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TESTO UNICO
DELLA FINANZA
Aggiornato con le modifiche
apportate dalla
Legge n. 262 del 28.12.2005
e dal D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006
(riportati in appendice)
A CURA DELLA
DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
GENNAIO 2007
Sommario
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle
disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52
..
Appendice
pag. 1
Legge 28 dicembre 2005, n. 262: Disposizioni per la tutela del
risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari
pag. 131
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303: Coordinamento con
la
legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e
creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia
di
intermediazione finanziaria (T.U.F.)
..
....
....
pag. 153
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 1
Le modifiche apportate con il d.lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006
sono evidenziate in grassetto.
* * *
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 521
INDICE
PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI
.. pag. 9
Art. 1 - Definizioni
.............................................................................................
9
Art. 2 - Rapporti con il diritto comunitario .......................
................................ 11
Art. 3 - Provvedimenti
....................................................................
11
Art. 4 - Collaborazione tra autoritΰ e segreto d'ufficio
...................................... 12
PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
.......................................... 13
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
............................................................. 13
Capo I - Vigilanza
...............................................................................................
13
Art. 5 - Finalitΰ e destinatari della vigilanza
................................................. 13
Art. 6 - Vigilanza regolamentare
............
.......................................................
14
Art. 7 - Interventi sui soggetti abilitati
........................................................... 14
Art. 8 - Vigilanza informativa
........................
................................................
15
Art. 9 - Revisione contabile
..............................
.............................................
15
Art. 10 - Vigilanza ispettiva
.................................................................................
16
Art. 11 - Composizione del gruppo
............................
......................................
16
Art. 12 - Vigilanza sul gruppo
.............................................................................
16
Capo II - Esponenti aziendali e partecipanti al capitale
............................... 17
Art. 13 - Requisiti di professionalitΰ, onorabilitΰ e indipendenza
degli esponenti
aziendali
.
.
...
17
Art. 14 - Requisiti di onorabilitΰ
.
. 18
Art. 15 - Partecipazione al capitale
.
.
..
.. 18
Art. 16 - Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione
.
... 19
Art. 17 - Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
.
.... 19
TITOLO II SERVIZI DI INVESTIMENTO
.
20
Capo I - Soggetti e autorizzazione
. 20
Art. 18 - Soggetti
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
Art. 19 - Autorizzazione
.
. 20
Art. 20 - Albo
.
.
.
21
Capo II - Svolgimento dei servizi
.
.
.
. 21
Art. 21 - Criteri generali
.
.
. 21
Art. 22 - Separazione patrimoniale
...
.
.
. 22
Art. 23 - Contratti
.
.
.
.
. 22
1 Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del
26.3.1998. Il d.lgs. n. 58/1998 θ stato successivamente modificato
dal d.l. n. 351 del 25.9.2001 e convertito in l. n. 410 del
23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001); dal d.lgs.
n. 61 dell11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002);
dal d.lgs. n. 274 dell1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233
del 7.10.2003); dalla l. n. 326 del 24.11.2003 (pubblicata nella
G.U. n. 274 del 25.11.2003); dalla legge n. 350 del 24.12.2003
(pubblicata nella G.U. del 27.12.2003); dal d.lgs. n. 37 del
6.2.2004 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14.2.2004); dal
d.lgs. n. 170 del 21.5.2004 (pubblicato nella G.U. n. 164 del
15.7.2004); dal d.lgs. n. 197 del 9.7.2004 (pubblicato nella G.U.
n. 182 del 5.8.2004); dallart. 9 della legge n. 62 del 18.4.2005
(pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005); dalla legge
n. 262 del 28.12.2005 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301
del 28.12.2005) e dal d.lgs. n. 303 del 29.12.2006
(pubblicato nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 del 10.1.2007).
pag. 2 Consob - Raccolta normativa
Art. 24 - Gestione di portafogli di investimento
.
. 23
Art. 25 - Attivitΰ di negoziazione nei mercati regolamentati
..
.
24
Art. 25-bis - Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione .
24
Capo III - Operativitΰ transfrontaliera
..
. 25
Art. 26 - Succursali e libera prestazione di servizi di Sim
..
.
25
Art. 27 - Imprese di investimento comunitarie
. 25
Art. 28 - Imprese di investimento extracomunitarie
..
.
.
25
Art. 29 - Banche
26
Capo IV - Offerta fuori sede
. 26
Art. 30 - Offerta fuori sede
..
. 26
Art. 31 - Promotori finanziari
..
. 27
Art. 32 - Promozione e collocamento a distanza di servizi di
investimento e
strumenti finanziari
..
.
28
TITOLO III - GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
.
29
Capo I - Soggetti autorizzati
..
29
Art. 33 - Attivitΰ esercitabili
.
29
Capo II - Fondi comuni di investimento
.
29
Art. 34 - Autorizzazione della societΰ di gestione del risparmio
..
29
Art. 35 - Albo
.
.
..
30
Art. 36 - Fondi comuni di investimento
.
.. 30
Art. 37 - Struttura dei fondi comuni di investimento
...
31
Art. 38 - Banca depositaria
.
. 32
Art. 39 - Regolamento del fondo
.
. 33
Art. 40 - Regole di comportamento e diritto di voto
33
Capo II-bis Operativitΰ allestero
.
.. 34
Art. 41 - Operativitΰ all'estero delle Sgr
.
.. 34
Art. 41-bis - Societΰ di gestione armonizzate
.
34
Art. 42 - Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento
armonizzati
e non armonizzati
..
34
Capo III - Societΰ di investimento a capitale variabile
..
35
Art. 43 - Costituzione e attivitΰ esercitabili
.
35
Art. 43-bis - Sicav che designano una Sgr o una societΰ di gestione
armonizzata
. 36
Art. 44 - Albo
.
.. 37
Art. 45 - Capitale e azioni
.
37
Art. 46 - Assemblea
.
.
. 38
Art. 47 - Modifiche dello statuto
.
. 38
Art. 48 - Scioglimento e liquidazione volontaria
.
38
Art. 49 - Fusione e scissione
.
39
Art. 50 - Altre disposizioni applicabili
.
39
TITOLO IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI
40
Capo I - Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi
. 40
Art. 51 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari
nazionali e
extracomunitari
.
.
40
Art. 52 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari
comunitari
.. 40
Art. 53 - Sospensione degli organi amministrativi
...
40
Art. 54 - Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri
. 41
Art. 55 - Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori
finanziari
.. 41
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 3
Capo II - Disciplina delle crisi
. 41
Art. 56 - Amministrazione straordinaria
.
. 41
Art. 57 - Liquidazione coatta amministrativa
... 42
Art. 58 - Succursali di imprese di investimento estere
.
43
Art. 59 - Sistemi di indennizzo
.
43
Art. 60 - Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari
esteri
..
43
Art. 60-bis - Responsabilitΰ delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per
illecito amministrativo
dipendente da reato
.
..
44
PARTE III - DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE
ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
44
TITOLO I - DISCIPLINA DEI MERCATI
.
.. 44
Capo I - Mercati regolamentati
.
44
Art. 61 - Mercati regolamentati di strumenti finanziari
44
Art. 62 - Regolamento del mercato
.
. 45
Art. 63 - Autorizzazione dei mercati regolamentati
. 46
Art. 64 - Organizzazione e funzionamento del mercato
..
46
Art. 65 - Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari
presso la societΰ
di gestione
.
.
47
Art. 66 - Mercati all'ingrosso di titoli di Stato
.
.
48
Art. 67 - Riconoscimento dei mercati
.
. 48
Art. 68 - Sistemi di garanzia dei contratti
.
48
Art. 69 - Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari
non derivati
.
...
49
Art. 70 - Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti
finanziari .
49
Art. 71 - Definitivitΰ del regolamento delle operazioni aventi a
oggetto strumenti
finanziari (abrogato)
..
49
Art. 72 - Disciplina delle insolvenze di mercato
.. 50
Art. 73 - Vigilanza sulle societΰ di gestione
.
50
Art. 74 - Vigilanza sui mercati
.
50
Art. 75 - Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi
della societΰ di
gestione
..
51
Art. 76 - Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato
52
Art. 77 - Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e
di garanzia.. 52
Capo II - Mercati non regolamentati
.
.
52
Art. 78 - Scambi organizzati di strumenti finanziari
52
Art. 79 - Scambi di fondi interbancari
.
53
TITOLO II - GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
. 53
Art. 80 - Attivitΰ di gestione accentrata di strumenti finanziari
.. 53
Art. 81 - Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi
.. 54
Art. 82 - Vigilanza
54
Art. 83 - Crisi delle societΰ di gestione accentrata
..
54
Art. 84 - Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti
finanziari
accentrati
55
Art. 85 - Deposito accentrato
55
Art. 86 - Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti
finanziari depositati
56
Art. 87 - Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati
..
56
Art. 88 - Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
57
Art. 89 - Annotazione sul libro soci
57
Art. 90 - Gestione accentrata dei titoli di Stato
57
pag. 4 Consob - Raccolta normativa
PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI
.
.
57
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
.
57
Art. 91 - Poteri della Consob
57
Art. 92 - Paritΰ di trattamento
..
58
Art. 93 - Definizione di controllo
.
58
TITOLO II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
.
..
58
Capo I - Sollecitazione all'investimento
58
Art. 94 - Obblighi degli offerenti
.
58
Art. 95 - Disposizioni di attuazione
.
59
Art. 96 - Bilanci dell'emittente
.
59
Art. 97 - Obblighi informativi
.
.
59
Art. 98 - Riconoscimento del prospetto
60
Art. 99 - Poteri interdittivi
60
Art. 100 - Casi di inapplicabilitΰ
60
Art. 100-bis - Circolazione dei prodotti finanziari
.
..
61
Art. 101 - Annunci pubblicitari
.
. 61
Capo II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
.
..
62
Sezione I - Disposizioni generali
62
Art. 102 - Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi
.. 62
Art. 103 - Svolgimento dell'offerta
62
Art. 104 - Autorizzazione dell'assemblea
.
.. 63
Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
63
Art. 105 - Disposizioni generali
. 63
Art. 106 - Offerta pubblica di acquisto totalitaria
..
63
Art. 107 - Offerta pubblica di acquisto preventiva
64
Art. 108 - Offerta pubblica di acquisto residuale
...
65
Art. 109 - Acquisto di concerto
.. 65
Art. 110 - Sospensione del diritto di voto
.. 65
Art. 111 - Diritto di acquisto
.. 65
Art. 112 - Disposizioni di attuazione
.. 66
TITOLO III - EMITTENTI
66
Capo I - Informazione societaria
..
66
Art. 113 - Prospetto di quotazione
.
66
Art. 114 - Comunicazioni al pubblico
66
Art. 114-bis - Informazione al mercato in materia di attribuzione di
strumenti
finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
.
68
Art. 115 - Comunicazioni alla Consob
.. 69
Art. 115-bis - Registri delle persone che hanno accesso alle
informazioni
privilegiate
.
69
Art. 116 - Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
70
Art. 117 - Informazione contabile
.. 70
Art. 117-bis - Fusioni fra societΰ con azioni quotate e societΰ con
azioni non quotate 70
Art. 117-ter - Disposizioni in materia di finanza etica
. 71
Art. 118 - Casi di inapplicabilitΰ
71
Art. 118-bis - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico
.
.. 71
Capo II - Disciplina delle societΰ con azioni quotate
.
71
Art. 119 - Ambito di applicazione
..
71
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 5
Sezione I - Assetti proprietari
..
.
71
Art. 120 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
.
71
Art. 121 - Disciplina delle partecipazioni reciproche
.
72
Art. 122 - Patti parasociali
..
73
Art. 123 - Durata dei patti e diritto di recesso
73
Art. 124 - Casi di inapplicabilitΰ
74
Sezione I-bis - Informazioni sull'adesione a codici di comportamento
74
Art. 124-bis - Obblighi di informazione relativi ai codici di
comportamento
.
.
74
Art. 124-ter - Informazione relativa ai codici di comportamento
74
Sezione II - Tutela delle minoranze
74
Art. 125 - Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza
(abrogato) 74
Art. 126 - Assemblea straordinaria
.
74
Art. 126-bis - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea
75
Art. 127 - Voto per corrispondenza
75
Art. 128 - Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato)
.
75
Art. 129 - Azione sociale di responsabilitΰ (abrogato)
..
75
Art. 130 - Informazione dei soci
75
Art. 131 - Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni
(abrogato)
.. 75
Art. 132 - Acquisto di azioni proprie e della societΰ controllante
. 76
Art. 133 - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
76
Art. 134 - Aumenti di capitale
76
Art. 135 - Societΰ cooperative
76
Sezione III - Deleghe di voto
. 76
Art. 136 - Definizioni
. 76
Art. 137 - Disposizioni generali
. 77
Art. 138 - Sollecitazione
77
Art. 139 - Requisiti del committente
.. 77
Art. 140 - Soggetti abilitati alla sollecitazione
..
77
Art. 141 - Associazione di azionisti
78
Art. 142 - Delega di voto
78
Art. 143 - Responsabilitΰ
78
Art. 144 - Svolgimento della sollecitazione e della raccolta
....
.......................... 78
Sezione IV - Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni
79
Art. 145 - Emissioni delle azioni
79
Art. 146 - Assemblea speciale
80
Art. 147 - Rappresentante comune
. 80
Art. 147-bis - Assemblee di categoria
.. 81
Sezione IV-bis - Organi di amministrazione
. 81
Art. 147-ter - Elezione e composizione del consiglio di
amministrazione
.. 81
Art. 147-quater - Composizione del consiglio di gestione
82
Art. 147-quinquies - Requisiti di onorabilitΰ
..
82
Sezione V - Organi di controllo
.. 82
Art. 148 - Composizione
82
Art. 148-bis - Limiti al cumulo degli incarichi
.
84
Art. 149 - Doveri
84
Art. 150 - Informazione
.. 85
Art. 151 - Poteri
.. 85
Art. 151-bis - Poteri del consiglio di sorveglianza
..
86
Art. 151-ter - Poteri del comitato per il controllo sulla gestione
. 86
Art. 152 - Denunzia al tribunale
. 87
Art. 153 - Obbligo di riferire all'assemblea
87
Art. 154 - Disposizioni non applicabili
.. 87
pag. 6 Consob - Raccolta normativa
Sezione V-bis - Redazione dei documenti contabili societari
. 88
Art. 154-bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari
. 88
Sezione VI - Revisione contabile
.. 88
Art. 155 - Attivitΰ di revisione contabile
88
Art. 156 - Giudizi sui bilanci
.. 89
Art. 157 - Effetti dei giudizi sui bilanci
. 89
Art. 158 - Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione
e di
distribuzione di acconti sui dividendi
90
Art. 159 - Conferimento e revoca dell'incarico
.. 90
Art. 160 - Incompatibilitΰ
... 91
Art. 161 - Albo speciale delle societΰ di revisione
.
93
Art. 162 - Vigilanza sulle societΰ di revisione
93
Art. 163 - Provvedimenti della Consob
.. 94
Art. 164 - Responsabilitΰ
95
Art. 165 - Revisione contabile dei gruppi
.. 95
Art. 165-bis - Societΰ che controllano societΰ con azioni quotate
96
Sezione VI-bis - Rapporti con societΰ estere aventi sede legale in
Stati che non
garantiscono la trasparenza societaria
..
96
Art. 165-ter - Ambito di applicazione
.. 96
Art. 165-quater - Obblighi delle societΰ italiane controllanti
97
Art. 165-quinquies - Obblighi delle societΰ italiane collegate
98
Art. 165-sexies - Obblighi delle societΰ italiane controllate
. 98
Art. 165-septies - Poteri della Consob e disposizioni di attuazione
... 99
PARTE V - SANZIONI
99
TITOLO I - SANZIONI PENALI
99
Capo I - Intermediari e mercati
99
Art. 166 - Abusivismo
99
Art. 167 - Gestione infedele
... 100
Art. 168 - Confusione di patrimoni
100
Art. 169 - Partecipazioni al capitale
.. 100
Art. 170 - Gestione accentrata di strumenti finanziari
..
100
Art. 170-bis - Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob
.. 100
Art. 171 - Tutela dell'attivitΰ di vigilanza (abrogato)
101
Capo II - Emittenti
.. 101
Art. 172 - Irregolare acquisto di azioni
.. 101
Art. 173 - Omessa alienazione di partecipazioni
101
Art. 173-bis - Falso in prospetto
.. 101
Art. 174 - False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob
(abrogato) 102
Capo III - Revisione contabile
.
102
Art. 174-bis - Falsitΰ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
societΰ di revisione 102
Art. 174-ter - Corruzione dei revisori
..
102
Art. 175 - Falsitΰ nelle relazioni o comunicazioni della societΰ di
revisione
(abrogato)
.
102
Art. 176 - Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate
(abrogato)
.
103
Art. 177 - Illeciti rapporti patrimoniali con la societΰ
assoggettata a revisione
. 103
Art. 178 - Compensi illegali
.. 103
Art. 179 - Disposizioni comuni
..
103
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 7
TITOLO I-BIS - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
.
104
Capo I - Disposizioni generali
104
Art. 180 - Definizioni
104
Art. 181 - Informazione privilegiata
..
104
Art. 182 - Ambito di applicazione
.
105
Art. 183 - Esenzioni
105
Capo II - Sanzioni penali
.
105
Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
105
Art. 185 - Manipolazione del mercato
106
Art. 186 - Pene accessorie
.. 106
Art. 187 - Confisca
. 106
Capo III - Sanzioni amministrative
. 107
Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate
107
Art. 187-ter - Manipolazione del mercato
107
Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie
..
108
Art. 187-quinquies - Responsabilitΰ dell'ente
109
Art. 187-sexies - Confisca
. 109
Art. 187-septies - Procedura sanzionatoria
. 109
Capo IV - Poteri della Consob
. 110
Art. 187-octies - Poteri della Consob
..
. 110
Art. 187-nonies - Operazioni sospette
112
Capo V - Rapporti tra procedimenti
.. 112
Art. 187-decies - Rapporti con la magistratura
.
112
Art. 187-undecies - Facoltΰ della Consob nel procedimento penale
. 112
Art. 187-duodecies - Rapporti tra procedimento penale e procedimento
amministrativo e di
opposizione
112
Art. 187-terdecies - Esecuzione delle pene pecuniarie e delle
sanzioni pecuniarie nel
processo penale
.
.
113
Art. 187-quaterdecies - Procedure consultive
.
113
TITOLO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE
. 113
Art. 187-quinquiesdecies - Tutela dellattivitΰ di vigilanza della
Consob
113
Art. 188 - Abuso di denominazione
113
Art. 189 - Partecipazioni al capitale
... 114
Art. 190 - Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di
disciplina degli
intermediari e dei mercati
..
114
Art. 191 - Sollecitazione all'investimento
.. 115
Art. 192 - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
..
115
Art. 192-bis - False comunicazioni circa l'applicazione delle regole
previste nei
codici di comportamento delle societΰ quotate
.
116
Art. 193 - Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle
societΰ di
revisione
.
116
Art. 193-bis - Rapporti con societΰ estere aventi sede legale in
Stati che non
garantiscono la trasparenza societaria
117
Art. 194 - Deleghe di voto
.. 117
Art. 195 - Procedura sanzionatoria
. 118
Art. 196 - Sanzioni applicabili ai promotori finanziari
..
118
pag. 8 Consob - Raccolta normativa
PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
119
Art. 197 - Personale della Consob
. 119
Art. 198 - Girata di titoli azionari
.
.. 119
Art. 199 - Societΰ fiduciarie
... 119
Art. 200 - Intermediari giΰ autorizzati
120
Art. 201 - Agenti di cambio
120
Art. 202 - Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
.. 122
Art. 203 - Contratti a termine
. 122
Art. 204 - Gestione accentrata
122
Art. 205 - Quotazioni di prezzi
.. 122
Art. 206 - Disposizioni applicabili alle societΰ quotate in mercati
diversi dalla
borsa
..
123
Art. 207 - Patti parasociali
.
123
Art. 208 - Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale
e revisione
contabile
.
123
Art. 209 - Societΰ di revisione
123
Art. 210 - Modifiche al codice civile
.
123
Art. 211 - Modifiche al T.U. bancario
124
Art. 212 - Disposizioni in materia di privatizzazioni
.
125
Art. 213 - Conversione del fallimento in liquidazione coatta
amministrativa
125
Art. 214 - Abrogazioni
125
Art. 215 - Disposizioni di attuazione
. 127
Art. 216 - Entrata in vigore
127
ALLEGATO
128
SEZIONE A - Servizi
128
SEZIONE B - Strumenti
128
SEZIONE C - Servizi accessori
128
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 9
PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le societΰ e la Borsa;
d) "Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo;
e) "societΰ di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa, diversa
dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del T.U. bancario, autorizzata a
svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla
banca, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in
un medesimo Stato comunitario,
diverso dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a
svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le Sim e le imprese di investimento
comunitarie ed
extracomunitarie;
i) "societΰ di investimento a capitale variabile" (Sicav): la
societΰ per azioni a capitale
variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di
proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso
in quote, di pertinenza
di una pluralitΰ di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puς essere
raccolto mediante una o piω emissioni di quote2;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui
partecipanti hanno diritto di chiedere,
in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalitΰ
previste dalle regole di funzionamento del
fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto
al rimborso delle quote
viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): i
fondi comuni di investimento
e le Sicav;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza
attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni
d'investimento e
l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui
istituzione, mediante
l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o
altri beni mobili o immobili3;
o) "societΰ di gestione del risparmio" (Sgr): la societΰ per azioni
con sede legale e direzione
generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio4;
o-bis) "societΰ di gestione armonizzata": la societΰ con sede legale
e direzione generale in uno
Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di
investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio5;
p) "societΰ promotrice": la Sgr che svolge l'attivitΰ indicata nella
lettera n), numero 1)6;
q) "gestore": la Sgr che svolge l'attivitΰ indicata nella lettera
n), numero 2)7;
2 Lettera cosμ modificata dallart. 5, D.L. 351 del 25.9.2001,
convertito in L. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n.
274 del 24.11.2001).
3 Lettera cosμ sostituita dallart. 2 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003).
4 Lettera cosμ sostituita dallart. 2 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
5 Lettera inserita dallart. 2 del d.lgs. n. 274 dell1.8.2003.
6 Lettera cosμ sostituita dallart. 2 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
7 Lettera cosμ sostituita dallart. 2 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
pag. 10 Consob - Raccolta normativa
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le Sgr, le
societΰ di gestione armonizzate, le
Sicav nonchι gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le
banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento8;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati
nelle sezioni A e C della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato
comunitario d'origine;
t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire
o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla
sottoscrizione di prodotti finanziari
incluso il collocamento tramite soggetti abilitati9;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra
forma di investimento di natura
finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi
bancari o postali non rappresentati da
strumenti finanziari10;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito
a offrire o messaggio
promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati
all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e
rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel
regolamento previsto dall'articolo 100
nonchι di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel
medesimo regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono
strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le
polizze e le operazioni
di cui ai rami vita III e V di cui allarticolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui
allarticolo 13, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 25211.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di
rischio negoziabili sul mercato dei
capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito
negoziabili sul mercato dei capitali;
b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei
capitali, previsti dal codice civile12;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di
acquisire gli strumenti indicati
nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di
interesse, su valute, su merci e sui
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di
interesse, su valute, su merci
nonchι su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione
avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi
d'interesse, a valute, a merci e ai
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti
indicati nelle precedenti lettere e
i relativi indici, nonchι i contratti di opzione su valute, su tassi
d'interesse, su merci e sui relativi indici,
anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle
precedenti lettere.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti
finanziari previsti dal comma 2,
lettere f), g), h), i) e j).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attivitΰ,
quando hanno per oggetto
8 Lettera cosμ sostituita dallart. 2 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
9 Le precedenti parole: ; non costituisce sollecitazione
all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali
realizzata senza
emissione di strumenti finanziari sono state sostituite dalle
parole: incluso il collocamento tramite soggetti
abilitatidallart. 3
del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
10 Le parole: non costituiscono prodotti finanziari i depositi
bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari sono
state
aggiunte dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
11 Lettera aggiunta dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
12 Lettera inserita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 11
strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a
fermo, ovvero assunzione
di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonchι mediazione.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire
loro di effettuare
un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale
interviene il soggetto che concede il
finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria,
di strategia industriale e di
questioni connesse, nonchι la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti
finanziari, ivi compresa
l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e
collocamento;
f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di
servizi d'investimento.
6-bis. Per partecipazioni si intendono le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del
codice civile13.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto
legislativo che fanno
riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo
amministrativo ed agli amministratori si applicano
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti14.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente
decreto legislativo che fanno
riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che
svolge la funzione di controllo si applicano
anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo
sulla gestione e ai loro componenti15.
Art. 2
(Rapporti con il diritto comunitario)
1. Il Ministero delleconomia e delle finanze16, la Banca d'Italia e
la Consob esercitano i poteri
loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie,
applicano i regolamenti e le decisioni
dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni
concernenti le materie disciplinate dal
presente decreto.
Art. 3
(Provvedimenti)
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono
adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono i termini e le
procedure per l'adozione degli atti e
dei provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca
d'Italia e della Consob sono
13 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
14 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
15 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
16 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 12 Consob - Raccolta normativa
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla Consob nei
rispettivi Bollettini.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i
provvedimenti di carattere generale
emanati ai sensi del presente decreto nonchι i regolamenti dei
mercati sono pubblicati, a cura del
Ministero delleconomia e delle finanze17, in un unico compendio,
anche in forma elettronica, ove anche
uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno
precedente.
Art. 4
(Collaborazione tra autoritΰ e segreto d'ufficio)
1. La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, l'Isvap e
l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante
scambio di informazioni, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Dette autoritΰ non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio
di informazioni, con le
autoritΰ competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive
funzioni.
3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la Consob possono
cooperare, anche mediante scambio
di informazioni, con le autoritΰ competenti degli Stati
extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca dItalia e dalla Consob ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 non
possono essere trasmesse a terzi nι ad altre autoritΰ italiane, ivi
incluso il Ministro delleconomia e delle
finanze, senza il consenso dellautoritΰ che le ha fornite18.
5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni:
a) con autoritΰ amministrative e giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di
indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento
delle negoziazioni dei
mercati;
d) con le societΰ di gestione dei mercati, al fine di garantire il
regolare funzionamento dei
mercati da esse gestiti;
5-bis. Lo scambio di informazioni con autoritΰ di Paesi
extracomunitari θ subordinato all'esistenza
di norme in materia di segreto di ufficio19.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d),
possono essere rivelate a terzi con il
consenso del soggetto che le ha fornite. Si puς prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite
in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione
internazionale.
7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri a esse
assegnati dall'ordinamento
anche ai fini della cooperazione con altre autoritΰ e su richiesta
delle medesime. Le autoritΰ competenti di
Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca
dItalia e alla Consob di effettuare per
loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto,
unindagine sul territorio dello Stato. Le
predette autoritΰ possono chiedere che venga consentito ad alcuni
membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca dItalia e della Consob
durante lespletamento dellindagine 20.
17 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
18 Comma dapprima sostituito dallart. 3 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003 e poi, successivamente, dallart. 9 della l. n. 62 del
18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).
19 Comma inserito dallart. 3 del d.lgs. n. 274 dell1.8.2003 e
successivamente modificato dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005
(Legge comunitaria 2004) che ha soppresso le parole: equivalenti a
quelle vigenti in Italia.
20 Comma cosμ modificato dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005
(Legge comunitaria 2004).
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 13
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio
sulle notizie, i dati e le
informazioni in possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puς concordare con le autoritΰ di vigilanza di
altri Stati comunitari forme di
collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna
autoritΰ, per l'esercizio della vigilanza
su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piω paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
Consob in ragione della sua attivitΰ
di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro delleconomia e delle finanze21. Sono fatti
salvi i casi previsti dalla legge per le
indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le
irregolaritΰ constatate, anche quando
integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli esperti dei quali
la stessa si avvale sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono
dati, notizie e documenti e ogni
ulteriore collaborazione richiesta dalla Consob, in conformitΰ delle
leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Vigilanza
Art. 5
(Finalitΰ e destinatari della vigilanza)
l. La vigilanza sulle attivitΰ disciplinate dalla presente parte ha
per scopo la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei
soggetti abilitati, avendo riguardo alla
tutela degli investitori e alla stabilitΰ, alla competitivitΰ e al
buon funzionamento del sistema finanziario.
2. La Banca d'Italia θ competente per quanto riguarda il
contenimento del rischio e la stabilitΰ
patrimoniale.
3. La Consob θ competente per quanto riguarda la trasparenza e la
correttezza dei
comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza
nei confronti dei soggetti abilitati;
ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le
materie di competenza.
5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al
fine di ridurre al minimo
gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e
delle irregolaritΰ rilevate nell'esercizio dell'attivitΰ di
vigilanza.
21 Parole cosμ sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 14 Consob - Raccolta normativa
Art. 6
(Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, le
partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni22;
b) le modalitΰ di deposito e di sub-deposito degli strumenti
finanziari e del denaro di
pertinenza della clientela23;
c) le regole applicabili agli Oicr aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivitΰ di investimento,
avuto riguardo anche ai rapporti di
gruppo24;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del
rischio25;
3) gli schemi-tipo e le modalitΰ di redazione dei prospetti
contabili che le societΰ di
gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente26;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr27;
5) i criteri e le modalitΰ da adottare per la valutazione dei beni e
dei valori in cui θ
investito il patrimonio e la periodicitΰ della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in
mercati regolamentati, la Banca d'Italia puς prevedere il ricorso a
esperti indipendenti e richiederne
l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte
del gestore28.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle
differenti esigenze di tutela degli
investitori connesse con la qualitΰ e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento:
a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi
prestati e la tenuta delle evidenze
degli ordini e delle operazioni effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori,
anche tenuto conto
dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di
assicurare che la gestione del risparmio su
base individuale si svolga con modalitΰ aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che
quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'Oicr;
c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi
informativi tra i diversi settori
dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di
evitare interferenze tra la prestazione
del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi
disciplinati dalla presente parte29.
2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina i casi
in cui, al fine di prevenire conflitti
di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche
rispetto alle altre attivitΰ svolte dal
soggetto abilitato, determinate attivitΰ debbano essere prestate da
strutture distinte e autonome30.
Art. 7
(Interventi sui soggetti abilitati)
1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono, con riguardo
ai soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone
l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
quando gli organi
22 Vedi provvedimenti della Banca dItalia del 4.8.2000, del
17.6.2002 e del 14.4.2005 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U.
n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002 e nel S.O. n. 88 alla
G.U. n. 109 del 12.5.2005).
23 Vedi provvedimento della Banca dItalia dell1.7.1998 (pubblicato
nella G.U. n. 160 dell11.7.1998).
24 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005 (pubblicato
nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
25 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005 (pubblicato
nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
26 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005 (pubblicato
nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
27 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005 (pubblicato
nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
28 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005 (pubblicato
nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
29 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell1.7.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
30 Comma aggiunto dallart. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 15
competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera
b).
2. La Banca d'Italia puς emanare, a fini di stabilitΰ, disposizioni
di carattere particolare aventi a
oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera
a).
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la
Consob, ciascuna per quanto di
competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione
temporanea dell'emissione o del rimborso
delle quote o azioni di Oicr.
Art. 8
(Vigilanza informativa)
1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di
rispettiva competenza, ai
soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalitΰ e
nei termini dalle stesse stabiliti31.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei
confronti della societΰ
incaricata della revisione contabile.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e
la Consob di tutti gli atti o i
fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,
che possano costituire un'irregolaritΰ
nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano
l'attivitΰ delle Sim, delle societΰ di
gestione del risparmio o delle Sicav. A tali fini lo statuto delle
Sim, delle societΰ di gestione del risparmio
o delle Sicav, indipendentemente dal sistema di amministrazione e
controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri32.
