Regime Fiscale Titoli di stato

Regime Fiscale Titoli di stato

Il regime fiscale degli interessi e degli altri redditi derivanti dai Titoli di Stato “domestici” Il presente documento ha finalità meramente illustrative della tassazione degli interessi e degli altri redditi derivanti dai titoli di Stato; non sostituisce o integra in alcun modo i decreti ministeriali o le circolari emanate dall’Agenzia delle Entrate cui occorre far riferimento in ogni caso e per la risoluzione di casi specifici. Fonti normative Il principale testo normativo che disciplina il regime fiscale degli interessi sui Titoli di Stato è il decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239 (d.lgs. 239/96), che è stato oggetto di modifiche e integrazioni successive. In particolare, l’originario testo legislativo è stato modificato con il decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425; con il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; con il decreto legislativo 16 giugno 1998 n. 20; con il decreto legislativo 21 luglio 1999 n. 259; con il decreto legislativo 23 dicembre 1999 n. 505; con il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409; con il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73; infine, con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Ambito di applicazione Le disposizioni richiamate nel paragrafo precedente e descritte nei paragrafi che seguono si applicano a tutti i tipi di Titoli di Stato (BOT, CTZ, CCT e BTP), indipendentemente dalla data di emissione e dalla scadenza. Sintesi del regime fiscale L’attuale regime fiscale degli interessi sui Titoli di Stato prevede: (i) il concorso alla formazione della base imponibile, soggetta alle imposte sui redditi (e, laddove dovuta, all’imposta regionale sulle attività produttive) per gli interessi percepiti nell’esercizio di imprese commerciali; e (ii) una imposta sostitutiva del 12,5%, applicata a titolo definitivo sugli interessi percepiti al di fuori di un’impresa commerciale. In altre parole, per tutti i contribuenti residenti, diversi dalle persone fisiche, che percepiscono interessi su Titoli di Stato nell’esercizio di un’attività commerciale1 gli interessi non sono soggetti ad alcuna ritenuta o prelievo sostitutivo e concorrono, unitamente a tutti gli altri elementi negativi e positivi di reddito, alla formazione del reddito imponibile complessivo. Per tutti gli altri soggetti residenti, il prelievo fiscale avviene mediante applicazione di una imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari, all’aliquota fissa del 12,5%. L’applicazione di tale imposta sostitutiva esaurisce integralmente gli obblighi fiscali del contribuente ad essa soggetto, con l’unica eccezione degli interessi ed altri proventi percepiti da persone fisiche nell’esercizio di 1 Questo è tipicamente il caso degli interessi percepiti da società di capitali residenti in Italia, da società in accomandita semplice e in nome collettivo residenti in Italia, da stabili organizzazioni in Italia di società residenti all’estero. 1 impresa. In tale ultimo caso, infatti, i proventi sono inclusi nel reddito d’impresa e l’imposta sostitutiva è scomputata dalle imposte sui redditi dovute sullo stesso. Infine, è il caso di ricordare che l’articolo 41 del decreto legge 269/03 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito l’abrogazione, per i redditi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004, dell’equalizzatore per tutti i titoli senza cedola. Per informazioni sull’applicazione della norma si rimanda alla circolare n. 61-E dell’Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2003, disponibile sul sito www.debitopubblico.it, nella sezione “Trattamento fiscale” della categoria “Titoli di Stato”. Contribuenti residenti cui si applica l’imposta sostitutiva I contribuenti residenti in Italia cui si applica l’imposta sostitutiva sono i seguenti: (a) le persone fisiche; (b)le società semplici e le associazioni professionali; (c) gli enti non commerciali; (d) i soggetti esenti dall’imposta sui redditi delle persone giuridiche. Redditi soggetti all’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva si applica sugli interessi cedolari e sulla differenza tra prezzo di emissione sotto la pari (100) ed il valore di rimborso. Per ciascun contribuente l’imposta sostitutiva è applicabile in relazione agli interessi maturati nel periodo di possesso del Titolo di Stato. Si noti che nel caso di riapertura delle sottoscrizioni per i titoli emessi in più tranches, si considera prezzo di emissione quello a cui è stata aggiudicata la prima tranche del prestito. Per i BOT e i CTZ, titoli privi di cedola, l’interesse è comunque rappresentato dalla suddetta differenza e su di esso si applica l’imposta sostitutiva. Modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del MEF. Tali soggetti devono comunque essere residenti in Italia ed intervenire nella riscossione degli interessi, o anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei Titoli di Stato, a qualsiasi titolo essi avvengano. Si noti che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono: (i) le cessioni; (ii) qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento delle titolarità giuridica dei titoli; (iii) i trasferimenti ad altro deposito o conto intrattenuto presso lo stesso od altro intermediario; (iv) i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari (tali prelievi si considerano imponibili per i titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992). 