Art. 1 - Emissione di assegno senza autorizzazione
1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza
l’autorizzazione del trattario è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 (lire
due milioni) a euro 6.197 (lire dodici milioni).
2. Se l’importo dell’assegno è superiore a lire venti milioni o
nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 (lire quattro
milioni) a euro 12.394 (lire ventiquattro milioni).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 2 - Emissione di assegno senza provvista
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 1, chiunque emette un
assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non
viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516
(lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni).
2. Se l’importo dell’assegno è superiore a euro 10.329 (lire
venti milioni) o nel caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032
(lire due milioni) a euro 6.197 (lire dodici milioni).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 3 - Clausola penale
Nei casi previsti dall’art. 2 il mancato pagamento, anche solo
parziale, dell’assegno bancario presentato in tempo utile
obbliga l’emittente a corrispondere al prenditore o al giratario
che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una
penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
L’assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per
la somma rappresentante la penale.
Art. 4 - Autorità competente
1. Per l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e
2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è
competente il prefetto del luogo di pagamento dell’assegno.
Art. 5 - Sanzioni amministrative accessorie
1. La violazione dell’articolo 1 comporta il divieto di emettere
assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa
accessoria si applica in caso di violazione dell’articolo 2,
quando l’importo dell’assegno, ovvero di più assegni emessi in
tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è
superiore a euro 2.582 (lire cinque milioni).
2. Se l’importo dell’assegno o di più assegni emessi in tempi
ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è
superiore a euro 51.645 (lire cento milioni), ovvero risulta che
il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più
violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per
un importo superiore complessivamente a euro 10.329 (lire venti
milioni), accertate con provvedimento esecutivo, l’emissione di
assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche
l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
a) interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o
imprenditoriale;
b) interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 5-bis - Effetti e durata delle sanzioni amministrative
accessorie
1. L’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o
imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della
capacità di esercitare una professione, industria o un
commercio, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una
speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità.
2. L’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese importa l’incapacità del
soggetto di esercitare l’ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con
potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell’imprenditore.
3. L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
importa il divieto di concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2
e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, né
superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e
postali non può avere una durata inferiore a due anni, né
superiore a cinque anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle
sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto
della gravità dell’illecito e dell’importo dell’assegno o degli
assegni emessi.
Art. 6 - Rilascio di assegni e responsabilità del dipendente
dell’istituto trattario
Il primo comma dell’art. 124 delle disposizioni approvate con
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall’art. 141 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
“All’atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale
il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una
dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto
dall’emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato,
nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non
definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per
i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza
provvista”.
Il secondo comma dell’art. 125 delle disposizioni approvate con
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall’art. 141 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: “Il
dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a
chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall’emissione
di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre
precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto
penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione
di assegno senza autorizzazione o senza provvista, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a due anni”.
Art. 7 - Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie
1. Ferma restando l’applicabilità delle sanzioni amministrative
di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti
conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui
all’articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la
pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni
bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, né
superiore a cinque anni.
Art. 8 - Pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la
scadenza del termine di presentazione
1. Nei casi previsti dall’articolo 2, le sanzioni amministrative
non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il
pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle
eventuali spese per il protesto o per la constatazione
equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore
del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito
vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico
ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la
constatazione equivalente.
3. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal
traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del
protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al
pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto
mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero,
in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante
attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo
dovuto.
4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni
amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il
termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Art. 8-bis - Procedimento per l’applicazione delle sanzioni
amministrative
1. Nei casi previsti dall’articolo 1, se viene levato il
protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico
ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione
al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si
leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente,
il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall’articolo 2, il trattario dà
comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che
deve levare il protesto o effettuare la constatazione
equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il
pagamento dell’assegno nel termine previsto dall’articolo 8,
trasmette il rapporto di accertamento della violazione al
prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si
leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente,
il trattario, decorso inutilmente il termine previsto
dall’articolo 8, informa direttamente il prefetto
territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o
dell’informativa il prefetto notifica all’interessato gli
estremi della violazione a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Se l’interessato risiede all’estero il
termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.
4. L’interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può
presentare scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo,
le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto
compatibili.
Art. 9 - Revoca delle autorizzazioni
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno
per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario
iscrive il nominativo del traente nell’archivio previsto
dall’articolo 10-bis.
L’iscrizione è effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo
giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine
stabilito dall’articolo 8 senza che il traente abbia fornito la
prova dell’avvenuto pagamento, salvo quanto previsto
dall’articolo 9-bis, comma 3.
