisce l'art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448]
7. [Modifica il comma 1 dell'art. 3, L. 26 novembre 1993, n. 489]
157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
1.. [Sostituisce l'art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
2.. [Sostituisce l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
3.. [Sostituisce l'art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
4.. [Sostituisce l'art. 11, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
5.. [Sostituisce l'art. 19, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
6.. [Sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art 23, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
7.. [Abroga il comma 3 dell'art. 24, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
8.. [Sostituisce l'art. 25, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
9.. [Abroga l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
10.. [Sostituisce l'art. 26, comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
11.. [Abroga l'art. 27, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
12.. [Sostituisce l'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
13.. [Sostituisce l'art. 45, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87]
158. Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che
esercitano attività di intermediazione mobiliare.
[Abrogato dall'art. 66, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415].
159. Regioni a statuto speciale.
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

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2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono
attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un
parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme
dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le
competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di
attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva n.
89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel
rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.
160. Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.
[Articolo abrogato dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58]
161. Norme abrogate.
1. Sono o restano abrogati;
il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
la legge 15 luglio 1906, n. 441;
il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n.
1158;
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925,
n. 473;
il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 1926, n. 255;
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n.
531;
il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927,
n. 1107;
il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927,
n. 1108;
il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre
1927, n. 2537;
il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n.
1760, e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta
salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928,
n. 3154;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928,
n. 3040;
il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
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il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931,
n. 1640;
il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
la legge 30 maggio 1932, n. 635;
il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932,
n. 1710;
la legge 30 maggio 1932, n. 805;
la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n.
225;
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il
Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera
b);
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n.
169;
il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937,
n. 50;
il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937,
n. 2352;
il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;
il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 giugno 1938, n. 778;
la legge 7 aprile 1938, n. 378;
la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi
primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n.
86;
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40,
commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la legge 16 novembre 1939, n. 1797;
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;la legge 21 maggio 1940, n. 657;
la legge 10 giugno 1940, n. 933;
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16
marzo 1942, n. 262;
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;
i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
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il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta
eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'art.
1, primo comma;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la legge 29 luglio 1949, n. 474;
la legge 22 giugno 1950, n. 445;
la legge 10 agosto 1950, n. 717;
la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37,
38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo
comma;
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
la legge 13 marzo 1953, n. 208;
la legge 11 aprile 1953, n. 298;
la legge 8 aprile 1954, n. 102;
la legge 31 luglio 1957, n. 742;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta
eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
la legge 21 luglio 1959, n. 607;
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
la legge 21 maggio 1961, n. 456;
la legge 27 giugno 1961, n. 562;
la legge 28 luglio 1961, n. 850;
la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
la legge 30 aprile 1962, n. 265;
gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;
la legge 10 maggio 1964, n. 407;
la legge 5 luglio 1964, n. 627;
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
la legge 11 maggio 1966, n. 297;
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione
della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività
della «Sezione credito» della Banca nazionale delle comunicazioni;
l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
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la legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;la legge 26 ottobre
1971, n. 917;
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
la legge 29 novembre 1973, n. 812;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
la legge 11 marzo 1974, n. 75;
la legge 14 agosto 1974, n. 392;
la legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;
l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
la legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni e integrazioni;
la legge 17 aprile 1986, n. 114;
la legge 17 aprile 1986, n. 115;
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e
gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo;
l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
la legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1,
della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e
49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:
l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
Gennaio 2007 - 77
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5 marzo 1985, n. 74;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista
dal comma 5 dell'art. 2;
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come
successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152
del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino
all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.
4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o
sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo. la rubrica è sostituita
dalla seguente:
“(Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali)”;
b) al comma 1, le parole: “e di onorabilità” sono sostituite dalle parole: “, onorabilità e
indipendenza”; 6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede
di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
162. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

 

 

 
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