4. Le societΰ incaricate della revisione contabile delle Sim, delle
societΰ di gestione del risparmio
o delle Sicav comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla
Consob gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attivitΰ
delle societΰ sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare
la continuitΰ dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilitΰ di esprimere
un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che
svolge funzioni di controllo
ed alle societΰ incaricate della revisione contabile presso le
societΰ che controllano le Sim, le societΰ di
gestione del risparmio o le Sicav o che sono da queste controllate
ai sensi dell'articolo 23 del testo unico
bancario33.
6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla
prestazione dei servizi di
investimento.
Art. 9
(Revisione contabile)
1. Alle Sim, alle societΰ di gestione del risparmio e alle Sicav si
applicano le disposizioni della
parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli
articoli 157, 158, 165 e 165-bis 34.
2. Per le societΰ di gestione del risparmio, la societΰ incaricata
della revisione contabile provvede
anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul
rendiconto del fondo comune.
31 Vedi delibera Consob n. 14015 dell1.4.2003.
32 Comma cosμ modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
33 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
34 Le precedenti parole: , 165 sono state sostituite dalle parole:
, 165 e 165-bis dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
pag. 16 Consob - Raccolta normativa
Art. 10
(Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di
rispettiva competenza e in armonia
con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti
abilitati.
2. Ciascuna autoritΰ comunica le ispezioni disposte all'altra
autoritΰ, la quale puς chiedere
accertamenti su profili di propria competenza.
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autoritΰ
competenti di uno Stato
comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di
Sgr e di banche stabilite sul territorio
di detto Stato ovvero concordare altre modalitΰ per le verifiche35.
4. Le autoritΰ competenti di uno Stato comunitario, dopo aver
informato la Banca d'Italia e la
Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le
succursali di imprese di investimento, di
banche comunitarie e di societΰ di gestione armonizzate dalle stesse
autorizzate, stabilite nel territorio
della Repubblica. Se le autoritΰ di uno Stato comunitario lo
richiedono, la Banca d'Italia e la Consob,
nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli
accertamenti ovvero concordano
altre modalitΰ per le verifiche36.
5. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, per le materia
di rispettiva competenza, con
le autoritΰ competenti degli Stati extracomunitari modalitΰ per
l'ispezione di succursali di imprese di
investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.
Art. 11
(Composizione del gruppo)
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica
dei requisiti previsti dagli
articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f)37;
b) puς emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei
soggetti da sottoporre a vigilanza
sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di
gestione collettiva del risparmio nonchι attivitΰ
connesse e strumentali o altre attivitΰ finanziarie, come
individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1,
lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra
quelli che, non sottoposti a vigilanza
consolidata ai sensi del T.U. bancario:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una Sim o da
una societΰ di gestione
del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una Sim o una societΰ
di gestione del
risparmio;
3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi
soggetti che controllano la
Sim o la societΰ di gestione del risparmio;
4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti
indicati nei numeri 1),
2), e 3), dalla Sim o dalla societΰ di gestione del risparmio.
Art. 12
(Vigilanza sul gruppo)
1. La Banca d'Italia ha la facoltΰ di impartire alla Sim, alla
societΰ di gestione del risparmio o
alla societΰ finanziaria posta al vertice del gruppo individuato ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai
sensi del medesimo articolo, aventi a
oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a). Ove lo
richiedano esigenze di stabilitΰ, la Banca
35 Comma cosμ sostituito dallart. 4 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
36 Comma cosμ sostituito dallart. 4 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
37 Vedi provvedimenti della Banca dItalia del 4.8.2000, del
17.6.2002 e del 14.4.2005 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U.
n. 218 del 18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002 e nel S.O. n. 88 alla
G.U. n. 109 del 12.5.2005).
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 17
d'Italia puς emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere
particolare.
2. La Sim, la societΰ di gestione del risparmio o la societΰ
finanziaria capogruppo, nell'esercizio
dell'attivitΰ di direzione e coordinamento, emanano disposizioni
alle componenti del gruppo individuato
ai sensi dell'articolo 11, comma l, lettera b), per l'esecuzione
delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.
Gli amministratori delle societΰ del gruppo sono tenuti a fornire
ogni dato e informazione per
l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per
il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di
rispettiva competenza, ai
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
la trasmissione, anche periodica, di dati e
informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza
possono essere richieste anche ai soggetti
che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione
collettiva del risparmio nonchι attivitΰ
connesse e strumentali o altre attivitΰ finanziarie, siano legati
alla Sim o alla societΰ di gestione del
risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11,
comma 1, lettera b).
4. La Banca d'Italia puς disporre nei confronti dei soggetti
appartenenti al gruppo l'applicazione
delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI.
5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di
rispettiva competenza, effettuare
ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b). La Banca d'Italia e la
Consob possono altresμ, al fine esclusivo di verificare l'esattezza
dei dati e delle informazioni forniti,
effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo
servizi di investimento, servizi di gestione
collettiva del risparmio nonchι attivitΰ connesse e strumentali o
altre attivitΰ finanziarie, siano legati alla
Sim o alla societΰ di gestione del risparmio dai rapporti
partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1,
lettera b).
Capo II
Esponenti aziendali e partecipanti al capitale
Art. 13
(Requisiti di professionalitΰ, onorabilitΰ e indipendenza degli
esponenti aziendali) 38
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso Sim, societΰ
di gestione del risparmio, Sicav devono possedere i requisiti di
professionalitΰ, onorabilitΰ e indipendenza
stabiliti dal Ministro delleconomia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob39.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Essa θ dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di
gestione entro trenta giorni dalla nomina
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto40.
3. In caso di inerzia, la decadenza θ pronunciata dalla Banca
d'Italia o dalla Consob.
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti
dal codice civile o dallo statuto si
applicano i commi 2 e 341.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione θ dichiarata
con le modalitΰ indicate nei commi 2
e 3.
38 Rubrica cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
39 Comma cosμ modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora
decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 468 dell11.11.1998 (pubblicato nella
G.U. n. 7 dell11.1.1999).
40 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
41 Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 18 Consob - Raccolta normativa
Art. 14
(Requisiti di onorabilitΰ)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob, determina i requisiti di onorabilitΰ dei titolari di
partecipazioni nelle Sim e nelle societΰ di
gestione del risparmio, nonchι dei partecipanti al capitale delle
Sicav42.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia
e delle finanze stabilisce le
soglie partecipative per l'applicazione del comma 1, tenendo conto
dell'influenza che la partecipazione
consente di esercitare sulla societΰ. Per le Sicav si fa riferimento
alle sole azioni nominative ed il
regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione
del diritto di voto, tali azioni sono
considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di
acquisto.
3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni
possedute per il tramite di societΰ
controllate, di societΰ fiduciarie o per interposta persona, nonchι
i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal
titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla societΰ, inerenti alle partecipazioni
eccedenti il limite stabilito ai sensi del
comma 2.
5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il
diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al
comma 1, sono impugnabili secondo le
previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puς
essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della relativa
assemblea.
6. L'impugnazione puς essere proposta anche dalla Banca d'Italia o
dalla Consob entro
centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa
θ soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se θ soggetta
solo a deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei
soggetti privi dei requisiti di
onorabilitΰ devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia o dalla Consob43.
Art. 15
(Partecipazione al capitale)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere,
direttamente od indirettamente, una
partecipazione qualificata in una Sim, societΰ di gestione del
risparmio, Sicav, deve darne preventiva
comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva θ
dovuta anche per gli acquisti e le
cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione,
della partecipazione quando ciς
comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai
sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o
la perdita del controllo della societΰ44.
2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, puς
vietare l'acquisizione della
partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia
idoneo ad assicurare una gestione sana
e prudente della societΰ o a consentire l'effettivo esercizio della
vigilanza. La Banca d'Italia puς fissare un
termine massimo per l'acquisizione nonchι comunicare, anche prima
della scadenza del termine, che
nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati,
una volta avvenuti, alla Banca
d'Italia, alla Consob e alla societΰ. La comunicazione θ dovuta
anche per le variazioni della
42 Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 469 dell11.11.1998 (pubblicato nella
G.U. n. 7 dell11.1.1999).
43 Articolo cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
44 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 19
partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in
diminuzione, delle soglie partecipative
stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione del controllo
della societΰ.
4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute
indirettamente quando l'acquisto o la
cessione avvengano per il tramite di societΰ controllate, di societΰ
fiduciarie o per interposta persona. Il
controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U.
bancario.
5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:
a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative,
tenendo conto dell'influenza
che consentono di esercitare sulla societΰ;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti
derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal
titolare delle partecipazioni stesse,
nonchι quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto
di voto;
c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle
comunicazioni45.
Art. 16
(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione) 46
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di
influire sulla societΰ, inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo
15, comma 5, non possono essere esercitati
quando non siano state effettuate le comunicazioni previste
dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia
intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso
il termine entro il quale la Banca
d'Italia puς vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine
massimo eventualmente fissato ai sensi
dell'articolo 15, comma 247.
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, puς in ogni
momento sospendere il diritto
di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societΰ, inerenti a una partecipazione qualificata
in una Sim, in una societΰ di gestione del risparmio o in una Sicav,
quando l'influenza esercitata dal
titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e
prudente o l'effettivo esercizio della
vigilanza48.
3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si
applica l'articolo 14, commi 5 e
6.
4. La Banca d'Italia puς fissare un termine entro il quale devono
essere alienate le partecipazioni
eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15, comma 5,
quando non siano state effettuate le
comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero
quando, ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia
all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per
l'acquisizione eventualmente fissato49.
Art. 17
(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)
1. La Banca d'Italia e la Consob, indicando il termine per la
risposta, possono richiedere:
a) alle Sim, alle societΰ di gestione del risparmio ed alle Sicav,
l'indicazione nominativa dei
titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei
soci, dalle comunicazioni ricevute e da
altri dati a loro disposizione;
b) alle societΰ ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono
partecipazioni nei soggetti indicati
nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle
partecipazioni secondo quanto risulta dal libro
dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro
disposizione;
c) agli amministratori delle societΰ e degli enti titolari di
partecipazioni nelle Sim, nelle societΰ
45 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
46 Rubrica cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
47 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
48 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
49 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 20 Consob - Raccolta normativa
di gestione del risparmio e nelle Sicav, l'indicazione dei soggetti
controllanti;
d) alle societΰ fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome
partecipazioni in societΰ indicate
nella lettera c), le generalitΰ dei fiducianti50.
TITOLO II
SERVIZI DI INVESTIMENTO
Capo I
Soggetti e autorizzazione
Art. 18
(Soggetti)
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi
di investimento θ riservato alle
imprese di investimento e alle banche.
2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del
pubblico il servizio previsto
dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le societΰ di gestione
armonizzate possono prestare
professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto
dall'articolo 1, comma 5, lettera d),
qualora autorizzate nello Stato membro d'origine51.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario
possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei
casi e alle condizioni stabilite dalla
Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi previsti dall'articolo
1, comma 5, lettera a), limitatamente agli
strumenti finanziari derivati, nonchι dall'articolo 1, comma 5,
lettera c)52.
4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del
pubblico i servizi accessori e
altre attivitΰ finanziarie, nonchι attivitΰ connesse o strumentali.
Sono salve le riserve di attivitΰ previste
dalla legge.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze53, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e
la Consob:
a) puς individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei
mercati finanziari e delle norme
di adattamento stabilite dalle autoritΰ comunitarie, nuove categorie
di strumenti finanziari, nuovi servizi
di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti
sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di
attivitΰ previste dal presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie54.
Art. 19
(Autorizzazione)
1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei
servizi di investimento da parte
delle Sim quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societΰ per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole societΰ di
intermediazione mobiliare;
c) la sede legale e la direzione generale della societΰ siano
situate nel territorio della
50 Articolo cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
51 Comma cosμ sostituito dallart. 5 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
52 In attesa dellemanazione del provvedimento attuativo del
presente comma si applica il provvedimento della Banca dItalia
del 30.9.1997 (pubblicato nella G.U. n. 240 del 14.10.1997).
53 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
54 In attesa dellemanazione del regolamento attuativo del presente
comma si applica il decreto del Ministro del tesoro n. 329
del 26.6.1997 (pubblicato nella G.U. n. 228 del 30.9.1997).
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 21
Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato in via generale dalla
Banca d'Italia55;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto,
un programma concernente
l'attivitΰ iniziale nonchι una relazione sulla struttura
organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i requisiti
di professionalitΰ, indipendenza ed onorabilitΰ indicati
nell'articolo 1356;
g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilitΰ
stabiliti dall'articolo 1457;
h) la struttura del gruppo di cui θ parte la societΰ non sia tale da
pregiudicare l'effettivo
esercizio della vigilanza sulla societΰ stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi
dell'articolo 15, comma 5.
2. L'autorizzazione θ negata quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non
risulta garantita la sana e prudente gestione.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa quando la Sim non abbia iniziato o abbia
interrotto lo svolgimento dei servizi
autorizzati58.
4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi
d'investimento da parte delle banche
autorizzate in Italia, nonchι l'esercizio dei servizi indicati
nell'articolo 18, comma 3, da parte di
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del T.U. bancario.
Art. 20
(Albo)
1. La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di
investimento extracomunitarie.
Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito
elenco allegato all'albo59.
2. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella
corrispondenza gli estremi
dell'iscrizione all'albo o all'elenco.
Capo II
Svolgimento dei servizi
Art. 21
(Criteri generali)
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i
soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza,
nell'interesse dei clienti e per
l'integritΰ dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla
base di criteri generali minimi definiti con
regolamento dalla Consob, che a tale fine puς avvalersi della
collaborazione delle associazioni
maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio
nazionale dei consumatori e degli
utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di
rischiositΰ dei prodotti finanziari e delle gestioni
di portafogli d'investimento e rispettano il principio
dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli
investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun
cliente, determinato sulla base della sua
esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della
sua situazione finanziaria, dei suoi
obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve
le diverse disposizioni espressamente
55 Vedi provvedimenti della Banca dItalia del 4.8.2000 e del
17.6.2002 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del
18.9.2000 e n. 167 del 18.7.2002).
56 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
57 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
58 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell1.7.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
59 Vedi delibera Consob n. 11760 del 22.12.1998.
pag. 22 Consob - Raccolta normativa
impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche
mediante comunicazione telefonica o
con l'uso di strumenti telematici, purchι siano adottate procedure
che assicurino l'accertamento della
provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine60;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in
modo che essi siano sempre
adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di
conflitti di interesse e, in
situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai
clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare
misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le
banche e le societΰ di gestione del
risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e
per conto del cliente.
Art. 22
(Separazione patrimoniale)
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli
strumenti finanziari e le somme di
denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa
di investimento, dalla Sgr, dalla societΰ
di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del
T.U. bancario, nonchι gli strumenti finanziari dei singoli clienti a
qualsiasi titolo detenuti dalla banca,
costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell'intermediario e da quello degli altri
clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori
dell'intermediario o nell'interesse degli
stessi, nι quelle dei creditori dell'eventuale depositario o
sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le
azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del
patrimonio di proprietΰ di questi
ultimi61.
2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro
depositati presso terzi non
operano le compensazioni legale e giudiziale e non puς essere
pattuita la compensazione convenzionale
rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario
nei confronti dell'intermediario o del
depositario.
3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la
Sgr, la societΰ di gestione
armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la
banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli
strumenti finanziari di pertinenza dei
clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di
investimento, l'intermediario finanziario iscritto
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la Sgr e
la societΰ di gestione armonizzata non
possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le
disponibilitΰ liquide degli investitori, da esse
detenute a qualsiasi titolo62.
Art. 23
(Contratti)
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento
e accessori sono redatti per
iscritto e un esemplare θ consegnato ai clienti. La Consob, sentita
la Banca d'Italia, puς prevedere con
60 Il periodo I soggetti abilitati classificano, sulla base di
criteri generali minimi definiti con regolamento dalla Consob, che a
tale fine puς avvalersi della collaborazione delle associazioni
maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla
legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado di rischiositΰ dei prodotti
finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e
rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni
consigliate
agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di
ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in
materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione
finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua
propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente
impartite dall'investitore medesimo in forma scritta,
ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di
strumenti telematici, purchι siano adottate procedure che
assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della
documentazione dell'ordine θ stato aggiunto dallart. 14
della l. n. 262 del 28.12.2005.
61 Comma cosμ sostituito dallart. 6 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
62 Comma cosμ sostituito dallart. 6 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 23
regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla
natura professionale dei contraenti,
particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in
altra forma63. Nei casi di inosservanza
della forma prescritta, il contratto θ nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la
determinazione del corrispettivo dovuto dal
cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla θ
dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullitΰ puς essere fatta
valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si
applicano ai servizi di
investimento nι al servizio accessorio previsto dall'articolo 1,
comma 6, lettera f), al collocamento di
prodotti finanziari nonchι alle operazioni e ai servizi che siano
componenti di prodotti finanziari
assoggettati alla disciplina dellarticolo 25-bis ovvero della parte
IV, titolo II, capo I. In ogni caso,
alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti
disposizioni del titolo VI del T.U.
bancario64.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli
strumenti finanziari derivati
nonchι a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18,
comma 5, lettera a), non si applica l'articolo
1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento dei servizi di
investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati
l'onere della prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta.
Art. 24
(Gestione di portafogli di investimento)
1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si
applicano le seguenti regole:
a) il contratto θ redatto in forma scritta;
b) il cliente puς impartire istruzioni vincolanti in ordine alle
operazioni da compiere;
c) l'impresa di investimento, la societΰ di gestione del risparmio o
la banca non possono, salvo
specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del
cliente che lo impegnino oltre il
patrimonio gestito;
d) il cliente puς recedere in ogni momento dal contratto, fermo
restando il diritto di recesso
dell'impresa di investimento, della societΰ di gestione del
risparmio o della banca ai sensi dell'articolo
1727 del codice civile;
e) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente
agli strumenti finanziari in
gestione puς essere conferita all'impresa di investimento, alla
banca o alla societΰ di gestione del
risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola
assemblea nel rispetto dei limiti e con le
modalitΰ stabiliti con regolamento dal Ministro delleconomia e
delle finanze65, sentite la Banca d'Italia e
la Consob66;
f) l'esecuzione dell'incarico ricevuto puς essere delegata, anche
con riferimento all'intero
portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di
gestione di portafogli di investimento
previa autorizzazione scritta del cliente.
2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente
articolo; la nullitΰ puς essere fatta
valere solo dal cliente.
63 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell1.7.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
64 Le parole: , al collocamento di prodotti finanziari nonchι alle
operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti
finanziari assoggettati alla disciplina dellarticolo 25-bis ovvero
della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni
di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del
titolo VI del T.U. bancario sono state aggiunte dallart. 3 del
d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
65 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
66 Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 470 dell11.11.1998 (pubblicato nella
G.U. n. 7 dell11.1.1999).
pag. 24 Consob - Raccolta normativa
Art. 25
(Attivitΰ di negoziazione nei mercati regolamentati)
1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi
di negoziazione per conto
proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati
italiani, nei mercati comunitari e nei
mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi
dell'articolo 67. Le imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed
extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei
medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.
2. La Consob puς disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la
negoziazione degli strumenti
finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere
eseguita nei mercati regolamentati; in tale
eventualitΰ, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le
condizioni in presenza delle quali
l'obbligo non sussiste67.
3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto
titoli di Stato o garantiti dallo
Stato.
Art. 25-bis
(Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione)
1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al
collocamento di prodotti finanziari
emessi da banche e da imprese di assicurazione68.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento
delle finalitΰ di cui all'articolo 5,
comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza
regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma
2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e
all'articolo 10, comma 1, nonchι i poteri di cui all'articolo 7,
comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato
per il controllo sulla gestione
delle imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga a
conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al
presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.
4. Le societΰ incaricate della revisione contabile delle imprese di
assicurazione comunicano senza
indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una
grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
disposizioni generali o particolari
emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni
di controllo e alle societΰ
incaricate della revisione contabile presso le societΰ che
controllano l'impresa di assicurazione o che sono
da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
6. L'Isvap e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da
ciascuna disposte sulle
imprese di assicurazione. Ciascuna autoritΰ puς chiedere all'altra
di svolgere accertamenti su aspetti di
propria competenza69.
67 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
68 Le parole: nonchι, in quanto compatibili sono state sostituite
dalla parola: e dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
69 Articolo inserito dallart. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 25
Capo III
Operativitΰ transfrontaliera
Art. 26
(Succursali e libera prestazione di servizi di Sim)
1. Le Sim possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in
conformitΰ a quanto previsto
dal regolamento indicato nel comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali,
previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti
le condizioni necessarie e
le procedure che devono essere rispettate perchι le Sim possano
prestare negli altri Stati comunitari i
servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di
succursali o la libera prestazione di
servizi;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim
dell'autorizzazione a prestare negli altri
Stati comunitari, le attivitΰ non ammesse al mutuo riconoscimento e
negli Stati extracomunitari i propri
servizi70.
3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione l'esistenza di apposite
intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le
competenti Autoritΰ dello Stato ospitante e il
parere della Consob.
Art. 27
(Imprese di investimento comunitarie)
1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le
imprese di investimento
comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della
Repubblica. Il primo insediamento θ
preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da
parte dell'autoritΰ competente dello
Stato di origine; la succursale inizia l'attivitΰ decorsi due mesi
dalla comunicazione.
2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i
servizi ammessi al mutuo
riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi
succursali a condizione che la Banca
d'Italia e la Consob siano state informate dall'autoritΰ competente
dello Stato d'origine.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento
le condizioni e le procedure
che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per
prestare nel territorio della Repubblica i
servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di
succursali o la libera prestazione di
servizi71.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento
l'autorizzazione all'esercizio
di attivitΰ non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato
da parte delle imprese di
investimento comunitarie nel territorio della Repubblica72.
Art. 28
(Imprese di investimento extracomunitarie)
1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di
investimento extracomunitarie θ
autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
L'autorizzazione θ subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti
corrispondenti a quelli previsti
70 Vedi regolamento Banca dItalia del 4.8.2000 e del 17.6.2002
(pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000 e
n. 167 del 18.7.2002).
71 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell1.7.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
72 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell1.7.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
pag. 26 Consob - Raccolta normativa
dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);
b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato
d'origine dei servizi di investimento
e dei servizi accessori che le imprese di investimento
extracomunitarie intendono prestare in Italia;
c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di
autorizzazione,
organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia
per le Sim;
d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob
e le competenti autoritΰ dello
Stato d'origine;
e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocitΰ,
nei limiti consentiti dagli
accordi internazionali.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di
investimento extracomunitarie a
svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza
stabilimento di succursali, semprechι
ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed
e), e venga presentato un programma
concernente l'attivitΰ che si intende svolgere nel territorio della
Repubblica.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puς indicare, in via
generale, i servizi che le imprese di
investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio
della Repubblica senza stabilimento di
succursali73.
Art. 29
(Banche)
1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di
servizi accessori da parte di banche
italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte
di banche estere si applicano le
disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario.
Capo IV
Offerta fuori sede
Art. 30
(Offerta fuori sede)
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il
collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o
dalle dipendenze dell'emittente,
del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o
dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio.
2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei
confronti di investitori professionali,
come definiti con regolamento della Consob, sentita la Banca
d'Italia74.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puς essere
effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto
dall'articolo 1, comma 5,
lettera c);
b) dalle Sgr, dalle societΰ di gestione armonizzate e dalle Sicav,
limitatamente alle quote e alle
azioni di Oicr75.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del T.U. bancario, le Sgr e le societΰ di gestione
armonizzate possono effettuare l'offerta
fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia
per oggetto servizi prestati da altri
intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento del
servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c)76.
73 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell1.7.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
74 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell1.7.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
75 Lettera cosμ sostituita dallart. 7 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
76 Comma cosμ sostituito dallart. 7 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 27
5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori
sede di prodotti diversi dagli
strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
Consob, sentita la Banca d'Italia77.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari
o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi
dell'articolo 32 θ sospesa per la durata
di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte
dell'investitore. Entro detto termine
l'investitore puς comunicare il proprio recesso senza spese nι
corrispettivo al promotore finanziario o al
soggetto abilitato; tale facoltΰ θ indicata nei moduli o formulari
consegnati all'investitore. La medesima
disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori
sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo
32.
7. L'omessa indicazione della facoltΰ di recesso nei moduli o
formulari comporta la nullitΰ dei
relativi contratti, che puς essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di
sottoscrizione di azioni con
diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di
acquisire o sottoscrivere tali azioni, purchι
le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione
Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari e,
limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi
da imprese di assicurazione78.
Art. 31
(Promotori finanziari)
1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di
promotori finanziari.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualitΰ di
dipendente, agente o mandatario,
esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attivitΰ di
promotore finanziario θ svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico θ responsabile in
solido dei danni arrecati a terzi
dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilitΰ accertata in sede penale.
4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in
sezioni territoriali. Alla tenuta
dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei promotori
e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalitΰ giuridica ed θ
ordinato in forma di associazione, con
autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie
strutture e attivitΰ. Nell'ambito della propria autonomia
finanziaria l'organismo determina e riscuote i
contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti
l'iscrizione, nella misura necessaria per
garantire lo svolgimento delle proprie attivitΰ. Esso provvede
all'iscrizione all'albo, previa verifica dei
necessari requisiti, e svolge ogni altra attivitΰ necessaria per la
tenuta dell'albo. L'organismo opera nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla
Consob, e sotto la vigilanza della
medesima79.
77 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell1.7.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
78 Comma dapprima sostituito dallart. 11 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito le parole: e dai prodotti finanziari
emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando lobbligo
di consegna del prospetto informativo con le parole: e,
limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi
da
imprese di assicurazione..
79 Comma cosμ sostituito dallart. 14 della l. n. 262 del
28.12.2005. Ai sensi dellart. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005,
fino alla
costituzione dellalbo unico dei promotori finanziari previsto dal
presente comma, si applica il precedente testo del comma 4,
che di seguito si riporta: 4. E' istituito presso la Consob l'albo
unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta
dell'albo, la Consob puς avvalersi della collaborazione di un
organismo individuato dalle associazioni professionali dei
promotori finanziari e dei soggetti abilitati..
pag. 28 Consob - Raccolta normativa
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze80, con regolamento
adottato sentita la Consob,
determina i requisiti di onorabilitΰ e di professionalitΰ per
l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I
requisiti di professionalitΰ per l'iscrizione all'albo sono
accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che
tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di
prove valutative81.
6. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative
forme di pubblicitΰ;
b) ai requisiti di rappresentativitΰ delle associazioni
professionali dei promotori finanziari e
dei soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di
sospensione, di radiazione e di
riammissione;
d) alle cause di incompatibilitΰ;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati,
rispettivamente, dagli articoli 55 e
196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei
reclami contro le delibere dell'organismo di cui
al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori
finanziari devono
osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalitΰ di tenuta della documentazione concernente
l'attivitΰ svolta dai promotori
finanziari;
i) all'attivitΰ dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalitΰ di
esercizio della vigilanza da
parte della stessa Consob;
l) alle modalitΰ di aggiornamento professionale dei promotori
finanziari82.
7. La Consob puς chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che
si avvalgono di promotori
finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti fissando i relativi
termini. Essa puς inoltre effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e il compimento degli
atti ritenuti necessari.
Art. 32
(Promozione e collocamento a distanza
di servizi di investimento e strumenti finanziari)
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche
di contatto con la clientela,
diverse dalla pubblicitΰ, che non comportano la presenza fisica e
simultanea del cliente e del soggetto
offerente o di un suo incaricato.
80 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
81 Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 472 dell11.11.1998 (pubblicato nella
G.U. n. 7 dell11.1.1999). Le parole: indette dalla Consob sono
state abrogate dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai
sensi dellart. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla
costituzione dellalbo unico dei promotori finanziari previsto dal
comma 4, si applica il precedente testo del comma 5, che di seguito
si riporta: 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di
onorabilitΰ e di professionalitΰ per l'iscrizione all'albo
previsto dal comma 4. I requisiti di professionalitΰ per
l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri
valutativi
che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative
indette dalla Consob..
82 Comma cosμ sostituito dallart. 14 della l. n. 262 del
28.12.2005. Ai sensi dellart. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005,
fino alla
costituzione dellalbo unico dei promotori finanziari previsto dal
comma 4, si applica il precedente testo del comma 6, che di
seguito si riporta: 6. La Consob disciplina, con regolamento: a)
l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di
commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si
avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture
delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni
deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei
soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi
aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e
assolvono le altre funzioni a esse affidate; b) le modalitΰ di
formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di
pubblicitΰ; c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli
obblighi cui lo stesso θ soggetto; d) le attivitΰ incompatibili
con l'esercizio dell'attivitΰ di promotore finanziario; e) le
modalitΰ per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di presentazione e
di comportamento che i promotori finanziari devono
osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalitΰ di tenuta
della documentazione concernente l'attivitΰ svolta; h) le
violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 196, comma 1..
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 29
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puς disciplinare con
regolamento, in conformitΰ dei
principi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento
mediante tecniche di
comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti
finanziari, individuando anche i
casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori
finanziari 83 84.
TITOLO III
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
Capo I
Soggetti autorizzati
Art. 3385
(Attivitΰ esercitabili)
1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
θ riservata:
a) alle Sgr e alle Sicav;
b) alle societΰ di gestione armonizzate limitatamente all'attivitΰ
di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera n), n. 2).
2. Le Sgr possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di
portafogli di investimento per conto
terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivitΰ connesse o strumentali stabilite dalla Banca
d'Italia, sentita la Consob;
d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera a), limitatamente alle quote
di Oicr di propria istituzione;
e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera f).
3. La Sgr puς affidare specifiche scelte di investimento a
intermediari abilitati a prestare servizi
di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del
risparmio definiti di tempo in tempo dal
gestore.
4. La Sgr puς delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti
la prestazione dei servizi di
cui al comma 2 con modalitΰ che evitino lo svuotamento della societΰ
stessa, ferma restando la sua
responsabilitΰ nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato
dei soggetti delegati. La Banca d'Italia,
sentita la Consob, determina con regolamento le condizioni e i
limiti per il conferimento della delega.
Capo II
Fondi comuni di investimento
Art. 34
(Autorizzazione della societΰ di gestione del risparmio)
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del
servizio di gestione collettiva del
risparmio e del servizio di gestione su base individuale di
portafogli di investimento da parte delle societΰ
di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societΰ per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della societΰ siano
situate nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato in via
83 Vedi regolamento Consob n. 11522 dell1.7.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
84 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha soppresso le parole: diversi da quelli indicati
nell'articolo 100, comma 1, lettera f),.
85 Articolo cosμ sostituito dallart. 8 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
pag. 30 Consob - Raccolta normativa
generale dalla Banca d'Italia86;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i
requisiti di professionalitΰ, indipendenza e onorabilitΰ indicati
dall'articolo 1387;
e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilitΰ
stabiliti dall'articolo 1488;
f) la struttura del gruppo di cui θ parte la societΰ non sia tale da
pregiudicare l'effettivo
esercizio della vigilanza sulla societΰ stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi
dell'articolo 15, comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto,
un programma concernente
l'attivitΰ iniziale nonchι una relazione sulla struttura
organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole "societΰ di gestione
del risparmio".
2. L'autorizzazione θ negata quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non
risulta garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina la procedura di
autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dall'autorizzazione quando la societΰ di gestione del
risparmio non abbia iniziato o abbia
interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati89.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di
fusione o di scissione di societΰ
di gestione del risparmio90.
Art. 35
(Albo)
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia. Le societΰ di gestione
armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste
dall'articolo 41-bis sono iscritte in un
apposito elenco allegato all'albo91.
2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di
cui al comma 192.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella
corrispondenza gli estremi
dell'iscrizione all'albo.
Art. 36
(Fondi comuni di investimento)
1. Il fondo comune di investimento θ gestito dalla societΰ di
gestione del risparmio che lo ha
istituito o da altra societΰ di gestione del risparmio. Quest'ultima
puς gestire sia fondi di propria
istituzione sia fondi istituiti da altre societΰ.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilitΰ
liquide di un fondo comune di
investimento θ affidata a una banca depositaria.