L’iscrizione nell’archivio determina la revoca di ogni
autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non
può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi
dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.
La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per
qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni
di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal
medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei
limiti della provvista.
Art. 9-bis - Preavviso di revoca
Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un
assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al
traente che, scaduto il termine indicato nell’articolo 8 senza
che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo
nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’articolo
10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni
autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il
traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo
termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i
moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici
postali che li hanno rilasciati.
La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal
traente a norma dell’articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla
presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro
mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di
spedizione e quella di ricevimento.
Anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2,
lettera b), l’iscrizione del nominativo del traente
nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno
dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
La comunicazione si ha per effettuata ove consti l’impossibilità
di eseguirla presso il domicilio eletto.
Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato
nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni
emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo
alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la
provvista, nel limite di euro 10.329,14 (lire venti milioni) per
ogni assegno.
Art. 9-ter - Elezione di domicilio ai fini delle
comunicazioni
All’atto della conclusione di convenzioni di
assegno, il cliente elegge domicilio ai fini
delle comunicazioni previste dall’articolo
9-bis.
Eventuali variazioni del domicilio eletto
debbono essere comunicate con dichiarazione
presentata direttamente alla banca o all’ufficio
postale, ovvero mediante telegramma o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o con
altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia
certa la data di ricevimento.
Art.10 - Responsabilità solidale del trattario
Il trattario che omette o ritarda l’iscrizione
nell’archivio di cui all’articolo 10-bis, ovvero
che autorizza il rilascio di moduli di assegni
in favore di persona il cui nominativo risulta
iscritto nell’archivio, è obbligato in solido
con il traente a pagare gli assegni emessi dallo
stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto
operare la revoca, anche se manca o è
insufficiente la provvista, nel limite di euro
10.329,14 (lire venti milioni) per ogni assegno.
Art. 10-bis - Archivio degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento irregolari
1. Al fine del regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento, è istituito presso la
Banca d’Italia un archivio informatizzato degli
assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti
dati:
a) generalità dei traenti degli assegni bancari
o postali emessi senza autorizzazione o senza
provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista, nonché assegni
non restituiti alle banche e agli uffici postali
dopo la revoca dell’autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie applicate per l’emissione di assegni
bancari e postali senza autorizzazione o senza
provvista, nonché sanzioni penali e connessi
divieti applicati per l’inosservanza degli
obblighi imposti a titolo di sanzione
amministrativa accessoria;
d) generalità del soggetto al quale è stata
revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte
di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata
revocata l’autorizzazione all’utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di
pagamento di cui sia stato denunciato il furto o
lo smarrimento.
2. La Banca d’Italia, quale titolare del
trattamento dei dati, può avvalersi di un ente
esterno per la gestione dell’archivio, secondo
quanto previsto dall’articolo 8 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad
accedere alle informazioni che lo riguardano
contenute nell’archivio e di esercitare gli
altri diritti previsti dall’articolo 13 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari
finanziari vigilati e gli uffici postali possono
accedere alle informazioni contenute
nell’archivio per le finalità previste dalla
presente legge e per quelle connesse alla
verifica della corretta utilizzazione degli
assegni e delle carte di pagamento. L’autorità
giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni
contenute nell’archivio, per lo svolgimento
delle proprie funzioni.
Art.11 - Disposizioni transitorie
Non si procede per i reati previsti dall’art. 2,
commessi prima della data di entrata in vigore
della presente legge, se l’imputato effettua,
entro novanta giorni dalla data suddetta, il
pagamento dell’assegno, degli interessi, della
penale e delle spese per il protesto o per la
constatazione equivalente, nei modi indicati nel
secondo periodo del comma 1 dell’art. 8. La
prova dell’avvenuto pagamento deve essere
fornita in sede penale mediante quietanza del
portatore con firma autenticata o attestazione
del pubblico ufficiale che ha ricevuto il
pagamento ovvero attestazione dell’azienda di
credito comprovante l’effettuazione del deposito
vincolato .
I procedimenti penali relativi ai reati indicati
nel comma 1 sono sospesi per il periodo di
novanta giorni decorrente dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art.12 - Disposizioni abrogate
Sono abrogati gli artt. 116 e 116-bis delle
disposizioni approvate con R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736, e successive modificazioni e
integrazioni. È altresì abrogato il secondo
comma dell’art. 139 del testo unico approvato
con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.