2 Regime speciale per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti in Italia e per le gestioni patrimoniali individuali. Gli interessi (nonché le plusvalenze e minusvalenze) maturati in capo agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari residenti in Italia (d’ora in poi OICVM) 2 non sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui sopra. Per tali soggetti, infatti, l’imposta con l’aliquota del 12,5% o, in certe circostanze, del 5% è calcolata sul risultato di gestione maturato in ciascun anno. Il risultato di gestione si calcola sottraendo dal valore del patrimonio netto alla fine dell’anno, aumentato dei rimborsi e dei proventi distribuiti, il valore del patrimonio netto all’inizio dell’anno, aumentato dalle sottoscrizioni. Ai fini del computo del valore del patrimonio sono inclusi anche gli interessi maturati e non riscossi, così come le plusvalenze e le minusvalenze maturate al termine dell’anno sui titoli detenuti. Lo stesso regime si applica al risultato maturato delle gestioni patrimoniali individuali, nei confronti degli stessi contribuenti altrimenti soggetti all’imposta sostitutiva del 12,5% di cui al d.lgs. 239/96. Nel caso di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. “white list”, approvata con D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni), gli organismi medesimi sono esenti dall’imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con aliquote del 12,5% e 5%. In queste fattispecie i non residenti dovranno presentare, all’atto della sottoscrizione o dell’acquisto delle quote o azioni, l’attestato di residenza rilasciato dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza (che ha validità di un anno) o il modello di autocertificazione, definito nel paragrafo “Procedura per l’applicazione dell’esenzione per i non residenti”. Infine, i soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni, al pagamento di una somma pari al 15% dei proventi conseguiti, a titolo di restituzione dell’imposta sostitutiva del 12,5% corrisposta dall’OICVM. Qualora l’OICVM sia specializzata in società quotate di piccola e media capitalizzazione e abbia scontato la nuova misura dell’imposta sostitutiva del 5%, i sottoscrittori non residenti hanno diritto al pagamento, a titolo di restituzione, di una somma pari al 6% dei predetti proventi3. Fondi Immobiliari Gli interessi (nonché le plusvalenze e minusvalenze) maturati in capo a fondi immobiliari italiani non sono soggetti ad imposta sostitutiva4. I fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi né all’imposta regionale sulle attività produttive. 2 Si tratta di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari aperti e delle società a capitale variabile (SICAV). 3 Ai sensi del D.Lgs. del 21 novembre 1997, n. 461, articolo 9 , commi da 1 a 3; Cfr., altresì, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 31 dicembre 2003. 4 Trattasi dei fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislative 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificati dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in L. n. 410/2001. 3 I proventi distribuiti dal fondo immobiliare sono soggetti a ritenuta del 12,5%. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di un’attività commerciale da contribuenti residenti ed è a titolo d’imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non trova, invece, applicazione ai proventi corrisposti a soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. “white list”, approvata con D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni)5. Fondi pensione Gli interessi (nonché le plusvalenze e minusvalenze) maturati in capo a fondi pensione non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma sono inclusi nel risultato di gestione del fondo assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota dell’11 % 6. Regime speciale per i soggetti non residenti Gli interessi sui Titoli di Stato emessi in Italia7 non sono soggetti ad alcuna imposta, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. “white list”, approvata con D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni)8. E’ possibile consultare la “white list” collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it. Qualora i presupposti della suddetta esenzione non sussistano, i contribuenti residenti all’estero sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 12,5%, salvo che gli interessi siano percepiti da una stabile organizzazione in Italia. In quest’ultimo caso, infatti gli interessi maturati concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Inoltre, non sono soggetti ad imposta gli interessi percepiti da: - enti ed altri organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; - investitori istituzionali esteri, anche se privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono lo scambio di informazioni9; - Banche Centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Procedura per l’applicazione dell’esenzione per i non residenti Al fine di ottenere l’esenzione, i soggetti non residenti devono depositare i titoli, direttamente o indirettamente, presso: 5 L’inclusione nella “white list” trova fondamento nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 239/96, che stabilisce la non applicazione dell’imposta sostitutiva ai soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. 6 Trattasi di fondi pensione il cui regime fiscale è attualmente individuato dagli articoli da 14 a 14 quater del vigente decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124. 