3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento θ
disciplinato dal regolamento
del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri
generali di redazione del regolamento
del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto
previsto dall'articolo 3993.
86 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005 (pubblicato
nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
87 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
88 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
89 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005 (pubblicato
nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
90 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005 (pubblicato
nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
91 Comma cosμ sostituito dallart. 9 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
92 Comma cosμ sostituito dallart. 9 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
93 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005 (pubblicato
nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 31
4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la societΰ promotrice,
il gestore e la banca depositaria
agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al
fondo.
5. La societΰ promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i
partecipanti al fondo gli
obblighi e le responsabilitΰ del mandatario.
6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno
stesso fondo, costituisce
patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio
della societΰ di gestione del risparmio e da
quello di ciascun partecipante, nonchι da ogni altro patrimonio
gestito dalla medesima societΰ. Su tale
patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della societΰ di
gestione del risparmio o nell'interesse
della stessa, nι quelle dei creditori del depositario o del
sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le
azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto
sulle quote di partecipazione dei
medesimi. La societΰ di gestione del risparmio non puς in alcun caso
utilizzare, nell'interesse proprio o di
terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento
le procedure di fusione tra
fondi comuni di investimento.
8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da
certificati nominativi o al
portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia puς
stabilire in via generale, sentita la Consob, le
caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario
iniziale delle quote94.
Art. 37
(Struttura dei fondi comuni di investimento)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze95, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e
la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i
fondi comuni di investimento con
riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui θ destinata l'offerta delle
quote;
c) alle modalitΰ di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con
particolare riferimento alla
frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale
ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle
procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima96;
d-bis) alle condizioni e alle modalitΰ con le quali devono essere
effettuati gli acquisti o i
conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase
successiva alla costituzione del fondo, nel caso di
fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni
immobili, diritti reali immobiliari e
partecipazioni in societΰ immobiliari97;
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare riferimento
allintervento di esperti indipendenti
nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di
beni al fondo chiuso effettuati dai soci
della societΰ di gestione o dalle societΰ facenti parte del gruppo
cui essa appartiene, comunque
prevedendo un limite percentuale rispetto allammontare del
patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni
dei beni del fondo ai soggetti suddetti98;
b-bis) i casi in cui θ possibile derogare alle norme prudenziali di
contenimento e di
frazionamento del rischio stabilite dalla Banca dItalia, avendo
riguardo anche alla qualitΰ e allesperienza
94 Comma cosμ sostituito dallart. 10 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003. Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005
(pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
95 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
96 Vedi decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 228 del 24.5.1999 (pubblicato nella
G.U. n. 164 del 15.7.1999).
97 Lettera aggiunta dallart. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito
in L. n. 410 del 23.11.2001.
98 Lettera cosμ modificata dallart. 5, D.L. 351 del 25.9.2001,
convertito in L. n. 410 del 23.11.2001.
pag. 32 Consob - Raccolta normativa
professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla
lettera d-bis) del comma 1 dovrΰ comunque
prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore
di almeno il 60 per cento del valore
degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni
in societΰ immobiliari e del 20 per cento
per gli altri beni nonchι che possano svolgere operazioni di
valorizzazione dei beni medesimi99;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che
le societΰ di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese
commerciali, nonchι gli obblighi di
pubblicitΰ del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societΰ di gestione del risparmio deve
chiedere l'ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati
rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati
nell'articolo 6, comma 1, lettera
c), numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresμ
individuate le materie sulle quali i
partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per
adottare deliberazioni vincolanti per la societΰ
di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societΰ di gestione del
risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non
prevista e sulle modifiche delle politiche di
gestione. L'assemblea θ convocata dal consiglio di amministrazione
della societΰ di gestione del risparmio
anche su richiesta del partecipanti che rappresentino almeno il 10
per cento del valore delle quote in
circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto
favorevole del 50 per cento piω una quota degli
intervenuti allassemblea. Il quorum deliberativo non potrΰ in ogni
caso essere inferiore al 30 per cento
del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni
dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il
diniego non sia stato adottato entro
quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato
dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1,
l'articolo 46, commi 2 e 3100.
Art. 38
(Banca depositaria)
1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimitΰ delle operazioni di emissione e rimborso
delle quote del fondo, nonchι
la destinazione dei redditi del fondo101;
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del
fondo o, su incarico della
Sgr, provvede essa stessa a tale calcolo102;
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la
controprestazione sia ad essa rimessa nei
termini d'uso;
c) esegue le istruzioni della societΰ di gestione del risparmio se
non sono contrarie alla legge,
al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria θ responsabile nei confronti della societΰ
di gestione del risparmio e dei
partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in
conseguenza dell'inadempimento dei propri
obblighi.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina le condizioni per
l'assunzione dell'incarico di
banca depositaria e le modalitΰ di sub-deposito dei beni del
fondo103.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria
riferiscono senza ritardo alla Banca
d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle
irregolaritΰ riscontrate
nell'amministrazione della societΰ di gestione del risparmio e nella
gestione dei fondi comuni.
99 Lettera aggiunta dallart. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito
in L. n. 410 del 23.11.2001.
100 Comma inserito dallart. 41-bis, co. 7 della legge 24.11.2003,
n. 326 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 25.11.2003) e poi cosμ
modificato dallart. 3, co. 124 della legge 24.12.2003, n. 350
(pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2003).
101 Lettera cosμ sostituita dallart. 11 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
102 Lettera inserita dallart. 11 del d.lgs. n. 274 dell1.8.2003.
103 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005
(pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 33
Art. 39
(Regolamento del fondo)
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce
le caratteristiche del fondo,
ne disciplina il funzionamento, indica la societΰ promotrice, il
gestore, se diverso dalla societΰ
promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei
compiti tra tali soggetti, regola i rapporti
intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalitΰ di partecipazione al fondo, i termini e le modalitΰ
dell'emissione ed estinzione
dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote
nonchι le modalitΰ di liquidazione del
fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i
criteri di ripartizione degli
investimenti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui
θ possibile investire il
patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei
risultati della gestione nonchι le
eventuali modalitΰ di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societΰ di
gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni
spettanti alla societΰ di gestione del
risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalitΰ di pubblicitΰ del valore delle quote di
partecipazione.
3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue
modificazioni, valutandone in
particolare la completezza e la compatibilitΰ con i criteri generali
determinati ai sensi degli articoli 36 e
37104.
3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base
all'oggetto dell'investimento, alla
categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo,
il regolamento e le sue modificazioni si
intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento
si intende approvato quando, trascorsi
tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato
un provvedimento di diniego105.
Art. 40
(Regole di comportamento e diritto di voto)
1. Le Sgr devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse
dei partecipanti ai fondi e
dell'integritΰ del mercato;
b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di
conflitti di interesse anche tra i
patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
assicurare comunque un equo trattamento
degli Oicr;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti
ai fondi; disporre di
adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi106.
2. La societΰ di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei
partecipanti, all'esercizio dei
diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei
fondi gestiti, salvo diversa disposizione di
legge.
3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla societΰ promotrice,
l'esercizio dei diritti di voto ai
sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.
104 Comma cosμ sostituito dallart. 12 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
105 Comma inserito dallart. 12 del d.lgs. n. 274 dell1.8.2003.
106 Comma cosμ sostituito dallart. 13 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
pag. 34 Consob - Raccolta normativa
Capo II-bis
Operativitΰ allestero107
Art. 41108
(Operativitΰ all'estero delle Sgr)
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali:
a) in uno Stato comunitario, in conformitΰ a quanto previsto dal
regolamento indicato al
comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti
le condizioni e le
procedure che devono essere rispettate perchι le Sgr possano
prestare negli Stati comunitari le attivitΰ per
le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla Sgr
dell'autorizzazione a prestare negli Stati
extracomunitari le attivitΰ per le quali sono autorizzate109.
3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle
autorizzazioni previste al comma 2,
lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la
Banca d'Italia, la Consob e le competenti
Autoritΰ dello Stato ospitante.
Art. 41-bis110
(Societΰ di gestione armonizzate)
1. Per l'esercizio delle attivitΰ per le quali sono autorizzate ai
sensi delle disposizioni
comunitarie, le societΰ di gestione armonizzate possono stabilire
succursali nel territorio della
Repubblica. Il primo insediamento θ preceduto da una comunicazione
alla Banca d'Italia e alla Consob da
parte dell'autoritΰ competente dello Stato di origine. La succursale
inizia l'attivitΰ decorsi due mesi dalla
comunicazione.
2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le societΰ di
gestione armonizzate possono
svolgere le attivitΰ per le quali sono autorizzate ai sensi delle
disposizioni comunitarie nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca
d'Italia e la Consob siano informate
dall'autoritΰ competente dello Stato di origine.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento
le condizioni e le procedure
che le societΰ di gestione armonizzate devono rispettare per
svolgere nel territorio della Repubblica le
attivitΰ richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di
succursali o in regime di libera prestazione di
servizi.
4. Le societΰ di gestione armonizzate che svolgono le attivitΰ di
cui al comma 3 nel territorio
della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta
previste all'articolo 40.
Art. 42
(Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento
armonizzati e non armonizzati)
1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento
comunitari rientranti nell'ambito di
applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento
collettivo deve essere preceduta da
una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob; l'offerta puς
iniziare decorsi due mesi dalla
comunicazione.
107 Indicazione inserita dallart. 14 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
108 Articolo cosμ sostituito dallart. 15 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
109 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005
(pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
110 Articolo inserito dallart. 16 del d.lgs. n. 274 dell1.8.2003.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 35
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti
le procedure da rispettare
per l'applicazione del comma 1;
b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al
fine di assicurare in Italia
l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti111.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito
della commercializzazione delle
quote nel territorio della Repubblica;
b) determina le modalitΰ con cui devono essere resi pubblici il
prezzo di emissione o di
vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote112.
4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito
delle rispettive competenze, agli
emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote
indicate nel comma 1 la
comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione
di atti e documenti.
5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non
rientranti nell'ambito di
applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento
collettivo θ autorizzata dalla Banca
d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di
funzionamento siano compatibili con
quelli previsti per gli organismi italiani.
6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento
le condizioni e le procedure
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5113.
7. La Banca d'Italia e la Consob, con riferimento alle attivitΰ
svolte in Italia dagli organismi
esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli
articoli 8 e 10.
8. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle
rispettive competenze, ai
soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli
organismi indicati nel comma 5, la
comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione
di atti e documenti.
Capo III
Societΰ di investimento a capitale variabile
Art. 43
(Costituzione e attivitΰ esercitabili)
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione
delle Sicav quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societΰ per azioni nel rispetto delle
disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della societΰ siano
situate nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello
determinato in via generale dalla
Banca d'Italia114;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i
requisiti di professionalitΰ, indipendenza e onorabilitΰ indicati
dall'articolo 13115;
e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilitΰ
stabiliti dall'articolo 14116;
f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto
111 Vedi provvedimento della Banca dItalia dell1.7.1998
(pubblicato nella G.U. n. 160 dell11.7.1998).
112 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
113 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005
(pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
114 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005
(pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
115 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
116 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 36 Consob - Raccolta normativa
mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.
f-bis) la struttura del gruppo di cui θ parte la societΰ non sia
tale da pregiudicare l'effettivo
esercizio della vigilanza sulla societΰ e siano fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'articolo
15, comma 5117;
f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto, un programma
concernente l'attivitΰ iniziale nonchι una relazione sulla struttura
organizzativa118.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina:
a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla
stessa;
b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori
unitamente con la richiesta
di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e
di statuto119.
3. La Banca d'Italia attesta la conformitΰ del progetto di atto
costitutivo e di statuto alle
prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla
stessa predeterminati.
4. I soci fondatori della Sicav debbono procedere alla costituzione
della societΰ ed effettuare i
versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni
dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il
capitale deve essere interamente versato.
5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di societΰ di
investimento per azioni a
capitale variabile Sicav. Tale denominazione deve risultare in tutti
i documenti della societΰ. Alla societΰ
di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli
2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile;
non sono ammessi i conferimenti in natura.
6. La Sicav puς svolgere le attivitΰ connesse o strumentali indicate
dalla Banca d'Italia, sentita la
Consob.
7. La Sicav puς delegare poteri di gestione del proprio patrimonio
esclusivamente a societΰ di
gestione del risparmio.
8. Nel caso di Sicav multicomparto, ciascun comparto costituisce
patrimonio autonomo, distinto
a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.
Art. 43-bis120
(Sicav che designano una Sgr o una societΰ di gestione armonizzata)
1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione
di Sicav che designano per la
gestione del proprio patrimonio una Sgr o una societΰ di gestione
armonizzata quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societΰ per azioni nel rispetto delle
disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della societΰ siano
situate nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello
determinato in via generale dalla
Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo abbiano i
requisiti di professionalitΰ e di onorabilitΰ stabiliti ai sensi
dell'articolo 13;
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilitΰ
stabiliti ai sensi dell'articolo 14;
f) lo statuto preveda:
1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante
offerta al pubblico delle proprie azioni;
2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una Sgr o
ad una societΰ di
gestione armonizzata e l'indicazione della societΰ designata.
L'affidamento della gestione a una societΰ di
117 Lettera inserita dallart. 17 del d.lgs. n. 274 dell1.8.2003.
118 Lettera inserita dallart. 17 del d.lgs. n. 274 dell1.8.2003.
119 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005
(pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
120 Articolo inserito dallart. 18 del d.lgs. n. 274 dell1.8.2003.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 37
gestione armonizzata θ subordinato all'esistenza di intese di
collaborazione con le competenti Autoritΰ
dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza
sulla gestione del patrimonio della Sicav.
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4,
5 e 8 dell'articolo 43.
Art. 44
(Albo)
1. Le Sicav autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia121.
2. La Banca d'Italia comunica alla Consob l'iscrizione all'albo
delle Sicav.
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella
corrispondenza gli estremi
dell'iscrizione all'albo.
Art. 45
(Capitale e azioni)
1. Il capitale della Sicav θ sempre uguale al patrimonio netto
detenuto dalla societΰ, cosμ come
determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero
5).
2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del
codice civile.
3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere
interamente liberate al
momento della loro emissione.
4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore a
scelta del sottoscrittore. Le
azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio
indipendentemente dal numero di azioni di
tale categoria possedute.
5. Lo statuto della Sicav indica le modalitΰ di determinazione del
valore delle azioni e del prezzo
di emissione e di rimborso nonchι la periodicitΰ con cui le azioni
della Sicav possono essere emesse e
rimborsate.
6. Lo statuto della Sicav puς prevedere:
a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilitΰ delle azioni nominative;
c) l'esistenza di piω comparti di investimento per ognuno dei quali
puς essere emessa una
particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i
criteri di ripartizione delle spese generali tra i
vari comparti;
c-bis) la possibilitΰ di emettere frazioni di azioni, fermo restando
che l'attribuzione e
l'esercizio dei diritti sociali θ comunque subordinata al possesso
di almeno un'azione, secondo la
disciplina del presente capo122.
7. Alle Sicav non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349,
2350, commi 2 e 3, 2351,
2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356
del codice civile123.
8. La Sicav non puς emettere obbligazioni o azioni di risparmio nι
acquistare o comunque
detenere azioni proprie.
121 Vedi provvedimento della Banca dItalia del 14.4.2005
(pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).
122 Lettera inserita dallart. 19 del d.lgs. n. 274 dell1.8.2003.
123 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 38 Consob - Raccolta normativa
Art. 46
(Assemblea)
1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda
convocazione della Sicav sono
regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque
sia la parte del capitale sociale
intervenuta.
2. Il voto puς essere dato per corrispondenza se ciς θ ammesso dallo
statuto. In tal caso l'avviso
di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
Non si tiene conto del voto in tal
modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea
non θ conforme a quella contenuta
nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai
fini della regolare costituzione
dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro
delleconomia e delle finanze124, sentite la
Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalitΰ operative per
l'esercizio del voto per
corrispondenza125.
3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile
θ pubblicato anche sui
quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il
valore patrimoniale della societΰ e il valore
unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo
2366, comma 2, θ fissato in trenta giorni.
Art. 47
(Modifiche dello statuto)
1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav.
Esse si intendono approvate
quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia
stato adottato entro quattro mesi dalla
presentazione della domanda.
2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav
non possono essere iscritte ai
sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice
civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei
termini e con le modalitΰ previste dal comma 1. La delibera θ
inviata alla Banca d'Italia entro quindici
giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito
previsto dall'articolo 2436 del codice civile
deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione
del provvedimento di approvazione
della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice
civile.
Art. 48
(Scioglimento e liquidazione volontaria)
1. Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, nn. 4 e
5, del codice civile.
Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura
determinata ai sensi dell'articolo 43,
comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta
giorni, la societΰ si scioglie. Il termine θ
sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra
Sicav126.
2. Gli atti per i quali θ prevista la pubblicitΰ dall'articolo 2484,
commi terzo e quarto, del
codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti
dallo statuto e comunicati alla Banca
d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel
registro delle imprese. L'emissione ed il
rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo
2484, primo comma, numero 6 del codice
civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti
dall'articolo 2484, primo comma, numeri 1,
2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal
momento dell'assunzione della delibera
del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione
presso il registro delle imprese del
decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di
amministrazione θ trasmessa anche alla
Consob nel medesimo termine127.
124 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
125 Vedi decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 139 del 26.3.1999 (pubblicato nella
G.U. n. 116 del 25.5. 1999).
126 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
127 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 39
3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta
all'assemblea straordinaria. Si
applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma
1, lettera c), e l'articolo 97 del testo
unico bancario128.
4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di
smobilizzo e quello di
riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della societΰ
nel rispetto delle disposizioni stabilite
dalla Banca d'Italia.
5. Il bilancio di liquidazione θ sottoposto al giudizio della
societΰ incaricata della revisione
ed θ pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.
6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al
rimborso delle azioni nella
misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav si
applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del
codice civile129.
Art. 49
(Fusione e scissione)
1. La Sicav non puς trasformarsi in un organismo non soggetto al
presente capo.
2. Alla fusione e alla scissione delle Sicav si applicano gli
articoli 2501 e seguenti del codice
civile, in quanto compatibili.
3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base
di quanto richiesto dall'articolo
43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai
relativi progetti sono sottoposti alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia
sentita la Consob130.
4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si puς
dar corso alle iscrizioni nel
registro delle imprese, previste dal codice civile131.
Art. 50
(Altre disposizioni applicabili)
1. Alle Sicav, per quanto non disciplinato dal presente capo, si
applicano gli articoli 36, comma
2, 37, 38, 40 e 41. Alle Sicav autorizzate ai sensi dell'articolo
43, si applica altresμ l'articolo 33, commi 3 e
4132.
2. All'offerta in Italia di azioni di Sicav estere si applica
l'articolo 42.
128 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
129 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
130 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
131 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
132 Comma cosμ sostituito dallart. 20 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
pag. 40 Consob - Raccolta normativa
TITOLO IV
PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI
Capo I
Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi
Art. 51
(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e
extracomunitari)
1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di investimento
e di banche extracomunitarie,
di societΰ di gestione del risparmio, di Sicav e di banche
autorizzate alla prestazione di servizi di
investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro
applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca
d'Italia o la Consob, ciascuna per le materie di propria competenza,
possono ordinare alle stesse di porre
termine a tali irregolaritΰ.
2. L'autoritΰ di vigilanza che procede puς altresμ, sentita l'altra
autoritΰ, vietare ai soggetti
indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti
singoli servizi o attivitΰ, anche
limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario,
quando:
a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di
carattere generale;
b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli
investitori.
Art. 52
(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari)
1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento
comunitarie, di societΰ di gestione
armonizzate, di banche comunitarie e di societΰ finanziarie previste
dall'articolo 18, comma 2, del testo
unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del
presente decreto, la Banca d'Italia o la
Consob, ciascuna per le materie di propria competenza, possono
ordinare alle stesse di porre termine a tali
irregolaritΰ, dandone comunicazione anche all'Autoritΰ di vigilanza
dello Stato membro in cui
l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente
necessari133.
2. L'autoritΰ di vigilanza che procede puς adottare i provvedimenti
necessari, sentita l'altra
autoritΰ, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni riguardanti singoli servizi
o attivitΰ anche limitatamente a singole succursali o dipendenze
dell'intermediario, nonchι ordinare la
chiusura della succursale, quando:
a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autoritΰ
competente dello Stato in cui
l'intermediario ha sede legale;
b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
c) le irregolaritΰ commesse possano pregiudicare interessi di
carattere generale;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli
investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati
dall'autoritΰ che li ha adottati
all'autoritΰ competente dello Stato comunitario in cui
l'intermediario ha sede legale.
Art. 53
(Sospensione degli organi amministrativi)
1. Il Presidente della Consob puς disporre in via d'urgenza, ove
ricorrano situazioni di pericolo
per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di
amministrazione delle Sim e la nomina di un
commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi
irregolaritΰ nell'amministrazione ovvero
gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie.
2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta
giorni. Il commissario,
nell'esercizio delle sue funzioni, θ pubblico ufficiale. Il
Presidente dalla Consob puς stabilire speciali
cautele e limitazioni per la gestione della Sim134.
133 Comma cosμ sostituito dallart. 21 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
134 Vedi delibere Consob n. 10579 del 17.3.1997 e n. 12378 del
16.2.2000.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 41
3. L'indennitΰ spettante al commissario θ determinata dalla Consob
in base a criteri dalla stessa
stabiliti ed θ a carico della societΰ commissariata. Si applica
l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del
T.U. bancario.
4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti
nell'espletamento dell'incarico, sono
promosse previa autorizzazione della Consob.
5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di
imprese di investimento
extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle
succursali i poteri degli organi di
amministrazione dell'impresa di investimento.
6. Il presente articolo si applica anche alle societΰ di gestione
del risparmio e alle Sicav. Il
Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il
Governatore della Banca d'Italia.
Art. 54
(Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri)
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da
parte degli Oicr esteri
delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto,
la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare,
per un periodo non superiore a sessanta
giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di
accertata violazione, le autoritΰ di vigilanza,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere
temporaneamente ovvero vietare l'offerta
delle quote o delle azioni degli Oicr.
Art. 55
(Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari)
1. La Consob, in caso di necessitΰ e urgenza, puς disporre in via
cautelare la sospensione del
promotore finanziario dall'esercizio dell'attivitΰ per un periodo
massimo di sessanta giorni, qualora
sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi
violazioni di legge ovvero di disposizioni
generali o particolari impartite dalla Consob.
2. La Consob puς disporre in via cautelare, per un periodo massimo
di un anno, la sospensione
dall'esercizio dell'attivitΰ qualora il promotore finanziario sia
sottoposto a una delle misure cautelari
personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura
penale o assuma la qualitΰ di imputato ai
sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti
reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti
in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dal presente decreto.
Capo II
Disciplina delle crisi
Art. 56
(Amministrazione straordinaria)
1. Il Ministero delleconomia e delle finanze135, su proposta della
Banca d'Italia o della Consob,
ciascuna per le materie di propria competenza, puς disporre con
decreto lo scioglimento degli organi con
funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle societΰ
di gestione del risparmio e delle Sicav
quando:
a) risultino gravi irregolaritΰ nell'amministrazione ovvero gravi
violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivitΰ;
135 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 42 Consob - Raccolta normativa
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della societΰ;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi o
dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai
sensi dell'articolo 53.
2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puς essere adottato anche
nei confronti delle
succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie: in
tale ipotesi i commissari straordinari e
il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali
stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa
connessi spettano alla Banca
d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70,
commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U.
bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli
investitori in luogo dei depositanti, alle Sim,
alle imprese di investimento extracomunitarie, alle societΰ di
gestione del risparmio e alle Sicav in luogo
delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli
strumenti finanziari e al denaro.
4. Alle Sim, alle societΰ di gestione del risparmio e alle Sicav non
si applica il titolo IV della
legge fallimentare.
Art. 57
(Liquidazione coatta amministrativa)
1. Il Ministero delleconomia e delle finanze136, su proposta della
Banca d'Italia o della Consob,
ciascuna per le materie di propria competenza, puς disporre con
decreto la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivitΰ e la liquidazione coatta amministrativa
delle Sim, delle societΰ di gestione del
risparmio e delle Sicav, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la
liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolaritΰ
nell'amministrazione ovvero le violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le
perdite previste dall'articolo 56 siano di
eccezionale gravitΰ.
2. La liquidazione coatta puς essere disposta con il medesimo
procedimento previsto dal comma
1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato
ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa
connessi spettano alla Banca
d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi
da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85,
86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario,
intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle
societΰ di gestione del risparmio e alle Sicav in
luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita
agli strumenti finanziari e al denaro.
4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86,
comma 5, del T.U. bancario e non
oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a
disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale
del luogo dove la Sim, la societΰ di
gestione del risparmio e la Sicav hanno la sede legale, gli elenchi
dei creditori ammessi, indicando i diritti
di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti
indicati nel comma 2 del predetto articolo,
nonchι dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui θ stato
negato il riconoscimento delle
pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti
finanziari e del denaro relativi ai servizi
previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata
sezione dello stato passivo. Il presente
comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U.
bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente
alla propria posizione e contro
il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli
elenchi indicati nella disposizione del
comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto
o in parte, entro 15 giorni dal
ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8,
del T.U. bancario e i soggetti ammessi
entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione
dell'avviso previsto dal medesimo comma
8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1,
del T.U. bancario.
136 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 43
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
riguarda una Sicav, i commissari,
entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la
specie delle azioni risultanti di
pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della
societΰ.
Art. 58
(Succursali di imprese di investimento estere)
1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una societΰ
di gestione armonizzata sia
stata revocata l'autorizzazione all'attivitΰ da parte dell'autoritΰ
competente, le succursali italiane possono
essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo
57, in quanto compatibili137.
2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si
applicano le disposizioni
dell'articolo 57, in quanto compatibili.
Art. 59
(Sistemi di indennizzo)
1. L'esercizio dei servizi d'investimento θ subordinato all'adesione
a un sistema di indennizzo a
tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro delleconomia e
delle finanze138, sentite la Banca d'Italia
e la Consob139.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze140, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, disciplina
con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di
indennizzo141.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, coordina con regolamento
l'operativitΰ dei sistemi
d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa
e, in generale, con l'attivitΰ di
vigilanza.
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli
investitori fino alla concorrenza dei
pagamenti effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se
i crediti ammessi allo stato
passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati
dai sistemi di indennizzo.
6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo θ competente
il giudice del luogo ove ha sede
legale il sistema di indennizzo.
Art. 60
(Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri)
1. Le succursali di imprese di investimento, di societΰ di gestione
armonizzate o di banche
comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di
integrare la tutela offerta dal sistema di
indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo
riconosciuto, limitatamente all'attivitΰ svolta
in Italia142.
137 Comma cosμ sostituito dallart. 22 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
138 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
139 Il sistema di indennizzo θ stato approvato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 30.6.1998.
140 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
141 In attesa dellemanazione del regolamento attuativo del presente
comma si applica il regolamento del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica n. 485 del 14.11.1997
(pubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.1998).
142 Comma cosμ sostituito dallart. 23 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003.
pag. 44 Consob - Raccolta normativa
2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero
equivalente, le succursali di imprese di
investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono
aderire a un sistema di indennizzo
riconosciuto, limitatamente all'attivitΰ svolta in Italia. La Banca
d'Italia verifica che la copertura offerta
dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di
imprese di investimento e di banche
extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a
quella offerta dai sistemi di
indennizzo riconosciuti.
Art. 60-bis
(Responsabilitΰ delle Sim, delle Sgr e delle Sicav
per illecito amministrativo dipendente da reato)
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito
amministrativo a carico di una Sim, di una Sgr o di
una Sicav, ne dΰ comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.
Nel corso del procedimento, ove il
pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca
d'Italia e la Consob, le quali hanno, in
ogni caso, facoltΰ di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il
giudice dispone, anche d'ufficio,
l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla Consob di aggiornate
informazioni sulla situazione
dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura
organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Sim, di
una Sgr o di una Sicav le
sanzioni interdittive di cui allarticolo 9, comma 2, lettere a) e
b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni
medesime, θ trasmessa per l'esecuzione
dall'Autoritΰ giudiziaria alla Banca d'Italia e alla Consob; a tal
fine, la Consob o la Banca d'Italia,
ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o
adottare gli atti previsti dal titolo
IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione
irrogata e le preminenti finalitΰ di
salvaguardia della stabilitΰ e di tutela dei diritti degli
investitori.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in
via cautelare alle Sim, Sgr e Sicav. Ai
medesimi intermediari non si applica, altresμ, larticolo 15 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle
succursali italiane di imprese di
investimento comunitarie o extracomunitarie143.
PARTE III
DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE
ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
TITOLO I
DISCIPLINA DEI MERCATI
Capo I
Mercati regolamentati
Art. 61
(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)
1. L'attivitΰ di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
di strumenti finanziari ha
carattere di impresa ed θ esercitata da societΰ per azioni, anche
senza scopo di lucro (societΰ di gestione).
2. La Consob determina con regolamento:
143 Articolo inserito con d.lgs. n. 197 del 9 .7.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 45
a) il capitale minimo delle societΰ di gestione;
b) le attivitΰ connesse e strumentali a quelle di organizzazione e
gestione dei mercati che
possono essere svolte dalle societΰ di gestione144.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze145, sentita la Consob,
determina con regolamento i
requisiti di onorabilitΰ e professionalitΰ dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione
e controllo nelle societΰ di gestione. Si applica l'articolo 13,
comma 2. In caso di inerzia la decadenza θ
pronunciata dalla Consob146.
4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che
comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione θ dichiarata
con le modalitΰ indicate nel comma 3.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze147, sentita la Consob,
determina con regolamento i
requisiti di onorabilitΰ dei partecipanti al capitale, individuando
la soglia partecipativa a tal fine
rilevante148.
6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle societΰ di
gestione, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societΰ controllate, di
societΰ fiduciarie o per interposta persona,
devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro
ore alla Consob e alla societΰ di
gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da
parte degli acquirenti dei requisiti
individuati ai sensi del comma 5.
7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non
puς essere esercitato il diritto
di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai
sensi del comma 5.
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si
applica l'articolo 14, comma 5.
L'impugnazione puς essere proposta anche dalla Consob entro il
termine previsto dall'articolo 14, comma
6.
9. Alle societΰ di gestione si applicano le disposizioni della parte
IV, titolo III, capo II, sezione
VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
10. Il Ministro delleconomia e delle finanze149, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, individua le
caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti
finanziari ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente decreto150.
Art. 62
(Regolamento del mercato)
1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da
un regolamento deliberato
dall'assemblea ordinaria della societΰ di gestione; il regolamento
puς attribuire al consiglio di
amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione.
144 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
145 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
146 Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 471 dell11.11.1998 (pubblicato
nella G.U. n. 7 dell11.1.1999).
147 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
148 Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 471 dell11.11.1998 (pubblicato
nella G.U. n. 7 dell11.1.1999).
149 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
150 Vedi decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 18.12.1998 (pubblicato nella G.U.
n. 300 del 24.12.1998).
pag. 46 Consob - Raccolta normativa
1-bis. Qualora le azioni della societΰ di gestione siano quotate in
un mercato regolamentato, il
regolamento di cui al comma 1 θ deliberato dal consiglio di
amministrazione della societΰ medesima151.
2. Il regolamento determina in ogni caso:
a) le condizioni e le modalitΰ di ammissione, di esclusione e di
sospensione degli operatori e
degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalitΰ per lo svolgimento delle negoziazioni
e gli eventuali obblighi
degli operatori e degli emittenti;
c) le modalitΰ di accertamento, pubblicazione e diffusione dei
prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonchι i criteri
per la determinazione dei
quantitativi minimi negoziabili.
