Legge
finanziaria 2007, il testo UNICO aggiornato del D.L. 262/2006
Si riporta il
nuovo testo del D.L. 262/2006, come introdotto dal Disegno di legge n. 1750 AC
("Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), approvato dalla
Camera il 27 ottobre scorso.
. . . . . . . .
Capo I
Disposizioni in materia di accertamento,
riscossione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonché di
potenziamento dell'amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle
dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione
esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come
depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli
oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e
bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti
soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui
agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma
1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli
uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i
presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia
prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.".
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,
l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di
proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci
sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle
merci medesime. È fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini
giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono
definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.
4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine del contenimento dei
costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla
custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro,
procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo
modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente norma".
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: "di cui all'articolo 52" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui agli articoli 51 e 52";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per le richieste
di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma
dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale".
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:
" 12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni
di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati".
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei contratti
di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la
società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini
delle trasmissioni telematiche.".
8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:
" 2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se
l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma
di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi".
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza
violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni
di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2-quater. L'esecuzione della sospensione di
cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare
il vincolo imposto a fini fiscali".
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2
a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o
introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle
violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima
data si applicano le disposizioni previgenti.
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva
voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di
acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di
copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre
somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di
telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna.
A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al
modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di
importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della
certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il
riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della
facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni
di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le parole da: "Con la convenzione" a: "è definita" sono sostituite
dalle seguenti: "La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e
definisce anche".
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole:
"mediante posta elettronica certificata".
14. Gli organismi preposti all'attività di controllo,
accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le
attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa
ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle
frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune
europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma,
per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo
destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni
statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi
all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione
di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di
personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare
l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli
strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di
valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone,
in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di
enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15,
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta giorni
dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque
emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista
dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il
Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. L'autorizzazione
di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse
finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal
presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e
ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione
economico-finanziaria.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai
seguenti: "Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i
dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti
componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.".
19. In sede di prima applicazione della disposizione di
cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo
giorno successivo.
ART. 2.
(Misure in materia di riscossione).
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole da: "la maggioranza" a: "ed" sono soppresse.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma
6 è inserito il seguente: "6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle
entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con
esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso
maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la
riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17".
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'aggio di cui al comma 1 è a
carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque
non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale
caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso previsto
dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno
dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.";
3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al
comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica
della stessa cartella di pagamento.";
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 7-ter".
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il
comma 7 è inserito il seguente:
" 7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo
periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o
comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria
compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore
dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.".
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 118".
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
l'articolo 72-bis è sostituito dal seguente:
" Art. 72-bis. (Pignoramento dei crediti verso terzi) - 1. Salvo che per i
crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi
quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento
dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di
cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura
civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario,
fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per
le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.".
7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il
comma 25 è inserito il seguente: "25-bis. In caso di morosità nel pagamento di
importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del
direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione
utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono
titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i
poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.".
8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
" Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso
inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della
riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente
decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche
simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel
presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in
modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per
l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di
inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa
sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione
procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è
stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati
acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista
dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
9. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
" Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) - 1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.".
10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La riscossione
volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con
l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della
tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di
procedimento ad evidenza pubblica".
11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
dopo la parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quella
della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152".
12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: "comma 7," sono inserite le seguenti: "complessivamente denominate
agenti della riscossione,".
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l'articolo 28-bis è inserito il seguente:
" Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti
d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso
affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso,
sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore
generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1o
febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le
somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione
notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta
ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il
debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta
le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro
alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non
ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute
per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario
pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a
copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la
proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le
specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione
delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché
le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma
5.".
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo
l'articolo 20 è inserito il seguente:
" 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Può essere effettuato mediante
la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le
entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso
articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le
somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una
convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da
parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter,
comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia
iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è
regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi
spese spettanti all'agente della riscossione.".
15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: "2. L'agente della riscossione
può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che
possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi
all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di
procedura civile.".
16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si
applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle
entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di
riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il
rimborso delle spese relativi alle
operazioni di riscossione sono disciplinati con
convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.
18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo
complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo
da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in
precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto
in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per
i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per
fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o
trasformazione di beni.";
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
" 7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota
capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.
Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene
conto della disposizione del periodo precedente.";
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del
contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di
ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti
a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della
individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore
delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore
della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di
cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo
bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle
rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore
ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle
quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul
costo complessivo.".
19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno
diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe
spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono
sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario a pronti si applica
il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente
a pronti".
20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " 20 per cento".
22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito
dal seguente: "13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano
alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi
anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito
dal seguente: "11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta
che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta
precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.".
24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il
seguente:
" 188-bis. (Campione d'Italia) - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a
200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo
9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in
euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio
fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione
d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione
elvetica.".
26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a
decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni
dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo
188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma
25 è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo
36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua
attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata
in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli
oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione in garanzia".
30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di
certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su
richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1,
commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
" 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o,
in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti
di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a
norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa
imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma
cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia
superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori
agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma.
In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442, e successive modificazioni".
32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta
regionale sulle attività produttive, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
" d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29
del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore
a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma
del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34".
