Art. 1. - Emissione di
assegno senza autorizzazione
1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza
l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da £ 2 milioni a £ 12
milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a £ 20 milioni o nel caso
di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da £ 4 milioni a £ 24 milioni.
3. Nei casi previsti dai cc. 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'Art. 16 della Legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 2. - Emissione di assegno
senza provvista
1. Fuori dei casi previsti dall'ART. 1, chiunque emette un assegno
bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato
in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1 milione a £ 6 milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a £ 20 milioni o nel caso
di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da £ 2 milioni a £ 12 milioni.
3. Nei casi previsti dai cc. 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'Art. 16 della Legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 3. - Clausola penale
1. Nei casi previsti dall'ART. 2 il mancato pagamento, anche solo
parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga
l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce
nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al
10% della somma dovuta e non pagata.
2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per
la somma rappresentante la penale.
Art. 4. - Autorita' competente
1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli ARTT. 1 e 2 e
delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie e' competente
il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.
Art. 5. - Sanzioni amministrative
accessorie
1. La violazione dell'ART. 1 comporta il divieto di emettere assegni
bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si
applica in caso di violazione dell'ART. 2, quando l'importo
dell'assegno, ovvero di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e
sulla base di una programmazione unitaria, e' superiore a £ 5
milioni.
2. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi
ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria e' superiore
a £ 100 milioni, ovvero risulta che il traente, nei 5 anni
precedenti, ha commesso 2 o piu' violazioni delle disposizioni
previste dagli ARTT. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente
a £ 20 milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione
di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche
l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative
accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o
imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
c) incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 5-bis. - Effetti e durata
delle sanzioni amministrative accessorie
1. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o
imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacita'
di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali
e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza dell'autorita'.
2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacita' del
soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con
potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore.
3. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
importa il divieto di concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai cc. 1, 2 e 3
non possono avere una durata inferiore a 2 mesi, ne' superiore a 2
anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non puo'
avere una durata inferiore a 2 anni, ne' superiore a 5 anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni
amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravita'
dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi.
Art. 6. - Rilascio di assegni e responsabilita' del dipendente
dell'istituto trattario
1. Il c. 1 dell'Art. 124 delle disposizioni approvate con RD 21
dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'Art. 141 della Legge 24
novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:
«All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il
dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una
dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto
dall'emissione di assegni bancari o postali e non ha riportato, nel
semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o
decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di
emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista».
2. Il comma 2 dell'Art. 125 delle disposizioni approvate con RD 21
dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'Art. 141 della Legge 24
novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:
«Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a
chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di
assegni bancari o postali o di non aver riportato, nel semestre
precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto
penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di
assegno senza autorizzazione o senza provvista, e' punito, salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da 6 mesi a
2 anni».
Art. 7. - Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie
1. Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative di
cui agli ARTT. 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti
alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'ART. 5 e al c. 2
del presente articolo e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3
anni.
2. La condanna per il reato di cui al c. 1 importa la pubblicazione
della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali
per un periodo non inferiore a 2 anni, ne' superiore a 5 anni.
Art. 8. -
Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del
termine di presentazione
1. Nei casi previsti dall'ART. 2, le sanzioni amministrative non si
applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento
dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese
per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore del
titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito
vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico
ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione
equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente
allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di
rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale
tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del
portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo
di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante
il versamento dell'importo dovuto.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
non puo' essere iniziato prima che sia decorso il termine per il
pagamento indicato nel c. 1.
Art. 8-bis. - Procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative
1. Nei casi previsti dall'ART. 1, se viene levato il protesto o
effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale
trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto
territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto
o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene
direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'ART. 2, il trattario da' comunicazione del
mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto
o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se
non e' stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine
previsto dall'ART. 8, trasmette il rapporto di accertamento della
violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui
non si leva il protesto o non si effettua la constatazione
equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto
dall'ART. 8, informa direttamente il prefetto territorialmente
competente.
3. Entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa
il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a
norma dell'Art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Se
l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica e' di
360 giorni.
4. L'interessato, entro 30 giorni dalla notifica, puo' presentare
scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione
e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
disposizioni delle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
Art. 9.- Revoca
delle autorizzazioni
1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno
per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive
il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'ART. 10-bis.
2. L'iscrizione e' effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il 20° giorno dalla
presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando e' decorso il termine
stabilito dall'ART. 8 senza che il traente abbia fornito la prova
dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'ART. 9-bis, c.
3.
3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni
autorizzazione a emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo'
essere data prima che sia trascorso il termine di 6 mesi
dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di 6 mesi, per
qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di
assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo
dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della
provvista.
Art. 9-bis. - Preavviso di revoca
1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno
per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che,
scaduto il termine indicato nell'ART. 8 senza che abbia fornito la
prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sara' iscritto
nell'archivio di cui all'ART. 10-bis e che dalla stessa data gli
sara' revocata ogni autorizzazione a emettere assegni. Con la
comunicazione il traente e' invitato a restituire, alla scadenza del
medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti
i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici
postali che li hanno rilasciati.
2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto dal
traente a norma dell'ART. 9-ter entro il 10° giorno dalla
presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo
concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e
quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'ART. 9, c. 2, lettera b),
l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non puo' aver
luogo se non sono decorsi almeno 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione.
4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilita'
di eseguirla presso il domicilio eletto.
5. Se la comunicazione non e' effettuata entro il termine indicato
nel c. 2, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dal
traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla
comunicazione, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel
limite di £ 20 milioni per ogni assegno.
Art. 9-ter. - Elezione di
domicilio ai fini delle comunicazioni
1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente
elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'ART.
9-bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere
comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o
all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato
dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.
Art. 10. - Responsabilita'
solidale del trattario
1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di
cui all'ART. 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di
assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto
nell'archivio, e' obbligato in solido con il traente a pagare gli
assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe
dovuto operare la revoca, anche se manca o e' insufficiente la
provvista, nel limite di £ 20 milioni per ogni assegno.
Art. 10-bis. - Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento irregolari
1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e'
istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli
assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono
inseriti i seguenti dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali emessi
senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza
provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche e agli uffici
postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per
l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o
senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti
applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di
sanzione amministrativa accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato
denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, puo'
avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo
quanto previsto dall'Art. 8 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni
che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri
diritti previsti dall'Art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli
uffici postali possono accedere alle informazioni contenute
nell'archivio per le finalita' previste dalla presente legge e per
quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli
assegni e delle carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha
accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo
svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 11. - Disposizioni
transitorie
1. Non si procede per i reati previsti dall'ART. 2, commessi prima
della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato
effettua, entro 90 giorni dalla data suddetta, il pagamento
dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il
protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel
secondo periodo del c. 1 dell'ART. 8.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale
mediante quietanza del portatore con firma autenticata o
attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento
ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante
l'effettuazione del deposito vincolato.
2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel c. 1 sono
sospesi per il periodo di 90 giorni decorrente dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 12. - Disposizioni abrogate
1. Sono abrogati gli Artt. 116 e 116-bis delle disposizioni
approvate con RD 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive
modificazioni e integrazioni.
E' altresi' abrogato il c. 2 dell'Art. 139 del testo unico approvato
con DPR 29 marzo 1973, n. 156.