2-bis. Il regolamento puς stabilire che le azioni di societΰ
controllanti, il cui attivo sia
prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta,
in una o piω societΰ con azioni quotate
in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del
mercato152.
3. La Consob detta disposizioni per assicurare la pubblicitΰ del
regolamento del mercato.
3-bis. La Consob determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della
struttura organizzativa e del sistema
dei controlli interni che le societΰ controllate, costituite e
regolate dalla legge di Stati non appartenenti
all'Unione europea, devono rispettare affinchι le azioni della
societΰ controllante possano essere quotate
in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di
controllo di cui all'articolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate
le azioni di societΰ
controllate sottoposte all'attivitΰ di direzione e coordinamento di
altra societΰ;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla
quotazione sul mercato mobiliare
italiano delle societΰ finanziarie, il cui patrimonio θ costituito
esclusivamente da partecipazioni153.
Art. 63
(Autorizzazione dei mercati regolamentati)
1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:
a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e
5;
b) il regolamento del mercato θ conforme alla disciplina comunitaria
ed θ idoneo ad assicurare
la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori.
2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando
l'adempimento delle
disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del
regolamento del mercato.
3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita
la Banca d'Italia, per i mercati
nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati
e pubblici, diversi dai titoli di Stato,
nonchι per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e
gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di
interesse e valute.
4. La Banca d'Italia θ ammessa alle negoziazioni sui mercati dei
contratti uniformi a termine sui
titoli di Stato.
Art. 64
(Organizzazione e funzionamento del mercato)
1. La societΰ di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e
determina i corrispettivi a essa
dovuti;
151 Comma inserito dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
152 Comma inserito dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
153 Comma aggiunto dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 47
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del
mercato e verifica il rispetto del
regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e
identificare abusi di informazioni
privilegiate e manipolazioni del mercato154;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli
strumenti finanziari e degli
operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie
decisioni alla Consob; l'esecuzione
delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie,
di obbligazioni e di altri strumenti
finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dellUnione
europea, dalle banche
comunitarie e dalle societΰ con azioni quotate in un mercato
regolamentato nonchι delle decisioni
di esclusione di azioni dalle negoziazioni θ sospesa finchι non sia
decorso il termine indicato al
comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di
ammissione alle negoziazioni di
strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dallobbligo di
pubblicare il prospetto nonchι
per lammissione di lotti supplementari di azioni giΰ ammesse alle
negoziazioni155;
d) comunica alla Consob le violazioni del regolamento del mercato,
segnalando le iniziative
assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle
informazioni e dei documenti
indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla
Consob.
1-bis. La Consob:
a) puς vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di
esclusione di cui al comma 1,
lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una
decisione di sospensione degli strumenti
finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni
dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi
informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del
regolamento del mercato, dalla societΰ di gestione nel corso della
propria istruttoria, ritiene la
decisione contraria alle finalitΰ di cui all'articolo 74, comma
1156;
b) puς chiedere alla societΰ di gestione tutte le informazioni che
ritenga utili per i fini di cui
alla lettera a);
c) puς chiedere alla societΰ di gestione l'esclusione o la
sospensione degli strumenti finanziari
e degli operatori dalle negoziazioni157.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle
negoziazioni degli strumenti finanziari
emessi da una societΰ di gestione in un mercato da essa gestito sono
disposte dalla Consob. In tali casi, la
Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del
mercato per assicurare la trasparenza,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori, nonchι per regolare le ipotesi di
conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti θ
subordinata all'adeguamento del regolamento
del relativo mercato158.
Art. 65
(Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la
societΰ di gestione)
1. La Consob stabilisce con regolamento:
a) le modalitΰ di registrazione di tutte le operazioni compiute su
strumenti finanziari;
154 Lettera inserita dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge
comunitaria 2004).
155 Le parole: e comunica immediatamente le proprie decisioni alla
Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di
esclusione θ sospesa finchι non sia decorso il termine indicato al
comma 1-bis, lettera a) sono state aggiunte dallart. 14
della l. n. 262 del 28.12.2005. Le parole: e di esclusione θ
sospesa finchι non sia decorso il termine indicato al comma 1-
bis, lettera a) sono state sostituite dalle parole: alle
negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri
strumenti
finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dellUnione
europea, dalle banche comunitarie e dalle societΰ con
azioni quotate in un mercato regolamentato nonchι delle decisioni di
esclusione di azioni dalle negoziazioni θ sospesa finchι
non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale
sospensione non si applica nel caso di ammissione alle
negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione
dallobbligo di pubblicare il prospetto nonchι per
lammissione di lotti supplementari di azioni giΰ ammesse alle
negoziazioni dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006;
156 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha aggiunto le parole: di cui al comma 1, lettera
c),
secondo periodo, e ha sostituito le parole: in suo possesso con
le parole: diversi da quelli valutati, ai sensi del
regolamento del mercato, dalla societΰ di gestione nel corso della
propria istruttoria.
157 Comma aggiunto dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
158 Comma aggiunto dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
pag. 48 Consob - Raccolta normativa
b) i termini e le modalitΰ con cui i soggetti che prestano servizi
di investimento aventi a
oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato
regolamentato devono comunicare
le operazioni eseguite fuori da tale mercato159.
Art. 66
(Mercati all'ingrosso di titoli di Stato)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze160, anche in deroga
alle disposizioni del presente
capo, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza
i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e
ne approva i regolamenti161.
2. La Banca d'Italia θ ammessa alle negoziazioni sui mercati
all'ingrosso di titoli di Stato. Il
Ministero delleconomia e delle finanze162 θ ammesso alle
negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di
Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia
i tempi e le modalitΰ degli
interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilitΰ della
moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro
ore dalla comunicazione puς chiedere il differimento degli
interventi o diverse modalitΰ di attuazione. Le
disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
l'ammissione alle negoziazioni anche di
soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attivitΰ di
negoziazione.
Art. 67
(Riconoscimento dei mercati)
1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 63, comma 2, i
mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento
comunitario.
2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti
autoritΰ, puς riconoscere mercati
esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella
sezione prevista dal comma 1, al fine di
estenderne l'operativitΰ sul territorio della Repubblica.
3. Le societΰ di gestione che intendano chiedere ad autoritΰ di
Stati extracomunitari il
riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione
alla Consob, che rilascia il proprio
nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autoritΰ
estere.
4. La Consob accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari
e sugli emittenti, le modalitΰ
di formazione dei prezzi, le modalitΰ di liquidazione dei contratti,
le norme di vigilanza sui mercati e sugli
intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in
Italia e comunque in grado di assicurare
adeguata tutela degli investitori.
5. Le imprese di investimento, le banche e i soggetti che gestiscono
mercati comunicano alla
Consob, nei casi e con le modalitΰ da questa stabilite, la
realizzazione di collegamenti telematici con i
mercati esteri.
Art. 68
(Sistemi di garanzia dei contratti)
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puς disciplinare
l'istituzione e il funzionamento di
sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi
a oggetto strumenti finanziari non
derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando
disposizioni concernenti la costituzione di
fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi
partecipanti163.
159 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
160 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
161 Vedi decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 219 del 13.05.1999 (pubblicato nella
G.U. n. 159 del 9.7.1999).
162 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
163 Vedi provvedimento Banca dItalia del 22.10.2002 (pubblicato
nella G.U. n. 259 del 5.11.2002).
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 49
2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del
soggetto che lo amministra e dagli
altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o
pignoramenti dei creditori del soggetto che li
amministra nι dei creditori dei singoli partecipanti o
nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere
compresi nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che
li amministra o i singoli partecipanti.
Non opera la compensazione legale e giudiziale e non puς essere
pattuita la compensazione volontaria tra
i saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il
gestore dei fondi stessi abbia nei confronti del
depositario.
Art. 69
(Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari non derivati)
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il
funzionamento del servizio di
compensazione e di liquidazione, nonchι del servizio di liquidazione
su base lorda, delle operazioni
aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le
modalitΰ di tempo e gli adempimenti
preliminari e complementari. Tale disciplina puς prevedere che il
servizio di compensazione e di
liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la
fase di regolamento finale del contante,
siano gestiti da una societΰ autorizzata dalla Banca d'Italia,
d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei
titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puς
essere eseguita e completata ai sensi
dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo
1942, n. 239164.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puς disciplinare
l'istituzione e il funzionamento di
sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e
della liquidazione delle operazioni
indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la
costituzione e l'amministrazione di
fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai
partecipanti165.
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo
68, comma 2.
Art. 70
(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari)
166
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puς disciplinare il
funzionamento di sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari, anche prevedendo che i
partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre
prestazioni a titolo di garanzia
delladempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al
sistema stesso. Le garanzie acquisite
non possono essere distratte dalla destinazione prevista nι essere
soggette ad azioni esecutive o cautelari
da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che
gestisce il sistema, anche in caso di
apertura di procedure concorsuali167.
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1
assumono in proprio le posizioni
contrattuali da regolare.
Art. 71
(Definitivitΰ del regolamento delle operazioni aventi a oggetto
strumenti finanziari)
... omissis ...168
164 Vedi provvedimento Banca dItalia dell8.9.2000 (pubblicato
nella G.U. n. 212 dell11.9.2000).
165 Vedi provvedimenti Banca dItalia dell16.6.1999 (pubblicato
nella G.U. n. 141 del 18.6.1999), del 22.10.2002 (pubblicato
nella G.U. n. 259 del 5.11.2002) e del 16.5.2003 (pubblicato nella
G.U. n. 117 del 22.5.2003).
166 Rubrica cosμ sostituita con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004.
167 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004. Vedi
provvedimento Banca dItalia dell8.9.2000 (pubblicato nella
G.U. n. 212 dell11.9.2000) e provvedimento Banca dItalia del
22.10.2002 (pubblicato nella G.U. n. 259 del 5.11.2002) .
168 Articolo abrogato dallart. 13, comma 1, del d.lgs. n.
12.4.2001, n. 210.
pag. 50 Consob - Raccolta normativa
Art. 72
(Disciplina delle insolvenze di mercato)
1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni
nei mercati regolamentati e dei
partecipanti ai servizi indicati nell'articolo 69 e ai sistemi
previsti dall'articolo 70 θ dichiarata dalla
Consob. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina
l'immediata liquidazione dei contratti
dell'insolvente.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con
regolamento i casi di inadempimento e
le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonchι le
relative modalitΰ di accertamento e di
liquidazione169.
3. La liquidazione delle insolvenze di mercato θ effettuata da uno o
piω commissari nominati
dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennitΰ spettante
ai commissari θ determinata dalla
Consob ed θ posta a carico delle societΰ di gestione dei mercati nei
quali l'insolvente ha operato, in base ai
criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia170.
4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari
alla liquidazione
dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai
soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei
servizi di mercato.
5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i
commissari rilasciano agli
aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito,
comprensivo delle spese sostenute dal
creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'insolvente per gli effetti dell'articolo
474 del codice di procedura civile.
6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove
ne ricorrano i presupposti, le
disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e
nei sistemi di regolamento titoli171.
Art. 73
(Vigilanza sulle societΰ di gestione)
1. Le societΰ di gestione sono soggette alla vigilanza della Consob,
che a tal fine si avvale dei
poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.
2. La Consob iscrive le societΰ di gestione in un albo.
3. La Consob verifica che le modificazioni statutarie delle societΰ
di gestione non contrastino con
i requisiti previsti dall'articolo 61. Non si puς dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti tale verifica.
4. La Consob vigila affinchι la regolamentazione del mercato sia
idonea ad assicurare l'effettivo
conseguimento delle finalitΰ indicate nell'articolo 63, comma 1,
lettera b), e puς richiedere alle societΰ di
gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee
a eliminare le disfunzioni
riscontrate.
Art. 74
(Vigilanza sui mercati)
1. La Consob vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare
la trasparenza, l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
169 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
170 Vedi delibera Consob n. 12055 del 13.7.1999.
171 Comma sostituito dallart. 13, comma 2, del d.lgs. 12.4.2001, n.
210.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 51
1-bis. La Consob vigila sul rispetto delle disposizioni del
regolamento del mercato, relative agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte
della societΰ di gestione172.
2. La Consob, con le modalitΰ e nei termini da essa stabiliti, puς
chiedere alle societΰ di gestione
la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti,
nonchι eseguire ispezioni presso le
medesime societΰ e richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari.
3. In caso di necessitΰ e urgenza, la Consob adotta, per le finalitΰ
indicate al comma 1, i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societΰ di
gestione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal
Presidente della Consob o da
chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono
immediatamente esecutivi e sono
sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel
termine di cinque giorni; i provvedimenti
perdono efficacia se non approvati entro tale termine.
Art. 75
(Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della
societΰ di gestione)
1. In caso di gravi irregolaritΰ nella gestione dei mercati ovvero
nell'amministrazione della
societΰ di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli
investitori, il Ministero delleconomia e
delle finanze173, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento
degli organi amministrativi e di
controllo della societΰ di gestione. I poteri dei disciolti organi
amministrativi sono attribuiti a un
commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita,
sulla base delle direttive e sotto il
controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi.
L'indennitΰ spettante al commissario θ
determinata con decreto del Ministero ed θ a carico della societΰ di
gestione. Per quanto non previsto dal
presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6,
72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75
del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla Consob i poteri
della Banca d'Italia.
2. Nel caso in cui le irregolaritΰ indicate nel comma 1 siano di
eccezionale gravitΰ il Ministero
delleconomia e delle finanze174, su proposta della Consob, puς
revocare l'autorizzazione prevista
dall'articolo 63.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
revoca dell'autorizzazione gli
amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare
l'oggetto sociale ovvero per
deliberare la liquidazione volontaria delle societΰ. Qualora non si
provveda alla convocazione entro detto
termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data
della comunicazione del provvedimento
di revoca, il Ministero delleconomia e delle finanze175, su
proposta della Consob, puς disporre lo
scioglimento della societΰ di gestione nominando i liquidatori. Si
applicano le disposizioni sulla
liquidazione delle societΰ per azioni, a eccezione di quelle
concernenti la revoca dei liquidatori.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi
necessari ad assicurare la
continuitΰ delle negoziazioni. A tal fine puς disporre il
trasferimento temporaneo della gestione del
mercato ad altra societΰ, previo consenso di quest'ultima. Il
trasferimento definitivo della gestione del
mercato puς avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo
II, capo VI, della legge fallimentare.
5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla
Consob, sentita la Banca
d'Italia per le societΰ di gestione di mercati nei quali sono
negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari
privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchι per le
societΰ di gestione di mercati nei quali sono
172 Comma inserito dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
173 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
174 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
175 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 52 Consob - Raccolta normativa
negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera
d), e gli strumenti finanziari derivati su
titoli pubblici, tassi di interesse e valute.
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per
l'ammissione alle procedure di concordato
preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti
del tribunale sono comunicati entro
tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.
Art. 76
(Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato)
1. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi del presente
decreto, la Banca d'Italia
vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo
all'efficienza complessiva del mercato e
all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Essa si avvale dei
poteri previsti dall'articolo 74.
2. La Banca d'Italia vigila sulle societΰ di gestione dei mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato,
avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'articolo 74, comma
2.
3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della Consob
ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.
Art. 77
(Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di
garanzia)
1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2
e 70, sui soggetti che li
gestiscono e sulla societΰ indicata nell'articolo 69, comma 1, θ
esercitata dalla Banca d'Italia e dalla
Consob. A tal fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere
ai gestori dei sistemi, alla societΰ e
agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e
liquidazione delle operazioni ed effettuare
ispezioni.
2. In caso di necessitΰ e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i
provvedimenti idonei a consentire la
tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai
gestori dei sistemi e dei servizi indicati
negli articoli 69 e 70.
Capo II
Mercati non regolamentati
Art. 78
(Scambi organizzati di strumenti finanziari)
1. La Consob puς richiedere agli organizzatori, agli emittenti e
agli operatori dati, notizie e
documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari.
2. Ai fini della tutela degli investitori, la Consob puς:
a) stabilire le modalitΰ, i termini e le condizioni
dell'informazione del pubblico riguardante gli
scambi176;
b) sospendere e, nei casi piω gravi, vietare gli scambi quando ciς
sia necessario per evitare
gravi pregiudizi alla tutela degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla Consob,
sentita la Banca d'Italia,
quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari
privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato,
nonchι scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2,
lettera d) e di strumenti finanziari derivati
su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal
Ministero delleconomia e delle finanze177, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano
scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
176 Vedi delibera Consob n. 14035 del 17.4.2003 (pubblicata nella
G.U. n. 101 del 3.5.2003 e nella G.U. n. 110 del 14.5.2003),
comunicazioni Consob n. 3044898 e 3044903 del 4.7.2003.
177 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 53
Art. 79
(Scambi di fondi interbancari)
1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento
degli scambi organizzati di
fondi interbancari.
2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia puς
richiedere notizie e documenti agli
organizzatori e agli operatori, indicandone modalitΰ e termini.
3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.
TITOLO II
GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 80
(Attivitΰ di gestione accentrata di strumenti finanziari)
1. L'attivitΰ di gestione accentrata di strumenti finanziari ha
carattere di impresa ed θ esercitata
nella forma di societΰ per azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le societΰ di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la
prestazione del servizio di
gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli
dematerializzati in attuazione di quanto
disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse
possono svolgere attivitΰ connesse e
strumentali.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con
regolamento il capitale minimo della
societΰ e le attivitΰ connesse e strumentali178.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze179, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, determina
con regolamento i requisiti di onorabilitΰ e professionalitΰ dei
soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nella societΰ. Si applica
l'articolo 13, commi 2 e 3180.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che
comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13,
commi 2 e 3.
6. Il Ministro delleconomia e delle finanze181, con regolamento
adottato sentite la Consob e la
Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilitΰ dei
partecipanti al capitale, individuando la soglia
partecipativa a tal fine rilevante182.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi
del comma 6, effettuati
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societΰ
controllate, di societΰ fiduciarie o per
interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore
dal soggetto acquirente alla Consob,
alla Banca d'Italia e alla societΰ di gestione unitamente alla
documentazione attestante il possesso da parte
degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non
puς essere esercitato il diritto
178 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
179 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
180 Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 471 dell11.11.1998 (pubblicato
nella G.U. n. 7 dell11.1.1999).
181 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
182 Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 471 dell11.11.1998 (pubblicato
nella G.U. n. 7 dell11.1.1999).
pag. 54 Consob - Raccolta normativa
di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai
sensi del comma 6. In caso di inosservanza
del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.
9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la societΰ
all'esercizio dell'attivitΰ di
gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i
requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il
sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto
dall'articolo 81, comma 1183.
10. Alle societΰ di gestione accentrata si applicano le disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
Art. 81
(Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)
1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con
regolamento:
a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla
gestione accentrata;
b) i modelli e le modalitΰ di rilascio delle certificazioni previste
dall'articolo 85;
c) le forme e le modalitΰ che devono essere osservate per le
registrazioni e per la tenuta dei
conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio
della piena separazione tra i conti propri
della societΰ e quelli relativi allo svolgimento del servizio;
d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e
dei conti relativi alla gestione
accentrata;
e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del
sistema e l'ordinata prestazione
del servizio184.
2. La societΰ di gestione accentrata adotta il regolamento dei
servizi nel quale indica i servizi
svolti, le modalitΰ di svolgimento e i corrispettivi.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puς stabilire che i
corrispettivi siano soggetti ad
approvazione da parte delle medesime autoritΰ.
Art. 82
(Vigilanza)
1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sulle societΰ di gestione
accentrata al fine di assicurare
la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli
investitori. Possono chiedere alle societΰ
la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti,
nonchι eseguire ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti
necessari, indicandone modalitΰ e termini.
2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinchι la
regolamentazione dei servizi della societΰ
sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalitΰ
indicate nel comma 1 e possono richiedere
alle societΰ modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee
a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Art. 83
(Crisi delle societΰ di gestione accentrata)
1. Nel caso di accertate gravi irregolaritΰ, il Ministero
delleconomia e delle finanze185, su
proposta della Consob o della Banca d'Italia, puς disporre lo
scioglimento degli organi amministrativi
delle societΰ di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono
nominati uno o piω commissari straordinari per l'amministrazione
della societΰ e sono determinate le
indennitΰ spettanti ai commissari, a carico della societΰ stessa. Si
applicano gli articoli 70, commi da 2 a
6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario,
intendendosi attribuiti all'autoritΰ che ha
proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.
183 Vedi delibera Consob n. 12925 del 22.1.2001 (pubblicata nella
G.U. n. 26 dell1.2.2001).
184 Vedi regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 e successive
modifiche e integrazioni.
185 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 55
2. Se θ dichiarato lo stato di insolvenza della societΰ ai sensi
dell'articolo 195 della legge
fallimentare, il Ministero delleconomia e delle finanze186 ne
dispone con decreto la liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le
disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6,
84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in
quanto compatibili.
Art. 84
(Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari
accentrati)
1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica
gli obblighi di legge
connessi con la titolaritΰ di diritti sugli strumenti finanziari
stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni
prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione
numerica dei certificati sono effettuate
mediante l'indicazione della specie e della quantitΰ degli strumenti
finanziari cui esse si riferiscono.
2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del
libro dei soci previsti
dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte
degli emittenti e dei soggetti incaricati ai
sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le
annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo
comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli
utili o da quella del rilascio della
certificazione per l'intervento in assemblea.
3. Restano altresμ fermi gli obblighi di comunicazione allo
Schedario generale dei titoli azionari
previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da
parte degli emittenti e dei soggetti
incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro
delle finanze, con propri decreti, detta, ove
occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di
quella prevista dall'articolo 89,
comma 2.
Art. 85
(Deposito accentrato)
1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di
gestione accentrata siano
rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attivitΰ
di gestione accentrata sono disciplinati dal
presente articolo nonchι dagli articoli da 86 a 89.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti
individuati nel regolamento
previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti
finanziari individuati nel medesimo
regolamento, che attribuisce al depositario la facoltΰ di procedere
al subdeposito degli strumenti finanziari
stessi presso la societΰ di gestione accentrata deve essere
approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale
facoltΰ il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello
di apporre la girata a favore della societΰ
di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari
nominativi.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito
regolare. La societΰ di gestione
accentrata θ legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti
alla gestione in conformitΰ al regolamento
previsto dall'articolo 81, comma 2, nonchι le azioni conseguenti
alla distruzione, allo smarrimento e alla
sottrazione degli strumenti finanziari. E' in ogni caso riservato ai
titolari degli strumenti finanziari
immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati.
4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3
θ attribuita dall'esibizione di
certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate
in conformitΰ alla proprie scritture contabili
dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale
esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri
diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli
atti di disposizione aventi a oggetto le
certificazioni suddette.
5.
omissis
187
186 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
187 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 56 Consob - Raccolta normativa
6. Non puς esservi, per gli stessi strumenti finanziari, piω di una
certificazione ai fini della
legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.
7. Alle societΰ di gestione accentrata si applica il divieto di
rappresentanza previsto dall'articolo
2372, quarto comma, del codice civile.
8. Gli strumenti finanziari di proprietΰ della societΰ di gestione
accentrata devono essere
specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa
tenuto.
9. La societΰ θ responsabile per le perdite e i danni derivanti da
dolo o colpa; l'intermediario
risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti
interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81,
comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la societΰ
devono prestare per il risarcimento dovuto
ai clienti, nonchι modalitΰ e condizioni delle garanzie, anche
diverse da quelle assicurative, per la
copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla societΰ
di gestione accentrata.
Art. 86
(Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari
depositati)
1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema
puς, tramite il depositario e
secondo le modalitΰ indicate nel regolamento previsto dall'articolo
81, comma 2, disporre in tutto o in
parte dei diritti inerenti alle quantitΰ di strumenti finanziari a
lui spettanti a favore di altri depositanti o
chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti
finanziari della stessa specie in
deposito presso la societΰ di gestione accentrata. Chi, avendo
ottenuto la certificazione prevista
dall'articolo 89, intende trasferire i propri diritti o chieda la
consegna degli strumenti finanziari
corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che
l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia
piω idonea a produrre effetti.
2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli
effetti propri del trasferimento
secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti
finanziari. Resta fermo, per gli
strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel
registro dell'emittente ai sensi e per gli
effetti della legislazione vigente.
3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema
assume tutti i diritti e gli obblighi
conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva
titolo per effettuarlo.
Art. 87
(Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)
1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema
si trasferiscono, senza effetti
novativi, sui diritti del depositante con la girata alla societΰ di
gestione accentrata; le annotazioni dei
vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciς θ fatta
menzione sul titolo. A detti vincoli e a quelli
successivamente costituiti si applicano le disposizioni
dellarticolo 34 del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, e successive modificazioni188.
2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo
dell'annotazione nel registro
dell'emittente189.
3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il
depositario fa annotazione dei vincoli
sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro
costituzione.
4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo
sono comunicate, entro tre
giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.
5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel
sistema gli adempimenti nei
188 Periodo cosμ sostituito con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004.
189 Comma cosμ modificato con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 57
confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del
codice di procedura civile sono eseguiti
nei confronti dei depositari.
Art. 88
(Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)
1. La societΰ di gestione accentrata mette a disposizione del
depositario gli strumenti finanziari
di cui θ chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono
girati al nome del depositario che
completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della
girata θ convalidato con timbro, data
e firma del depositario.
2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942,
n. 239, come modificato
dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
3. La societΰ di gestione accentrata puς autenticare la
sottoscrizione del girante anche quando la
girata θ fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta
sul titolo in qualitΰ di girante non ha
bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore
della societΰ di gestione accentrata di
strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita
menzione del presente decreto.
Art. 89
(Annotazione sul libro soci)
1. La societΰ di gestione accentrata comunica agli emittenti le
azioni nominative ad essa girate ai
fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari
segnalano all'emittente i nominativi dei
soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista
dall'articolo 85 nonchι di coloro ai quali sono stati
pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di
opzione, specificando le quantitΰ delle azioni
stesse. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni
dagli adempimenti sopra indicati. Gli
emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.
2. La societΰ di gestione accentrata θ autorizzata a svolgere, anche
a mezzo dei depositari, le
attivitΰ consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge
29 dicembre 1962, n. 1745.
Art. 90
(Gestione accentrata dei titoli di Stato)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze190 disciplina con
regolamento la gestione accentrata
dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il
soggetto responsabile. Si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1,
e, nelle ipotesi previste dall'articolo
85, comma 1, gli articoli da 85 a 88191.
PARTE IV
DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 91
(Poteri della Consob)
1. La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo
riguardo alla tutela degli
investitori nonchι all'efficienza e alla trasparenza del mercato del
controllo societario e del mercato dei
capitali.
190 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
191 Vedi regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 143 del 17.4.2000 (pubblicato
nella G.U. n. 130 del 6.6.2000).
pag. 58 Consob - Raccolta normativa
Art. 92
(Paritΰ di trattamento)
1. Gli emittenti quotati assicurano il medesimo trattamento a tutti
i portatori degli strumenti
finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.
Art. 93
(Definizione di controllo)
1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre
a quelle indicate nell'articolo
2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto,
in virtω di un contratto o di una
clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la
legge applicabile consenta tali contratti
o clausole;
b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad
accordi con altri soci, dispone da
solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a
societΰ controllate o esercitati per
il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano
quelli spettanti per conto di terzi.
TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
Capo I
Sollecitazione all'investimento
Art. 94
(Obblighi degli offerenti)
1. Coloro che intendono effettuare una sollecitazione
all'investimento ne danno preventiva
comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla
pubblicazione.
2. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle
caratteristiche dei prodotti finanziari
e degli emittenti, sono necessarie affinchι gli investitori possano
pervenire a un fondato giudizio sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione
dell'attivitΰ dell'emittente nonchι sui
prodotti finanziari e sui relativi diritti.
3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati
nι diffusi tra il pubblico ai
sensi dell'articolo 116, la pubblicazione del prospetto θ
autorizzata dalla Consob secondo le modalitΰ e nei
termini da essa stabiliti con regolamento192. Negli altri casi, la
Consob, entro quindici giorni dalla
comunicazione, puς indicare agli offerenti informazioni integrative
da inserire nel prospetto e specifiche
modalitΰ di pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine, gli
offerenti possono procedere alla
pubblicazione.
4. Gli offerenti hanno facoltΰ di chiedere il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai
fini del riconoscimento all'estero del prospetto pubblicato in
Italia.
5. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la
Consob, su richiesta della
societΰ di gestione del mercato, puς affidarle compiti inerenti al
controllo del prospetto per sollecitazioni
all'investimento riguardanti strumenti finanziari quotati ovvero
oggetto di domanda di ammissione alla
quotazione in un mercato regolamentato.
192 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 59
5-bis. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari,
quotati in mercati regolamentati
ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e
individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi,
devono avere un contenuto tipico
determinato193.
Art. 95
(Disposizioni di attuazione)
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del
presente capo anche
differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti
finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il
regolamento stabilisce in particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto
nonchι le modalitΰ di
pubblicazione del prospetto e del suo eventuale aggiornamento;
b) le modalitΰ da osservare, prima della pubblicazione del
prospetto, per diffondere notizie,
per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni
di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalitΰ di svolgimento della sollecitazione anche al fine di
assicurare la paritΰ di
trattamento tra i destinatari194.
2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che
sono tenuti a osservare
l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari nonchι
coloro che si trovano in rapporto di
controllo o di collegamento con tali soggetti195.
Art. 96
(Bilanci dell'emittente)
1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato
eventualmente redatto dall'emittente sono
corredati delle relazioni nelle quali una societΰ di revisione
esprime il proprio giudizio ai sensi
dell'articolo 156. La sollecitazione all'investimento non puς essere
effettuata se la societΰ di revisione ha
espresso un giudizio negativo ovvero si θ dichiarata impossibilitata
a esprimere un giudizio.
Art. 97
(Obblighi informativi)
1. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si
applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del
prospetto fino alla conclusione
della sollecitazione196;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista
dall'articolo 94 fino a un anno dalla
conclusione della sollecitazione.
2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni
richiamate nel comma 1 si
applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati
nell'articolo 95, comma 2, nonchι ai soggetti
che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera
e)197.
3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di una societΰ di
revisione ai sensi dell'articolo 156 il
bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o
redatti nel periodo della
sollecitazione.
4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle
disposizioni contenute nel presente capo
o delle relative norme regolamentari, la Consob, allo scopo di
acquisire elementi conoscitivi, puς
richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la
comunicazione di dati e notizie e la
193 Comma aggiunto dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
194 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
195 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
196 Lettera cosμ sostituita dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005
(Legge comunitaria 2004).
197 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
pag. 60 Consob - Raccolta normativa
trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori
dei prodotti finanziari, fissando i relativi
termini. Il potere di richiesta puς essere esercitato anche nei
confronti di coloro per i quali vi θ fondato
sospetto che svolgano attivitΰ di sollecitazione all'investimento in
violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 94.
Art. 98
(Riconoscimento del prospetto)
1. La Consob disciplina con regolamento il riconoscimento in Italia
dei prospetti:
a) approvati, in conformitΰ della disciplina comunitaria, dalle
autoritΰ competenti di altri Stati
membri dell'Unione Europea;
b) approvati dalle autoritΰ competenti di Stati con i quali l'Unione
Europea abbia stipulato
accordi di riconoscimento reciproco198.
2. Se una sollecitazione all'investimento θ effettuata
simultaneamente o in data ravvicinata in
Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, la
sollecitazione θ sottoposta agli adempimenti previsti
dal presente capo quando l'emittente ha sede in Italia.
Art. 99
(Poteri interdittivi)
1. La Consob puς:
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a
novanta giorni, la sollecitazione
all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni del presente capo o delle
relative norme regolamentari;
b) vietare la sollecitazione all'investimento in caso di accertata
violazione delle disposizioni o
delle norme indicate nella lettera a).