7 È il caso di ricordare che gli interessi sui Titoli di Stato emessi all’estero non sono soggetti ad alcuna imposta italiana se percepiti da soggetti non residenti. 8 Vedasi nota 5. 9 Vedasi Circolare n. 20/E del 27 marzo 2003 presente sul sito www.debitopubblico.it, nella sezione “Trattamento fiscale” della categoria “Titoli di Stato”. 4 (a) una banca o una società di intermediazione mobiliare residente in Italia, oppure (b) una stabile organizzazione in Italia di una banca o una società di intermediazione mobiliare non residente, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il MEF, oppure (c) un ente o una società non residente che aderisce a sistemi di amministrazione accentrata di titoli e intrattiene rapporti diretti in via telematica con il MEF. Inoltre, i soggetti non residenti devono fornire alla società o all’ente depositario dei titoli: (i) un’autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva10; (ii) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli. La procedura di cui sopra non è necessaria se i titoli sono detenuti da: (a) enti ed altri organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (b) Banche Centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Il regime tributario delle plusvalenze sui Titoli di Stato Così come per gli interessi, anche per le plusvalenze i contribuenti si possono suddividere in due grandi categorie: (a) i contribuenti che realizzano plusvalenze (o minusvalenze) nell’esercizio di un’attività commerciale, e (b) tutti gli altri contribuenti. Le plusvalenze (e minusvalenze) realizzate dai soggetti appartenenti alla prima categoria concorrono, unitamente a tutti gli altri elementi negativi e positivi di reddito, alla formazione del reddito imponibile complessivo. I contribuenti residenti, diversi da quelli inclusi nella prima categoria, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 12,5% sulla somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze dei titoli obbligazionari (e delle partecipazioni societarie non qualificate) realizzate nel corso del periodo d’imposta. L’ammontare della plusvalenza (o della minusvalenza) è costituito dalla differenza tra il prezzo di cessione, al netto dei redditi maturati, ma non riscossi nel corso del periodo di possesso del titolo, e il prezzo di acquisto, anch’esso al netto dei redditi maturati, ma non riscossi sino alla data di acquisto. Le plusvalenze (o minusvalenze) sui Titoli di Stato si sommano algebricamente a tutte le altre plusvalenze e minusvalenze realizzate nel corso del periodo d’imposta (purché tutte soggette all’imposta sostitutiva del 12,5%). Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è portata in deduzione dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 10 Si fa presente che fino all’approvazione di un nuovo schema di autocertificazione, i soggetti non residenti possono continuare ad utilizzare il modello di autocertificazione, approvato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001, presente sul sito www.debitopubblico.it, nella sezione “Trattamento fiscale” della categoria “Titoli di Stato” e su quello dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.it/documentazione/non_residenti/white_list/index.htm. 5 Le plusvalenze (o minusvalenze) realizzate su Titoli di Stato da parte di tutti i soggetti non residenti sono invece escluse da imposizione in Italia. Regime del risparmio gestito, del risparmio amministrato e della dichiarazione Le persone fisiche e tutti gli altri contribuenti diversi dalle imprese commerciali, qualora non decidano diversamente, sono assoggettati al cosiddetto “regime della dichiarazione” in base al quale l’intermediario continuerà ad applicare l’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi percepiti. Mentre le plusvalenze realizzate sui Titoli di Stato, sono indicate nella dichiarazione annuale dei redditi (anche in questo caso l’imposta è attualmente fissata nella misura del 12,5%). Alternativamente, gli stessi soggetti che detengono titoli in custodia o amministrazione presso banche, SIM e altri soggetti indicati in appositi decreti ministeriali, hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5% su ogni plusvalenza realizzata sui titoli in custodia o amministrazione. Tale regime, comunemente conosciuto come il regime del “risparmio amministrato”, non si applica agli interessi sui titoli di Stato, relativamente ai quali continua ad applicarsi - da parte degli intermediari - l’imposta sostitutiva del 12,5%, ma unicamente alle plusvalenze sui suddetti titoli11. Infine, gli stessi soggetti che hanno conferito mandati di gestione patrimoniale individuale ai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (banche, SIM, società fiduciarie, eccetera) hanno facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sul risultato maturato di gestione. Il regime di imposizione derivante dalla predetta opzione è comunemente conosciuto come il regime del “risparmio gestito”. Il risultato maturato di gestione comprende sia gli interessi maturati sui Titoli di Stato nel corso della gestione, sia le plusvalenze maturate nello stesso periodo sugli stessi titoli. L’imposta dovuta sul risultato maturato di gestione è, attualmente, del 12,5%. 11 Si noti che per i soggetti non residenti il regime del “risparmio amministrato” è il regime naturale d’imposizione delle plusvalenze, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime. Tratto da http://www.dt.tesoro.it