33. Al fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore
rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio
all'attualità territoriale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le dichiarazioni
relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti
interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi
pagatori - riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli,
previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e
dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 -
esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi
agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente
all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire
l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi
nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino
della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni
stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento
della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate
dall'Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento
della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente
la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha
valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia
persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle
variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi
ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali
redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati
catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al
comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a
disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio
provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli
immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle
informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così
attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal
1o gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo
3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA,
sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e
cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che
l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e
cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo
nazionale).
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite
dall'AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo
sul terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti
istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali
siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai
titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento
catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali,
qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della
dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi
non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle
relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite
catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data
cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in
assenza di tale indicazione, dal 1o gennaio dell'anno di notifica della
richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione
del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste
dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo
le parole: "l'immobile è asservito" sono inserite le seguenti: "sempreché tali
soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al
catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni
contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al
maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili,
dalle disposizioni dei commi da 31 a 38, secondo criteri e modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il
predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i
trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.
40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3,
E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili
destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi
diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40
richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono
essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a
carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione
prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio
decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e
operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché
gli oneri di cui al comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41
e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende
comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successivi provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore
previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei
fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40
per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al
maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle
disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in
particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello
previsto.
47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di
beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del
24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo
netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per
cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per
cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo
gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni
l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore
globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il
beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la
donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso
atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al
valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per
cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a
54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo
vigente alla data del 24 ottobre 2001.
51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo
conto dell'indice del costo della vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per
gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le
scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3
ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale
concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al
periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno
2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per
finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti
pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il
2007.
55. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse
automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno
carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei
veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più
posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione
continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".
56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di
prodotto.
57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato
I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 è
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di
trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al
Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per
autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
60. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o
a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed
immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento del
Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità
successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia
alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti
provvedimenti regionali.
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli
immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
conformi alla direttiva 1994/12/CE, e successive modificazioni, appartenenti
alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di
alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta
seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell'installazione del
sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la
tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale
avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del
pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tassa
automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate
nella tabella 1 allegata al presente decreto.
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari
al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
65. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente:
"55,00";
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo è
dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base
convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La
tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o
sezione staccata.";
c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di
un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio
sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati
alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di
trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su
supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo
di euro 4,00 per ogni soggetto".
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65
e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni
di euro per l'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai
comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque
incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n.
533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come
da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n.
311, è sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e
successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2006".
70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506
le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "30 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "secondo i seguenti criteri" sono sostituite
dalle seguenti: "solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle
successive lettere a), b) e b-bis)";
2) alla lettera a), numero 2, le parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d'imposta" sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino a: "per i
veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di
agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla
lettera a), numero 1)"; nella stessa lettera, le parole: "nella suddetta misura
del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per
cento";
4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.".
72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a
quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti
disposizioni. Con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle
misure recate dal comma 71, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti
dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea
dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale
di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni
e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica
è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da
ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 25.
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26,
comma 1, nel secondo periodo, dopo le parole: "Si considerano compresi negli usi
industriali gli impieghi del gas metano", sono aggiunte le seguenti: "nel
settore della distribuzione commerciale,".
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per
attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2,
comma 203, lettere d), e) ed f).
75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi
dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 in assenza del decreto
di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione
delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate
e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione
delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di
cui al comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle
disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di
cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento
degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la
concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati
commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente
utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri
derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2,
comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito
della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23
dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma
77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la
concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale
fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa
di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono
rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50
milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno
2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008,
affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui
al comma 76.
78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma
33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al
comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente,
l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative
imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per
cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per
le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla
lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio
2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione
amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla
ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.
80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Agenzia del Demanio" sono sostituite dalle
seguenti: "Dipartimento del tesoro";
b) al secondo periodo, le parole: "Agenzia del Demanio" sono sostituite dalle
seguenti: "Dipartimento del tesoro";
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'anticipazione è regolata con
prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno
affluite le risorse corrispondenti.".
81. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "di proprietà di Ferrovie dello Stato
S.p.a." sono inserite le seguenti: "o delle società dalla stessa direttamente o
indirettamente controllate";
b) il terzo periodo è soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento del piano
finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni
autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in
occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle
successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle
conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una
convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle
derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che
sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi
atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza
dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per
la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione
unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il
riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione
dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di
efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento
sui sedimi demaniali di attività commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di
investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo
precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti
programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva
realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici,
finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono
annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria
volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle
infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché
vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS
S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione
degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda
l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a
scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole
della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la
graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio
di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore
efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del
principio di partecipazione e del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente
a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità
(NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie, nonché le
associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di
quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di
mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione
all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali
osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è
sostituito dai seguenti:
" 5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli
affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli
affidamenti nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per
l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate
ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al
divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della
mobilità;
e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore
sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e
dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per
l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture.
Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del
consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.
5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in
cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.".
86. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di
accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al
rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo
11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
nonché dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei
concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti
al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i
rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i
costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al
confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la
pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli
obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma
5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150
milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà
di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;
e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento
agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo,
nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi
effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del
primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della
convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla
convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il
rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione
diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne
la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali
garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del
concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della
dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di
indennizzo del concessionario cessato.
88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto
previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per
fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione
dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del
contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87
per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS
S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il
concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del
termine di cui al comma 82.
89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il concessionario comunica al
concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il
concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una
sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione
espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito
nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi
aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al
concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad
integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30
settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica
della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione,
nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e
delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale
termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione.";
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: "ad una società per azioni al cui capitale
sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione
industriale con almeno il 51 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ad una
società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni
Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e
amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata
a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso
società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione,
realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";
b) il secondo comma è abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti
da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della
realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il
continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le
azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo
versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere
infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in
Calabria".
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità,
sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali
e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del
suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi
nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione
Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli
interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le
regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia
ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e
Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza
generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
" Art. 54. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci
uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali
generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti,
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di
livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo
interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai
sensi dell'articolo 4.".
95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94, entra in
vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento
di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con
l'articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario
generale del Ministero";
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del Dipartimento per i Beni culturali e
paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del Dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il
Segretario generale del Ministero".
97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8
gennaio 2004, n. 3, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6
anni".
98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per
l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni
della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";
b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti
alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le
dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del
turismo del Ministero delle attività produttive";
c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con
propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo
iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché
delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo".
99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono,
in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi
anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello
dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema
museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica
dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è
autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un
contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia
tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonché il controllo e
la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di
concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali,
con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad
Arcus s.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine
di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni" e al secondo periodo la parola: "2008" è sostituita
dalla seguente: "2010";
b) il comma 6 è abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività
culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari
acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse
tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione
e diritti di terzi.
106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo
spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa
in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e
dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura,
altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero
immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.
107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo
di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di
ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è
aggiunto il seguente:
" 12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli
direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti
parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta
un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di
presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della
Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29
maggio 2001".
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei
controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il
rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a
livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto
organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici - APAT - di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:
a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo,
dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia:
- il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con
incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e
professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al
presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di
essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il
consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta
del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei
membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
- il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile
dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto
tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in
carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono
fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle
modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di
detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le
presenti disposizioni;
e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza,
costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente
di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
" 1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati
entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine
di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e
segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore
efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la
Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.";
c) al comma 2, dopo le parole "Comandante generale della Guardia di finanza",
sono inserite le seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale entrate della
Guardia di finanza, dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e dal
Comandante del Comando Carabinieri tutela del lavoro;";
d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite le
seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività
di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.".
111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di finanza;"
sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei
carabinieri;";
b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: "ed il comandante regionale
dell'Arma dei carabinieri".
112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "comandante provinciale della Guardia di finanza," sono
inserite le seguenti: "il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,";
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES può, su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale,
essere invitato il Questore.".
113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, è sostituito dal seguente:
" Art. 9. (Diritto di interpello) - 1. Gli organismi associativi a rilevanza
nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di
propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare
alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di
ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi
chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti
gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al
comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e
civili.".
114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell'INAIL" sono sostituite dalle
seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza dei
servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti
dalla legge, con il Ministero della salute".
115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo onere,
pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma
di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si
provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse
di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale
vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle
disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese
editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo
nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto
conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza
con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei
contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi,
dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei
controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi
di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto
editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1. occupazione;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato
editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni
dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere
comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma,
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata
fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
ove ricorra tale fattispecie.
120. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole:
"a decorrere dal 1o gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere
dal 1o gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
121. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a
decorrere dal 1o gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal
1o gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".
122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è
sostituito dal seguente:
" Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari
siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di
trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque
regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di
lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno,
indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di
trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".
123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le
imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari
possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui
canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via
satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione,
fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi
risultanti dal bilancio";
b) al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai
bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi
risultanti dal bilancio".
125. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, nel comma 2, lettera c), le parole: "precedente a
quello" sono soppresse.
126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
le parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a 30 mila copie di tiratura media".
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato
disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il
recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore
recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli
anni precedenti.
129. All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "degli
altri costi in base ai quali è calcolato il contributo".
130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata
disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e
2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
consente l'erogazione dei contributi relativi all' anno 2006, qualora realizzata
nel corso del medesimo anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14
aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo
20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il
pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di
audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla
conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute
del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre
1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la
spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di euro 2,2 milioni di euro per il
2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso
il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di
prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana autori ed editori
(SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività
di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte
le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di
quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni
ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo
69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione" sono
soppresse.
133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, 2,2
milioni di euro per il 2007 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per
l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1
milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,
utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute alla società Poste Italiane ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa
determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle
comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di
dieci anni.
136. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite
dalle seguenti "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e le parole: "di euro
5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50.000,00";
b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a
venti volte i";
c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";
d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32," sono inserite le seguenti: "ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero
commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro
600.000,00;". Le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";
e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00";
f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";
g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";
h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";
i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: "17-bis. Alle sanzioni
amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.".