Art. 100
(Casi di inapplicabilitΰ)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle
sollecitazioni all'investimento:
a) rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi
dell'articolo 30, comma 2;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato
dalla Consob con
regolamento199;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla
Consob con
regolamento200;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo
Stato italiano, da uno Stato
membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a
carattere pubblico di cui facciano
parte uno o piω Stati membri dell'Unione Europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale
Europea o dalle banche
centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
f)
omissis
201.
2. La Consob puς individuare con regolamento altri tipi di
sollecitazione all'investimento ai quali
le disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o in
parte202.
198 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
199 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
200 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
201 Lettera abrogata dallart. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005.
202 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 61
Art. 100-bis
(Circolazione dei prodotti finanziari)
1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno
costituito oggetto di una
sollecitazione esente dallobbligo di pubblicare un prospetto
costituisce ad ogni effetto una distinta
e autonoma sollecitazione allinvestimento nel caso in cui ricorrano
le condizioni indicate nella
definizione prevista allarticolo 1, comma 1, lettera t), e non
ricorra alcuno dei casi di
inapplicabilitΰ previsti dallarticolo 100.
2. Si realizza una sollecitazione allinvestimento anche qualora i
prodotti finanziari che
abbiano costituito oggetto in Italia o allestero di un collocamento
riservato a investitori
professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente
rivenduti a soggetti diversi da
investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei
casi di inapplicabilitΰ previsti
dallarticolo 100.
3. Nellipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato
un prospetto informativo,
lacquirente, che agisce per scopi estranei allattivitΰ
imprenditoriale o professionale, puς far valere
la nullitΰ del contratto e i soggetti abilitati presso i quali θ
avvenuta la rivendita dei prodotti
finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma lapplicazione
delle sanzioni dallarticolo
191 e quanto stabilito dallarticolo 2412, secondo comma, 2483,
secondo comma, e 2526, quarto
comma, del codice civile.
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito
emessi da Stati membri
dellOrganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE) con classamento
creditizio di qualitΰ bancaria (rating investment grade) assegnato
da almeno due primarie agenzie
internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando
lesercizio delle altre azioni civili,
penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore203.
Art. 101
(Annunci pubblicitari)
1. Prima della pubblicazione del prospetto θ vietato qualsiasi
annuncio pubblicitario riguardante
sollecitazioni all'investimento. Gli annunci pubblicitari sono
trasmessi preventivamente alla Consob.
2. Gli annunci pubblicitari sono effettuati secondo i criteri
stabiliti dalla Consob con
regolamento, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e
alla sua conformitΰ al contenuto del
prospetto204.
3. La Consob puς:
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a
novanta giorni, l'ulteriore
diffusione dell'annuncio pubblicitario in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni del
presente articolo o delle relative norme regolamentari;
b) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in
caso di accertata violazione delle
disposizioni o delle norme indicate nella lettera a);
c) vietare l'esecuzione della sollecitazione all'investimento, in
caso di mancata ottemperanza ai
provvedimenti previsti dalle lettere a) o b).
203 Articolo dapprima inserito dallart. 11 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi cosμ sostituito dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006.
204 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
pag. 62 Consob - Raccolta normativa
Capo II
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 102
(Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)
1. Coloro che effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio ne danno preventiva
comunicazione alla Consob, allegando un documento, destinato alla
pubblicazione, contenente le
informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a
un fondato giudizio sull'offerta.
2. La Consob, entro quindici giorni dalla comunicazione, puς
indicare agli offerenti informazioni
integrative da fornire e specifiche modalitΰ di pubblicazione del
documento d'offerta, nonchι particolari
garanzie da prestare. Decorso tale termine, il documento puς essere
pubblicato. Il potere della Consob θ
esercitato nel termine di trenta giorni per le offerte aventi a
oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non
quotati nι diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116.
3. In pendenza dell'offerta, la Consob puς:
a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni del
presente capo o delle norme regolamentari;
b) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle
disposizioni o delle norme
indicate nella lettera a).
4. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del
presente capo o delle norme
regolamentari si applica l'articolo 97, comma 4.
Art. 103
(Svolgimento dell'offerta)
1. L'offerta θ irrevocabile. Ogni clausola contraria θ nulla.
L'offerta θ rivolta a paritΰ di
condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano
oggetto.
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti si
applicano:
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del
documento d'offerta e fino
alla chiusura della stessa205;
b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista
dall'articolo 102, comma 1, e fino a
un anno dalla chiusura dell'offerta.
3. L'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per
l'apprezzamento dell'offerta
e la propria valutazione sull'offerta.
4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della
presente sezione e, in
particolare, disciplina:
a) il contenuto del documento da pubblicare nonchι le modalitΰ per
la pubblicazione del
documento e per lo svolgimento dell'offerta;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti
finanziari oggetto dell'offerta;
c) le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il
numero dei rilanci, effettuabili
fino alla scadenza di un termine massimo206.
5. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni
richiamate nel comma 2 si
applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in
rapporto di controllo con gli offerenti e con
l'emittente nonchι agli intermediari incaricati di raccogliere le
adesioni207.
205 Lettera cosμ sostituita dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005
(Legge comunitaria 2004).
206 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
207 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 63
Art. 104
(Autorizzazione dell'assemblea)
1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria per le delibere di
competenza, le societΰ italiane le cui azioni oggetto dell'offerta
sono quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione Europea si astengono dal
compiere atti od operazioni che possono
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Le
assemblee deliberano, in ogni convocazione,
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il
trenta per cento del capitale. Resta ferma
la responsabilitΰ degli amministratori e dei direttori generali per
gli atti e le operazioni compiuti208.
1-bis. Le societΰ italiane con azioni quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto
subordinato all'effettuazione di un'offerta
solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria
un'autorizzazione assembleare ai sensi del
comma precedente209.
2. I termini e le modalitΰ di convocazione delle assemblee da
tenersi in pendenza dell'offerta
sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, con regolamento emanato dal
Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob210.
Sezione II
Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Art. 105
(Disposizioni generali)
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle societΰ
italiane con azioni ordinarie
quotate in mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una
quota, detenuta anche
indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona,
del capitale rappresentato da azioni che
attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari
riguardanti nomina o revoca o responsabilitΰ
degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
3. La Consob puς con regolamento includere nel capitale rilevante
categorie di azioni che
attribuiscono diritti di voto su uno o piω argomenti diversi tenuto
conto della natura e del tipo di influenza
sulla gestione della societΰ che puς avere il loro esercizio anche
congiunto211.
Art. 106
(Offerta pubblica di acquisto totalitaria)
1. Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a
detenere una partecipazione superiore
alla soglia del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di
acquisto sulla totalitΰ delle azioni quotate
in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli
argomenti indicati nell'articolo 105212.
2. Per ciascuna categoria di azioni di cui al comma 1, l'offerta θ
promossa entro trenta giorni a un
prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio
ponderato di mercato degli ultimi dodici
mesi e quello piω elevato pattuito nello stesso periodo
dall'offerente per acquisti di azioni della medesima
categoria; qualora non siano stati effettuati acquisti, l'offerta θ
promossa al prezzo medio ponderato di
mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile213.
208 Comma cosμ modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
209 Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
210 Vedi regolamento Ministro di grazia e giustizia n. 437 del
5.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 18.12.1998).
211 Articolo cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
212 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
213 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 64 Consob - Raccolta normativa
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:
a) la partecipazione indicata nel comma 1 θ acquisita mediante
l'acquisto di partecipazioni in
societΰ il cui patrimonio θ prevalentemente costituito da titoli
emessi da altra societΰ con azioni quotate;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che
giΰ detengono la
partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza
dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria;
c) il corrispettivo dell'offerta puς essere costituito in tutto o in
parte da strumenti finanziari214.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti
finanziari emessi, puς stabilire
con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad
acquisti a titolo oneroso che determinino
la detenzione congiunta di azioni e strumenti finanziari con diritto
di voto sugli argomenti indicati
nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere
complessivo di voto equivalente a quella di chi
detenga la partecipazione indicata nel comma 1215.
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata
nel comma 1 θ detenuta a seguito
di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalitΰ
delle azioni previste nel medesimo
comma216.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento
della partecipazione indicata
nel comma 1 non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in
presenza di altri soci che detengono il
controllo o sia determinato da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societΰ in crisi;
b) trasferimento delle azioni previste dall'articolo 105 tra
soggetti legati da rilevanti rapporti di
partecipazione217;
c) cause indipendenti dalla volontΰ dell'acquirente;
d) operazioni di carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione218.
Art. 107
(Offerta pubblica di acquisto preventiva)
1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5,
l'obbligo di offerta pubblica previsto
dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la
partecipazione viene a essere detenuta a seguito di
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno
il sessanta per cento delle azioni
quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti
di voto sugli argomenti indicati
nell'articolo 105, ove ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei rapporti
indicati nell'articolo 109, comma 1,
non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno
per cento, anche mediante contratti a
termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la
comunicazione alla Consob prevista
dall'articolo 102, comma 1, nι durante l'offerta;
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione
di tanti soci che possiedano la
maggioranza delle azioni previste dallarticolo 106, comma 1,
escluse dal computo le partecipazioni
detenute, in conformitΰ dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo
120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal
socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia
superiore al dieci per cento, e dai
soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo
109, comma 1;
c) la Consob accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza
delle condizioni indicate
nelle lettere a) e b) 219.
214 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
215 Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
216 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
217 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
218 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
219 Comma cosμ modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 65
2. Le modalitΰ di approvazione sono stabilite dalla Consob con
regolamento220. Possono
esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1,
lettera b), anche i soci che non vi
aderiscono.
3. L'offerente θ tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista
dall'articolo 106 se, nei dodici
mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:
a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei
rapporti indicati nell'articolo 109,
comma 1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura
superiore all'uno per cento, anche
mediante contratti a termine con scadenza successiva;
b) la societΰ emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di
scissione221.
Art. 108
(Offerta pubblica di acquisto residuale)
1. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta
per cento delle azioni
ordinarie promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalitΰ
delle azioni con diritto di voto al prezzo
fissato dalla Consob, se non ripristina entro centoventi giorni un
flottante sufficiente ad assicurare il
regolare andamento delle negoziazioni.
2. L'obbligo di acquisto sussiste anche per chiunque venga a
detenere una partecipazione
superiore al novanta per cento in una categoria delle azioni
previste dall'articolo 105, quotate in mercati
regolamentati italiani. In tal caso l'offerta θ rivolta solo ai
possessori di azioni della medesima
categoria222.
Art. 109
(Acquisto di concerto)
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli
106 e 108, quando vengano a
detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da
uno solo di essi, una partecipazione
complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti
articoli:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122;
b) un soggetto e le societΰ da esso controllate;
c) le societΰ sottoposte a comune controllo;
d) una societΰ e i suoi amministratori o direttori generali.
2. L'obbligo di offerta pubblica sussiste in capo ai soggetti
indicati nel comma 1, lettera a), anche
quando gli acquisti siano stati effettuati nei dodici mesi
precedenti la stipulazione del patto ovvero
contestualmente alla stessa.
Art. 110
(Sospensione del diritto di voto)
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente
sezione, il diritto di voto inerente
all'intera partecipazione detenuta non puς essere esercitato e le
azioni eccedenti le percentuali indicate
negli articoli 106 e 108 devono essere alienate entro dodici mesi.
Nel caso in cui il diritto di voto venga
esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puς
essere proposta anche dalla Consob
entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
Art. 111
(Diritto di acquisto)
1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la
totalitΰ delle azioni con diritto di
voto, venga a detenere piω del novantotto per cento di tali azioni,
ha diritto di acquistare le azioni residue
220 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
221 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
222 Articolo cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 66 Consob - Raccolta normativa
entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato
nel documento d'offerta l'intenzione di
avvalersi di tale diritto.
2. Il prezzo di acquisto θ fissato da un esperto nominato dal
presidente del tribunale del luogo
ove la societΰ emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo
dell'offerta e del prezzo di mercato
dell'ultimo semestre. All'esperto si applica l'articolo 64 del
codice di procedura civile.
3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione
dell'avvenuto deposito del
prezzo di acquisto presso una banca alla societΰ emittente, che
provvede alle conseguenti annotazioni nel
libro dei soci.
Art. 112
(Disposizioni di attuazione)
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della
presente sezione; con
provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa puς,
sentita la societΰ di gestione del mercato,
elevare per singole societΰ la percentuale prevista dall'articolo
108223.
TITOLO III
EMITTENTI
Capo I
Informazione societaria
Art. 113
(Prospetto di quotazione)
1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli
strumenti finanziari in un
mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente
le informazioni indicate nell'articolo
94, comma 2.
2. La Consob:
a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative
modalitΰ di pubblicazione
dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla
quotazione in un mercato
regolamentato sia preceduta da una sollecitazione all'investimento;
b) puς indicare all'emittente informazioni integrative da inserire
nel prospetto e specifiche
modalitΰ di pubblicazione;
c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della societΰ di
gestione del mercato con quelle
proprie e, su richiesta di questa, puς affidarle, tenuto anche conto
delle caratteristiche dei singoli mercati,
compiti inerenti al controllo del prospetto224.
3. Il prospetto di quotazione redatto in conformitΰ delle direttive
comunitarie e approvato
dall'autoritΰ competente di un altro Stato membro dell'Unione
Europea θ riconosciuto dalla Consob, con
le modalitΰ e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal
comma 2, quale prospetto per
l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Art. 114
(Comunicazioni al pubblico)
1. Fermi gli obblighi di pubblicitΰ previsti da specifiche
disposizioni di legge, gli emittenti quotati
e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza
indugio, le informazioni privilegiate di cui
allarticolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le
societΰ controllate. La Consob stabilisce
con regolamento le modalitΰ e i termini di comunicazione delle
informazioni, detta disposizioni per
223 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
224 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 67
coordinare le funzioni attribuite alla societΰ di gestione del
mercato con le proprie e puς individuare
compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni
previste dallarticolo 64, comma 1, lettera
b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti
affinchι le societΰ controllate
forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le
societΰ controllate trasmettono tempestivamente le notizie
richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria
responsabilitΰ, ritardare la
comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle
ipotesi e alle condizioni stabilite dalla
Consob con regolamento, sempre che ciς non possa indurre in errore
il pubblico su fatti e circostanze
essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la
riservatezza. La Consob, con
regolamento, puς stabilire che lemittente informi senza indugio la
stessa autoritΰ della decisione di
ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e
puς individuare le misure necessarie a
garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca
in loro nome o per loro conto,
comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dellufficio le
informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad
un obbligo di riservatezza legale,
regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti
indicati al comma 1 ne danno integrale
comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione
intenzionale e senza indugio in
caso di divulgazione non intenzionale.
5. La Consob puς, anche in via generale, richiedere ai soggetti
indicati nel comma 1, ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai
dirigenti, nonchι ai soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che
partecipano a un patto previsto dall'articolo
122 che siano resi pubblici, con le modalitΰ da essa stabilite,
notizie e documenti necessari per
l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob
provvede direttamente a spese del
soggetto inadempiente225.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo
motivato, che dalla
comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del
comma 5, possa derivare loro grave
danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro
sette giorni, puς escludere anche
parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni,
sempre che ciς non possa indurre
in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo
o di direzione in un emittente
quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni
privilegiate indicate al comma 1 e
detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono
incidere sullevoluzione e sulle
prospettive future dellemittente quotato, chiunque detenga azioni
in misura almeno pari al 10 per cento
del capitale sociale, nonchι ogni altro soggetto che controlla
lemittente quotato, devono comunicare alla
Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse
dallemittente o altri strumenti
finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta persona. Tale comunicazione deve
essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai
figli, anche del coniuge, a carico, nonchι
dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra
indicati, nonchι negli altri casi individuati
dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva
2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile
2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni,
le modalitΰ e i termini delle
comunicazioni, le modalitΰ e i termini di diffusione al pubblico
delle informazioni, nonchι i casi in cui
detti obblighi si applicano anche con riferimento alle societΰ in
rapporto di controllo con lemittente
nonchι ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati
svolgono le funzioni previste dal primo
periodo del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con
l'esclusione delle societΰ di
rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo
180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di
tali strumenti, nonchι i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o
propongono strategie di investimento destinate ai canali di
divulgazione o al pubblico, devono presentare
225 Comma cosμ sostituito dallart. 14 della l. n. 262 del
28.12.2005.
pag. 68 Consob - Raccolta normativa
l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni
loro interesse o conflitto di interessi
riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si
riferisce226.
9. La Consob stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalitΰ di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni
indicate al comma 8
prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati,
nonchι da soggetti in rapporto di controllo
con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai
sensi del comma 9, lettera a),
non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purchι la loro
applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob
valuta, preventivamente e in via
generale, la sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche
idonei ad influenzare sensibilmente
il prezzo degli strumenti finanziari indicati allarticolo 180,
comma 1, lettera a), devono divulgare tali
informazioni in modo corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti italiani ed esteri che
emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni
nei mercati regolamentati italiani227.
Art. 114-bis228
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti
finanziari229
a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di
componenti del consiglio di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla societΰ
da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del
consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre
societΰ controllanti o controllate sono
approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.
Almeno quindici giorni prima del termine fissato per lassemblea,
convocata per le deliberazioni di
cui al presente comma, lemittente mette a disposizione del pubblico
la relazione con le
informazioni concernenti230:
a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione della
societΰ, delle controllanti o controllate, che beneficiano del
piano231;
b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della societΰ e
delle societΰ controllanti
o controllate della societΰ, che beneficiano del piano232;
c) le modalitΰ e le clausole di attuazione del piano, specificando
se la sua attuazione θ
subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al
conseguimento di risultati determinati;
226 Comma cosμ sostituito dallart. 14 della l. n. 262 del
28.12.2005.
227 Articolo cosμ sostituito dallart. 9 della l. n. 62 del
18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).
228 Articolo dapprima inserito dallart. 16 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.
229 Rubrica cosμ modificata dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito la parola: azioni con le parole:
strumenti finanziari.
230 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che, nella prima parte, ha soppresso le parole azioni
o;
ha inserito la parola: ordinaria e ha sostituito le parole Almeno
quindici giorni prima dellesecuzione dei piani sono rese
pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla societΰ
di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a
disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le
informazioni concernenti con le parole: Almeno quindici
giorni prima del termine fissato per lassemblea, convocata per le
deliberazioni di cui al presente comma, lemittente mette a
disposizione del pubblico la relazione con le informazioni
concernenti.
231 Lettera cosμ sostituita dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006.
232 Lettera inserita dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 69
d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per
l'incentivazione della
partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4,
comma 112, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
e) le modalitΰ per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la
determinazione dei prezzi per
la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
f) i vincoli di disponibilitΰ gravanti sulle azioni ovvero sui
diritti di opzione attribuiti, con
particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o
vietato il successivo trasferimento alla
stessa societΰ o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti
quotati e agli emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116233.
3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni,
relative agli elementi
indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle
varie modalitΰ di realizzazione del
piano, prevedendo informazioni piω dettagliate per piani di
particolare rilevanza234.
Art. 115
(Comunicazioni alla Consob)
1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle
informazioni fornite al pubblico puς,
anche in via generale;
a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano
e alle societΰ dagli stessi
controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le
relative modalitΰ;
b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai
componenti degli organi sociali, dai
direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari e dagli altri
dirigenti, dalle societΰ di revisione, dalle societΰ e dai soggetti
indicati nella lettera a) 235;
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e
b), al fine di controllare i
documenti aziendali e di acquisirne copia 236;
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dallarticolo
187-octies 237.
2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) 238 possono essere
esercitati nei confronti dei soggetti
che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo
120 o che partecipano a un patto previsto
dall'articolo 122.
3. La Consob puς altresμ richiedere alle societΰ o agli enti che
partecipano direttamente o
indirettamente a societΰ con azioni quotate l'indicazione
nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e,
nel caso di societΰ fiduciarie, dei fiducianti.
Art. 115-bis
(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni
privilegiate)
1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con
essi, o le persone che agiscono in
loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere
regolarmente aggiornato, un registro delle
persone che, in ragione dellattivitΰ lavorativa o professionale
ovvero in ragione delle funzioni svolte,
hanno accesso alle informazioni indicate allarticolo 114, comma 1.
La Consob determina con
regolamento le modalitΰ di istituzione, tenuta e aggiornamento dei
registri239.
233 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito la parola: anche con le parole: agli
emittenti quotati e.
234 Comma sostituito dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
235 Lettera cosμ sostituita dallart. 14 della l. n. 262 del
28.12.2005.
236 Le precedenti parole: nella lettera a) sono state sostituite
dalle parole: nelle lettere a) e b), al fine di controllare i
documenti aziendali e di acquisirne copia dallart. 14 della l. n.
262 del 28.12.2005.
237 Lettera aggiunta dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge
comunitaria 2004).
238 Le precedenti parole: dalle lettere a) e b) sono state
sostituite dalle parole: dalle lettere a), b) e c) dallart. 14
della l. n.
262 del 28.12.2005.
239 Articolo inserito dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005
(Legge comunitaria 2004).
pag. 70 Consob - Raccolta normativa
Art. 116
(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)
1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,240 e 115 si applicano
anche agli emittenti
strumenti finanziari che, ancorchι non quotati in mercati
regolamentati italiani, siano diffusi tra il
pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i
criteri per l'individuazione di tali
emittenti e puς dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza
degli obblighi previsti dai predetti articoli
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di
altri paesi dell'Unione Europea o in
mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi
informativi a cui sono tenuti in forza
della quotazione241.
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di
esercizio e quello consolidato,
ove redatto, al giudizio di una societΰ di revisione iscritta nel
registro dei revisori contabili. Si applicano
le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 160,242 162, commi
1 e 2, 163, commi 1 e 4243.
Art. 117
(Informazione contabile)
1. Alle societΰ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi
dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo
di redazione del bilancio consolidato
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127, dall'articolo 27 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173.
2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze244,
individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in
ambito internazionale e compatibili con
quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli
sulla base dei quali gli emittenti
strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o
di altri paesi dell'Unione, sia in mercati
di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti
disposizioni in materia, redigere il bilancio
consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei
mercati di paesi extracomunitari.
L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della Consob, da
formularsi d'intesa con la Banca
d'Italia per le banche e per le societΰ finanziarie previste
dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87 e con l'Isvap per le imprese di assicurazione
e di riassicurazione previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
Art. 117-bis
(Fusioni fra societΰ con azioni quotate e societΰ con azioni non
quotate)
1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le
operazioni di fusione nelle quali una
societΰ con azioni non quotate viene incorporata in una societΰ con
azioni quotate, quando l'entitΰ degli
attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilitΰ liquide e dalle
attivitΰ finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attivitΰ
della societΰ incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la
Consob, con proprio
regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle
operazioni di cui al comma 1 del presente
articolo245.
240 Le parole , ad eccezione del comma 7, sono state inserite
dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).
241 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
242 La parola 160 θ stata aggiunta dallart. 18 della l. n. 262
del 28.12.2005.
243 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
244 Le precedenti parole Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono state sostituite dalle parole
Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del d.lgs. n.
37 del 6.2.2004.
245 Articolo inserito dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 71
Art. 117-ter
(Disposizioni in materia di finanza etica)
1. La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati
e sentite le Autoritΰ di
vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli
specifici obblighi di informazione e di
rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di
assicurazione che promuovono prodotti
e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili246.
Art. 118
(Casi di inapplicabilitΰ)
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli
strumenti finanziari previsti
dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).
2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi
dalle banche, diversi dalle azioni
o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o
sottoscrivere azioni247.
Art. 118-bis248
(Controllo sulle informazioni fornite al pubblico) 249
1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi
internazionali in materia di
vigilanza sullinformazione societaria, le modalitΰ e i termini per
il controllo dalla stessa effettuato
sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge,
comprese le informazioni contenute nei
documenti contabili, dagli emittenti quotati250.
Capo II
Disciplina delle societΰ con azioni quotate
Art. 119
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia
diversamente specificato, alle
societΰ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione Europea
(societΰ con azioni quotate).
Sezione I
Assetti proprietari
Art. 120
(Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)
1. Ai fini della presente sezione, per capitale di societΰ per
azioni si intende quello rappresentato
da azioni con diritto di voto.
2. Coloro che partecipano in una societΰ con azioni quotate in
misura superiore al due per cento
del capitale ne danno comunicazione alla societΰ partecipata e alla
Consob.
246 Articolo inserito dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
247 Comma cosμ sostituito dallart. 11 della l. n. 262 del
28.12.2005.
248 Articolo dapprima aggiunto dallart. 14 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.
249 Rubrica cosμ modificata dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito le parole: Riesame delle con le
parole:
Controllo sulle.
250 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha inserito le parole: , tenuto conto dei principi
internazionali in materia di vigilanza sullinformazione
societaria, e ha sostituito parole: riesame periodico delle con
le
parole: controllo dalla stessa effettuato sulle.
pag. 72 Consob - Raccolta normativa
3. Le societΰ con azioni quotate che partecipano in misura superiore
al dieci per cento del
capitale in una societΰ con azioni non quotate o in una societΰ a
responsabilitΰ limitata, anche estere, ne
danno comunicazione alla societΰ partecipata e alla Consob.
4. La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli
investitori, stabilisce con
regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che
comportano obbligo di
comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo
anche alle partecipazioni
indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto
spetta o θ attribuito a soggetto diverso dal
socio;
c) il contenuto e le modalitΰ delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonchι le
eventuali deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico,
che nel caso previsto dal
comma 3 possono avere carattere periodico251;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di
strumenti finanziari dotati
dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice
civile252.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti
finanziari per i quali sono state
omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non puς essere
esercitato. In caso di inosservanza, si
applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puς essere proposta
anche dalla Consob entro il termine
indicato nell'articolo 14, comma 6253.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il
tramite di societΰ controllate, dal
Ministero delleconomia e delle finanze254. I relativi obblighi di
comunicazione sono adempiuti dalle
societΰ controllate.
Art. 121
(Disciplina delle partecipazioni reciproche)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile,
in caso di partecipazioni
reciproche eccedenti i limiti indicati nell'articolo 120, commi 2 e
3, la societΰ che ha superato il limite
successivamente non puς esercitare il diritto di voto inerente alle
azioni o quote eccedenti e deve alienarle
entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso
di mancata alienazione entro il termine
previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera
partecipazione. Se non θ possibile accertare
quale delle due societΰ ha superato il limite successivamente, la
sospensione del diritto di voto e l'obbligo
di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.
2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 θ elevato al
cinque per cento a condizione
che il superamento del due per cento da parte di entrambe le societΰ
abbia luogo a seguito di un accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societΰ
interessate.
3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per
cento del capitale in una societΰ
con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non
possono acquisire una partecipazione
superiore a tale limite in una societΰ con azioni quotate
controllata dal primo. In caso di inosservanza, il
diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato θ
sospeso. Se non θ possibile accertare quale
dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la
sospensione del diritto di voto si applica a
entrambi, salvo loro diverso accordo.
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 120,
251 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
252 Lettera aggiunta con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
253 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
254 Le precedenti parole Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono state sostituite dalle parole
Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del d.lgs. n.
37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 73
comma 4, lettera b).
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati
sono superati a seguito di
un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire almeno il
sessanta per cento delle azioni ordinarie.
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto
previsti dai commi 1 e 3, si applica
l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puς essere proposta anche
dalla Consob entro il termine indicato
nell'articolo 14, comma 6.
Art. 122
(Patti parasociali)
1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto
l'esercizio del diritto di voto nelle
societΰ con azioni quotate e nelle societΰ che le controllano sono:
a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci
giorni dalla stipulazione;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la
societΰ ha la sede legale entro
quindici giorni dalla stipulazione.
2. La Consob stabilisce con regolamento le modalitΰ e i contenuti
della comunicazione,
dell'estratto e della pubblicazione255.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i
patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non
sono stati adempiuti gli obblighi
previsti dal comma 1 non puς essere esercitato. In caso di
inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5.
L'impugnazione puς essere proposta anche dalla Consob entro il
termine indicato nell'articolo 14, comma
6.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque
forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per
l'esercizio del diritto di voto nelle
societΰ con azioni quotate e nelle societΰ che le controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di
strumenti finanziari che
attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti
finanziari previsti dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un'influenza dominante su tali
societΰ.
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli
articoli 2341-bis e 2341-ter del codice
civile256.
Art. 123
(Durata dei patti e diritto di recesso)
1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non
possono avere durata superiore a
tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti
hanno previsto un termine maggiore; i
patti sono rinnovabili alla scadenza.
2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in
tal caso ciascun contraente ha
diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si
applica l'articolo 122, commi 1 e 2.
3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio promossa ai
sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai
patti indicati nell'articolo 122. La
dichiarazione di recesso non produce effetto se non si θ
perfezionato il trasferimento delle azioni.
255 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
256 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 74 Consob - Raccolta normativa
Art. 124
(Casi di inapplicabilitΰ)
1. La Consob puς dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122
e 123, comma 2, secondo
periodo, alle societΰ italiane con azioni quotate solo in mercati
regolamentati di altri paesi dell'Unione
Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali
societΰ in forza della quotazione.
Sezione I-bis257
Informazioni sull'adesione a codici di comportamento
Art. 124-bis
(Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento)
1. Le societΰ di cui al presente capo diffondono annualmente, nei
termini e con le modalitΰ
stabiliti dalla Consob, informazioni sull'adesione a codici di
comportamento promossi da societΰ di
gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria
degli operatori e sull'osservanza degli
impegni a ciς conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale
inadempimento258.
Art. 124-ter259
(Informazione relativa ai codici di comportamento) 260
1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le
forme di pubblicitΰ cui sono
sottoposti i codici di comportamento promossi da societΰ di gestione
di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria degli operatori261.
Sezione II
Tutela delle minoranze
Art. 125
(Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza)
omissis
262
Art. 126
(Assemblea straordinaria)
1.
omissis
263
2. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda
convocazione non rappresentano la parte
del capitale necessaria per la regolare costituzione, puς essere
nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal
caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del
codice civile θ ridotto a otto giorni.
3.
omissis
264
257 Sezione inserita dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
258 Articolo inserito dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
259 Articolo dapprima inserito dallart. 14 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.
260 Rubrica cosμ modificata dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito le parole Vigilanza sullinformazione
con le parole: Informazione.
261 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha soppresso le parole: , vigila sulla veridicitΰ
delle
informazioni riguardanti ladempimento degli impegni assunti,
diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le
corrispondenti sanzioni in caso di violazione.
262 Articolo abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art.
2367 c.c..
263 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt.
2368 e 2369 c.c..
264 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt.
2368 e 2369 c.c..
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 75
4.
omissis
265
5.
omissis
266
Art. 126-bis
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)
1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrΰ
trattare a seguito delle
richieste di cui al comma 1 θ data notizia, nelle stesse forme
prescritte per la pubblicazione dell'avviso di
convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea.
3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi
del comma 1, non θ ammessa per
gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta267.
Art. 127
(Voto per corrispondenza)
1. L'atto costitutivo puς prevedere che il voto in assemblea sia
esercitato anche per
corrispondenza. La Consob stabilisce con regolamento le modalitΰ di
esercizio del voto e di svolgimento
dell'assemblea268.
Art. 128
(Denuncia al collegio sindacale e al tribunale)
omissis
269
Art. 129
(Azione sociale di responsabilitΰ)
omissis
270
Art. 130
(Informazione dei soci)
1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti
depositati presso la sede sociale per
assemblee giΰ convocate e di ottenerne copia a proprie spese.
Art. 131
(Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni)
omissis
271
265 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt.
2368 e 2369 c.c..
266 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt.
2368 e 2369 c.c..
267 Articolo inserito dallart. 5 della l. n. 262 del 28.12.2005.
268 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
269 Articolo abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt.
2408 e 2409 c.c..
270 Articolo abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art.
2393-bis c.c..
271 Articolo abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art.
2437-quinquies c.c..
pag. 76 Consob - Raccolta normativa
Art. 132
(Acquisto di azioni proprie e della societΰ controllante)
1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli
2357 e 2357-bis, primo comma, numero
1), del codice civile, da societΰ con azioni quotate, devono essere
effettuati in modo da assicurare la paritΰ di
trattamento tra gli azionisti, secondo modalitΰ stabilite dalla
Consob con proprio regolamento272.
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate
effettuati ai sensi dell'articolo
2359-bis del codice civile da parte di una societΰ controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o
della societΰ controllante
possedute da dipendenti della societΰ emittente, di societΰ
controllate o della societΰ controllante e
assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo
comma, del codice civile.
Art. 133
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)
1. Le societΰ italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati
italiani, previa deliberazione
dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle
negoziazioni dei propri strumenti
finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se
ottengono l'ammissione su altro
mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea,
purchι sia garantita una tutela
equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla
Consob con regolamento273.
Art. 134
(Aumenti di capitale)
1. Per le societΰ con azioni quotate, il termine previsto
dall'articolo 2441, secondo comma, del
codice civile θ ridotto alla metΰ.
2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo
2441, ottavo comma, secondo
periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per
le assemblee straordinarie, a condizione
che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del
capitale274.
3.
omissis
275
Art. 135
(Societΰ cooperative)
1. Per le societΰ cooperative, le percentuali di capitale
individuate nel codice civile per l'esercizio
di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo
dei soci stessi276.
Sezione III
Deleghe di voto
Art. 136
(Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
272 Comma cosμ sostituito dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005
(Legge comunitaria 2004).
273 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
274 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
275 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
276 Articolo cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 77
a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per
l'esercizio del voto nelle
assemblee;
b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto
rivolta alla generalitΰ degli
azionisti;
c) "committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente
promuovono la sollecitazione,
richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto;
d) "intermediario", il soggetto che effettua la sollecitazione per
conto del committente;
e) "raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di deleghe di
voto effettuata dalle
associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri
associati.
Art. 137
(Disposizioni generali)
1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono
disciplinate dalle disposizioni della
presente sezione in deroga all'articolo 2372 del codice civile.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la
rappresentanza nelle assemblee non si
applicano alle deleghe di voto conferite in conformitΰ delle
disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto puς prevedere disposizioni dirette a facilitare la
raccolta delle deleghe di voto
presso gli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle
societΰ cooperative.
Art. 138
(Sollecitazione)
1. La sollecitazione θ effettuata dall'intermediario, su incarico
del committente, mediante la
diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali θ stata rilasciata la
delega θ esercitato dal committente
o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la
sollecitazione. L'intermediario non puς
affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
Art. 139
(Requisiti del committente)
1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano
l'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea per la quale θ richiesta la delega in misura almeno
pari all'uno per cento del capitale
sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa277.
La Consob stabilisce278 per societΰ a
elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso
percentuali di capitale inferiori279.
2. Ai fini previsti dal comma 1, per le societΰ di gestione del
risparmio e per i soggetti abilitati
alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni
di pertinenza dei fondi per conto dei
quali essi esercitano il diritto di voto.
Art. 140
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)
1. La sollecitazione θ riservata alle imprese di investimento, alle
banche, alle societΰ di gestione
del risparmio, alle societΰ di investimento a capitale variabile e
alle societΰ di capitali aventi per oggetto
esclusivo l'attivitΰ di sollecitazione e la rappresentanza di soci
in assemblea. Per tali ultime societΰ, gli
277 Le parole: e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel
libro dei soci per la medesima quantitΰ di azioni sono state
soppresse dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
278 Le precedenti parole: La Consob puς stabilire sono state
sostituite dalle parole: La Consob stabilisce dallart. 4 della l.
n.
262 del 28.12.2005.
279 Vedi delibera Consob n. 12317 del 12.1.2000.
pag. 78 Consob - Raccolta normativa
esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilitΰ
previsti per le Sim.
Art. 141
(Associazione di azionisti)
1. La raccolta di deleghe θ consentita alle associazioni di
azionisti che:
a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
b) non esercitano attivitΰ di impresa, salvo quelle direttamente
strumentali al raggiungimento
dello scopo associativo;
c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle
quali θ proprietaria di un
quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale
sociale rappresentato da azioni con
diritto di voto.
2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si
applica l'articolo 122, commi 3 e 4.
3. La raccolta di deleghe θ esercitata mediante la diffusione del
modulo previsto dall'articolo
142. La delega θ rilasciata ai legali rappresentanti
dell'associazione.
4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformitΰ
delle indicazioni espresse da
ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non θ tenuto a
conferire la delega.
Art. 142
(Delega di voto)
1. La delega di voto θ sottoscritta dal delegante, θ revocabile e
puς essere conferita soltanto per
singole assemblee giΰ convocate, con effetto per le eventuali
convocazioni successive; essa non puς
essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e
le istruzioni di voto.
2. La delega puς essere conferita anche solo per alcune delle
proposte di voto indicate nel
modulo di delega. Le azioni per le quali θ stata conferita la
delega, anche parziale, sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 143
(Responsabilitΰ)
1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e
quelle eventualmente diffuse
nel corso della sollecitazione o della raccolta di deleghe devono
essere idonee a consentire all'azionista di
assumere una decisione consapevole; dell'idoneitΰ rispondono il
committente e i rappresentanti delle
associazioni di azionisti.
2. L'intermediario θ responsabile della completezza delle
informazioni diffuse nel corso della
sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione
delle disposizioni della presente
sezione e delle relative norme regolamentari spetta al committente,
alle associazioni di azionisti e
all'intermediario l'onere della prova di avere agito con la
diligenza richiesta.
Art. 144
(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)
1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e
correttezza per lo svolgimento
della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in
particolare, disciplina:
a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonchι le
relative modalitΰ di diffusione;
b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonchι
le condizioni e le modalitΰ da
seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
c) le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in
possesso della informazioni
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 79
relative all'identitΰ dei soci, al fine di consentire lo svolgimento
della sollecitazione280.
2. La Consob puς:
a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano
informazioni integrative e
stabilire particolari modalitΰ di diffusione degli stessi;
b) vietare l'attivitΰ di sollecitazione e di raccolta delle deleghe
quando riscontri una violazione
delle disposizioni della presente sezione;
c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di
azionisti i poteri previsti
dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b);
d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla
sollecitazione i poteri previsti dall'articolo
115, comma 1.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob, disciplina
con regolamento i termini di
convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, assicurando una
sufficiente e tempestiva pubblicitΰ delle proposte di
deliberazione281.
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle
partecipazioni al capitale delle societΰ,
copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle
autoritΰ di vigilanza competenti prima
della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le
autoritΰ vietano la sollecitazione e la raccolta
delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalitΰ
inerenti ai controlli sulle partecipazioni
al capitale.
Sezione IV
Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni282
Art. 145
(Emissioni delle azioni)
1. Le societΰ italiane con azioni ordinarie quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di
voto, dotate di particolari privilegi di
natura patrimoniale.
2. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le
condizioni, i limiti, le modalitΰ e i
termini per il suo esercizio; stabilisce altresμ i diritti spettanti
agli azionisti di risparmio in caso di
esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.
3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni
prescritte dall'articolo 2354 del codice
civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione
dei privilegi che le assistono; le azioni
possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354,
secondo comma, del codice civile. Le
azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori
generali devono essere nominative283.
4.
omissis
284
5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite,
l'ammontare delle azioni di
risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metΰ del capitale
sociale, il rapporto indicato nel comma
4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di
azioni ordinarie da attribuire in opzione ai
possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale
rappresentata da azioni ordinarie si θ ridotta
al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata
almeno al quarto entro sei mesi. La societΰ
si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di
risparmio e con voto limitato non θ ristabilito
entro i termini predetti.
280 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
281 Vedi regolamento Ministro grazia e giustizia n. 437 del
5.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 18.12.1998).
282 Rubrica cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
283 Comma cosμ modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
284 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 80 Consob - Raccolta normativa
6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di
risparmio non si tiene conto ai fini
della costituzione dell'assemblea e della validitΰ delle
deliberazioni, nι per il calcolo delle aliquote
stabilite dagli articoli 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis,
2408, secondo comma e 2409, primo
comma, del codice civile285.
7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di
aumento del capitale sociale,
osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, sia
in sede di conversione di azioni giΰ
emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione θ
attribuito ai soci con deliberazione
dell'assemblea straordinaria.
8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di
aumento di capitale a pagamento per
il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i
possessori di azioni di risparmio hanno
diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria
ovvero, in mancanza o per la differenza,
nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni
privilegiate ovvero su azioni ordinarie.
Art. 146
(Assemblea speciale)
1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio
delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e
sull'azione di responsabilitΰ nei
suoi confronti;
b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della
societΰ che pregiudicano i diritti
della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che
rappresentino almeno il venti per cento delle
azioni della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo; il fondo θ anticipato dalla societΰ, che puς
rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti
di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
d) sulla transazione delle controversie con la societΰ, con il voto
favorevole di tante azioni che
rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della
categoria;
e) sugli altri oggetti d'interesse comune.
2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio θ
convocata dal rappresentante
comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori
della societΰ, entro sessanta giorni
dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo
ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da
tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno
l'uno per cento delle azioni di risparmio
della categoria286.
2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte
degli amministratori l'assemblea
speciale θ convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di
sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte
degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il
controllo sulla gestione287.
3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile
l'assemblea, salvo i casi previsti
dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda
convocazione con voto favorevole di tante
azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci
per cento delle azioni in circolazione; in
terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti,
qualunque sia la parte di capitale
rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del
codice civile.
Art. 147
(Rappresentante comune)
1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica
l'articolo 2417 del codice
civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai
possessori di azioni di risparmio.
285 Comma giΰ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi
modificato dallart. 3 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha
sostituito
le parole: 2393, quarto e quinto comma con le parole: 2393,
quinto e sesto comma.
286 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
287 Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 81
2.
omissis
288
3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti
dall'articolo 2418 del codice civile,
intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di
azioni di risparmio; egli inoltre ha
diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1)
e 3), del codice civile e di ottenerne
estratti, di assistere all'assemblea della societΰ e di impugnarne
le deliberazioni. Le spese sono imputate al
fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).
4. L'atto costitutivo puς attribuire al rappresentante comune e
all'assemblea ulteriori poteri a
tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve
prevedere le modalitΰ per assicurare
un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni
societarie che possano influenzare
l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
Art. 147-bis
(Assemblee di categoria)
1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali
previste dall'articolo 2376, comma 1,
del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea289.
Sezione IV-bis290
Organi di amministrazione
Art. 147-ter291
(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)
1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di
amministrazione siano eletti sulla base di
liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione
richiesta per la presentazione di esse, in
misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla
diversa misura stabilita dalla
Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del
flottante e degli assetti
proprietari delle societΰ quotate. Le liste indicano quali sono gli
amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo
statuto puς prevedere che, ai fini
del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto
delle liste che non hanno conseguito
una percentuale di voti almeno pari alla metΰ di quella richiesta
dallo statuto per la presentazione
delle stesse292.
2.
omissis
293
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice
civile, almeno uno dei
componenti del consiglio di amministrazione θ espresso dalla lista
di minoranza che abbia ottenuto il
maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno
presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Nelle societΰ organizzate secondo il
288 Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
289 Articolo inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
290 Sezione inserita dallart. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.
291 Articolo dapprima inserito dallart. 1 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.
292 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito la parola: membri con la parola:
componenti e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: o alla
diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo
conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti
proprietari delle societΰ quotate. Le liste indicano quali sono gli
amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti
dalla legge e dallo statuto. Lo statuto puς prevedere che, ai i
fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga
conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di
voti almeno pari alla metΰ di quella richiesta dallo statuto per la
presentazione delle stesse.
293 Comma abrogato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
pag. 82 Consob - Raccolta normativa
sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza
deve essere in possesso dei requisiti
di onorabilitΰ, professionalitΰ e indipendenza determinati ai sensi
dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto
dei requisiti determina la decadenza dalla carica294.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei
componenti del consiglio di
amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia
composto da piω di sette
componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti
per i sindaci dall'articolo 148, comma
3, nonchι, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti
previsti da codici di comportamento redatti da
societΰ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria. Il presente comma non si
applica al consiglio di amministrazione delle societΰ organizzate
secondo il sistema monistico, per le
quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies,
secondo comma, del codice civile.
Lamministratore indipendente che, successivamente alla nomina,
perda i requisiti di indipendenza
deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione
e, in ogni caso, decade dalla
carica295.
Art. 147-quater
(Composizione del consiglio di gestione)
1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da piω di quattro
membri, almeno uno di essi
deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dall'articolo 148, comma 3, nonchι, se lo
statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di
comportamento redatti da societΰ di gestione
di mercati regolamentati o da associazioni di categoria296.
Art. 147-quinquies
(Requisiti di onorabilitΰ)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione
devono possedere i requisiti di
onorabilitΰ stabiliti per i membri degli organi di controllo con il
regolamento emanato dal Ministro della
giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica297.
Sezione V
Organi di controllo298
Art. 148
(Composizione)
1. L'atto costitutivo della societΰ stabilisce per il collegio
sindacale:
a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
c)
omissis
299;
d)
omissis
300.
294 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito la parola: membri con la parola:
componenti; ha sostituito le parole la lista risultata prima per
numero di voti con le parole: i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero di voti e ha sostituito
la parola: membro con la parola: componente.
295 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito le parole: qualora il consiglio di
amministrazione sia composto da piω di sette membri, almeno uno di
essi deve con le parole: almeno uno dei componenti
del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di
amministrazione sia composto da piω di sette componenti,
devono e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole:
Lamministratore indipendente che, successivamente alla nomina,
perda i
requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al
consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla
carica..
296 Articolo inserito dallart. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.
297 Articolo inserito dallart. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.
298 Rubrica cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
299 Lettera abrogata dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.
300 Lettera abrogata dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 83
2. La Consob stabilisce con regolamento modalitΰ per l'elezione, con
voto di lista, di un membro
effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che
non siano collegati, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di
voti301.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale θ nominato
dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla
minoranza302.
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della societΰ, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori delle societΰ da
questa controllate, delle societΰ che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo303;
c) coloro che sono legati alla societΰ od alle societΰ da questa
controllate od alle societΰ che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli
amministratori della societΰ e ai
soggetti di cui alla lettera b)304 da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale o professionale305 che ne compromettano
l'indipendenza306.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze307, sentiti la
Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di
onorabilitΰ e di professionalitΰ dei membri
del collegio sindacale308, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla gestione. Il
difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica309.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3310.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il
rappresentante della minoranza θ il membro del consiglio di
amministrazione eletto ai sensi dell'articolo
147-ter, comma 3311.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza θ
dichiarata dal consiglio di
amministrazione o, nelle societΰ organizzate secondo i sistemi
dualistico e monistico, dall'assemblea entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la
Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora
abbia avuto comunque notizia
dell'esistenza della causa di decadenza312.
301 Comma dapprima sostituito dallart. 2 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha inserito le parole: , con voto di lista, e ha
aggiunto, in fine, le parole: che non siano collegati, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti.
302 Comma inserito dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.
303 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
304 Le parole: ovvero agli amministratori della societΰ e ai
soggetti di cui alla lettera b) sono state inserite dallart. 2
della l. n.
262 del 28.12.2005.
305 Le parole: o professionale sono state inserite dallart. 2
della l. n. 262 del 28.12.2005.
306 Lettera cosμ sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
307 Le precedenti parole: Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono state sostituite dalle
parole: Ministero delleconomia e delle finanze dallart. 1 del
d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
308 Vedi regolamento Ministro grazia e giustizia n. 162 del
30.3.2000 (pubblicato nella G.U. n. 141 del 19.6.2000).
309 Comma cosμ sostituito dallart. 2 della l. n. 262 del
28.12.2005.
310 Comma giΰ aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi cosμ
sostituito dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.
311 Comma giΰ aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi cosμ
sostituito dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.
312 Comma giΰ aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi cosμ
sostituito dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.
pag. 84 Consob - Raccolta normativa
Art. 148-bis
(Limiti al cumulo degli incarichi)
1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo
degli incarichi di
amministrazione e controllo che i componenti degli organi di
controllo delle societΰ di cui al presente
capo, nonchι delle societΰ emittenti strumenti finanziari diffusi
fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le societΰ di cui
al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del
codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo
all'onerositΰ e alla complessitΰ di ciascun
tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societΰ,
al numero e alla dimensione delle
imprese incluse nel consolidamento, nonchι all'estensione e
all'articolazione della sua struttura
organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma,
del codice civile, i
componenti degli organi di controllo delle societΰ di cui al
presente capo, nonchι delle societΰ emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116, informano la
Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa
Consob con il regolamento di cui al comma
1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi
rivestiti presso tutte le societΰ di cui al libro V,
titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la
decadenza dagli incarichi assunti dopo
il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui
al primo periodo313.
Art. 149
(Doveri)
1. Il collegio sindacale vigila:
a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della societΰ per
gli aspetti di competenza, del
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile
nonchι sull'affidabilitΰ di quest'ultimo
nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c-bis) sulle modalitΰ di concreta attuazione delle regole di governo
societario previste da
codici di comportamento redatti da societΰ di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di
categoria, cui la societΰ, mediante informativa al pubblico,
dichiara di attenersi314;
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla societΰ alle
societΰ controllate ai sensi
dell'articolo 114, comma 2.
2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle
riunioni del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non
assistono senza giustificato motivo alle
assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del
consiglio d'amministrazione o del comitato
esecutivo, decadono dall'ufficio315.
3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le
irregolaritΰ riscontrate nell'attivitΰ
di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli
accertamenti svolti e ogni altra utile
documentazione.
4. Il comma 3 non si applica alle societΰ con azioni quotate solo in
mercati regolamentati di altri
paesi dell'Unione Europea.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4.
Almeno un componente del
consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di
gestione316.
313 Articolo inserito dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.
314 Lettera inserita dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.
315 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
316 Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 85
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i
commi 1, limitatamente alle lettere
c-bis) e d), 3 e 4317.
Art. 150
(Informazione)
1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le
modalitΰ stabilite dallo statuto e
con periodicitΰ almeno trimestrale, al collegio sindacale
sull'attivitΰ svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla
societΰ o dalle societΰ controllate; in
particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano
un interesse, per conto proprio o di terzi,
o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivitΰ di
direzione e coordinamento.
2. L'obbligo previsto dal comma precedente θ adempiuto, nel sistema
dualistico, dal consiglio di
gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello
monistico, dagli organi delegati nei
confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
3. Il collegio sindacale e la societΰ di revisione si scambiano
tempestivamente i dati e le
informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche
al collegio sindacale di propria
iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al
consiglio di sorveglianza ed al
comitato per il controllo sulla gestione318.
Art. 151
(Poteri)
1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi
momento ad atti di ispezione
e di controllo, nonchι chiedere agli amministratori notizie, anche
con riferimento a societΰ controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,
ovvero rivolgere le medesime richieste di
informazione direttamente agli organi di amministrazione e di
controllo delle societΰ controllate319.
2. Il collegio sindacale puς scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle societΰ
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attivitΰ
sociale. Puς altresμ, previa comunicazione al presidente del
consiglio di amministrazione, convocare
l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato
esecutivo ed avvalersi di dipendenti
della societΰ per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di
convocazione e di richiesta di
collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da
ciascun membro del collegio, ad
eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puς
essere esercitato da almeno due
membri320.
3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilitΰ del sistema
amministrativo-contabile, i sindaci,
sotto la propria responsabilitΰ e a proprie spese, possono
avvalersi, anche individualmente, di propri
dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni
previste dall'articolo 148, comma 3. La
societΰ puς rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni
riservate.
317 Comma giΰ aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi
modificato dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha
sostituito
le parole "limitatamente alla lettera d)" con le parole
"limitatamente alle lettere c-bis) e d)".
318 Articolo cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
319 Comma giΰ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi cosμ
modificato dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha
aggiunto, in fine, le parole , ovvero rivolgere le medesime
richieste di informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle societΰ controllate.
320 Comma giΰ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi
modificato dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha
sostituito
le parole: "da almeno due membri del collegio" con le parole
"individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione
del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puς essere
esercitato da almeno due membri".
pag. 86 Consob - Raccolta normativa
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle
adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della
societΰ. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Art. 151-bis
(Poteri del consiglio di sorveglianza)
1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche
individualmente, chiedere notizie ai
consiglieri di gestione, anche con riferimento a societΰ
controllate, sull'andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di
informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle societΰ controllate321. Le
notizie sono fornite a tutti i componenti del
consiglio di sorveglianza.
2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche
individualmente, chiedere al
presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da
trattare. La riunione deve essere
convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente
comunicate al richiedente ed
illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.
3. Il consiglio di sorveglianza puς, previa comunicazione al
presidente del consiglio di gestione,
convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed
avvalersi di dipendenti della societΰ per
l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di
richiesta di collaborazione possono
essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del
consiglio, ad eccezione del potere di
convocare l'assemblea dei soci, che puς essere esercitato da almeno
due membri322.
4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso
appositamente delegato, puς
procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo
nonchι scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle societΰ controllate in merito ai sistemi
di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attivitΰ sociale323.
Art. 151-ter
(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)
1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione
possono, anche individualmente,
chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a
societΰ controllate, sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le
medesime richieste di informazione
direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle
societΰ controllate324. Le notizie sono
fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla
gestione.
2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione
possono, anche individualmente,
chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli
argomenti da trattare. La riunione deve
essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni
tempestivamente comunicate al richiedente ed
illustrate al comitato alla prima riunione successiva.
3. Il comitato per il controllo sulla gestione puς, previa
comunicazione al presidente del consiglio
di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il
comitato esecutivo ed avvalersi di
dipendenti della societΰ per l'espletamento delle proprie funzioni.
I poteri di convocazione e di richiesta di
collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da
ciascun membro del comitato325.
321 Le parole , ovvero rivolgere le medesime richieste di
informazione direttamente agli organi di amministrazione e di
controllo delle societΰ controllate sono state inserite dallart. 2
della l. n. 262 del 28.12.2005.
322 Comma modificato dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che
ha sostituito le parole "da almeno due membri del consiglio"
con le parole "individualmente da ciascun membro del consiglio, ad
eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci,
che puς essere esercitato da almeno due membri".
323 Articolo inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
324 Le parole , ovvero rivolgere le medesime richieste di
informazione direttamente agli organi di amministrazione e di
controllo
delle societΰ controllate sono state inserite dallart. 2 della l.
n. 262 del 28.12.2005.
325 Comma modificato dallart. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che
ha sostituito le parole "da almeno due membri del comitato"
con le parole "individualmente da ciascun membro del comitato".
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 87
4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente
dello stesso appositamente
delegato, puς procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e
di controllo nonchι scambiare
informazioni con i corrispondenti organi delle societΰ controllate
in merito ai sistemi di amministrazione
e controllo ed all'andamento generale dell'attivitΰ sociale326.
Art. 152
(Denunzia al tribunale)
1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il
comitato per il controllo sulla gestione,
se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei
loro doveri, abbiano compiuto gravi
irregolaritΰ nella gestione che possono recare danno alla societΰ o
ad una o piω societΰ controllate,
possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409
del codice civile. In tale ipotesi le spese
per l'ispezione sono a carico della societΰ ed il tribunale puς
revocare anche i soli amministratori327.
2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolaritΰ
nell'adempimento dei doveri di
vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o
del comitato per il controllo sulla
gestione, puς denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo
2409 del codice civile; le spese per
l'ispezione sono a carico della societΰ328.
3. Il comma 2 non si applica alle societΰ con azioni quotate solo in
mercati regolamentati di altri
paesi dell'Unione Europea.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U.
bancario.
Art. 153
(Obbligo di riferire all'assemblea)
1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il
comitato per il controllo sulla gestione
riferiscono sull'attivitΰ di vigilanza svolta e sulle omissioni e
sui fatti censurabili rilevati all'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai
sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del
codice civile329.
2. Il collegio sindacale puς fare proposte all'assemblea in ordine
al bilancio e alla sua
approvazione nonchι alle materie di propria competenza.
Art. 154
(Disposizioni non applicabili)
1. Al collegio sindacale delle societΰ con azioni quotate non si
applicano gli articoli 2397, 2398,
2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma,
e 2441, sesto comma, del codice
civile.
2. Al consiglio di sorveglianza delle societΰ con azioni quotate non
si applicano gli articoli 2409-
septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma,
lettere c), e) ed f), del codice
civile.
3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle societΰ con
azioni quotate non si applicano gli
articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile330.
326 Articolo inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
327 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
328 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
329 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004..
330 Articolo cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 88 Consob - Raccolta normativa
Sezione V-bis331
Redazione dei documenti contabili societari.
Art. 154-bis332
(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari)
1. Lo statuto prevede i requisiti di professionalitΰ e le modalitΰ
di nomina di un dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo
parere obbligatorio dell'organo di
controllo333.
2. Gli atti e le comunicazioni della societΰ diffusi al mercato, e
relativi allinformativa
contabile anche infrannuale della stessa societΰ, sono accompagnati
da una dichiarazione scritta del
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
che ne attestano la corrispondenza alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili334.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari predispone adeguate
procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio
di esercizio e, ove previsto, del
bilancio consolidato nonchι di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario335.
4. Il consiglio di amministrazione vigila affinchι il dirigente
preposto alla redazione dei
documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi
per l'esercizio dei compiti a lui
attribuiti ai sensi del presente articolo, nonchι sul rispetto
effettivo delle procedure amministrative
e contabili336.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti
contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al
bilancio di esercizio, alla relazione
semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e
l'effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono
i documenti, nonchι la
corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e la loro idoneitΰ a
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e
finanziaria dellemittente e dellinsieme delle imprese incluse nel
consolidamento. L'attestazione θ
resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob337.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilitΰ degli
amministratori si applicano anche ai
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
in relazione ai compiti loro spettanti,
salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
societΰ.
Sezione VI
Revisione contabile
Art. 155
(Attivitΰ di revisione contabile)
1. Una societΰ di revisione iscritta nell'albo speciale previsto
dall'articolo 161 verifica:
331 Sezione inserita dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
332 Articolo dapprima inserito dallart. 14 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.
333 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha inserito le parole: i requisiti di
professionalitΰ e.
334 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito le parole: previste dalla legge o
diffuse
al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria con le parole: diffusi al
mercato, e relativi allinformativa contabile anche infrannuale; ha
soppresso le parole: dal direttore generale e e ha
sostituito le parole: al vero con le parole: alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
335 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito la parola: predisposizione con la
parola:
formazione.
336 Comma cosμ sostituito dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006.
337 Comma cosμ sostituito dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 89
a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilitΰ
sociale e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato
corrispondano alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano
conformi alle norme che li disciplinano.
2. La societΰ di revisione ha diritto di ottenere dagli
amministratori della societΰ documenti e
notizie utili alla revisione e puς procedere ad accertamenti,
ispezioni e controlli; essa informa senza
indugio la Consob e il collegio sindacale dei fatti ritenuti
censurabili.
3. La societΰ di revisione riporta in apposito libro tenuto presso
la sede della societΰ che ha
conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attivitΰ di
revisione svolta, secondi i criteri e le modalitΰ
stabiliti dalla Consob con regolamento338. Si applica l'articolo
2421, terzo comma, del codice civile.
Art. 156
(Giudizi sui bilanci)
1. La societΰ di revisione esprime con apposite relazioni un
giudizio sul bilancio di esercizio e
sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal
responsabile della revisione contabile, che deve
essere socio o amministratore della societΰ di revisione e iscritto
nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. La societΰ di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il
bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione.
3. La societΰ di revisione puς esprimere un giudizio con rilievi, un
giudizio negativo ovvero
rilasciare una dichiarazione di impossibilitΰ di esprimere un
giudizio. In tali casi la societΰ espone
analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilitΰ
di esprimere un giudizio la
societΰ di revisione informa immediatamente la Consob.
5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo
2435 del codice civile e devono
restare depositate presso la sede della societΰ durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea o la
riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e
finchι il bilancio non θ approvato339.
Art. 157
(Effetti dei giudizi sui bilanci)
1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la
deliberazione dell'assemblea o del consiglio
di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio puς essere
impugnata, per mancata conformitΰ del
bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da
tanti soci che rappresentano almeno il
cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano
la medesima quota di capitale della
societΰ con azioni quotate possono richiedere al tribunale di
accertare la conformitΰ del bilancio
consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione340.
2. La Consob puς esercitare in ogni caso le azioni previste dal
comma 1 entro sei mesi dalla data
di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato
presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Il presente articolo non si applica alle societΰ con azioni
quotate solo in mercati regolamentati
di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Per le societΰ cooperative, la percentuale di capitale indicata
nel comma 1 θ rapportata al
numero complessivo dei soci.
338 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
339 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
340 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
pag. 90 Consob - Raccolta normativa
Art. 158
(Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di
distribuzione di acconti sui dividendi)
1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, il parere
sulla congruitΰ del prezzo di emissione delle azioni θ rilasciato
dalla societΰ incaricata della revisione
contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono
comunicate alla societΰ di revisione,
unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista
dall'articolo 2441, sesto comma, del
codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato
per l'assemblea che deve esaminarle.
La societΰ di revisione esprime il proprio parere entro trenta
giorni.
2. La relazione degli amministratori e il parere della societΰ di
revisione devono restare
depositati nella sede della societΰ durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea e finchι questa
abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri
documenti richiesti per l'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese.
3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla
relazione della societΰ di revisione
prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice
civile341.
4.
omissis
342
5.
omissis
343
Art. 159344
(Conferimento e revoca dell'incarico)
1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della
convocazione annuale prevista
dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, su
proposta motivata dellorgano di controllo
conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato ad una societΰ di
revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161
approvandone il compenso. La Consob
provvede dufficio al conferimento dellincarico, quando esso non
sia deliberato, determinandone
anche il corrispettivo345.
2. L'assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata dellorgano
di controllo, quando ricorra
una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico
ad altra societΰ di revisione secondo
le modalitΰ di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di
revoca la divergenza di opinioni rispetto a
valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di
controllo contabile continuano ad essere
esercitate dalla societΰ revocata fino a quando la deliberazione di
conferimento dell'incarico non sia
divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte
della Consob346.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate
dall'assemblea delle societΰ in
accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati
si applica l'articolo 2459 del codice
civile.
341 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
342 Comma soppresso dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
343 Comma soppresso dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
344 Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 poi
sostituito dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e, infine,
modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini
indicati nelle successive note.
345 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha inserito le parole: su proposta motivata
dellorgano di controllo e ha sostituito le parole: determinandone
il compenso, previo parere del collegio sindacale con le
parole: approvandone il compenso. La Consob provvede dufficio al
conferimento dellincarico, quando esso non sia
deliberato, determinandone anche il corrispettivo.
346 Comma cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito le parole: previo parere dellorgano
di
controllo con le parole: su proposta motivata dellorgano di
controllo.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 91
4. L'incarico ha durata di nove esercizi e non puς essere rinnovato
o nuovamente conferito
se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del
precedente347.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla
Consob entro il termine
fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla
data di ricevimento della
deliberazione di revoca, la Consob puς vietarne l'esecuzione qualora
rilevi la mancanza di una
giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto
dalla scadenza del termine di cui al
periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata
l'esecuzione348.
6. La Consob dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione
contabile qualora rilevi una
causa di incompatibilitΰ ovvero qualora siano state accertate gravi
irregolaritΰ nello svolgimento
dell'attivitΰ di revisione, anche in relazione ai principi e criteri
di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo
162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca θ notificato
alla societΰ di revisione e comunicato
immediatamente alla societΰ interessata, con l'invito alla societΰ
medesima a deliberare il conferimento
dell'incarico ad altra societΰ di revisione, secondo le disposizioni
del comma 1, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione
non sia adottata entro tale termine, la
Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta
giorni. Le funzioni di controllo
contabile continuano ad essere esercitate dalla societΰ revocata
fino a quando la deliberazione di
conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al
provvedimento della Consob.
7. La Consob stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per
l'incarico di revisione contabile.
La corresponsione del compenso non puς comunque essere subordinata
ad alcuna condizione relativa
all'esito della revisione, nι la misura di esso puς dipendere in
alcun modo dalla prestazione di servizi
aggiuntivi da parte della societΰ di revisione;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni
previste dai commi 1 e 2, le
modalitΰ e i termini di trasmissione;
c) le modalitΰ e i termini per l'adozione e la comunicazione agli
interessati dei provvedimenti
da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del
consiglio di gestione depositano
presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti
indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile.
Art. 160
(Incompatibilitΰ)
1. Al fine di assicurare l'indipendenza della societΰ e del
responsabile della revisione, l'incarico
non puς essere conferito a societΰ di revisione che si trovino in
una delle situazioni di incompatibilitΰ
stabilite con regolamento dalla Consob349.
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la Consob
individua altresμ i criteri per
stabilire l'appartenenza di un'entitΰ alla rete di una societΰ di
revisione, costituita dalla struttura piω ampia
cui appartiene la societΰ stessa e che si avvale della medesima
denominazione o attraverso la quale
vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le
societΰ che controllano la societΰ
di revisione, le societΰ che sono da essa controllate, ad essa
collegate o sottoposte con essa a comune
controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei
rapporti che possono compromettere
l'indipendenza della societΰ di revisione; stabilisce le forme di
pubblicitΰ dei compensi che la societΰ di
revisione e le entitΰ appartenenti alla sua rete hanno percepito,
distintamente, per incarichi di revisione e
per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.
Puς stabilire altresμ prescrizioni e
raccomandazioni, rivolte alle societΰ di revisione, per prevenire la
possibilitΰ che gli azionisti di queste o
delle entitΰ appartenenti alla loro rete nonchι i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione,
347 Comma cosμ sostituito dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006.
348 Comma cosμ sostituito dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006.
349 Comma cosμ sostituito dallart. 18 della l. n. 262 del
28.12.2005.
pag. 92 Consob - Raccolta normativa
direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio
dell'attivitΰ di revisione in modo tale
da compromettere l'indipendenza e l'obiettivitΰ delle persone che la
effettuano350.
1-ter. La societΰ di revisione e le entitΰ appartenenti alla rete
della medesima, i soci, gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo e i
dipendenti della societΰ di revisione stessa e
delle societΰ da essa controllate, ad essa collegate o che la
controllano o sono sottoposte a comune
controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla
societΰ che ha conferito l'incarico di
revisione e alle societΰ da essa controllate o che la controllano o
sono sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle
registrazioni contabili o alle relazioni di
bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro
veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale
diretti alla selezione,
formazione e gestione del personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o
servizi bancari d'investimento;
h) prestazione di difesa giudiziale;
i) altri servizi e attivitΰ, anche di consulenza, inclusa quella
legale, non collegati alla
revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla
ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio,
del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle societΰ di
revisione, dalla Consob con il regolamento
adottato ai sensi del comma 1351 352.
1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di
una stessa societΰ non puς essere
esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei
esercizi sociali, nι questa persona puς
assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa
societΰ di revisione, se non
siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La
persona medesima, al termine di
tale incarico svolto per sei esercizi, non potrΰ assumere nι
continuare ad esercitare incarichi
relativi alla revisione dei bilanci di societΰ controllate dalla
suddetta societΰ, di societΰ ad essa
collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo,
se non siano decorsi almeno tre
anni353.
1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del
bilancio di una societΰ con
funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori
della societΰ di revisione alla quale θ
stato conferito lincarico di revisione e delle societΰ da essa
controllate o che la controllano non
possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e
controllo nella societΰ che ha
conferito lincarico di revisione e nelle societΰ da essa
controllate o che la controllano, nι possono
prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime
societΰ svolgendo funzioni
dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla
scadenza o dalla revoca
dellincarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere
soci, amministratori o
dipendenti della societΰ di revisione e delle societΰ da essa
controllate o che la controllano. Si
applica la nozione di controllo di cui allarticolo 93354.
350 Comma inserito dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
351 Comma inserito dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
352 Lettera cosμ modificata dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha inserito le parole: inclusa quella legale,.
353 Comma dapprima inserito dallart. 18 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha sostituito le parole: relativamente alla
revisione dei bilanci della medesima societΰ o di societΰ da essa
controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte
a comune controllo, neppure per conto di una diversa
societΰ di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla
cessazione del precedente con le parole: neppure per conto
di una diversa societΰ di revisione, se non siano decorsi almeno tre
anni dalla cessazione del precedente. La persona
medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non
potrΰ assumere nι continuare ad esercitare incarichi relativi
alla revisione dei bilanci di societΰ controllate dalla suddetta
societΰ, di societΰ ad essa collegate, che la controllano o sono
sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre
anni.
354 Comma dapprima inserito dallart. 18 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi cosμ sostituito dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 93
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli
organi di controllo, direttori
generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari presso una societΰ non
possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima
societΰ nι delle societΰ da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia
decorso almeno un triennio dalla cessazione
dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro355.
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societΰ
di revisione che partecipano allo
svolgimento delle attivitΰ di revisione non puς essere in alcun modo
determinata, neppure parzialmente,
dall'esito delle revisioni da essi compiute nι dal numero degli
incarichi di revisione ricevuti o dall'entitΰ
dei compensi per essi percepiti dalla societΰ356.
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo θ
punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro
irrogata dalla Consob357.
2. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice
civile si applica anche alla
societΰ di revisione alle quale sia stato conferito l'incarico e al
responsabile della revisione358.
Art. 161
(Albo speciale delle societΰ di revisione)
1. La Consob provvede alla tenuta di un albo speciale delle societΰ
di revisione abilitate
all'esercizio delle attivitΰ previste dagli articoli 155 e 158.
2. La Consob iscrive le societΰ di revisione nell'albo speciale
previo accertamento dei requisiti
previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneitΰ
tecnica. Non puς essere iscritta nell'albo speciale la societΰ di
revisione il cui amministratore si trovi in
una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societΰ di revisione costituite all'estero possono essere
iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societΰ trasmettono alla Consob
una situazione contabile annuale
riferita all'attivitΰ di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societΰ di revisione devono essere
munite di idonea garanzia
prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una
polizza di assicurazione della
responsabilitΰ civile per negligenze o errori professionali,
comprensiva della garanzia per infedeltΰ dei
dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivitΰ di revisione contabile.
L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa θ
stabilito annualmente dalla Consob per classi
di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa
eventualmente individuati con regolamento359.
Art. 162
(Vigilanza sulle societΰ di revisione)
1. La Consob vigila sullorganizzazione e sull'attivitΰ delle
societΰ iscritte nell'albo speciale per
controllarne l'indipendenza e l'idoneitΰ tecnica. Nello svolgimento
di tale attivitΰ, la Consob provvede
periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare
controlli di qualitΰ sulle societΰ di
revisione iscritte nellalbo speciale tenuto dalla Consob. La Consob
redige una relazione contenente
355 Comma inserito dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
356 Comma inserito dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
357 Comma inserito dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
358 Comma cosμ modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
359 Comma cosμ modificato dallart. 18 della l. n. 262 del
28.12.2005. Ai sensi dellart. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, il
comma 4 nella nuova formulazione si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2007. Fino a tale data si applica il precedente testo
del comma 4, che di seguito si riporta: 4. Per l'iscrizione
nell'albo le societΰ di revisione devono essere munite di idonea
garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivitΰ di revisione contabile.
pag. 94 Consob - Raccolta normativa
le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali
raccomandazioni alla societΰ di
revisione di effettuare specifici interventi entro un termine
prefissato. In caso di mancata,
incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob puς
applicare nei confronti della
societΰ di revisione i provvedimenti di cui allarticolo 163. I
risultati complessivi dei controlli di
qualitΰ sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui
allarticolo 1, comma 13, del decreto legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216360.
2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob:
a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la
revisione contabile, anche in relazione alla
tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili
delle societΰ sottoposte a revisione;
b) puς richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie e la trasmissione di atti e
documenti, fissando i relativi termini;
c) puς eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci,
dagli amministratori, dai
membri degli organi di controllo e dai dirigenti della societΰ di
revisione361.
3. Le societΰ di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano
alla Consob entro trenta giorni la
sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la
societΰ nella revisione contabile e dei
direttori generali, nonchι il trasferimento delle quote e delle
azioni; entro lo stesso termine comunicano
ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo
amministrativo e dei patti sociali, che
incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2.
3-bis. Le societΰ di revisione, in relazione a ciascun incarico di
revisione loro conferito,
comunicano alla Consob i nomi dei responsabili della revisione entro
dieci giorni dalla data in cui essi
sono stati designati362.
Art. 163
(Provvedimenti della Consob)
1. La Consob, quando accerta irregolaritΰ nello svolgimento
dell'attivitΰ di revisione, tenendo
conto della loro gravitΰ, puς:
a) applicare alla societΰ di revisione una sanzione amministrativa
pecuniaria da diecimila a
cinquecentomila euro;
b) intimare alle societΰ di revisione di non avvalersi nell'attivitΰ
di revisione contabile, per un
periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una
revisione contabile al quale sono ascrivibili
le irregolaritΰ;
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi
dell'articolo 159, comma 6;
d) vietare alla societΰ di accettare nuovi incarichi di revisione
contabile per un periodo non
superiore a tre anni363.
1-bis. Quando l'irregolaritΰ consista nella violazione delle
disposizioni dell'articolo 160,
l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del
medesimo articolo non pregiudica
360 Comma modificato dapprima dallart. 18 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha
inserito le parole: sullorganizzazione e e ha sostituito le
parole: Nello svolgimento di tale attivitΰ, la Consob provvede a
verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni
l'indipendenza e l'idoneitΰ tecnica sia della societΰ, sia dei
responsabili della revisione con le parole: Nello svolgimento di
tale attivitΰ, la Consob provvede periodicamente, e
comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualitΰ
sulle societΰ di revisione iscritte nellalbo speciale tenuto
dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le
principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali
raccomandazioni alla societΰ di revisione di effettuare specifici
interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata,
incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob puς
applicare nei confronti della societΰ di revisione i
provvedimenti di cui allarticolo 163. I risultati complessivi dei
controlli di qualitΰ sono illustrati dalla Consob nella relazione
di cui allarticolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216.
361 Comma cosμ sostituito dallart. 18 della l. n. 262 del
28.12.2005.
362 Comma aggiunto dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
363 Comma cosμ sostituito dallart. 18 della l. n. 262 del
28.12.2005.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 95
l'applicabilitΰ dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente
articolo nei riguardi della societΰ di
revisione364.
2. La Consob dispone la cancellazione dall'albo speciale quando:
a) le irregolaritΰ sono di particolare gravitΰ;
b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo
speciale e la societΰ non provvede
a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi,
assegnato dalla Consob;
c) la societΰ non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1;
c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160,
qualora risulti la responsabilitΰ
della societΰ. In tutti i casi, la Consob comunica i nomi dei soci o
dei dipendenti personalmente
responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale
ne dispone la cancellazione dal registro
dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10
del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88365.
3. La Consob puς altresμ disporre la cancellazione dall'albo
speciale delle societΰ di revisione che
per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto
incarichi di revisione comunicati alla
Consob ai sensi dell'articolo 159.
4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli
previsti dal comma 1 sono
comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e giustizia;
quest'ultimo comunica alla Consob i
provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel
registro dei revisori contabili.
5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale θ comunicato
immediatamente alle
societΰ che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 159, comma
6.
Art. 164
(Responsabilitΰ)
1. Alla societΰ di revisione si applicano le disposizioni
dell'articolo 2407 del codice civile366.
2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno
effettuato l'attivitΰ di revisione contabile
sono responsabili, in solido con la societΰ di revisione, per i
danni conseguenti da propri inadempimenti o
da fatti illeciti nei confronti della societΰ che ha conferito
l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.
Art. 165
(Revisione contabile dei gruppi)
1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo
157, si applicano anche alle
societΰ controllate da societΰ con azioni quotate367.
1-bis. La societΰ incaricata della revisione contabile della societΰ
capogruppo quotata θ interamente
responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A
questo fine, essa riceve i documenti
di revisione dalle societΰ incaricate della revisione contabile
delle altre societΰ appartenenti al gruppo;
puς chiedere alle suddette societΰ di revisione o agli
amministratori delle societΰ appartenenti al gruppo
ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonchι procedere
direttamente ad accertamenti, ispezioni
e controlli presso le medesime societΰ. Ove ravvisi fatti
censurabili, ne informa senza indugio la Consob e
gli organi di controllo della societΰ capogruppo e della societΰ
interessata368.
2. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del
presente articolo stabilendo, in
particolare, criteri di esenzione per le societΰ controllate che non
rivestono significativa rilevanza ai fini
364 Comma inserito dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
365 Lettera aggiunta dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
366 Comma cosμ modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
367 Comma cosμ modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
368 Comma inserito dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
pag. 96 Consob - Raccolta normativa
del consolidamento. Il regolamento θ emanato d'intesa con le
competenti autoritΰ di vigilanza per la
disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati369.
Art. 165-bis
(Societΰ che controllano societΰ con azioni quotate)
1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione
dell'articolo 157, si applicano altresμ alle
societΰ che controllano societΰ con azioni quotate e alle societΰ
sottoposte con queste ultime a comune
controllo.
2. Alla societΰ incaricata della revisione contabile della societΰ
capogruppo si applicano le
disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.
3. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del
presente articolo, stabilendo, in
particolare, criteri di esenzione per le societΰ sottoposte a comune
controllo, di cui al comma 1, che non
rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto
conto anche dei criteri indicati
dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127370.
Sezione VI-bis371
Rapporti con societΰ estere aventi sede legale in Stati
che non garantiscono la trasparenza societaria
Art. 165-ter
(Ambito di applicazione)
1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione
le societΰ italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le
societΰ italiane emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo
116, le quali controllino societΰ aventi sede
legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza
della costituzione, della situazione
patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societΰ, nonchι le
societΰ italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra
il pubblico in misura rilevante, le quali
siano collegate alle suddette societΰ estere o siano da queste
controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e
quelle di collegamento previste
dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del
Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione
delle societΰ:
1) mancanza di forme di pubblicitΰ dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonchι delle
successive modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a
garantire i terzi
creditori, per la costituzione delle societΰ, nonchι della
previsione di scioglimento in caso di riduzione del
capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di
reintegrazione entro un termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano l'effettivitΰ e l'integritΰ
del capitale sociale
sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti
costituiti da beni in natura o crediti alla
valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi
a ciς abilitati da
specifiche disposizioni di legge, circa la conformitΰ degli atti di
cui al numero 1) alle condizioni richieste
per la costituzione delle societΰ;
b) per quanto riguarda la struttura delle societΰ, mancanza della
previsione di un organo di
controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato
di controllo interno all'organo
369 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche e integrazioni.
370 Articolo aggiunto dallart. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.
371 Sezione inserita dallart. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 97
amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e
autorizzazione sulla contabilitΰ, sul
bilancio e sull'assetto organizzativo della societΰ, e composto da
soggetti forniti di adeguati requisiti di
onorabilitΰ, professionalitΰ e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio,
comprendente
almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza
dei seguenti principi:
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e
finanziaria della societΰ e del risultato economico dell'esercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella
redazione del conto
economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo
amministrativo o giudiziario,
del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);
3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilitΰ e il bilancio
delle societΰ a verifica
da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera
b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la societΰ ha sede legale impedisce
o limita l'operativitΰ della
societΰ stessa sul proprio territorio;
e) la legislazione del Paese ove la societΰ ha sede legale esclude
il risarcimento dei danni
arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero
consente che tale clausola sia
contenuta negli atti costitutivi delle societΰ o in altri strumenti
negoziali;
f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la
continuazione dell'attivitΰ
sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di
risanamento;
g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli
esponenti aziendali che falsificano
la contabilitΰ e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3,
possono essere individuati, in
relazione alle forme e alle discipline societarie previste in
ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base
ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza
e di idoneitΰ patrimoniale e
organizzativa determinati nel presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui
ordinamenti presentino carenze
particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere
b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la Consob detta criteri in base ai quali
θ consentito alle societΰ
italiane di cui all'articolo 119 e alle societΰ italiane emittenti
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese
aventi sede in uno degli Stati di cui al
comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di
carattere imprenditoriale che motivano il
controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta
informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei
commi 5 e 6, la Consob puς
denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure
previste dall'articolo 2409 del codice
civile372.
Art. 165-quater
(Obblighi delle societΰ italiane controllanti)
1. Le societΰ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati,
di cui all'articolo 119, e le
societΰ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante, ai sensi
dell'articolo 116, le quali controllano societΰ aventi sede legale
in uno degli Stati determinati con i decreti
di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio
di esercizio o bilancio consolidato,
qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della societΰ estera
controllata, redatto secondo i principi e
le regole applicabili ai bilanci delle societΰ italiane o secondo i
principi contabili internazionalmente
riconosciuti.
372 Articolo inserito dallart. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai
sensi dellart. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano alle societΰ che vi
sono soggette, a decorrere dallesercizio successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262.
pag. 98 Consob - Raccolta normativa
2. Il bilancio della societΰ estera controllata, allegato al
bilancio della societΰ italiana ai sensi del
comma 1, θ sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal
direttore generale e dal dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima,
che attestano la veridicitΰ e la correttezza
della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e
del risultato economico dell'esercizio.
Al bilancio della societΰ italiana θ altresμ allegato il parere
espresso dall'organo di controllo della
medesima sul bilancio della societΰ estera controllata.
3. Il bilancio della societΰ italiana controllante θ corredato da
una relazione degli amministratori
sui rapporti intercorrenti fra la societΰ italiana e la societΰ
estera controllata, con particolare riguardo alle
reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni
compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui
il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per
gli strumenti finanziari emessi in Italia o
all'estero dai predetti soggetti. La relazione θ altresμ
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E'
allegato ad essa il parere espresso dall'organo
di controllo.
4. Il bilancio della societΰ estera controllata, allegato al
bilancio della societΰ italiana ai sensi del
comma 1, θ sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da
parte della societΰ incaricata della revisione
del bilancio della societΰ italiana; ove la suddetta societΰ di
revisione non operi nello Stato in cui ha sede
la societΰ estera controllata, deve avvalersi di altra idonea
societΰ di revisione, assumendo la
responsabilitΰ dell'operato di quest'ultima. Ove la societΰ
italiana, non avendone l'obbligo, non abbia
incaricato del controllo contabile una societΰ di revisione, deve
comunque conferire tale incarico
relativamente al bilancio della societΰ estera controllata.
5. Il bilancio della societΰ estera controllata, sottoscritto ai
sensi del comma 2, con la relazione, i
pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla societΰ
responsabile della revisione ai sensi del comma
4, sono trasmessi alla Consob373.
Art. 165-quinquies
(Obblighi delle societΰ italiane collegate)
1. Il bilancio delle societΰ italiane con azioni quotate in mercati
regolamentati, di cui all'articolo
119, e delle societΰ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi
fra il pubblico in misura rilevante, ai
sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a societΰ aventi
sede legale in uno degli Stati determinati
con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, θ corredato da
una relazione degli amministratori sui
rapporti intercorrenti fra la societΰ italiana e la societΰ estera
collegata, con particolare riguardo alle
reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni
compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui
il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per
gli strumenti finanziari emessi in Italia o
all'estero dai predetti soggetti. La relazione θ altresμ
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari. E'
allegato ad essa il parere espresso dall'organo
di controllo374.
Art. 165-sexies
(Obblighi delle societΰ italiane controllate)
1. Il bilancio delle societΰ italiane con azioni quotate in mercati
regolamentati, di cui all'articolo
119, e delle societΰ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi
fra il pubblico in misura rilevante, ai
sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti
concessioni di credito, le quali siano
controllate da societΰ aventi sede legale in uno degli Stati
determinati con i decreti di cui all'articolo 165-
ter, comma 3, θ corredato da una relazione degli amministratori sui
rapporti intercorrenti fra la societΰ
italiana e la societΰ estera controllante, nonchι le societΰ da essa
controllate o ad essa collegate o
sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle
reciproche situazioni debitorie e creditorie, e
373 Articolo inserito dallart. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai
sensi dellart. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano alle societΰ che vi
sono soggette, a decorrere dallesercizio successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262.
374 Articolo inserito dallart. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai
sensi dellart. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano alle societΰ che vi
sono soggette, a decorrere dallesercizio successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 99
sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il
bilancio si riferisce, compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in
Italia o all'estero dai predetti soggetti. La
relazione θ altresμ sottoscritta dal direttore generale e dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari. E' allegato ad essa il parere espresso
dall'organo di controllo375.
Art. 165-septies
(Poteri della Consob e disposizioni di attuazione)
1. La Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115,
con le finalitΰ indicate dall'articolo
91, nei riguardi delle societΰ italiane di cui alla presente
sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi
di cui alla presente sezione da parte delle societΰ italiane, puς
esercitare i medesimi poteri nei riguardi
delle societΰ estere, previo consenso delle competenti autoritΰ
straniere, o chiedere l'assistenza o la
collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di
cooperazione con esse.
2. La Consob emana, con proprio regolamento, le disposizioni per
l'attuazione della presente
sezione376.
PARTE V
SANZIONI
TITOLO I
SANZIONI PENALI377
Capo I
Intermediari e mercati
Art. 166
(Abusivismo)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la
multa da lire quattro milioni a
lire venti milioni [ndr: da euro duemilasessantasei a euro
diecimilatrecentoventinove] chiunque, senza
esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del
risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di Oicr;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di
comunicazione a distanza,
strumenti finanziari o servizi di investimento.
2. Con la stessa pena θ punito chiunque esercita l'attivitΰ di
promotore finanziario senza essere
iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.
3. Se vi θ fondato sospetto che una societΰ svolga servizi di
investimento o il servizio di gestione
collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del
presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob
denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 2409
del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione
dei medesimi provvedimenti. Le spese
per l'ispezione sono a carico della societΰ378.
375 Articolo inserito dallart. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.
376 Articolo inserito dallart. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.
377 Ai sensi dellart. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le
pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti
posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del
codice penale.
378 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. V. anche
ndr al Titolo I Sanzioni penali.
pag. 100 Consob - Raccolta normativa
Art. 167
(Gestione infedele)
1. Salvo che il fatto costituisca reato piω grave, chi, nella
prestazione del servizio di gestione di
portafogli di investimento su base individuale o del servizio di
gestione collettiva del risparmio, in
violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse,
pone in essere operazioni che arrecano
danno agli investitori, al fine di procurare a sι o ad altri un
ingiusto profitto, θ punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
duecento milioni [ndr: da euro
cinquemilacentosessantacinque a euro
centotremiladuecentonovantuno]379.
Art. 168
(Confusione di patrimoni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato piω grave, chi,
nell'esercizio di servizi di investimento o di
gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli
strumenti finanziari e delle disponibilitΰ
liquide di un Oicr, al fine di procurare a sι o ad altri un ingiusto
profitto, viola le disposizioni concernenti
la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, θ
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e
con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da
euro cinquemilacentosessantacinque a
euro centotremiladuecentonovantuno]380.
Art. 169
(Partecipazioni al capitale)
1. Salvo che il fatto costituisca reato piω grave, chiunque fornisce
informazioni false nelle
comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6,
e 80, comma 7, o in quelle richieste
ai sensi dell'articolo 17 θ punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a
lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a
euro cinquantunomilaseicentoquarantasei]381.
Art. 170
(Gestione accentrata di strumenti finanziari)
1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o
rilasciate nell'ambito della
gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la
registrazione o la certificazione θ destinata a provare
la veritΰ ovvero dΰ corso al trasferimento o alla consegna degli
strumenti finanziari o al trasferimento dei
relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le
certificazioni, θ punito con la reclusione da tre mesi a
due anni382.
Art. 170-bis
(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob)
1. Fuori dai casi previsti dallarticolo 2638 del codice civile,
chiunque ostacola le funzioni di
vigilanza attribuite alla Consob θ punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa da euro diecimila
ad euro duecentomila383.
379 V. anche ndr al Titolo I Sanzioni penali.
380 V. anche ndr al Titolo I Sanzioni penali.
381 V. anche ndr al Titolo I Sanzioni penali.
382 V. anche ndr al Titolo I Sanzioni penali.
383 Articolo inserito dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005
(Legge comunitaria 2004). V. anche ndr al Titolo I Sanzioni
penali.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 101
Art. 171
(Tutela dell'attivitΰ di vigilanza)
... omissis ...384
Capo II
Emittenti
Art. 172
(Irregolare acquisto di azioni)
1. Gli amministratori di societΰ con azioni quotate o di societΰ da
queste controllate che
acquistano azioni proprie o della societΰ controllante in violazione
delle disposizioni dell'articolo 132
sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire quattrocentomila a lire due
milioni [ndr: da euro duecentosette a euro milletrentatre]385.
2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto
θ operato sul mercato
secondo modalitΰ non concordate con la societΰ di gestione del
mercato o diverse da quelle concordate,
ma comunque idonee ad assicurare la paritΰ di trattamento tra gli
azionisti.
Art. 173
(Omessa alienazione di partecipazioni)
1. Gli amministratori di societΰ con azioni quotate, o di societΰ
che partecipano al capitale di
societΰ con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di
alienazione delle partecipazioni previsti dagli
articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e
con la multa da lire duecentomila a lire
due milioni [ndr: da euro centotre a euro milletrentatre] 386.
Art. 173-bis
(Falso in prospetto)
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sι o per altri un ingiusto
profitto, nei prospetti richiesti
per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei
documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di
acquisto o di scambio, con l'intenzione di
ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od
occulta dati o notizie in modo idoneo a
indurre in errore i suddetti destinatari, θ punito con la reclusione
da uno a cinque anni387.
384 Articolo abrogato dallart. 8 del d.lgs. n. 61 dell11.4.2002
(pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). I reati di cui allart.
171 sono previsti e puniti dallart. 2638 del codice civile,
dapprima sostituito dallart. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi
modificato
dallart. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005: Art. 2638 (Ostacolo
allesercizio delle funzioni delle autoritΰ pubbliche di
vigilanza) - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
i
sindaci e i liquidatori di societΰ o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autoritΰ pubbliche di vigilanza, o tenuti
ad
obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle
predette autoritΰ previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali
non rispondenti al vero, ancorchι oggetto di valutazioni, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto
comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti
con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilitΰ θ estesa
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla societΰ per conto di terzi. 2. Sono puniti con la
stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori di societΰ, o enti e gli altri soggetti sottoposti
per legge alle autoritΰ pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autoritΰ,
consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena θ raddoppiata
se si tratta di societΰ con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
385 V. anche ndr al Titolo I Sanzioni penali.
386 V. anche ndr al Titolo I Sanzioni penali.
387 Articolo aggiunto dallart. 34 della l. n. 262 del 28.12.2005.
pag. 102 Consob - Raccolta normativa
Art. 174
(False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob)
... omissis ...388
Capo III
Revisione contabile
Art. 174-bis
(Falsitΰ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societΰ di
revisione)
1. I responsabili della revisione delle societΰ con azioni quotate,
delle societΰ da queste
controllate e delle societΰ che emettono strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre
comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i
destinatari, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della societΰ, dell'ente o del soggetto sottoposto a
revisione, in modo idoneo a indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per
denaro o altra utilitΰ data o
promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori
generali o i sindaci della societΰ
assoggettata a revisione, la pena θ aumentata fino alla metΰ.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dΰ o
promette l'utilitΰ nonchι agli
amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della societΰ
assoggettata a revisione, che abbiano
concorso a commettere il fatto389.
Art. 174-ter
(Corruzione dei revisori)
1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione
contabile e i dipendenti della societΰ di
revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle
societΰ con azioni quotate, delle societΰ da
queste controllate e delle societΰ che emettono strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti
dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilitΰ
data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli
obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti
con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dΰ o promette
l'utilitΰ390.
Art. 175
(Falsitΰ nelle relazioni o comunicazioni della societΰ di revisione)
... omissis ...391
388 Articolo abrogato dallart. 8 del d.lgs. n. 61 dell11.4.2002
(pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di False
comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob θ previsto e
punito dallart. 2638 del codice civile, nel testo dapprima
sostituito dallart. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato
dallart. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005. Per il contenuto
dellart.
2638 c.c. vedi nota allart. 171.
389 Articolo inserito dallart. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005.
390 Articolo inserito dallart. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005.
391 Articolo abrogato dallart. 8 del d.lgs. n. 61 dell11.4.2002
(pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di Falsitΰ
nelle relazioni o comunicazioni della societΰ di revisione θ
attualmente previsto e punito dallart. 2624 del codice civile,
cosμ come sostituito dallart. 1 del d.lgs. n. 61/2002: Art. 2624
(Falsitΰ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societΰ di
revisione) - 1. I responsabili della revisione i quali, al fine di
conseguire per sι o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni
o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsitΰ e
l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,
attestano il falso od occultano informazioni concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societΰ,
ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta
situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un
danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la
condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari delle comunicazioni, la pena θ della
reclusione da uno a quattro anni.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 103
Art. 176
(Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate)
... omissis ...392
Art. 177
(Illeciti rapporti patrimoniali con la societΰ assoggettata a
revisione)
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile
e i dipendenti della societΰ di
revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia
direttamente che per interposta persona, con
la societΰ assoggettata a revisione o con una societΰ che la
controlla, o ne θ controllata, o si fanno prestare
da una di tali societΰ garanzie per debiti propri, sono puniti con
la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni [ndr: da euro
duecentosette a euro
duemilasessantasei]393.
Art. 178
(Compensi illegali)
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile
e i dipendenti della societΰ di
revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla
societΰ assoggettata a revisione contabile
compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente
pattuiti, sono puniti con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due
milioni [ndr: da euro duecentosette a euro
milletrentatre]394.
2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai
liquidatori della societΰ
assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso
non dovuto.
Art. 179
(Disposizioni comuni)
1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente capo deriva
alla societΰ di revisione o alla
societΰ assoggettata a revisione un danno di rilevante gravitΰ, la
pena θ aumentata fino alla metΰ.
2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e
dipendenti della societΰ di
revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle
attribuzioni previste dal presente decreto, θ
comunicata alla Consob a cura del cancelliere dell'autoritΰ
giudiziaria che ha emesso la sentenza.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di
revisione contabile obbligatoria a
norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge
o di regolamento, nonchι nei casi in
cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al
giudizio della societΰ di revisione costituisce,
per disposizione di legge o di regolamento, condizione per
l'esercizio di determinate attivitΰ o per
l'ottenimento di benefici o agevolazioni.
392 Articolo abrogato dallart. 8 del d.lgs. n. 61 dell11.4.2002
(pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Vedi art. 622 c.p.,
dapprima modificato dallart. 2 del d.lgs. n. 61/02 e poi dallart.
15 della l. n. 262 del 28.12.2005: Art. 622 (Rivelazione di
segreto professionale) - 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione
del proprio stato o ufficio, o della propria professione o
arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo
impiega a proprio o altrui profitto, θ punito, se dal fatto puς
derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da lire sessantamila a un milione. 2. La pena θ aggravata
se il fatto θ commesso da amministratori, direttori generali,
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
sindaci o liquidatori o se θ commesso da chi svolge la revisione
contabile della societΰ. 3. Il delitto θ punibile a querela della
persona offesa.
393 V. anche ndr al Titolo I Sanzioni penali.
394 V. anche ndr al Titolo I Sanzioni penali.
pag. 104 Consob - Raccolta normativa
TITOLO I-BIS395
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui
allarticolo 1, comma 2, ammessi alla
negoziazione o per i quali θ stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dellUnione europea, nonchι
qualsiasi altro strumento ammesso o
per il quale θ stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato
di un Paese dellUnione europea;
b) derivati su merci: gli strumenti finanziari di cui allarticolo
1, comma 3, relativi a merci,
ammessi alle negoziazioni o per i quali θ stata presentata una
richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dellUnione
europea, nonchι qualsiasi altro strumento
derivato relativo a merci ammesso o per il quale θ stata presentata
una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dellUnione
europea;
c) prassi di mercato ammesse: prassi di cui θ ragionevole
attendersi lesistenza in uno o piω
mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in
conformitΰ alle disposizioni di attuazione
della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2003;
d) ente: uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n.
231396.
Art. 181
(Informazione privilegiata)
1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si
intende un'informazione di carattere
preciso, che non θ stata resa pubblica, concernente, direttamente o
indirettamente, uno o piω emittenti
strumenti finanziari o uno o piω strumenti finanziari, che, se resa
pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata
si intende un'informazione di
carattere preciso, che non θ stata resa pubblica, concernente,
direttamente o indirettamente, uno o piω
derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali
derivati sono negoziati si aspettano di ricevere
secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si
possa ragionevolmente
prevedere che verrΰ ad esistenza o ad un evento verificatosi o che
si possa ragionevolmente prevedere che
si verificherΰ;
b) θ sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni
sul possibile effetto del
complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui
prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sui prezzi di
strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente
un investitore ragionevole
utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie
decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini
relativi a strumenti finanziari, per
informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa
da un cliente e concernente gli ordini
395 Il precedente Capo IV Abusi di informazioni privilegiate e
aggiotaggio su strumenti finanziari, comprendente gli articoli
da 180 a 187-bis, θ stato sostituito con il presente Titolo I-bis
(artt. 180-187-quaterdecies) dallart. 9 della l. n. 62 del
18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) .
396 V. ndr al Titolo I-bis.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 105
del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e
che concerne, direttamente o
indirettamente, uno o piω emittenti di strumenti finanziari o uno o
piω strumenti finanziari, che, se resa
pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali
strumenti finanziari397.
Art. 182
(Ambito di applicazione)
1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti
secondo la legge italiana anche se
commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari
ammessi o per i quali θ stata presentata una
richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli
184, 185, 187-bis e 187-ter si
applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione o per i quali θ stata
presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri
Paesi dell'Unione europea398.
Art. 183
(Esenzioni)
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
valutaria o alla gestione del
debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro
dell'Unione europea, dal Sistema
europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato
membro dell'Unione europea, o da
qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto
che agisca per conto degli stessi;
b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti
finanziari propri quotati, effettuate
nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di
societΰ controllate o collegate, ed alle
operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino
le condizioni stabilite dalla Consob con
regolamento399.
Capo II
Sanzioni penali400
Art. 184
(Abuso di informazioni privilegiate)
1. Θ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione della sua qualitΰ di membro di
organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente,
della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivitΰ lavorativa, di
una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o
per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale
esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni
indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivitΰ
delittuose compie taluna delle azioni di
cui al medesimo comma 1.
397 V. ndr al Titolo I-bis.
398 V. ndr al Titolo I-bis.
399 V. ndr al Titolo I-bis.
400 Ai sensi dellart. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le
pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti
posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del
codice penale.
pag. 106 Consob - Raccolta normativa
3. Il giudice puς aumentare la multa fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivitΰ del fatto, per le qualitΰ
personali del colpevole o per l'entitΰ del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si
intendono anche gli strumenti finanziari
di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a) 401.
Art. 185
(Manipolazione del mercato)
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni
simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, θ punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila
a euro cinque milioni.
2. Il giudice puς aumentare la multa fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivitΰ del fatto, per le qualitΰ
personali del colpevole o per l'entitΰ del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo402.
Art. 186
(Pene accessorie)
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo
importa l'applicazione delle pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del
codice penale per una durata non inferiore a
sei mesi e non superiore a due anni, nonchι la pubblicazione della
sentenza su almeno due quotidiani, di
cui uno economico, a diffusione nazionale403.
Art. 187
(Confisca)
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo
θ disposta la confisca del
prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati
per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa puς avere ad
oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del
codice penale404.
401 V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II Sanzioni penali.
402 V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II Sanzioni penali.
403 V. ndr al Titolo I-bis.
404 V. ndr al Titolo I-bis.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 107
Capo III
Sanzioni amministrative
Art. 187-bis405
(Abuso di informazioni privilegiate)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, θ
punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni406
chiunque, essendo in possesso di
informazioni privilegiate in ragione della sua qualitΰ di membro di
organi di amministrazione, direzione o
controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attivitΰ
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o
di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o
indirettamente, per conto proprio o
per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio
del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni
indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque
essendo in possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivitΰ
delittuose compie taluna delle azioni di
cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si
intendono anche gli strumenti finanziari
di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in
possesso di informazioni
privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria
diligenza il carattere privilegiato delle
stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4
sono aumentate fino al triplo
o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dall'illecito quando, per le
qualitΰ personali del colpevole ovvero per l'entitΰ del prodotto o
del profitto conseguito dall'illecito, esse
appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo θ
equiparato alla consumazione.
Art. 187-ter407
(Manipolazione del mercato)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, θ
punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni408
chiunque, tramite mezzi di
informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde
informazioni, voci o notizie false o
fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli
strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro
attivitΰ professionale la diffusione
delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di
autoregolamentazione proprie di detta
professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o
indirettamente, un vantaggio o un profitto
405 V. ndr al Titolo I-bis.
406 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
successivamente quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n.
262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli
importi devono intendersi, rispettivamente, cosμ modificati:
euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici
milioni.
407 V. ndr al Titolo I-bis.
408 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
successivamente quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n.
262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli
importi devono intendersi, rispettivamente, cosμ modificati:
euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro
venticinque milioni.
pag. 108 Consob - Raccolta normativa
dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, θ
punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano
idonei a fornire indicazioni
false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo
di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite
l'azione di una o di piω
persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di
uno o piω strumenti finanziari ad un
livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od
ogni altro tipo di inganno o
di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda
o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puς
essere assoggettato a sanzione
amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in
conformitΰ alle prassi di mercato
ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
precedenti sono aumentate fino al
triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall'illecito quando, per
le qualitΰ personali del colpevole, per l'entitΰ del prodotto o del
profitto conseguito dall'illecito ovvero per
gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se
applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob
ovvero su proposta della
medesima, puς individuare, con proprio regolamento, in conformitΰ
alle disposizioni di attuazione della
direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'articolo 17,
paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori
rispetto a quelle previste nei commi
precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente
articolo.
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le
circostanze da prendere in
considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a
costituire manipolazioni di mercato, ai sensi
della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della
stessa.
Art. 187-quater
(Sanzioni amministrative accessorie)
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente capo importa la
perdita temporanea dei requisiti di onorabilitΰ per gli esponenti
aziendali ed i partecipanti al capitale dei
soggetti abilitati, delle societΰ di gestione del mercato, nonchι
per i revisori e i promotori finanziari e, per
gli esponenti aziendali di societΰ quotate, l'incapacitΰ temporanea
ad assumere incarichi di
amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societΰ
quotate e di societΰ appartenenti al
medesimo gruppo di societΰ quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una
durata non inferiore a due
mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal
presente capo la Consob, tenuto conto della gravitΰ della violazione
e del grado della colpa, puς intimare
ai soggetti abilitati, alle societΰ di gestione del mercato, agli
emittenti quotati e alle societΰ di revisione di
non avvalersi, nell'esercizio della propria attivitΰ e per un
periodo non superiore a tre anni, dell'autore
della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la
temporanea sospensione del soggetto
iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attivitΰ professionale409.
409 V. ndr al Titolo I-bis.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 109
Art. 187-quinquies
(Responsabilitΰ dell'ente)
1. L'ente θ responsabile del pagamento di una somma pari all'importo
della sanzione
amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo
commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione
dell'ente o di una sua unitΰ organizzativa dotata di autonomia
finanziaria o funzionale nonchι da persone
che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello
stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1,
il prodotto o il profitto
conseguito dall'ente θ di rilevante entitΰ, la sanzione θ aumentata
fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non θ responsabile se dimostra che le persone indicate nel
comma 1 hanno agito
esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8
e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero
della giustizia formula le osservazioni di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
sentita la Consob, con riguardo agli illeciti
previsti dal presente titolo410.
Art. 187-sexies
(Confisca)
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente capo importa
sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei
beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa puς avere ad
oggetto somme di denaro, beni o altre utilitΰ di valore equivalente.
3. In nessun caso puς essere disposta la confisca di beni che non
appartengono ad una delle
persone cui θ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria411.
Art. 187-septies
(Procedura sanzionatoria)
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono
applicate dalla Consob con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni da
essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine
gli interessati possono altresμ chiedere di
essere sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio θ retto dai princμpi del
contraddittorio, della conoscenza degli
atti istruttori, della verbalizzazione nonchι della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni θ pubblicato per
estratto nel Bollettino della
Consob. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli
interessi coinvolti, possono essere stabilite
dalla Consob modalitΰ ulteriori per dare pubblicitΰ al
provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione. La Consob, anche dietro richiesta
degli interessati, puς differire ovvero
escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento,
quando da questa possa derivare grave
pregiudizio alla integritΰ del mercato ovvero questa possa arrecare
un danno sproporzionato alle parti
coinvolte.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente capo puς
410 V. ndr al Titolo I-bis.
411 V. ndr al Titolo I-bis.
pag. 110 Consob - Raccolta normativa
proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione,
ricorso in opposizione alla corte d'appello
nella cui circoscrizione θ la sede legale o la residenza
dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale
o la residenza nello Stato, θ competente la corte d'appello del
luogo in cui θ stata commessa la violazione.
Quando tali criteri non risultano applicabili, θ competente la corte
d'appello di Roma. Il ricorso deve
essere notificato alla Consob e depositato presso la cancelleria
della corte d'appello nel termine di trenta
giorni dalla notificazione.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La
corte d'appello, se ricorrono
gravi motivi, puς disporre la sospensione con decreto motivato.
6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste
dall'articolo 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
7. Copia della sentenza θ trasmessa a cura della cancelleria della
corte d'appello alla Consob ai
fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di
quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo non si applica l'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689412.
Capo IV
Poteri della Consob
Art. 187-octies
(Poteri della Consob)
1. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al
presente titolo e di tutte le altre
disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di
cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal
presente decreto.
3. La Consob puς nei confronti di chiunque possa essere informato
sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma
stabilendo il termine per la relativa
comunicazione;
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il
termine per la relativa
comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di
confisca ai sensi dell'
articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4. La Consob puς altresμ:
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni,
richiedendo la
comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di
cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria
secondo le modalitΰ previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del
decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al
traffico di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai
divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti e dei depositi di cui
all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
secondo le modalitΰ indicate dall'articolo
412 V. ndr al Titolo I-bis.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 111
3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, nonchι acquisire anche mediante accesso
diretto i dati contenuti nell'archivio
indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica,
ai dati contenuti nella
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4,
lettera b), sono esercitati previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta
autorizzazione θ necessaria anche in caso di
esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma
4, lettera c), nei confronti di soggetti
diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo
114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti
vigilati ai sensi del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di
violazioni delle norme del
presente titolo, la Consob puς in via cautelare ordinare di porre
termine alle relative condotte.
7. Θ fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli
199, 200, 201, 202 e 203 del codice
di procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12
viene redatto processo verbale dei dati
e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e
hanno diritto di averne copia.
9. Quando si θ proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera
d), gli interessati possono
proporre opposizione alla Consob.
10. Sull'opposizione la decisione θ adottata con provvedimento
motivato emesso entro il
trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi
diritto quando:
a) θ deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei
all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non θ notificato nei
termini prescritti dall'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non θ stata applicata entro
il termine di due anni
dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob
puς avvalersi della Guardia di
finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte
sui redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla
Guardia di finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e
vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla Consob.
14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione
pecuniaria ha efficacia di titolo
esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento,
la Consob procede alla esazione delle
somme dovute in base alle norme previste per la riscossione,
mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita un'attivitΰ
professionale, il provvedimento che
infligge la sanzione θ trasmesso al competente ordine
professionale413.
413 V. ndr al Titolo I-bis.
pag. 112 Consob - Raccolta normativa
Art. 187-nonies
(Operazioni sospette)
1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo
unico nazionale e le societΰ di gestione
del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni
che, in base a ragionevoli motivi,
possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di
cui al presente titolo. La Consob
stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale
obbligo, gli elementi e le circostanze da
prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti
idonei a costituire operazioni sospette,
nonchι le modalitΰ e i termini di tali segnalazioni414.
Capo V
Rapporti tra procedimenti
Art. 187-decies
(Rapporti con la magistratura)
1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il
pubblico ministero ne informa senza
ritardo il Presidente della Consob.
2. Il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, con
una relazione motivata, la
documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivitΰ di
accertamento nel caso in cui emergano
elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La
trasmissione degli atti al pubblico ministero
avviene al piω tardi al termine dell'attivitΰ di accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui al
presente titolo, capo III.
3. La Consob e l'autoritΰ giudiziaria collaborano tra loro, anche
mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni
di cui al presente titolo anche quando
queste non costituiscono reato. A tale fine la Consob puς utilizzare
i documenti, i dati e le notizie
acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti
dall'articolo 63, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dall'articolo 33, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600415.
Art. 187-undecies
(Facoltΰ della Consob nel procedimento penale)
1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185,
la Consob esercita i diritti e le
facoltΰ attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato.
2. La Consob puς costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di
riparazione dei danni cagionati
dal reato all'integritΰ del mercato, una somma determinata dal
giudice, anche in via equitativa, tenendo
comunque conto dell'offensivitΰ del fatto, delle qualitΰ personali
del colpevole e dell'entitΰ del prodotto o
del profitto conseguito dal reato416.
Art. 187-duodecies
(Rapporti tra procedimento penale e
procedimento amministrativo e di opposizione)
1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento
di opposizione di cui
all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza
del procedimento penale avente ad
oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la
relativa definizione417.
414 V. ndr al Titolo I-bis.
415 V. ndr al Titolo I-bis.
416 V. ndr al Titolo I-bis.
417 V. ndr al Titolo I-bis.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 113
Art. 187-terdecies
(Esecuzione delle pene pecuniarie e
delle sanzioni pecuniarie nel processo penale)
1. Quando per lo stesso fatto θ stata applicata a carico del reo o
dell'ente una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies418, la
esazione della pena pecuniaria e della
sanzione pecuniaria dipendente da reato θ limitata alla parte
eccedente quella riscossa dall'Autoritΰ
amministrativa419.
Art. 187-quaterdecies
(Procedure consultive)
1. La Consob definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
disposizione, con proprio regolamento, le modalitΰ e i tempi delle
procedure consultive da attivare,
mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi
dei consumatori e dei prestatori di
servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione
delle modifiche regolamentari in materia di
abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie
competenze istituzionali420.
TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 187-quinquiesdecies
(Tutela dell'attivitΰ di vigilanza della Consob)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile,
chiunque non ottempera nei termini
alle richieste della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue
funzioni θ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila421.
Art. 188
(Abuso di denominazione)
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al
pubblico, delle parole: "Sim" o "societΰ di intermediazione
mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr"
o "societΰ di gestione del risparmio"; "Sicav" o "societΰ di
investimento a capitale variabile"; ovvero di
altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre
in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione
collettiva del risparmio θ vietato a
soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento,
dalle societΰ di gestione del risparmio e
dalle Sicav. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente
articolo θ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro
diecimilatrecentoventinove422.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente
articolo non si applica l'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
418 Le precedenti parole: dellarticolo 195 sono state sostituite
dalle parole: dellarticolo 187-septies dallart. 3 del d.lgs. n.
303 del 29.12.2006.
419 V. ndr al Titolo I-bis.
420 V. ndr al Titolo I-bis.
421 Articolo inserito dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005
(legge comunitaria 2004). La misura della sanzione amministrativa
pecuniaria θ stata successivamente quintuplicata dallart. 39, comma
3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale
ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente,
cosμ modificati: euro diecimila in euro cinquantamila; euro
duecentomila in euro un milione.
422 Comma cosμ sostituito dallart. 24 del d.lgs. n. 274
dell1.8.2003. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ
stata
successivamente quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262
del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli
importi devono intendersi, rispettivamente, cosμ modificati: euro
cinquecentosedici in euro duemilacinquecentottanta; euro
diecimilatrecentoventinove in euro
cinquantunomilaseicentoquarantacinque.
pag. 114 Consob - Raccolta normativa
Art. 189
(Partecipazioni al capitale)
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi
1 e 3, 61, comma 6, e 80,
comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 θ punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro
cinquemilacentosettantacinque a euro
cinquantunomilaseicentoquarantasei]423.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti
di esercizio dei diritti ed in caso
di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli
articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4,
61, comma 7, e 80, comma 8424.
Art. 190
(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina
degli intermediari e dei mercati)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societΰ o
enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12;
13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 425 27,
commi 3 e 4; 28, comma 3; 30,
commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39,
commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e
8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1;
65; 187-nonies426, ovvero le disposizioni generali o particolari
emanate dalla Banca d'Italia o dalla
Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni [ndr: da euro cinquecentosedici a
euro
venticinquemilaottocentoventitre]427.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e ai dipendenti delle
societΰ di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dal capo I del titolo I
della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e ai dipendenti delle
societΰ di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dal titolo II della parte
III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di
inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68,
69, comma 2, e 70 o che
svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societΰ
indicata nell'articolo 69, comma 1, nel
caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68,
69, 70 e 77, comma 1, e di quelle
applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi
1 e 2428.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai
soggetti che svolgono funzioni di
controllo nelle societΰ o negli enti ivi indicati, i quali abbiano
violato le disposizioni indicate nei
423 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi,
rispettivamente, cosμ modificati: euro
cinquemilacentosessantacinque in euro
venticinquemilaottocentoventicinque; euro
cinquantunomilaseicentoquarantasei in
euro duecentocinquantottomiladuecentotrenta.
424 Comma cosμ sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.
425 Le parole 25-bis, commi 1 e 2; sono state inserite dallart. 3
del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.
426 Le parole ; 187-nonies sono state inserite dallart. 9 della
l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).
427 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi,
rispettivamente, cosμ modificati: euro cinquecentosedici in euro
duemilacinquecentottanta; euro venticinquemilaottocentoventitre in
euro centoventinovemilacentoquindici.
428 Lettera aggiunta dallart. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 115
medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformitΰ dei doveri
inerenti al loro ufficio, affinchι le
disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione
si applica nel caso di violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro429.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 191
(Sollecitazione all'investimento)
1. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione
delle disposizioni degli articoli
94, commi 1 e 5-bis,430 e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi
adottati a norma degli articoli 99 e 101,
comma 3, lettera c), θ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da un decimo alla metΰ del valore
totale dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a
lire duecento milioni [ndr: euro
centotremiladuecentonovantuno]431. Se il valore totale dei prodotti
finanziari offerti non θ determinato, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire duecento milioni [ndr: da euro
cinquemilacentosessantacinque a euro
centotremiladuecentonovantuno]432.
2. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione
delle disposizioni degli articoli
94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative disposizioni di
attuazione emanate dalla Consob θ punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
duecento milioni [ndr: da euro
cinquemilacentosessantacinque a euro
centotremiladuecentonovantuno]433.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua
annunci pubblicitari
riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione delle
disposizioni dell'articolo 101, comma 1,
ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi
adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere
a) e b) del medesimo articolo.
Art. 192
(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)
1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio ovvero
effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione
delle disposizioni dell'articolo 102,
comma 1 e 3, θ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci milioni a lire duecento
milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro
centotremiladuecentonovantuno]434.
429 Comma inserito dallart. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005.
430 Le precedenti parole comma 1 sono state sostituite dalle
parole commi 1 e 5-bis dallart. 14 della l. n. 262 del
28.12.2005.
431 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione limporto deve intendersi cosμ
modificato: euro centotremiladuecentonovantuno in euro
cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque.
432 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi,
rispettivamente, cosμ modificati: euro
cinquemilacentosessantacinque in euro
venticinquemilaottocentoventicinque; euro
centotremiladuecentonovantuno in euro
cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque.
433 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi,
rispettivamente, cosμ modificati: euro
cinquemilacentosessantacinque in euro
venticinquemilaottocentoventicinque; euro
centotremiladuecentonovantuno in euro
cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque.
434 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi,
rispettivamente, cosμ modificati: euro
cinquemilacentosessantacinque in euro
venticinquemilaottocentoventicinque; euro
centotremiladuecentonovantuno in euro
cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque.
pag. 116 Consob - Raccolta normativa
2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi
dell'articolo 102, comma 2, ovvero
viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo
103, commi 4 e 5;
b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni
dell'articolo 110.
3. Gli amministratori di societΰ con azioni quotate in mercati
regolamentati italiani che eseguono
operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto
dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
duecento milioni [ndr: da euro
cinquemilacentosessantacinque a euro
centotremiladuecentonovantuno]435.
Art. 192-bis
(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste
nei codici di comportamento delle societΰ quotate)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i
componenti degli organi di controllo e i
direttori generali di societΰ quotate nei mercati regolamentati i
quali omettono le comunicazioni prescritte
dall'articolo 124-bis sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da diecimila a trecentomila
euro. Il provvedimento sanzionatorio θ pubblicato, a spese degli
stessi, su almeno due quotidiani, di cui
uno economico, aventi diffusione nazionale436.
Art. 193
(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle societΰ di
revisione)
1. Nei confronti di societΰ, enti o associazioni tenuti a effettuare
le comunicazioni previste
dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di
cui allarticolo 115-bis θ applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila
euro per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni
applicative. Se le comunicazioni sono
dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
applica nei confronti di quest'ultima437.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i
quali esercitano funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le societΰ e gli
enti che svolgono le attivitΰ indicate
allarticolo 114, commi 8 e 11, nonchι i loro dipendenti, e i
soggetti indicati nellarticolo 114, comma 7,
in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonchι di
quelle di attuazione emanate dalla
Consob438.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 θ applicabile in caso di
inosservanza delle disposizioni
previste dallarticolo 114, commi 8 e 11, nonchι di quelle di
attuazione emanate dalla Consob, nei
confronti della persona fisica che svolge le attivitΰ indicate nel
comma 1-bis e, quando non ricorra la
causa di esenzione prevista dallarticolo 114, comma 10, nei
confronti della persona fisica che svolge
lattivitΰ di giornalista439.
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e
dei patti parasociali previste
435 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi,
rispettivamente, cosμ modificati: euro
cinquemilacentosessantacinque in euro
venticinquemilaottocentoventicinque; euro
centotremiladuecentonovantuno in euro
cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque.
436 Articolo dapprima inserito dallart. 36 della l. n. 262 del
28.12.2005 e poi cosμ modificato dallart. 3 del d.lgs. n. 303 del
29.12.2006 che ha soppresso le parole: ovvero, nelle stesse o in
altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano
divulgare false informazioni relativamente alladesione delle stesse
societΰ a codici di comportamento redatti da societΰ di
gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria
degli operatori, ovvero allapplicazione dei medesimi,.
437 Comma dapprima modificato dallart. 9 della l. n. 62 del
18.4.2005 (Legge comunitaria 2004), poi sostituito dallart. 14
della
l. n. 262 del 28.12.2005 e, infine, cosμ modificato dallart. 3 del
d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole:
previste dagli articoli 113, 114 e 115 con le parole: previste
dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi
di cui allarticolo 115-bis e ha soppresso le parole: Si applica
il disposto dell'articolo 190, comma 3..
438 Comma inserito dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge
comunitaria 2004).
439 Comma inserito dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge
comunitaria 2004).
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 117
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e
2 e 5, nonchι la violazione dei divieti
previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma
4, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
cinquecentomila440.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di
sorveglianza e del comitato per il
controllo sulla gestione che commettono irregolaritΰ
nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo
149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 149,
comma 3441;
b) agli amministratori delle societΰ di revisione che violano le
disposizioni contenute
nell'articolo 162, comma 3.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli
organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo
148-bis, comma 2, sono puniti con la
sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico
relativamente al quale θ stata omessa la comunicazione. Con il
provvedimento sanzionatorio θ dichiarata
altresμ la decadenza dall'incarico442.
Art. 193-bis
(Rapporti con societΰ estere aventi sede legale in Stati
che non garantiscono la trasparenza societaria)
1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della societΰ estera di cui
all'articolo 165-quater, comma 2,
le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e
3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies,
comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo
165-quater, comma 4, sono soggetti a
responsabilitΰ civile, penale e amministrativa secondo quanto
previsto in relazione al bilancio delle
societΰ italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli
obblighi derivanti dall'esercizio dei
poteri attribuiti alla Consob dall'articolo 165-septies, comma 1, θ
punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1443.
Art. 194
(Deleghe di voto)
1. Chiunque effettua o dΰ incarico di effettuare una sollecitazione
o una raccolta di deleghe di
voto in assemblea di societΰ con azioni quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo
140 ovvero senza possedere i requisiti
previsti dagli articoli 139 e 141 θ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a
euro
centotremiladuecentonovantuno]444.
2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di
azionisti che violano le norme degli articoli
440 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata,
dapprima modificata ai sensi dallart. 9 della l. n. 62 del
18.4.2005 (Legge comunitaria 2004) che ha sostituito le precedenti
parole da lire dieci milioni a lire duecento milioni con
le parole da euro cinquemila ad euro cinquecentomila e
successivamente quintuplicata dallart. 39, co. 3, della l. n. 262
del
28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi
devono intendersi, rispettivamente cosμ modificati: euro
cinquemila in euro venticinquemila; euro cinquecentomila in euro
duemilionicinquecentomila.
441 Lettera cosμ sostituita dallart. 2 della l. n. 262 del
28.12.2005.
442 Comma giΰ inserito dallart. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005
(Legge comunitaria 2004) e poi cosμ sostituito dallart. 37 della l.
n.
262 del 28.12.2005.
443 Articolo inserito dallart. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.
444 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi,
rispettivamente, cosμ modificati: euro
cinquemilacentosessantacinque in euro
venticinquemilaottocentoventicinque; euro
centotremiladuecentonovantuno in euro
cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque.
pag. 118 Consob - Raccolta normativa
138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato
a norma dell'articolo 144,
comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci milioni a lire duecento
milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro
centotremiladuecentonovantuno]445.
Art. 195
(Procedura sanzionatoria)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni
amministrative previste nel presente titolo
sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le
rispettive competenze, con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e
valutate le deduzioni dagli stessi presentate
nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio θ retto dai princμpi del
contraddittorio, della conoscenza degli
atti istruttori, della verbalizzazione nonchι della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni θ pubblicato per
estratto nel Bollettino della
Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto
conto della natura della violazione e
degli interessi coinvolti, possono stabilire modalitΰ ulteriori per
dare pubblicitΰ al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente titolo θ ammessa
opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societΰ
o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione θ stata
commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autoritΰ che ha
adottato il provvedimento entro trenta
giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la
cancelleria della corte d'appello entro
trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La
corte d'appello, se ricorrono
gravi motivi, puς disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puς fissare termini
per la presentazione di memorie e
documenti, nonchι consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero,
con decreto motivato.
8. Copia del decreto θ trasmessa a cura della cancelleria della
corte d'appello all'Autoritΰ che ha
adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per estratto,
nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le societΰ e gli enti ai quali appartengono gli autori delle
violazioni rispondono, in solido con
questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicitΰ
previste dal secondo periodo del comma 3
e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i
responsabili446.
Art. 196
(Sanzioni applicabili ai promotori finanziari)
1. I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto
o le disposizioni generali o
particolari emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in
base alla gravitΰ della violazione e
tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti
sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
cinquanta milioni [ndr: da euro
445 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi,
rispettivamente, cosμ modificati: euro
cinquemilacentosessantacinque in euro
venticinquemilaottocentoventicinque; euro
centotremiladuecentonovantuno in euro
cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantacinque.
446 Articolo cosμ sostituito dallart. 9 della l. n. 62 del
18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).
Riforma dei mercati finanziari e della corporate governance pag. 119
cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre]447;
c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
d) radiazione dall'albo.
2. Le sanzioni sono applicate dalla Consob con provvedimento
motivato, previa contestazione
degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi
presentate nei successivi trenta giorni. Nello
stesso termine gli interessati possono altresμ chiedere di essere
sentiti personalmente.
3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nella legge
24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
4. Le societΰ che si avvalgano dei responsabili delle violazioni
rispondono, in solido con essi, del
pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il
regresso verso i responsabili.
PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 197
(Personale della Consob)
1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle
funzioni di controllo previste
dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449448, la Consob
provvede direttamente a tutte le
procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico
secondo i criteri concorsuali ivi
previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza
oneri per la finanza pubblica.
Art. 198
(Girata di titoli azionari)
1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto
dall'articolo 12 del regio decreto
legge 29 marzo 1942, n. 239, puς essere esercitato anche da Sim.
Art. 199
(Societΰ fiduciarie)
1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societΰ
fiduciarie e di revisione, conservano
vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n.
1966, e dall'articolo 60, comma 4, del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415449.
447 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria θ stata
quintuplicata dallart. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005;
per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi,
rispettivamente, cosμ modificati: euro cinquecentosedici in euro
duemilacinquecentottanta; euro venticinquemilaottocentoventitre in
euro centoventinovemilacentoquindici.
448 Si riporta di seguito lart. 62, L. n. 449/97: Organico Consob.
- 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonchι quelle che
deriveranno a seguito dellentrata in vigore dellemanando testo
unico sulla finanza di cui allarticolo 8 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, la Commissione nazionale per le societΰ e la borsa
(Consob) provvederΰ al completamento del proprio organico, come
rideterminato dallarticolo 2, comma 186, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed
esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed
esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unitΰ
mediante una procedura concorsuale interna, fermo
restando quanto disposto dallart. 39, comma 3.".
449 Si riporta di seguito il testo dellart. 60, comma 4, D.Lgs. n.
415/96: 4. Le societΰ fiduciarie che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale
dellalbo previsto dallarticolo 3 della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole
societΰ di intermediazione mobiliare entro novanta giorni.
Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli
dinvestimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono
iscritte di diritto in una sezione speciale dellalbo previsto
dallarticolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi
di
investimento diversi da quello di gestione di portafogli di
investimento a meno che non cessino di operare mediante
intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione
speciale dellalbo, le stesse sono soggette alle norme del
presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n.
1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito
con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430..
pag. 120 Consob - Raccolta normativa
Art. 200
(Intermediari giΰ autorizzati)
1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono iscritte
nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415 sono iscritte di diritto
nell'albo previsto dall'articolo 20.
2. Le societΰ di gestione che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono iscritte
nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo
1983, n. 77, nell'albo previsto
dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e
nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1,
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto
nell'albo previsto dall'articolo 35 e si
intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.
3. Le Sicav che alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono iscritte nell'albo previsto
dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
84, vengono iscritte di diritto nell'albo
previsto dall'articolo 44.
4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono autorizzate a prestare
servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi
medesimi.
Art. 201
(Agenti di cambio)
1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli
agenti di cambio, gli Ordini
professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967,
n. 402, a eccezione degli Ordini
professionali di Milano e di Roma.
2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto
da uno degli Ordini indicati nel
comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale
fissata dall'Ordine medesimo, avuto
riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale
previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine θ tenuto a
conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal
ruolo unico nazionale.
3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29
maggio 1967, n. 402. Non possono
essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli
agenti di cambio cessano di appartenere ai
ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno
di etΰ. Gli agenti di cambio nominati
prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515,
sono collocati nella posizione di fuori
ruolo al compimento del settantesimo anno di etΰ conservando i
diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
4. Le disponibilitΰ del Fondo comune degli agenti di cambio e delle
cauzioni esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi
diritto.
5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori,
dirigenti, dipendenti o
collaboratori di Sim, |